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Cogest- Ciclo di conferenze su "Conti pubblici e controlli: prospettive e problemi" 19 dicembre 2002, - Giampaolo
Ladu,. ordinario di Istituzioni dir. pubblico nella Scuola Superiore dalla P.A., Roma: "Il sistema dei controlli
nell'assetto federalista" discussant: Furio
Pasqualucci, presidente di sezione della
Corte dei. conti. Roma- Sala delle
Colonne della L.U.I.S.S. "Guido Carli" - In collaborazione con il Centro di
ricerche sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" Presidente CAIANIELLO
Lintenzione che ispira la formula organizzativa del Cogest è di mettere la magistratura della Corte in contatto
con l'ambiente esterno per un fecondo e reciproco scambio di idee, nella massima reciproca
disponibilità, senza pennacchi o bandiere di categoria. Quindi lo schema di queste
Conferenze; salva qualche eccezione, ha previsto sempre due oratori, un docente
universitario relatore ed un magistrato della Corte discussant, o viceversa. La stessa
cosa facciamo oggi, rallegrandoci di avere il Professor Giampaolo Ladu, che è un nome
troppo noto per doverlo presentare, nel mondo degli studi di finanza pubblica, con
particolare riguardo ai controlli, dei quali ha unampia esperienza, maturata anche
negli ordinamenti più avanzati, principalmente quello americano. E abbiamo il Presidente
di sezione Furio Pasqualucci, autorevole esponente della magistratura della Corte dei
Conti, e per lungo tempo Presidente di quella Associazione Magistrati. Sembra così
assicurata una preziosa dialettica, assai utile per far fermentare le idee nella mente di
ciascuno. Il tema del federalismo è di grande attualità, e desta molte preoccupazioni per la grande confusione che regna in materia. Su di esso comunque non può non innestarsi quello dei controlli, perché i controlli intesi nella loro giusta funzione di promuovere la tutela di interessi protetti dall'ordinamento, non per imporre gerarchicamente o imperativamente i punti di vista dell'autorità controllante, neppure nel campo dei controlli interni, ma per rappresentare quelli esterni- un elemento di collegamento e di snodo tra i diversi livelli di governo. Riconoscendo infatti la dimensione locale e il diritto delle popolazioni a gestire i propri interessi, al tempo stesso però va anche assicurato, da un lato il sindacato di queste popolazioni sui propri rappresentanti, dall'altro il collegamento poi con istanze di maggiori dimensioni, cui queste collettività debbono raccordarsi, senza perdere la loro autonomia ma nel rispetto appunto di interessi che le trascendono, sempre in una visione molto democratica perché in ogni caso il controllo, nel suo ultimo stadio, deve far capo ad organismi democraticamente rappresentativi, e non ad una autorità impersonale dell'ordinamento cara a superate concezioni legalistiche. Professor LADU Nella
prospettiva del federalismo, sembra corretto
cominciare a impostare un tipo di ragionamento più ampio di quello limitato ai soli
controlli. I controlli non sono infatti, ad evidenza, un qualcosa che vive di vita
autonoma, ma uno strumento, un meccanismo, un insieme di interventi che si devono calare
su una realtà che è in profonda modificazione e che, più in generale, coinvolge la
gestione finanziaria pubblica in tutti i suoi aspetti. Un
utile punto di avvio di tale più articolata
valutazione può essere individuato nella riforma tributaria degli anni 70: vale la
pena di ricordare come tale riforma abbia di
fatto ridotto a zero la autonomia finanziaria degli enti locali. E' vero: vi era stata una
pessima gestione, una pessima prova da parte praticamente di tutti gli enti locali in tema
di gestione finanziaria pubblica. Il dato più significativo e grave, però, è che la riforma tributaria del 72-73 azzera
la capacità impositiva degli enti locali e la finanza pubblica italiana diviene, di
fatto, solo finanza di trasferimento. Bisogna
arrivare alla stagione delle riforme, quindi all'inizio degli anni 90 e
specificamente alla legge n.142 del 90, di riforma degli enti locali, perché si
riaffermino alcuni principi fondamentali, che pure sono già nella nostra Costituzione, e
in particolare il principio dell'autonomia, come disegnato dall'art. 5. La legge n. 142
definisce i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province, e delinea anche il
passaggio chiave: devono essere chiaramente determinate le funzioni degli enti locali
rispetto alle funzioni di Regioni e Stato. Quello
che comincia a delinearsi è così un modello di autonomia finanziaria, basato sulla
certezza delle risorse proprie e anche di quelle trasferite, ma comunque in modo che sia
sempre assicurata agli enti locali una autonoma potestà impositiva nel campo di imposte,
tributi e tariffe, con il conseguente,
necessario, inevitabile adeguamento della legislazione tributaria vigente; e
lavvertenza che è la legislazione tributaria statale che deve adeguarsi alla nuova
configurazione normativa delle autonomie. Lo snodo determinante, però, resta quello della
potestà impositiva autonoma. Se l'ordinamento della finanza locale è
riservato alla legge; se questa riserva di legge, ex art. 23 della Costituzione, è una
riserva relativa; se la legge assicura agli enti
locali una potestà impositiva autonoma: è chiaro che questa potestà non può che
tradursi nel potere di emanare norme giuridiche tributarie che siano integrative della
disciplina tributaria statale, della disciplina primaria. Questa autonomia, come si è
già rilevato, è garantita dall'art. 5 della Costituzione. Ecco allora che il principio
posto alla legge n.142/90 si lega strettamente proprio all'art. 5 della Costituzione,
secondo il quale la Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze della autonomia e del decentramento. Non a caso, allora, l'art. 54
della legge n.142 stabilisce che la legislazione tributaria vigente deve adeguarsi a
questo principio, che è un principio costituzionale. Negli
anni successivi il nostro ordinamento inclina sempre più verso l'autonomia finanziaria
degli enti locali: dalla legge n. 421/90 al d.lgs. n. 507 del 93, che introduce
l'ICI, imposta chiave per la gestione finanziaria degli enti locali, e via via ad altre
imposte, ad altre compartecipazioni, a tributi erariali, in applicazione delle
Bassanini, fino a dare una svolta al nostro sistema. Le entrate proprie degli
enti locali e delle Regioni cominciano ad essere la quota principale, la quota più
rilevante nella massa finanziaria che viene utilizzata da questi enti. Ciò che è
fondamentale però è proprio l'attribuzione a comuni e a province del potere -che è
esercitato anche con regolamento, o Statuto- di disciplinare le proprie entrate, anche
tributarie, in quasi tutti gli elementi costitutivi, salvo ciò che attiene alla
individuazione e alla definizione delle fattispecie impositive. Nell'ultimo
decennio, quindi, si assiste ad una diminuzione dei trasferimenti statali e ad un parallelo aumento della richiesta di
servizi, di crescente qualità; si delineano soluzioni di innovazione finanziaria, perché
necessariamente le Regioni, ma anche le province ed i comuni, devono cercare di
individuare soluzioni alternative, ad esempio, ai mutui con la Cassa Depositi e Prestiti:
le risorse finanziarie tradizionali cominciano, infatti, a non bastare più. Il dato di
fatto, comunque, è la sempre maggiore rilevanza, il maggior ruolo dei tributi locali.
