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CORSO DI FORMAZIONE SUI CONTI GIUDIZIALI C ONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONERELAZIONE SULLA ISTRUTTORIA E SULLA TECNICA DI ESAME DEI CONTI A CURA DEL Cons. Vincenzo Lo Presti
PREMESSA METODOLOGICA
Prima affrontare le questioni relative all’attività istruttoria ed alla tecnica di esame dei conti degli agenti della riscossione, è opportuno individuare la normativa di riferimento ed analizzare in dettaglio la modulistica (file PDF) che i contabili devono necessariamente utilizzare. Questo perché la modulistica dei conti è predisposta per seguire tutte le operazioni di riscossione dall’inizio della gestione alla chiusura del conto e per consentire i controlli incrociati sui dati esposti dal contabile. In proposito si osserva che ,per i conti erariali, il modello sul quale i conti sono resi è stabilito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Per i conti degli Enti Locali il modello sul quale i conti sono resi è stabilito con regolamento governativo ex art. 17 della L 23 agosto 1988 n. 400. Al fine di non appesantire e rendere eccessivamente noiosa la presente relazione si allegano , a titolo esemplificativo, alla stessa solo i modelli dei conti giudiziali erariali per i quali viene chiarito il significato delle singole voci che devono essere compilate dal contabile . Infatti le considerazioni relative alla struttura ed alle voci dei conti erariali valgono ,a grandi linee, anche per i conti degli enti locali. CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ERARIALI Riferimento normativo: Si riporta il testo Articolo 25 del DLVO n. 112/99 Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale MODALITA’ GENERALI DI COMPILAZIONE DEL CONTO Il conto giudiziale deve essere compilato e reso ai sensi dell'art. 610 e seguenti del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Viene presentato in quadruplice esemplare all'Ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile entro la fine del secondo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o della gestione.
Al conto vanno allegati: ESAME PARTICOLAREGGIATO DELLA MODULISTICA
Il documento contabile relativo al conto giudiziale delle entrate erariali consta di: UN FRONTESPIZIO
ove sono indicati : Il frontespizio e' completato dall'indicazione del numero : Questi documenti devono essere allegati al conto giudiziale . INTERCALARI COMPOSTI DI TRE PARTI:
PARTE PRIMA
Conto di diritto In essa sono indicati : Gli interessi vanno contabilizzati per l'intero importo; PARTE SECONDA Sez. A - Conto di cassa: carico In essa sono indicati : Sez. B - Conto di cassa: scarico – In essa sono indicati : I compensi indicati a (col. 4) derivano esclusivamente dai ruoli emessi ai sensi della precedente normativa dettata dal D.P.R. n. 43/88 in quanto per i ruoli emessi ai sensi del D.Lgs. n. 112/99 i compensi sono liquidati direttamente dall'Amministrazione finanziaria mediante ordinativi di pagamento emessi a favore dei singoli concessionari. PARTE TERZA Sez. A - Descrizione dei riassunti dei ruoli Concerne i riassunti dei ruoli consegnati al concessionario durante l'esercizio, e riporta:
Sez. B - Elenco descrittivo dei provvedimenti
E' inerente ai provvedimenti di maggior rateazione e di discarico emessi, con la specificazione : Sez. C - Dimostrazione dei versamenti
PROSPETTO CONCLUSIVO
recante la parte riservata all'apposizione del visto di regolarita' del conto da parte del direttore dell'Ufficio delle entrate e da parte del direttore della Ragioneria provinciale dello Stato. CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI
Individuazione della normativa di riferimento
Il Governo, dopo il riconoscimento dell’autonomia statutaria con l’art.4 della legge n.142 del 1990, sembrava avesse perso la potestà regolamentare la predisposizione ed approvazione della modulistica per i conti giudiziali degli agenti contabili degli Enti locali. In seguito ,tuttavia, la modulistica per i conti giudiziali degli enti locali è stata fissata con D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194- sulla base della delega contenuta nell’art.114 del d.lgs.n.77 del 1995. In particolare l’art. 5 del DPR n. 194/96 individuava gli allegati al conto del tesoriere. Successivamente con il DLGS n. 267/2000 ,all’art. 160 è stato stabilito che il Governo ,con regolamento da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, approvi i modelli e gli schemi contabili degli Enti Locali
