Prof.

Ai miei cari Maestri

Romano Vaccarella e Giovanni Verde

 

Bruno Capponi

Straordinario di diritto processuale civile

nella Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università LUISS “Guido Carli”

 

 

 

 

La legge processuale civile

(fonti interne e comunitarie)

 

I

Le fonti del diritto processuale civile

Sommario: 1. Il diritto processuale civile ed il processo giurisdizionale in materia civile. – 1.1. Il diritto processuale civile, il codice di procedura civile e le leggi processuali speciali. – 1.2. Il diritto processuale civile e la giurisdizione ordinaria in materia civile. – 1.3. Relatività del rapporto tra diritto processuale civile e codice di procedura civile. – 1.4. Il diritto processuale civile e la pluralità delle fonti. – 1.5. La norma processuale civile “strumentale” ma non “neutrale” nella prospettiva della tutela dei diritti soggettivi. – 1.6. Tutela ordinaria, tutele differenziate e pluralità dei modelli processuali civili. – 2. Le fonti costituzionali del diritto processuale civile. – 2.1. L’art. 111, 7° comma, Cost. e la garanzia del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti decisori “non impugnabili”. – 2.2. L’art. 111, 6° comma, Cost., ed il principio di motivazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali decisori. – 2.3. La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 ed il “giusto processo” garantito dal nuovo testo dell’art. 111 Cost. – 2.4. L’art. 24, 1° comma, Cost. e la garanzia costituzionale dell’azione. – 2.5. L’art. 24, 2° comma, Cost. e la garanzia costituzionale di difesa. – 2.6. L’art. 25, 1° comma, Cost. e la garanzia del giudice “naturale” e “precostituito per legge”; la nozione di “ufficio giudiziario” presupposta dal costituente. – 2.7. I princìpi costituzionali in tema di ordinamento della Magistratura. – 2.8. Il divieto di istituzione di giudici speciali: la legge 22 luglio 1997, n. 276 sulle “sezioni stralcio” e la sua sospetta incostituzionalità. – 2.9. L’adeguamento del diritto processuale civile ai princìpi costituzionali come attività cui concorrono, con modalità diverse, sia la giurisprudenza ordinaria che la giurisprudenza costituzionale. – 3. Le fonti comunitarie. – 3.1. Il Trattato CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia. – 3.2. Le direttive comunitarie. – 3.3. I regolamenti comunitari. – 3.4. Le raccomandazioni. – 4. Le fonti convenzionali e lo Jus commune europeo. – 5. La legge ordinaria (il codice di procedura civile). – 5.1. Il codice civile. – 5.2. Le leggi speciali. – 6. Il decreto-legge in materia processuale civile. – 7. Il referendum abrogativo. – 8. La legge regionale. – 9. Il regolamento governativo. – 10. Ordinanze contingibili ed urgenti 11. Consuetudini ed usi. 12. Cenni alle sentenze della Corte Costituzionale.

1.         Il diritto processuale civile ed il processo giurisdizionale in materia civile

Il diritto processuale civile (evoluzione scientifica e “colta” della procedura civile di matrice ottocentesca, a sua volta derivata dalla procédure civile della codificazione napoleonica) disciplina il processo giurisdizionale in materia civile, l’insieme delle regole processuali che giudice e parti debbono osservare nell’esercizio dell’attività giurisdizionale finalizzata alla tutela dei diritti. Tale definizione ha il pregio del­l’essenzialità, ma rischia di essere eccessivamente vaga e generica. Essa presuppone infatti chiarezza di idee su due elementi o aspetti preliminari: la definizione di “materia civile” e quella di “attività giurisdizionale”. Presuppone altresì che tutto quanto non possa essere raccolto nell’espressione processo giurisdizionale in materia civile rimanga resti necessariamente fuori escluso del dal campo di applicazione del diritto processuale civile, e ciò non corrisponde alla realtà del nostro diritto positivo.

Il codice di procedura civile (la legge fondamentale in materia, il cui art. 1 recita: «la giurisdizione civile, salvo speciali disposizione di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice»; formula non molto dissimile, sebbene di contenuto più ampio, è quella dell’art. 102, 1° comma, Cost., secondo cui «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sul­l’or­dinamento giudiziario») disciplina infatti anche l’arbitrato c.d. rituale (artt. 806 ss.), un particolare giudizio “privato” che poco o nulla ha a che vedere con la nozione classica, e positivamente recepita, di “attività giurisdizionale” o “amministrazione della giustizia” (cfr., rispettivamente, l’art. 2907 c.c. e l’art. 1, r.d. n. 12 del 1941, ord. giud.). Lo stesso codice regola, nel libro III, il processo di esecuzione forzata, che parte autorevole della meno recente dottrina – si pensi, per tutti, a Enrico Allorio – tendeva ad escludere dal concetto di “giurisdizione”, riservato a quella sola attività funzionalmente volta a produrre (provvedimenti suscettibili di dare luogo a) la cosa giudicata. Nel libro IV, sono regolati procedimenti speciali – soprattutto camerali – che possono essere riferiti alla “funzione giurisdizionale” soltanto a seguito di un percorso interpretativo volto a distinguere la tutela giurisdizionale dei diritti dalla cura degli interessi, ovvero utilizzando categorie particolari, come quella dei “processi a contenuto oggettivo” (nei quali, tra l’altro, si deroga al fondamentale principio della domanda ovvero si ammette il potere di azione del p.m. sul riflesso della loro forte connotazione pubblicistica: la dichiarazione di fallimento, lo stato di adottabilità, l’interdizione, l’ina­bilitazione ecc.).

D’altra parte, non è affatto vero che il “diritto processuale civile” regola il solo processo che ha ad oggetto la “materia civile”, genericamente contrapposta a quella “penale” ed a quella “amministrativa”: i regolamenti di procedura dei giudici amministrativi o di altri giudici speciali (quale, ad esempio, la Corte dei conti nelle sue Sezioni giurisdizionali) richiamano, di norma, la disciplina del c.p.c. per quanto non espressamente previsto o “derogato” dalle rispettive normative particolari (di qui l’idea che il diritto processuale civile, ed in particolare quello contenuto nei primi due libri del c.p.c., funga da modello di riferimento, da lex generalis applicabile da qualsiasi giurisdizione – salvo quella penale – in difetto di contrarie previsioni di legge: assai significativa in tal senso è la Corte cost., 15 maggio 1995, n. 177, che ha introdotto il rimedio dell’opposizione di terzo nel processo amministrativo, di cui la Corte ha ravvisato il “prototipo” nel c.p.c. proprio in quanto legge generale, sistematicamente organizzata: «I princìpi elaborati relativamente all’opposizione di terzo dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilprocessualistica costituiscono un indispensabile punto di riferimento per la teoria generale del processo, in quanto il rimedio, sia pur presente anche in altri tipi di processo, trova più compiuta disciplina nel codice di procedura civile, che può considerarsi in proposito il prototipo tanto che parte della dottrina ha ritenuto che la disciplina fosse applicabile in via interpretativa al processo amministrativo»). La disciplina del codice di procedura è, in certo modo, sempre destinata a riemergere: si consideri che nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (salvo quelli sulle accuse contro il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio dei ministri e gli stessi ministri) si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (art. 22, 1° comma, legge 11 marzo 1953, n. 87), il quale regolamento (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054) richiama a sua volta, in più punti, il codice di procedura civile (il rinvio deve intendersi mobile e quindi riferibile al codice vigente, così come mobile è il rinvio che al c.p.c. opera il regolamento di procedura della Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038).

La legge 21 luglio 2000, n. 205, recante Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, ha provveduto a travasare nel processo amministrativo taluni istituti propri della giustizia civile ordinaria: il processo cautelare, rimaneggiato mediante una corposa novellazione dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 – legge istitutiva dei TAR –, è ora modellato sulla falsariga del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis e segg. c.p.c.; nelle controversie in tema di giurisdizione esclusiva (ove il giudice amministrativo conosce non solo degli interessi legittimi, ma anche dei diritti soggettivi) si può accedere alla tutela monitoria, ed in tal caso l’opposizione ex art. 645 c.p.c. si propone con ricorso (art. 8, 1° comma, legge n. 205 del 2000); il giudice può pronunciare i provvedimenti anticipatori di condanna di cui agli artt. 186-bis e ter c.p.c. Anche l’istruttoria del processo amministrativo ha cominciato la lenta marcia di avvicinamento all’istruttoria civile ordinaria (cfr. l’art. 7, 3° comma, legge n. 205, che pure fa salva la «specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio»). In una parola, il processo dinanzi al giudice civile ordinario, regolato dal codice di procedura civile, si è ancora una volta confermato modello di riferimento o, come ben dice la Corte, “prototipo” del giudizio avente ad oggetto situazioni soggettive perfette. Ciò riguarda anche la giustizia contabile: la stessa legge n. 205 del 2000, nell’introdurre (art. 5) il giudice singolo delle pensioni salvo che per la materia cautelare (ove «la Corte giudica sempre in composizione collegiale»), ha richiamato per il processo dinanzi al giudice singolo contabile l’applicazione degli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c., vale a dire il nucleo significativo delle disposizioni speciali sul processo del lavoro (non esclusa la norma sui poteri istruttori del giudice).

Per converso, la “materia civile”, se coincidente con fattispecie di giurisdizione c.d. esclusiva del giudice amministrativo (qual era tipicamente, prima della recente “privatizzazione” con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice del lavoro, il caso dell’impiego pubblico: d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato ed integrato dal d. lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), è di norma soggetta alle regole di procedura proprie dei TAR e del Consiglio di Stato, che rimandano al c.p.c., come si è appena osservato, in qualità di fonte soltanto secondaria e residuale.

Possiamo pertanto dire affermare che il diritto processuale civile ha un campo di applicazione certamente non limitato al processo giurisdizionale in materia civile.

1.1.  Il diritto processuale civile, il codice di procedura civile e le leggi processuali speciali

La difficoltà di organizzare una definizione del “diritto processuale civile”, o, se si preferisce, di individuare il carattere “processuale” della norma positiva si riflette nella pluralità delle sedi in cui la ricerca può essere condotta. E va immediatamente posto in luce che, con l’integra­zione dei Paesi comunitari in una Unione di Stati (è questa l’innovativa prospettiva politica aperta dal Trattato di Maastricht e coerentemente sviluppata dal Trattato di Amsterdam), le “fonti” del diritto processuale civile sono destinate non solo a moltiplicarsi ma anche a diversamente atteggiarsi nei reciproci rapporti.

In linea di principio, è il c.p.c. a contenere le norme “processuali”, vale a dire le norme che l’autorità giudiziaria (ed i soggetti che ad essa si indirizzano) applica nell’esercizio dell’attività giurisdizionale relativa alla tutela dei diritti (v., ancora, l’art. 1 ord. giud. e l’art. 2907 c.c.); tuttavia, come è vero, da un lato, che lo stesso codice può contenere disposizioni con diverso oggetto (o con oggetto dubbio, il che propone continui ripensamenti della nozione stessa di giurisdizione; si rifletta, ad esempio, attorno alla circostanza per cui i rapporti tra giudici ordinari ed arbitri vengono normalmente inquadrati come rapporti di competenza, e non come rapporti tra diverse giurisdizioni: v., tra le tante, Cass. civ. (ord.), Sez. Un., 23 febbraio 2000, n. 15, secondo la quale «l’eccezione di compromesso per arbitrato rituale sollevata dinanzi al giudice ordinario dà luogo ad una questione di competenza, non di giurisdizione. Il ricorso è inammissibile come regolamento di giurisdizione dal momento che la questione se la legittimazione a conoscere una determinata controversia spetti al giudice ordinario oppure ad un collegio arbitrale non attiene alla giurisdizione ma alla competenza (in presenza di un arbitrato rituale) o alla proponibilità della domanda (in presenza di un arbitrato irrituale), con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di giurisdizione che sia stato eventualmente proposto»), è altrettanto vero che disposizioni di natura processuale sono contenute in testi legislativi diversi dal codice di procedura.

L’esempio più immediato, tra le fonti ordinarie, è dato dal codice civile (infra, n. 5.1), il cui libro VI è appunto dedicato alla «tutela dei diritti» comprendendo un titolo IV dedicato alla «tutela giurisdizionale dei diritti», e che anche nei precedenti libri è prodigo di riferimenti ad azioni ed adempimenti di tipo schiettamente processuale (a tutela dell’erede, del compratore o del venditore, del proprietario o del possessore, ecc.). Sebbene per il c.p.c. non si sia verificato, o si sia verificato in misura poco apprezzabile (allo stato: ma segnali diversi si apprezzano colgono di recente, ad esempio col d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sul c.d. nuovo processo societario), quel fenomeno che, in rapporto al c.c., la dottrina sostanzialista ha significativamente definito di “decodificazio­ne” (Irti), è indubbio che molte, importanti discipline processuali sono contenute in leggi speciali o di settore, onde comunemente si parla – sebbene in modo improprio –, di processo locatizio, di processo assicurativo, di processo commissariale (in tema di liquidazione degli usi civici), di processo familiare, di processo agrario, di processo fallimentare.

Dopo l’approvazione dell’appena citato d. lgs. n. 5 del 2003, recante Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n.366, si parla comunemente anche di processo “societario” o “commerciale”, per indicare il nuovo rito di cognizione speciale che il legislatore ha costruito, in alternativa a quello di cui al libro II del c.p.c., per i rapporti societari, il trasferimento delle partecipazioni sociali, i patti parasociali e le altre materie rientranti nel campo di applicazione della normativa delegata (cfr. l’art. 1 del d. lgs. 5/ del 2003 in rapporto all’art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la Delega al governo per la riforma del diritto societario).

Proprio muovendo dal rilievo della presenza di norme processuali in testi di legge disparati, la dottrina ha proposto vari criteri euristici; ricordiamo, per la sua indubbia pregnanza, quello di Salvatore Satta, secondo cui occorre distinguere la legge particolare dei soggetti (la legge del rapporto, dei singoli concreti rapporti) da una legge propria del giudice e del giudizio, ossia del «divenire dell’ordinamento». Contro tale concezione, suggestiva ma chiara soltanto in apparenza, è stato giustamente osservato che il criterio discretivo risulta di difficilissima applicazione, perché non sempre è dato distinguere con chiarezza la legge del “rapporto” da quella del “giudizio”; anzi, spesso è assai dubbia è la collocazione stessa di una determinata norma o disciplina tra le regole sostanziali o quelle processuali (si pensi, per tutti, al controverso problema della qualificazione delle norme sulle prove, che il nostro sistema distribuisce problematicamente tra codice civile e codice di procedura, distinzione che parte della dottrina finisce per alimentare sul riflesso della contrapposizione tra “fonte” e “mezzo” di prova, ossia tra fonte materiale rappresentativa della prova e mezzo formale per la sua acquisizione al giudizio: Montesano). Non a caso, l’art. 27 disp. att. (ora abrogato dalla legge 31 maggio 1995. n. 218, recante Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) dava della legge processuale una definizione del tutto tautologica e certamente riduttiva, perché tale legge non disciplina soltanto la competenza e la “forma” del processo (la norma, del resto, non intendeva dare la nozione istituzionale della legge processuale civile, ma soltanto ancorare le attività processuali al rispetto della legge del luogo in cui il processo doveva svolgersi).

Nonostante la difficoltà di proporre un chiaro criterio di individuazione, del resto destinato a tornare utile soprattutto nei casi dubbi, è pacifica la presenza di norme processuali in numerosissimi testi di legge, che non per azzardo vengono comunemente definiti “complementari” rispetto al codice di procedura. È anzi assai frequente che il legislatore, disciplinando un certo settore o addirittura una specifica attività contrattuale, inserisca nel testo della legge una o più norme di procedura, sovente destinate a rendere più efficace o accessibile o “effettiva” la tutela dei diritti collegati a quella disciplina “speciale” (un recente esempio è rappresentato dall’art. 3, 4° comma, della legge 18 giugno 1998, n. 192, Disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive, il quale prevede che la mancata corresponsione, nei termini fissati, del prezzo stabilito nel contratto di sub-fornitura «costituirà titolo per l’ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile», così introducendo un’ipotesi di esecutività ex lege del decreto ingiuntivo che necessariamente va ad integrarsi con la disciplina codicistica (cfr. l’art. 642, 1° comma, c.p.c.); altro esempio è dato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, che ha regolato, nel capo III, la procedura di rilascio addirittura condizionandola ad elementi del tutto estranei al rapporto contrattuale, quali il pagamento dell’ICI e delle imposte sui redditi da parte del proprietario locatore, integrando di conseguenza – art. 7 – i requisiti di forma-contenuto dell’atto di precetto, senza peraltro specificare se si tratta tratti di previsioni a pena di nullità).

Consapevole peraltro della scarsa chiarezza della disciplina, il legislatore, con il d.l. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, ha dettato norme interpretativo-retro­attive (su cui in generale v. infra, parte II), nel senso che «Le disposizioni di cui al primo periodo del 1° comma dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano nel senso che la dimostrazione dell’esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. Ai fini dell’esecuzione di tali provvedimenti di rilascio, il locatore del­l’immobile rende, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione in carta libera, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto art. 7, che deve essere notificata all’intimato e consegnata all’ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto».

L’intera disciplina, peraltro, è stata dichiarata illegittima, per contrasto con l’art. 24, comma 1, Cost. sul “diritto di azione” (infra, n. 2.4), dalla Corte Costituzionale – sent. 5 ottobre 2001, n.333 – in quanto l’onere imposto al locatore a pena di improcedibilità dell’azione esecutiva riguardava esclusivamente aspetti di controllo fiscale, e risultava pertanto privo di qualsiasi connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che questo è diretto a realizzare. La Corte ha sottolineato la contrarietà della previsione alla tendenza presente in tutta la legislazione vigente, che tendevolta ad eliminare «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» [cfr. l’art. 7, n.7), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante Delega legislativa al governo della Repubblica per la riforma tributaria].

1.2.  Il diritto processuale civile e la giurisdizione ordinaria in materia civile

È appena il caso di aggiungere che la ricerca non può essere condotta in maniera deduttiva ed indiretta, ragionando in base alla giurisdizione propria del giudice ordinario «nella materia civile» (v. l’art. 43 ord. giud.): è infatti evidente che il giudice civile ordinario non conosce della sola materia civile, ma anche, ad esempio, dei procedimenti di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che irroga sanzioni amministrative pecuniarie (legge n. 689 del 1981), dei procedimenti in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione (in unico grado di merito: art. 19 legge 22 ottobre 1971, n. 865), della giustizia tributaria (sia pure, di norma, nel solo grado di legittimità). Ed è singolare notare che il criterio forse più attendibile per cogliere l’essenza della giurisdizione – essere l’attività giurisdizionale svolta da un soggetto terzo rispetto alle parti e alla materia del contendere – rimanda ad un principio (l’imparzialità del giudice) che, prima della recente riforma dell’art. 111 Cost. (infra, n. 2.3) non trovavamo chiaramente codificato né sul piano della legge costituzionale né sul piano della legge ordinaria (qual è, appunto, il codice di procedura), e che doveva essere ricavato dall’interprete manipolando in modo coerente una serie di princìpi generali e di disposizioni strettamente processuali (il principio di imparzialità era invece richiamato, in modo forse anche sovrabbondante, dall’art. 6, 1° comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali: infra, n. 4). Ciò che rende ancor più evidente che, se è la legge ad individuare il giudice, a fissarne la competenza ed a determinarne i poteri, l’attività del giudice, di per sé, non vale a stabilire il carattere “proces­suale civile” della legge che il giudice stesso deve è chiamato ad applicare.

1.3.  Relatività del rapporto tra diritto processuale civile e codice di procedura civile

I confini del diritto processuale civile, tracciati dal codice di procedura, debbono ritenersi convenzionalmente definiti, nel senso di storicamente determinati: ciò può essere facilmente compreso esaminando i significativi casi della legge di ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e modificazioni successive) e della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che abbiamo appena sopra ricordato.

Storicamente, la materia processuale civile e quella di ordinamento giudiziario formavano un insieme unitario, ed erano accomunate anche nell’analisi scientifica e nell’insegnamento universitario; la “procedura civile” – divenendo “diritto processuale civile” – ha poi conquistato una sua autonoma individualità, distaccandosi da quel sovente farraginoso insieme di norme organizzatorie che compongono la materia ordinamentale (cui più difficilmente si è propensi a riconoscere caratteri e dignità di autonoma “scienza”). Eppure, chiunque rifletta sulle funzioni della Corte di cassazione non può trascurare di considerare l’art. 65 ord. giud., che individua la Corte «quale organo supremo della giustizia, (che) assicura l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adem­pie agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge». Chiunque voglia studiare l’Ufficio del pubblico ministero, non può trascurare gli artt. 69 ss. dell’ordinamento giudiziario. Come non può trascurare i continui travasi di disciplina dalla sede “ordinamentale” a quella “pro­cessuale”, che anche il recente legislatore ha realizzato: si pensi al caso alla della riserva di collegialità nei giudizi di competenza del tribunale, che il legislatore del 1990 (legge n. 353, Provvedimenti urgenti per il processo civile) aveva collocato nell’art. 48 ord. giud., ma che il successivo legislatore del giudice unico togato di primo grado ha ricondotto nel codice di procedura (art. 50-bis, introdotto dal d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, adottato in base alla delega legislativa conferita dalla legge 16 luglio 1997, n. 254). Più in generale, con le riforme processuali realizzate dalla X Legislatura ad oggi (infra, n. 2.6) molte delle questioni che tradizionalmente venivano riferite alla competenza (criterio verticale: distribuzione degli affari giudiziari tra giudici diversamente costituiti – ad esempio, giudice monocratico e giudice collegiale – ovvero tra giudici aventi sede in luoghi diversi: criterio orizzontale) vengono ora riferite alla materia ordinamentale, mediante l’evoluzione del c.d. diritto tabellare. In conseguenza, il vizio processuale che olim dava luogo all’in­competenza risulta ora inquadrabile, al più, come una nullità soggetta alla disciplina dell’assorbi­mento di cui all’art. 161, 1° comma, c.p.c. (v. infra, n. 2.6).

Dal canto suo, la legge di riforma del diritto internazionale privato (e processuale) ha estirpato dal codice di procedura una complessa materia – litispendenza internazionale, giurisdizione rispetto allo straniero, efficacia delle sentenze straniere, eccetc. – che certamente non è destinata a perdere il suo intrinseco carattere “processuale” in ragione della sua sopravvenuta collocazione in una legge speciale (né può escludersi che, in futuro, l’intera materia venga restituita al codice di procedura, ove sen­z’altro troverebbe una collocazione naturale).

1.4.  Il diritto processuale civile e la pluralità delle fonti

In una parola, il diritto processuale civile non è contenuto in una legge fondamentale, ma risulta piuttosto frammentato in un insieme di testi legislativi che tendono a coagularsi intorno al codice, ma che sovente ne prescindono (e certamente ne prescindono le leggi speciali anteriori all’entrata in vigore dell’attuale codice); non è applicato da una sola autorità giudiziaria (il giudice civile ordinario) ma da un complesso di giudici, spesso in modo non esclusivo ma in concorso con altre discipline, ovvero da soggetti che non sono giudici statuali (gli arbitri rituali) e che peraltro, proprio per la loro particolare veste, «hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno» allorché le parti non abbiano stabilito il rito che essi debbono osservare (art. 816, 2° e 3° comma, c.p.c.); non comprende soltanto norme di procedura ma anche, in certa misura, norme di organizzazione che comunque direttamente rilevano in funzione delle attività processuali (norme di tal genere sono certamente presenti anche nel codice di procedura: si pensi, ad esempio, a tutto quanto è riferito all’ufficio giudiziario – cancelliere, ufficiale giudiziario, ausiliari del giudice – e che forse troverebbe più idonea collocazione nella legge di ordinamento giudiziario; oppure si pensi a quelle attività meramente “organizzative” – assegnazione degli affari, designazione del giudice istruttore, convocazione della camera di consiglio – che appartengono all’amministrazione della giurisdizione, più che alla giurisdizione in senso proprio); dal punto di vista funzionale, è norma di procedura anche quella extra- o etero-processuale che il giudice applica in occasione dell’insorgere della questione incidentale di costituzionalità (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87) o della questione pregiudiziale di cui all’art. 234 (ex 177) del Trattato CE (la numerazione è cambiata con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam), procedimenti incidentali di collegamento con una diversa giurisdizione (rispettivamente, costituzionale e comunitaria) che, forse, il legislatore del ’40 non avrebbe neppure immaginato.

Questa situazione finisce per esaltare l’opera dell’interprete, che deve ricondurre a sistema, o quantomeno a coerenza, la pluralità delle fonti. In tale operazione i processualisti hanno sempre cercato di esaltare la centralità del codice, ed in particolare del suo primo libro contenente le “disposizioni generali”, consapevoli del fatto che la costruzione sistematica non è opera del legislatore (o forse occorrerebbe dire dei legislatori: costituzionale, ordinario, comunitario, convenzionale ecc.) bensì esclusiva dell’interprete (Costantino).

1.5.  La norma processuale civile “strumentale” ma non “neutrale” nella prospettiva della tutela dei diritti soggettivi

Si parla, infine, di strumentalità della norma processuale, nel senso che il processo serve a ristabilire una legalità sostanziale che spontaneamente non si è prodotta, e soprattutto nel senso che il processo non crea e non può creare situazioni di vantaggio diverse da quelle stabilite individuate dalle norme sostanziali (è la tradizionale prospettiva chiovendiana, recepita da tutti i moderni cultori). Diverso discorso è tuttavia quello che riguarda la neutralità della norma processuale, intesa nel senso che essa non concorrerebbe a determinare il contenuto concreto di un determinato diritto o, se si preferisce, lo “statuto” di una determinata situazione di vantaggio.

Per tale secondo aspetto, occorre certamente distinguere. Il processo di cognizione ordinaria è tendenzialmente “neutrale”; esso è come un contenitore vuoto (una “forma”, appunto) in cui le parti riversano istan­ze, deduzioni, attività di vario contenuto rispettando un complesso di regole formali volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, della paritaria difesa e della terzietà del giudice (fondamentale garanzia di “giustizia” della decisione). I processi di cognizione speciale (in primo luogo, quello del lavoro, e, ora, quello commerciale-societario che costituisce un vero modello di cognizione speciale alternativo al “tradizionale” rito laburustico) ed i procedimenti speciali (regolati nel libro IV del codice o in leggi autonome) hanno caratteristiche in parte diverse. Il procedimento monitorio, ad esempio, nasce per la tutela “speciale” di determinati crediti commerciali o professionali; il procedimento per convalida della licenza o dello sfratto nasce per la tutela “speciale” del locatore di immobili, che di norma ne è il proprietario; il processo del lavoro nasce, all’inizio degli anni ’70, per assicurare una tutela “speciale” al prestatore di lavoro subordinato;  il giudizio di cognizione “sommario” previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 5 del 2003, nasce per assicurare una tutela particolarmente sollecita a chi sia creditore di una somma di danaro, anche non liquida al momento della presentazione del ricorso (ma da liquidarsi all’esito del giudizio sommario, la cui finalità è quella della formazione semplificata di un titolo esecutivo), ovvero di una prestazione di consegna di cosa mobile determinata, nell’àmbito, ovviamente, dei rapporti di cui all’art. 1 del decreto legislativo delegato.

Si comprende bene come, nella relazione tra cognizione ordinaria e processi speciali, tra tutela normale e tutela differenziata, ciò che resta in secondo piano è proprio la neutralità della legge processuale, talvolta concepita quale strumento per la realizzazione (o per la realizzazione privilegiata) di determinati diritti, e non di altri (Chiarloni); peraltro, tale situazione può essere giudicata conforme a Costituzione soltanto valorizzando la prospettiva del­l’art. 3, 2° comma, Cost., nei limiti in cui la tutela differenziata può costituire applicazione del principio di eguaglianza in senso sostanziale (Proto Pisani; Verde).

1.6.  Tutela ordinaria, tutele differenziate e pluralità dei modelli pro­cessuali civili

Abbiamo così colto un altro importante carattere della norma processuale: essa integra non un modello unitario ed invariabile, ma disegna una serie di modelli funzionali a diverse forme di tutela giurisdizionale. Alla tutela ordinaria, cui corrisponde l’applicazione del processo regolato nel libro II del codice, si contrappongono le tutele speciali o differenziate. Ai fini del nostro discorso, non interessa approfondire il rapporto tra tutela ordinaria e tutela differenziata; basti la considerazione per cui il diritto processuale civile disciplina non un modello monolitico ed immutabile, quanto piuttosto un insieme di modelli che, più o meno raccordati col processo di cognizione ordinaria, hanno la funzione di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale adeguando le forme processuali alla particolarità della singola situazione tutelata. Ovviamente, in tanto il sistema potrà conservare la propria razionalità in quanto riservi le tutele speciali a situazioni limitate ed opportunamente scrutinate dal legislatore ordinario; la tutela normale deve infatti essere assicurata dal processo di cognizione ordinaria, il quale deve essere organizzato in modo tale da garantire un accettabile grado di efficienza e di “effettività” di quella tutela, proprio in quanto destinata alla generalità dei casi (va rilevato, a questo riguardo, che con le sent. 7 maggio 1982, n. 86 e 19 gennaio 1989, n. 18 la Corte costituzionale ha riconosciuto che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., è riferito «anche agli organi dell’amministrazione della giustizia». Ora, ogni discorso sull’effettività della tutela deve tener conto anche delle disposizioni dell’art. 111 Cost. sul “giusto processo”). Come si avrà modo di meglio osservare in séguito, spinte decisive verso l’effi­cienza del nostro modello di amministrazione della giustizia vengono non solo da precisi impegni assunti (anche) dal nostro Paese con importanti convenzioni multilaterali (in primo luogo, la già ricordata Convenzione dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali), ma dallo stesso processo di integrazione europea in una Unione di Stati, che preme nel senso di far sempre più considerare l’amministrazione della giustizia una questione di interesse “comune”, di rilevanza necessariamente sovranazionale. E dopo la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, al centro delle nostre riflessioni va collocato il nuovo testo dell’art. 111 Cost., che non a caso molto da vicino richiama talune espressioni dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea.

Accanto alla tutela di cognizione, vi è poi la tutela cautelare e quella esecutiva, anch’esse rispondenti ad esigenze specifiche e quindi a “mo­delli” necessariamente diversi da quello della cognizione, ordinaria o speciale.

2.         Le fonti costituzionali del diritto processuale civile

È opportuno, preliminarmente ad ogni discorso sulla norma processuale, individuare le fonti del diritto processuale civile.

In primo luogo, vanno considerate le norme costituzionali, che rilevano sotto un triplice profilo: a) per l’eventuale loro diretta precettività; b) per il vincolo che esse impongono al legislatore ordinario in materia processuale; c) perché esse fungono da norme-parametro vuoi per l’in­terpretazione diffusa (che deve, ogni volta che ciò sia possibile, leggere la norma ordinaria alla luce di quella costituzionale: interpretazione “costituzionalmente orientata”, o, se si preferisce, “adeguatrice” : v., da ultimo, Corte costituzionale, sent. n. 170 del 2001, ord. n. 322 del 2001, ord. n. 338 del 2001, sent. n. 393 del 2001), vuoi per il giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi processuali.

