CORSO DI FORMAZIONE SUI CONTI GIUDIZIALI

CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

RELAZIONE SULLA ISTRUTTORIA E SULLA TECNICA DI ESAME DEI CONTI

A CURA DEL Cons. Vincenzo Lo Presti

 

PREMESSA METODOLOGICA

 

Prima affrontare le questioni relative all’attività istruttoria ed alla tecnica di esame dei conti degli agenti della riscossione, è opportuno individuare la normativa di riferimento ed analizzare in dettaglio la modulistica (file PDF) che i contabili devono necessariamente utilizzare.

Questo perché la modulistica dei conti è predisposta per seguire tutte le operazioni di riscossione dall’inizio della gestione alla chiusura del conto e per consentire i controlli incrociati sui dati esposti dal contabile.

In proposito si osserva che ,per i conti erariali, il modello sul quale i conti sono resi è stabilito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Per i conti degli Enti Locali il modello sul quale i conti sono resi è stabilito con regolamento governativo ex art. 17 della L 23 agosto 1988 n. 400.

Al fine di non appesantire e rendere eccessivamente noiosa la presente relazione si allegano , a titolo esemplificativo, alla stessa solo i modelli dei conti giudiziali erariali per i quali viene chiarito il significato delle singole voci che devono essere compilate dal contabile .

Infatti le considerazioni relative alla struttura ed alle voci dei conti erariali valgono ,a grandi linee, anche per i conti degli enti locali.

CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ERARIALI

Riferimento normativo:

Si riporta il testo Articolo 25 del DLVO n. 112/99

Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale

MODALITA’ GENERALI DI COMPILAZIONE DEL CONTO

Il conto giudiziale deve essere compilato e reso ai sensi dell'art. 610 e seguenti del regolamento di contabilita' generale dello Stato.

Viene presentato in quadruplice esemplare all'Ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile entro la fine del secondo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o della gestione.

 

Al conto vanno allegati:

i riassunti dei ruoli

riportano i dati identificativi del contribuente o del debitore ed i dati identificativi del tributo o dell’entrata da riscuotere (importo,anno di riferimento etc):sono lo strumento di lettura che consente di collegare i vari documenti contabili allegati al conto .

le quietanze di versamento rilasciate dalla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato

si riferiscono ai versamenti ,relativi al carico da riscuotere,che l’agente della riscossione od il concessionario della riscossione effettua alle scadenze stabilite.

le ricevute di conto corrente postale per i versamenti eseguiti con tale modalita' per i quali non siano state ancora emesse le quietanze mod. 121 T

si riferiscono alle somme per le quali il pagamento è stato effettuato tramite conto corrente postale.

i decreti di maggior rateazione (o altro documento equipollente)

sono i provvedimenti con i quali l’Amministrazione concede una rateazione al contribuente o al debitore : in base a tali provvedimenti l’agente della riscossione od il concessionario sono legittimati a riscuotere solo le rate scadenti nel periodo preso in considerazione dal conto giudiziale e non l’intera somma da riscuotere .

i decreti di discarico (o altro documento equipollente)

sono i provvedimenti con i quali l’Amministrazione libera l’agente della riscossione od il concessionario dall’obbligo di riscuotere il tributo o l’entrata : (rientrano il tale categoria sia le quote di tributo dichiarate inesigibili con la procedura del DPR n. 43/88 e del DLVO n. 112/99 sia le altre entrate da riscuotere per le quali sia venuto meno il titolo della riscossione – ad es. quando vi è una sentenza che nega il diritto di credito dell’Amministrazione -).

ogni altro documento utile a dimostrare i movimenti contabili riportati nel conto

 

ESAME PARTICOLAREGGIATO DELLA MODULISTICA

 

Il documento contabile relativo al conto giudiziale delle entrate erariali consta di:

UN FRONTESPIZIO

 

ove sono indicati :

l’ambito territoriale

l'esercizio finanziario

i dati identificativi del concessionario

il periodo di riferimento

eventuali verifiche ispettive eseguite nei confronti del concessionario.

 

Il frontespizio e' completato dall'indicazione del numero :

dei riassunti dei ruoli

delle quietanze dei versamenti effettuati

dei decreti adottati dall'Ufficio delle entrate

 

Questi documenti devono essere allegati al conto giudiziale .