Senza alcuna pretesa di insistere sulle cifre, ma solo indicativamente, i trasferimenti
erariali dal 94 al 99 scendono dal 38 al 33%, mentre le entrate proprie
salgono dal 62 al 67%. La tendenza, insomma, è uno spostamento
sempre più marcato verso la reale autonomia degli enti. A questo punto, la finanza locale
(intesa in senso lato, a comprendere anche le Regioni) non è più quel gigantesco
modello politico collusivo che era stato in passato, e che sommava i difetti del
centro con i difetti della periferia, i difetti dello Stato con i difetti di Regioni,
province e comuni e rendeva impossibile il controllo -il controllo tecnico e il controllo
democratico-, perché neanche i cittadini erano più in condizioni di verificare il
comportamento, le scelte, e quindi le responsabilità degli amministratori dei diversi
livelli di governo. Per di più, il vecchio sistema era profondamente, intimamente
deresponsabilizzante, proprio perché tutte le risorse venivano assegnate per
trasferimento o per ripianamento a piè di lista, mentre aumentava il circolo perverso
delle spese, inseguite da una pressione fiscale sempre crescente, perché bisognava
trovare le risorse per il mostro incontrollato della spesa pubblica. Con lavvio della riforma della
finanza pubblica in chiave di maggiore autonomia dei vari livelli di governo, si avvia
anche un processo di redistribuzione delle risorse che è importante proprio perché
possono cominciare a configurarsi diverse forme di controllo. Conviene dunque aprire una
parentesi sul federalismo e svolgere alcune considerazioni sui problemi che
lattuazione di un sistema federale comporta. Quando
si hanno di fronte realtà complesse, diversificate e burocratizzate, di fatto si
impongono due interventi. Al solito, per il nostro provincialismo culturale, tali fenomeni
sono definiti con termini inglesi. Uno è il
cosiddetto delayering, cioè la riduzione dei livelli gerarchici, per evitare che si debba
salire troppo in alto nella scala gerarchica per individuare chi può decidere e che la
competenza sia sempre spostata un po' più in su o un poco da qualche altra parte. La
soluzione è, così, di abbassare i livelli gerarchici per avvicinare l'amministrazione ai
cittadini. L'altro intervento è il cosiddetto empowering, vale a dire il rafforzamento,
in termini di competenze e di poteri, delle strutture alle quali le scelte vengono
realmente delegate. Avvicinare l'amministrazione significa però anche dare maggiori
funzioni e maggiori poteri decisionali all'amministrazione che rappresenta quel certo
livello di governo. Da questo punto di vista, è appena il caso di sottolineare che
quando si avvicina lamministrazione ai cittadini si devono, contestualmente alle
nuove funzioni, attribuire maggiori poteri decisionali allamministrazione che
rappresenta quel certo livello di governo. Ne
deriva che la responsabilità delle entrate, delle spese e della qualità dei servizi
viene suddivisa su più livelli di governo. Non più tutto il potere è riconosciuto al
centro, ma è frazionato su più livelli di governo. Nello stesso tempo, il rafforzamento
dei profili autonomistici della gestione finanziaria postula che attraverso il
decentramento non si debba perdere però il coordinamento della finanza pubblica. L'Italia
è e resta una Repubblica, una e indivisibile, e quindi il sistema Italia,
l'azienda Italia, deve avere una finanza che sia rappresentativa dellintero Paese. Se
viene definita una efficace forma di coordinamento, che non sia prevaricazione rispetto
alle autonomie (non si possono certo riconoscere le autonomie per poi conculcarle); se si
rafforzano le autonomie e contestualmente si trovano i criteri, i canali, gli strumenti
per coordinare meglio la finanza pubblica, con rigorosi vincoli di bilancio: allora si è,
forse, trovato il modo per consolidare e radicare un profondo cambiamento
dellamministrazione pubblica e per avviare a soluzione gli infiniti problemi della
finanza pubblica. Qui però intervengono altre tre proposizioni
tipiche di tutti gli studi sul federalismo. La prima è questa: che deve esserci un valore
normativo dell'autogoverno. Tanto vuol dire, nella teoria finanziaria, che ci deve essere
corrispondenza tra la responsabilità di spesa e la responsabilità di entrata. La
capacità di tassare ed il potere di spendere
devono essere attribuiti allo stesso soggetto ed allo stesso organo politico, secondo il
principio anglosassone no taxation without representation. E corretto che non possa
e non debba esservi tassazione se chi tassa non è anche il rappresentante legale e
politico di quella comunità, perché ci deve essere coincidenza tra chi chiede un
sacrificio ai cittadini e propone un progetto politico, chi paga e chi poi è messo nella
condizione di controllare democraticamente se chi ha fatto quelle promesse politiche le ha
anche realizzate, e come, cioè in che misura le ha realizzate. La
seconda proposizione è la insufficienza dell'autogoverno. Sembra una contraddizione
rispetto a quella precedente, ma non è così: insufficienza dell'autogoverno vuol dire
(è la realtà di tutti i giorni) che la attività dei livelli di governo, dei singoli
livelli di governo, e in particolare di quelli inferiori, quasi sempre deve
essere integrata da forme di collaborazione tra livelli
di governo equiordinati. Spesso, infatti, è dato di dover rilevare insufficienze di
diverso ordine nelle autonomie come attualmente configurate, perché soprattutto i livelli
inferiori di governo non hanno le strutture ed i mezzi adeguati ai servizi che
devono garantire ed ai beni che devono produrre: e allora, o ci sono forme di
collaborazione tra questi livelli di governo, o necessariamente si impone
lintervento del livello superiore. E il principio di sussidiarietà. Laddove
si verificano, insomma, insufficienze allocative o diseconomie di scala, o inadeguatezza
della capacità contributiva di una area territoriale, lì occorre evidentemente
intervenire: o con strumenti di collaborazione ed integrazione, odi sostituzione. La
terza proposizione è, però, la più interessante, perché è quella che afferma che le
due precedenti proposizioni hanno carattere storico e non dogmatico: il che vuol dire che
c'è la impossibilità assoluta di definire in via teorica, e una volta per tutte, i
rapporti tra i diversi livelli di governo; di definire, in forme assiomatiche, i rapporti
finanziari; di decidere una volta per tutte come garantire l'autonomia finanziaria ai
diversi livelli di governo. Non esiste un modello un modello valido qui e per sempre. Non
ci può essere, perché le due proposizioni precedenti, che pure sono corrette, sono da
calare nelle singole realtà storiche. Non
a caso, la teoria del federalismo fiscale non stabilisce con precisione né le competenze
da attribuire ad un particolare livello di governo, né le regole ideali di finanziamento,
né i rapporti ideali tra le entrate proprie e i trasferimenti. La finanza pubblica, nelle
sue articolazioni, va quindi letteralmente inventata e costruita sulle esigenze dei
singoli Paesi. Non a caso, esistono moltissimi modelli di federalismo, e quello svizzero
è profondamente diverso da quello nord-americano (pure paradigmatico), che è diverso da
quello tedesco
Ma
c'è ancora un passaggio che merita di essere sottolineato: è dai tempi del Federalista,
scritto da Hamilton, Jay e Madison nel 1787, che la costruzione in senso federale di un
sistema politico è intesa, con la divisione dei poteri in verticale sui diversi livelli
di governo, a limitare proprio la capacità di qualunque gruppo di potere o di qualunque
gruppo politico di interferire di autorità con i diritti che appartengono all'individuo.
All'individuo: perché è l'individuo, con le sue libertà, e non il gruppo con le sue
esigenze di vita autonoma, che costituisce la base e la giustificazione di qualunque
sistema federale ben costruito e funzionante. Vale
allora forse la pena di ricordare che l'art. 3 della nostra Costituzione affida alla
Repubblica che, ex art. 5, riconosce e promuove le autonomie locali, il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E' l'uomo, dunque, al centro del
discorso, anche nella nostra Costituzione. Ne deriva un corollario: se al centro si deve
porre l'individuo, non soltanto l'autonomia dell'ente ma l'individuo, allora è
all'individuo che deve essere garantita, su tutto il territorio nazionale, la fruizione
dei servizi indispensabili, anche a livello locale. E, questo, un tema -va
ricordato- che era stato sollevato in sede di Assemblea Costituente: il rapporto della
Commissione economica, presentato all'Assemblea Costituente nel '46, insisteva sulla
necessità di individuare e calibrare puntuali forme di perequazione finanziaria a
compensazione degli squilibri socio-economici del nostro Paese. Di più: lo stesso
rapporto suggeriva che gli strumenti perequativi dovevano essere definiti con legge
fondamentale per l'ordinamento della finanza locale, avente carattere di legge
complementare alla Costituzione, a sottolineare l'importanza, già colta all'epoca, di
poter disporre di strumenti capaci di garantire ovunque e ad ogni cittadino, a qualunque
livello, uno standard minimo di servizi, sempre e ad ogni livello di governo. Il
d. lgs. n. 267 del 2000 si pone su questa strada, perché l'art. 142 disciplina
l'ordinamento della finanza locale riservandolo alla legge, in linea con l'art. 23 della
Costituzione. Ancora l'art. 142, al secondo comma, parla di coordinamento della finanza
locale, statale e regionale, mentre il principio del coordinamento, vale sottolinearlo,
conferisce pari dignità (equiordinazione), sotto il profilo finanziario, a Stato, Regioni
ed enti locali. Ancora: l'art. 149 parla della potestà regolamentare che, ferma restando
la riserva di legge ex art. 23 della Costituzione, assurge a vera e propria fonte
normativa di rango inferiore per gli enti locali. Molto
è dunque cambiato, ma nondimeno perdura una fase (ormai anche troppo lunga) di
transizione profonda, perché su questa realtà, già abbastanza complessa, si è calata,
da ultimo, la riforma del Tit. V della Costituzione. Tale riforma modifica ulteriormente
le prospettive della finanza pubblica, citata appunto come finanza pubblica, di cui viene
così confermata e sottolineata la chiave unitaria: non esistono tante finanze, esiste la
finanza pubblica, ed esistono poi gli spazi di autonomia per i singoli livelli di governo.
