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CONSIGLIO DI PRESIDENZA I conti a materia Cons. Bruno Di Fortunato Roma 3 – 4 e 5 marzo 2004
PREMESSA Il giudizio di conto è senz’altro il più caratteristico processo inquisitorio che ci sia nell’ordinamento italiano. Più accentuato, a mio avviso, ancora che nel processo penale, ove la funzione (ufficialità) si è spostata dal giudice al pubblico ministero. Nel giudizio di conto la costituzione iniziale del rapporto processuale è ad impulso iniziale del giudice. La ragione sta nel fatto che la materia contabile è ritenuta un contesto di diritti indispensabili, è sottratta – cioè – al potere tanto dell’Amministrazione quanto dell’agente, di modo che nessun raccordo tra loro, né alcun provvedimento unilaterale dell’Amministrazione è idoneo ad impedire il processo, ovvero ad estinguerlo per sanatoria delle irregolarità riscontrate, ovverosia per una immotivata rinuncia degli atti del giudizio. In buona sostanza trattasi, come rilevato da alcuni illustri tutori, di un rapporto del quale lo Stato ha interesse a non consentire la modificazione se non attraverso un accertamento giudiziale …..). Il fine del giudizio contabile non è tanto quello di tutelare e far valere i diritti patrimoniali dell’Amministrazione contro il contabile, ma è piuttosto quello di conseguire l’effetto giuridico della dichiarazione della regolarità del conto, attuando il diritto a vantaggio sia dell’Amministrazione che del contabile. In sede contabile è configurabile un chiaro rapporto intersoggettivo tra contabile ed Amministrazione ed è possibile addirittura enucleare diverse figure di contabili: di diritto, di fatto, principali, secondari e fiduciari. Ma, soprattutto, sono individuabili i soggetti tenuti alla resa del conto. Sono costoro, come è noto, da un lato i contabili di diritto, suddivisi dall’art. 178 del Regolamento di contabilità pubblica, in agenti della riscossione, agenti incaricati dell’esecuzione dei pagamenti e consegnatari e, d’altro canto, tutti coloro che, di fatto, si ingeriscano nel maneggio di pubblico denaro. Come ha rilevato una autorevole dottrina (Garri), fonte della responsabilità contabile non è l’inadempimento di una obbligazione civilistica (obbligo di custodia o di restituzione), ma "il fatto dannoso", il quale consiste non in un singolo atto, ma in una intera attività la quale ha prodotto una alterazione della consistenza patrimoniale". Fatta questa brevissima ma ritengo necessaria introduzione, occorre procedere nell’esame degli argomenti oggetto del nostro incontro.
1. I conti giudiziali in conseguenza delle privatizzazioni. La resa dei conti giudiziali in conseguenza della gestione delle azioni e delle partecipazioni di pertinenza pubblica costituisce un adempimento di sicura significatività e rilevanza tra il sistema delle garanzie della corretta gestione pubblica. Il sistema di controllo sul sistema di azionariato pubblico si è affievolito con il processo di privatizzazioni. Difatti, come puntualmente precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, il controllo della Corte dei conti nei confronti delle società nelle quali lo Stato partecipa direttamente al capitale si fonda sull’esclusiva o maggioranza della partecipazione azionaria. Con la perdita dell’esclusiva o della maggioranza azionaria che si profila in conseguenza del processo di privatizzazioni verrebbe meno il presupposto del controllo affidato alla Corte. È da considerare inoltre che sono sottratte al controllo della Corte dei conti le società a capitale pubblico, create a loro volta con conferimento di quote sociali d’altre società, con una proliferazione e ramificazione di partecipazioni azionarie. Con l’affievolimento dei sistemi di controllo sul sistema di azionariato pubblico, l’unica forma di garanzia della corretta gestione del sistema stesso è rimasta la resa del conto giudiziale. Tale applicazione si riferisce per tutte le amministrazioni pubbliche ai conferimenti di beni di vario genere (capitali o azioni) nei confronti di società partecipate ovvero d’aziende speciali. Nel giudizio di conto per le aziende speciali va verificata la regolarità della gestione delle quote conferite alle aziende speciali. In particolare, nel conto dinanzi alla Sezione giurisdizionale deve essere dimostrato il concreto esercizio della gestione da parte di coloro che rappresentano gli interessi dell’amministrazione pubblica