INTERCALARI COMPOSTI DI TRE PARTI:

 

 

 

PARTE PRIMA

 

Conto di diritto

In essa sono indicati :

i riferimenti di bilancio :capo, capitolo e articolo (col 1)

la descrizione del tributo da riscuotere (col 2)

il carico - ripartito in somme rimaste da riscuotere nell'esercizio precedente (colonna 3) e carico dell'esercizio (col. 4) - comprensivo del totaledegli interessi relativi ai decreti di maggior rateazione emessi nell'esercizio, anche se relativi a rate scadenti in esercizi successivi

il discarico - suddiviso in somme riscosse nell'esercizio (col. 6) e annullamenti (col. 7) - e la differenza tra i totali del carico e del discarico.

Gli interessi vanno contabilizzati per l'intero importo;

PARTE SECONDA

Sez. A - Conto di cassa: carico

In essa sono indicati :

i riferimenti di bilancio :capo, capitolo e articolo (col 1)

la descrizione del tributo da riscuotere (col 2)

le somme relative a tributi e interessi rimasti da versare a fine esercizio precedente (rispettivamente colonne 3 e 6)

le somme relative a tributi e interessi riscossi nell'esercizio (colonne 4 e 7) e il totale delle somme da versare;

 

Sez. B - Conto di cassa: scarico

In essa sono indicati :

i riferimenti di bilancio :capo, capitolo e articolo (col 1)

il totale delle somme rimaste da versare di cui alla colonna 2 della sezione "A"

l'eventuale credito per somme versate in eccedenza nell'esercizio precedente (col. 3)

i compensi a carico dell'ente impositore (col. 4)

gli arrotondamenti (col. 5)

le somme versate nell'esercizio (col.6)

le differenze finali, a debito (col.8 e 9) o a credito (col.10).

I compensi indicati a (col. 4) derivano esclusivamente dai ruoli emessi ai sensi della precedente normativa dettata dal D.P.R. n. 43/88 in quanto per i ruoli emessi ai sensi del D.Lgs. n. 112/99 i compensi sono liquidati direttamente dall'Amministrazione finanziaria mediante ordinativi di pagamento emessi a favore dei singoli concessionari.

PARTE TERZA

Sez. A - Descrizione dei riassunti dei ruoli

Concerne i riassunti dei ruoli consegnati al concessionario durante l'esercizio, e riporta:

i riferimenti di bilancio :capo, capitolo e articolo (col 1)

il numero del riassunto (col. 2)

la descrizione del tributo (col. 3)

l'importo del tributo(col. 4)

il compenso a carico dell'ente creditore (col. 5);

 

 

 

Sez. B - Elenco descrittivo dei provvedimenti

 

E' inerente ai provvedimenti di maggior rateazione e di discarico emessi, con la specificazione :

del numero progressivo del decreto (col. 1)

dei riferimenti di bilancio :capo, capitolo e articolo (col 2)

del numero (col. 3)

della natura del provvedimento stesso col. 4)

dell'importo a carico (col. 5)

dell’importo a discarico (col. 6);

Sez. C - Dimostrazione dei versamenti

 

E' relativa alla dimostrazione dei versamenti eseguiti. In essa sono riportati :

i riferimenti di bilancio :capo, capitolo e articolo (col. 2)

la descrizione del tributo cui si riferisce la quietanza (col. 3)

il numero e data della rispettiva quietanza (col. 4 e 5)

gli importi dei versamenti effettuati relativi a imposte e tributi (col. 6)

gli importi dei versamenti effettuati relativi a interessi e mora (col. 7),

 

 

PROSPETTO CONCLUSIVO

 

recante la parte riservata all'apposizione del visto di regolarita' del conto da parte del direttore dell'Ufficio delle entrate e da parte del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato.

CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

 

Individuazione della normativa di riferimento

 

Il Governo, dopo il riconoscimento dell’autonomia statutaria con l’art.4 della legge n.142 del 1990, sembrava avesse perso la potestà regolamentare la predisposizione ed approvazione della modulistica per i conti giudiziali degli agenti contabili degli Enti locali.