2.1.  L’art. 111, 7° comma, Cost. e la garanzia del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti decisori “non impugnabili”

Un chiaro esempio di norma immediatamente precettiva, che in quanto tale è entrata direttamente (senza cioè la mediazione del legislatore ordinario) nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti è l’art. 111 (già 2°, ed ora) 7° comma, Cost., secondo cui «contro le sentenze … è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». La disposizione costituzionale ha, in un certo senso, integrato il sistema descritto dall’art. 360 c.p.c. (si ricorda che la Costituzione repubblicana è del 1948, laddove il codice di procedura è del 1940), consentendo l’im­mediato ricorso in sede di legittimità avverso le sentenze che il legislatore definisce dice non impugnabili” (uno degli esempi più notevoli, all’interno del c.p.c., è quello della sentenza che definisce l’opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art. 618 c.p.c.; ed è opportuno precisare che allorché la sentenza sia resa in unico grado di merito il ricorso per cassazione esperibile sarà quello ordinario ex art. 360 c.p.c., non quello ex art. 111 Cost.); la dottrina e la giurisprudenza hanno poi allargato l’àmbito della garanzia costituzionale mediante una lettura “contenutistica” del riferimento alla “sentenza”: deve intendersi tale, agli effetti della garanzia costituzionale, non solo il provvedimento che, quantunque erroneamente emesso in forma diversa, abbia il contenuto sostanziale della sentenza (ad esempio: ordinanza che decide l’opposizione agli atti esecutivi), ma anche il provvedimento che, “legittimamente” emesso in forma diversa dalla sentenza (e così in forma di ordinanza o di decreto: numerosissime applicazioni si rinvengono in materia fallimentare, o anche in materia camerale), decide o (come sovente ha ripetuto la giurisprudenza) “incide” su posizioni soggettive.

Per distinguerlo dal ricorso “ordinario” ex art. 360 c.p.c., il ricorso ex art. 111, 7° comma, Cost., è detto “straordi­nario”; ma si tratta di un’evidente questione terminologica (sebbene i più recenti orientamenti della S.C. tendano a divaricare sempre più i due rimedi, progressivamente chiudendo spazi al ricorso “straordinario”), essendo chiaro che la garanzia del ricorso in Cassazione per violazione di legge appartiene oramai al normale sistema di tutela giurisdizionale dei diritti, scattando essa ogni volta che un provvedimento, non altrimenti impu­gnabile e comunque denominato (legittimamente o erroneamente), abbia effetti sostanzialmente decisori (ciò si dice pur nella consapevolezza che i più recenti orientamenti della Cassazione – a partire dalla sent. a SS.UU. 16 maggio 1992, n. 5888 –, per comprensibili e tuttavia non pienamente condivisibili ragioni di self-restraint, tendono a limitare l’àmbito della garanzia di cui all’art. 111, 7° comma, escludendo il ricorso straordinario allorché si deduca il vizio di motivazione del provvedimento; in particolare, «si possono denunciare soltanto “violazioni di legge”, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto, l’inosservanza del giudice civile dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una “violazione di legge”, e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse o obbiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in rapporto con le risultanze probatorie»).

Ulteriore restrizione è stata da ultimo introdotta, dopo contrasti tra le sezioni semplici (risolti dalle SS.UU., sentt. 3 marzo 2003, n. 3073 e 15 luglio 2003, n.11026), nel giudicare inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. allorché il presupposto della decisorietà sia la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (e, in particolare, il diritto al riesame da parte di un giudice diverso).

Ai fini del discorso che si sta svolgendo, sulle fonti del diritto processuale civile, occorre rilevare che la giurisprudenza (ben prima che entrasse in funzione, nel 1956, la Corte costituzionale) non ha esitato a dare alla norma dell’art. 111, 7° comma, Cost. una lettura (l’immediata precettività) tale da consentire la disapplicazione delle norme ordinarie in contrasto col principio costituzionale: ciò – in concreto – prescindendo dal giudizio incidentale di costituzionalità dell’art. 360 c.p.c., nella parte in cui la norma processuale non prevedeva la possibilità del ricorso in Cassazione per violazione di legge nei più ampi termini previsti dalla norma costituzionale. In tal modo, l’art. 111, 7° comma, Cost., si è posto e si pone come autonoma fonte di diritto in materia processuale civile.

2.2.  L’art. 111, 6° comma, Cost., ed il principio di motivazione obbli­gatoria dei provvedimenti giurisdizionali decisori

Il 6° comma dell’art. 111 Cost. («tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati») non ha, invece, immediata efficacia precettiva. La legge processuale può infatti (continuare a) stabilire che il decreto non vada motivato, salvo che la legge disponga altrimenti [art. 135, ult. comma, c.p.c., che peraltro parte della dottrina considera implicitamente abrogato dalla disposizione costituzionale, quantomeno con riferimento ai decreti aventi “contenuto giurisdizionale” (Tarzia); un caso di decreto motivato è quello previsto dall’art. 640, 2° comma, c.p.c., in tema di rigetto dell’istanza per decreto ingiuntivo e nonostante non sia ammessa alcuna impugnazione avverso tale provvedimento negativo]; che l’ordi­nanza sia solo succintamente motivata (art. 134, 1° comma, c.p.c.); che la sentenza stessa contenga una “concisa” esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione (artt. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att.); che la stessa sentenza sia resa in forma “orale” e trascritta nel verbale d’udienza (art. 315 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, poi abrogato dal d. lgs. n. 51 del 1998; v. ora l’art. 281-sexies c.p.c., nel testo introdotto dallo stesso d. lgs. n. 51 del 1998, e, quale precedente immediato del modello di decisione “orale”, l’art. 23 della legge n. 689 del 1981 in tema di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie); secondo l’art.16, comma 5, del d. lgs. n. 5 del 2003 (rito societario), «la decisione è emessa a norma dell’art. 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia, il Tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche con riferimento a precedenti conformi».

Siamo così di fronte ad un principio “programmatico” (che tuttavia il codice di procedura riafferma energicamente con riferimento alla sentenza, vale a dire al solo provvedimento che potremmo definire “a contenuto decisorio costante”), che gli interpreti dovrebbero preoccuparsi di valorizzare, piuttosto che di ridimensionare. E invece ciò è quanto avviene sempre più di frequente, anche ad opera della cultura giuridica “progressista”: sono ricorrenti le proposte di riforma tendenti ad escludere, almeno a certe condizioni (esempio, l’esiguità della condanna pecuniaria), l’ob­bligo della motivazione ovvero a condizionarlo alla dichiarazione del soccombente di voler impugnare la decisione (di norma, dovrebbe trattarsi della decisione di primo grado, che nel nostro sistema, dopo la riforma del ’90, è già provvisoriamente esecutiva ex lege). Proposte che, presentate in chiave efficientistica e deflazionistica, dimenticano che l’obbligo della motivazione dei provvedimenti decisori attinge il livello della garanzia costituzionale, e ciò sia nei confronti della parte (che proprio dalla lettura della motivazione può risolversi nel senso di impugnare o meno la sentenza), sia nei confronti della collettività (che è così in grado di esercitare un “controllo diffuso” sugli orientamenti dei giudici, e di scoraggiare forme autoritarie di esercizio della giurisdizione), ed in particolare della collettività scientifica (che solo attraverso la lettura delle motivazioni può pensare di seriamente “dialogare” con la giurisprudenza). L’interpretazione corretta del principio costituzionale ci sembra dunque nel senso che tutti i provvedimenti sostanzialmente decisori debbano essere almeno succintamente motivati, mentre possono darsi provvedimenti (di norma decreti, più raramente ordinanze) che, non avendo contenuto decisorio, potranno non essere motivati perché preparatori interlocutori o strumentali rispetto ad un provvedimento decisorio finale, a motivazione obbligatoria. Ovviamente, ai fini dell’in­dividuazione dei provvedimenti sostanzialmente decisori non tanto conta il nomen utilizzato dal legislatore, quanto il concreto contenuto del provvedimento (si pensi, ad esempio, alle ordinanze “anticipatorie” che il legislatore del 1990, dopo l’esperienza del processo del lavoro (art. 423 c.p.c.), ha introdotto anche nel processo di ordinaria cognizione: artt. 186-bis, ter e soprattutto quater c.p.c., quest’ultima con una sua autonoma ed originale genesi di tipo chiaramente emergenziale).

Non vuole con ciò negarsi l’opportunità che i provvedimenti decisori, o taluni tra di essi, siano motivati in modo essenziale, eventualmente con richiami di precedenti dell’ufficio decidente o della Corte di cassazione (motivazione c.d. per relationem) allorché il caso di specie non presenti particolarità di rilievo (secondo l’orientamento da ultimo manifestato dal legislatore delegato del rito societario); ma ciò introduce un problema non di disciplina legislativa (si consideri che anche in rapporto alla sentenza il codice parla di motivazione “concisa”) ma di stile della curia, di consuetudini fondate oramai soltanto su recessi storici (un tempo i giudici venivano valutati per la progressione in carriera sulla base dei documenti che producevano, cioè delle sentenze) che ben difficilmente un intervento legislativo pur “mirato” riuscirebbe a sradicare.

Il fenomeno riguarda anche la giustizia amministrativa; la recente legge 21 luglio 2000, n. 205, recante Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, ha, all’art. 9, 1° comma, modificato l’ultimo comma del­l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 inserendo il seguente testo: «nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile». La rubrica della disposizione richiama le ipotesi di «decisione in forma semplificata», ma è del tutto evidente la commistione tra i casi in cui il ricorso deve essere definito su questioni di rito che impediscono l’esame del merito (manifesta irricevibilità, inammissibilità, improce­dibilità) ed i casi in cui il ricorso è esaminato nel merito (manifesta fondatezza o infondatezza), ove la “sem­plificazione” della motivazione dovrebbe riflettere la semplicità – ma è qui che in realtà si annida il problema – del percorso logico-giuridico della decisione.

Altro esempio recente è rinvenibile nel d. lgs. 5 del 2003, che ha regolato la possibilità che, nel corso di un procedimento cautelare incidentale, il giudice definisca il processo nel merito (giudizio abbreviato) «se ritiene che la causa sia matura per la decisione di meito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova, ovvero che il giudizio sia comunque in condizioni di essere definito»; in tal caso invita le parti a precisare le conclusioni di rito e di merito e «nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine discussione», nelle forme di cui all’art. 281-sexies c.p.c. o con lettura del dispositivo in udienza e successivo deposito in cancelleria, nei quindici giorni dalla pronuncia, della motivazione.

Occorre appena avvertire che è la decisorietà del provvedimento a rendere necessaria la motivazione, ma la motivazione in sé non è indice di sicura decisorietà: ne è trasparente conferma l’art. 177, 1° comma, c.p.c., secondo cui «le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa». È peraltro significativo che il legislatore processuale abbia individuato nella motivazione un indice del carattere decisorio del provvedimento, sia pure per sottolineare il senso esatto in cui va intesa la relazione tra motivazione e decisorietà.

Dal canto suo, l’art. 279, 4° comma, c.p.c., nel confermare lo stesso principio con riferimento al collegio («i provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa»), fa chiaramente intendere che l’ido­neità a “pregiudicare” parte o anche l’intero merito non è propria del­l’organo che decide ma dello stesso provvedimento adottato, giacché l’ordinanza, seppure del collegio, deve essere relativa a questioni istruttorie (artt. 279, 1° e 3° comma e 280 c.p.c.) e non può avere intrinseco contenuto “decisorio” del merito o di parte di esso.

L’interprete attuale deve peraltro prendere atto del non trascurabile “strappo” che è stato compiuto, rispetto a tale sistema, dal legislatore del ’90: da un lato, il giudice istruttore deciderà tendenzialmente come giudice singolo le cause olim di esclusiva spettanza del collegio, e ciò limita di molto la rilevanza della distinzione tra sentenza (pronunciabile soltanto dal giudice che decide) e ordinanza (pronunciabile dal giudice che procede, senza pregiudizio per la decisione: sia esso istruttore o collegio, allorché quest’ultimo adotti decisioni a contenuto soltanto processuale); dall’altro lato, il collegio stesso avrà ben poche occasioni di pronunciarsi su questioni istruttorie, essendosi abolito l’istituto del reclamo ex art. 178 c.p.c. su ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, introdotto dalla “controriforma” del ’50; ancora, la legge del ’90 – lo si è appena ricordato – ha introdotto la possibilità per il giudice istruttore (a prescindere dal fatto che egli sia giudice singolo o giudice relatore al collegio decidente) di emettere ordinanza per il pagamento delle somme non contestate (art. 186-bis, che ha valorizzato il precedente nel processo del lavoro: art. 423, 1° comma, c.p.c.), ordinanza-ingiunzione (art. 186-ter), e addirittura ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione (art. 186-quater), provvedimento, quest’ultimo, che, succintamente motivato, mostra una chiara vocazione a sostituirsi alla sentenza (ciò avviene automaticamente in caso di estinzione del processo: cfr. il 3° comma). Ciò consente di notare che il novum introdotto dal legislatore dei “provve­dimenti urgenti” non è stato relativo soltanto a chi può decidere la causa (istruttore o collegio), ma anche al come la causa può essere decisa (perché provvedimenti schiettamente decisori e con efficacia esecutiva dovrebbero esser dati, sempre più spesso, in forma di ordinanza e quindi con motivazione “succinta”). Peraltro, nel caso dell’art. 186-quater, l’operazione del legislatore – che non ha neppure riscosso, nella pratica applicazione, il successo sperato – non può essere particolarmente apprezzata, vuoi per la farraginosità e lacunosità della disciplina, vuoi per la ratio stessa dell’anticipata condanna a motivazione succinta (ma a cognizione piena): si è trattato di un’operazione che, se può spiegarsi con riferimento alla necessità di liberare i ruoli dei giudici civili dall’arre­trato accumulatosi negli anni nell’occasione dell’entrata in vigore di una importante riforma del rito, appare meno coonestabile difendibile come strumento da poter utilizzare a regime, in un contesto non emergenziale e nell’àm­bito di un processo che l’art. 111 Cost. vuole “giusto”.

Il legislatore delegato del processo societario ha introdotto (oltre ad un “rito abbreviato”, di cui si è fatto cenno sopra) un “giudizio sommario” – art. 19 d. lgs. n. 5 del 2003 – che dovrebbe favorire la formazione semplificata del titolo esecutivo. Il procedimento sommario, assai sommariamente, può essere così tratteggiato: la domanda si propone con ricorso e non con citazione (sia pure priva, nel nuovo rito di cognizione speciale, dell’indicazione dell’udienza di prima comparizione); il giudice monocratico, nel contraddittorio delle parti, se ritiene sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva, costituente titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, recante condanna al pagamento di una somma di denaro (sia pure non liquida al momento dell’introduzione del ricorso) ovvero alla consegna di cosa mobile determinata; l’ordinanza è impugnabile esclusivamente con l’appello e, se non impugnata, non produce gli effetti del giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 c.c.; tuttavia, se ritiene che l’oggetto della domanda e le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria, il giudice assegna all’attore i termini di cui all’art. 6 del decreto, indirizzando il giudizio nell’alveo del procedimento di cognizione di cui al capo I (procedimento di cognizione piena ed esauriente, ma ovviamente “speciale” in rapporto a quello disciplinato dal libro II del codice di procedura).

L’intuizione che è alla base della legge delega, e della lettura che di essa ha fornito il legislatore delegato, è senz’altro da condividere: è opportuno che, nei casi in cui fondatezza della domanda ed infondatezza della contestazione siano evidenti (secondo le tradizionali formule ictu oculi, prima facie, della “verosimiglianza”, della “non manifesta infondatezza”, e simili), il creditore possa sperimentare un rapido meccanismo – rispettoso del contraddittorio – in grado di assicurare l’utilità concreta (il provvedimento esecutivo) sia pure disgiunta da un accertamento con efficacia di giudicato. Del resto, la soluzione non può ritenersi del tutto nuova: allorché, ad esempio, l’art. 186-bis, comma 2, c.p.c., prevede che “l’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo” prefigura appunto il meccanismo per cui l’efficacia esecutivo-satisfattiva viene disgiunta dall’efficacia di accertamento, che non può certo essere riconosciuta al provvedimento sommario emesso in base a “non contestazione”.

La scelta del legislatore delegato è stata quella del contraddittorio previo, in vista della pronuncia di un provvedimento immediatamente esecutivo che, se non impugnato, conserva l’efficacia esecutiva non acquistando quella di giudicato sostanziale. Anche questa scelta, che spezza l’endiadi esecutorietà-accertamento con effetti di giudicato (altro lusso che, evidentemente, non possiamo più permetterci), risulta condivisibile, ove si voglia restare nel quadro della formazione giudiziale semplificata dei titoli esecutivi; altrimenti occorrerebbe pensare, come pure proposto da dottrina autorevole (Proto Pisani), ad una maggiore diffusione dei titoli di formazione stragiudiziale, sebbene con la conseguenza di trasferire in sede di opposizione all’esecuzione una certa (non esattamente preventivabile) quota di contenzioso (che a quel punto non potrebbe più essere “scremata” con misure di tipo sommario).

Diversamente che nel procedimento monitorio, nel sommario la pronuncia condannatoria non è condizionata da presupposti speciali di ammissibilità (prova scritta), ma si fonda sull’esame in contraddittorio delle posizioni delle parti (sistema che dovrebbe assicurare maggiore certezza). Scelta anch’essa da sottoscrivere, purché non si faccia del sommario, specie quanto al giudizio di fatto, un doppione della cognizione normale. Rispetto alla quale il nostro istituto deve certamente avere qualcosa in meno, non fosse altro perché è volto a produrre un risultato con effetti dimidiati.

Se nei presupposti e nei risultati il lavoro dei recenti conditores risulta apprezzabile, non può sottacersi una certa timidezza ed elusività proprio della disciplina strettamente processuale: come, del resto, puntualmente testimoniano i primi commenti, che – lo ripetiamo – hanno tendenza a sovrapporre al dato testuale dell’art. 19  soluzioni forse coerenti in astratto, ma a volte frutto di ricostruzioni assolutamente libere, per di più ritagliate su modelli dai quali verosimilmente ci si voleva discostare. La verità, però, è che la norma in commento si propone come una sorta di opera aperta, presentando tratti impressionistici o abbozzi di disciplina nei quali ciascun osservatore riconosce, o si sforza di riconoscere, il modello che gli appare più opportuno e desiderabile alla luce della sua particolare formazione culturale.

 

2.3.  La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 ed il “giusto processo” garantito dal nuovo testo dell’art. 111 Cost.

La legge di riforma costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, Inserimento dei principi sul giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione, ha novellato l’art. 111 Cost. inserendovi – tra l’altro – un nuovo 1° comma secondo cui « la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge »la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Di tale disposizione sono possibili letture diverse.

Secondo una prima interpretazione, di tipo letterale e formalista, il legislatore costituzionale ha inteso escludere che norme processuali “giuste” possano avere rango inferiore a quello della legge ordinaria. Si tratta di una interpretazione che non ci sentiamo di condividere, vuoi perché il nostro ordinamento conosce, sebbene in misura modesta (v. infra, n. 9), discipline processuali contenute in regolamenti e che non hanno mai posto particolari problemi di compatibilità con l’impianto generale delle norme di fonte primaria, vuoi perché sembrerebbe addirittura opportuno – anche sulla scorta di quanto avviene in altri ordinamenti: v. ancora infra – che, in determinate materie o per aspetti determinati, la disciplina processuale possa essere dettata, integrata o adeguata con il più duttile strumento del regolamento governativo. Forse qualcuno vorrà sostenere che il processo dinanzi alla Corte costituzionale è “ingiusto” per il semplice fatto che le norme integrative delle fonti primarie sono date con un atto – una deliberazione della stessa Corte – avente natura sostanzialmente regolamentare?

Una diversa possibile lettura della nuova disposizione costituzionale è quella, puntualmente affacciata dai primi interpreti, secondo la quale deve essere la legge, e non il giudice, a dettare la disciplina del “giusto processo”. Ne deriverebbe l’illegittimità costituzionale di quei processi (o almeno di quei processi su diritti, massime se nelle forme camerali) nei quali l’esercizio dei poteri del giudice e delle parti non è regolato direttamente dalla legge, ma è lasciato, in concreto, alla discrezionalità dell’ufficio (ciò avviene anche allorché la legge processuale detti una norma “in bianco”, lasciando a chi la applica un’ampia libertà di individuare modi, forme e termini del processo nel rispetto dei princìpi fondamentali, quali ad esempio quello della domanda o del contraddittorio). Si tratta di una lettura della nuova norma costituzionale che, peraltro, risulta soltanto apparentemente chiara e concludente, perché in molte occasioni il codice di procedura utilizza (e non può che utilizzare) formule che non predeterminano in modo puntuale le attività rispettive dei vari soggetti processuali: si pensi all’assunzione di “informazioni” nel procedimento in camera di consiglio (art. 738, ult. comma, c.p.c.); al procedimento cautelare uniforme in cui viene omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio ed in cui il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto (art. 669-sexies, 1° comma, c.p.c.); si pensi ancora ai poteri istruttori del giudice nel processo del lavoro, che consentono il superamento delle preclusioni maturate per le parti (il giudice può disporre prove d’ufficio in qualsiasi momento) e l’ammissione di mezzi istruttori anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (art. 421, 2° comma, c.p.c.); o si pensi, ben più radicalmente, all’atipicità di contenuto della tutela cautelare d’ur­genza (art. 700 c.p.c.).

In tutti questi casi – e molti altri ancora potrebbero citarsi – vi è una chiara deroga al modello predeterminato dalla legge per il processo di ordinaria cognizione, ma volta per volta ogni singola deroga può essere agevolmente giustificata con argomenti an­ch’essi di rilievo costituzionale: il diritto di difesa, il principio di eguaglianza sostanziale, il diritto alla “ragionevole durata” (che talora importa proprio la necessità di derogare alle forme ordinarie per assicurare adeguata tutela alla situazione sostanziale), l’effettività della tutela giurisdizionale. Ci sembra quindi di poter affermare che, se il senso della nuova disposizione costituzionale è chiaro con riferimento al processo su diritti che ha luogo nelle forme dell’ordinaria cognizione regolata dal libro II del codice, in rapporto ai processi di cognizione speciale, ai procedimenti speciali di cui al libro IV, ad altri procedimenti regolati da leggi speciali (retro, n. 1.6), il discorso non può essere quello della meccanica ed aproblematica trasposizione delle soluzioni tecniche adottate in rapporto al processo di cognizione ordinaria. Non a caso, il proprium della tutela sommaria, cautelare, camerale, interinale ecc. rispetto alla tutela ordinaria si coglie proprio sul riflesso della diversa qualità degli accertamenti sui fatti rilevanti ai fini del decidere (perché la tutela sommaria comporta di per sé accertamenti parziali, superficiali, incompleti ecc.). Del resto, con riferimento al procedimento in camera di consiglio già la fondamentale sentenza della Corte costituzionale 10 luglio 1975, n. 202 ha riconosciuto che il modello camerale «riflette condizioni generalmente tali da garantire l’osservanza del diritto di difesa … le parti debbono essere sentite … la lettera e la ratio della norma non escludono l’assistenza del difensore … è nel sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore». Orientamento che la S.C. ha sempre ribadito anche dopo l’entrata in vigore della legge di riforma costituzionale (v., tra le altre, la sentenza n. 1 del 16 gennaio 2002).

L’art. 111 Cost. presenta poi un nuovo 2° comma del seguente tenore: « Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale »Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

La prima ricaduta del nuovo precetto costituzionale può apprezzarsi in relazione al principio della domanda (artt. 99 c.p.c.; 2907 c.c.) ed al connesso principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.).

Inteso in tali termini, il tema risulta strettamente connesso ma non si identifica con quello dell’imparzialità del giudice civile, che potremmo definire come un cerchio concentrico dal raggio più ampio, rispetto a quello tracciato dall’art. 99 in collegamento con l’art. 112 c.p.c. Il tema dell’imparzialità del giudice civile è stato oggetto di ampi dibattiti che hanno interessato anche processi diversi da quello di cognizione ordinaria, dove anzi il problema della terzietà del giudice si pone in termini certamente più evidenti (si pensi, per tutti, alla legge fallimentare). I risultati di tale dibattito, tuttavia, potranno soltanto in parte essere riferiti alla norma in commento.

Il principio della domanda, che regge il processo civile, vuole infatti che non si attui la tutela d’ufficio dei diritti soggettivi. Vi sono, peraltro, casi (per lo più distribuiti nella legislazione speciale) che sinora hanno trovato giustificazione sul riflesso della natura degli accertamenti, del­l’interesse pubblicistico garantito ovvero del carattere “oggettivo” della giurisdizione attuata, in cui il giudice provvede o può provvedere d’ufficio: si pensi alla dichiarazione di fallimento (pronuncia che la Corte costituzionale ha ritenuto legittima proprio sul parametro dell’art. 111, comma 2, Cost.: sent. n. 240 del 15 luglio 2003, nella quale si legge che «il costante orientamento di questa Corte è nel senso che anche l’iniziativa officiosa – prevista dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – non lede il fondamentale principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell’officiosità dell’iniziativa, il giudice conservi il fondamentale requisito di soggetto super partes ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti … le prevalenti finalità pubblicistiche, che caratterizzano la procedura fallimentare, impongono al tribunale di attivarsi anche in assenza di un’iniziativa di parte, dando così attuazione alla volontà della legge, che ha già valutato, preventivamente e una volta per tutte, l’interesse pubblico sotteso; di tal che non può dubitarsi che il tribunale, procedendo d’ufficio, agisca non come attore, ma nella sua veste giurisdizionale e quindi super partes») ovvero alla concessione di misure cautelari, da parte del giudice delegato, a norma dell’art. 146, ult. comma, l. fall., norma la cui sospetta illegittimità ha già formato oggetto di denunzia alla Corte costituzionale prescindendo dal nuovo testo dell’art. 111 Cost. (Trib. Pistoia, 11 gennaio 1995, in FI, 1995, I, c. 663) denunzia che la Consulta ha tuttavia dichiarato infondata (Corte cost., 8 maggio 1996, n. 148, in FI, 1996, I, c. 1908) osservando che «il principio di iniziativa processuale di parte (art. 2907 c.c.) ammette eccezioni, sempre che queste non determinino ingiustificate limitazioni del diritto di difesa … l’intervento eccezionale del giudice delegato per tutelare urgentemente interessi della massa dei creditori può considerarsi compatibile con la salvaguardia dei princìpi costituzionali ritenendo che alla tempestiva limitazione della sfera giuridica dei soggetti gravati dalla misura cautelare subentri l’immediata restaurazione di un sufficiente rispetto del contraddittorio».

In diversi termini, la Corte ha ritenuto – con motivazione che ci sembra in grado di resistere anche ai nuovi argomenti deducibili dal 2° comma dell’art. 111 Cost. novellato – che in quei casi eccezionali, e sempre giustificati da “specialità” negli accertamenti o nella tutela da garantire, la “giustizia” del processo vada valutata nel quadro complessivo del procedimento, in quanto all’ini­ziativa officiosa deve corrispondere un rispetto rigoroso del principio del contraddittorio e l’esistenza di adeguati controlli. Un discorso non dissimile crediamo possa essere condotto in rapporto ad altri casi, quali, ad esempio, la dichiarazione d’ufficio dello stato di adottabilità (art. 8 legge 4 maggio 1983, n. 184) o i poteri d’iniziativa officiosa nel processo commissariale in tema di liquidazione degli usi civici (cfr. Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 46, in FI, 1995, I, c. 741, che pure ha fatto cenno al carattere transitorio della disciplina in tema di poteri commissariali in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una rigorosa tutela della terzietà del giudice).

D’altra parte, una lettura rigorosa del principio secondo cui non può provvedersi d’ufficio alla tutela dei diritti delle parti dovrebbe comportare più di un dubbio circa la legittimità della stessa pronuncia d’ufficio sulle eccezioni mere, pacificamente ammessa dalla dottrina così come dalla giurisprudenza sulla scorta del rilievo per cui il giudice non può ricercare autonomamente, fuori del processo, i fatti impeditivi modificativi estintivi del diritto azionato, ma può rilevare l’avvenuta deduzione nel processo di quegli stessi fatti quando la legge non riservi formalmente alla parte la proposizione dell’eccezione (c.d. eccezione in senso sostanziale o proprio). L’art. 112 c.p.c. prevede del resto testualmente che «il giudice … non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti», lasciando intendere che la regola è la pronuncia d’ufficio sulle eccezioni, salvo che la legge non disponga altrimenti riservando alla parte interessata il potere di deduzione formale (Oriani).

In definitiva, sembra preferibile ritenere che la nuova norma costituzionale non tanto potrà incidere sulle limitate e giustificate eccezioni al principio della domanda (e, in generale, al divieto di attuare d’ufficio la tutela giurisdizionale dei diritti), quanto potrà rilevare come regola di organizzazione tecnica del processo, segnatamente in quelle occasioni nelle quali “terzietà” ed “imparzialità” (o l’imparzialità quale valore distinto da quello della terzietà del giudice rispetto alle parti e alla materia del contendere) impongono che non possa essere lo stesso giudice a pronunciarsi più di una volta sulla medesima materia controversa (ed a questo riguardo il caso più delicato ed incerto sembra essere quello dell’art. 186-quater c.p.c., in quanto provvedimento a cognizione piena e motivazione sommaria, al quale dovrebbe seguire una sentenza – vale a dire un nuovo esercizio del potere decisiorio a cognizione piena ed esauriente – per definizione non sorretta da nuovi accertamenti istruttori: caso in relazione al quale v. peraltro la Corte cost., ord. 31 maggio 2000, n. 168 che ha escluso la lesione del principio dell’art. 24 Cost. anche in collegamento con l’art. 3 Cost.) ovvero a pronunciarsi come giudice dell’opposizione di un proprio provvedimento a contenuto sostanzialmente decisorio (ed il caso più evidente dovrebbe essere quello dell’opposizione agli atti esecutivi, che infatti nel sistema originario del codice era definita – nel processo dinanzi al tribunale – dal collegio e non dal giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ed era per di più limitata ad un àmbito dal quale si è progressivamente emancipata divenendo il vero rimedio di chiusura nel quadro delle opposizioni esecutive: ma anche a tale proposito la Corte costituzionale ha mostrato estrema cautelaun orientamento negativo, giudicando manifestamente infondata la relativa questione sollevata proprio sul parametro dell’art. 111, comma 2, Cost.: ord. 28 novembre 2002, n.497, motivando che nel caso dell’opposizione agli atti «non vi è identità di res iudicanda tra il processo esecutivo e l’eventuale causa di opposizione, né si tratta di un’impugnazione in senso proprio, dal momento che il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, anche quando l’atto oggetto di opposizione è costituito da un provvedimento del giudice dell’esecuzione, giudica in un processo a cognizione piena, nel contraddittorio delle parti, sulle cui domande ed eccezioni deve in ogni caso pronunciarsi» ). Non ci sembra invece (e, pur dopo iniziali incertezze, la dottrina unanime si è attestata su posizioni conformi) che il problema si ponga anche per l’opposizione a decreto ingiuntivo, stanti la sommarietà e l’unilateralità della fase monitoria.