Si riporta il testo dell’art. 5 del DPR n. 194/96 1. Ai fini di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'ente locale deposita presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti i seguenti atti e documenti: a) notizie e verbali relativi alle verificazioni effettuate sui fondi esistenti nella cassa ed allo stato delle riscossioni; b) copia della convenzione di tesoreria; c) certificazione del legale rappresentante dell'ente, del responsabile del servizio finanziario e del tesoriere attestante che le anticipazioni di tesoreria sono state contenute nei limiti di legge; d) dichiarazione del tesoriere controfirmata dal responsabile del servizio finanziario sui cespiti di entrata per i quali sia stato riconosciuto l'aggio esattoriale previsto dal contratto; e) relazione sulle ipotesi in cui i crediti la cui riscossione sia stata affidata al tesoriere siano risultati inesigibili; f) attestazione del responsabile del servizio finanziario e del segretario dell'ente sull'inesistenza di gestione di fondi fuori bilancio ovvero dell'esistenza con obbligo di chiarimenti al riguardo; g) dichiarazione di concordanza delle partite del conto del tesoriere con le scritture dell'amministrazione, a firma, rispettivamente, del tesoriere e del responsabile del servizio finanziario, con analitica esposizione delle ragioni dell'eventuale mancata concordanza.
Si riporta il testo dell’articolo 160 del DLGS n. 267/2000 Approvazione di modelli e schemi contabili. L’ISTRUTTORIA IN GENERALE
Per i conti presentati dagli agenti contabili la sezione giurisdizionale esplica una attività istruttoria che è indispensabile per l’esame del conto giudiziale.
L’istruttoria può essere :
La fase istruttoria del conto pone due problemi:
IN RELAZIONE AL PROBLEMA N. 1 SI OSSERVA CHE:
la norma che regola specificatamente i poteri istruttori del magistrato relatore è: l’art. 28. del RD n. 1038/33:
Le norme che regolano , in generale, i poteri istruttori della sezione sono: l’articolo 14 del R D n. 1038/33
La corte può richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che crede necessari alla decisione della controversia e può ordinare al procuratore generale di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle parti. In tale ultimo caso queste sono a cura del procuratore generale avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, giorno ed ora in cui si eseguiranno gli accertamenti stessi. l’articolo 15 del R D n. 1038/33
La corte può inoltre disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile. Nell'ammettere i mezzi istruttori di cui sopra la corte fissa il termine, entro il quale essi devono essere espletati, e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio giudicante od il pretore. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori del regno, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche. L'istruttore delegato, ad istanza della parte più diligente, fissa il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni; tale provvedimento, a cura della parte più diligente, deve essere notificato alle controparti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse. l’articolo 16 del DL n. 152/91 conv. in L. n. 203/91,comma 3 3. La Corte dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata. l’articolo 2 del DL n. 453/93 conv. in L n. 19/94,comma 4 4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 4- bis . La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma
IN RELAZIONE AL PROBLEMA N. 2 SI OSSERVA CHE: Il magistrato relatore, nella fase di esame del conto antecedente alla rimessione al collegio, può avvalersi dei poteri istruttori previsti dall’articolo 16 del DL n. 152/91,comma 3, e dall’articolo 2 del DL n. 453/93,comma 4. Infatti, in tali norme si afferma che i poteri ,indicati nelle stesse , spettano alla " …Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni…" senza nessuna distinzione tra le attività della Corte stessa (controllo ,giurisdizione , procura ) e nemmeno , nel caso del giudizio di conto, tra fase antecedente alla udienza collegiale e fase collegiale (ubi lex non distingui nec nos distinguere debemus). Inoltre , ai sensi dell’art. 45 del R D n. 1033/38 " la presentazione del conto costituisce l’agente dell’Amministrazione in giudizio ". In conseguenza è evidente che se la norma parla di " costituzione in giudizio " considera già iniziato il processo con la semplice presentazione del conto. La fase dell’esame del conto non è quindi una fase pre-processuale (come da taluni sostenuto) ma una fase processuale. Più precisamente l’attività del magistrato relatore è analoga a quella del giudice istruttore nel processo civile che istruisce ,appunto, la causa per il dibattimento . Ne deriva che , in virtù del rinvio di cui agli’artt. 15 e 26 del R.D e n. 1033/38 , gli artt. 175 e seguenti del c.p.c ,che regolano l’istruzione della causa nel processo civile ,devono ritenersi applicabili anche al giudizio di conto. la forma dei provvedimenti istruttori emessi dal magistrato relatore e dal collegio.
