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ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI CODICE DEONTOLOGICO
( approvato dal Consiglio Direttivo
nella riunione del 23 gennaio 2006)
I. Le regole
generali
Art. 1 Valori
e principi fondamentali Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità allinteresse pubblico Nello
svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si
ispira a principi di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità. Art. 2 Rapporti
nello svolgimento delle attribuzioni previste dallordinamento Nei rapporti con i
cittadini, con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e con le autorità
istituzionali, il magistrato tiene un comportamento corretto e rispettoso della
personalità e della dignità altrui; respinge ogni pressione, segnalazione o
sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi
dellespletamento delle attribuzioni devolute dalla legge. Nelle relazioni sociali ed istituzionali
il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali. Art. 3 Doveri
di operosità e di aggiornamento professionale Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità. Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale facendone coerente applicazione nelle funzioni ed impegnandosi nellaggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività. Art. 4 - Modalità
di impiego delle risorse dellamministrazione Il
magistrato fatte salve le competenze specifiche dei dirigenti e dei funzionari
cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse dufficio siano impiegati secondo
la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva
utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza dei servizi. Art. 5 Informazioni
di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali Il
magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni
dufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali sullattività
magistratuale in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o
sullesito di essa. Art. 6 Rapporti
con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa Nei
contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita
la divulgazione di notizie attinenti alla propria attività di ufficio. Quando
non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del
suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sulle attività svolte, al fine di
garantire la corretta informazione dei cittadini e lesercizio del diritto di
cronaca, evita comunque la costituzione o lutilizzazione di canali informativi
personali o privilegiati, rapportandosi con il capo dellufficio di appartenenza. Fermo il diritto alla piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa. Art. 7 Adesione
ad associazioni Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la
prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla
partecipazione degli associati. II. Indipendenza,
imparzialità, correttezza
Art. 8 Lindipendenza
del magistrato
Il magistrato garantisce e difende lindipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza. Evita
qualsiasi coinvolgimento in centri di potere di qualunque tipo (politico, economico,
finanziario, etc.) che possano condizionare lesercizio delle sue funzioni o comunque
appannarne limmagine. Non
accetta incarichi né esplica attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento
della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento,
possano comunque condizionarne lindipendenza. Art. 9 Limparzialità
del magistrato Il
magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza alcuna discriminazione o
pregiudizio. Nellesercizio
delle funzioni opera per rendere effettivo il principio dellimparzialità
impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e
valutazione dei fatti e sullinterpretazione ed applicazione delle norme. Assicura
che nellesercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre
pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni
di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità. Art. 10
Obblighi di correttezza del magistrato Il
magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi. Il
magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad
incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa
decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore. Il
magistrato si astiene da ogni intervento sulle decisioni concernenti promozioni,
trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi. Può peraltro attivarsi
per segnalare allorgano di autogoverno specifiche esigenze istituzionali. Il
magistrato mantiene sempre un comportamento cortese e corretto, rispettoso della
diversità del ruolo da ciascuno svolto, riconoscendo e valorizzando il ruolo del
personale amministrativo e di tutti i collaboratori e promuovendo iniziative per la
migliore utilizzazione delle diversificate professionalità. La condotta
nellesercizio delle funzioni
Art. 11
La condotta nellattività magistratuale Nellesercizio
delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del sevizio da rendere alla collettività,
osserva gli orari delle udienze e delle adunanze, nonché delle altre attività di
ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini o ai difensori e ai rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche, fornendo ogni chiarimento eventualmente necessario. Svolge
il proprio ruolo con il pieno rispetto di quelli altrui assicurando le condizioni per
esplicarli al meglio. Cura
di raggiungere, nellosservanza delle leggi il miglior compimento delle specifiche
attribuzioni istituzionali agendo sempre con il massimo scrupolo. Art. 12
La condotta del magistrato Il
magistrato si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di
consiglio,nonché lordinato e sereno svolgimento dei giudizi e delle adunanze
inerenti alle funzioni di controllo. Nellesercizio delle sue funzioni ascolta le
altrui opinioni in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da
trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale. Nel
redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della
decisione o deliberazione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i
fatti e gli argomenti prospettati dalle parti. Non
sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati . Nelle
motivazioni dei suoi provvedimenti e nella partecipazione alludienza o
alladunanza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei alloggetto della
questione, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri
magistrati o dei difensori, ovvero, quando non siano indispensabili ai fini della
decisione, sui soggetti coinvolti nellattività di controllo o giurisdizione. In
particolare, nellattività di controllo, il magistrato dedica sempre speciale
attenzione alle esigenze di tutela della finanza pubblica e del corretto svolgimento
dellazione amministrativa. Art. 13 La
condotta del pubblico ministero Il
pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo,
indirizzando le indagini alla ricerca della verità ed acquisendo ogni utile elemento per
la sua specifica funzione a tutela delle risorse pubbliche. Evita
di esprimere valutazioni che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice e
dei difensori. Non
chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale
conoscenze sul processo in corso.
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