Altra questione, con cui gli interpreti dovranno confrontarsi nell’im­mediato futuro è quella relativa al rispetto del principio del contraddittorio e delle condizioni di parità delle parti.

È appena il caso di ricordare che la dottrina processualcivilistica – pur considerando il contraddittorio al centro del fenomeno processuale in applicazione dell’art. 24 Cost. – ha da tempo acquisito che, in quanto principio di organizzazione dei processi giurisdizionali, esso potesse esprimersi diversamente (o, se si preferisce, essere soggetto ad applicazioni diverse) in relazione alle particolari esigenze ed alla differente struttura dei singoli procedimenti nei quali si articola la funzione del dicere jus (Colesanti, Fazzalari, Picardi). Non a caso, l’art. 101 c.p.c., norma la cui infelicissima stesura è unanimemente rilevata non risultando essa sufficiente neppure a coprire la ristretta area del processo di cognizione ordinaria (di cui fa parte a pieno titolo il processo contumaciale, apparentemente negletto dalla disposizione), appare scritto proprio con l’occhio rivolto alle esigenze del processo cognitivo, lasciando in secondo piano la realtà, pur corposa e diversificata, degli altri processi regolati nei libri III e IV del codice di procedura (senza considerare i più importanti processi regolati in leggi speciali, e particolarmente quelli concorsuali).

Quanto ai processi di esecuzione forzata, è sin troppo nota la battaglia con cui la più recente dottrina (Verde, Tarzia, Vaccarella) ha sottratto i processi regolati nel libro III dalle maglie della giurisdizione di tipo “amministrativo” o “meramente attuativo”, contribuendo così in modo decisivo al riconoscimento del carattere pienamente giurisdizionale (anche) del processo esecutivo.

Per altro verso, si è comunemente accettato che la piena adesione al principio (ben oltre i limiti angusti testualmente tracciati dall’art. 101 c.p.c., che peraltro contiene la significativa formula di salvaguardia salvo che la legge disponga altrimenti) non impediva di riconoscere che in taluni casi l’effettività della tutela (valore che, anche sul piano dei princìpi costituzionali, non è certamente sottordinato al contraddittorio) imponeva forme processuali (e dunque forme di attuazione anche del contraddittorio) diverse da quelle proprie e tipiche della cognizione ordinaria: ciò avviene quando il provvedimento, se emesso dopo l’in­staurazione del contraddittorio, potrebbe essere inutile, ovvero quando la situazione tutelanda abbia caratteristiche tali da imporre una tutela immediata che prescinda, provvisoriamente, dall’applicazione della fondamentale regola audiatur et altera pars la cui piena vigenza ed applicazione non è quindi definitivamente soppressa, ma soltanto rinviata ad una fase processuale successiva (Proto Pisani).

Esempi evidenti di tali tutele “differenziate” sono il procedimento ingiuntivo o monitorio, caratterizzato dalla posticipazione del contraddittorio secondo la formula del contraddittorio eventuale e differito; il procedimento cautelare, che consente al giudice designato «quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento» (art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c.) di emanare la misura cautelare con decreto, fissando, con quello stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni per confermare modificare o revocare in udienza, con ordinanza e sentita la controparte, i provvedimenti emanati col decreto reso inaudita altera parte.

La realtà, sopra sommariamente descritta, è certo troppo consolidata ed orientata al corretto esercizio della funzione giurisdizionale (nelle sue varie e, tuttavia, tutte parimenti necessarie manifestazioni) da credere che essa possa riuscire incisa dal formale riconoscimento, a livello costituzionale, della garanzia del contraddittorio (garanzia che la dottrina ha comunque sempre collocato sul piano dei princìpi costituzionali del processo, deducendola dal collegamento tra gli artt. 3 e 24 Cost.: Comoglio, Trocker).

La fase monitoria, infatti, è definita con un provvedimento (decreto inaudita altera parte) che la parte ingiunta può opporre, introducendo un giudizio di cognizione ordinaria in merito all’esistenza del diritto azionato nella forma speciale sommaria. Il discorso si sposta quindi sul piano dei controlli che il giudice deve esperire ex officio proprio al fine di sopperire alla mancanza di contraddittorio nella fase sommaria del procedimento.

Il carattere unilaterale della fase monitoria impone infatti che sia il giudice ex officio ad operare il controllo circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la pronunzia dell’ingiunzione: tanto dei presupposti generali, quanto dei presupposti specifici. Si tratta di un controllo sui generis, che non produce gli esiti normali del corrispondente controllo operato in sede di cognizione ordinaria: infatti, l’art. 640 c.p.c., regolando il caso del rigetto della domanda inaudita altera parte, parla di decreto motivato che «non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria». È pacifico che tale rigetto non produce alcuna preclusione processuale: si afferma comunemente che esso non riguarda né il dedotto né il deducibile, e quindi la parte interessata potrà ripresentare la domanda nella sede ordinaria come in quella monitoria, allo stesso o anche a diverso giudice, vuoi senza alcuna modificazione o integrazione, vuoi facendo valere ragioni preesistenti al precedente rigetto e non illustrate nel primo ricorso, vuoi deducendo circostanze sopravvenute. La motivazione del decreto è data non in funzione di una sua impugnazione, che semplicemente non risulta ammessa, ma per rendere edotto l’istante delle ragioni che ostano (anche in statu et terminis) alla pronuncia dell’ingiunzione.

Piuttosto, il procedimento monitorio può presentare problemi, nella prospettiva dell’art. 111 Cost., allorché il provvedimento sia emesso in forma provvisoriamente esecutiva (art. 642 c.p.c.) in modo da legittimare il compimento del pignoramento e l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.): in esito all’opposi­zione, l’art. 649 c.p.c. prevede infatti la possibilità della sospensione ex nunc dell’esecuzione intrapresa (pignoramento ed iscrizione ipotecaria), non anche quella della revoca ex tunc dell’efficacia esecutiva del decreto emesso inaudita altera parte (revoca cui conseguirebbe la caducazione degli atti esecutivi nel frattempo compiuti). Ciò altera in modo evidente la posizione delle parti nel processo, perché il contraddittorio eventuale e differito non potrebbe, in ogni caso, azzerare la situazione di vantaggio che il ricorrente ha ottenuto dal provvedimento monitorio, nonostante la gravità dei fatti impeditivi modificativi estintivi fatti valere dalsui quali il debitore nell’atto difonda l’ opposizione (elementi che, ovviamente, non erano conoscibili dal giudice della fase monitoria).

Si tratta probabilmente della maggiore tra le questioni interpretative che da sempre – prescindendo così dalla nuova stesura dell’art.111 Cost. – ha interessato la disposizione in esame: se, cioè, l’esecuzione provvisoria possa non soltanto essere sospesa (come testualmente prevede l’art. 649 c.p.c.), ma anche revocata ex tunc, facendo automaticamente venir meno gli atti esecutivi nel frattempo eventualmente compiuti (pignoramento e iscrizione di ipoteca ex art. 655 c.p.c.). La dottrina è apparsa divisa al riguardo, e voci autorevoli (Vaccarella, Sassani) si sono sollevate per offrire la dimostrazione dell’irragionevolezza di una interpretazione strettamente letterale dell’art. 649 c.p.c., che di per sé sembrerebbe inibire anche il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Va peraltro osservato che gli artt. 283 e 351 c.p.c., nel testo anteriore alla “novella” del 1990, facevano riferimento tanto alla revoca quanto alla sospensione, mentre l’art. 649 ha sempre parlato esclusivamente di sospensione. Gli stessi artt. 283 e 351 c.p.c., nel testo attualmente vigente, parlano della sola sospensione dell’esecuzione intrapresa, senza possibilità di far venir meno gli eventuali atti di esecuzione compiuti prima dell’intervento del giudice dell’impugnazione (ma ciò soltanto perché la sentenza di primo grado è ora, dopo la novella del ’90, provvisoriamente esecutiva ex lege). Va aggiunto che, in sede esecutiva, a seguito della proposizione di un’opposizione di merito (art. 615 o 619 c.p.c.) l’esecuzione può essere sospesa (art. 624, comma 1, c.p.c.) e non certo revocata ex tunc facendo decadere gli effetti del suo atto iniziale; mentre dall’art. 336, comma 2, c.p.c. – nel testo novellato dall’art. 48 della stessa legge n.353/1990 – può ricavarsi agevolmente il principio generale per cui soltanto dalla riforma o dalla cassazione della sentenza (ergo, da pronunce di merito) può derivare la caducazione degli atti (e, tra questi, degli atti esecutivi) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. In altri termini, alla luce dell’attuale disciplina i “gravi motivi” (art. 283 c.p.c.), il “grave e irreparabile danno” (art. 373, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 401 e dall’art. 407 c.p.c.),  il “gravissimo danno” (art. 431, comma 3, c.p.c., nel rito lavoro), o ancora in sede esecutiva i “gravi motivi” di cui all’art. 624, comma 1, c.p.c., apprezzati in una fase anteriore alla pronuncia di merito, possono di norma portare alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o alla sospensione dell’esecuzione intrapresa, non anche a far decadere gli atti esecutivi eventualmente già compiuti (revoca ex tunc).

In termini ancora più espliciti, potrebbe ritenersi che allo stato attuale né il giudice dell’impugnazione (ma ciò perché la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva ex lege), né il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale sia contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata (ma anche qui la giustificazione è nella struttura stessa del processo esecutivo e nel carattere intrinsecamente cautelare della sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c.) possono revocare il titolo sulla cui base l’esecuzione è iniziata, ma soltanto sospenderne il corso sino alla definizione dell’impugnazione o dell’opposizione di merito, salvi gli effetti del pignoramento.

Occorre poi darsi carico dell’argomento fatto valere dalla Corte costituzionale, che si è occupata della questione nella sentenza 17 giugno 1996, n. 200: «la conservazione degli atti in ipotesi già compiuti, quali il pignoramento o l’iscrizione dell’ipoteca, si palesa pienamente giustificata nell’ottica di attesa dell’esito del processo senza pregiudizio per la possibilità di realizzazione del credito: finalità, quest’ultima, alla quale mira appunto la salvezza di quanto sia stato posto in essere sino alla sospensione prevista dal denunciato art. 649 c.p.c.» (cfr. anche l’ord. 4 dicembre 2000, n. 546). Potrebbe apparire ragionevole, in altri termini, il bilanciamento di opposti interessi in ragione del quale l’unico contrappeso alla disposta esecutività provvisoria è nella paralisi dell’azione esecutiva (“sospensione” che si fonda su una valutazione intrinsecamente cautelare, contrapposta alla valutazione sommaria che aveva legittimato la concessione della stessa esecuzione provvisoria) e non nella cancellazione (degli effetti) degli atti esecutivi in ipotesi già compiuti. Potrebbe apparire ragionevole perché ciò – lo abbiamo visto sopra – è quanto avviene normalmente: l’efficacia esecutiva o l’esecuzione vengono sospese, ma senza conseguenze sul regime degli atti già legittimamente posti in essere.

L’unica strada per ammettere, de jure condito e prescindendo da una pronuncia additiva della Corte (già inutilmente sollecitata da vari giudici rimettenti: v. le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza 15 maggio 2001, n. 134 e 4 dicembre 2000, n. 546), un controllo della valutazione esperita dal giudice della fase monitoria è quella indicata dalla proposta interpretativa, accolta da taluni, tendente ad applicare l’art.669-sexies, comma 2, c.p.c. al caso dell’esecuzione provvisoria concessa a norma del comma 2 dell’art.642. Si tratterebbe peraltro di un’interpretazione estensiva (in generale non consigliabile in materia processuale) della normativa sul procedimento cautelare uniforme, giacché le due ipotesi rimangono ben distinte: nel caso del procedimento cautelare, il provvedimento dato ex abrupto con decreto presuppone che «la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento», e la successiva convocazione delle parti in contraddittorio in vista della conferma modifica o revoca è obbligatoriamente disposta. Nel caso del decreto ingiuntivo, il provvedimento reso inaudita altera parte costituisce normale applicazione del procedimento speciale, e la fase di opposizione è del tutto eventuale, e non rimessa all’iniziativa dello stesso giudice che ha pronunciato l’ingiunzione. Se ne deduce che l’applicazione del modello del procedimento cautelare uniforme dovrebbe importare la necessità per il giudice della fase monitoria – del tutto prescindendo dall’opposizione – di convocare le parti, in un’udienza evidentemente fissata nello stesso decreto ingiuntivo, al solo fine di confermare modificare o revocare, con ordinanza, il provvedimento reso ex art. 642, comma 2, c.p.c.: conclusione che snaturerebbe a tal punto la struttura del procedimento monitorio da farci pensare che la scelta a favore di un simile modello deve essere consapevolmente operata dal legislatore, non certo ritenuta dall’interprete coniugando frammenti di discipline speciali. 

In ogni caso, non suscettibile di revoca rimarrebbe pur sempre l’esecuzione provvisoria disposta a norma dell’art. 642, comma 1, c.p.c., in ordine alla quale l’unico deterrente sarebbe dato dal regime di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. e dall’autonoma azione per risarcimento dei danni. Ed al termine del descritto percorso interpretativo-ricostruttivo non ci si può non chiedere se sia effettivamente ragionevole differenziare le fattispecie del 1° e del 2° comma dell’art. 642 c.p.c., ammettendo soltanto nella seconda ipotesi un controllo di natura cautelare il cui fondamento non può che apparire estremamente dubbio ed opinabile.

Quanto al procedimento cautelare, premesso che la regola generale di salvaguardia è appunto quella della salvezza del contraddittorio (il giudice procede omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio: art. 669-sexies, 1° comma, c.p.c.), va rilevato che la misura cautelare è per sua natura temporanea e strumentale, e tali caratteristiche rinvengono la loro massima espressione nel caso del provvedimento eccezionalmente reso con decreto inaudita altera parte, che in brevissimo termine deve essere confermato modificato o revocato dallo stesso giudice. Crediamo che tali caratteristiche siano del tutto sufficienti per escludere che l’art. 669-sexies, 2° comma possa essere giudicato non conforme al canone costituzionale sopravvenuto, rappresentato dall’attuale 2° comma dell’art. 111 Cost.

Quanto al processo di ordinaria cognizione, crediamo che in esso possa porsi non tanto un problema di conformità delle norme processuali alla regola costituzionale, quanto un problema di “diritto vivente” nell’applicazione di quelle regole: il pensiero corre all’art. 183, 3° comma, c.p.c. [norma da sempre presente nel codice, e da sempre soggetta ad interpretazione sostanzialmente abrogatrice: soltanto da ultimo la Cass., 21 novembre 2001, n. 14637 ha affermato il seguente, importante principio di diritto: il giudice che ritenga, dopo l’udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d’ufficio e non considerata dalle parti, deve segnalarla alle medesime e consentire loro di eccepire e di argomentare in merito; qualora il giudice decida la controversia sulla base di una questione non previamente sottoposta alle parti, la sentenza è nulla per violazione del principio del contraddittorio (nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva deciso di un’opposizione a ordinanza ingiunzione facendo perno sulla questione della sussistenza in astratto del potere sanzionatorio, non sollevata dalle parti né a queste sottoposta dal giudice)], nonché all’art. 184, ult. comma, c.p.c., anche a fronte di recenti interventi del legislatore del “giudice unico” che sembrano aver ampliato senza riflessione adeguata i poteri di iniziativa istruttoria del giudice monocratico (e lo sguardo si sposta ora sull’art. 281-ter c.p.c., che ha immediatamente attirato l’at­tenzione della dottrina proprio per i suoi problematici rapporti con la garanzia del contraddittorio e per la compatibilità col sistema delle preclusioni istruttorie).

L’ultima disposizione introdotta dal nuovo testo dell’art. 111 Cost. – di fondamentale valore anche alla luce dell’art. 6, par. 1 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – è quella per cui la legge (ordinaria) deve assicurare la ragionevole durata del processo (al riguardo, è stata ora introdotta la legge 24 marzo 2001, n. 89, sulla previsione Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 c.p.c.). Sarà interessante verificare, nel tempo, in che modo concreto la Corte costituzionale potrà e saprà dare attuazione a tale nuovo canone costituzionale, che rischia di divenire il parametro di molte rimessioni e probabilmente, in prospettiva, la modifica costituzionale dall’effetto più dirompente, nonostante la sua minore visibilità immediata. Infatti, la ragionevole durata del processo può divenire il parametro di riferimento non soltanto delle norme ordinarie, ma anche delle stesse norme costituzionali (come, ad esempio, il diritto di difesa di cui all’art. 24, 2° comma, Cost.): il processo è “giusto” non soltanto quando assicura alle parti la piena espressione dei loro diritti strumentali alla deduzione e all’accertamento dei fatti, ma anche (e, forse, soprattutto) quando riesce a contenere entro limiti ragionevoli le durate dei singoli adempimenti. Gli stessi termini entro cui le parti debbono compiere le loro attività processuali (termini la cui esistenza è stata ripetutamente ritenuta legittima dalla Corte costituzionale: sent. n. 93 del 1962, n. 107 del 1963, n. 10 del 1970, n. 234 del 1974, n. 138 del 1975, n. 31 del 1977, n. 56 del 1979, n. 372 del 1981, n. 303 del 1985, n. 185 del 1988, n. 270 del 1991) debbono essere vagliati secondo il metro della ragionevolezza. Ad esempio, non è un mistero che la farraginosità della fase preparatoria del processo di ordinaria cognizione, con la distinzione dell’u­dienza di prima comparizione (art. 180 c.p.c.) dalla prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.) e con la possibilità di produrre più di uno scritto introduttivo prima della vera e propria trattazione nel merito della controversia, produce l’improvvido risultato di dilatare i tempi di ogni processo (anche di quelli più semplici) in maniera tale da far sembrare irraggiungibile l’obbiettivo di contenere in pochi mesi la durata dei procedimenti di primo grado (almeno di quelli più semplici), come avviene, secondo statistiche attendibili e consolidate, in Francia o in Germania.

Proprio per reagire alla farraginosità dell’attuale rito ordinario di cognizione (le cui cadenze sono per lo più percepite con spirito burocratico, senza adattare la trattazione alle concrete esigenze del singolo processo), il d. lgs. n. 5 del 2003 ha introdotto, per i giudizi societari, uno schema di processo in cui l’intera fase preparatoria consiste nel libero scambio di difese scritte tra le parti, senza intervento del giudice che sarà soltanto successivamente chiamato a decidere anche singole questioni – a causa già ampiamente trattata – allorché una delle parti presenti apposita istanza di fissazione d’udienza. Sistema che potrà piacere o meno, ma che appare senz’altro rappresentativo dell’insofferenza che gli operatori pratici hanno accumulato nei confronti di un rito a scansioni eccessivamente rigide, in cui le udienze si susseguono secondo la scansione 180-183-184 anche allorché la trattazione potrebbe essere contenuta in un’unica udienza: si è oramai vittime della « stucchevole trilogia 180-183-184, col giudice che arriva preparatissimo alla prima udienza ma non può giudicare »stucchevole trilogia 180-183-184, col giudice che arriva preparatissimo alla prima udienza ma non può giudicare (Cipriani), nel che è certamente dato ravvisare il limite delle riforme degli anni 1990-95 (per come esse sono state intese dagli operatori del processo).

Altro esempio: nonostante l’a­brogazione dell’art. 3 c.p.p. 1930 e la riforma dell’art. 295 c.p.c., taluni giudici continuano a sospendere il processo civile “per ragioni di opportunità”, e quindi discrezionalmente, emanando un provvedimento atipico che, in quanto tale, non risulta assoggettabile ad istanza per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.; crediamo che tali prassi – che concretano un vero e proprio rifiuto ingiustificato di assicurare la tutela giurisdizionale, spesso non motivato e comunque sottratto a qualsiasi controllo – possano essere vagliate alla luce del nuovo art. 111, 2° comma, Cost., in quanto la sospensione del processo, al di fuori delle ipotesi tipicamente previste dal legislatore, deve ritenersi contraria (anche) al dovere di contenere entro limiti ragionevoli le durate processuali.

Le prime pronunce della Corte costituzionale sul principio della “ragionevole durata” appaiono peraltro improntate a cautela: il legislatore ordinario continua a godere di ampia discrezionalità nel regolare il funzionamento del processo, dovendo contemperare l’aspirazione alla durata ragionevole con la realizzazione delle altre tutele di rilievo costituzionale, in primo luogo il diritto di difesa di cui all’art. 24, comma 2, Cost. (ord. n. 32 del 2001, n. 204 del 2001); l’intervento volto ad assicurare al processo un sollecito andamento mediante la previsione di termini perentori richiede apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore ordinario e preclusi nel giudizio di legittimità costituzionale «salvo l’ipotesi estrema in cui un intervento demolitorio si renda necessario al fine di preservare il nucleo essenziale della tutela giurisdizionale, nel qual caso andrebbe comunque lasciato al legislatore il compito di colmare il vuoto con una nuova disciplina» (ord. n. 305 del 2001).

Un ultimo rilievo: il nuovo art. 111 Cost. fissa princìpi generali applicabili a qualsiasi giurisdizione (i nuovi 1° e 2° comma) e princìpi di dettaglio applicabili al solo processo penale; l’interprete potrebbe quindi, con l’argomento a contrario, ritenere che i princìpi espressamente affermati in materia penale (ad esempio: il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova) non hanno diretta copertura costituzionale nelle altre giurisdizioni (e, quindi, a discrezione del legislatore ordinario, in materia civile o amministrativa possono darsi prove che non siano “formate” nel rispetto del contraddittorio).

2.4.  L’art. 24, 1° comma, Cost. e la garanzia costituzionale dell’azione

Altre norme della Costituzione, non meno importanti dell’art. 111, rivestono valore di principio: esse fungono da limite alla discrezionalità del legislatore ordinario, e da parametro per il controllo di legittimità delle disposizioni processuali (in particolare, anche di quelle disposizioni entrate in vigore prima dell’avvento della Costituzione repubblicana).

La più nota, e certamente la più invocata nelle numerosissime occasioni di rimessione alla Corte costituzionale, è senza dubbio quella del­l’art. 24 Cost.: norma complessa, che del resto si articola in quattro commi, ognuno dei quali potrebbe legittimare un’autonoma trattazione monografica. Spesso il richiamo all’art. 24 (soprattutto al 2° comma) è combinato con quello all’art. 3 Cost., essendo evidente che la violazione dei fondamentali princìpi in tema di azione e di difesa, posti dal primo, quasi sempre finisce per interessare anche il principio di eguaglianza – la “contraddittoria” e “paritaria” difesa – che rileva non solo nei reciproci rapporti tra le parti, ma anche nei rapporti tra queste e il giudice (si pensi, per fare un esempio tra i più chiari, alla discussione che seguì l’introduzione nel processo del lavoro dell’art. 421, 2° comma, c.p.c., che consente al giudice di «disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile», discussione che portò, nell’immediato, a valorizzare il richiamo al 6° comma dell’art. 420 c.p.c., che impone al giudice di fissare una nuova udienza consentendogli di autorizzare il deposito di note difensive, e quindi al 7° comma dello stesso art. 420 col suo riferimento alla «deduzione dei mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi»; e quindi, in occasione della riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, all’inserimento nell’art. 184, ult. comma, c.p.c., della previsione secondo cui «nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi»).

Il 1° comma dell’art. 24 Cost. vuole che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Si tratta di un principio che trova sue specificazioni di dettaglio (in senso sistematico e non storico, giacché tanto il codice civile, quanto quello di procedura sono anteriori all’entrata in vigore della Costituzione) nell’art. 2907 c.c. («alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero»), nell’art. 99 c.p.c. («chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente») così come nell’art. 112 c.p.c. («il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti»); ma è del tutto evidente che il principio costituzionale ha implicazioni enormemente più ricche e complesse, che nessun interprete, per quanto sensibile ai temi della tutela del diritto di azione e di difesa, potrebbe desumere dalla lettura dei codici.

Dobbiamo infatti domandarci: è possibile che il legislatore ordinario escluda il ricorso all’autorità giudiziaria, obbligatoriamente convogliando le parti verso strumenti alternativi di risoluzione delle liti? E, inoltre, è possibile che l’accesso al giudice “naturale precostituito per legge” sia consentito soltanto dopo l’esperimento di modalità alternative di composizione dei conflitti? Sono certamente domande sempre più attuali, perché il legislatore ordinario, nel tentativo di arginare il ricorso indiscriminato ai tribunali e l’accumulo di contenzioso i cui tempi di definizione sono esasperatamente lenti, si pone spesso alla ricerca di “modelli alternativi” di risoluzione dei (o almeno di taluni) conflitti civili, e probabilmente soltanto l’esistenza di precisi limiti costituzionali ha impedito, in vasti settori, una sorta di “privatizzazione” della giustizia, o quantomeno la sua canalizzazione verso forme di amministrazione in cui il ricorso al giudice statuale venisse ad assumere il carattere di extrema ratio.

La prima questione è quella relativamente più semplice. L’esperienza che nel nostro Paese è stata tentata è quella dei c.d. arbitrati obbligatori, giustificati dalla “specialità” di determinate materie ad elevato contenuto tecnico (ad esempio, gli appalti pubblici) e dalla tendenziale non specializzazione dei giudici ordinari (perciò ritenuti inidonei a trattare contenziosi fortemente specialistici e di settore). La Corte costituzionale li ha dichiarati illegittimi (sentt. n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, n. 54 del 1996), perché comprimono in modo definitivo la garanzia dell’azione, che presuppone invece il libero ricorso al giudice naturale precostituito per legge, che è sempre – per utilizzare la formula dell’art. 2907 c.c. – un’“autorità giudiziaria” (qualifica che certamente non compete agli arbitri). Peraltro, in una più recente occasione la Corte ha deciso che l’incostituzionalità riguarderebbe non tanto la previsione di un arbitrato “obbligatorio”, quanto soprattutto il fatto che la competenza arbitrale non possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: l’arbitrato deve sempre trovare il suo legittimo fondamento in una concorde volontà delle parti (sent. n. 325 del 1998).

La questione non è reversibile: se una legge ordinaria non può imporre l’arbitrato a parti (o anche ad una sola parte) che non intendano affidarsi a giudici privati, ben può invece una legge escludere il ricorso all’arbitrato in determinati settori di contenzioso: un esempio recente ci viene dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2003, n.15 recante Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, che, all’art. 2-quater, ha previsto che «alle controversie derivanti dall’esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali … continua ad applicarsi il disposto di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267», secondo cui «le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali». Soluzione a più riprese giudicata legittima dalla Corte costituzionale (sent. 28 novembre 2001, n.376; ord. 15 gennaio 2003, n.11), e sulla quale la prevalente dottrina si mostra concorde, essendo le garanzie costituzionali sull’azione e la tutela giurisdizionale riferite esclusivamente alla magistratura intesa come “potere” o “funzione” dello Stato. Ne deriva che l’eventuale illegittimità di previsioni che vietano il ricorso all’arbitrato che è quanto dire la risoluzione di controversie relative a diritti disponibili su base negoziale, stando ai più recenti insegnamenti della S.C. – deve essere ricercata sulla scorta di parametri diversi da quelli qui considerati.

La seconda questione (tecnicamente inquadrabile come di giurisdizione condizionata) è notevolmente più complessa. Essa introduce la possibilità che “filtri” preventivi all’accesso al giudice possano funzionare da regolatore del contenzioso, spingendo le parti a ricercare una soluzione negoziata in luogo di quella, necessariamente “autoritativa”, che discende dal giudizio. Si tratta in genere di procedure di conciliazione amministrativa, introdotte in settori particolari (ad esempio, in materia tributaria o previdenziale), o di temporanei ostacoli alla normale esperibilità della tutela giurisdizionale (l’esempio è dato dall’art. 22 della legge n. 990 del 1969, in base al quale il danneggiato da sinistro stradale deve inviare la richiesta di risarcimento all’assicuratore con lettera raccomandata r.r. ed aspettare sessanta giorni prima di adire l’au­torità giudiziaria, dando così modo alla compagnia di svolgere un’istrut­toria e, se del caso, liquidare il danno). Le attuali tendenze legislative sono nel senso di fare sempre più largo ricorso a tentativi “obbligatori” di conciliazione, concepiti come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in funzione di deflazione del contenzioso: in materia tributaria, in materia di lavoro (art. 5, legge 11 maggio 1990, n. 108, in tema di licenziamenti individuali), in materia di pubblico impiego “privatizzato” (artt. 69 ss. del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dagli artt. 31 ss. del d.lgs. n. 80 del 1998, con soluzione giudicata legittima dalla Corte cost., 13 luglio 2000, n. 276).

D’altra parte, a volte il “condizionamento” riguarda non il giudizio di cognizione ma lo stesso processo esecutivo: si consideri l’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e poi modificato dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), secondo cui lo Stato e gli enti pubblici non economici non possono essere assoggettati ad esecuzione forzata prima di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (art. 479 c.p.c.), e ciò al fine di consentire alle amministrazioni il «completamento delle procedure per l’e­secuzione dei provvedimenti giurisdizionali o dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro». L’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), ha raddoppiato il termine originariamente fissato dal citato art. 14 – da sessanta a centoventi giorni – prevedendo altresì che «gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale e il domicilio. L’ente comunque risponde con tutto il patrimonio»: coacervo di disposizioni estravaganti, di variegata natura, che sanzionano di nullità la notificazione degli atti esecutivi e cautelari, ma non – e francamente non se ne vede la ragione – gli atti introduttivi dei giudizi di cognizione a carico dell’ente pubblico, e che pongono delicati problemi di coordinamento con gli artt. 479 e 481 c.p.c., perché il termine di efficacia del precetto è rimasto di novanta giorni anche nelle esecuzioni condotte nei confronti della P.A. Il legislatore è così tornato sulla straziata materia con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, il cui art. 44, comma 3 del nuovo testo normativo modifica in più punti l’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, prevedendo che «prima di tale termine (di centoventi giorni) il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né procedere alla notifica di atto di precetto».