In seguito ,tuttavia, la modulistica per i conti giudiziali degli enti locali è stata fissata con D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194- sulla base della delega contenuta nell’art.114 del d.lgs.n.77 del 1995.

In particolare l’art. 5 del DPR n. 194/96 individuava gli allegati al conto del tesoriere.

Successivamente con il DLGS n. 267/2000 ,all’art. 160 è stato stabilito che il Governo ,con regolamento da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, approvi i modelli e gli schemi contabili degli Enti Locali

 

Si riporta il testo dell’art. 5 del DPR n. 194/96

1. Ai fini di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'ente locale deposita presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti i seguenti atti e documenti:

a) notizie e verbali relativi alle verificazioni effettuate sui fondi esistenti nella cassa ed allo stato delle riscossioni;

b) copia della convenzione di tesoreria;

c) certificazione del legale rappresentante dell'ente, del responsabile del servizio finanziario e del tesoriere attestante che le anticipazioni di tesoreria sono state contenute nei limiti di legge;

d) dichiarazione del tesoriere controfirmata dal responsabile del servizio finanziario sui cespiti di entrata per i quali sia stato riconosciuto l'aggio esattoriale previsto dal contratto;

e) relazione sulle ipotesi in cui i crediti la cui riscossione sia stata affidata al tesoriere siano risultati inesigibili;

f) attestazione del responsabile del servizio finanziario e del segretario dell'ente sull'inesistenza di gestione di fondi fuori bilancio ovvero dell'esistenza con obbligo di chiarimenti al riguardo;

g) dichiarazione di concordanza delle partite del conto del tesoriere con le scritture dell'amministrazione, a firma, rispettivamente, del tesoriere e del responsabile del servizio finanziario, con analitica esposizione delle ragioni dell'eventuale mancata concordanza.

 

Si riporta il testo dell’articolo 160 del DLGS n. 267/2000

Approvazione di modelli e schemi contabili.

Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:

a)i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;

b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;

d) i modelli relativi al conto del tesoriere;

e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;

f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;

g ) i modelli relativi al conto del patrimonio;

h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 227.

2. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome

 

L’ISTRUTTORIA IN GENERALE

 

Per i conti presentati dagli agenti contabili la sezione giurisdizionale esplica una attività istruttoria che è indispensabile per l’esame del conto giudiziale.

 

L’istruttoria può essere :

 

individuale da parte del magistrato designato quale relatore .

 

collegiale da parte della Sezione,dopo la prima udienza di trattazione del giudizio di conto.

 

 

La fase istruttoria del conto pone due problemi:

 

individuazione delle norme che regolamentano i poteri del giudice in tale fase;

 

individuazione della forma dei provvedimenti istruttori emessi dal magistrato relatore e dal collegio.

 

IN RELAZIONE AL PROBLEMA N. 1 SI OSSERVA CHE:

 

la norma che regola specificatamente i poteri istruttori del magistrato relatore è:

l’art. 28. del RD n. 1038/33:

 

Il relatore, dopo aver procurato, se del caso, la parificazione del conto da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto stesso con la scorta dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisiti.

A tale uopo egli può chiedere all'amministrazione o al contabile notizie e documenti mediante fogli di rilievo in via ufficiosa.

Procura anche la correzione di eventuali errori materiali.

 

 

Le norme che regolano , in generale, i poteri istruttori della sezione sono:

l’articolo 14 del R D n. 1038/33

 

La corte può richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che crede necessari alla decisione della controversia e può ordinare al procuratore generale di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle parti. In tale ultimo caso queste sono a cura del procuratore generale avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, giorno ed ora in cui si eseguiranno gli accertamenti stessi.

l’articolo 15 del R D n. 1038/33

 

La corte può inoltre disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile.

Nell'ammettere i mezzi istruttori di cui sopra la corte fissa il termine, entro il quale essi devono essere espletati, e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio giudicante od il pretore. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori del regno, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche.