In
questa sede, ed in riferimento a quanto sopra osservato, si può solo accennare ad un
altro problema. Quando nel 94 Tremonti divenne Ministro del tesoro, fece pubblicare
dal suo Ministero un libro bianco, che prevedeva fondamentalmente la
responsabilizzazione fiscale degli amministratori locali mediante la riduzione del peso
dei trasferimenti statali (e questo è un processo ancora in atto); la crescita del peso
delle entrate tributarie decise e votate in loco, per avvicinare il prelievo fiscale e la
rappresentanza politica; un processo di privatizzazioni che doveva significare decrescita
del peso delle voci fiscali, compensate però dall'aumento dei corrispettivi dei servizi,
in modo da rendere interessati alla finanza locale anche coloro che non vivono la città
ma la usano, i pendolari e i turisti, per renderli corresponsabili finanziariamente del
costo dei servizi. Il libro bianco, inoltre, puntava su una razionalizzazione
del comparto dei tributi immobiliari locali tramite il trasferimento dallo Stato agli enti
locali di uno vasto stock di cespiti demaniali, e il trasferimento ai comuni di poteri
fiscali, in funzione di una maggiore autonomia impositiva. Non è chiaro se tale
impostazione sia oggi da ritenere confermata, posto che lorientamento sembra più
che per una riforma globale del sistema tributario per un riordino innanzitutto della
finanza erariale: ciò che però crea qualche problema, proprio a seguito della riforma
del Tit. V della Costituzione, che probabilmente postula invece un intervento organico su
tutto il sistema delle entrate. La
riforma del Tit. V, come più volte rilevato, si incentra su una maggiore autonomia
finanziaria, che è però, contestualmente, anche una migliore autonomia finanziaria.
Nessun dubbio può esservi sul fatto che tale autonomia finanziaria sia da intendere come
autonomia impositiva oltre che di spesa. La stessa autonomia, tuttavia, si giustifica e si
regge in quanto implica ed impone, ai sensi dellart. 119, sul cardine di un pieno
coordinamento della finanza pubblica, erariale, regionale e locale. Un coordinamento però
che non può essere imposto dall'alto, perché i singoli livelli di governo sono
equiordinati, e quindi nessuno può imporre nulla a nessuno. Il problema è, allora, di
trovare standards che siano comuni e condivisi: perché se non sono condivisi
inevitabilmente configurano fonti di contrasto fra i diversi livelli di governo, come
conferma il rilievo statistico che dal 2001 ad oggi, cioè dalla approvazione della legge
costituzionale n. 3, il contenzioso tra Stato, Regioni ed enti locali è aumentato del
500%. Non definire criteri comuni e condivisi e fomentare in tal modo il contenzioso, pare abbastanza ovvio, porta a concludere che la
riforma federalista sarà gestita non dal Governo o dal Parlamento, ma dalla Corte
Costituzionale, che così viene però
investita di un ruolo politico che la nostra Costituzione certamente non le attribuisce e
non le riconosce. Ed è un rischio attuale, molto grave, sicuramente da scongiurare. Occorrono,
insomma, in funzione del disegnato riassetto federale della Repubblica,
standards comuni e condivisi per il coordinamento della finanza pubblica, in modo che sia
garantita, nellambito di unampia autonomia gestionale dei singoli livelli di
governo, anche la necessaria unitarietà della finanza pubblica. Ma può davvero definirsi
federale il sistema disegnato dalla legge costituzionale n. 3? Molti autori lo negano,
sostenendo che tale legge non definisce affatto un sistema federale, tanto che in
riferimento al nuovo assetto repubblicano non si può parlare né di federalismo né,
tantomeno, di federalismo fiscale, ma solo di regionalismo più spinto, rispetto al
passato. La questione non è meramente nominalistica: cambia molto, nella prospettiva dei
problemi da affrontare e da risolvere, a seconda che il sistema su cui si deve intervenire
sia di tipo federale o di taglio regionale. Allo stato, dunque, e in questa sede, basta
avere chiaro il problema, perché è in un contesto di finanza pubblica che ha certe
caratteristiche, non sempre ben definite (a non dire altro) che si deve costruire un
nuovo, coerente sistema dei controlli, tenendo anche conto di tutte le variabili da
affrontare e delle linee di prospettiva e di cambio che ancora attendono soluzione nelle
scelte di attuazione della riforma del Tit. V. Non
pare revocabile in dubbio, pur con tutte le incognite legate allattuazione della
riforma, che anche un nuovo sistema di
controlli dovrà prevedere controlli interni e controlli esterni, secondo la bipartizione
classica. I controlli interni, presumibilmente, saranno disciplinati in maniera forse
anche molto differenziata, Regione per Regione, perché sicuramente ciascuna Regione,
attraverso il suo Statuto, definirà il proprio modello di controllo interno. Questo dato
è ormai acquisito, in ragione dellandamento complessivo dei lavori di revisione dei
singoli Statuti, lavoro che, peraltro, procede a rilento. Assai avanzata è, invece, la
situazione del Friuli Venezia-Giulia, ormai vicinissimo alla approvazione del suo nuovo
Statuto, orientato verso forme di controllo interno, costruito sul modello dell'auditing
anglosassone, cioè della revisione vera e propria dei conti secondo criteri non
giuridico-formali, ma sostanziali di performance, di valutazione dei risultati, attraverso
meccanismi completamente diversi da quelli finora in uso. Non
molto di più, però, può dirsi sui controlli interni, se non ripetere che la loro
definizione è, in larga misura e in modo tendenziale, demandata agli Statuti regionali,
ormai orientati su formule di tipo anglosassone, in chiave di auditing. Il
problema diventa, allora, quello dei controlli esterni, nel contesto del nuovo Tit. V, ma
anche delle molte altre leggi che incidono sugli assetti istituzionali, gestionali e
finanziari: della legge costituzionale n. 1
del 99, che riguarda le Regioni a Statuto ordinario, alla n. 2 del 2001, che
riguarda le Regioni a Statuto speciale; tenendo anche conto, oltre che delle (troppe)
leggi in vigore, dei vincoli che ci derivano dai Trattati europei, con il Patto di stabilità e crescita che condiziona
non soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le province ed i comuni, e quindi tutti i
livelli di governo, a comportamenti virtuosi. Per
entrare nel merito di un riassetto del sistema dei controlli esterni, conviene pertanto
muovere dai vincoli che vengono da leggi nazionali, ma anche dalla nostra appartenenza
alla Unione Europea, e ragionare in termini di unità della finanza pubblica. Da questo
punto di vista, emerge e trova conferma la responsabilità unitaria del Parlamento
nazionale. Occorre, però, soprattutto in prospettiva, precisare e definire meglio, ad
ogni livello di governo, il rapporto tra lesecutivo e le assemblee rappresentative,
anche alla luce del ruolo che sempre più va ad assumere il bilancio pubblico (inteso più
ancora che come documento contabile come strumento espressivo della politica economica), a
qualunque livello di governo, perché è proprio nelle procedure e nella struttura del
bilancio che si individua la politica economica dell'ente. Pur
nella attuale, confusa situazione, un dato costituzionale certo è la funzione ausiliaria
che la nostra Costituzione riconosce alla Corte dei conti, organo della Repubblica, al
servizio non dello Stato-persona ma dello Stato-comunità, e quindi al servizio della
Repubblica nelle sue articolazioni. Dato che l'art. 100 non è stato modificato, si può
dire tranquillamente che la Corte dei conti conserva, anche nel sistema disegnato dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001, una sua competenza costituzionalmente necessaria a
livello di controlli successivi. La Corte ha un suo ruolo sicuro a tutela degli equilibri
finanziari di Stato, Regioni, province e comuni ed a garanzia del rispetto dei vincoli
europei. Sempre nellottica della tutela del bilancio, nel rapporto tra esecutivo ed assemblea, la Corte ha,
inoltre, un ruolo a livello di controllo strategico sulle cosiddette politiche pubbliche,
in riferimento proprio a quella struttura programmatica del bilancio, che deve portare
alla armonizzazione e al coordinamento dei conti pubblici nel rispetto delle autonomie. Si deve però mettere in
conto che ormai c'è la possibilità per ogni Regione, almeno a Statuto ordinario, di
costruire propri organi di controllo esterno, alternativi. Qualcuno sostiene che questa
soluzione non è possibile, in quanto sarebbe inibito alle singole Regioni a Statuto
ordinario di istituire propri organi di controllo esterno. Questa opinione non sembra
però condivisibile, data la formulazione dell'attuale art. 123 della Costituzione. Restano,
allora, due alternative. O si va alla istituzione di autorità indipendenti
(si tratta di una formulazione volutamente generica ed impropria, a definire una
entità allo stato ancora da identificare), in ragione di un ruolo primario
riconosciuto allo Statuto regionale, ed allora ogni Regione compie in totale autonomia le
proprie scelte. Oppure si adotta laltra soluzione teoricamente possibile, alla luce