La giurisprudenza della Corte costituzionale in merito è piuttosto articolata, e sembra essersi attestata nel modo seguente. Non sono conformi ai canoni costituzionali dell’art. 24 e 113 Cost. (quest’ultima norma riguarda la tutela nei confronti degli atti della pubblica amministrazione) i procedimenti preventivi costruiti quali condizioni di proponibilità della domanda (sentt. n. 93 del 1979, n. 530 del 1989, n. 15 del 1991, n. 41 del 1993), perché essi comprimono la garanzia costituzionale dell’azione (ciononostante, in materia agraria il procedimento di conciliazione preventiva è previsto a pena di proponibilità della domanda: art. 46, legge n. 203 del 1982; v. anche l’art. 35, 2° co., legge 24 novembre 2000, n. 340, secondo cui “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all’ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203”). I procedimenti concepiti invece come condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cioè di temporanea compressione dell’ordinaria azione) possono essere ritenuti conformi ai canoni costituzionali, sulla base di indici diversi:

a) natura delle parti (pubblica amministrazione o impresa di pubblico interesse) giacché il previo esperimento della procedura amministrativa può giustificarsi sul riflesso e della “spontanea” conformazione a legalità, e dell’economicità della fase preventiva che consente di evitare procedure più lunghe e dispendiose (sentt. n. 116 del 1970, n. 150 del 1970, n. 46 del 1974, n. 234 del 1974);

b) carattere degli accertamenti demandati (sent. n. 15 del 1991, a proposito degli enti previdenziali che dispongono di apposita organizzazione e personale specializzato, ciò che rende utile il previo esame della controversia in sede amministrativa);

c) esigenza di porre un freno all’eccesso di tutela giurisdizionale «in vista di un interesse della stessa funzione giurisdizionale» (sentt. n. 47 del 1964, n. 116 del 1970, n. 82 del 1992);

d) opportunità di limitare il previo esperimento di fasi amministrative a settori particolari (sentt. n. 47 del 1964, n. 125 del 1969).

In generale, la Corte ha sempre ribadito che l’assoggettamento del­l’azione giudiziaria all’onere del previo esperimento di rimedi amministrativi «è legittimo soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l’onere nella misura meno gravosa possibile» (sent. n. 56 del 1995); il legislatore, in altri termini, non deve «rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa» (sentt. n. 360 del 1994, n. 406 del 1993).

Dal 1° comma dell’art. 24 Cost. si ricava così che la tutela giurisdizionale dei diritti (e interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione) deve essere liberamente azionabile, e può sopportare limitazioni temporanee soltanto se funzionali ad un interesse di rilievo pubblicistico. Si ricava altresì che è la parte interessata a doversi valere della tutela, nelle forme e nei limiti che giudica opportuni: e conferma di ciò si ricava non solo dall’art. 99 c.p.c., ma soprattutto dall’art. 112 c.p.c., colto nel suo fondamentale significato del divieto della tutela d’ufficio dei diritti delle parti.

Si ricava infine che il principio riguarda – come giurisprudenza e dottrina hanno riconosciuto dopo iniziali esitazioni e incertezze – non solo il processo di cognizione ma anche quello cautelare e quello esecutivo, perché tutti concorrono, in modo sinergico, alla concreta realizzazione della tutela giurisdizionale dei diritti. Anzi, la lettura del d.lgs. n. 80 del 1998 (nel testo modificato dal d.lgs. n. 387 del 1998) ci convince del fatto che, mentre un condizionamento limitato nel tempo e funzionale ad un interesse pubblicistico è ammissibile per la tutela di cognizione, per la tutela cautelare ed in particolare per quella d’urgenza nessun condizionamento è ammissibile (cfr. l’art. 412-bis, ult. comma, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 39 del d.lgs. n. 80, secondo cui «il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV», formula che peraltro, letteralmente intesa, sembrerebbe escludere il procedimento monitorio: ma l’equivoco è stato chiarito dalla Corte cost., 13 luglio 2000, n. 276, che ha giustamente ritenuto il tentativo di conciliazione obbligatorio di per sé incompatibile con la tutela monitoria). D’altra parte, con la sent. n. 253 del 1994, che ha ammesso il reclamo cautelare anche avverso il provvedimento negativo, la Corte costituzionale ha riconosciuto che l’art. 3, 1° comma, Cost. (piena eguaglianza delle parti dinanzi al giudice) è in rapporto di necessaria strumentalità con l’art. 24 Cost. (garanzie di azione e di difesa) anche nella giustizia cautelare, parte integrante di una giurisdizione «in cui per definizione le parti si contrappongono in posizione paritaria»; sebbene al legislatore vada riconosciuto un «discrezionale apprezzamento della struttura del processo», nessun processo, e così neppure quello cautelare, può essere strutturato in modo tale da menomare le garanzia di difesa di una parte nei confronti dell’altra (nella specie, la disciplina del reclamo non può assicurare «maggiore possibilità di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone»).

2.5.  L’art. 24, 2° comma, Cost. e la garanzia costituzionale di difesa

Il 2° comma dell’art. 24 Cost. viene, di solito, riferito al rispetto del principio del contraddittorio, che nel codice trova un’autonoma formulazione (art. 101 c.p.c.), sia pure imperfetta (vuoi perché sembra escludere la possibilità del processo contumaciale, vuoi perché sembra riferire la fondamentale garanzia in esame al solo convenuto ed in rapporto al solo atto introduttivo del giudizio). La norma costituzionale dice in realtà una cosa diversa e più ampia, nello stabilire che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»; essa si riferisce all’intero svolgimento del giudizio, e non solo alla preventiva instaurazione del contraddittorio, e si preoccupa anche della progressione del processo giurisdizionale da un grado all’altro (e, quindi, violerebbe la norma costituzionale il legislatore che volesse escludere, nel grado di appello, le garanzie di difesa assicurate nel giudizio di primo grado), e, all’interno del grado, da una fase all’altra (e, quindi, violerebbe la norma il legislatore che volesse differenziare, ai fini del rispetto delle garanzie di difesa, fasi successive del processo).

Alla fondamentale garanzia del contraddittorio la dottrina ha ricondotto tanto il processo esecutivo, quanto i procedimenti speciali. Riguardo al primo, esaltando l’importanza di quelle disposizioni (in primo luogo, l’art. 485 c.p.c.) che consentono al giudice dell’esecuzione l’au­dizione degli interessati o che gli impongono di «sentire le parti» prima di provvedere su singole istanze (si consideri, per tutte, la previsione dell’art. 495 c.p.c.); così superando, crediamo definitivamente, la concezione secondo cui il contraddittorio nel processo esecutivo doveva intendersi confinato nella sede separata ed eventuale delle opposizioni (ex artt. 615, 617 o 512 c.p.c.), non appartenendo esso allo svolgimento “normale” del processo. Ed è certo che proprio la generosa battaglia, che molta dottrina ha combattuto a favore del contraddittorio nel processo esecutivo, ha consentito di riconoscere a quest’ultimo piena natura giurisdizionale, e non soltanto dal punto di vista formale.

Quanto ai procedimenti speciali, il problema si poneva anzitutto in relazione al procedimento monitorio, che consente una pronuncia di condanna inaudita altera parte. Ma, anche in questo caso, si è riconosciuto che il contraddittorio finiva per atteggiarsi diversamente in rapporto al processo di cognizione ordinaria, non per essere in radice escluso: di qui la fortunata formula sul contraddittorio eventuale e successivo differito perché rimesso all’iniziativa della parte intimata, che mediante l’opposizione riconduce il procedimento “speciale” nell’alveo della cognizione ordinaria, “recuperando” (con un’opposizione interna al giudizio di primo grado) una garanzia che le era stata temporaneamente e provvisoriamente sottratta nella sola fase speciale, a fini di economia processuale. Va certamente notato che il legislatore delegato del nuovo processo societario (d. lgs. 5 del 2003), attuando la delega contenuta nell’art. 12, comma 2, lett. d) della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (che prefigurava un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca all’emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato), ha disciplinato un contraddittorio previo rispetto alla pronuncia del provvedimento esecutivo. Si è trattato, a nostro avviso, di una scelta tecnica che nulla ha a che vedere con possibili preoccupazioni legate al rispetto del “giusto processo”, dovendosi ritenere che il legislatore delegato ben avrebbe potuto introdurre un procedimento monitorio “societario” legato a proprie condizioni di ammissibilità, rispondendo anche il procedimento d’ingiunzione al fondamentale requisito, imposto dalla legge delega, del “rispetto del principio del contraddittorio.

La garanzia dell’art. 24, 2° comma non riguarda i soli rapporti tra le parti, ma, ovviamente, anche i rapporti di queste con il giudice (lo testimoniano, nel codice, disposizioni quali l’art. 183, 3° comma, o il già citato art. 184, ult. comma); di ciò nessuno dubita, anche se i nostri giuristi guardano con indubbio interesse alla formula utilizzata dall’art. 16, 1° comma, del nouveau Code de procédure civile francese, molto esplicito nell’affermare che «le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction».

Occorre sottolineare che le garanzie costituzionali, anche a seguito di una lettura combinata degli artt. 3, 24, 111 Cost., non sono suscettibili di fondare un riconoscimento del principio del c.d. doppio grado di giurisdizione. L’appello, in altri termini, non è retto da alcuna specifica garanzia costituzionale, e pertanto il legislatore ordinario potrebbe decidere di eliminarlo (quantomeno per certe materie o in rapporto a taluni provvedimenti speciali o sommari “con prevalente funzione esecutiva”), senza necessariamente incorrere in un vizio di costituzionalità (abbiamo visto, del resto, che l’opposizione agli atti esecutivi è definita con sentenza non impugnabile, e perciò ricorribile per cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost.). Il nostro legislatore, pur mostrando diversità di atteggiamenti riguardo all’appello (un orientamento certamente più favorevole allorché lo ha concepito come novum iudicium a fronte di una sentenza di primo grado non esecutiva ex lege; uno meno favorevole allorché lo ha costruito come revisio prioris instantiae a fronte di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva), non ha mai seriamente pensato di sopprimere l’istituto; e la cosa si spiega anche praticamente, perché l’esperienza delle sentenze di primo grado inappellabili (si considerino, ad esempio, le decisioni del conciliatore dopo la riforma di cui alla legge n. 399 del 1984, sino alla soppressione di tale magistratura ad opera della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace) ha mostrato che anche per contenziosi di modesto valore le parti erano pronte a ricorrere in Cassazione, ingombrando i ruoli della suprema Corte di questioni che forse avrebbero potuto vantaggiosamente essere “filtrate” da un giudice togato di secondo grado.

Né argomenti diversi potrebbero essere tratti dalla sentenza (n. 253 del 1994) con cui la Corte ha pienamente ammesso il “doppio grado” in materia cautelare: un’attenta lettura della decisione mostra infatti che il parametro utilizzato è stato soprattutto quello dell’art. 3 Cost. (pur necessariamente combinato con l’art. 24 Cost.), e la “stortura” che si è inteso correggere è stata quella per cui nella disciplina originaria della legge n. 353 del 1990 soltanto contro il provvedimento positivo era ammissibile il reclamo, che la Corte ha poi costruito quale «revisio prioris instantiae (che) consente, da parte di un giudice diverso e collegiale, il controllo sugli errores in procedendo e in iudicando eventualmente commessi dal giudice della cautela». In altri termini, la Corte ha sanzionato non tanto il fatto che avverso il provvedimento negativo non fosse ammissibile il reclamo, quanto il diverso fatto che il legislatore avesse previsto il reclamo soltanto avverso il provvedimento concessivo, così squilibrando la tutela a vantaggio della parte che resiste alla richiesta di tutela cautelare.

2.6.  L’art. 25, 1° comma, Cost. e la garanzia del giudice “naturale” e “precostituito per legge”; la nozione di “ufficio giudiziario” presupposta dal costituente

Un principio costituzionale, del quale la dottrina processualcivilista non ha verosimilmente ancora indagato tutte le necessarie implicazioni, è quello dell’art. 25, 1° comma, Cost.: «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Per tale ragione, il nostro discorso dovrà essere più articolato e complesso in rapporto a quello svolto con riferimento a norme, come quella dell’art. 24 Cost., le cui potenzialità applicative sono state avvertite in modo soddisfacente tanto dai processualisti, quanto dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

La dottrina (in tal senso, in primo luogo, la voce autorevole di Virgilio Andrioli) aveva, in un primo momento, creduto che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge fosse stata posta con esclusivo riguardo alla giurisdizione penale (e l’art. 25 Cost., nei commi successivi al primo, detta in effetti princìpi di rilevanza esclusivamente penalistica); soltanto in seguito si è riconosciuto che il significato del principio costituzionale, anche nel settore civile, andava colto sul riflesso per cui il giudice competente è quello individuato come tale con norme astratte e generali, che non possono essere manipolate (tanto dal legislativo, quanto dall’esecutivo) per giudicare casi o persone determinate, così operandosi una sorta di identificazione tra il concetto di “naturalità” ed il requisito della “precostituzione per legge”. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il giudice naturale è l’ufficio giudiziario individuato o individuabile (a seguito, ad esempio, della modificazione della competenza per ragioni di connessione ex artt. 31-36, 40 c.p.c., o del­l’accordo sulla competenza: artt. 28 e 29 c.p.c.) in base a criteri stabiliti ex ante dal legislatore ordinario, di per sé non censurabili (in quanto esercizio di “ragionevole” discrezionalità legislativa); il carattere sostanzialmente dispositivo del processo civile giustifica poi occasionali deviazioni dall’applicazione dei criteri generali ed astratti (come avviene nel caso della c.d. “riserva di contenimento”, che si ha allorché l’attore dichiari di voler contenere il valore della domanda, in astratto eccedente la competenza del giudice adìto, nell’ambito della competenza per valore di quest’ultimo), così come giustifica il potere di scelta del giudice competente da parte dell’attore in caso di fori concorrenti, essendo l’unico limite dato dal rispetto della regola fondamentale del divieto di costituzione del giudice post factum. Il riferimento alla “legge” ci dice inoltre che la competenza dei giudici non può essere stabilita con atti o provvedimenti di rango inferiore alla legge ordinaria: ciò che si esprime dicendo che la competenza forma oggetto di riserva di legge. Tale riserva – mutuando il linguaggio dei costituzionalisti – è certamente relativa e non assoluta, nel senso che la fonte primaria potrebbe contenere norme di principio ed indirizzo lasciando la disciplina di dettaglio a fonti subprimarie (ciò è quando avviene, ad esempio, in Francia, ove la competenza per valore viene periodicamente adeguata con norma regolamentare). Ma il nostro legislatore ordinario si è sempre regolato come se fosse di fronte ad una riserva di legge assoluta, escludendo qualsiasi intervento sulla competenza con fonte subprimaria.

È poi costante nella giurisprudenza costituzionale, nonostante le perplessità avanzate da parte della dottrina, l’affermazione secondo cui il principio dell’art. 25 riguarda l’ufficio giudiziario considerato nel suo complesso, e non il singolo magistrato addetto (e dunque “giudice naturale” è quel determinato tribunale, non la sezione “tabellarmente” competente per un determinato contenzioso ovvero il singolo magistrato addetto all’ufficio: v., da ultimo, Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 419, secondo cui «il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell’àmbito dell’ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice»). Alla base di tale orientamento, tenuto fermo dalla Corte con l’aval­lo della prevalente dottrina (anche processualistica), vi è l’idea secondo cui l’individualità è propria dell’ufficio giudiziario (e non delle più o meno complesse articolazioni che lo compongono) e i giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni svolte (art. 107, 3° comma, Cost.): dunque è del tutto indifferente per la parte, destinataria della garanzia costituzionale, trovarsi dinanzi ad una o ad altra articolazione interna dell’ufficio, ovvero ad un giudice-persona fisica diverso da altro addetto al medesimo ufficio. Solo da ultimo è dato cogliere qualche incrinatura nel tradizionale orientamento: ad esempio, Corte cost. 17 luglio 1998, n. 272 e 23 dicembre 1998, n. 419 parlano di individuazione del giudice persona fisica che deve essere sottratta al potere discrezionale del capo dell’ufficio, e per la quale il legislatore ordinario dovrebbe predisporre “appropriati rimedi”. Ma l’impressione è che in queste occasioni l’art. 25 Cost. venga richiamato per garantire l’indipen­denza “interna” del singolo magistrato in rapporto al potere di assegnazione degli affari da parte del dirigente, e non anche per garantire alle parti il diritto ad un giudice “naturale” e “precostituito per legge” senza possibilità di (facili) manipolazioni o false applicazioni delle norme che individuano i criteri astratti di competenza.

L’orientamento presuppone che non vi siano diversità nella costituzione o composizione dei giudici addetti al medesimo ufficio: ed in effetti, nel disegno originario del codice di procedura (che il legislatore costituzionale aveva dinanzi agli occhi), il pretore era sempre giudice monocratico, il tribunale sempre giudice collegiale, l’ufficio giudiziario (con competenza territoriale più o meno estesa: mandamento quanto al pretore, circondario quanto al tribunale, distretto quanto alla corte d’appello) aveva sede in un determinato comune (individuato in base a “tabelle” annesse alla legge di ordinamento giudiziario), e non anche altrove.

Nel tempo, tale disegno originario è profondamente mutato. Di conseguenza, gli interpreti hanno dovuto e devono confrontarsi con una nozione di “ufficio giudiziario” diversa da quella adottata nel c.p.c. del ’40 e recepita, sebbene implicitamente, dalla Costituzione (deve notarsi che, quando la Costituzione parla di “precostituzione per legge”, evidentemente presuppone una certa disciplina della competenza, la quale non può che essere opera della legge ordinaria).

La prima avvisaglia di un possibile cambiamento di prospettiva è quella che la giurisprudenza ha fatto registrare a proposito della competenza della sezione specializzata agraria: a parte il dato, del tutto estrinseco, di una diretta, costante attribuzione di competenza alla sezione e non al tribunale da parte del legislatore (v., da ultimo, l’art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29), vi era il dato contenutistico della particolare composizione del collegio agrario, integrato con la partecipazione di due “esperti” che affiancano i tre giudici togati. La giurisprudenza, al fine di salvaguardare la “speciale” competenza (riflesso della “speciale” composizione) del giudice agrario si è indirizzata a ritenere che i rapporti tra la sezione agraria e le sezioni ordinarie del tribunale sono di competenza in senso tecnico, proprio come se la sezione e il tribunale (o, meglio, le sue sezioni ordinarie) fossero due “uffici” giudiziari diversi. Può ben dirsi che, con la giurisprudenza in tema di contenzioso agrario, si è iniziato ad incrinare un cardine della teoria generale della competenza: l’idea che l’ufficio giudiziario sia un’entità necessariamente unitaria, il referente esclusivo delle norme che distribuiscono il potere giurisdizionale tra uffici giudiziari appartenenti allo stesso ordine.

Successive, recenti vicende legislative hanno ulteriormente minato la nozione tradizionale di ufficio giudiziario.

Anzitutto, le leggi n. 30 e n. 251 del 1989, che hanno istituito la pretura circondariale (individuando per la pretura la medesima circoscrizione territoriale già propria del tribunale: il circondario in luogo del mandamento) e costituito le sezioni distaccate di pretura (qualificando le vecchie sedi mandamentali quali sezioni distaccate della pretura avente sede nel circondario). In secondo luogo, la legge n. 353 del 1990, che ha introdotto il giudice (tendenzialmente) monocratico di tribunale, riservando al collegio solo talune controversie particolarmente qualificate (che, come si è già accennato, la legge del ’90 aveva elencato nell’art. 48 ord. giud., ed il successivo d. lgs. del 1998 sul giudice unico di primo grado ha ricondotto nel c.p.c.: art. 50-bis). In terzo luogo (ma senza grandi mutamenti di sostanza), lo stesso d. lgs. sul giudice unico, che ha replicato per l’ufficio del tribunale (nel momento in cui questo assorbiva la pretura) le medesime soluzioni tecniche adottate dal legislatore del 1989 (sezioni distaccate del giudice unico di tribunale) e del 1990 (rapporti tra giudice monocratico e collegiale).

Come, a seguito di tali interventi legislativi tra loro variamente connessi, la nozione di “ufficio giudiziario”, evidentemente presupposta dal legislatore costituzionale, è uscita profondamente modificata?

Le leggi n. 30 e n. 251 del 1989 hanno mostrato che i rapporti di competenza orizzontale tra giudici di primo grado (nella specie, le vecchie preture mandamentali) possono essere sottratti alla disciplina degli art. 18 e segg. del c.p.c., e dunque alla nozione stessa di “competenza”, adottando una concezione di “ufficio giudiziario” diversa da quella tradizionale, e che ammetta la disseminazione dell’ufficio, pur unitariamente considerato sotto il profilo organizzativo e strutturale, in un territorio più o meno ampio mediante la costituzione di “sezioni distaccate”. Il superamento della concezione tradizionale non è stato portato a conseguenze estreme: il “territorio”, inteso non più nel significato tecnico di “circoscrizione giudiziaria” ma come indice di pertinenza degli «affari civili che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti ... (vi) rientrano» (così, letteralmente, l’art. 1, 1° comma, della legge n. 251 del 1989), distingue sempre gli àmbiti rispettivi della sede circondariale e della sezione distaccata, ovvero delle sezioni distaccate nei loro rapporti reciproci, ma la questione relativa alla violazione del criterio di riparto, non avendone più lo “statuto”, non segue le stesse regole della questione di competenza “vera e propria”: il giudice la definisce «non oltre la prima udienza» pronunciandosi «immediatamente con ordinanza» (art. 1, 2° comma, legge n. 251). Avverso l’ordinanza non è proponibile l’istanza per regolamento di competenza.

Allo stesso modo, la legge n. 353 del 1990, nell’introdurre il giudice (tendenzialmente) “monocratico” di tribunale con una limitata riserva di collegialità individuata mediante l’indicazione di una lista tassativa di “affari” di spettanza del collegio (soluzione tecnica che richiama assai da vicino la nozione di competenza per materia, o verticale) ha mostrato che anche il criterio attributivo tradizionalmente più “forte” ed inderogabile può essere assoggettato ad una disciplina diversificata da quella della competenza. È stato, anche in questo caso, sufficiente rivedere la definizione di “ufficio giudiziario”, per ammettere che all’interno del medesimo ufficio possano coesistere due giudici diversamente costituiti (il giudice singolo ed il collegio), nei cui rapporti reciproci non è richiamabile la nozione e dunque la disciplina positiva della competenza: l’art. 274-bis, ult. comma, c.p.c., introdotto dalla stessa legge n. 353, avvertiva che «alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli artt. 158 e 161, 1° comma».

Se quindi la vicenda della pretura circondariale mostra che, manipolando la nozione di “ufficio giudiziario”, è possibile svuotare di contenuto la disciplina della competenza per territorio (o, se si preferisce, che è possibile ripartire gli “affari” di giustizia secondo un riferimento spaziale senza necessariamente far ricorso alla disciplina codicistica, pur richiamandola empiricamente), la vicenda “parallela” dei rapporti tra giudice singolo e collegio di tribunale mostra che è possibile esorcizzare anche la disciplina della competenza per materia. Nel primo caso, alla diversa nozione è stata associata una disciplina che a quella della competenza sembra pur sempre fare riferimento, sia pure con le semplificazioni ritenute opportune («affari civili ... che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti rientrano nel territorio delle sezioni»; esame della questione «non oltre la prima udienza»; decisione «immediata» della questione stessa «con ordinanza»); nel secondo caso, il vizio di costituzione (o, forse meglio, composizione) del giudice ha fatto sembrare naturale il richiamo all’art. 158 c.p.c. (nullità insanabile, che “deve” essere rilevata d’ufficio), sebbene il contestuale riferimento all’art. 161, 1° comma abbia poi consentito un trattamento processuale del vizio in concreto non eccessivamente rigoroso (assorbimento della nullità in motivo di gravame, con impossibilità per il giudice d’appello di rimettere la causa al primo giudice non trovando applicazione, nello specifico caso, gli artt. 353 e 354 c.p.c., che indicano ipotesi tassative).

Alle leggi, sopra richiamate, deve però riconoscersi un carattere sostanzialmente progressivo, provvisorio, di transizione da un sistema fondato sulla presenza nell’ordinamento di tre giudici di primo grado (conciliatore e poi giudice di pace; pretore; tribunale) ad un sistema fondato sulla presenza di due soli giudici di primo grado (giudice di pace e tribunale-giudice unico). Il passo successivo è stato infatti compiuto con la legge delega 16 luglio 1997, n. 254, ed il collegato d.lgs. n. 51 del 1998, in materia di giudice unico di primo grado. Il legislatore delegante ha puntualmente previsto la possibilità di istituire sezioni distaccate del giudice unico, con ciò riproducendo il modello della ripartizione degli “affari” tra sede circondariale e sezioni distaccate; ha poi stabilito il nuovo principio secondo cui «l’attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessari per costituire l’organo giudicante» (art. 1, 1° comma, lett. f), così aprendo, verosimilmente, un nuovo e forse non definitivo capitolo nella delicata vicenda dei rapporti tra giudice singolo e giudice collegiale di tribunale.

In concreto, al termine dell’articolato percorso legislativo che ha condotto all’istituzione del giudice unico di primo grado, la disciplina positiva prevede che: a) nelle sezioni distaccate del tribunale-giudice unico sono trattati gli affari di “competenza” del giudice monocratico «quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime» (art. 48-quater, 1° comma, ord. giud.), mentre gli affari di “competenza” del giudice collegiale sono sempre trattati nella sede centrale; b) l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non si considera attinente alla costituzione del giudice (nonostante il vizio consista proprio nella diversa sua composizione!) e, pur non potendosi più fare riferimento all’art. 158 c.p.c., alla relativa nullità si applica comunque l’art. 161, 1° comma, c.p.c. (art. 50-quater, c.p.c.); c) la ripartizione degli affari (di “competenza” monocratica) tra sezione distaccata e sede centrale del tribunale, o tra diverse sezioni distaccate, non ha rilievo processuale ma tabellare: l’inosservanza delle disposizioni sul riparto “interno”, che il legislatore ha concepito come di rilievo meramente ordinamentale, può essere rilevata dal giudice non oltre l’udienza di cui all’art. 180 c.p.c.; il giudice, se ravvisa l’inosservanza delle regole sul riparto interno, o comunque ritiene la questione non manifestamente infondata, rimette il fascicolo al presidente il quale provvede all’even­tuale nuova assegnazione con decreto non impugnabile (art. 83-ter disp. att. c.p.c.); d) in caso di connessione tra cause del collegio e cause del giudice monocratico, è sempre il primo a conoscere delle cause riunite, con conseguente, obbligato movimento centripeto della trattazione unitaria (art. 281-nonies c.p.c.); e) nei rapporti tra giudice singolo e collegio non vale la preclusione temporale di cui all’art. 83-ter disp. att. c.p.c., perché il collegio può rimettere le parti dinanzi al giudice monocratico sino al momento della decisione allorché ravvisi una “competenza” del giudice singolo (art. 281-septies c.p.c.) e altrettanto farà il giudice singolo in rapporto al collegio (art. 281-octies c.p.c.: e dinanzi a tale disciplina non può non notarsi che il vizio di costituzione del giudice può essere rilevato ben oltre il termine che l’art. 38 c.p.c. individua per la questione stessa di competenza).

A questo punto dobbiamo chiederci: queste articolate costruzioni, mediante le quali il legislatore ha cercato di esorcizzare la disciplina codicistica sulla competenza, hanno una loro rilevanza esterna? In diversi termini, la parte che deve citare ad udienza fissa, o depositare un ricorso introduttivo, dovrà necessariamente indirizzarsi dinanzi all’articolazione dell’ufficio (sezione distaccata o sede centrale) ritenuta “competente”, o potrà viceversa adire la sede centrale o una qualsiasi sezione distaccata prescindendo dal riferimento al “territorio” o alla “materia”, ossia, rispettivamente, all’art. 48-quater ord. giud. o all’art. 50-bis c.p.c.?

Dal collegamento tra lo stesso art. 48-quater ord. giud. («nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime») e l’art. 83-ter disp. att. c.p.c. (sul rilievo dell’i­nosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale) dovrebbe risultare chiaro che la parte può depositare le sue istanze direttamente presso la sezione distaccata, e proprio in rapporto a tale iniziativa può porsi la questione del riparto tra sede centrale e sezione distaccata, o tra sezioni distaccate, la prima soggetta alla disciplina dell’art. 281-octies c.p.c., la seconda a quella dell’art. 83-ter disp. att. c.p.c. Il problema che può porsi al riguardo è, però, relativo proprio all’esegesi dell’art. 48-quater ord. giud.: giacché le sezioni distaccate altro non sono che articolazioni interne di un ufficio unitario avente la circoscrizione del circondario, sembra evidente che le sezioni non avranno una loro autonoma circoscrizione territoriale. Se così fosse, la situazione non sarebbe cambiata di molto rispetto al sistema, che si è inteso superare, fondato sul concorso verticale di competenza tra un ufficio con circoscrizione mandamentale (la pretura) ed un ufficio con circoscrizione circondariale (il tribunale e, quindi, la pretura circondariale, poi riassorbita nel tribunale).

La seconda domanda che dobbiamo porci (ed è quella che più rileva in rapporto al discorso che si sta svolgendo) è la seguente: il complessivo sistema, sopra descritto, è rispettoso del principio del giudice naturale precostituito per legge? La risposta corretta è, verosimilmente, nel senso che, se anche una precostituzione per legge è ravvisabile in astratto (perché la legge prevede pur sempre quali sono le “competenze” rispettive del giudice monocratico e di quello collegiale, della sede centrale e delle sezioni distaccate), in concreto il legislatore non ha predisposto strumenti processuali idonei a rendere giustiziabili i singoli criteri di riparto. Tra giudice monocratico e giudice collegiale vi è una diversità di composizione (come tra sezione agraria e sezione ordinaria), ed il vizio consistente nella violazione della regola di riparto dovrebbe logicamente introdurre un rimedio restitutorio: la questione non è quella dell’equivalenza di un giudice-persona fisica con altro giudice addetto al medesimo ufficio, ma dell’alternativa tra due giudici strutturalmente diversi, che nel sistema originario del codice integravano uffici diversi proprio in ragione della loro diversa composizione.

Quanto ai rapporti orizzontali tra sede centrale e sezioni distaccate, o tra sezioni distaccate tra loro, è evidente che si è dinanzi ad una disciplina ridotta nei termini essenziali: la questione relativa è preclusa dopo l’udienza di prima comparizione; è rilevabile solo d’ufficio, e non può formare materia di eccezione della parte interessata; è oggetto di una valutazione di “non manifesta infondatezza” da parte del giudice adìto, che non può essere sottoposta ad alcun controllo. È ovvio che il legislatore non ha tenuto in elevata considerazione la possibilità che, usufruendo di una disciplina sostanzialmente dissuasiva, la parte più scaltra possa scegliersi un giudice gradito nell’àmbito del territorio piuttosto vasto del circondario. Ciò può avvenire soprattutto nel quadro del procedimento monitorio, tanto più che la pacifica giurisprudenza, avallata dalla Corte costituzionale, esclude che il giudice della fase monitoria possa rilevare ex officio l’incompetenza territoriale derogabile (che dovrà formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a norma dell’art. 38, 2° comma, c.p.c.), anche quando il rispetto del criterio di competenza è funzionale alla tutela di una parte contraente “debole” (si pensi, ad esempio, ai contratti dei consumatori).

In taluni casi si assiste a delle vere e proprie sbavature: il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed emesso tanto dalla sede centrale, quanto da ognuna delle sezioni distaccate, ma l’art. 645 c.p.c. continua a prevedere che «l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto». Ciò significa, in concreto, che, emesso il decreto dal giudice della sezione distaccata, l’op­posizione potrà essere proposta dinanzi alla sede centrale, e viceversa. Ed anche questo genere di questione andrà soggetta all’art. 83-ter disp. att. c.p.c., nonostante non possa dubitarsi della necessità della “ricon­giunzione” tra fascicolo della fase monitoria e fascicolo della proposta opposizione.