nelle stesse aziende e le modalità d’applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni pubbliche. Tra i documenti giustificativi da allegare ai conti giudiziali delle azioni o partecipazioni pubbliche vi sono le direttive dettate nei confronti della società o dell’azienda o dei soggetti delegati a rappresentare l’ente nell’assemblea degli azionisti o nel corrispondente organo di gestione, nonché l’uso che si è fatto in sede d’assemblea della singola società dei diritti dell’azionista pubblico. Come conseguenza della resa del conto giudiziale a materia per le azioni e le partecipazioni pubbliche, secondo un obbligo che si estende anche agli altri beni mobili, vi è la necessità di tenere aggiornate e complete scritture inventariali di tali beni. Difatti, il punto di riferimento per ciascuna amministrazione per il riscontro della parificazione delle scritture (a cura del responsabile di ragioneria e verificato dai revisori dei conti, nelle camere di commercio) con i dati riportati nei conti a materia, prima dell’invio alla competente Sezione giurisdizionale, sono gli inventari.
2. In applicazione della legge n. 19 del 1994 è stato disposto il decentramento della giurisdizione contabile, decentramento richiesto dalle esigenze di rapidità e di certezza nell’accertamento della regolarità della gestione, di cui sono sintomatiche espressioni l’abbreviazione del termine prescrizionale dell’azione di responsabilità e la non estensione dell’azione di risarcimento nei confronti degli eredi. Tale decentramento comporta l’esame presso le Sezioni regionali anche dei conti giudiziali degli agenti contabili delle Amministrazioni dello Stato. Le motivazioni del decentramento giurisdizionale sono connesse alla necessità di un accertamento tempestivo ed efficace delle gestioni connesse ai conti rendendo più vicino il giudice contabile allo stesso agente contabile dell’Amministrazione decentrata, limitando il numero dei conti degli agenti contabili da esaminare per singola Sezione giurisdizionale con una maggiore potenzialità di approfondimento nell’esame dei fatti gestionali. Un inizio di decentramento giurisdizionale della Corte dei conti si era verificato con la legge n. 658 del 1984 con riferimento alla Sardegna. Un altro passo nel senso del decentramento della giurisdizione contabile si è avuto con il decreto legge n. 52 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, con la istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la materia contabile presso la Calabria, la Campania e la Puglia, con competenza limitata alla materia contabile. Con riferimento alla volontà legislativa di rafforzare le forme di esercizio del sistema delle garanzie nella citata legge n. 203 è stato previsto il potere della Corte dei conti di disporre ispezioni ed accertamenti diretti, anche a mezzo della Guardia di Finanza, presso le pubbliche amministrazioni nonché presso i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie. Il passo conclusivo del decentramento della giurisdizione contabile, comprensivo anche della materia pensionistica, si è avuto con il decreto legge n. 51/1993, n. 143/1993, n. 232/1993, e n. 359/1993, prima di essere definitivamente convertito nella legge n. 19 del 1994. Con la legge n. 19 del 1994 sono state istituite Sezioni decentrate della Corte dei conti in tutte le regioni, comprese la Valle d’Aosta e le province di Trento e Bolzano; la titolarità dell’azione di responsabilità è stata attribuita ad un Procuratore regionale, il quale agisce nell’ambito territoriale di competenza con poteri propri ed autonomi. Con specifico riferimento alla materia del giudizio di conto nella legge n. 20 del 1994, pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale e che ha avuto un cammino di approvazione parlamentare parallelo alla legge n. 19 del 1994, è stato previsto che l’esame del conto deve essere espletato entro cinque anni dal deposito dello stesso conto presso la Segreteria della Sezione competente. Trascorsi i cinque anni predetti il giudizio si estingue salvo che non sia stata depositata in Segreteria la relazione del magistrato competente ovvero che siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile. Resta tuttavia ferma l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell’agente. Terminato l’esame giurisdizionale o trascorso il tempo dei cinque anni dal deposito il conto e la relativa documentazione devono essere