L'istruttore delegato, ad istanza della parte più diligente, fissa il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni; tale provvedimento, a cura della parte più diligente, deve essere notificato alle controparti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse.

l’articolo 16 del DL n. 152/91 conv. in L. n. 203/91,comma 3

3. La Corte dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

l’articolo 2 del DL n. 453/93 conv. in L n. 19/94,comma 4

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4- bis . La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma

 

IN RELAZIONE AL PROBLEMA N. 2 SI OSSERVA CHE:

Il magistrato relatore, nella fase di esame del conto antecedente alla rimessione al collegio, può avvalersi dei poteri istruttori previsti dall’articolo 16 del DL n. 152/91,comma 3, e dall’articolo 2 del DL n. 453/93,comma 4.

Infatti, in tali norme si afferma che i poteri ,indicati nelle stesse , spettano alla " …Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni…" senza nessuna distinzione tra le attività della Corte stessa (controllo ,giurisdizione , procura ) e nemmeno , nel caso del giudizio di conto, tra fase antecedente alla udienza collegiale e fase collegiale (ubi lex non distingui nec nos distinguere debemus).

Inoltre , ai sensi dell’art. 45 del R D n. 1033/38 " la presentazione del conto costituisce l’agente dell’Amministrazione in giudizio ".

In conseguenza è evidente che se la norma parla di " costituzione in giudizio " considera già iniziato il processo con la semplice presentazione del conto.

La fase dell’esame del conto non è quindi una fase pre-processuale (come da taluni sostenuto) ma una fase processuale.

Più precisamente l’attività del magistrato relatore è analoga a quella del giudice istruttore nel processo civile che istruisce ,appunto, la causa per il dibattimento .

Ne deriva che , in virtù del rinvio di cui agli’artt. 15 e 26 del R.D e n. 1033/38 , gli artt. 175 e seguenti del c.p.c ,che regolano l’istruzione della causa nel processo civile ,devono ritenersi applicabili anche al giudizio di conto.

la forma dei provvedimenti istruttori emessi dal magistrato relatore e dal collegio.

 

Nessuno dubita che , rimessa la causa al collegio, i provvedimenti istruttori debbano avere la forma dell’ordinanza.

Tuttavia taluno ha dubitato che questa debba essere la forma dei provvedimenti istruttori emessi dal magistrato relatore nella fase antecedente alla rimessione al collegio (questo perché il citato art. 28 del R D n. 1033/38 prevede che la richiesta di notizie e documenti all’Amministrazione ed al contabile possa avvenire mediante fogli di rilievo in via ufficiosa).

Ora,anche se il citato art. 28 preveda l’utilizzazione,a fini istruttori, di fogli di rilievo in via ufficiosa (per ovvie ragioni di celerità dell’istruttoria) , ciò non esclude certamente che il magistrato relatore possa fare ricorso a provvedimenti in forma di ordinanza.

Infatti se si accede alla tesi suesposta della applicabilità al giudizio di conto degli artt. 175 e seguenti del c.p.c. la conseguenza e l’utilizzabilità, da parte del magistrato relatore di provvedimenti istruttori in forma di ordinanza anche nelal fase anteriore alla rimessione al collegio.

Questo perchè l’art. 176, I comma, del c.p.c. stabilisce che " tutti i provvedimenti del giudice istruttore ,salvo che la legge disponga altrimenti,hanno la forma dell’ordinanza".

Del resto l’utilizzazione dello strumento della ordinanza potrebbe rivelarsi prezioso quando l’Amministrazione od il contabile assumano atteggiamenti omissivi o dilatori a seguito delle richieste istruttorie poste in via ufficiosa ai sensi del citato art. 28.

Infatti ,se il provvedimento istruttorio assume la forma dell’ordinanza, l’eventuale inottemperanza allo stesso da parte dell’Amministrazione o del contabile, configura certamente il reato di cui all’art 328 del c.p. (omissione di atti d’ufficio ) mentre invece qualche dubbio sulla configurabilità di tale reato in caso di inottemperanza a richieste ufficiose potrebbe porsi.

 

ISTRUTTORIA PRECEDENTE ALL’ESAME DEL CONTO

 

Preliminarmente il magistrato relatore deve individuare la normativa applicabile al conto da esaminare e sulla base della quale il conto avrebbe dovuto essere predisposto (leggi ,regolamenti, circolari, disposizioni di servizio).