Dobbiamo in conseguenza ritenere la complessiva disciplina di sospetta incostituzionalità, sebbene i consolidati orientamenti della Corte costituzionale (fondati però, si ripete, su istituti sostanzialmente, seppure non nominalmente diversi) non facciano ben sperare circa la possibilità che il sistema sia ricondotto a soluzioni più rispettose del principio dell’art. 25, 1° comma, Cost.: norma che ha inteso evitare non tanto un’individua­zione del giudice del tutto casuale, a seguito dell’applicazione erronea o addirittura della disapplicazione del criterio attributivo di competenza, quanto una sua individuazione “pilotata” da una parte in mala fede, con conseguente rischio di attentato alla terzietà del giudice.

Un ultimo, importante rilievo va svolto in ordine ai concetti di “na­turalità” e di “precostituzione per legge”. La dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza della Corte costituzionale tendono ad appiattire il primo requisito sul secondo, affermando in sostanza che il giudice naturale si identifica – come in un’endiadi – con quello precostituito dalla fonte ordinaria. Della fondatezza di tale assimilazione si può certamente dubitare: se il costituente avesse inteso riferirsi al solo requisito della precostituzione, non avrebbe fatto esplicito riferimento a quello della “naturalità”: riferimento che induce invece a credere che la Costituzione ha dato per scontato che un determinato giudice sia, per le modalità stesse della sua costituzione o composizione, più adatto di altri a trattare una determinata materia (si faccia il caso della sezione specializzata agraria, che dalla partecipazione nel collegio degli esperti trae un contributo decisivo per il corretto inquadramento delle questioni di fatto; ovvero del tribunale per i minorenni, che pure prevede come necessaria la partecipazione al collegio dei laici); così come, leggendo l’art. 25, 1° comma in collegamento con l’art. 106, 2° comma, Cost., può facilmente accedersi all’idea secondo cui il giudice professionale è il giudice “naturale” delle controversie più rilevanti (per la materia trattata o per il valore), mentre il giudice onorario è il “naturale” risolutore delle controversie minori. In diversi termini, l’idea che i magistrati sono eguali tra loro distinguendosi soltanto per funzioni (art. 107, 3° comma, Cost.) è perfettamente compatibile con l’idea che determinati “giudici”, in ragione della loro estrazione o composizione, siano naturalmente più idonei a trattare contenziosi specialistici, di settore o comunque distinguibili dal contenzioso ordinario sulla base di un rapporto da regola ad eccezione (ed il discorso può richiamarsi non solo per la sezione specializzata agraria ma anche a proposito del tribunale per i minorenni, integrato da “esperti” che arricchiscono il bagaglio di conoscenze tecniche dei giudici di carriera).

Vi è, poi, il problema della specializzazione dei giudici (e dell’acqui­sizione di loro specifiche professionalità). L’art. 48-quater, comma 2, ord. giud., prevede ad esempio che le controversie di lavoro e previdenziali siano trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale, ove sarà istituita la sezione del lavoro con trattazione separata delle relative cause. Cosa avverrà, in caso di introduzione di una causa di lavoro presso la sezione distaccata? In difetto di una norma ad hoc, non potrà che trovare applicazione la norma generale dell’art. 83-ter disp. att. c.p.c., in base al quale la relativa questione, estranea alla disciplina formale della competenza, è rilevata non oltre l’udienza di prima comparizione, previa valutazione della sua “non manifesta infondatezza”. Il giudice rimetterà il fascicolo al capo dell’ufficio, il quale provvederà alla nuova assegnazione con decreto non impugnabile. Si tratta di una disciplina ellittica quanto inedita per il rito lavoro: vi è una deroga all’art. 426 c.p.c., perché il giudice, comunque competente, dovrebbe limitarsi a disporre il mutamento del rito, se la causa sia stata introdotta col rito ordinario; vi è una deroga al sistema di cui all’art. 38 c.p.c., che rimarrà applicabile nei rari casi di concorso di competenza col giudice di pace. Si tratta tuttavia di una disciplina insoddisfacente, perché non presidia la (tendenziale) specializzazione del giudice del lavoro: si intuisce che la questione non potrà formare oggetto di una vera e propria eccezione di parte, la quale potrà soltanto sollecitare l’esercizio di poteri (che restano) officiosi; per converso, la valutazione di “non manifesta infondatezza” sembra presupporre proprio un’istanza sollecitatoria; ma, a fronte di una valutazione erronea, ovvero ad una non-valutazione, la parte non disporrà di alcuno strumento idoneo a far pervenire la causa dinanzi al giudice tabellarmente competente, e dovrà difendersi nel merito.

Da ultimo, il d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168, Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha istituito presso le sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, che decidono in composizione collegiale «salve le diverse previsioni di leggi speciali», con istruttoria delegata ad un magistrato componente il collegio giudicante (vale a dire: un ritorno alla dicotomia istruttore-collegio di cui al c.p.c. del 1940). Le sezioni specializzate hanno una loro competenza per materia (individuata dall’art. 3 del d. lgs.) ed una loro competenza “territoriale” (individuata dall’art. 4, che crea dei veri e propri distretti delle diverse sedi, verso le quali confluiscono gli uffici limitrofi). Il presidente delle sezioni ha una propria competenza ritagliata su quella del primo presidente del tribunale o della corte d’appello (art. 5): ma significativamente lo stesso d. lgs. non contiene nessuna disposizione a presidio di tali competenze del tutto speciali, che non hanno altra ragione di essere se non quella di preservare la specializzazione e così la professionalità del giudice. E’ pertanto immaginabile che, con riferimento a tali sezioni, la giurisprudenza adotterà le stesse regole tecniche divaricate dalla norma generale dell’art. 38 c.p.c. – di salvaguardia della “specialità” della competenza agraria, sebbene nessuna norma positiva, in entrambi i casi, possa in concreto richiamarsi per la risoluzione del problema.

2.7.  I princìpi costituzionali in tema di ordinamento della Magistratura

Vi sono princìpi costituzionali in tema di ordinamento della Magistratura (titolo IV, sezione I della Carta) che interessano molto da vicino il processualista, oltre che lo studioso della materia ordinamentale.

Un grappolo di previsioni riguarda la magistratura onoraria e, in generale, la partecipazione del cittadino all’amministrazione della giustizia (ad esempio, in qualità di giudice popolare o di “esperto” che integra le sezioni specializzate). La Costituzione vuole innanzitutto che sia la legge (non necessariamente quella di ordinamento giudiziario) a regolare «i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministra­zione della giustizia» (art. 102, 3° comma), e ciò afferma subito dopo aver solennemente assicurato che «la giustizia è amministrata in nome del popolo» (art. 101, 1° comma). L’art. 108, 2° comma, parla di “estranei” (nel senso di non togati) che partecipano all’amministrazione della giustizia, dei quali la legge deve assicurare l’indipendenza, mentre l’art. 102, 2° comma, qualifica «cittadini idonei estranei alla magistratura» coloro i quali partecipano a sezioni specializzate, istituite presso gli organi giudiziari ordinari per determinate materie. Il legislatore ordinario non ha dato frequente applicazione alla norma che consente l’istituzione di sezioni specializzate, e forse dietro tale orientamento va riconosciuto anche un atteggiamento dei giudici, generalmente contrario o quantomeno restio ad accettare l’idea di una “diretta” partecipazione di laici nell’amministrazione della giustizia. D’altra parte, la nozione stessa di “sezione specializzata” sembra contrastare con gli attuali orientamenti del legislatore, che da un lato non fa nulla per favorire la specializzazione dei giudici, dall’altro lato tende a moltiplicare le fattispecie di decisione monocratica: dall’art. 102, 2° comma, Cost. si desume infatti non soltanto che vere sezioni specializzate sono esclusivamente quelle che prevedono la partecipazione dei laici (ed infatti le sezioni lavoro non sono sezioni specializzate in senso tecnico: cfr. gli artt. 35, 1° comma, e 46, 2° comma, ord. giud., che parlavano di devoluzione “se­parata” delle controversie di lavoro a sezioni ordinarie della pretura e, rispettivamente, del tribunale; formula poi ripresa dall’art. 46 dello stesso ord. giud., come novellato dall’art. 11 del d.lgs. n. 51 del 1998 sul giudice unico di primo grado), ma anche che la sezione specializzata si realizza in un collegio decidente (formato, appunto, da laici e da togati) senza possibilità di trattazione o decisione monocratica degli affari (in modo del tutto coerente, la Corte di cassazione ha stabilito che nel collegio agrario è illegittima la delega di funzioni – ad esempio, delle funzioni istruttorie – ad un giudice del collegio, in quanto tutta l’attività processuale, retta dal rito del lavoro, deve essere realizzata dalla sezione nella sua composizione collegiale. Sull’illegittimità della delega “istruttoria” ad uno dei componenti del collegio giudicante anche nell’ordinario rito civile d’appello v. Cass., 23 novembre 2001, n.14857).

Quanto ai giudici onorari (che sono magistrati ordinari appartenenti all’ordine giudiziario: artt. 1 e 4 ord. giud.), la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la loro nomina, anche elettiva (ma, com’è noto, a simile previsione non è stata data attuazione), «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» (art. 106, 2° comma, Cost.). Tale principio è di importanza notevole, perché consente di dedurre con sicurezza che il legislatore costituzionale ha dato per scontato che il giudice onorario (utilizzato, di norma, come giudice di primo grado, sebbene nessuna disposizione ne ostacoli l’utilizzo anche come giudice d’appello) non potesse occuparsi di quel contenzioso particolarmente delicato e qualificato, tradizionalmente di competenza del tribunale quale giudice collegiale. E per comprendere appieno il significato del principio, deve considerarsi che il costituente aveva dinanzi agli occhi una situazione profondamente diversa da quella attuale: sin dalla fine dell’ottocento, e per i primi decenni del ’900, il giudice conciliatore si era trovato a conoscere di una parte percentualmente molto elevata del complessivo contenzioso in materia civile (con punte che arrivavano ad oltre l’80%), mentre i giudici professionali (pretore e tribunale) si occupavano del residuo contenzioso, che evidentemente era tutt’altro che bagatellare sebbene risultasse legato ad un’economia di tipo agricolo più che di tipo commerciale o addirittura industriale.

Quindi, anche con riferimento a tale principio (come già si è visto in rapporto all’art. 25, 1° comma, Cost.) il pensiero del costituente va attualizzato e reinterpretato, perché la situazione di fatto ed istituzionale è, negli anni, profondamente mutata. Il conciliatore è andato incontro ad una lenta ma inarrestabile decadenza, e con la legge 21 novembre 1991, n. 374 è stato sostituito dal giudice di pace; lo stesso pretore (sia pure dopo una gloriosa storia, della quale uno dei capitoli più significativi è legato all’applicazione della legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro) è andato scomparendo, all’esito di un percorso legislativo compreso nell’arco di tempo tra il 1989 ed il 1998, per essere riassorbito nel­l’ufficio del tribunale-giudice unico. Nella nuova situazione, quale valore conserva il principio costituzionale col suo riferimento alle competenze dei giudici “singoli”?

La risposta che può essere fornita è duplice. Una prima, più sicura, è nell’attualizzare il riferimento alle funzioni attribuite a giudici singoli, interpretandolo in rapporto alla c.d. giustizia minore. Non si tratta di un’interpretazione di tipo conservatore; va anzi preso atto che nel principio costituzionale vi è più che un germe di evoluzione, non essendosi inteso limitare la giustizia onoraria a quella che essa era già all’epoca (altrimenti la Costituzione si sarebbe espressa in modo diverso, inibendo al giudice onorario di “invadere” la fetta di giurisdizione riservata ai giudici professionali) ma soltanto individuare un limite: quello coincidente con la competenza del giudice di primo grado di rango più elevato, il tribunale. Per altro verso, non è certo semplice (ora come allora) definire con esattezza, o anche soltanto con ragionevole approssimazione, cosa debba intendersi per “giustizia minore”: e certo anche per questo il costituente ha preferito fare oggettivo riferimento a quella che era, all’epoca, la competenza del più importante ufficio giudiziario di primo grado.

Una seconda possibile lettura della norma costituzionale è di tipo indiretto: avendo il costituente introdotto la distinzione tra funzioni monocratiche e funzioni collegiali, ha dato per scontato che, per determinate materie, il giudice di primo grado debba essere un collegio, e non un giudice singolo. E questa idea sembra essere stata recepita dal legislatore ordinario sia nel 1990 (legge n. 353), sia nel 1997-1998 (istituzione del giudice unico di primo grado), laddove, pur realizzando una tendenziale monocratizzazione del tribunale (ma, più di recente, in singoli settori si sta tornando al giudice collegiale: così nella materia commerciale-societaria, ed anche per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale), ha avvertito l’esigenza, per evidenti ragioni di garanzia, di riservare una quota di contenzioso alla formazione decidente collegiale. In simile ordine di idee, il passaggio successivo sembra quasi automatico: il legislatore ordinario non potrebbe sopprimere la (per quanto residuale) competenza decisoria del collegio di tribunale, perché tale soppressione equivarrebbe ad una sostanziale abrogazione della norma costituzionale, che fungerebbe così da limite indiretto alla radicale revisione del nostro sistema di amministrazione della giustizia civile. Ma sulla automaticità di quest’ultimo passaggio sembra lecito nutrire qualche dubbio perché, nonostante l’eventuale soppressione di una competenza decisoria collegiale del tribunale, l’art. 106, 2° comma, Cost., continuerebbe a svolgere la sua funzione di norma programmatica sotto il primo dei profili che qui si sono evidenziati.

L’art. 102, 2° comma, Cost., nega la possibilità di istituzione di giudici straordinari o speciali, ed ammette la sola possibilità di istituzione delle sezioni specializzate, cui si è già fatto cenno. Il divieto di giudici “straordinari” o “speciali” riguarda anche il settore civile? Sebbene sia lecito pensare che il costituente avesse presenti ipotesi particolari, tra le quali l’amministrazione della giustizia civile non figurava certo come prioritaria, è ragionevole pensare che il principio riguardi ogni giurisdizione, e dunque anche quella civile, soprattutto quanto alla “straordi­narietà” del giudice. La dottrina costituzionalistica – in particolare Alessandro Pizzorusso – ha del resto posto in evidenza che il divieto riguarda il giudice creato ad hoc per occuparsi di un determinato tipo di controversie o di reati, di regola in violazione anche del principio di precostituzione, dando per scontato che esso sia riferibile tanto alla giustizia penale, quanto a quella civile (l’art. 102, 2° comma è, di fatto, una proiezione del principio del giudice naturale precostituito per legge).

L’esame di una recente legge ordinaria (22 luglio 1997, n. 276, recante l’Istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente presso i tribunali ordinari), direttamente collegata alle riforme del processo civile degli anni 1990-1995, rappresenta un opportuno banco di prova per la verifica dei risultati sin qui raggiunti.

2.8.  Il divieto di istituzione di giudici speciali: la legge 22 luglio 1997, n. 276 sulle “sezioni stralcio” e la sua sospetta incostituzionalità

La legge sulle “sezioni stralcio” (ampiamente ritoccata, in più punti, dal d.l. 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399) ha previsto il reclutamento di mille magistrati onorari (denominati giudici onorari aggregati) per la definizione del contenzioso civile pendente negli uffici di tribunale a far data dal 30 aprile 1995, purché non relativo a materie riservate al giudice decidente collegiale in base all’art. 48 ord. giud. nel testo introdotto dalla riforma del 1990 (si è peraltro detto retro, n. 2.6, che attualmente i casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale sono previsti nell’art. 50-bis c.p.c.). La legge prevede che i giudici aggregati non possano conoscere di giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, né assumere le funzioni di giudice penale, essere assegnati alle sezioni civili ordinarie o sostituire i giudici togati anche per il compimento di singoli atti. In tal modo (con un reticolo di previsioni che, oggettivamente, definiscono l’“arretrato civile” e, soggettivamente, limitano la capacità dei nuovi giudici onorari) il legislatore ha tracciato una sorta di corrispondenza funzionale tra un determinato contenzioso ed un giudice reclutato ad hoc, destinato a cessare dalle sue funzioni o per il decorso di un quinquennio (è prevista la possibilità di proroga, ma per un solo anno: v. l’art. 4, 1° comma) o causa l’esaurimento dell’arretrato. In diverse parole, il legislatore ha provveduto ad un reclutamento straordinario a termine di giudici onorari, per destinarli alla definizione di un certo limitato settore di contenzioso civile: decorso il termine, ovvero esaurito il contenzioso pendente, la stessa figura del giudice onorario aggregato sarà cancellata dal nostro ordinamento, onde potrebbe ben parlarsi al riguardo di magistratura onoraria temporanea.

L’operazione è conforme ai princìpi costituzionali, che sopra abbiamo esaminato? È giusto nutrire molti dubbi al riguardo.

Valutiamo la situazione nella prospettiva dell’art. 25, 1° comma, Cost.: siamo in presenza di giudici istituiti post factum, al fine di conoscere solo del contenzioso che era già pendente al momento della loro istituzione, e non (o non anche) di altro contenzioso di successiva introduzione. I giudici aggregati non possono essere considerati giudici naturali precostituiti per legge, per la buona ragione che la legge li ha istituiti proprio per la definizione di cause già pendenti, in rapporto alle quali altri erano i giudici naturali individuati dalle norme sulla competenza vigenti nel momento in cui quelle cause erano state introdotte (cfr. l’art. 5 c.p.c.; né vale dire che il giudice competente è pur sempre il tribunale, con o senza sezioni stralcio: ragionamento che ci riporta alla mente la vecchia storia del gregge e delle pecore che lo compongono).

La prospettiva dell’art. 102, 2° comma, Cost. non è meno preoccupante. Proprio per il suo legame funzionale con un certo determinato contenzioso, il giudice aggregato ha tutte le caratteristiche del giudice “straordinario”: è reclutato in violazione del principio di precostituzione, essendo la sua competenza individuata esclusivamente post factum; cessa dall’incarico col venir meno del contenzioso per il cui smaltimento è stato reclutato; è una figura di magistrato onorario che l’ordinamento non conosceva, e che verrà meno una volta esaurita la sua temporanea funzione, senza lasciare tracce nelle stessa legge di ordinamento giudiziario.

La legge sulle sezioni stralcio pone altri motivi di riflessione, anche nella prospettiva della sua conformità a Costituzione; ci limitiamo, per brevità, ai profili indicati, perché in rapporto ad essi è possibile compiere una sorta di prova di resistenza: essendo le sezioni stralcio inserite, sia pure come sezioni speciali, nei tribunali, è giusto parlare di violazioni costituzionali quando, seguendo l’insegnamento della Corte, essi riguardano l’ufficio giudiziario, e non la persona dei singoli giudici? In diversi termini, non è sempre il tribunale il giudice naturale precostituito per legge che, in quanto tale, non potrebbe certo definirsi “straor­dinario”?

La questione, così posta, rischia di risultare fuorviante. La sezione stralcio, nel singolo tribunale, ha infatti una sua autonoma individualità, sotto il profilo oggettivo (perché essa sola, quantomeno tendenzialmente, si occupa della definizione dell’arretrato civile) e soggettivo (perché solo in essa possono operare i giudici aggregati). Il legislatore, nell’am­bito del complessivo contenzioso pendente dinanzi al tribunale, ha ritagliato una sorta di enclave individuando per essa, e soltanto per essa, la “competenza” della sezione speciale; è pertanto a tale articolazione, che ha individualità autonoma, che vanno riferiti i princìpi costituzionali perché, in caso contrario, l’analisi dovrebbe partire (come abbiamo già visto sopra, a proposito dell’art. 25, 1° comma, Cost.) dal rilievo secondo cui la nozione di “ufficio giudiziario” con cui hanno a che fare gli operatori attuali è probabilmente diversa da quella che si rappresentava il legislatore costituzionale.

La legge può essere ritenuta conforme a Costituzione soltanto valorizzando il suo carattere eccezionale e transitorio: giudicandola cioè (per quanto tardiva) una sorta di disciplina transitoria (e così, per sua natura, temporanea) delle riforme della giustizia civile degli anni 1990-1995, che non molta attenzione, almeno in una fase iniziale, avevano dedicato al trattamento dei giudizi pendenti (v., al riguardo, Corte cost. 6 aprile 1998, n. 103, che ha giudicato legittimo l’utilizzo in forma massiccia dei vice pretori onorari per lo smaltimento dell’arretrato civile proprio per l’eccezionalità dell’esigenza e la sua intrinseca temporaneità, oltre che per la finalità di consentire il ripristino dell’ordinario andamento della giurisdizione civile).

2.9.  L’adeguamento del diritto processuale civile ai princìpi costituzionali come attività cui concorrono, con modalità diverse, sia la giurisprudenza ordinaria che la giurisprudenza costituzionale

Nel Si insegna tradizionalmente che nel nostro sistema il controllo di costituzionalità delle leggi (e degli atti aventi forza di legge) è di tipo accentrato, in quanto «un organo soltanto, ad esclusione di ogni altro, è competente a giudicare della conformità o meno delle leggi alla Costituzione» (Crisafulli, ); tuttavia, la verifica della costituzionalità delle leggi (di tutte le leggi, anche quelle processuali) e degli atti aventi forza di legge è di tipo diffuso: spetta cioè a tutti i giudici (anzi, a tutti coloro che debbono applicare la legge in condizioni di terzietà: così la Corte costituzionale, sent. 28 novembre 2001, n.376, ammettendo all’incidente di costituzionalità anche gli arbitri rituali: v. più ampiamente infra), e si realizza anzitutto adottando il criterio ermeneutico secondo cui, tra più possibili interpretazioni della legge, deve prevalere quella conforme a Costituzione, prescindendo dal giudizio incidentale di legittimità costituzionale (canone dell’interpreta­zione secundum Constitutionem); solo quando una simile interpretazione non sia possibile (e non a caso in rapporto ad essa la dottrina parla prevalentemente di “interpretazione adeguatrice”), il giudice deve sollevare – d’ufficio o dietro sollecitazione delle parti – la questione incidentale dinanzi alla Corte costituzionale, dopo aver verificato a) che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione incidentale (rilevanza della questione); b) che la questione stessa sia non manifestamente infondata (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). Per questi importanti tramiti (il criterio interpretativo; l’in­cidente di costituzionalità) i princìpi costituzionali finiscono per essere fonte incessante di revisione e di adeguamento del diritto processuale, e ciò grazie all’opera tanto della giurisprudenza ordinaria, quanto di quella costituzionale.

Ovviamente, si ripete, ciò non pone in discussione che la realtà del nostro sistema è nel senso del controllo di costituzionalità accentrato, in quanto il giudizio di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è pur sempre rimesso in via esclusiva alla Corte costituzionale; ma la verifica di costituzionalità è di tipo diffuso, e del resto la stessa Corte decide sulla materia così come rimessale dal giudice che solleva l’inci­dente di costituzionalità, senza possibilità di sollevare d’ufficio questioni diverse e nuove (la Corte può soltanto dichiarare, in caso di accoglimento della questione rimessa, «quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata»: art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Qualche considerazione particolare merita la “storica” sentenza della Corte costituzionale – la citata n. 376 del 2001 – che ha ammesso anche gli arbitri rituali a sollevare la questione incidentale di costituzionalità.

Indubbiamente, la sentenza della Corte è di quelle destinate a far discutere (ed infatti, è stata accolta tra non sopite polemiche). I commentatori si sono attestati su opposti fronti, difendendo le rispettive posizioni con argomenti tutti saldamente fondati sulle norme che segnano i confini dei ragionamenti concretamente spendibili ex positivo jure.

Si tratta, in altri termini, di questione attorno alla quale determinanti risultano le scelte (o, se si preferisce, le “ideologie”) dell’interprete, peraltro costretto a muoversi entro un reticolo di disposizioni che non sembrano essere state scritte con l’occhio rivolto al fenomeno dell’arbitrato. Anche perché – elemento che pure va considerato – è storia relativamente recente quella che ha fatto dell’arbitrato, da giustizia privata di (pochi) beati possidentes, strumento al quale si ricorre, nella pratica, in modo a volte esagerato (anche a fronte del valore delle questioni dedotte): al punto da attirare l’attenzione interessata dello stesso legislatore che, preoccupato dalla gravissima crisi di efficienza della giurisdizione civile, in più di un’occasione ha guardato all’istituto come possibile strumento di risoluzione alternativa dei litigi. Pensando, in modo più o meno scoperto, di piegare ad esigenze di interesse generale un fenomeno che sorge e si alimenta soltanto del suo carattere essenzialmente privatistico.

Sinora, la Corte aveva sapientemente evitato di pronunciarsi direttamente sul problema risolto dalla sentenza in commento (esemplare in tal senso è l’ord. 17 dicembre 1997, n.410, in Giur. Cost., 1997, 3781, con cui la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile, in quanto già dichiarata fondata da precedente pronunzia, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238 c.p.c. in riferimento agli artt.3, 19 e 24 Cost. sollevata da un Collegio arbitrale con sede in Carrara, lasciando al contempo «impregiudicata ogni valutazione circa  la legittimazione del Collegio rimettente a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale»); l’unico – a quanto consta – precedente favorevole (sent. 5 luglio 1968, n.89, in Giur. Cost., 1968, 1465) è relativo ad un caso in cui il Collegio arbitrale rimettente era quello speciale costituito presso la Corte di Appello di Roma a norma dell’art.11, comma 4, del r.d.l. 6 luglio 1931, n.981, in tema di controversie relative alla determinazione dell’indennità dovuta per le espropriazioni effettuate in vista dell’attuazione dei piani particolareggiati assunti nel nuovo piano regolatore della Capitale: caso nel quale lo speciale Collegio rappresentava l’unico «Giudice delle controversie sull’indennità … e delle analoghe controversie connesse all’attuazione del piano regolatore  … (con conseguente) proroga di una giurisdizione speciale, il cui crisma di legittimità costituzionale è ancorato alla data di scadenza del piano regolatore suddetto». Può sembrare un paradosso: la legittimazione a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale derivava dal carattere “giurisdizionale speciale” del Collegio arbitrale ad hoc, quello stesso carattere che avrebbe dovuto imporne la revisione in adempimento del principio stabilito dalla VI Disposizione disposizione Transitoria transitoria della Carta fondamentale.

Sta di fatto che l’unico precedente favorevole aveva argomentato dal carattere giurisdizionale (sia pure speciale) dell’attività demandata al Collegio arbitrale rimettente. E se si ragiona attorno alle fonti normative che regolano l’accesso alla Corte (art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), si comprende se non altro perché il rilievo era parso, nell’anno 1968, dirimente al fine di affermare la piena legittimazione dello speciale Collegio a sollevare le questioni incidentali di legittimità costituzionale.

Il ragionamento riguarderà non tanto l’art. 1 della legge cost. n. 1/ del 1948 (che utilizza in modo del tutto neutro le parole «giudice» e «giudizio») quanto l’art. 23 della legge n. 87/ del 1953, che parla di «autorità giurisdizionale», si riferisce a «una delle parti o il P.M.» come soggetti legittimati a «sollevare … apposita istanza», prosegue con gli oneri della trasmissione dell’ordinanza «a cura della cancelleria», e rimanda infine anche al «pubblico dibattimento» nel corso del quale può darsi lettura dell’ordinanza di rimessione alla Corte. Tutte espressioni – lo si rileva nel modo più oggettivo possibile – che lasciano chiaramente intendere come il legislatore del 1953 probabilmente non si fosse rappresentato la possibilità che anche gli arbitri (rituali) potessero adire il Giudice delle leggi: perché nell’arbitrato non v’è azione o intervento del P.M., non v’è pubblico dibattimento, manca la struttura burocratica ausiliaria che è propria del solo Giudice giudice statuale.

Eppure, non sembra certo questo un argomento decisivo per negare, oggi, che l’art. 23 della legge n. 87/ del 1953 possa essere riferito dall’interprete – con minimi adattamenti – anche a quel particolare giudizio che si svolge dinanzi agli arbitri. Sappiamo che all’arbitrato i costituenti non hanno dedicato la pur minima attenzione e che il “pubblicistico” codice di procedura civile del 1940 ha relegato nelle retrovie l’istituto con cui si apriva il codice di procedura del 1865: ma certo tali dati, se interessano lo storico, non hanno inciso sulla struttura e sulla fortuna dell’arbitrato, le cui caratteristiche istituzionali paiono divaricate dall’attenzione contingente che, a seconda dei casi, il legislatore ordinario ha inteso riservargli. In assenza di una esplicita norma di esclusione, non si vede ragione per negare agli arbitri la legittimazione a compiere attività che la legge ha inteso riservare (non ai soli giudici professionali, bensì) a chi, super partes, è chiamato a definire una controversia applicando regole tecniche ispirate al fondamentale principio del contraddittorio.

In fondo, può dirsi, quanto si desume dall’art. 1 della legge cost. n. 1/ del 1948 e dall’art. 23 della legge n. 87/ del 1953 è che due elementi debbono concorrere per consentire di muovere il meccanismo della rimessione incidentale: che ci sia un «giudice», e che questi sia investito di un «giudizio». Una sorta di endiadi, che appare certamente tale per la lettera della norma, ma che tale in realtà non è mai apparsa alla Consulta. La Corte infatti, nella sua giurisprudenza, ha da un lato affermato che i due elementi possono alternativamente ricorrere, e, dall’altro lato, ha mostrato di ritenere l’elemento soggettivo largamente prevalente su quello oggettivo, legittimando il «giudice» all’incidente di costituzionalità anche (ad esempio) nel procedimento camerale o nel processo esecutivo, occasioni nelle quali l’esistenza di un «giudizio» può apparire molto discutibile.

Alla base di simile atteggiamento vi è, verosimilmente, l’idea che è il «giudice» (con ciò intendendosi il giudice ordinario) ad esercitare la giurisdizione civile (art. 1 c.p.c.), e che la «funzione giurisdizionale» è quella esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (art. 102, comma 1, Cost.). Quindi, il giudice ordinario è sempre «giudice» ai fini della rimessione incidentale, anche qualora amministri un procedimento diverso dal processo di ordinaria cognizione, perché il suo fondamentale titolo di legittimazione deriva da quel complesso di caratteristiche e di garanzie che ne fanno un organo terzo ed imparziale, parte di un Ordine autonomo ed indipendente a sua volta circondato di garanzie che direttamente attingono il livello costituzionale (artt. 104, 105, 106, comma 1, 107, 108, comma 1, 110 Cost.).