restituiti alla competente Amministrazione. L’abbreviazione dei termini consentiti per l’esame dei conti degli agenti contabili da parte delle competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è in linea con l’esigenza di snellezza e di celerità negli accertamenti di regolarità della gestione contabile ed è in diretta connessione con la prevista abbreviazione dei termini prescrizionali dell’azione di responsabilità. Il nuovo sistema decentrato di giurisdizione contabile, superate le problematiche di avvio legate alle difficoltà di inquadramento organico di tutte le gestioni pubbliche (decentrate dello Stato, regionali, locali), da sottoporre a necessario e capillare esame giudiziale, risponde alla fondamentale esigenza di garantire la correttezza della gestione dei mezzi pubblici in tutte le sue articolazioni territoriali, in tempi necessariamente brevi e con mezzi istruttori potenzialmente efficaci e validi. Anche per gli agenti contabili delle Amministrazioni decentrate dello Stato la Sezione giurisdizionale esplica una istruttoria contabile che consiste nell’attività di cognizione diretta all’acquisizione di notizie, documentazione ed accertamenti necessari per l’esame dei conti resi dagli stessi agenti contabili. L’istruttoria può essere individuale da parte del magistrato designato quale relatore ovvero collegiale della Sezione. Preliminarmente il magistrato relatore deve acquisire l’attestazione di parificazione rilasciata dalla ragioneria provinciale e la dichiarazione degli avvenuti riscontri da parte della ragioneria regionale competenti per territorio. Con l’attestazione di parificazione viene dichiarata la corrispondenza fra i dati riportati nel conto degli agenti contabili e le risultanze della gestione quale risulta dagli atti della ragioneria provinciale. Accertata l’esistenza della parificazione il relatore inizia l’esame vero e proprio del conto e dei documenti ad esso collegati. L’esame inizia con la verifica della eventuale carenza nel conto degli elementi e della documentazione da allegare necessariamente ai conti. I documenti da allegare ai conti possono così classificarsi, distintamente per i conti a materia: Anche per la gestione di azioni e di partecipazioni di pertinenza dello Stato va riservata una particolare attenzione nella resa dei conti giudiziali; sotto questo aspetto il giudizio di conto a materia è stato interessato da un processo di recupero di significatività e di consapevolezza della gestione patrimoniale pubblica, nel quadro della riscoperta della fondamentale rilevanza della gestione patrimoniale per tutte le amministrazioni e società a capitale pubblico, a cominciare dallo Stato. Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale occorre tener presente il significato di "valori e materie di proprietà", di cui all’art. 44 del testo unico n. 1214 del 1934, e di "debito di materie", di cui all’art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923. Secondo tale accezione rientrano nel concetto di "materie" per il quale scatta l’obbligo di resa di conto giudiziale tutti i beni e i valori comunque inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, cioè crediti, partecipazioni, azioni e beni mobili. Tale espressione è resa ancora più ampia dall’art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, che prevede la sottoposizione all’obbligo della resa del conto giudiziale da parte di tutti coloro che hanno debiti di materie. Sono esclusi dall’obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art. 32 del r.d. n. 827 del 1924). L’obbligo di rendere il conto giudiziale riguarda quindi: i beni di consumo, le attrezzature e gli arredi esistenti nei magazzini non ancora dati in uso e quelli comunque rimasti in carico al consegnatario, i crediti, le partecipazioni, le azioni societarie, i libri, il materiale vario, bollettari o altre cose di proprietà pubblica. Contabili di fatto possono essere impiegati, funzionari, amministratori, membri degli organi elettivi, purchè si ingeriscano nella gestione.
