|
(testo approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione magistrati della Corte dei conti nella seduta del 6 marzo 2006)
DISPOSIZIONI SULLA
CORTE DEI CONTI Art. 1 Delega al Governo per
la redazione del Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. 1.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la
codificazione, il riassetto, la semplificazione e ladeguamento alle norme
legislative e regolamentari che disciplinano i giudizi dinnanzi alla Corte dei conti. 2.
Il decreto legislativo di cui al comma 1, assume la
denominazione di Codice di procedura per i
giudizi innanzi alla Corte dei conti. Nellattuazione della delega, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a)
semplificazione e snellimento dei giudizi di
responsabilità, di conto, pensionistici, nonché di ogni altro giudizio attribuito dalla
legge alla giurisdizione della Corte dei conti, con eliminazione di ogni atto o attività
non essenziali del giudice, delle parti, nonché dellufficio di segreteria; b)
adeguamento della disciplina processuale e del sistema delle
notificazioni ai nuovi strumenti informatici e di comunicazione; c)
partecipazione al giudizio delle parti, su basi di
effettiva parità in ogni stato e grado del processo, anche in attuazione del principio
costituzionale del giusto processo; d)
disciplina puntuale delle fasi processuali, limitando il rinvio
alle norme di procedura civile, nel rispetto della configurazione assunta dalla
responsabilità amministrativa a seguito della riforma di cui alle leggi 14 gennaio 1994,
n. 19 e n. 20, e successive modificazioni; e)
riordino della disciplina della competenza territoriale
delle sezioni regionali e della competenza delle sezioni di appello, con la previsione,
ove necessaria, di nuove regole, in materia
di riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse; f)
riordino e adeguamento della disciplina concernente
listruzione probatoria e la consulenza tecnica dufficio, anche in riferimento
alla eventuale istituzione di albi di consulenti ed alle modalità di liquidazione dei
compensi; g)
razionalizzazione del contenuto e della forma dei
provvedimenti del giudice, con ampliamento delle ipotesi di pronunce succintamente
motivate; h)
riordino della disciplina del giudizio di appello, con
riguardo particolare alla individuazione delle ipotesi di annullamento con rinvio. 3.
Per il giudizio di
responsabilità amministrativa, il Codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai
seguenti principi e criteri direttivi: a)
riordino delle ipotesi in cui è previsto lobbligo
di denuncia del fatto dannoso; b)
previsione che il giudizio di responsabilità amministrativa è
promosso con azione pubblica e necessaria del pubblico ministero competente per
territorio; c)
disciplina dellarchiviazione della notizia di danno,
con previsione di un controllo del giudice nellipotesi di opposizione da parte dei
soggetti danneggiati, previa comunicazione ai medesimi; d)
riordino dei poteri istruttori spettanti al pubblico ministero
prima del processo, con previsione delle garanzie del contraddittorio, anche con riguardo
alla facoltà del pubblico ministero di avvalersi di consulenti tecnici; e)
possibilità di istituire, presso ogni procura regionale,
ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, una sezione di
polizia erariale, con facoltà per il pubblico ministero di effettuare anche le richieste
di cui allarticolo 3 del regolamento approvato con decreto del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269; f)
riordino della fase prevista dallart. 5, comma
1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,
e successive modificazioni, con particolare riguardo al procedimento camerale per lautorizzazione
alla proroga del termine per lemissione dellatto di citazione; g)
previsione espressa del potere del pubblico ministero di
interrompere la prescrizione della pretesa al risarcimento del danno, mediante un atto di
costituzione in mora, contenuto anche nellinvito a dedurre; h)
disciplina degli elementi costitutivi dellatto di
citazione e del relativo regime di invalidità, secondo i principi del codice di procedura
civile, salvaguardando la specificità del giudizio di responsabilità amministrativa; i)
disciplina del regime e dei termini delle
preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle eccezioni processuali e di merito; j)
previsione delle ipotesi di partecipazione di
terzi al giudizio di responsabilità amministrativa, con particolare riferimento alla
