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6.0.100 VIZZINI, RELATORE Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: «Art. 6-bis. (Corte dei conti) 1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge. 2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione sia dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, anche destinando le stesse somme ad altro capitolo del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme già impegnate, ovvero può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni e dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte. 3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive. 4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico. 5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza. 6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2009. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. 9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo concomitante di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
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