3. Il conto giudiziale deve dimostrare: Ciascuna delle operazioni di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti deve essere giustificata nei conti dei singoli dai documenti che comportino la regolarità delle operazioni stesse. Tale regolarità va accertata con il confronto rispetto alle disposizioni che disciplinano la gestione, sia che si tratti di beni, sia che si tratti di azioni o partecipazioni. In particolare, la resa dei conti giudiziali in conseguenza della gestione delle azioni e delle partecipazioni di pertinenza pubblica costituisce un adempimento di sicura significatività e rilevanza nel quadro del sistema delle garanzie della corretta gestione pubblica. Con l’affievolimento dei sistemi di controllo sul sistema di azionariato pubblico, l’unica forma di garanzia della corretta gestione del sistema stesso è rimasta la resa del conto giudiziale. Nel giudizio di conto va quindi verificato il concreto esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni pubbliche. Tra i documenti giustificativi da allegare ai conti giudiziali delle azioni pubbliche vi sono le direttive dettate nei confronti delle società o dei soggetti delegati a rappresentare l’ente nell’assemblea degli azionisti, nonché l’uso che si è fatto in sede di assemblea della singola società dei diritti dell’azionista pubblico. Come conseguenza della resa del conto giudiziale a materia per le azioni e le partecipazioni pubbliche, secondo un obbligo che si estende anche agli altri beni mobili, vi è la necessità di tenere aggiornate e complete scritture inventariali di tali beni. Difatti, il punto di riferimento per ciascuna amministrazione per il riscontro della parificazione delle scritture (a cura della ragioneria provinciale) con i dati riportati nei conti a materia, prima dell’inoltro alla competente Sezione giurisdizionale, sono gli inventari. Circa l’incisività degli accertamenti giurisdizionali va tenuto presente che nel loro svolgimento va verificato il concreto esercizio dei diritti riconosciuti ai titolari o agli azionisti dal codice civile, e più precisamente gli articoli 2350, 2351, 2432, 2408 e 2409. L’art. 2350 attribuisce di diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione; è diritto-dovere dei titolari di azioni pubbliche di vigilare perché la gestione della società al termine dell’esercizio si chiuda in attivo, con conseguente partecipazione agli utili. L’art. 2351 prevede che ogni azione attribuisce il diritto di voto; le modalità di esercizio di tale diritto in relazione alle scelte adottate dalle società vanno esposte nel conto giudiziale. L’art. 2432 prevede la computazione sugli utili netti risultanti dal bilancio per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori ed agli amministratori. Anche in tali casi i titolari delle azioni pubbliche sono obbligati ad indicare nel conto giudiziale le modalità di determinazione degli utili netti e il loro concreto computo nei confronti dell’amministrazione pubblica titolare. L’art. 2408 attribuisce al socio il diritto di denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, con obbligo di indagine immediata sui fatti denunziati, nelle ipotesi di segnalazione da parte di soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. Tale disposizione va vista in diretta connessione con l’art. 2393 c.c., il quale prevede il diritto dell’assemblea o dei soci di denunziare gli amministratori che non realizzino gli obiettivi previsti e deliberati, con pregiudizio economico nei confronti della società e dei soci medesimi. Per i titolari di azioni pubbliche tale diritto costituisce nel contempo un obbligo e ciò in quanto l’obbligatorietà dell’azione di responsabilità da parte di amministratori e dipendenti pubblici è conseguenza della indisponibilità del diritto soggettivo in capo a tutti gli enti pubblici per il ristoro dei danni di carattere economico. Il conto giudiziale dovrà quindi esporre anche le modalità di esercizio del diritto indisponibile di denunzia da parte dei titolari di azioni pubbliche. L’art. 2409 prevede poi il diritto di denunzia al tribunale da parte di socie che rappresentino il decimo del capitale sociale nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri da parte degli amministratori e dei sindaci. Va rilevata in proposito l’obbligatorietà dell’azione da parte dei titolari di azioni pubbliche e circa la necessità di esposizione dei fatti stessi nel conto giudiziale, alle quali si aggiunge l’obbligatorietà di denunzia al competente Procuratore regionale per danni anche di carattere economico che siano conseguiti alla società per comportamenti irregolari degli amministratori e dei comportamenti del collegio sindacale. La resa del conto giudiziale può tuttavia restare soltanto una previsione teorica senza alcuna concreta possibilità di