della normativa vigente, che è quella di una Sezione regionale della Corte dei conti,
modificata e integrata, secondo una particolare procedura ed in base a criteri predefiniti, con la presenza di
almeno due magistrati della Corte nominati su scelta regionale, a garanzia della autonomia
della Regione. Ciò
che appare però fondamentale preservare è il collegamento, in chiave ausiliaria, tra
l'organo di controllo e il Consiglio regionale, quale organo di controllo
politico: il report sui risultati del controllo non può, infatti, che essere
indirizzato al Consiglio regionale. Nel contempo, deve rimanere aperto e ben funzionante
il canale di comunicazione e informazione sugli esiti di questi controlli rispetto al
Parlamento nazionale, che è il garante della unità della finanza pubblica, e quindi del
coordinamento della finanza pubblica. Soltanto
un accenno al controllo sugli enti locali, perché in questo caso il problema è ancora
forse più complesso. Per quel che riguarda il controllo sulla gestione degli enti locali
la possibilità di riconoscere o attribuire una funzione di controllo esterno ad organi
regionali è da escludere, a livello costituzionale, data la equiordinazione dei diversi
livelli di governo. Non è possibile che la Regione imponga una qualche forma di controllo
esterno agli enti locali, tanto più che tutti gli enti sono autonomi per Statuto,
regolamento, poteri e funzioni e considerato che, oltretutto, la disciplina legislativa in
materia di organizzazione e funzioni degli enti locali è attribuita, ai sensi dell'art.
117 della Costituzione, alla potestà esclusiva dello Stato, laddove la potestà
regolamentare invece, sempre ai sensi dellart. 117, è attribuita agli stessi enti
locali. Quale soluzione si può, allora, ipotizzare? Di nuovo sono due le possibilità: o
nessun controllo esterno sugli enti locali (non lo Stato; non le Regioni, perché non
possono, e quindi nessun controllo esterno); oppure, anche in questo caso, una Sezione
della Corte dei conti che, opportunamente integrata con membri di designazione regionale,
si ponga come garante anche della autonomia di questi livelli di governo. E
qui, secondo i criteri già ricordati, si
possono fare alcune considerazioni rapidissime. Il d.d.l. n. 1545, Atti Senato, che è la proposta del Governo in materia di
attuazione della legge costituzionale n. 3, allart. 5, comma 4, prevede che la Corte
dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica (merita ancora sottolineare
che la finanza pubblica è intesa, rimane, deve rimanere unitaria), verifica il rispetto
degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e Regioni,
giusta l'elencazione come emerge dal novellato testo costituzionale, anche in relazione al
patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Le
Sezioni regionali della Corte dei conti verificano, inoltre, secondo i principi del
controllo successivo della gestione (quindi ai sensi della legge n. 20 del 94), il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi regionali di principio e di programma. Il
controllo si realizza, pertanto, non sulla base di parametri statali, ma sulla base di
parametri posti, nella propria autonomia, da ciascuna Regione, attraverso le leggi
regionali di principio e di programma, nel rispetto dei principi costituzionali ed in
linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 29/95). La Sezione,
infine, esercita una verifica intesa a
certificare la sana gestione (espressione mutuata dall'Unione Europea) finanziaria degli
enti locali ed il funzionamento dei controlli interni. Il ruolo delle Sezioni regionali
può ulteriormente essere ampliato, su richiesta delle Regioni, nel senso di forme di
collaborazione mirate a certificare la regolare gestione finanziaria e la efficienza ed
efficacia dellazione amministrativa, nonché alla fornitura di pareri su argomenti
di contabilità pubblica. Conviene spendere ancora qualche
osservazione in ordine alla composizione di tali Sezioni, sotto il profilo della loro
autonomia ed indipendenza. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ,ai
sensi del d.d.l. n. 1545, sono integrate da due componenti designati, rispettivamente, dal
Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali, che però, allo stato, è, un
organo da istituire: fatta sempre salva una diversa previsione da parte dello Statuto
regionale, che può ribaltare il metodo e le fonti della designazione dei due membri
regionali. Ma
c'è un altro problema aperto. I due componenti aggiuntivi devono essere
scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite,
sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie,
giuridiche e contabili. I medesimi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili (sono
cioè a termine), mentre il loro status è
equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri
della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica. Vale
la pena di ricordare che la Regione Friuli Venezia-Giulia sta predisponendo una soluzione
profondamente diversa. Lo Statuto in fase di elaborazione della citata Regione, infatti,
prevede la istituzione di una Sezione di controllo della Regione, composta, ex art. 2,
secondo comma, da un Presidente di Sezione e da almeno 4 magistrati della Corte dei conti,
due dei quali nominati, ai sensi del comma seguente, a tempo indeterminato, e rientranti
nel contingente previsto dal testo unico del 34, con provvedimento del Consiglio dei
ministri, su indicazione della Giunta regionale. E
appena ovvio rimarcare che in tal modo cambia completamente la prospettiva: un conto è se
i due consiglieri sono nominati dal Consiglio regionale e dal fantomatico Consiglio delle
autonomie locali; un conto è se sono nominati entrambi dalla Regione (e non importa, a
questo fine, se dal solo Presidente della Giunta o anche dal Consiglio). Si configurano,
infatti, due procedure e due prospettive affatto diverse, con due soluzioni divergenti:
tanto più che i due posti di consigliere, così nominati, rendono indisponibile un
corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura
della Corte dei conti, con la conseguenza che i due consiglieri regionali non sono a
termine, una volta nominati, e fanno parte, a pieno titolo e a titolo definitivo, della
Corte dei conti. Daltro
canto, la stessa disciplina dei controlli affidata alla Sezione regionale è assai più
nitidamente delineata nel progetto predisposto dal Friuli Venezia-Giulia. Tale Sezione
regionale di controllo esercita infatti, ai
sensi della legge n. 20 del 94, anche il controllo sulla gestione
dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, riferisce al Consiglio regionale,
ed opera un controllo sulla gestione degli
enti locali territoriali. La sezione valuta insomma le deduzioni delle amministrazioni
controllate ed i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo si
estende poi anche alla verifica della gestione dei co-finanziamenti regionali. E
la Sezione che delibera il suo programma annuale di controlli, per riferire quindi, con
una o più relazioni, al Consiglio regionale e ad assumere le decisioni in materia di
parificazione (funzione non prevista dal d.d.l. n. 1545) del rendiconto generale. E
ancora la Sezione che presenta allo stesso
Consiglio una dichiarazione con la quale attesta l'affidabilità del conto e la
legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di
verifica: secondo una tipica formula comunitaria, particolarmente rilevante perché si
configura come una sorta di certificazione del bilancio. La
Sezione, a richiesta del Consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti
finanziari delle norme legislative che comportino spese; e, a richiesta
dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di
contabilità pubblica. La Sezione, inoltre, esercita il controllo sugli atti e attività
dell'amministrazione dello Stato aventi sede nella Regione. Si tratta, ad evidenza e in
sintesi, di due soluzioni normative ben diverse. Non è quindi fuor di luogo almeno
paventare qualche riflesso negativo sotto il profilo della unitarietà della finanza
pubblica: soprattutto se si considera a rischio e discutibile il modello, come delineato
dalla legge costituzionale n. 3, che prevede un coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario in condominio fra Regioni e Stato. I
limiti del modello ordinamentale delineato dalla riforma del Tit. V della Costituzione
sono dunque alla radice dei troppi problemi aperti, in sede di attuazione della riforma: e
il rischio più rilevante è proprio quello relativo alla unitarietà della finanza
pubblica. Il modello statuale che emerge dalla riforma costituzionale appare, in estrema
sintesi, largamente insoddisfacente. Ma una ulteriore notazione, solo apparentemente
estranea alle considerazioni finora svolte, sembra concorrere a rendere ancora più
indefiniti, o quanto meno nebulosi, i meccanismi di controllo della spesa pubblica. Il
riferimento è allart. 3 della legge finanziaria 2003, intitolato "Sospensione
degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche". Tale
norma prevede la istituzione di unAlta Commissione di studio per la definizione dei
principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai
sensi degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Questa
Alta Commissione di studio va a sostituire la vecchia Commissione per il controllo della
spesa pubblica, già operante presso il Ministero del Tesoro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze è
definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza
Stato-Regioni, e sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Per
l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di
supporto della Commissione per la spesa pubblica, la quale è soppressa. Almeno
una perplessità è lecita: può un'Alta Commissione di studio, organo certo non a
rilevanza costituzionale, ma amministrativo del Ministero del Tesoro diventare il centro
motore per la definizione dei principi generali, quanto al coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario? Perché se è vero che la funzione dellAlta
Commissione è consultiva, è anche vero il ruolo di tale organo tecnico può diventare
debordante. E, nella indeterminatezza dei principi costituzionali di cui alla riforma del
Tit. V, ogni ulteriore elemento di ambiguità non può non essere guardato con riserva e
sospetto. Presidente CAIANIELLO
. Il professor Ladu, che ringraziamo, ha esaudito ampiamente il mio invito a non
defraudare i presenti della merce che era promessa nel programma. Vorrei soltanto, prima
di passare la parola al presidente Pasqualucci, fare due brevissime notazioni. A proposito
di controlli esterni, quale è quello della Corte dei conti, mi è capitato di ravvisare
molti equivoci ancora legati alla concezione
dello stato centralista, per cui quando si è detto che le regioni stesse volevano
nominare i controllori si è parlato di controllori controllati, apparendo ciò
inammissibile alla luce del tradizionale modello prefettizio. Questo era infatti un
controllo sulle collettività, mentre oggi si
tratta del controllo spettante a queste ultime attraverso le rappresentanze
elettive- sui propri amministratori, controllo che si avvale appunto di strumenti che sono
strumenti di controllo esterno, ma nel senso che sono esterni all'amministrazione
regionale, come del resto risulta chiarissimo, tra le altre norme anche citate dal
professor Ladu, nel comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994. Il controllo
esterno è tale rispetto all'amministrazione regionale, non alla collettività impersonata
nella Regione, che del controllo sui propri governanti è titolare.. Esiste certamente il problema che ha trattato egregiamente il
professor Ladu, ma che trova già soluzioni
nei rapporti ad esempio fra Corte dei Conti europea e Corti dei Conti nazionali, come pure in Germania fra il
Bundesrechnungshof e gli omologhi organi dei
Länder. Cè appunto lesigenza, come ho detto nelle poche parole di
introduzione, di uno snodo, e di un coordinamento fra livelli diversi, in nome di interessi dei quali proprio il
principio di sussidiarietà comporta che sia investita la suprema rappresentanza
nazionale, per garantire lunità e lindivisibilità della Repubblica. Fatta
salva questa esigenza attraverso quei modelli, non può dirsi che quando il consiglio
regionale dispone di coloro che debbono controllare l'amministrazione, si autonomini i
controllori, perché di questo controllo esso è la parte attiva, in rappresentanza della
collettività.
A proposito del comma 5 che ho appena citato, debbo conseguentemente aggiungere che
la sua formulazione più restrittiva del campo di osservazione della Corte dei conti,
rispetto alla previsione generale del comma precedente, si deve presumibilmente proprio al
timore ingenerato nelle Regioni da quella erronea immagine autoritativa, mentre
identificando correttamente il compito della Corte nel servizio da rendere ai Consigli
regionali (comma 6 dello stesso articolo), la restrizione recatavi si riflette in un
minore ausilio al sindacato di questi ultimi sullattività degli Esecutivi.
Un'altra brevissima rettifica, su una convinzione erronea ma molto diffusa, non
c'è un contingente di magistrati della Corte dei Conti che non siano di carriera: è
l'inverso, perché la Corte dei Conti è nata con consiglieri di libera scelta (il
problema è che allepoca li sceglieva il sovrano, adesso ovviamente li dovrebbe
scegliere, come avviene all'estero, l'organo parlamentare), mentre è sotto il regime fascista che è stato
introdotto un contingente di metà dei posti di organico riservati ai magistrati
provenienti dalla carriera. Questo per l'esattezza storica, anche perché a volte questi
equivoci poi ne generano tanti altri. E se attualmente è schiacciante nella Corte la
preponderanza dei consiglieri di carriera, ciò si deve solo a una serie di benefici
appunto csrrieristici che sono stati ad essi elargiti come nella magistratura ordinaria, e
che secondo una interpretazione molto discutibile hanno prodotto questo effetto.
Ascoltiamo ora con interesse il presidente Pasqualucci, che penso di avere anche io
sollecitato con queste osservazioni Presidente PASQUALUCCI Spero di non deludere lamico Caianiello, che auspicava scintille
fra me ed il Prof. LADU, ma devo dire che le sue idee in ordine al controllo nel regime
delle autonomie non sono molto lontane dalle mie: già un anno fa, in occasione di un
convegno a Catanzaro per il decennale dellistituzione della locale Sezione
giurisdizionale, esponevo, certo meno bene di quanto abbia fatto oggi lui, argomentazioni
simili. E
tutto sommato anche il Disegno di Legge n. 1545, attualmente allesame del Senato
sembra ispirato ai medesimi criteri: questa convergenza mi conforta in quanto, pur
partendo da posizioni diverse per professionalità e per funzioni svolte, si perviene a
conclusioni simili, il che vuol dire che queste rispondono ad una logica intrinseca. Il
Professor LADU ha parlato di unitarietà del sistema economico-finanziario che deve
presentarsi tale nei confronti della Comunità Europea e che, pertanto è collegato da una
serie di vincoli e relazioni interne e deve essere opportunamente governato. In
primo luogo vengono, infatti, in evidenza i rapporti esterni della Repubblica e
specialmente quelli con lUnione Europea derivanti dal trattato di Maastricht e dal
patto di stabilità e crescita. Secondo
lart. 104 del trattato europeo Gli Stati membri devono evitare disavanzi
pubblici eccessivi e lart. 1 del regolamento del Consiglio n. 3605 del 22
novembre 1993 spiega il termine pubblici come relativo ad amministrazioni
pubbliche, cioè: amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federali,
amministrazioni locali ed enti di previdenza ed assistenza sociale, come definiti nel
sistema europeo dei conti economici integrati (SEC 95). Quindi,
come precisa lart. 3 del Protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi, I Governi degli Stati membri sono responsabili dei disavanzi della
Pubblica amministrazione (intesa nel senso suindicato). Gli
Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentono loro
di rispettare gli obblighi derivanti dal trattato in questo settore. Gli
impegni derivanti dalla ricordata normativa comportano, come è evidente, che le varie
entità che compongono la Repubblica non possono presentarsi isolatamente nei confronti
dellU.E., ma come un complesso unitario, come un assetto economico-finanziario
integrato che delimita lo spazio alle singole autonomie. E
del pari di sistema economico-finanziario integrato deve parlarsi per quanto riguarda le
relazioni correnti fra le autonomie componenti della Repubblica. E
vero infatti che lart. 119 si ispira al principio della territorialità
dellimposta, collegata allautonomia finanziaria di province e comuni, che
devono provvedere a finanziare integralmente le funzioni pubbliche a loro
attribuite, ma va anche ricordato che il co. 3 prevede listituzione di un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante. Il
co. 5 prevede poi altre due forme di intervento perequativo da parte dello Stato,
rappresentate dalla destinazione, di risorse aggiuntive e dalla effettuazione
di interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città
metropolitane e regioni. Quindi
autonomia finanziaria e territorialità delle imposte sono temperate da varie forme di
perequazione improntate al principio di solidarietà. Ciò
comporta che le autonomie non possono disinteressarsi di ciò che avviene allinterno
di ognuna di esse ed, in particolare, delle rispettive gestioni economico-finanziarie; gli
aspetti positivi e negativi delle stesse, rifluiscono infatti su un interesse comune, in
quanto lentità degli interventi perequativi, e, quindi della deroga al principio
della territorialità delle imposte, sarà direttamente proporzionale alle disparità dei
livelli socio economici fra le singole regioni ed allinterno di queste, fra
province, comuni, etc
Il
sistema economico finanziario delle autonomie va quindi governato mediante una serie di
interventi perequativi, correttivi ed anche sostitutivi Sono
ancora da definire le modalità istituzionali attraverso cui tali interventi potranno
essere decisi ed in particolare lentità del coinvolgimento delle regioni in tali
decisioni. Lart.