Con ciò si giunge al cuore del problema: l’art.102, comma 1, Cost., parla di «funzione giurisdizionale», esattamente come l’art. 23 legge n.87/ del 1953 parla di «autorità giurisdizionale»: il primo si riferisce indubbiamente ai soli magistrati ordinari, il secondo abbraccia – afferma la Corte – qualsiasi situazione in cui «sussiste esercizio di “funzioni giudicanti per l’obbiettiva applicazione della legge” da parte di soggetti “pure estranei all’organizzazione della giurisdizione”, “posti in posizione super partes». La sentenza 376 richiama la sentenza 2 luglio 1966, n. 83, a proposito del Pretore giudice dell’esecuzione esattoriale (caso nel quale è stato ritenuto dirimente «l’intervento di un soggetto appartenente all’autorità giudiziaria ordinaria, anche se non destinato (almeno nella fase del procedimento esecutivo riguardante la vendita dei beni pignorati) alla risoluzione di controversie»); la sentenza 18 novembre 1976, n. 226, in Giur.Cost., 1976, 1822, a proposito della Sezione di controllo della Corte dei Conti (caso nel quale la situazione del controllo è stata giudicata «analoga a quella in cui si trova qualsiasi giudice (ordinario o speciale) allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono»); e la sentenza – peraltro di segno negativo – 5 ottobre 1996, n.387, in Giur. Cost., 1996, 3600, a proposito del Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione (caso nel quale la questione incidentale è stata dichiarata inammissibile perché proposta da organo non qualificabile «giudice in senso soggettivo», e per di più non investito del potere di applicazione della legge secondo canoni di obbiettività e definitività, intesa quest’ultima nel senso di astratta idoneità al giudicato sostanziale). Altre decisioni avrebbero potuto essere richiamate, per ripercorrere il (non breve) cammino in esito al quale la Corte ha allargato esteso il suo àmbito di intervento giudicando ammissibili le rimessioni incidentali o perché opera di un «giudice» (che pure, nella specie, non fosse chiamato ad esercitare la «funzione giurisdizionale» strettamente o tecnicamente intesa), o perché opera di un organo – pure estraneo all’organizzazione giudiziaria – chiamato ad applicare obbiettivamente la legge in posizione di terzietà, con una decisione in grado di assumere i caratteri della «giurisdizionalità» sub specie della sua tendenziale «definitività».

Ciò che interessa rilevare non è tuttavia la completezza dei riferimenti che la Corte ha utilizzato per legittimare la sua “storica” sentenza. Interessa piuttosto osservare come, alla luce della sua stessa giurisprudenza – separati i termini dell’endiadi apparentemente posta dall’art. 23 cit. – essa abbia potuto ammettere il Collegio arbitrale (come l’Arbitro unico) a sollevare la questione incidentale di costituzionalità senza operare alcuno “strappo” con l’orientamento lentamente consolidatosi nel tempo. Non conta infatti che gli arbitri non siano «autorità giurisdizionale» (cosa a nostro avviso innegabile, e sbaglia chi tende a confondere i due termini): conta che essi conducano «un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obbiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria».

Viene allora da chiedersi: ma perché tanto clamore?

La risposta che ci diamo (che tentiamo di darci ragionevolmente) è la seguente: mentre non crea disagio ad alcuno il fatto che un giudice che non eserciti la funzione giurisdizionale sollevi una questione incidentale di costituzionalità; il fatto che un giudice speciale – magari in odore di incostituzionalità – sollevi una questione incidentale di costituzionalità; il fatto che un organo non appartenente all’organizzazione della giurisdizione (senza pretese di completezza: l’Intendente di finanza; la Commissione dei ricorsi in materia di brevetti; i Consigli comunali in sede di contenzioso elettorale; i Comandanti di porto; i Consigli di Prefettura; le Commissioni per i tributi erariali e locali: soggetti talora – come ricorda la sent. n. 226 del 1976 – effettivamente colpiti da pronunzia di incostituzionalità perché mancanti dei fondamentali requisiti di indipendenza e terzietà) sollevi una questione incidentale di costituzionalità; crea disagio a molti pensare che anche gli arbitri (rituali) possano procedere allo stesso modo, allorché sorga il ragionevole dubbio sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che essi sono chiamati ad applicare per jus dicere.

Nel caso degli arbitri, sembra che il primo termine dell’endiadi - il «giudice» che esercita la «funzione giurisdizionale» - debba obbligatoriamente prevalere sul secondo, nonostante la Corte abbia da tempo insegnato che ai fini della rimessione «è sufficiente che ricorra o il requisito soggettivo, consistente nello svolgersi del procedimento “alla presenza o sotto la direzione del titolare di un ufficio giurisdizionale”, o il requisito oggettivo dell’esercizio di “funzioni giudicanti per l’obbiettiva applicazione della legge” da parte di organi “pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura” … posti in posizione super partes» (così, ad esempio, ancora la sent. n. 226 del 1976).

Solo per gli arbitri, in altri termini, avrebbe carattere impediente la circostanza che essi – che non sono raccolti in un Ordine, non sono funzionalmente inquadrati in un’organizzazione amministrativa, non svolgono funzioni pubblicistiche, non hanno precise competenze stabilite per legge, etc. – non sono formalmente «autorità giurisdizionale».

Se ciò è vero, il problema diviene automaticamente un altro.

Siamo stati abituati a considerare la funzione giurisdizionale esercitata dai giudici ordinari il perno del nostro sistema; la magistratura ordinaria, naturale garante dei diritti soggettivi, quella avente la giurisdizione di tipo generale, destinata a riespandersi automaticamente anche in settori particolari quando speciali disposizioni di legge non avessero assegnato ai giudici speciali la cognizione di determinate situazioni soggettive (anche di vero e proprio diritto soggettivo: art.103, comma 1, Cost.). La recente vicenda del riparto delle giurisdizioni per “blocchi di materie” tra giudice ordinario e giudice amministrativo (d. lgs. 3 febbraio 1993, n.29, nel testo novellato dalle leggi 15 marzo 1997, n.59, 15 maggio 1997, n.127, nonché dai dd.lgs. 4 novembre 1997, n.396, 6 marzo 1998, n.448 e dalla legge 21 luglio 2000, n.205) ci dimostra che proprio così non è, perché il recente legislatore ha dato l’impressione di voler riservare alla magistratura ordinaria controversie qualitativamente subordinate rispetto a quelle riservate al giudice amministrativo, che è sempre più giudice dei diritti soggettivi (anche allorché essi si distinguono nettamente dagli interessi legittimi). Ha ragione la dottrina G. (Costantino) (Semplificazione e razionalizzazione del processo in vista della sua ragionevole durata, intervento al Convegno dell’ANM su Quale futuro per la giustizia civile?, Roma, 19-20 gennaio 2002, Atti in corso di pubblicazione) ad affermare che «rispetto alla tipologia del contenzioso attribuito alla giurisdizione amministrativa, sembra corretto definire “minori” le controversie affidate alla giurisdizione ordinaria, vuoi in base al criterio del valore, vuoi in base alla rilevanza». Affermazione certamente impressionante (per chi rimane culturalmente legato alle vecchie concettualizzazioni), ma che rappresenta soltanto la fotografia tout court (leggi: senza pietosi ritocchi) del disegno orditoordìto, per approssimazioni successive, dal legislatore (spesso da un legislatore delegato sulla base di una legge delega a maglie molto larghe).

Ci è sembrato inoltre normale che, all’interno dell’ordinamento giudiziario e pertanto dei giudici “ordinari”, convivessero magistrature con prerogative affatto diverse: al punto che ai magistrati onorari (giudice conciliatore e, ora, giudice di pace) venisse sottratto il potere cautelare nonché ogni competenza per l’esecuzione forzata (pure da tutti considerata la vera Cenerentola della giustizia civile) . Ma è evidente che più si caricheranno di competenze i giudici di pace - aumento della competenza generale per valore in materia civile, attribuzione della competenza penale, etc. - meno giustificazioni potranno trovarsi per il mantenimento di regole il cui unico (peraltro discutibile ed infatti discusso) presupposto è quello del carattere “generale” della giurisdizione affidata (non ai giudici ordinari, quanto) ai giudici professionali reclutati per pubblico concorso (art.106, comma 1, Cost.).

Ancora: si è accettato, apparentemente senza clamore, che Autorità amministrative “indipendenti” indubbiamente sottratte all’organizzazione giudiziaria decidessero di diritti soggettivi nelle più svariate materie, con amplissimi poteri di autorganizzazione anche quanto ai procedimenti rispettivamente seguiti (uno dei casi più eclatanti è quello dell’Autorità per la protezione dei dati personali e tutela della privacy), concorrendo alla frantumazione della nozione stessa di “giurisdizione civile” di cui è menzione tanto nell’art.1 c.p.c., quanto nell’art.102, comma 1, Cost.; a ragione si è rilevato che «la materia attratta nell’orbita della giurisdizione civile subisce una progressiva erosione per il concorso di svariati fattori, quali la creazione delle Autorità indipendenti di garanzia, il trasferimento di talune materie all’amministrazione, la creazione di nuovi casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (Verde).

Nulla si è detto quando la Camera dei Deputati – deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 22 giugno 1999, n.155, resa esecutiva con d.p.c.d. in pari data recante  il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei Deputati non concernenti i dipendenti – ha istituito un Consiglio di giurisdizione – che è quanto dire un Giudice speciale, in palese conflitto con l’art.102, comma 2, Cost. – che sottrae al Giudice ordinario una larga fetta di contenzioso cui è interessata l’amministrazione della Camera (e che riguarda non affari interni o l’amministrazione del personale dipendente, ma rapporti contrattuali con terzi, i quali si vedono negare l’accesso al giudice ordinario).

In simile quadro, si ha difficoltà, da parte di molti, ad accettare che gli arbitri – privati cittadini cui può addirittura difettare la preparazione culturale propria del giurista: possono infatti essere e sono normalmente arbitri gli ingegneri, gli architetti, i dottori commercialisti etc. – esercitino poteri tipici dell’autorità giurisdizionale; ma si tratta di una reazione illogica ed istintiva, che da un lato non tiene conto della consolidata giurisprudenza della Corte, dall’altro lato sembra disattendere il dato, ben più allarmante, della progressiva perdita di centralità della giurisdizione esercitata dal giudice ordinario (presto dovremo anche interrogarci sul perché agli arbitri sia sottratto il potere cautelare: la stessa domanda alla quale, in un contesto indubbiamente diverso, dovrà essere data risposta anche in relazione ai giudici onorari). E se allarme vi deve essere per ciò che si muove attualmente nell’accidentato circuito della giurisdizione, non è certo la sentenza della Corte il dato più significativo o pericoloso, sebbene anch’essa possa essere inserita in un “clima” che, in una battuta che non vuole essere qualunquista, potrebbe definirsi quello della progressiva perdita di centralità della giurisdizione dei giudici ordinari (togati).

Tanto detto – rilevato cioè che sulla base del solo profilo oggettivo ex art. 23 cit. gli arbitri debbono ritenersi legittimati a sollevare l’incidente di costituzionalità, secondo la continua e consolidata giurisprudenza della Corte, della quale la pronuncia attuale sembra lo sviluppo armonico piuttosto che l’elemento di rottura – non va trascurata qualche considerazione che attiene al profilo soggettivo. Le affermazioni della Corte, che rinviano alla terzietà ed imparzialità degli arbitri come dati acquisiti, sembrano infatti scritte da chi abbia esaminato la realtà molto da lontano (pensando cioè alla realtà quale dovrebbe essere, piuttosto che alla realtà qual essa è, sotto gli occhi di ognuno).

Tornando al tema del controllola verifica diffuso diffusa (dei giudici come degli arbitri rituali, dopo l’intervento della Corte), riscontriamo infine che, come vedremo nel par. seguente, princìpi non molto dissimili interessano il fenomeno dell’adeguamento del diritto interno al diritto comunitario. Con una importante precisazione, che è il caso di fare immediatamente: mentre il controllo di costituzionalità interno è di tipo accentrato (sia pure con elementi di diffusione), il fenomeno dell’adeguamento del diritto interno al diritto comunitario risponde ad una logica di tipo pienamente diffuso, perché il conflitto tra norma interna e norma comunitaria viene risolto direttamente dagli operatori pratici (che non hanno nessuna Corte a cui rimettere la questione incidentale). La nostra Corte costituzionale ha a chiare lettere riconosciuto la propria incompetenza al riguardo (v., tra le altre, le sentt. n. 170 del 1984, e le n. 47 e 48 del 1985) motivando che, essendo compito di tutti i giudici interni quello di applicare il diritto comunitario, a quegli stessi giudici compete l’accertamento del mancato contrasto tra norma interna e norma comunitaria ovvero, in caso di accertato contrasto, l’affermazione della prevalenza del diritto comunitario, con conseguente “non applicazione” o “disapplicazione” della norma interna (v., in relazione a tale particolare fenomeno, le sentt. n. 113 del 1985, n. 389 del 1989, n. 285 del 1990, n. 168 del 1991).

Possiamo pertanto concludere nel senso che la verifica dei possibili contrasti è sempre di tipo diffuso: nel caso dell’incostituzionalità, essa spetta a tutti i giudici e, ora, agli arbitri rituali, i quali sono tenuti a sollevare l’incidente dinanzi alla Corte costituzionale per sollecitare il vero e proprio controllo (dichiarazione di illegittimità costituzionale); nel caso del contrasto col diritto comunitario, verifica e controllo finiscono per cumularsi nel medesimo soggetto, che è in primis il giudice, ma più in generale ogni operatore del diritto che è chiamato ad applicare il canone di prevalenza del diritto comunitario.

3.         Le fonti comunitarie

Immediatamente dopo la Costituzione, occorre considerare una fonte la cui operatività nel nostro sistema è relativamente recente, ma che appare sicuramente destinata ad occupare un ruolo di sempre maggiore rilievo: il diritto comunitario.

Occorre sottolinearne una caratteristica specifica: pur trovando origine nei Trattati istitutivi delle Comunità europee (CEE, CECA, Euratom; la CECA è oramai estinta dall’anno 2001, essendo sorta come comunità “a termine), resi esecutivi nel nostro ordinamento con legge ordinaria, il diritto comunitario (non interessa ora stabilire se a norma dell’art. 10, 1° comma – prospettiva oramai dai più superata – o piuttosto dell’art. 11 Cost., come peraltro ritiene la prevalente dottrina; la discussione, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha valore davvero residuale, dal momento che l’attuale art. 117, comma 1, recita: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali») rappresenta una fonte di tipo intermedio tra la Costituzione e la stessa legge ordinaria (in realtà, molto più prossima alla Costituzione che non alla legge ordinaria, alla luce della riconosciuta idoneità delle norme comunitarie a derogare anche a norme costituzionali: cfr. la sent. 19 novembre 1987, n. 399, secondo la quale «gli organi delle Comunità europee non sono tenuti ad osservare puntualmente la disciplina nazionale e, in particolare, la ripartizione delle competenze pur previste da norme di livello costituzionale, ma possono emanare, nell’àmbito dell’ordinamento comunitario, disposizioni di differente contenuto: le quali però debbono rispettare i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale nonché i diritti inalienabili della persona umana. Quando tale condizione sia osservata, le norme comunitarie si sostituiscono a quelle della legislazione interna e, se hanno derogato a disposizioni di rango costituzionale, debbono ritenersi equiparate a queste ultime, in virtù del disposto dell’art. 11 Cost., il quale consente la limitazione della sovranità nazionale al fine di promuovere e favorire le organizzazioni internazionali tra cui vanno annoverate le Comunità europee») fonte da cui scaturiscono, per i singoli, diritti soggettivi immediatamente rilevanti. La Corte di giustizia (e, sulla sua scorta, la nostra Corte costituzionale) ha ripetutamente deciso che i giudici nazionali debbono tutelare i diritti individuali derivanti dall’or­dinamento giuridico comunitario; che il diritto comunitario è prevalente su ogni diritto nazionale con esso contrastante, preesistente o successivo (salvo il rispetto dei princìpi supremi e dei diritti inviolabili: tra le altre, Corte cost., sentt. n. 183 del 1973, n. 187 del 1977, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989), e che dunque tale diritto interno deve essere disapplicato dal giudice nazionale prescindendo da ogni intervento del legislatore ordinario o costituzionale; che, quindi, l’effettiva applicazione del diritto comunitario non dipende tanto dalle istituzioni comunitarie (in particolare, dagli organi di giustizia comunitaria) quanto dai singoli giudici nazionali in base al principio di prevalenza del diritto comunitario e all’obbiettivo “politico” di rendere il giudice interno il primo motore dell’applica­zione diffusa del diritto comunitario nel territorio dell’Unione, concepito come uno spazio giuridico senza frontiere interne (v., tra le altre, Corte di giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal Spa). Il diritto comunitario funge anche da criterio interpretativo delle norme interne: la Corte di giustizia ha più volte riaffermato il principio secondo cui il giudice, nell’applicare il diritto nazionale (anche quello non immediatamente collegato al diritto comunitario perché oggetto di “armonizzazione”, “coordinamento”, “ravvicinamento”) deve interpretarlo alla luce dello scopo che il legislatore comunitario si è prefisso adottando uno degli atti previsti dall’art. 189 del Trattato (si tratta, di norma, di direttive: v., ad esempio, sentt. 10 aprile 1984, in causa 14/83; 13 novembre 1990, causa C-196/89).

Accanto ai Trattati istitutivi e soprattutto al Trattato CE (più volte ritoccato: le tappe più importanti sono quelle dell’Atto Unico Europeo, del Trattato di Maastricht e di quello di Amsterdam), occorre considerare il diritto comunitario c.d. derivato, che si realizza principalmente mediante regolamenti e direttive [più raramente, decisioni, raccomandazioni e pareri: v., ancora, l’art. 249, già 189 del Trattato CE (nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam)]. L’Unione Europea, che con il Trattato di Maastricht si è sostituita affiancata alla vecchia Comunità economica, può approvare convenzioni raccomandandone l’adozione da parte degli Stati membri. Quanto ai regolamenti, non si prevede, di norma, la necessità di atti interni di recepimento, essendo essi direttamente efficaci e vincolanti (ma le norme interne possono recare disposizioni di dettaglio volte a favorire l’applicazione dei regolamenti); le direttive, che hanno quali destinatari gli Stati e non i singoli, debbono invece essere recepite con atto interno (legge, regolamento o anche atto amministrativo); le convenzioni sono soggette all’ordinario procedimento di ratifica ed esecuzione.

La dottrina, che inizialmente aveva parlato dell’ordinamento comunitario come di un ordinamento separato, sovraordinato a quello interno, è ora propensa a riconoscere che l’ordinamento comunitario e quel­lo interno si integrano in un unico, complesso sistema, all’interno del quale le norme comunitarie acquistano un rango di rilievo costituzionale; soltanto i c.d. princìpi supremi ed i diritti inviolabili della persona, desumibili dalla nostra Carta, possono prevalere sulle fonti comunitarie.

Come questo ordinato complesso di fonti può influire sul diritto processuale civile?

3.1.  Il Trattato CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia

Una prima risposta è che lo stesso Trattato CE è in qualche caso fonte di immediata rilevanza processuale: l’art. 234 (ex 177) prevede che, quando il giudice nazionale è posto dinanzi a problemi di interpretazione del Trattato o di validità o d’interpretazione di un atto compiuto dalle istituzioni della Comunità, egli può (se giudice di merito la cui decisione è soggetta a ricorso interno) o deve (se giudice di ultima istanza) rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia CE. La Corte si pronuncia esclusivamente circa l’interpretazione del diritto comunitario, allo scopo di assicurarne l’uniforme applicazione tra gli Stati; ma la decisione del caso concreto è sempre rimessa al giudice nazionale, che sospende il processo interno in attesa della decisione sulla questione pregiudiziale. La regola, che l’art. 234 (ex 177) del Trattato intende riaffermare, è infatti nel senso – è opportuno ribadirlo – che deve essere il giudice nazionale ad applicare il diritto comunitario, sulla base dell’in­terpretazione che di esso è fornita dalla Corte. Il meccanismo introdotto dall’art. 234 del Trattato CE richiama un tipico fenomeno processuale, quello della c.d. pregiudizialità (si parla infatti comunemente di pregiudizialità comunitaria): il giudice del processo a quo sospende il procedimento in attesa che un altro giudice si pronunci sull’“incidente” la cui risoluzione è decisiva ai fini della definizione del processo pregiudicato.

Altro esempio è dato dall’efficacia di certe decisioni del Consiglio UE, della Commissione europea e della Corte di giustizia: a norma degli artt. 256 (ex 192) e 244 (ex 187) del Trattato CE, le decisioni delle Istituzioni hanno (o possono avere) efficacia esecutiva e costituiscono titolo esecutivo. Tali titoli esecutivi “comunitari” hanno la caratteristica di non essere assoggettati ad alcuna procedura di riconoscimento o di exequatur, ed il loro controllo, ai fini della richiesta di esecuzione forzata all’or­gano competente nei singoli Stati, deve limitarsi alla semplice verifica dell’autenticità del titolo, che di norma viene compiuta da un’autorità non giurisdizionale ma politica (in Italia, il Ministro degli affari esteri o un funzionario delegato). L’efficacia di titolo esecutivo non si limita dunque all’ordinamento comunitario, ma rileva nei singoli diritti interni. Le disposizioni del Trattato vengono così ad integrare il nostro art. 474 c.p.c., del quale rispettano peraltro il principio di tipicità; sebbene vada sottolineata la diversità di piani tra fonte comunitaria e fonte interna, perché le norme comunitarie presuppongono una definizione di “titolo esecutivo” nei singoli diritti interni (così come certe norme costituzionali presuppongono una certa disciplina di fonte ordinaria: ad esempio, l’art. 25, 1° comma, presuppone una certa organizzazione degli uffici giudiziari ordinari i cui rapporti sono regolati da una certa disciplina sulla competenza), e l’art. 474 c.p.c. è appunto la disposizione che, nel nostro ordinamento, dà la nozione di titolo esecutivo.

Altre importanti implicazioni processuali del diritto comunitario sono state individuate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Alcune di esse sono di rilievo eccezionale: nel caso Factortame (sent. 19 giugno 1990, causa C-213/89), peraltro relativo al sistema di giustizia inglese, la Corte ha deciso che è incompatibile col diritto comunitario qualsiasi disposizione nazionale che porti ad una concreta riduzione della sua efficacia e che, in particolare, la norma nazionale non può impedire al giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata dal diritto comunitario di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della pronuncia giurisdizionale. Ne consegue che il giudice è tenuto a disapplicare la norma processuale interna che osti alla concessione della misura cautelare, perché la portata applicativa del rinvio pregiudiziale (art. 234, ex 177 Trattato CE) «sarebbe ridotta se il giudice nazionale che sospende il procedimento in attesa della pronuncia della Corte sulla questione pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento in cui si pronuncia in esito alla soluzione fornita dalla Corte». Con tale decisione, non soltanto la tutela cautelare assicurativa o provvisoria ha trovato un chiaro riconoscimento comunitario; ma, soprattutto, la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno si è altrettanto chiaramente estesa al settore del processo (sia pure col risultato della disapplicazione del diritto interno non conforme al diritto comunitario, e non dell’applicazione di una norma comunitaria di precettività immediata e diretta), ponendo il germe di un’armonizzazione, relativa almeno a determinati istituti fondamentali, che sembra oramai imposta dalla necessità stessa di un armonico funzionamento del mercato interno.

Con altra importante decisione, la Corte di giustizia ha dichiarato contraria al Trattato la disposizione nazionale tedesca che consentiva un accesso privilegiato alla tutela cautelare conservativa nei confronti di chi non avesse beni nel territorio dello Stato (sent. Mund & Fester del 1994). Anche in questo caso, è venuto in rilievo che la norma processuale concorre, pur se in modo meno diretto ed evidente in rapporto a quella sostanziale, a determinare le condizioni di applicazione del diritto comunitario nei singoli diritti interni, e che il limite di autonomia dei diritti processuali nazionali è costituito dalla loro non contrarietà, anche di fatto, ai princìpi e agli obbiettivi del Trattato (cfr. le sentenze 16 dicembre 1976, causa n. 33/76, Rewe, e 16 dicembre 1976, causa n. 45/76, Comet, per l’affermazione che «in assenza di provvedimenti di armonizzazione, i diritti attribuiti dalle norme comunitarie devono essere esercitati, dinanzi ai giudici nazionali, secondo le modalità stabilite dalle norme interne»).

3.2.  Le direttive comunitarie

Quanto agli atti di diritto comunitario derivato, il discorso è da un lato più complesso, dall’altro lato soggetto ad un’evoluzione costante, che sovente conosce accelerazioni improvvise. Per brevità, occorre premettere che, in una fase iniziale del processo di integrazione degli Stati membri, l’armonizzazione dei diritti interni era avvertita come un fenomeno da limitare a settori particolari (poi identificati in quelli di c.d. competenza esclusiva: politiche comuni in materia monetaria, com­merciale, agricola, della pesca e dei trasporti, mercato interno, libera circolazione delle persone), dovendosi nel resto salvaguardare l’auto­nomia di organizzazione interna degli Stati. Questa impostazione è ancora alla base del Trattato di Maastricht, che ha distinto un c.d. primo pilastro (corrispondente alle “vecchie” Comunità europee: CEE, CECA, Euratom), in cui l’opera di “armonizzazione”, “ravvicinamento”, “coordinamento” delle legislazioni nazionali avviene in base ad atti comunitari derivati (in particolare, direttive), da un c.d. terzo pilastro (cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni), in cui l’opera dell’Unione si realizza attraverso gli strumenti tipici della “vecchia” cooperazione intergovernativa (convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni, conclusioni ecc.). Un’evoluzione ulteriore è stata realizzata, per quanto qui interessa, dal Trattato di Amsterdam, nella prospettiva di favorire la “comunitarizzazione” anche delle materie tradizionalmente riservate alla cooperazione intergovernativa (e così, l’art. 73M, lett. c) del Trattato di Amsterdam parla di «eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri», ciò ponendo in diretta relazione con l’obiettivo del corretto funzionamento del mercato interno). L’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam ha determinato il trasferimento di talune materie, già inquadrate nel c.d. “terzo pilastro” del Trattato UE (titolo VI), nel nuovo titolo VI del Trattato CE (“Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”) che è oggi riferito all’intero settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, secondo gli artt. 61 CE, lett. c), 65 CE e 67 CE (ed appare significativo che l’art. 65 CE colleghi la cooperazione giudiziaria in materia civile al “corretto funzionamento del mercato interno”).

Prescindendo peraltro dal complesso e lento processo evolutivo in atto (di cui è però importante cogliere la tendenza verso una diretta rilevanza comunitaria anche di quelle discipline, come il processo, sino a non molto tempo fa gelosamente custodite come competenze interne esclusive, negoziabili solo mediante gli strumenti convenzionali tradizionali), è il caso di osservare che, in settori particolari, il legislatore comunitario è già intervenuto in modo esplicito ed incisivo sui sistemi di giustizia interni.

Il primo settore, nel quale il fenomeno è stato avvertito, è quello degli appalti pubblici. La direttiva 89/665/Cee del 21 dicembre 1989, premesso che precedenti direttive in materia non avevano trovato uniforme applicazione nella Comunità causa la diversità dei sistemi di accesso alla giustizia, ha impegnato gli Stati membri a rendere giustiziabili le decisioni assunte dalle autorità aggiudicatrici in violazione del diritto comunitario, secondo una precisa griglia di criteri: a) possibilità di adozione di provvedimenti provvisori volti a riparare la violazione, impedire che altri danni siano causati agli interessati, se del caso anche sospendendo la procedura di aggiudicazione pubblica; b) annullamento delle decisioni illegittime; c) risarcimento dei danni; d) efficace esecuzione-attuazione delle decisioni adottate, e loro obbligatoria motivazione se non promananti da autorità giudiziarie. La successiva direttiva 92/13/Cee del 25 febbraio 1992 ha impegnato gli Stati all’adozione di altre e più dettagliate misure, tra cui si segnalano il richiamo a procedure d’urgenza per l’adozione dei provvedimenti provvisori o per la pronuncia di provvedimenti intesi a riparare la violazione, quali l’imposizione del pagamento di una somma determinata nel caso l’infrazione non venga riparata o evitata: una sorta di astreinte che dissuada l’ente aggiudicatore dal commettere o dal perseverare in una violazione del diritto comunitario.

Il secondo settore è quello della tutela dei consumatori. Quasi tutte le direttive approvate in materia operano un riferimento ai sistemi di accesso alla giustizia e addirittura alla possibilità di legittimare un’azione di interesse collettivo per la tutela dei diritti dei consumatori: così la direttiva sulla pubblicità ingannevole (84/450/Cee del 10 settembre 1984), quella sulle clausole abusive (93/13/Cee del 5 aprile 1993), sulla multiproprietà (94/47/Ce del 26 ottobre 1994), sui contratti negoziati a distanza (97/7/Ce del 17 febbraio 1997), sino alla direttiva sulle azioni inibitorie collettive nell’interesse dei consumatori (98/27/Ce del 19 maggio 1998), la cui impostazione mostra quanto di innovativo è stato possibile concepire, in rapporto al tradizionale approccio relativo alle questioni di “organizzazione interna” degli Stati. Tale direttiva prevede infatti che gli Stati membri dovranno designare le autorità competenti a pronunciarsi sui ricorsi introdotti dalle associazioni esponenziali dell’in­teresse collettivo dei consumatori, e che adotteranno provvedimenti a contenuto vincolato: a) ordine di cessazione o interdizione di qualsiasi violazione delle disposizioni comunitarie e derivate (inibitoria); b) pubblicazione della decisione in ogni forma ritenuta adeguata per rimuovere gli effetti della violazione accertata; c) condanna del soccombente al versamento di una somma determinata in caso di non esecuzione della decisione (astreinte). La direttiva prevede inoltre un meccanismo di “mutuo riconoscimento” negli Stati membri della legittimazione ad agire delle associazioni, il cui elenco verrà pubblicato sulla GUCE a fini notiziali e periodicamente aggiornato: ad esempio, se i consumatori italiani siano danneggiati da una pubblicità ingannevole promanante da un produttore con sede in Olanda, le associazioni italiane potranno chiedere direttamente al giudice olandese l’adozione dei provvedimenti previsti dalla direttiva. La logica tradizionale della “cooperazione giudiziaria” risulta completamente ribaltata: secondo quella “vecchia” logica (si pensi, in primo luogo, alla Convenzione di Bruxelles del 1968), avrebbe dovuto circolare in forma semplificata il provvedimento del giudice nazionale; nella logica attuale, sono gli interessati a liberamente circolare sul territorio dell’Unione, concepito come uno spazio non solo giuridico ma anche giudiziario senza frontiere interne, e ciò grazie ad un dispositivo che ne facilita l’accreditamento presso l’autorità giudiziaria competente del luogo in cui la violazione ha avuto origine, che potrà provvedere in modo più efficace e tempestivo. Proprio grazie alle corpose indicazioni che provenivano dalla normativa comunitaria – ed anche in ciò va apprezzata la costante interazione tra diritto comunitario e diritto interno – il nostro legislatore ha approvato la legge 30 luglio 1998, n. 281 sulla Disciplina dei diritti dei consumatori ed utenti, che, tra l’altro, ha previsto norme in tema di accesso alla giustizia e rappresentanza processuale degli interessi collettivi dei consumatori in forma tale da far apparire la legge nazionale una sorta di recepimento anticipato della normativa comunitaria (la forma di tutela accessibile dalle associazioni è infatti, normalmente, quella inibitoria). Di recente, l’art. 11, legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), ha introdotto all’art. 3 della legge 281/ del 1998 un comma 5-bis secondo cui «in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti nel verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell’associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto»in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti nel verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell’associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Viene così introdotta nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di astreinte, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 98/27/CE.