chiamata in causa per ordine del giudice di altri soggetti ritenuti responsabili del
danno; k)
disciplina dellattività istruttoria del collegio
giudicante, con previsione e delimitazione delle ipotesi in cui gli adempimenti istruttori
possono essere affidati alle parti e delle relative modalità di esecuzione nel rispetto
del principio del contraddittorio; l)
disciplina del potere riduttivo delladdebito,
con esclusione della applicabilità dello stesso nei casi e nella misura dellillecito
arricchimento, anche al fine di adeguare lammontare della condanna alle concrete
fattispecie di illecito, mediante il riferimento allentità del danno, al
comportamento tenuto dal soggetto responsabile e alle sue condizioni economiche; m) riordino
della disciplina delle azioni previste a tutela delle ragioni del creditore, ivi compresi
i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo
V, del codice civile, secondo quanto previsto dallart. 1, comma 174, della legge 31
dicembre 2005, n. 266; n)
disciplina della fase dellesecuzione della sentenza
soggetta alla vigilanza della Procura regionale competente, al fine di garantire leffettività
del giudicato, con facoltà di promuovere in caso di inerzia, avanti il Giudice
collegiale, idonei provvedimenti sostitutivi con previsione anche di confisca contabile a
favore del soggetto danneggiato; 4.
Per il giudizio di
conto, il Codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori criteri: a)
affermazione dellobbligo della resa del conto della
gestione per tutti i soggetti che hanno maneggio di denaro o di valori di pertinenza
pubblica; b)
semplificazione delle norme sul giudizio di conto nel rispetto
del principio del contraddittorio; c)
previsione di forme di condanna adottate dal giudice
monocratico in ipotesi di ammanco o di perdita accertata con possibilità di reclamo al
collegio. d)
previsione di forme di controllo amministrativo per tutti i
conti da parte delle amministrazioni interessate, con obbligo degli organi di controllo
interno di riferire alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti sullesito
delle verifiche; e)
possibilità di limitare lesame giudiziale ai conti
per i quali siano stati formulati rilievi o contestazioni in sede di controllo
amministrativo ovvero da parte di amministratori pubblici o da soggetti, comunque,
portatori di interessi collettivi o diffusi; f)
previsione che in caso di compilazione del conto su
ordine del Giudice lo stesso sia trasmesso alla Procura competente corredato da idonea
relazione a cura del compilatore; 5.
Per il giudizio
pensionistico, il Codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori
criteri: a)
adeguamento delle norme introdotte dalla legge 21 luglio
2000, n. 205, alle precipue caratteristiche del giudizio pensionistico; b)
previsione dellobbligo della notifica del ricorso allamministrazione
in persona del suo rappresentante legale ovvero presso lAvvocatura distrettuale
dello Stato; c)
riordino della disciplina in materia di nullità e di
inammissibilità del ricorso con previsione delle ipotesi di eventuale declaratoria con
decreto presidenziale, prevedendone il reclamo avanti il Collegio; d)
disciplina del
regime e dei termini delle preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle
eccezioni processuali e di merito; e)
possibilità per il giudice monocratico di riservarsi la
decisione da adottare entro trenta giorni dalludienza di merito; f)
conferma della competenza del giudice collegiale al
processo cautelare e al giudizio di ottemperanza; g)
compiuta disciplina del processo esecutivo e definizione
del regime di impugnazione delle determinazioni assunte dal commissario ad acta. 6.
Lo schema del Codice di cui al comma 2, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è
trasmesso alla Corte dei conti che si pronuncia a sezioni riunite, ai sensi dellarticolo
1 del regio decreto legislativo 9 febbraio 1939, n. 273. 7.
Lo schema del Codice è successivamente inviato, con
apposita relazione cui è allegato il parere di cui al comma 6, alle competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento. 8.
Il Codice è emanato, decorso tale termine e tenuto conto
dei pareri espressi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
Ministri. 9.
Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 1, il Governo apporta le eventuali modificazioni e integrazioni, osservando la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8. In tal caso, i termini per la pronuncia dei pareri
sono stabiliti entro trenta giorni.
|