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L'attività' istruttoria. Problemi ed ipotesi
ricostruttive di Furio Pasqualucci Il convegno odierno muove dalla
constatazione della frammentarietà ed inadeguatezza della disciplina del processo
contabile che non trovano sufficiente rimedio nel rinvio ricettizio alle norme del codice
di procedura civile "in quanto - come recita l'art. 26 del R.D. 13.8.1933 n. 1038 -
siano applicabili e non siano modificate dalle disposizioni del presente
regolamento". Le difficoltà che si incontrano nel
ricostruire un quadro sistematico delle regole secondo cui deve svilupparsi il processo
contabile nascono non solo dalla presenza accanto a testi incompleti ed ampiamente datati
(il citato regolamento, nonché il T.U. n. 1214 del 1934) di norme inserite abbastanza
incidentalmente - sia pure nel lodevole intento di colmare lacune o precisare meglio
diritti e doveri - in varie leggi riguardanti la Corte dei conti, ma anche dalla genesi
del processo stesso. Questo, nato come giudizio di conto, e quindi sostanzialmente come
controllo svolte nella forma giurisdizionale, si è via via sviluppato assumendo,
peraltro, forti connotazioni inquisitorie che la giurisprudenza ha cercato e sta ancora
cercando di inquadrare negli schemi accusatori, cui è improntato il codice di procedura
civile, che appaiono ancor più doverosi alla luce del rinnovato art. 111 della
Costituzione. Se comunque il riferimento al codice di
rito si pone come guida all'interprete nella fase dibattimentale, analogo riscontro non è
possibile utilizzare con riferimento all'istruttoria del P.M. - inesistente nel processo
civile - che si presenta come una fase caratterizzata da norme cui è difficile
ricollegare ragionevoli effetti (si pensi all'invito a dedurre) e comunque da una
complessiva carenza di disciplina. Tali difficoltà hanno indotto sia la
dottrina (per lo più interna) sia gli organi istituzionali ed associativi a sollecitare
una delega per la predisposizione di un nuovo regolamento di procedura che appare
indubbiamente necessario. Nelle more, auspicabilmente brevi, e
comunque anche al fine di individuare le linee guida di tale regolamento, l'interprete non
può però limitarsi ad attendere l'intervento del legislatore e deve svolgere
un'attività ermeneutica tendente a ricomporre un quadro sistematico che abbia una sua
compiutezza e ricolleghi con coerenza logica lo svolgersi del processo contabile. In questo doveroso impegno può essere
d'esempio l'attività svolta dal Consiglio di Stato, che nella prima metà del secolo
scorso seppe costruire il processo dinanzi al giudice amministrativo, e va comunque preso
come indefettibile riferimento l'art. 111 della Costituzione. In questa difficile opera ricostruttiva
non si può prescindere da un chiarimento sulla natura o meglio sulla funzione della
responsabilità amministrativa. Personalmente ho sempre ritenuto che la
disputa sulla funzione sanzionatoria o risarcitoria si sviluppi attorno ad un falso
problema, in quanto la dottrina più qualificata è concorde nel ritenere tali finalità
compresenti nel concetto generale di responsabilità, talché non si comprende perché non
possano essere ravvisate anche nella responsabilità amministrativa. Il vero problema è piuttosto se
quest'ultima ricomprenda l'interesse dell'Erario a vedersi risarcito del danno subito e
quindi se l'azione del P.M. contabile ne precluda ogni altra tendente al ristoro
patrimoniale, ovvero se permanga, in capo al soggetto pubblico danneggiato, la titolarità
di un'azione risarcitoria da esercitare dinanzi al giudice ordinario. In alcuni miei scritti, ai quali rinvio
non per autoreferenzialità ma per ovvie esigenze di brevità [1],
ho cercato di dimostrare come l'azione del P.M. contabile assorba e consumi la pretesa
risarcitoria, di guisa che la seconda alternativa non può assolutamente essere condivisa.