applicazione, ove i soggetti titolari di azioni pubbliche, ovvero gli agenti contabili di tutte le pubbliche amministrazioni non siano costretti, con le penalità previste dalle disposizioni precedenti, alla presentazione del conto. Occorre anzitutto individuare i soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale per la titolarità d’azioni pubbliche ovvero per la gestione di somme di denaro di pertinenza pubblica. E tale individuazione deve avere carattere di generalità per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti che, seconde forme diverse, gestiscono pubblico denaro. Va, pertanto, considerato che la titolarità della gestione a materia per le quote di partecipazione con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale spetta ai soggetti nominati come rappresentanti dell’ente pubblico nell’organo di gestione societaria. In mancanza di tale designazione l’obbligo di resa del conto giudiziale spetta al titolare delle azioni o partecipazioni. Nelle Regioni è il Presidente della regione e negli enti locali titolare è il Sindaco, quali legali rappresentanti, salvo che non siano stati nominati funzionari incaricati della gestione. La procedura per resa del conto giudiziale è attivato dalla Procura regionale con richiesta al Presidente della Sezione della fissazione di un termine per la presentazione del conto della sua gestione. Il punto di riferimento per l’individuazione dell’esistenza di quote di partecipazione o di titoli azionari di proprietà della regione o degli altri enti pubblici operanti nel territorio è la situazione patrimoniale dei medesimi enti, nella quale siano evidenziati i relativi valori riportati negli inventari. Tale situazione può verificarsi con notevole frequenza nei casi di perdite della gestione da parte delle società partecipate, con la conseguenza possibile di depauperamento del valore delle partecipazioni di proprietà regionale. Va considerato che nelle società a capitale pubblico trova applicazione l’indisponibilità del diritto soggettivo pubblico sul patrimonio, con le connesse garanzie della giurisdizione contabile. L’attualità della rilevanza del giudizio di conto è soprattutto connessa ai recenti fenomeni di proliferazione e ramificazione della azioni pubbliche con creazione di società che a loro volta conferiscono quote sociali ad altre società; in tali ipotesi, vengono a crearsi partecipazioni pubbliche di secondo e di terzo grado. In tali ipotesi, la vera esigenza è quella della tutela oggettiva degli interessi pubblici per la partecipazione a società con capitale pubblico. Per tale tutela la prima possibilità è quella della sottoposizione al regime della giurisdizione contabile, nel duplice aspetto del giudizio di conto e del giudizio di responsabilità. A favore di tale tesi sta la capacità espansiva delle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti nell’ambito delle materie di contabilità pubblica previste nell’art. 103 della Costituzione, secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 2616 del 20 luglio 1968; e ciò anche nel quadro dei principi affermati da diritto comunitario. Inoltre, sempre per la riconduzione della materia in questione nell’ambito della giurisdizione contabile sta la constatazione del carattere oggettivamente pubblico delle stesse attività gestionali. Va detto infine che il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico, così come la trascuratezza nella gestione delle partecipazioni, può comportare l’accertamento, in sede di giudizio di conto, di possibili ipotesi di responsabilità azionabili dinanzi alla stessa Corte dei conti. In definitiva, il giudizio di conto rimane lo strumento essenziale per la tutela obiettiva del patrimonio pubblico in tutte le sue articolazioni e diviene, nella prospettiva delle privatizzazioni, l’unica forma di garanzia giurisdizionale nei confronti delle attività gestionali di carattere pubblico in senso oggettivo. Per ciascuna delle società vanno indicati altresì i valori delle quote di partecipazione della regione nei medesimi esercizi, come risultanti dagli inventari della medesima regione. Nei conti giudiziali devono essere riportati, per ciascun esercizio, i valori iniziali e quelli finali delle quote di partecipazioni, nonché le cause delle variazioni intervenute nei predetti valori. Dovrebbero inoltre essere acquisite, come documentazione necessaria per l’esame dei conti, le direttive impartite