Nessuno dubita che , rimessa la causa al collegio, i provvedimenti istruttori debbano avere la forma dell’ordinanza. Tuttavia taluno ha dubitato che questa debba essere la forma dei provvedimenti istruttori emessi dal magistrato relatore nella fase antecedente alla rimessione al collegio (questo perché il citato art. 28 del R D n. 1033/38 prevede che la richiesta di notizie e documenti all’Amministrazione ed al contabile possa avvenire mediante fogli di rilievo in via ufficiosa).Ora,anche se il citato art. 28 preveda l’utilizzazione,a fini istruttori, di fogli di rilievo in via ufficiosa (per ovvie ragioni di celerità dell’istruttoria) , ciò non esclude certamente che il magistrato relatore possa fare ricorso a provvedimenti in forma di ordinanza. Infatti se si accede alla tesi suesposta della applicabilità al giudizio di conto degli artt. 175 e seguenti del c.p.c. la conseguenza e l’utilizzabilità, da parte del magistrato relatore di provvedimenti istruttori in forma di ordinanza anche nelal fase anteriore alla rimessione al collegio. Questo perchè l’art. 176, I comma, del c.p.c. stabilisce che " tutti i provvedimenti del giudice istruttore ,salvo che la legge disponga altrimenti,hanno la forma dell’ordinanza". Del resto l’utilizzazione dello strumento della ordinanza potrebbe rivelarsi prezioso quando l’Amministrazione od il contabile assumano atteggiamenti omissivi o dilatori a seguito delle richieste istruttorie poste in via ufficiosa ai sensi del citato art. 28. Infatti ,se il provvedimento istruttorio assume la forma dell’ordinanza, l’eventuale inottemperanza allo stesso da parte dell’Amministrazione o del contabile, configura certamente il reato di cui all’art 328 del c.p. (omissione di atti d’ufficio ) mentre invece qualche dubbio sulla configurabilità di tale reato in caso di inottemperanza a richieste ufficiose potrebbe porsi.
ISTRUTTORIA PRECEDENTE ALL’ESAME DEL CONTO
Preliminarmente il magistrato relatore deve individuare la normativa applicabile al conto da esaminare e sulla base della quale il conto avrebbe dovuto essere predisposto (leggi ,regolamenti, circolari, disposizioni di servizio).
(in proposito vale il principio del " tempus regit actum");
quindi deve acquisire :
Con l’attestazione di parificazione viene dichiarata la corrispondenza fra i dati riportati nel conto degli agenti contabili e le risultanze della gestione quale risulta dagli atti del competente ufficio finanziario.
La parificazione collega le risultanze del conto presentato dal contabile con le risultanze della gestione dell’Amministrazione per conto della quale il contabile ha effettuato la riscossione .
Accertata l’esistenza della parificazione (intesa come concordanza tra le risultanze del conto presentato dal contabile e le risultanze della gestione dell’Amministrazione) ovvero la mancanza di parificazione (quando tale concordanza non vi sia ) il relatore inizia l’esame vero e proprio del conto e dei documenti ad esso collegati.
L’esistenza della concordanza non è condizione sufficiente per il discarico del contabile ( dall’esame del conto potrebbe emergere la sussistenza di irregolarità non incidenti sulla parificazione ma che non consentono il discarico del contabile : ad. es. falsificazione o mancanza di documenti giustificativi dei dati riportati nel conto ).
La mancanza della concordanza non significa che il contabile,per ciò solo,non possa ottenere il discarico ( è possibile che tale mancanza di concordanza venga giustificata e sia dovuta a fatti documentati non imputabili al contabile ).