11 della legge costituzionale n. 3/2001, che ha approvato la modifica del Tit. V, dispone
in via transitoria, sino alla revisione delle norme del Tit. I della parte seconda della
Costituzione, la possibilità che i regolamenti della Camera e del Senato prevedano la
partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, cui è attribuita la
funzione di esprimere pareri semivincolanti in relazione a progetti di legge riguardanti
le materie di cui agli artt. 117, co. 3 e 119. Quindi
questo momento fondamentale di raccordo potrebbe trovare in tale Commissione integrata la
sua sede, in attesa di un più preciso assetto istituzionale. Quello
che è certo, però, è che il governo del sistema delle autonomie, sotto il profilo che
ne interessa, postula una fase ed una base conoscitiva da cui desumere gli interventi
necessari. Si
impone quindi la necessità di uno strumento che consenta di accertare il grado di
affidabilità dei singoli bilanci, la presenza o meno di debiti fuori bilancio,
losservanza del principio che consente il ricorso allindebitamente solo per
finanziare spese di investimento (art. 119 u.c.), la effettiva destinazione delle risorse
aggiuntive e degli interventi speciali alle finalità per cui questi sono stati disposti e
così via. Né
basta, perché questo momento conoscitivo di comune interesse non può non riguardare
anche il modo in cui sono utilizzate le risorse proprie e quelle derivanti dal fondo
perequativo, giacché, come si è detto, i riflessi di tale utilizzazione ricadono pure
sugli altri soggetti che compongono la Repubblica, così come di interesse generale è
conoscere come, nelle singole realtà, sono assicurati i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che (art. 117 lett. m) debbono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Fatte
queste premesse e per tornare al controllo, va ricordato che con tale termine si intende
una serie di funzioni tra loro diverse, a seconda dei soggetti da cui sono svolte (interno
ed esterno), del momento in cui intervengono (preventivo, concomitante e successivo)
delloggetto (su atti e su gestioni) ovvero degli effetti (condizionante
lefficacia e collaborativo). Tutte queste forme di intervento hanno però un
elemento comune, rappresentato dallinserimento nel processo decisionale al fine di
apprestare, direttamente o indirettamente, elementi correttivi che eliminino le discrasie
rilevate. Questa
finalità, conosciuta come feed-back, può esplicarsi in circuiti decisionali di ampiezza
variabile comprendenti solamente il controllato ovvero che coinvolgano più organi, ad
esempio, per restare nellambito pubblico, Parlamento e Governo o anche più
soggetti, quali Stato e Regioni.xxx Il
modello di controllo che appare appropriato per consentire il governo del sistema
economico finanziario delle autonomie è quello che si inserisce in un circuito
plurisoggettivo con funzione di collaborazione rappresentata dal portare a conoscenza,
mediante appositi referti, tutti quegli aspetti prima evidenziati riferiti alle singole
autonomie e le conseguenti valutazioni in termini di legalità, efficienza, efficacia ed
economicità. E
noto però che linterpretazione della realtà, che è alla base dellattività
intesa a produrre conoscenza, può essere più o meno strumentalizzata in funzione di
diverse finalità: ecco quindi che, al fine di garantire tutti i soggetti interessati, è
necessario che questa attività di controllo-conoscenza sia svolta da un organo
imparziale, non condizionato dai vari interessi in gioco e quindi neutrale. Va,
altresì, aggiunto che, dovendo svolgere la sua funzione nei confronti di una pluralità
di soggetti, questo organo non può che essere unitario al fine di garantire uniformità
di metodi ed omogeneità di criteri. Lidentikit
così tracciato consente di ritenere che questorgano già esiste nel nostro
ordinamento ed è rappresentato dalla Corte dei conti. Secondo
quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 29 del 1995, trattasi di un
organo indipendente, al servizio non dello Stato-persona, ma dello Stato-Comunità,
garante imparziale dellequilibrio economico-finanziario del settore pubblico ed, in
particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo
dellefficacia, dellefficienza e delleconomicità. Differenti
sono i problemi relativi ai controlli nellambito delle singole regioni e delle altre
autonomie. Per
quanto riguarda le prime, il novellato art. 123 conferma il potere dei consigli regionali
di approvare o modificare i relativi statuti, il che comporta che, in tale sede, dovrà
essere individuato lorgano titolare della funzione di controllo da esercitare in
ambito regionale con destinatari giunta e consiglio. Sono
daccordo con Caianiello nel ritenere che tale funzione, interna alla regione, vada
pur sempre considerata di controllo esterno, in quanto ponendosi come snodo fra giunta e
consiglio deve rispondere agli stessi requisiti di neutralità ed imparzialità richiesti
per la Corte dei conti. Lo
Statuto regionale potrà quindi istituire un nuovo organo dotato di tali caratteristiche,
ovvero confermare quella funzione di controllo che anche in ambito regionale la Corte dei
conti ha già iniziato ad esercitare attraverso le sue Sezioni regionali di controllo
istituite in applicazione della L. n. 20/94. Lesperienza
internazionale non ha mancato di evidenziare gli aspetti negativi del modello costituito
da due organi di controllo. In
particolare nel recente congresso tenutosi a Madera, nel maggio scorso dallEurosai
(Organizzazione Europea delle Istituzioni Superiori di controllo) Germania e Spagna hanno
evidenziato come tale compresenza comporti continui conflitti di attribuzione, oltre a
duplicazioni e lacune che rischiano di indebolire, quando non di paralizzare, la funzione
di controllo. Per
contro un assetto unitario, oltre ad eliminare tali problemi, garantirebbe metodi di
valutazione più omogenei, sviluppati nell'ambito di una programmazione che oltre agli
aspetti peculiari delle singole realtà regionali consenta analisi comparate a livello
nazionale. Per
quanto riguarda la possibilità, prevista dal ricordato D.D.L., di integrare le Sezioni
Regionali con membri designati dal Consiglio Regionale e da quello delle Autonomie Locali,
non credo si tratti di un grosso problema, è chiaro però che la nomina dovrà riferirsi
a professionalità ed essere esercitata attraverso procedure che diano la massima garanzia
di neutralità. Quello
che mi preoccupa, peraltro, è che a fronte di questo disegno che ha una sua razionalità
intrinseca, ho notato, anche in occasione del recente convegno sui 140 anni della Corte
dei conti, una tendenza a rifuggire dai controlli, magari a favore di una non meglio
precisata attività consultiva. Mi
auguro che questi tentativi di eludere una funzione essenziale per unordinata
convivenza delle autonomie non abbiano successo: so bene che al disotto degli stessi
cè il vecchio discorso sui rapporti tra controllo e giurisdizione, vale a dire il
timore che il controllo sia svolto in funzione della giurisdizione di responsabilità che
ne costituirebbe il braccio armato. Sono anni che, anche a livello associativo, stiamo
cercando di dimostrare che non è così, ma evidentemente non siamo convincenti
. Per
esperienza diretta (sono ormai diversi anni che svolgo esclusivamente attività
giurisdizionale) posso dire che le denunzie provenienti dal controllo rappresentano una
percentuale minima, anche per lintrinseca differenza fra le due funzioni: il
controllo sulla gestione esamina a posteriori lattività nel suo complesso, la