Ancora, va segnalata la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale reca, tra l’altro, una definizione di “titolo esecutivo” [art. 2, n. 5): «ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato sia rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione»] e che impegna gli Stati ad assicurare «che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali» (art. 5, par. 1). Qui l’ob­biettivo dell’armonizzazione è nella realizzazione del risultato (il conseguimento del titolo esecutivo nel termine massimo di novanta giorni dalla richiesta, senza tener conto dei tempi necessari per le notificazioni e degli eventuali ritardi imputabili al creditore: art. 5, par. 3), ma è del tutto evidente che il conseguimento dell’obbiettivo presuppone l’appre­stamento di mezzi idonei o mediante l’introduzione di una procedura semplificata per l’ottenimento del titolo esecutivo nei rapporti tra imprese e tra queste e le pubbliche amministrazioni, ovvero mediante un opportuno rimaneggiamento del procedimento monitorio o, in generale, della tutela ingiuntiva (art. 186-ter c.p.c.). La direttiva è stata recepita con legge 9 ottobre 2002, n. 231, che ha, tra l’altro, modificato gli artt. 633, 641 e 648 c.p.c. E non può non notarsi che, se per il momento il legislatore comunitario si è limitato a prendere in esame il problema della formazione del titolo esecutivo, presto la sua attenzione dovrà focalizzarsi sulle procedure che, nei singoli Stati membri, consentono la realizzazione in via di esecuzione forzata del precetto contenuto nel titolo. Da tale prospettiva la nostra situazione interna si presenta particolarmente critica, essendo del tutto notorio che le nostre procedure di espropriazione, specie immobiliari, presentano durate del tutto inaccettabili se comparate a quelle che si registrano in altri Paesi dell’UE (la situazione è stata ampiamente documentata in studi commissionati dall’ABI preliminarmente alla riforma introdotta dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, sulla delega ai notai degli incanti immobiliari).

Altra importante direttiva è la 2002/8/CE del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 novembre 2004.

Gli esempi forniti mostrano che il diritto comunitario è già pervenuto, sia pure in settori particolari, a realizzare forme di armonizzazione o coordinamento di istituti squisitamente processuali. E, se è vero che le direttive comunitarie debbono pur sempre essere recepite nel diritto interno (ed è quindi l’atto di recepimento a porsi come “fonte” immediata nel sistema nazionale), è pur vero che il diritto interno deve essere conforme al diritto comunitario, e che uno dei compiti della Commissione europea è appunto quello di vigilare affinché gli atti comunitari siano correttamente trasfusi nei singoli diritti nazionali, in modo da assicurare l’uniforme applicazione del diritto comunitario. Ed a questo riguardo, non può non essere attentamente considerata (sebbene non riguardi direttamente la materia processuale) la sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1998, n. 383 secondo la quale la previsione costituzionale di una riserva relativa di legge (nella specie, in materia di ordinamenti didattici universitari) è soddisfatta dall’esistenza di direttive comunitarie in materia (nella specie, sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari sulla base di criteri uniformi di formazione) nel senso che «quanto ai compiti del legislatore nelle riserve di legge che, come nel caso in esame, la Costituzione configura “aperte” a svolgimenti da parte dell’amministrazione, l’esistenza di direttive comunitarie esecutive com­porta che l’obbligo di predisposizione diretta della normativa sostanziale entro la quale deve ridursi la discrezionalità dell’amministrazione viene alleggerendosi, per così dire, in conseguenza e proporzione alla consistenza delle direttive medesime (salva sempre, ovviamente, la possibilità per il legislatore di andare oltre, ma non contro, la normativa comunitaria)». Ciò perché «alla stregua dell’art. 189 [ora 249] del Trattato CE, le direttive vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

3.3.  I regolamenti comunitari

Il regolamento rappresenta una fonte di produzione del diritto comunitario c.d. derivato che di rado è stata impiegata dal legislatore di Bruxelles, ma la cui diffusione si è di recente di molto ampliata, anche nel nostro settore. Avendo infatti portata generale e risultando obbligatorio in tutti i suoi elementi prescindendo da qualsiasi provvedimento interno di recepimento o adattamento [art. 249 (ex 189), 2° comma, Trattato CE], esso rappresenta uno strumento, che da un lato non può essere utilizzato se non in settori particolari (in cui gli Stati membri non hanno interesse o necessità di mantenere talune particolari caratteristiche proprie dei rispettivi ordinamenti interni), e che, dall’altro lato, necessita di tempi elevati di negoziazione (perché il testo comunitario non può affidarsi a formulazioni generiche o a sostanziali rinvii alle peculiarità dei singoli diritti interni, secondo una tecnica largamente adottata dalle direttive).

Non mancano, tuttavia, esempi di regolamenti aventi rilevante incidenza nella materia processuale. L’esempio più significativo ci sembra quello del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, un laborioso testo di ben 143 articoli complessivi, negoziato tra gli Stati membri sin dalla seconda metà degli anni ’70, e che dedica il suo intero titolo X alla «competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi comunitari».

Dopo aver dichiarato applicabile alla materia la Convenzione di Bruxelles del 1968 (art. 90), vengono regolati l’istituzione dei tribunali dei marchi comunitari in ogni Stato membro (art. 91), la competenza “esclusiva” di detti tribunali (artt. 92 e 94), la competenza internazionale (noi diremmo giurisdizione o competenza giurisdizionale, ma la terminologia adottata è di derivazione francese) (art. 93), l’eccezione di merito (art. 95) e quella riconvenzionale (art. 96), le misure provvisorie e cautelari (art. 99), la connessione di procedimenti (art. 100), il grado di appello e quello di legittimità (art. 101).

Si tratta di un testo interessantissimo ed impegnativo, la cui stesura (dopo anni di faticose negoziazioni presso il Consiglio CE) è stata resa possibile dal fatto che la materia che si andava a regolare (il marchio comunitario) era nuova e specifica dell’integrazione comunitaria: se si fosse inteso “armonizzare” la disciplina sul marchio nei singoli diritti interni, verosimilmente si sarebbe scelto lo strumento della direttiva agli Stati, o altro strumento meno impegnativo e costoso (anche in termini di investimento di budget). Sta di fatto che, allorché si è deciso di porre mano alla materia del brevetto comunitario, lo strumento prescelto è stato quello convenzionale (cfr. la legge 26 luglio 1993, n. 302, di ratifica ed esecuzione dell’accordo sottoscritto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989), ed anche in tale occasione si è dato luogo ad un testo ricco di norme strettamente processuali (molte diffuse nei quattro protocolli annessi alla convenzione ed al regolamento di esecuzione), rilievo che ci introduce direttamente nella materia trattata infra, n. 4.

Occorre, però, prima aggiungere che la tendenza sull’utilizzo dello strumento potrebbe cambiare in un immediato futuro: ne sono testimonianza il fatto che con Reg. 29 maggio 2000, n. 1348 sono state adottate disposizioni relative alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, e con Reg. 29 maggio 2000, n. 1347 sono state adottate disposizioni relative alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in entrambi i casi in base all’art. 61, lett. c) e all’art. 67, par. 1, del Trattato CE nel testo modificato dal Trattato di Amsterdam. Ancora, vanno ricordati il Reg. n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; il Reg. n. 1206/2001 del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale. E’ attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo una Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, adottato adottata dalla Commissione UE in data 18 aprile 2002.

3.4.  Le raccomandazioni

Come accade nel contesto del Consiglio d’Europa (v. infra, n. 4), anche le istituzioni comunitarie adottano talora raccomandazioni agli Stati membri. Un esempio che riguarda la nostra materia è dato dalla raccomandazione della Commissione europea 98/257/CE del 30 marzo 1998 sui princìpi applicabili agli organi deputati alla soluzione extragiudiziale delle controversie di consumo attraverso l’intervento di un organo terzo che propone (conciliazione) o impone (arbitrato) una soluzione del conflitto. Si tratta tuttavia di strumenti il cui impatto è davvero molto limitato, rilievo che giustifica la rapidità del cenno che ad essi si compie nell’àmbito della presente trattazione.

4.         Le fonti convenzionali e lo Jus commune europeo

Altra fonte (sia pure in un significato affatto particolare) del diritto processuale civile è quella convenzionale, frutto della cooperazione giudiziaria tra Stati.

La diversità rispetto al diritto comunitario è evidente: l’ordinamento comunitario è autonomo e sovraordinato rispetto a quello interno e produce, a seconda dei settori di interesse, atti diversi che hanno diversa forza ed efficacia (e tra tali atti vi sono, come abbiamo appena visto, anche convenzioni multilaterali, sebbene esse rappresentino gli atti in assoluto meno “comunitari” in quanto privi di autonoma efficacia). Le convenzioni internazionali, invece, non importano né presuppongono la creazione di ordinamenti sovranazionali, ma nascono, in generale, dalla necessità della collaborazione e dell’assistenza fra Stati ai fini della concreta attuazione della funzione giurisdizionale. La dottrina distingue, della cooperazione giudiziaria civile, una nozione più ristretta, relativa alle attività di assistenza necessarie per lo svolgimento di un determinato giudizio (ad esempio, notificazione di atti; assunzione di prove; individuazione del diritto sostanziale applicabile ad una controversia caratterizzata da elementi di “estraneità” o “internazionalità”), da una nozione più ampia, che ricomprende ogni forma di assistenza o collaborazione utili per il pratico esercizio della funzione giurisdizionale (ad esempio, riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere).

Vi sono, in realtà, anche convenzioni aventi un oggetto diverso e meno specifico, che si presentano come accordi di princìpi, chiaramente volti a rendere uniformi le legislazioni degli Stati aderenti assicurando il rispetto di talune garanzie (non soltanto processuali) fondamentali: l’e­sempio paradigmatico è dato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. La Convenzione impegna gli Stati a riconoscere ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione talune garanzie irrinunciabili: il diritto alla vita (art. 2); il divieto della tortura e di pene inumane e degradanti (art. 3); il diritto di non essere tenuto in schiavitù, in servitù, in regime di lavoro obbligatorio o forzato (art. 4); il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5); il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8); il diritto alla libertà di pensiero (art. 9), di espressione (art. 10), di riunione e di associazione (art. 11), di contrarre matrimonio (art. 12); il diritto al rispetto dei beni (art. 1 prot. add.). Ma la norma della Convenzione di gran lunga più importante (almeno per il processualista) è quella dell’art. 6, il cui par. 1 afferma che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge» (si è già detto retro, n. 2.3, che tale disposizione vanta una diretta genitura in rapporto al novellato art. 111 Cost.).

Non si tratta di un’astratta declamazione, in quanto a presidio del rispetto dei diritti solennemente affermati dalla Convenzione (e dai protocolli addizionali) il Consiglio d’Europa ha istituito organi preposti a conoscere dei ricorsi che singoli cittadini possono promuovere nei confronti degli Stati aderenti: la Commissione, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ed il Comitato dei Ministri. Tali organi hanno il potere di condannare lo Stato ad una equa indennità in caso di accertata violazione di una norma della Convenzione, ed in particolare lo Stato italiano continua a collezionare un numero molto elevato di condanne a causa della eccessiva durata delle procedure giudiziarie (nelle varie articolazioni della giurisdizione, e così anche nella giurisdizione civile), che sistematicamente violano il diritto al délai raisonnable.

A parte il caso della Convenzione di Roma, che si pone come un accordo “politico” sull’efficacia ed equità della giustizia, e che nella materia civile si collega idealmente a molte altre iniziative del Consiglio d’Europa [tra cui vanno ricordate la raccomandazione n. R (81) 7 sugli strumenti volti a facilitare l’accesso alla giustizia, la raccomandazione n. R (84) 5 sui princìpi di procedura civile atti a migliorare il funzionamento della giustizia, la raccomandazione n. R (86) 12 relativa a talune misure volte a prevenire e ridurre il sovraccarico di lavoro dei tribunali], la cooperazione tra Stati assume di norma forme funzionali alla singola attività oggetto di collaborazione o assistenza: lo Stato (ed in particolare l’autorità procedente o, più spesso, un’autorità centrale istituita ad hoc nei singoli Stati) può richiedere l’opera di ufficiali pubblici o autorità competenti per il compimento di attività processuali nel Paese richiesto (ad esempio, per l’assunzione di una prova o per la notificazione di un atto), ovvero può utilizzare propri organi operanti all’estero (ciò avviene, ad esempio, per la notifica diplomatica o consolare), opera che lo Stato richiesto deve consentire col solo limite della contrarietà all’ordine pubblico o a norme imperative.

L’aspetto che va rilevato, ai fini del discorso che si sta svolgendo, è che le convenzioni multilaterali danno spesso luogo ad un diritto uniforme che si affianca o si sovrappone al diritto interno, ponendosi come l’unica o comunque la principale fonte applicabile alla singola attività regolata dalle norme convenzionali. Si consideri, ad esempio, la convenzione dell’Aja del 1965 sulla notificazione all’estero: dopo aver stabilito che il procedimento della notificazione è soggetto alla legge dello Stato richiesto (art. 5, 1° comma, lett. a) e che l’eventuale forma particolare indicata dall’istante non deve contrastare con la legge interna di tale Stato (art. 5, 1° comma, lett. b): limite della contrarietà a norme imperative), la convenzione detta norme uniformi per la tutela dei diritti del contumace. Si prevede infatti (art. 15, 1° comma) che il giudice possa procedere soltanto se abbia la prova che la notifica è stata effettuata secondo una delle diverse modalità contemplate dalla convenzione e che la notifica stessa sia comunque avvenuta in tempo utile perché il convenuto sia stato posto in condizioni di difendersi; si prevede poi (art. 16) che il convenuto tardivamente costituitosi o non costituitosi nel giudizio di primo grado possa essere rimesso in termini (rimuovendo preclusioni eventualmente maturate) allorché: a) il convenuto, senza sua colpa, non abbia avuto conoscenza dell’atto notificato in tempo utile per difendersi in giudizio, ovvero della stessa decisione ai fini della sua tempestiva impugnazione; b) i motivi di impugnazione non appaiano, ad una sommaria delibazione, del tutto privi di fondamento. Si tratta di regole che vanno interpretate e talora integrate dal giudice nazionale (ad esempio, l’art. 16, 2° comma, della convenzione del 1965 prevede che la richiesta di rimozione delle maturate preclusioni deve essere formulata entro un “termine ragionevole” dal momento in cui il convenuto incolpevole ha avuto conoscenza della decisione, lasciando al giudice nazionale l’ap­prezzamento della ragionevolezza di quel termine), ma che hanno tendenza a porsi come un diritto comune di fonte convenzionale in grado di “armonizzare” (sia pure per modesti e successivi approcci) i singoli diritti interni.

Altro fenomeno, prodotto dal diritto processuale di fonte convenzionale, è quello dello spontaneo adeguamento del diritto interno al modello comune costituito dalle norme pattizie: è quanto si è di recente notato, nel nostro Paese, con la legge di riforma del diritto internazionale privato e processuale (legge n. 218 del 1995), che ha recepito molte delle soluzioni tecniche proprie della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e che è qui impossibile analizzare in dettaglio (basti notare che l’art. 3 della legge n. 218, a proposito dell’ambito della giurisdizione italiana, richiama direttamente i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles). Identico fenomeno era stato già registrato a proposito dell’arbitrato internazionale, che la legge 5 gennaio 1994, n. 25 ha largamente mutuato dalla Convenzione di New York del 1958.

In conclusione, non può non prendersi atto che gli strumenti convenzionali, pur operando su piani diversi, hanno la comune caratteristica di introdurre nei singoli ordinamenti interni princìpi comuni, precisati e sorretti dalla giurisprudenza di Corti europee (la Corte europea dei diritti dell’Uomo quanto alla Convenzione di Roma; la Corte di giustizia CE quanto all’interpretazione della Convenzione di Bruxelles). In rapporto a tale fenomeno parte della dottrina già parla con sicurezza di procedura civile internazionale o di processo comune europeo, di jus commune europeo, espressione che possiamo recepire, allo stato, più per la sua indubbia efficacia evocativa che nel suo significato strettamente giuridico-formale. Va comunque considerato che, secondo la prevalente dottrina (che giustifica la soluzione vuoi facendo ricorso al principio di specialità, vuoi argomentando dall’art. 11 Cost.) il diritto di fonte convenzionale prevale sempre su quello nazionale, ed anche la recente riforma del sistema del diritto internazionale privato sembra partire da simile presupposto (cfr. l’art. 2 della legge n. 218 del 1995).

Da ultimo, va fatto cenno ad un altro importante testo di principio di àmbito non limitato ai Paesi comunitari: si tratta del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo (c.d. Patto ONU), aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il cui art. 14, par. 1, dopo aver affermato che «tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia», prevede che «ogni individuo ha diritto ad un’equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di … accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un processo civile».

Limitata ai Paesi dell’Unione è invece l’ambiziosa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Biarritz, 13 e 14 ottobre 2000; Nizza, 7 dicembre 2000), il cui art. 46 (capo VI. Giustizia), sotto la rubrica Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, afferma che «ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice» (par. 1); «ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare» (par. 2); «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia» (par. 3). Come gli altri princìpi della Carta, anche tali disposizioni si applicano nel rispetto del principio di sussidiarietà ed esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (art. 50).

5.         La legge ordinaria (il codice di procedura civile)

La legge ordinaria è la normale fonte di produzione del diritto processuale civile. Il codice di procedura è un decreto governativo delegato (regio decreto, oggi diremmo decreto legislativo) adottato il 28 ottobre 1940 col n. 1443 sulla base di una legge di delegazione di molti anni anteriore (si tratta della legge 30 dicembre 1923, n. 2814: ciò in quanto la legge 31 gennaio 1926, n. 100, Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, non prevedeva alcun limite temporale per l’esercizio delle deleghe legislative). Dal tempo della sua entrata in vigore (21 aprile 1942), il codice è stato rimaneggiato, di norma con la tecnica della “novellazione”, numerose volte. È stato oggetto di molteplici pronunce della Corte costituzionale, a volte demolitorie (un noto esempio è dato dall’intervento sull’art. 98 in tema di cautio pro expensis: sent. 29 novembre 1960, n. 67), a volte additive (è il caso della sentenza sul reclamo cautelare avverso il provvedimento negativo: 23 giugno 1994, n. 253). Nella quasi totalità delle occasioni le leggi di novellazione sono state di origine parlamentare (v., ad esempio, la recente legge 26 novembre 1990, n. 353), altre volte si è trattato di decreti legislativi adottati sulla base di una delega conferita dal Parlamento (è il caso del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, sul giudice unico o, più di recente, dei dd.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in tema di devoluzione al giudice ordinario delle controversie dell’impiego pubblico).

Al termine delle varie vicende manipolative, il codice si presenta (e non potrebbe essere diversamente) come una sorta di vestito di Arlecchino, nel quale non sempre le “toppe” sono state cucite nel modo giusto, rispettando le buone regole dell’arte. Ci sono spesso tra le norme del codice, oltre che tra queste e le disposizioni di attuazione (norme importanti, ma che il legislatore spesso inopinatamente trascura), gravi difetti di coordinamento, che l’interprete deve affrontare resistendo alla tentazione di far prevalere propri orientamenti, che del resto il legislatore avrebbe potuto adottare in modo esplicito ma che tuttavia non ha in concreto adottato (per ragioni che l’interprete non deve censurare al fine di sostituirsi nei compiti del legislatore inerte).

Il codice si compone di quattro libri, dei quali il primo detta le disposizioni generali; il secondo quelle sul processo di cognizione, ordinario e speciale (rito del lavoro); il terzo quelle sul processo di esecuzione forzata; il quarto quelle sui procedimenti speciali, categoria residuale nella quale si è soliti ricomprendere tutti i modelli processuali a vario titolo devianti da quello ordinario (le analogie si fermano a questo preliminare ed elementare rilievo, al punto che Virgilio Andrioli non ha esitato a parlare dell’ultimo libro come dell’Upim, il grande magazzino della procedura civile).

Nonostante in nessun luogo del codice risulti regolato il rapporto tra i vari libri, che si presentano formalmente equiordinati (e la regola sarebbe stata senz’altro opportuna, dovendo l’interprete muoversi in un testo legislativo all’interno del quale, in teoria, tutte le norme hanno pari rango ed è spesso difficile fare applicazione del criterio di specialità), non vi è dubbio che il libro primo, proprio per il fatto di contenere le “disposizioni generali”, deve essere considerato dall’interprete anche nella lettura dei libri terzo e quarto (ancorché il libro terzo contenga, a sua volta, talune norme sull’espropriazione forzata “in generale”: cfr. gli artt. 483-490); né è dubbio che il giudizio di ordinaria cognizione, disciplinato nel libro secondo, non possa non essere tenuto in conto dagli interpreti nell’applicazione delle varie normative sui procedimenti “speciali”, che si presentano come tali proprio in quanto derogatori del modello della cognizione “ordinaria”.

Sotto il primo profilo, si consideri infatti che nel libro primo sono codificate regole fondamentali del processo (che valgono tanto nel processo di esecuzione quanto in ognuno dei procedimenti speciali, salvo segnalate eccezioni o particolarità di applicazione): il principio della domanda (art. 99) e quello connesso della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112); il principio del contraddittorio (art. 101); il principio della disponibilità delle prove, o dispositivo in senso processuale (art. 115); la fondamentale norma sull’interesse ad agire (art. 100); il principio della pronuncia secondo diritto (art. 113) e la possibilità di pronuncia secondo equità (art. 114); la regola di valutazione delle prove (art. 116); il potere di azione e di intervento del pubblico ministero (artt. 69 e 70); le norme sul patrocinio legale (artt. 82 ss.); la tipologia dei provvedimenti del giudice (artt. 131 ss.); le regole sui termini processuali (artt. 152 ss.); quelle sulla nullità degli atti (artt. 156 ss.).

Quanto al secondo profilo, deve osservarsi che le regole specifiche dei procedimenti speciali prevalgono su quelle del rito ordinario, ma queste ultime sono destinate a trovare applicazione allorché la normativa speciale risulti carente, lacunosa o contraddittoria. Ciò significa che la “specialità” dei singoli procedimenti regolati nel libro quarto (ed anche nelle numerose leggi “complementari” rispetto al codice di procedura) non vale a distaccarli definitivamente dalla trama del codice – questa intesa come l’insieme delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo libro – perché le regole generali sono sempre destinate a riemergere (e la lacunosa disciplina di molti dei procedimenti regolati nel libro quarto offre frequente occasione per l’integrazione delle norme “speciali” mediante l’applicazione di quelle “ordinarie”).

L’interpretazione della legge processuale è retta dai princìpi comuni: art. 12 e, in parte, art. 14 disp. prel. al c.c.; non esistono princìpi specifici di interpretazione della legge processuale, almeno dal punto di vista formale (ciò non significa, ovviamente, che tali princìpi sarebbero inutili, ché anzi l’assenza di norme del genere va considerata una vera e propria lacuna del nostro sistema di preleggi: v. infra, la parte II).

L’art. 12, 1° comma, disp. prel. afferma la nota regola secondo cui l’interpretazione testuale o letterale («senso … fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse») deve integrarsi col riferimento alla mens legis, alla “intenzione del legislatore”. Il 2° comma fa invece riferimento ai canoni dell’interpretazione estensiva o analogica, richiamando come regola di orientamento finale i “princìpi generali” dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Si tratta di canoni interpretativi chiari nel loro significato tendenziale o di principio, ma i cui contorni divengono verosimilmente via via più sfumati man mano che si scende nell’esame di singole fattispecie concrete.

Occorre infatti considerare che la legge processuale ha la naturale caratteristica di inserirsi in un insieme di norme (la cui precisa estensione potrà essere compito dello stesso interprete individuare: il giudizio di primo grado, o all’interno di questo la fase preparatoria, la fase istruttoria, ovvero all’interno di queste ultime un singolo atto o sub-procedi­mento, quale ad esempio la notificazione etc.), la cui complessiva interpretazione potrà risultare determinante ai fini della corretta lettura della singola disposizione; ed anche se il canone della interpretazione comparativa, intertestuale o sistematica non è chiaramente affermato da alcuna disposizione delle preleggi, non è dubbio che ad essa si ricorra assai spesso in materia processuale. Va inoltre sottolineato che la forma di interpretazione, volta a leggere la singola norma nel contesto delle disposizioni che regolano una fase processuale più o meno estesa, inevitabilmente presenta aspetti diversi allorché quella norma appartenga al sistema originario del codice, o vi sia stata inserita con una legge di “no­vellazione”, o ancora se essa risulti collocata in una legge speciale che non ha (come in genere accade) completa autonomia rispetto al codice, e che pertanto non potrà che essere interpretata alla luce della disciplina processuale “generale”.

Le preleggi non fanno poi menzione (e la cosa è perfettamente comprensibile, ove si ragioni alla luce dell’ordine diacronico delle fonti: il codice del ’40, la Costituzione del ’48, il Trattato di Roma del ’57) del­l’interpretazione della legge (anche processuale) alla luce delle varie fonti sovraordinate al codice in quanto legge ordinaria (e tra le fonti sovraordinate dobbiamo considerare anche quelle di origine convenzionale, a loro volta soggette ad un proprio canone interpretativo: secondo l’art. 2 della legge n. 218 del 1995, «nell’interpretazione [delle convenzioni internazionali] si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme»). Del resto, si può legittimamente dubitare che i princìpi delle preleggi siano stati scritti con occhio attento alla materia processuale: l’art. 12, 2° comma, preleggi, pur riferendosi ad una “controversia”, lascia intendere che la regola di incerta individuazione, che occorre reperire per “decidere”, è quella che regola il rapporto, non anche quella processuale (della legge processuale si occupava invece, come già abbiamo accennato – retro, n. 1.1 –, l’a­brogato art. 27 disp. prel., ma al solo fine di affermare la corrispondenza della legge processuale con il luogo in cui il processo si svolge).

Sappiamo invece che, con l’avvento della Costituzione, i princìpi costituzionali (a parte i casi di precettività diretta: art. 111, 7° comma, Cost.: retro, n. 2.1) sono divenuti criteri di interpretazione della legge processuale, e parametri per giudicare della legittimità della legge ordinaria, tutte le volte che la sua applicazione non possa essere conformata a Costituzione e perciò risulti ragionevole dubitare della sua costituzionalità (interpretazione c.d. “adeguatrice”). Ciò quanto all’interpretazio­ne che potremmo definire extratestuale; ma anche quella “interna” al codice deve considerare l’importanza che rivestono molti dei princìpi generali di cui al libro primo, sebbene la “fonte” che li esprime sia dello stesso rango cui appartiene la norma da interpretare.

Parlando dei princìpi generali, lo stesso art. 12, 2° comma sottolinea che essi debbono essere desunti dall’ordinamento giuridico statuale, non da ordinamenti diversi. Anche tale regola va tuttavia letta nel contesto attuale, in cui una evidente preminenza rispetto alle fonti interne è riconosciuta al diritto comunitario (e, in particolare, al Trattato CE). Non vi è dubbio, comunque, che i princìpi generali possano essere desunti da norme di rango ordinario; ad esempio, l’art. 113, 2° comma, c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 399 del 1984 sull’aumento dei limiti della competenza del pretore e del conciliatore, disponeva che «il conciliatore decide secondo equità osservando i princìpi regolatori della materia», e la dottrina si era molto affaticata per cercare di comprendere se tra i princìpi da osservare vi fossero anche quelli di natura strettamente processuale (ad esempio, il principio del contraddittorio, o la regola di giudizio fondata sull’onere della prova). Fortunatamente, il problema è stato rimosso (almeno formalmente) dallo stesso legislatore, che nel 1991, sostituendo al conciliatore il giudice di pace, ha rinunciato a questa «bizzarra forma di equità sostitutiva» (Proto Pisani), parlando ancora, a proposito del nuovo giudice onorario, di un giudizio equitativo necessario (ma solo nei limiti di valore dei due milioni di lire) senza tuttavia fare più riferimento ai princìpi regolatori della materia (ma parte della dottrina continua a ritenere che l’equità sostitutiva del giudice di pace debba incontrare dei limiti, desumibili appunto dai princìpi generali del sistema di norme che il giudice deve applicare).

In conclusione, l’interpretazione delle norme processuali, che in ogni caso va adeguata alla Costituzione, al Trattato CE e, in generale, al diritto comunitario (nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo), deve tener conto di un ordine non scritto, ma pur tuttavia esistente e chiaro, che subordina i libri terzo e quarto anzitutto al libro primo contenente i “princìpi generali” validi per ogni processo giurisdizionale in materia civile, e quindi al libro secondo quale modello di processo di cognizione su diritti rispettoso delle garanzie fondamentali deducibili dalla Costituzione, dai Trattati e dalle Convenzioni internazionali (v. ancora, a questo riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 1995, su cui retro, n. 1). A tale ordine “gerarchico” sottostanno, in linea di principio, anche le leggi processuali speciali, sebbene per molte di esse la “specialità” consista appunto nella deviazione dal modello ordinario e dunque l’interprete deve, in tali casi, tenere conto della volontà del legislatore di derogare quantomeno a taluni princìpi e garanzie del codice, che non potranno essere “recuperati” in sede interpretativa (l’esempio più lampante è quello delle varie espropriazioni forzate speciali, la cui esistenza è sempre stata giustificata dalla Corte costituzionale, nonostante le continue denunce incidentali, con l’obiettiva volontà legislativa di salvaguardare il buon andamento della pubblica amministrazione, la tutela del credito, la tutela del risparmio, ecc.).

5.1.   Il codice civile

Anche il codice civile è, come quello di procedura civile, un regio decreto, adottato il 16 marzo 1942 col n. 262, sulla base di una delega legislativa risultante da un combinato di atti (rr.dd. 12 dicembre 1938, n. 1852, 26 ottobre 1939, n. 1856, 30 gennaio 1941, nn. 15, 16, 17 e 18 che davano facoltà al Governo di provvedere alla riunione ed al coordinamento dei libri del Codice civile, approvati con quegli stessi Regi regi decreti). Esso – lo si è già visto retro, n. 1.1 – contiene molti riferimenti, nei varii libri in cui è articolato, di immediato interesse per il diritto processuale civile, oltre che norme dichiaratamente processuali; ma soprattutto annovera un libro VI, significativamente intitolato Della tutela dei diritti, che contiene un titolo quarto specificamente dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti.

In questa sede, non è certo possibile procedere ad una completa ricognizione delle molte disposizioni del codice civile che hanno una ricaduta ovvero un’applicazione diretta nella materia processuale. Ci limitiamo a ricordare le norme fondamentali: l’art. 2907 sull’attività giurisdizionale, da molti ritenuta una replica dell’art. 99 c.p.c., salvo il riferimento che quest’ultima norma compie al giudice competente; l’art. 2908 sugli effetti costitutivi delle sentenze; l’art. 2909 sul giudicato c.d. sostanziale, fenomeno che va letto in relazione all’art. 324 c.p.c., il quale individua il momento in cui la sentenza può ritenersi “passata in giudicato” perché non più soggetta alle impugnazioni c.d. ordinarie.