Documenti che devono essere allegati ai conti degli agenti della riscossione e che bisogna richiedere agli stessi prima di iniziare l’esame del conto:
documentazione relativa al contabile
1) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione (nomina, durata, obblighi, ecc.) :a seconda se l’incaricato alla riscossione è esterno o interno all’Amministrazione il titolo legittimante alla riscossione sarà:
2) occorre poi verificare se trattasi di gestione che comincia ex novo (per esempio relativa alla riscossione di un nuovo tributo o di una nuova entrata) o costituisce la continuazione della gestione precedente :
3) la documentazione giustificativa relativa all’eventuale aumento del carico iniziale 4) il conto finale della gestione, redatto sulla modulistica regolarmente approvata e regolarmente sottoscritto con firma autografa da parte del contabile 5) Inoltre,nel caso in cui il contabile non sia riuscito a riscuotere il carico nei confronti di alcuni debitori deve allegare al conto:
i documenti giustificativi delle diligenze usate (ricerche anagrafiche del debitore da escutere,dei beni da lui posseduti,dei suoi redditi etc)
i documenti giustificativi degli atti incoati ( copia degli atti relativi ai procedimenti di esazione iniziati nei confronti del debitore) 7) i bollettari ricevuti e consumati;
tale documentazione consiste in :
L’ESAME DEL MAGISTRATO RELATORE SUL CONTO GIUDIZIALE
Preliminarmente si osserva che l’esame del conto non può limitarsi ad un semplice riscontro numerico dei dati esposti nei prospetti presentati dal contabile :
Ciò premesso si osserva che l’esame del conto deve essere finalizzato:
PROPOSTA DEL MAGISTRATO RELATORE DOPO L’ESAME DEL CONTO
Terminata l’istruttoria e l’esame del conto, il magistrato relatore conclude:
PROPOSTA DI DISCARICO
Se il magistrato relatore ritiene che il conto sia regolare propone il discarico del contabile. La proposta di discarico formulata dal magistrato relatore prima di essere accolta da parte del Presidente della Sezione viene sottoposta all’esame del Procuratore regionale, il quale, se non concorda con la proposta del magistrato relatore, chiede allo stesso Presidente la iscrizione a ruolo di udienza.
PROPOSTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
Se il magistrato relatore ritiene che il conto sia irregolare formula proposta di iscrizione a ruolo.
Vanno in ogni caso iscritti a ruolo di udienza i conti per i quali:
a) sia stata riscontrata l’inosservanza delle disposizioni stabilite per la giustificazione dei conti (art.615 reg.cont.Stato);b) siano state rilevate irregolarità in sede di esame da parte delle ragionerie degli organi competenti alla revisione ( art.624 reg.cont.Stato); c) siano state rilevate mancanze, deteriorazioni o diminuzioni per furto, forza maggiore e naturale deperimento, ancorché sia stato emesso decreto di discarico in sede amministrativa (art.194 reg.cont.Stato); d) le osservazioni mosse in sede di esame da parte del magistrato relatore non abbiano portato alla completa regolarizzazione della gestione dell’agente.
POTERI DEL PUBBLICO MINISTERO
Il Procuratore regionale interviene nel giudizio di conto degli agenti contabili della riscossione successivamente al completamento dell’esame da parte del magistrato relatore .
ipotesi in cui il relatore sul conto propone il discarico
Nel caso in cui il Pubblico ministero non concordi con la proposta di discarico del relatore deve chiedere l’iscrizione a ruolo del conto per sottoporlo al giudizio della Sezione .
Tale richiesta ,che deve essere formulata dopo un accurato studio del conto e dei suoi allegati , deve essere sostenuta da una congrua motivazione che evidenzi irregolarità o anomalie di gestione, comunque riferibili all’agente contabile ,non rilevate dal magistrato relatore o questioni sulla regolarità del conto per le quali vi è disaccordo tra il Pubblico Ministero ed il magistrato relatore.
Ad esempio il Procuratore regionale :
ipotesi in cui il relatore sul conto propone la iscrizione a ruolo d’udienza
in questo caso il Procuratore regionale interviene nel giudizio, con le seguenti possibilità:
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