Questa conclusione, indubbiamente
opinabile ma di cui sono fermamente convinto, è pregna di conseguenze sul processo
contabile. Se, infatti, la si condivide si può
allora delineare una sostanziale identità fra il P.M. contabile e l'attore nel processo
civile, per cui sin dalla fase istruttoria deve ritenersi che vada garantita una effettiva
parità fra le parti. Se invece si propende per una funzione
esclusivamente sanzionatoria, il parallelismo non può non essere fatto con il P.M. penale
che, investito di una funzione di primaria importanza per l'ordinamento, si trova
certamente in una posizione di supremazia rispetto alla controparte. Le due diverse posizioni giustificano
il diverso regime dell'art. 111 che, per tutelare la parità fra le parti, dedica i primi
due commi ad ogni processo (e quindi anche al processo civile), mentre riserva i commi
3°, 4° e 5° al solo processo penale, ponendo precise norme a garanzia del diritto alla
difesa del convenuto. A mio avviso questa diversa disciplina
risponde ad una precisa logica dalla quale non si può prescindere allorquando si vogliono
individuare le linee guida del processo contabile: Laddove la parte pubblica è investita
di una autorità che la pone in posizione di supremazia scattano meccanismi a difesa del
soggetto che si trova in posizione più debole e quindi "principio del
contraddittorio nella formazione della prova", "facoltà di interrogare davanti
al giudice le persone che rendono dichiarazioni a proprio carico", "facoltà di
ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a propria difesa nelle stesse
condizioni dell'accusa" e così via
Se invece la fase istruttoria vede
un'effettiva parità fra le parti prevalgono i principi della conservazione della prova e
del libero convincimento del giudice nel quadro della ragionevole durata del processo. Mi sembra chiaro che quelli descritti
rappresentano due modelli di processo assolutamente diversi, così come è chiaro che il
processo contabile si svolge attualmente con modalità proprie del secondo. Si tratta di modalità che consentono
la concentrazione, normalmente in un'unica udienza, della fase dibattimentale e sono
quindi coerenti con il principio della ragionevole durata. Esse a mio avviso vanno salvaguardate,
ma ciò comporta un'interpretazione del ruolo del P.M. contabile tendenzialmente
improntata al principio di parità, così come avviene fra le parti nel giudizio civile. Mi domando quindi sino a che punto il
P.M. possa procedere ad un interrogatorio e pretendere risposte da soggetti che possano
nel prosieguo rivestire il ruolo di convenuti, o se questi ultimi, come ammette un valido
esponente della Procura [2],
possano rifiutarsi di rispondere, così come non posso nascondere il disagio provato
allorquando un avvocato in udienza contestò duramente il P.M. che aveva continuato a
convocare testimoni anche dopo la citazione, invece di chiedere che gli stessi fossero
interrogati dinanzi al giudice. Penso quindi che, senza rinunziare agli
strumenti istruttori che la legge pone a disposizione del P.M. contabile, sia auspicabile
un'applicazione degli stessi che contrasti il meno possibile con il principio di parità
fra le parti. La scarna giurisprudenza in materia
tende a limitare la rilevanza delle prove testimoniali assunte in istruttoria, come ad es:
"Non viene violato il principio del
contraddittorio dell'assunzione da parte del Procuratore Regionale di dichiarazioni di
persone informate sui fatti durante l'istruttoria preliminare in assenza del difensore, in
quanto esse non assumono la veste di prove spettando al giudice di valutare se acquisire
ritualmente le testimonianze con la necessaria garanzia del contraddittorio"
(Sez. Giur. Regione Sardegna 23 luglio 2003 n. 896) ovvero
"Il contenuto della verbalizzazione
effettuato dalla Guardia di Finanza - peraltro contestato dalla parte che ha omesso di
firmare il verbale stesso - non gode dell'efficacia probatoria privilegiata che l'art.
2700 C.C. riconosce all'atto pubblico potendo essere contrastato con ogni mezzo di prova"
(Appello Reg. Sicilia 4.9.2002 n. 137/A) o ancora "Deve essere ammessa la rilevanza probatoria delle
dichiarazioni rese durante la fase istruttoria davanti agli organi di polizia giudiziaria
delegati dal P.M. contabile in quanto tali dichiarazioni non configurano testimonianza in
senso tecnico, bensì sommarie informazioni rimesse al libero apprezzamento del giudice,
ancorché non formate in contraddittorio, e quindi senza ledere i principi del cosiddetto
giusto processo e comunque senza assumere il carattere di prova legale" (Sez.
Giur. Regione Umbria 8.3.2001 n. 98). Comunque, come rilevato nella stessa
presentazione del Convegno, il giudice contabile ha avuto poche occasioni per approfondire
siffatti problemi anche a causa della loro natura di questioni non afferenti alla fase
decisoria; spetterà pertanto al P.M. stesso evitare comportamenti che determinino una
violazione, anche nella fase istruttoria, del principio di parità. Fatte queste premesse e passando al
tema specifico dell'istruttoria delegata, è noto come il P.M. possa delegare adempimenti
istruttori a funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, d'intesa con il Presidente della
Regione ove si tratti di funzionari regionali, (L. 19/94 art. 2 commi 3 e 4). La delega, secondo la dottrina, è
un'attribuzione di poteri e facoltà ad un organo od ente per determinati atti o materie. Trattasi di una competenza di carattere
derivato da cui consegue che nell'esercizio delle relative attività non si può eccedere
dai poteri propri del delegante; quest'ultimo non si spoglia della propria competenza per
cui la delega è sempre revocabile; per lo stesso principio è da ritenere che il
conferimento della stessa non possa essere generico, ma inquadrato entro precisi limiti e
criteri. A questo si aggiunge che lo stesso
potere di indagine del P.M. non può indirizzarsi verso un intero settore di attività
amministrativa in modo del tutto generico e per un rilevante periodo di tempo (C. Cost. 9
marzo 1989 n. 104), per cui detti limiti vanno in primo luogo individuati nella presenza
di una specifica "notitia damni" e poi ulteriormente circoscritti all'atto del
conferimento della delega. La legge non fornisce indicazioni sulle
connotazioni dell'organo amministrativo delegato, per cui è da ritenere che il P.M.