 

(in proposito vale il principio del " tempus regit actum");

 

 

quindi deve acquisire :

 

per i conti erariali :l’attestazione di parificazione rilasciata dalla ragioneria provinciale e la dichiarazione degli avvenuti riscontri da parte della ragioneria regionale competenti per territorio;

 

per i conti degli Enti locali : analoga attestazione rilasciata dal responsabile del Servizio Economico Finanziario e/o dal Collegio dei Revisori dei conti.

 

Con l’attestazione di parificazione viene dichiarata la corrispondenza fra i dati riportati nel conto degli agenti contabili e le risultanze della gestione quale risulta dagli atti del competente ufficio finanziario.

 

La parificazione collega le risultanze del conto presentato dal contabile con le risultanze della gestione dell’Amministrazione per conto della quale il contabile ha effettuato la riscossione .

 

Accertata l’esistenza della parificazione (intesa come concordanza tra le risultanze del conto presentato dal contabile e le risultanze della gestione dell’Amministrazione) ovvero la mancanza di parificazione (quando tale concordanza non vi sia ) il relatore inizia l’esame vero e proprio del conto e dei documenti ad esso collegati.

 

L’esistenza della concordanza non è condizione sufficiente per il discarico del contabile ( dall’esame del conto potrebbe emergere la sussistenza di irregolarità non incidenti sulla parificazione ma che non consentono il discarico del contabile : ad. es. falsificazione o mancanza di documenti giustificativi dei dati riportati nel conto ).

 

La mancanza della concordanza non significa che il contabile,per ciò solo,non possa ottenere il discarico ( è possibile che tale mancanza di concordanza venga giustificata e sia dovuta a fatti documentati non imputabili al contabile ).

 

Documenti che devono essere allegati ai conti degli agenti della riscossione e che bisogna richiedere agli stessi prima di iniziare l’esame del conto:

 

documentazione relativa al contabile

 

1) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione (nomina, durata, obblighi, ecc.) :a seconda se l’incaricato alla riscossione è esterno o interno all’Amministrazione il titolo legittimante alla riscossione sarà:

 

· una convenzione :se il servizio è stato affidato in gestione a privati (in questo caso occorre acquisire copia originale della convenzione sottoscritta dalle parti al fine di individuare con esattezza gli obblighi del contabile e gli adempimenti cui è tenuto);

 

· un atto di conferimento di incarico ad un dipendente dell’Amministrazione (in questo caso occorre acquisire il provvedimento di preposizione alla riscossione e richiedere all’Amministrazione copia delle disposizioni impartite al dipendente per lo svolgimento dell’incarico affidatogli).

 

2) occorre poi verificare se trattasi di gestione che comincia ex novo (per esempio relativa alla riscossione di un nuovo tributo o di una nuova entrata) o costituisce la continuazione della gestione precedente :

 

· se la gestione inizia ex novo è sufficiente acquisire la lista di carico all’inizio della gestione ove sono indicate analiticamente le somme da riscuotere ;

 

· se la gestione è la continuazione di quella precedente occorre anche acquisire le risultanze della gestione precedente (conto giudiziale parificato ed allegati) ed il passaggio di consegne dal precedente contabile in quanto le risultanze della gestione precedente vengono evidentemente trasferite sulla gestione successiva e contribuiscono ad individuare il carico e la responsabilità del contabile distinguendola da quella dei contabili delle gestioni precedenti.

 

3) la documentazione giustificativa relativa all’eventuale aumento del carico iniziale

(perché ad esempio vengono individuati dall’Amministrazione altri contribuenti dai quali riscuotere il tributo ovvero ,dagli accertamenti svolti , risulta che la base imponibile degli stessi è maggiore di quella individuata all’inizio della gestione e quindi anche il tributo da riscuotere sarà maggiore) ed alla eventuale diminuzione del carico rispetto alla consistenza iniziale (per ragioni opposte alle precedenti);

 

4) il conto finale della gestione, redatto sulla modulistica regolarmente approvata e regolarmente sottoscritto con firma autografa da parte del contabile

tale conto deve essere regolarmente sottoscritto in ogni pagina,le singole pagine devono essere singolarmente numerate e vidimate da parte dell’Amministrazione con l’indicazione del numero complessivo di pagine di cui consta il conto sottoscritta dal contabile e vistata dall’Amministrazione;

 

5) Inoltre,nel caso in cui il contabile non sia riuscito a riscuotere il carico nei confronti di alcuni debitori deve allegare al conto:

 

un elenco nominativo dei debitori dai quali non ha riscosso (in tutto od in parte ) le somme dovute con l’indicazione delle cause della mancata riscossione (irreperibilità del debitore,morte,fallimento,insolvenza etc);

 

i mezzi adoperati per riscuotere le partite :

extragiudiziali :richieste di pagamento notificate,atti di messa in mora ,…minacce …etc;

 

giudiziali : richieste di decreto ingiuntivo, citazioni in giudizio ,pignoramenti etc.