dalla regione per l’esercizio dei diritti di azionista nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alle assemblee delle società; questi ultimi dovranno dare dimostrazione nei conti che devono rendere delle modalità con le quali hanno esercitato i diritti di azionista con applicazione delle direttive stesse. Acquisiti i nominativi dei predetti soggetti occorre attivare lo strumento del giudizio per resa di conto con richiesta di fissazione della camera di consiglio delle Sezioni. Circa i contenuti della documentazione allegata al conto a materia, l’esame del magistrato relatore può riguardare i seguenti aspetti: 4. Il magistrato relatore, sulla base degli elementi emersi nel suo esame, può richiedere all’agente contabile a materia la documentazione che ritiene necessaria per il giudizio complessivo sulla gestione dell’agente contabile. Le richieste istruttorie individuali del magistrato relatore possono prevedere la fissazione di termini per l’adempimento. Terminate le istruttorie, il magistrato relatore conclude o con la proposta di discarico o con la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza. Vanno in ogni caso iscritti a ruolo di udienza i conti per i quali: Anche la Sezione può chiedere la produzione di atti e documenti che ritiene necessari alla decisione della controversia; l’istruttoria collegiale è necessaria in caso di accertamenti diretti anche il contraddittorio delle parti, disposti a cura del Procuratore generale. Può inoltre assumere testimoni, ammettere altri mezzi istruttori, avvalersi di tecnici o richiedere notizie ed elementi alla ragioneria competente. All’acquisizione della documentazione ritenuta necessaria la Sezione provvede, di regola, con ordinanza nella quale sono fissati termini e modalità di presentazione. Decorsi 5 anni dal deposito dei conti presso la Segreteria della Sezione senza che siano stati mossi rilievi od osservazioni da parte del magistrato relatore, il giudizio si estingue. Per quanto riguarda i compiti di riscontro affidati alla competente ragioneria nei confronti degli agenti contabili a materia l’esame dei revisori deve prendere in considerazione, operativamente, una serie di elementi e di dati di base: Nel quadro della legislazione vigente, sia in riferimento alle norme di contabilità che alle disposizioni finanziarie e di finanza locale, le operazioni di verifica devono tendere ad accertare la corrispondenza delle registrazioni, sia nel conto dell’agente contabile che nelle scritture dell’amministrazione, cioè attestare la corrispondenza delle risultanze dei conti degli agenti contabili rispetto alle scritture dell’amministrazione, rilevando, che: 5. Il Procuratore regionale interviene nel giudizio di conto degli agenti contabili della riscossione o a materia successivamente al completamento dell’esame da parte del magistrato relatore il quale conclude formulando al Presidente della Sezione o la proposta di discarico o la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza. La proposta di discarico formulata dal magistrato relatore prima di essere accolta da parte del Presidente della Sezione viene sottoposta all’esame del Procuratore regionale, il quale, se non concorda con la proposta del magistrato relatore, chiede allo stesso Presidente la iscrizione a ruolo di udienza. Le motivazioni per la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza, in disaccordo con il magistrato relatore, devono essere connesse ad irregolarità o a rilievi di gestione, comunque riferibili all’agente contabile, sui quali chiede il giudizio della Sezione. Il Procuratore regionale potrebbe ad esempio rilevare l’esistenza di gestioni di fatto di denaro dell’amministrazione statale, rilevate dall’esame della documentazione allegata al conto, e quindi chiede alla Sezione di dichiarare l’esistenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale, con instaurazione di un ulteriore giudizio per resa di conto. In altri casi il Procuratore potrebbe essere a conoscenza, per atti del suo ufficio, di irregolarità contabili od ammanchi di cassa riferibili al contabile ed in tal caso la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza è diretta a contestare tale evenienza in sede di giudizio di conto. Nelle ipotesi nelle quali la richiesta di iscrizione a ruolo di udienza avviene a cura del magistrato relatore il Procuratore regionale interviene nel giudizio, con le seguenti possibilità: |