disponga di una facoltà di scelta molto ampia, in funzione delle specifiche competenze
delle singole amministrazioni. Al riguardo sarebbe auspicabile
l'istituzione di un corpo ispettivo specializzato presso la Corte dei conti che
garantirebbe omogeneità di comportamenti e, col tempo, specifica professionalità. La legge prevede pure che il P.M. possa
disporre esibizione di documenti, ispezioni ed accertamenti diretti "anche a mezzo
della Guardia di Finanza presso Pubbliche Amministrazioni e terzi contraenti o beneficiari
di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici" (d.l. 152/1991 conv. con
modif. nella legge 203/1991 art. 16 c. 3). Tale norma pone due ordini di problemi:
da una parte si riferisce a mezzi istruttori più limitati rispetto a quelli consentiti al
P.M. contabile dall'art. 74 del T.U. 1214/93 e specialmente all'art. 5 della L. 19/1994,
che prevede anche audizioni personali e sequestro di documenti; dall'altra pone
l'interrogativo sui limiti dell'utilizzabilità dei particolari poteri della Guardia di
Finanza nell'esercizio delle suddette attività. In ordine alla rilevata divergenza fra
i mezzi istruttori posti a disposizione del P.M. e quelli esercitabili per mezzo della
Guardia di Finanza, ritengo che il problema possa essere risolto attraverso un
coordinamento tra la legge del 1991 e quella del 1994: certamente tra i funzionari della
P.A. cui può essere conferita la delega rientrano pure quelli della Guardia di Finanza,
per cui l'utilizzabilità di questi ultimi si estende a tutta la sfera dei poteri
istruttori del P.M.; a conclusioni diverse deve invece pervenirsi, a mio avviso, per quel
che concerne i poteri di cui può servirsi la Guardia di Finanza nell'esercizio della
delega. Come si è detto, trattasi di una
competenza di carattere derivato per cui i poteri non possono essere che quelli del
delegante e non sono surrettiziamente ampliabili con quelli propri del delegato: escluso
quindi l'uso della forza, ma esclusi anche gli accertamenti patrimoniali consentiti solo
alla Guardia di Finanza. Tale conclusione appare rafforzata
dalla legge 97/2001 che (art. 5) consente che il Procuratore Generale (sic!) presso la
Corte dei conti proceda ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato per i delitti
di cui al capo I, titolo II del libro secondo del Codice Penale (delitti dei Pubblici
Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione). Tale specifica previsione, limitata ad
ipotesi particolarmente gravi, conduce anch'essa alla conclusione sopra delineata che
esclude l'esistenza in via generale del potere del P.M. di procedere ad accertamenti
patrimoniali utilizzando i particolari poteri della G.d.F. Rimane peraltro l'interrogativo sul
come si possano evitare tali utilizzazioni improprie e sulle conseguenze nel processo
contabile - ivi compresa la fase cautelare - di tali utilizzazioni. Nel silenzio della legge appare
problematico non tener conto di elementi conoscitivi che potrebbero essere stati acquisiti
nel modo ora indicato (si pensi ad accertamenti patrimoniali ai fini del sequestro), va
quindi ribadito l'invito al P.M. a muoversi con rigoroso rispetto dei limiti imposti dalla
legge e, certamente, non si tratta di un invito puramente formale, se è vero com'è vero
che proviene anche dal Procuratore di un'importante regione, il collega Avoli cui facevo
riferimento in precedenza. * * * Anche nella fase dibattimentale non
mancano problemi che investono, in primo luogo, l'ampiezza dei poteri riconoscibili al
giudice nell'esercizio della sua attività diretta alla ricerca della verità. La giurisprudenza meno recente era
orientata nel senso di estendere al massimo tali poteri basandoli su una figura di sua
creazione, "il potere sindacatorio", certamente strettamente collegata alla
ricordata genesi del processo amministrativo contabile ed anche, come dimostra l'ampio
ricorso all'integrazione del contraddittorio, ad un'implicita vocazione al controllo
dell'attività del P.M. Negli ultimi anni del secolo scorso e
specialmente dopo la riforma dell'art. 111 buona parte della giurisprudenza, cui chi
scrive aderisce pienamente, ha invece ritenuto di abbandonare completamente il ricorso a
detta figura in ossequio ai principi del giudice terzo e dell'onere della prova. Ci si è orientati nel senso di non
escludere completamente l'iniziativa del giudice, ma di limitarla a valorizzare ed a