 

i documenti giustificativi delle diligenze usate (ricerche anagrafiche del debitore da escutere,dei beni da lui posseduti,dei suoi redditi etc)

 

i documenti giustificativi degli atti incoati ( copia degli atti relativi ai procedimenti di esazione iniziati nei confronti del debitore)

7) i bollettari ricevuti e consumati;

 

E’ necessario inoltre richiedere la documentazione relativa ad attività ispettive e di controllo svolte:

 

dall’Amministrazione per conto della quale avviene la riscossione;

 

dalla Ragioneria (per i conti erariali)

 

dal Servizio Economico Finanziario (per i conti degli Enti Locali )

 

dal Collegio dei Revisori dei conti (sempre per gli Enti Locali )

 

tale documentazione consiste in :

 

1. attestazioni che non siano state presentate contestazioni al contabile

 

2. oppure , se vi sono state contestazioni, osservazioni mosse al contabile , controdeduzioni presentate dallo stesso in risposta, risultanze definitive del riscontro operato .

 

3. verbali delle eventuali verifiche di cassa;

L’ESAME DEL MAGISTRATO RELATORE SUL CONTO GIUDIZIALE

 

Preliminarmente si osserva che l’esame del conto non può limitarsi ad un semplice riscontro numerico dei dati esposti nei prospetti presentati dal contabile :

 

tale riscontro è , in genere inutile , nei conti predisposti con programmi informatici ( in quanto è lo stesso programma che assicura l’esattezza numerica delle singole operazioni contabili e la concordanza dei riscontri incrociati tra i dati stessi);

 

può ,invece, presentare una qualche utilità nei modelli predisposti manualmente (in quanto ,in tale ipotesi , è probabile che sussistano errori numerici o che la corretta compilazione dei modelli impedisca la concordanza dei riscontri incrociati tra i dati esposti nel conto).

 

Ciò premesso si osserva che l’esame del conto deve essere finalizzato:

 

a verificare la legittimazione del contabile alla gestione, con l’indicazione della durata dell’incarico e dei connessi obblighi ;

 

ad accertare la regolare costituzione della lista di carico all’inizio dell’esercizio e la sua corrispondenza con le risultanze contabili dell’ente per conto del quale è avvenuta la riscossione;

 

ad accertare la regolarità dei discarichi per annullamenti, variazioni e simili, riferibili al carico;

 

 

ad accertare la corrispondenza della documentazione giustificativa relativa all’aumento (carico) ed alla diminuzione (scarico) rispetto alla consistenza iniziale, nonchè la regolarità della relativa documentazione giustificativa;

 

ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili da parte dell’agente contabile durante la gestione;

 

ad accertare che le risultanze numeriche indicate nei prospetti predisposti dal contabile corrispondano esattamente alle risultanze numeriche che si evincono dalla documentazione che è stata allegata al conto o che deve esservi allegata (la documentazione mancante deve essere richiesta al contabile con una ordinanza,nella quale sia fissato il termine per l’adempimento).Questo per evitare che i dati esposti nel conto siano frutto di …fantasia … del contabile e non corrispondano alla realtà documentale.

 

a verificare la conformità a legge ed alla normativa secondaria (regolamenti,circolari,prassi,ordini di servizio ,convenzioni) delle singole operazioni di gestione (riscossioni,versamenti,tenuta delle scritture contabili etc. );

 

a verificare il regolare passaggio della gestione tra agenti contabili nel corso della gestione (quando due o più contabili si succedano nella gestione nel corso );

 

a verificare la corrispondenza del conto finale della gestione, regolarmente sottoscritto con firma autografa da parte del contabile, alle risultanze contabili dell’amministrazione;

 

PROPOSTA DEL MAGISTRATO RELATORE DOPO L’ESAME DEL CONTO

 

Terminata l’istruttoria e l’esame del conto, il magistrato relatore conclude:

 

con la proposta di discarico;

 

con la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza.