giurisdizione ha ad oggetto, attraverso un procedimento di prognosi postuma, il
comportamento di singoli individui; il controllo ha come parametri lefficienza e
lefficacia, la giurisdizione la liceità; esistono insomma tali differenze per cui
le due funzioni non possono ritenersi collegate sotto un profilo operativo. Se
cè un motivo per cui è opportuno che controllo e giurisdizione siano intestati ad
un unico organo, questo è essenzialmente culturale, perché nello svolgimento della
funzione giurisdizionale occorre acquisire dal controllo non la notitia damni
ma la conoscenza dei meccanismi, dei problemi e delle difficoltà attraverso cui si svolge
lattività amministrativa. Chi
ha esercitato il controllo sa immedesimarsi molto meglio nel comportamento
dellamministratore sottoposto al suo giudizio, perché non dobbiamo scordarci che il
giudice contabile è dotato di una serie di specifici poteri (da quello riduttivo a quello
di considerare i vantaggi comunque acquisiti dallamministrazione o anche dalla
comunità) che richiedono una corrispondente sensibilità derivante appunto dalla
conoscenza dellAmministrazione. Ritengo
quindi che il timore di un controllo visto come cavallo di Troia per far penetrare il
giudice nella gestione amministrativa, ed in particolare in quella della Regione, sia
sostanzialmente infondato; altre sono le fonti cui le Procure possono attingere: giudizi
penali, segnalazioni dellopposizione, denunzie dei singoli e dei sindacati, notizie
della stampa
, mentre, ripeto, il controllo può e deve fornire al giudice più che
altro i ferri del mestiere. Concludendo,
ribadisco pertanto che mi trovo sostanzialmente daccordo con quanto, molto meglio di
me, ha esposto il Professor LADU; non mi sento invece di condividere il pensiero di
Girolamo Caianiello che, se ho ben capito, sembra auspicare un ritorno alle nomine dei
giudici da parte del Parlamento o non so di chi. Credo che levoluzione da
uninvestitura per nomina dallalto ad una legittimazione conseguita a seguito
di concorso espletato con le necessarie garanzie sia da considerare estremamente positiva
in quanto meglio rispondente alle esigenze di terzietà, neutralità e professionalità
che presiedono allesercizio dellattività magistratuale. Direi
anzi che nellattuale momento storico, concretizzato da un netto bipolarismo, questi
valori sono maggiormente sentiti, basti pensare al novellato articolo 111 della
Costituzione che, a ben guardare, annuncia concetti già ravvisabili nel dettato
costituzionale ma che vengono ribaditi in modo più enfatico, proprio a dimostrazione di
unesigenza particolarmente avvertita. Credo
che un controllo terzo e neutrale riposi sui medesimi valori e perciò ritengo opportuno
continui ad essere affidato ad un corpo magistratuale. Grazie Presidente CAIANIELLO
Ringrazio a mia volta il presidente Pasqualucci, e vorrei soltanto, chiosando
brevemente quello che ha detto, osservare
anzitutto che l'insofferenza per i controlli è un fatto quasi fisiologico, in chi agisce,
e va repressa quando serve a coprire solo la volontà di abusare e di commettere illeciti,
come è fuori discussione. Però c'è una parte di questa insofferenza che si deve anche
alla autorappresentazione, che ho già ricordato, di
un corpo come quello magistratuale della Corte dei conti (non dico tout court la Corte dei Conti, io quanto bisogna
sempre distinguere fra la nave e l'equipaggio
cui è affidata, e che può mandarla a finire sugli scogli senza che essa ne abbia colpa),
con lidea di un controllo autoritativo,
abilitato a sostituire praticamente la propria volontà a quella dell'autorità
controllata. Autorappresentazione che i magistrati della Corte dei Conti hanno per lunghi
e lunghi anni coltivato, sul modello di stampo prefettizio delle dottrine
amministrativistiche, estraneo al chiaro disegno della splendida legge istitutiva del
1862. Questa immagine erronea ha comprensibilmente creato
nelle collettività lavversione ad un potere limitativo della autonoma gestione dei
propri interessi. Ho già rilevato l'esigenza di adeguati raccordi con gli interessi di
livello superiore a quelli locali, ma il fatto di dire molto semplicisticamente "il
controllo sulle regioni", anziché sulle loro amministrazioni, è sempre una eredità
di questo modo di pensare..
Quindi è per prima la magistratura della Corte a dover dissipare questa immagine autoritativa di se
stessa, altrimenti continua a fornire un alibi a certe resistenze al controllo che per una
parte possono essere comprensibili, per i suddetti motivi, ma per unaltra potrebbero
esprimere la voglia di fare tutto quello che si vuol fare anche oltre i limiti della
legittima autonomia.
Un argomento interessante toccato da Pasqualucci, il rapporto tra giurisdizione e
controllo, mi fa ricordare, del resto a conferma di quello che dice lui, che anche a
seguito delle restrizioni apportate alla giurisdizione della Corte alla nozione di
responsabilità e alla sanzione risarcitoria, e
tenuto conto degli orizzonti che si sono invece aperti al controllo finalmente uscito
dalla punzonatura di pezzi di carta per guardare alla realtà amministrativa nella sua
sostanza, si è rovesciata la visione tradizionale della giurisdizione come prolungamento del controllo, anzi il braccio
armato di questultimo, a sua volta visto in posizione quasi servente rispetto ad
essa. Mi ha indotto a riflettervi il significativo invito rivolto tempo addietro
dallallora procuratore generale della Corte dei Conti Francesco Garri, agli uffici
da lui dipendenti, a segnalare ai settori del
controllo quelle situazioni sulle quali lazione giudiziaria non è in grado di intervenire per mancanza dei
necessari presupposti, mentre possono offrire materia di vivo interesse per il controllo,
nella sua funzione caratteristica di moral suasion, cioè di ragionamento argomentato
intorno alle cause delle disfunzioni rilevate, e di stimolo a rimediarvi nelle sedi
legislative ed amministrative competenti. Il circuito perciò si è invertito, ed è il
settore giurisdizionale a servire il controllo per i suoi interventi più
consoni alla natura dei problemi da affrontare.
Quanto poi alla utilità o meno della concentrazione in uno stesso organismo anche
della funzione giurisdizionale assieme a quella di controllo, sappiamo tutti che il caso
italiano non è quello maggioritario nel mondo: istituzioni
prestigiose come la
Cour des Comptes francese, la cui giurisdizione è limitata ai soli conti dei tesorieri, o
ancor più quelle anglosassoni del tipo auditing, non si sentono menomate dal fatto di non
essere anche intestatarie della giurisdizione di responsabilità. Ovviamente qui possono
contare anche le diverse tradizionali nazionali, ma una cosa che mi ha preoccupato, e il
presidente Pasqualucci lo ricorda, fu la veemenza con la quale i magistrati della Corte
reagirono al progetto della Commissione Bicamerale del 1997 (il cui disegno sul controllo
della Corte dei conti appariva peraltro molto pasticciato) di scorporare questa funzione dalla Corte stessa, proposta in
cui essi parvero vedere una innominabile mutilazione, come della più pregiata delle loro
attribuzioni. Questa veemenza indicava infatti una sottovalutazione di quella funzione di
controllo che è di livello costituzionale, che è importantissima tanto in Italia come
all'estero, ed è la funzione senza la
quale Corte dei Conti non sarebbe neppure nata, per aiutare il Parlamento nel suo
sindacato sul governo, come chiaramente ci dicono le Tavole di fondazione.