sollecitare lo sviluppo nell'ambito del processo di elementi probatori incompleti,
introdotti nel giudizio ma non ancora definiti (c.d. principio di prova), evitando quindi
di affidare al giudice stesso un'attività intesa alla ricerca di nuove prove, ma
consentendogli di esercitare una funzione, per così dire, maieutica, ritenuta rientrante
nei poteri di direzione generalmente riconosciutigli. Nel quadro così delineato della
giurisprudenza si è di recente inserita (almeno nel Lazio) una singolare dialettica fra
Procura e Sezione giudicante. Una non recentissima giurisprudenza
delle Sezioni Riunite della Corte dei conti si esprime nel senso di ritenere che le
ordinanza istruttorie debbano essere eseguite a cura della Sezione che le ha emanate,
tranne quelle che dispongano la produzione di atti o documenti già in possesso delle
parti ovvero accertamenti diretti ai sensi dell'ultima parte dell'art. 14 del Regolamento
di procedura. L'ultima pronunzia al riguardo è del
1996 (28QM del 27.5.1996) e recepisce piuttosto acriticamente ("Il Collegio non ha
motivo di discostarsi
") le precedenti sentenze n. 35 del 12.5.1976 n. e 940/A
del 19.4.1994. Sulla base di tali sentenze la Procura
Regionale del Lazio ha impugnato diverse ordinanze della Sezione con cui veniva disposta
l'esecuzione delle attività istruttorie di cui sopra da parte della Procura. La Sezione, peraltro, ha ritenuto che
la problematica dovesse essere riesaminata appunto alla luce dell'art. 111 e dei principi
in materia di onere della prova, affermando che gli accertamenti da svolgere in
contraddittorio e specialmente le consulenze tecniche dovessero essere delegati ad un
componente del collegio, mentre l'acquisizione delle prove che riteneva di disporre in
base alla surricordata funzione maieutica doveva essere affidata alle parti che ne avevano
interesse; unica eccezione l'acquisizione di documenti amministrativi che la parte privata
non fosse riuscita ad ottenere, in quest'ultimo caso, infatti, il principio di tutela
della parte più debole giustifica l'intervento di un delegato del collegio. E' stato comunque precisato che le
ordinanze che affidavano alle parti lo svolgimento di determinate attività istruttorie,
ponevano un onere e non un obbligo a carico delle stesse[3]. E' utile comunque ricordare che, ai
sensi del 3° comma dell'art. 15 del Regolamento di Procedura, l'istruttore delegato non
procede d'ufficio ma deve fissare, su istanza della parte più diligente, la data ed il
luogo delle operazioni. Ove l'ordinanza di delega non preveda
termini, riterrei che si debba applicare l'art. 289 c.p.c. (integrazione su istanza di
parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i
provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se
prescritte). Eseguita l'istruttoria, o decorso
inutilmente il termine prefisso (art. 16 del Reg. di Proc.). ad istanza della parte più
diligente viene dal Presidente fissata la nuova udienza per la discussione della causa. L'art. 15 del Reg. di Procedura prevede
la possibilità che la delega venga conferita al Pretore; anche se ciò non è
espressamente disposto, è da ritenere che tale facoltà possa essere utilizzata nel caso
in cui l'attività istruttoria debba essere svolta al di fuori dell'ambito territoriale di
competenza del giudice contabile delegante. A seguito della soppressione delle
Preture, la delega sembra debba essere conferita al giudice unico presso il Tribunale
territorialmente competente; una lettura dinamica della normativa potrebbe, però, tener
conto dell'avvenuta regionalizzazione della giurisdizione contabile, per cui la delega
potrebbe essere conferita ad un componente della Sezione competente per territorio
individuato dal relativo Presidente. Tale soluzione consentirebbe anche la
partecipazione del P.M. contabile del luogo, che potrebbe risultare quantomeno
problematica dinanzi al giudice ordinario.
[1] V. ad es. "La linea di demarcazione fra le giurisdizioni ordinaria e contabile" in "Giurisprudenza della Corte dei Conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme" a cura di Massimiliano Atelli - pagg. 155 e ss. [2] Mi riferisco all'intervento del Procuratore Regionele delle Marche - Alberto Avoli - nel recente convengo svoltosi su questi temi a Perugia. [3] Le relative ordinanze non risultano pubblicate; si citano comunque la 0746/2003/R e la 0348/2005/R. |