 

 

PROPOSTA DI DISCARICO

 

Se il magistrato relatore ritiene che il conto sia regolare propone il discarico del contabile.

La proposta di discarico formulata dal magistrato relatore prima di essere accolta da parte del Presidente della Sezione viene sottoposta all’esame del Procuratore regionale, il quale, se non concorda con la proposta del magistrato relatore, chiede allo stesso Presidente la iscrizione a ruolo di udienza.

 

PROPOSTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

 

Se il magistrato relatore ritiene che il conto sia irregolare formula proposta di iscrizione a ruolo.

 

Vanno in ogni caso iscritti a ruolo di udienza i conti per i quali:

 

a) sia stata riscontrata l’inosservanza delle disposizioni stabilite per la giustificazione dei conti (art.615 reg.cont.Stato);

b) siano state rilevate irregolarità in sede di esame da parte delle ragionerie degli organi competenti alla revisione ( art.624 reg.cont.Stato);

c) siano state rilevate mancanze, deteriorazioni o diminuzioni per furto, forza maggiore e naturale deperimento, ancorché sia stato emesso decreto di discarico in sede amministrativa (art.194 reg.cont.Stato);

d) le osservazioni mosse in sede di esame da parte del magistrato relatore non abbiano portato alla completa regolarizzazione della gestione dell’agente.

 

 

POTERI DEL PUBBLICO MINISTERO

 

Il Procuratore regionale interviene nel giudizio di conto degli agenti contabili della riscossione successivamente al completamento dell’esame da parte del magistrato relatore .

 

ipotesi in cui il relatore sul conto propone il discarico

 

Nel caso in cui il Pubblico ministero non concordi con la proposta di discarico del relatore deve chiedere l’iscrizione a ruolo del conto per sottoporlo al giudizio della Sezione .

 

Tale richiesta ,che deve essere formulata dopo un accurato studio del conto e dei suoi allegati , deve essere sostenuta da una congrua motivazione che evidenzi irregolarità o anomalie di gestione, comunque riferibili all’agente contabile ,non rilevate dal magistrato relatore o questioni sulla regolarità del conto per le quali vi è disaccordo tra il Pubblico Ministero ed il magistrato relatore.

 

Ad esempio il Procuratore regionale :

 

esaminata la documentazione allegata al conto, potrebbe ad esempio rilevare l’esistenza di gestioni di fatto di denaro dell’amministrazione, e quindi chiedere alla Sezione di dichiarare l’esistenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale, con instaurazione di un ulteriore giudizio per resa di conto.

 

potrebbe essere a conoscenza, per atti del suo ufficio, di irregolarità contabili od ammanchi di cassa riferibili al contabile ed in tal caso la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza è diretta a contestare tale evenienza in sede di giudizio di conto.

 

ipotesi in cui il relatore sul conto propone la iscrizione a ruolo d’udienza

 

in questo caso il Procuratore regionale interviene nel giudizio, con le seguenti possibilità:

 

se ritiene di non poter concludere per il discarico o per la condanna del contabile ,può chiedere lo svolgimento di attività istruttoria per l’approfondimento di aspetti controversi o non chiari della gestione;

 

se , invece , non ha dubbi sulla regolarità della gestione può chiedere l’approvazione dei conti, con conseguente discarico del contabile;

 

se , invece ,ritiene che la gestione non sia regolare deve chiedere la condanna del contabile per le rimanenze a debito che emergano direttamente dal conto e che siano non giustificate e comunque imputabili al contabile;

 

nel caso invece che dagli atti del giudizio di conto emergano profili di responsabilità esclusivamente a carico di amministratori, senza riflessi sul giudizio di conto (per esempio perché il conto è regolare ma dagli atti risulta che l’Amministrazione ha omesso di affidare al contabile la riscossione di tributi o entrate patrimoniali che pure era necessario riscuotere) , il Procuratore regionale deve chiedere l’approvazione dei conti e la trasmissione degli atti al suo ufficio.