Da ultimo, la terzietà. Per carità di Dio, sono completamente d'accordo che la
funzione di controllo deve essere neutrale. Ma perché ? Perché deve essere affidabile
soprattutto agli occhi dell'opposizione: un controllore che fosse dominato dalla
maggioranza governativa sarebbe inattendibile per l'opposizione, che in ogni autentica
democrazia ha la prerogativa del controllo, e questo spiega perché lart. 100 della
Costituzione parli specificamente di indipendenza dal Governo. Quindi sulla terzietà non
si discute, ma terzietà è una cosa e altro è il sistema di nomina. Nessun ordinamento
coltiva, più di quelli anglosassoni, l'idea del giudice come veramente terzo e
imparziale, eppure i sistemi di reclutamento dei magistrati variano. Voglio dire che forse
può anche andare bene il reclutamento per concorso, però è una cosa diversa, perché
esso è soltanto uno dei modi per garantire la terzietà, sulla quale, ripeto, sono
completamente d'accordo. Del resto la Corte dei Conti dell'Unione Europea è nominata
appunto dalla Commissione su approvazione di quel Parlamento, mentre ai suoi membri è
garantita lindipendenza propria dei magistrati. Quindi indipendenza e sistema di
nomina sono due problemi distinti, come anche la nostra Corte costituzionale ha stabilito
(il che non toglie lincongruenza italiana che attribuisce al Governo e non alle
Camere la scelta di membri della Corte dei conti, del suo Presidente e del P.G.). Né possiamo ignorare il dato sociologico che il
personale reclutato per concorso è più facilmente incline a quei comportamenti di tipo
corporativo che sono fra le caratteristiche meno commendevoli delle burocrazie di
carriera, e che nel nostro caso possono intravedersi nelle resistenze opposte della
magistratura della Corte alle iniziative di riforma e ammodernamento. Maurizio
MELONI- Corte dei Conti (revisione
redazionale)
Premetto di aver potuto ascoltare stasera solo lintervento di Pasqualucci,
per cui non so quello che il professor Ladu ha detto, penso però che la tematica sia
stata generale, in relazione a questa Corte del domani, anche come controllo a livello di
regioni, E stato evocato il Convegno di Montecitorio del 4 dicembre, celebrativo
della istituzione della Corte dei conti nel 1862, e lì ho notato due impostazioni
completamente diverse, due scuole di pensiero molto forti e diversificate anche dallo
stesso sistema delle autonomie. Penso che la posizione delle regioni e la posizione
dell'Anci, come portatrice degli interessi degli enti locali in senso proprio, cioè dei
comuni, siano
nettamente diverse fra loro. Le regioni insistono su un ruolo meramente
consulenziale della Corte, come ha ricordato il presidente Pasqualucci, ruolo che come tale non è solo insufficiente ma forse,
forse, inaccettabile, perché è vero che il disegno di legge La Loggia nella parte che ci
interessa dice a fini di maggiore collaborazione si può chiedere...ecc., ma
questa previsione viene dopo il comma che a regime attribuisce le competenze di fondo.
Personalmente non sono un tifoso della parola "collaborazione" e "spirito
collaborativo" per quanto attiene al controllo, ma non perché la collaborazione non
ci debba essere, ma perché la collaborazione casomai è un qualche cosa che nasce dopo
l'attività di controllo, e riguarda gli
esiti soprattutto dell'autocorrezione, per cui è nei confronti degli organi della
sovranità che il controllo si muove in funzione collaborativa, ma non nei confronti
dell'amministrazione.
Questa è la posizione fondamentale delle regioni e noi non possiamo accettarlo
come Corte ma credo anche come persone che si dedicano a questi temi generali, qui siamo
in una sede Cogest che non è una sede come tale di magistrati della Corte, ma credo che
la sensibilità diffusa anche dei cittadini, della pubblica opinione, non possa accettare
una Corte dei Conti che svolge esclusivamente un ruolo consulenziale..
Laltra impostazione, invece, quella dei comuni, risente della circostanza che essi sono soggetti , a ben
riflettere, praticamente a due martelli, che
battono sulla stessa incudine, quali appunto gli enti locali in genere. I comuni temono
che ci sia da un lato un rifiorire dell'autorità, chiamiamola così, tra virgolette,
prefettizia o tutoria, cioè il potere del Viminale e nello stesso tempo il potere del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, adesso non più Tesoro ma insomma della
Ragioneria Generale. E nello stesso tempo, dallaltro lato, le regioni, perché le
regioni essendo munite di potestà legislativa possono su certe cose fare un po' il bello
e il cattivo tempo. Allora che dice l'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani ?
Dice che è molto meglio che un certo ruolo sia svolto dalla Corte dei conti. Questo per
me è importante, perché siccome la proposta che si va portando avanti è praticamente,
diciamo, in due termini, quello del coordinamento di finanza pubblica, necessità di
equilibri, problemi generali di armonia nella repubblica, come diceva Pasqualucci, e
quello della sede che ciò debba concorrere ad assicurare. Allora credo che i comuni
tendano verso la Corte, ma non perché la Corte è più dolce, più soft, più morbida, ma
proprio perché loro sono preoccupati da questi due rischi, del potere governativo
centrale, che si viene a livello periferico nuovamente a fortificare, e nello stesso tempo
un analogo potere delle regioni. Credo che questa posizione
possa esprimere unesigenza valida. perché la forza di vista di traino, per
così dire, delle comunità locali, secondo me è più genuina, più accettabile di quella
delle regioni, le quali dopotutto non sono legate alle esperienze esistenziali dei
cittadini, sono un qualche cosa di costruito, mentre gli enti locali hanno dietro la vita
della gente, pur senza negare il collegamento anche della collettività regionale con l'assetto
del territorio in senso lato. Presidente
CAIANIELLO Grazie. Solo qualche chiosa all'intervento del consigliere Meloni. Anzitutto
è giustissimo il suo rilievo, basta pensare all'epoca feudale, a ciò che il sovrano
rappresentava di garanzia per il popolo contro i signori feudali intermedi. Quindi una
situazione del genere può effettivamente ancor oggi verificarsi , anzi lo ricordo dai
tempi in cui ero all'ufficio regioni del Ministero dell'Interno, 50 anni fa, già allora
si diceva: che gli enti locali temono una prevaricazione da parte di questi livelli
intermedi regionali. A proposito del controllo
come consulenza vorrei fare una precisazione, perché ho parlato prima di moral suasion
per la quale in Italia c'è assai poca sensibilità e poca fiducia, perché siamo lo stato
dei carabinieri. Ma l'idea di un organo di
controllo ridotto a consulenza non va se dovesse significare che il controllo si esplica a
richiesta di chi deve essere controllato. In questo caso diventa una consulenza in senso
proprio che non è più controllo (infatti,
allinverso, una dottrina molto qualificata ha ritenuto che anche i pareri del
Consiglio di Stato, se obbligatori, si risolvano in una forma di controllo, non potendo
lamministrazione sottrarvisi). Perciò quando il controllo, così denominato,
obbliga invece il controllato a sottostare al suo esercizio ed ai connessi poteri
istruttori, allora non c'è niente di strano che si esprima negli esiti come consulenza
nei confronti di quello che anche gli studiosi stranieri chiamano il
principale (come nella teoria dei giochi), e che in democrazia è l'organo della
sovranità democratica, quali sono il parlamento,
i consigli regionali e quelli comunali. Su questo versante, anche il concetto di
collaborazione è pienamente appropriato, mentre lo è di meno quando lo si riferisce
come da qualche tempo si usa poco meditatamente- al rapporto con lautorità
amministrativa controllata, poiché è estraneo a quel concetto il dover
rispondere (accountability) cui questultima è soggetta nei confronti
dellorgano di controllo, così come gli sono estranei altri aspetti come i poteri
ispettivi di tale organo, la pubblicità delle osservazioni da esso formulate, e così
via. Ben chiara restando daltra parte, come ho già osservato nei precedenti
interventi, lefficacia di sola moral suasion dei rilievi della Corte, il cui
ordinamento si è da sempre ispirato al principio di autocorrezione che lascia
lultima parola allautorità controllata, perché insito nel permanere della
responsabilità propria di questa nei confronti del principale,
indipendentemente dal contenuto favorevole o meno di tali rilievi, principio che si trova
oggi affermato anche in sede internazionale e che vale (diversamente da quanto sembra
ritenere Pasqualucci con lopinione ancora oggi diffusa) anche per il controllo
preventivo su atti, iscritto esso pure nel circuito che mette capo al Parlamento,
attraverso listituto del visto con riserva, cardine e corollario del sistema che ho
delineato, salvo ovviamente che il Governo accetti i rilievi e ritiri latto
censurato, restando anche di ciò responsabile ai sensi dellart. 95 Cost. |