Fondamentali norme detta il codice civile in rapporto alla tutela esecutiva: l’art. 2910 sull’oggetto dell’espropriazione, che va letto in rapporto agli artt. 2740 (responsabilità patrimoniale) e 2741 (concorso dei creditori); gli artt. 2912-2918 sugli effetti c.d. sostanziali del pignoramento e sulla risoluzione dei conflitti aventi ad oggetto la res pignorata; gli artt. 2919-2928 sugli effetti della vendita forzata e dell’as­segnazione, grappolo di disposizioni il cui capo è chiuso da una fondamentale norma – l’art. 2929 – che ha un rilievo schiettamente processuale («la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione») e dalla quale la dottrina argomenta intorno al carattere di tendenziale stabilità degli atti del processo esecutivo quantomeno nei confronti di coloro che non hanno responsabilità dirette nella determinazione dei vizi del procedimento che ha alfine portato all’adozione dell’atto traslativo; gli artt. 2930-2933 sull’esecuzione in forma specifica (terminologia peraltro mai adottata dal codice di procedura civile), che ricomprende l’esecuzione forzata per consegna o rilascio, degli obblighi di fare, l’ese­cuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto – in cui l’as­soluta peculiarità è data dal fatto che il processo esecutivo ha luogo mediante una particolare forma di tutela cognitiva costitutiva (ciò che ha portato molta dottrina a dubitare dell’esatta collocazione dell’art. 2932) – e l’esecuzione forzata degli obblighi di non fare (e disfare).

Nel codice civile è menzione anche del sequestro conservativo (artt. 2905-2906) come strumento “sostanziale” di conservazione della garanzia patrimoniale (mentre il codice di procedura civile ne tratta – art. 671 – nel capo relativo ai procedimenti cautelari, quale figura tipica di cautela e così in una prospettiva francamente processuale).

Appartengono certamente alla materia processuale – retro, n. 1.1 – le norme sulle prove (artt. 2699-2739), introdotte dalla fondamentale regola sull’onere della prova (art. 2697) e sui patti ad esso relativi (art. 2698).

Anche nei libri che precedono il sesto, il codice civile è costellato di riferimenti ad azioni che si svolgono a tutela di status, della proprietà, delle servitù prediali, del possesso, del pacifico godimento del bene da parte del proprietario o del possessore (denunzia di nuova opera e danno temuto, c.d. azioni di nunciazione), dei diritti nascenti dall’attività negoziale in generale così come dai singoli contratti, ovvero ancora che rinviano ai controlli rimessi al tribunale in materia societaria (si pensi al­l’art. 2409). A volte le norme sostanziali si limitano a prevedere l’esi­stenza di una determinata tutela (ad es., l’art. 1079 in materia di accertamento delle servitù prediali), altre volte imbastiscono un procedimento che viene soltanto integrato dalle norme processuali (e così, nel caso dell’art. 2409, troveranno applicazione, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio: art. 737 ss. c.p.c.).

Recenti novellazioni del codice civile hanno contribuito ad inserire in esso norme di chiara natura processuale: si pensi, per tutte, all’art. 1469-sexies, che, nel quadro del recepimento della direttiva sulle “clau­sole abusive” nei contratti dei consumatori (93/13/CEE del 5 aprile 1993) ha disciplinato un’azione inibitoria di interesse collettivo che ben può considerarsi il prototipo di un modello generalizzato di “azione collettiva” (o “di interesse collettivo”) che nel nostro sistema è stato introdotto soprattutto per necessità di adeguamento al diritto comunitario, e che ha poi trovato un più sistematico supporto nella legge 30 luglio 1998, n. 281 sulla Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed in particolare nel suo art. 3 regolante la “legittimazione ad agire” delle associazioni esponenziali dei diritti “collettivi”.

E sembra pure significativo che – seguendo la segnalata tendenza alla “decodificazione” delle discipline sostanziali – il recepimento nell’ordi­namento interno delle direttive comunitarie avvenga ora per adattamento del codice civile, ora mediante l’introduzione di leggi speciali (ed anzi il fenomeno è stato formalmente sanzionato con il sistema della legge comunitaria annuale – c.d. legge “La Pergola” – che consente la formulazione di criteri di delega generali e specifici per il recepimento dei testi comunitari, che avviene poi, di norma, con decreti legislativi delegati aventi autonomia propria).

5.2.   Le leggi speciali

Il richiamo, operato da ultimo, alla legge n. 281 del 1998 introduce direttamente il tema delle leggi speciali, fonte del diritto processuale civile.

Si è detto, trattando del codice di procedura civile, che i quattro libri di cui è composto si presentano formalmente equiordinati, sebbene gli interpreti finiscano per riconoscere un valore di principio a talune disposizioni fondamentali, di norma contenute nel libro I, che, ripetendo princìpi di rilievo anche costituzionale, non possono che trovare applicazione generalizzata (si pensi al principio del contraddittorio, o alle norme di garanzia che vengono collocate sotto l’ombrello del­l’art. 24 Cost.).

È ora il caso di aggiungere che il codice ha (semplice) valore di legge ordinaria; ciò importa che, come può essere formalmente modificato (gli interpreti parlano al riguardo di “novellazione”), esso può essere derogato dalla stessa legge ordinaria (che si dice “speciale” proprio per distinguerla dal codice quale legge sistematicamente organizzata, ma non anche gerarchicamente sovraordinata). Ciò pone il problema dei raccordi tra codice e leggi speciali, che l’interprete risolverà facendo applicazione degli stessi princìpi osservati nel rapporto “interno” tra libri del codice: vi sono disposizioni fondamentali che – sebbene espresse da una fonte formalmente non molto “resistente” – non possono non trovare applicazione anche nei procedimenti introdotti da leggi speciali.

Inoltre, spesso le leggi speciali non introducono procedimenti originalmente concepiti, ma rinviano, anche implicitamente, a schemi già presenti nel codice di procedura civile: ad esempio, la legge 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ha prevedeprevisto, all’art. 29, 7° comma, che la tutela dei diritti dell’interessato di cui all’art. 13 della legge, che può farsi valere alternativamente dinanzi al Garante o dinanzi al tribunale ordinario, in questo secondo caso assume le forme del procedimento in camera di consiglio (art. 737 ss. c.p.c.) nell’àmbito del quale il tribunale può anche sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato. Successivamente, la materia è stata regolata funditus dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dall’ambizioso titolo Codice in materia di protezione dei dati personali, il cui art. 152 disciplina un procedimento concepito sulla falsariga di quello cautelare uniforme, definito con sentenza inappellabile ma ricorribile per cassazione.

Altre volte la legge speciale introduce un procedimento ad hoc, autosufficiente per la tutela di determinati diritti: si pensi, ad es., al procedimento di repressione della condotta antisindacale, regolato dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

È ovviamente impossibile dare conto qui della vastità del fenomeno, che consiste nell’accompagnare ad ogni più o meno articolata disciplina di settore, retta appunto da una o più leggi speciali, norme processuali che integrano o derogano quelle “ordinarie”; basti osservare che detto fenomeno – che non è certo né limitato né recente – ha riguardato i più importanti settori della vita sociale (quali, per citarne soltanto alcuni, l’assicura­zione obbligatoria della r.c.a., il lavoro privato, i contratti agrari, le locazioni abitative, l’adozione, il matrimonio). Ciò ha comportato, tra l’altro, un crescente tecnicismo delle regole del processo: ad esempio, chi intende occuparsi di un settore di contenzioso che peraltro non è tra i più considerati ed ambìti – l’infortunistica stradale – deve necessariamente familiarizzare con le nozioni di “presupposto processuale” (la lettera racc. a.r. di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969), “litisconsorte processuale necessario” (art. 23 della legge n. 990, che impone la citazione in giudizio del “respon­sabile del danno”), “azione diretta” (ex art. 18 della stessa legge n. 990, che autorizza il danneggiato a chiamare direttamente in giudizio l’assicuratore del danneggiante) all’interno di un processo con elementi di specialità che ha consentito di ottenere provvedimenti anticipatori di natura essenzialmente cautelare (l’ordinanza di cui all’art. 24 della legge n. 990, che presuppone uno “stato di bisogno” deter­minatosi “a causa del sinistro”) ben prima che il legislatore del 1990-1995 introducesse nel processo di ordinaria cognizione le c.d. ordinanze anticipatorie.

Dobbiamo ancora ricordare, per la sua importanza ed innovatività, il recente d. lgs. n. 5 del 2003 sul c.d. nuovo processo societario, che ha regolato, nelle materie indicate all’art. 1, la cognizione in primo grado (artt. 2-17) ed in grado d’appello (artt. 20-22), dettando altresì norme particolari per il procedimento sommario (art. 19), per il procedimento cautelare (artt. 23-24), per il procedimento in camera di consiglio (artt.25-33), per l’arbitrato (artt.34-36). Secondo la relazione illustrativa dello stesso decreto, “è preliminare l’avvertenza che riguarda l’autonomia funzionale del testo complessivamente considerato: la materia vi è disciplinata in modo da farne risultare una normativa pressoché sempre autosufficiente, soltanto residualmente integrabile dalla normativa generale del codice di rito (cfr. art. 1, comma 4). Di quest’ultimo, tendenzialmente, il decreto delegato regolarmente presuppone le “disposizioni generali” (libro I) e quelle “del processo di esecuzione” (libro III), mentre è esso stesso che pone, altrettanto regolarmente, la disciplina del “processo di cognizione” (libro II) e di alcuni “dei procedimenti speciali” (libro IV)”. Ma la topografia del decreto delegato ricalca esattamente quella del codice; e lo stesso decreto rinvia costantemente, per quanto non diversamente disposto, alla disciplina del c.p.c., vero prototipo di ogni processo sistematicamente organizzato: cfr. l’art. 1, comma 4 («per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili»), l’art. 20, comma 2, quanto al procedimento d’appello, l’art.23, comma 7, quanto al procedimento cautelare. Il tutto con buona pace della relazione illustrativa.

6.         Il decreto-legge in materia processuale civile

Il decreto-legge può essere fonte di diritto processuale civile? Tecnicamente sì, in quanto il decreto-legge è fonte equiordinata alla legge ordinaria e dunque idonea ad intervenire sul codice di procedura. È tuttavia, come meglio si vedrà nella parte II, fortemente sconsigliabile legiferare in materia processuale con lo strumento precario e provvisorio che la Costituzione riserva ai «casi straordinari di necessità e d’urgenza» (art. 77, 2° comma, Cost.).

Di fatto, il legislatore si è sempre opportunamente autolimitato, utilizzando il decreto-legge allorché si trattava di sospendere o prorogare termini in occasione di calamità naturali, o per regolare la graduazione del rilascio degli immobili soggetti alla legislazione vincolistica. In tempi recenti, si è assistito tuttavia ad un uso massiccio di tale fonte, in coincidenza con l’entrata in vigore, a distanza di cinque anni dall’approvazio­ne (una vacatio ben più ampia di quella dello stesso codice!), dei Provvedimenti urgenti per il processo civile (legge n. 353 del 1990) e della legge istitutiva del giudice di pace (n. 374 del 1991).

Una prima serie di decreti-legge (si tratta del n. 521 del 1993, e dei nn. 105, 235, 380, 493 e 571 del 1994) è confluita nella legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673, che, oltre a rinviare l’entrata in vigore delle leggi n. 353 del 1990 e n. 374 del 1991, peraltro già differita dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha recato qualche limitata modifica delle norme processuali introdotte dalla legge 353 e del relativo regime transitorio, e più consistenti innovazioni sulle disposizioni della legge 374 circa il reclutamento dei giudici di pace (consentendo, di fatto, più facile accesso alla nuova magistratura onoraria da parte degli avvocati). Per la prima volta nella storia dell’applicazione del codice di procedura, tali modifiche sono state rette per circa un anno da una serie continua di sei decreti-legge, concepiti a volte in testo-fotocopia, altre volte con parziali innovazioni o rettifiche nel passaggio da un decreto-legge a quello successivo. Un momento davvero altamente drammatico per gli operatori del diritto, che ogni sessanta giorni dovevano verificare la persistenza (e la persistenza invariata) della fonte legislativa sulla cui base determinate attività processuali erano state compiute.

Una seconda, più breve serie di decreti-legge ha avuto poi inizio col decreto 21 aprile 1995, n. 121, reiterato con decisive modificazioni dal decreto 21 giugno 1995, n. 238, ulteriormente reiterato dal decreto 9 agosto 1995, n. 347, infine riproposto dal decreto 18 ottobre 1995, n. 432, quest’ultimo convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Con tale seconda serie di interventi urgenti si sono realizzati consistenti temperamenti del regime delle preclusioni ed introdotti nuovi istituti processuali (al d.l. n. 238 si deve infatti, tra l’altro, la distinzione delle due udienze ex artt. 180 e 183 c.p.c., e l’ordinanza di cui all’art. 186-quater c.p.c.), e si è inoltre limitata la competenza del giudice di pace intervenendo sull’art. 7 c.p.c. (che originariamente devolveva al nuovo giudice onorario i giudizi di opposizione all’ordinanza-ingiunzione entro il limite di trenta milioni e le opposizioni alle sanzioni irrogate in base all’art. 75 del d.p.r. n. 309 del 1990, c.d. testo unico sulla droga). C’è da sottolineare che, nel corso di tale seconda serie di decretazioni d’urgenza, si è registrata una viva reazione dei pratici, non tanto e non solo per il contenuto degli interventi realizzati, quanto proprio per lo strumento a tal fine utilizzato. Contro l’abuso del decreto-legge, del resto, si sarebbe espressamente pronunciata di lì a poco la Corte costituzionale (sent. 24 ottobre 1996, n. 360, secondo la quale «il decreto-legge iterato o reiterato – per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali – lede la previsione costituzionale (dell’art. 77 Cost.) sotto più profili: perché altera la natura provvisoria della decretazione d’urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perché toglie valore al carattere “straordinario” dei requisiti della necessità e dell’urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto; perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell’ordinamento un’aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d’urgenza mediante la sanatoria della disciplina reiterata»), mentre, dal canto suo, il legislatore aveva già tentato, in generale, di contenere il fenomeno della decretazione d’urgenza stabilendo, tra gli altri, i princìpi per cui il Governo non può «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere» (art. 15, 2° comma, lett. c) della legge n. 400 del 1988, c.d. legge sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri), e non può «regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti» [art. 15, 2° comma, lett. d)], essendo la relativa disciplina riservata in via esclusiva alla legge di conversione.

Con le due serie di interventi, sopra ricordati, il decreto-legge è entrato prepotentemente nella storia delle riforme del processo civile; e ciò, va sottolineato, contro gli auspici della dominante dottrina, che ha sempre considerato tale fonte di produzione normativa del tutto inidonea in rapporto alla materia processuale. Il legislatore continua peraltro a farvi ricorso: v., ad esempio, il d.l. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che è intervenuto (primo di una serie piuttosto lunga, e per di più seguita da una seconda serie introdotta dal d.l. 17 marzo 1999, n. 64: v. infra) sul termine ex art. 567, 2° comma, c.p.c., per il deposito della documentazione relativa all’immobile pignorato, dopo la riforma della materia operata dalla legge 8 agosto 1998, n. 302, assolutamente carente di disciplina transitoria (v. infra, parte II, n. 2.4, ove si cercherà di spiegare con maggiori dettagli perché non è stato, quest’ultimo, un encomiabile esempio di chiarezza all’interno della già di per sé criticabile pratica della decretazione d’urgenza in materia processuale).

7.         Il referendum abrogativo

Anche il referendum può essere fonte del diritto processuale civile. Ciò, beninteso, nell’unico senso in cui il referendum può essere fonte di diritto: abrogando leggi o atti aventi forza di legge preesistenti, senza poterne introdurre di nuovi (giacché il referendum “propo­sitivo” non è previsto dalla nostra Costituzione). Un esempio è dato dal noto referendum dell’8 novembre 1987, che ha abrogato gli artt. 55, 56 e 74 c.p.c., così obbligando il legislatore ordinario ad adottare la legge 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati dal­l’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. Il referendum (lo si nota anche in rapporto alle problematiche che saranno trattate nella parte II) ha efficacia abrogativa ex nunc, e non ex tunc; pertanto, la legge abrogata continuerà a regolare gli atti posti in essere durante la sua vigenza. Sotto tale aspetto, la caratteristica del referendum (caratteristica del resto generale, e non rilevante nella sola materia processuale civile) è dunque nel senso che esso abroga la disciplina sottoposta alla consultazione popolare, senza potere nulla sostituire ad essa.

8.         La legge regionale

Si ritieneè ritenuto, tradizionalmente, che in materia processuale (e di ordinamento giudiziario) la legge regionale non possa potesse acquisire autonomo rilievo, a fronte dell’art. 117 Cost. (vecchio testo), letto anche in rapporto all’art. 108, 1° comma, Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa relativa al­l’ordinamento giudiziario e ad «ogni magistratura». Dopo la già segnalata modifica del Titolo V della Costituzione (legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), il nuovo art. 117, comma 2, lett. l), è piuttosto chiaro nell’affermare che lo Stato ha legislazione esclusiva (tra l’altro) in tema di “giurisdizione e norme processuali”.

La realtà, tuttavia, è parzialmente diversa ed enormemente più complessa, perché deve tenere conto della più o meno accentuata autonomia che la stessa Costituzione ha garantito alle regioni c.d. a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Talune particolarità riguardano la forma degli atti del processo: gli statuti di autonomia delle regioni frontaliere contengono sovente disposizioni speciali che salvaguardano il bi– o plurilinguismo (v., per la Valle d’Aosta, la legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, art. 38; per il Trentino-Alto Adige la legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, art. 85 e, da ultimo, il d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574; per il Friuli-Venezia Giulia l’art. 3 dello statuto garantisce i diritti spettanti alla minoranza slovena), e pertanto la padronanza di altre lingue, oltre a quella italiana (nella quale, per regola generale, deve svolgersi il processo: art. 122 c.p.c.) costituisce condizione anche per il reclutamento dei magistrati destinati a svolgere le loro funzioni nelle regioni e province autonome.

Regimi particolari esistono anche per quanto riguarda la nomina dei giudici onorari, destinati a svolgere le loro funzioni in un determinato territorio (a differenza dei magistrati togati, i quali, reclutati mediante un procedimento concorsuale nazionale, possono essere destinati, in astratto, in qualsiasi parte del nostro territorio). Proprio tenendo conto di tali particolarità la legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, ha previsto, all’art. 40, specifiche modalità per il procedimento di nomina dei giudici onorari nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d’Ao­sta, prendendo atto di una normativa statutaria che aveva ad oggetto la nomina dei giudici conciliatori (figura che il giudice di pace ha appunto sostituito) e che coinvolgeva direttamente le competenze dei rispettivi Presidenti delle giunte regionali. Soluzione che, peraltro, non è parsa adeguata alla regione del Trentino, che dopo l’approvazione della legge n. 374 ha emanato un decreto legislativo attuativo dello statuto di autonomia (si tratta del decreto 16 marzo 1992, n. 267) con il quale si è stabilito che «alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall’ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede … con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente della Giunta Regionale», vale a dire dell’autorità politica. Ne risulta che la nomina, decadenza e dispensa dei giudici di pace – ca­ratteristiche che contribuiscono a comporre lo status di tali giudici che, ancorché onorari, appartengono a pieno titolo alla magistratura ordinaria – seguono, nella regione a statuto speciale, un modello del tutto particolare, decisamente distaccato da quello generale quanto dal modello di autonomia che aveva immaginato il legislatore del 1991 (che si era preoccupato di coinvolgere, nel procedimento di nomina del nuovo giudice onorario, le competenze del CSM).

Altre particolarità – che peraltro nella presente sede non interessa approfondire – riguardano la regione siciliana, il cui statuto di autonomia consente un’organizzazione del tutto peculiare del Consiglio di giustizia amministrativa, che ha sede in Palermo (art. 23, legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2, e d.lgs. n. 654 del 1948), e che si sostituisce, nella regione, al Consiglio di Stato. Aspetti peculiari presenta, d’altra parte, l’organizzazione della giustizia amministrativa anche nel Trentino, con il tribunale regionale di giustizia amministrativa che presenta una sezione autonoma per la provincia di Bolzano e che realizza una sorta di giustizia amministrativa parallela rispetto a quella introdotta nel nostro Paese con la nota legge sui TAR del 1971.

Più limitate particolarità taluni statuti di autonomia garantiscono al­l’organizzazione della giustizia contabile (v., quanto alla regione Sardegna, il d.p.r. n. 240 del 1982, che disciplina la sezione giurisdizionale sarda della Corte dei Conti; quanto alla regione Sicilia, l’istituzione della sezione della Corte è avvenuta in attuazione dell’art. 23 dello statuto).

In conclusione, può osservarsi che la tradizionale affermazione, secondo cui nell’organizzazione della giurisdizione la riserva di legge statale è assoluta ed inderogabile, deve fare i conti con la realtà del­l’autonomia locale garantita dalla stessa Costituzione; autonomia che in modo più o meno intenso tende a riservare ad istanze locali (necessariamente “politiche”) importanti funzioni nell’organizzazione della giustizia, e talora nella stessa scelta e nel controllo “disciplinare” dei giudici.

9.         Il regolamento governativo

Il regolamento governativo non è una fonte molto diffusa in materia processuale. Esso è confinato in settori marginali: l’approvazione delle tariffe dei compensi spettanti a coloro che, a vario titolo, prestano la propria opera nel processo (difensori, consulenti tecnici, periti, custodi ecc.); l’attività e le competenze dell’Istituto vendite giudiziarie, che cura la custodia e la vendita forzata dei beni mobili pignorati, sotto la vigilanza del Presidente della Corte d’appello (materia recentemente rivisitata col d.m. 11 febbraio 1997, n. 109, che contiene disposizioni di spiccato interesse processuale, ad esempio in tema di vendita senza incanto: v. gli artt. 22 ss.); il pignoramento ed il sequestro di stipendi, salari e pensioni degli impiegati civili e militari dello Stato (cfr. il d.p.r. 28 luglio 1950, n. 895, contenente il regolamento di esecuzione del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180). Ovvero in settori specifici, anche se di indubbio rilievo anche indirettamente processale: si pensi al regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi dell’Avvocatura dello Stato (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611), ovvero al regolamento in materia di pubblici appalti (d.p.r. 28 luglio 1950, n. 895), o ancora ai decreti ministeriali di attuazione della disciplina del credito agrario (d.m. 23 gennaio 1928 sul diritto di seguito per il privilegio legale, 20 dicembre 1978 e 16 gennaio 1980 sul conto corrente agrario).

I tentativi della dottrina di aprire la strada ad una normazione di tipo secondario nella materia processuale civile sono rimasti senza esito. Tali tentativi si fondavano sull’osservazione di altri sistemi (come, ad esempio, quello francese), in cui il Governo è solito far seguire gli interventi legislativi in materia processuale da disposizioni di tipo regolamentare, che facilitano l’applicazione delle norme primarie e sovente si propongono come una chiave interpretativa delle prime (un recente esempio è dato dalla legge di riforma delle procédures civiles d’exécution – 14 luglio 1991, n. 91-650 –, cui ha fatto seguito il decreto 31 luglio 1992, n. 92-755, che dichiaratamente ha recato nouvelles règles relatives aux pro­cédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n. 91-650).

Non sembra che gli orientamenti possano cambiare in un immediato futuro: in generale (e non solo nella materia processuale), la tendenza è quella di circoscrivere razionalizzare i poteri normativi secondari dell’amministrazione (di ciò è chiara espressione anche la legge n. 400 del 1988, che ha disciplinato ex novo la potestà normativa regolamentare del governo), e le molte proposte in tema di “delegificazione” delle norme processuali studiate in ripetute occasioni anche a livello governativo mediante la costituzione di commissioni ministeriali ad hoc non hanno prodotto frutti. Un esempio in controtendenza è dato dalla recente legge 2 dicembre 1991, n. 399, che ha delegificato le norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari; ma si tratta di materia tecnica, che attiene strettamente ai compiti dell’amministrazione (sia pure con indiretti riflessi sulla funzione giurisdizionale).

È peraltro indubbio che un uso accorto dello strumento regolamentare (assai più duttile e maneggevole della legge ordinaria) sarebbe da auspicare in rapporto a certi istituti del processo. Si pensi al problema dell’adeguamento della competenza del valore: dopo l’entrata in vigore del codice, gli interventi di adeguamento della competenza dei giudici monocratici, da realizzarsi con legge, si sono susseguiti ad intervalli di tempo sempre maggiori (d.l. 5 aprile 1946, n. 247; legge 12 maggio 1949, n. 273; legge 18 luglio 1956, n. 761; legge 15 luglio 1966, n. 571) in modo tale che, quando si è pervenuti – a quasi vent’anni dall’ultimo adeguamento – alla legge 30 luglio 1984, n. 399, legge che avrebbe dovuto “rilanciare” i giudici monocratici a tutto vantaggio del tribunale oberato di cause bagattellari, la figura del conciliatore era stata praticamente cancellata dall’effetto dell’inflazione monetaria, mentre quella del pretore era stata mantenuta in vita dall’attribuzione di importanti competenze per materia. Se il legislatore primario avesse invece previsto la possibilità di adeguamento del limite con norma regolamentare (ad esempio, ogni biennio) verosimilmente non si sarebbe assistito al decadimento della magistratura onoraria, che anche l’intervento in extremis del 1984 non ha sottratto all’estinzione (poi sanzionata dalla legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace).

Crediamo che un sistema siffatto non si porrebbe in contrasto con l’art. 25, 1° comma, Cost., secondo cui la precostituzione del giudice (e, quindi, l’individuazione del criterio attributivo di competenza) è rimessa alla legge. L’intervento regolamentare, da esercitarsi entro limiti stabiliti dal legislatore primario, non avrebbe infatti carattere innovativo, ma soltanto conservativo di una competenza già assegnata dalla legge.

Non va confusa con il tema delle norme processuali regolamentari la prassi, di cui i repertori di giurisprudenza ed i commenti della dottrina danno talvolta notizia, che certi uffici giudiziari seguono nel diffondere “circolari” (generalmente, in materia di espropriazione forzata) per uniformare la giurisprudenza specie dei giudici monocratici (qual è infatti il giudice dell’esecuzione). Si tratta di prassi praeter se non proprio contra legem, perché nulla autorizza il giudice (sia pure il dirigente di un grande ufficio giudiziario) ad emanare norme processuali o anche meramente comportamentali (ciò si dice pur nella consapevolezza dei buoni intenti che spesso sono alla base di simili iniziative, che il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe tuttavia decisamente scoraggiare). Tantomeno il governo potrebbe emanare circolari per l’interpretazione o l’applicazione delle norme processuali: ciò avveniva nell’abrogato ordinamento fascista [con l’entrata in vigore del nuovo c.p.c., il Ministro Grandi emanò due circolari entrambe in data 14 aprile 1942, la prima contenente direttive alla magistratura per l’applicazione del nuovo codice di procedura civile (n. 2690), la seconda istruzioni sulle norme transitorie per l’applicazione del nuovo codice di procedura civile (n. 2691), la cui lettura è peraltro di grande interesse non soltanto storico, a testimonianza concreta delle grandi attese che i conditores dell’epoca riponevano nell’ap­plicazione “effettiva” del nuovo codice], ma attualmente circolari governative di siffatto contenuto (di cui, fortunatamente, non si ha notizia) non potrebbero che essere disapplicate sine strepitu. Ciò dovrebbe far riflettere quei giudici che, in occasione di riforme processuali, rivolgono quesiti al governo (in genere, al Ministro della giustizia) perché questi impartisca “istruzioni” circa l’interpretazione da dare ai nuovi testi legislativi.

In settori specifici, talora si assiste ad una “rivalutazione” dello strumento regolamentare. Un caso notevole è dato dal d.p.r. 28 settembre 1994, n. 592, in materia di conciliazione delle controversie tributarie, adottato addirittura sulla base dell’art. 4 del d.l. 17 settembre 1994, n. 592 (scontando così il rischio della mancata conversione in legge), ed attualmente richiamato nel testo dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall’art. 14 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, poi ulteriormente modificato dall’art. 3 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203. V. anno segnalati anche i recenti DPR d.p.r. n. 123/ del 2001 sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile; DPR d.p.r. n. 126/ del 2001 sulle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari; DPR d.p.r. n. 455/ del 2001 sulle modalità di intervento degli istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti. Si è ricordato retro, n. 2.3, che anche le norme integrative che trovano applicazione nei processi dinanzi alla Corte costituzionale sono state approvate con una fonte di rango regolamentare (deliberata dalla stessa Corte in data 16 marzo 1956).

Sull’art. 111 Cost. ed il suo riferimento alla “legge” regolatrice del “giusto processo” v. retro, n. 2.3.

10. Ordinanze contingibili ed urgenti

Limitatissima la rilevanza di tali eccezionali fonti, che possono al più incidere sui termini (sostanziali e) processuali per il compimento di determinate attività: un esempio recente è dato dal DPCM n. 3279 del 10 aprile 2003, Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso, recante ulteriore proroga dei termini già sospesi con DPCM n. 3253 del 29 novembre 2002. Entrambi i provvedimenti governativi risultano collegati ad una fonte primaria, che nel caso è il decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, recante Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

            Sulla sospensione dei termini processuali v. anche infra, parte II, n. 3 e segg.

11. Consuetudini ed usi

In materia processuale, gli usi hanno rilievo solo se richiamati dalla legge. Ciò avviene in rarissimi casi: ad esempio, l’art. 531, 1° comma, c.p.c., richiama le “consuetudini locali” riguardo alla vendita dei frutti pendenti. L’assoluta eccezionalità del richiamo consente di tralasciare questa fonte ai fini della nostra trattazione.

Non è corretto, a nostro avviso, parlare di “usi” o “consuetudini” con riferimento alle c.d. prassi giudiziarie, con ciò intendendosi gli indirizzi, anche a rilevanza meramente locale, che i giudici (o, in generale, il foro) seguono nell’applicazione concreta della legge processuale (e per cui – scherzosamente, ma non troppo – si contrappone un rito “ambro­siano” ad un rito “romano”, ovvero si ricorda di una mitica esperienza “genovese” di applicazione “orale, immediata e concentrata” del codice del ’40). Tali prassi non possono essere tecnicamente considerate fonti del diritto processuale (anche se talora hanno incidenza forse anche maggiore delle norme: si pensi alle prassi fallimentari), ed interessano in genere elementi di contorno e non aspetti costitutivi della tutela (e, quando ciò realizzano, è lecito nutrire forti sospetti: a nessuno sarà sfuggito che la prassi “ambrosiana” sul fermo provvisorio di azioni – che, in certa misura e nella sequenza decreto-ordinanza, sembrava anticipare la disciplina del nuovo procedimento cautelare uniforme, poi introdotta dalla legge n. 353 del 1990 – nascondeva in realtà veri e propri episodi di corruzione, il che dovrebbe scoraggiare qualsiasi giudice dall’emanare “grida” o dall’applicare regole “intuitive” ed extratestuali in una materia ampiamente regolata dai codici e, in genere, da fonti primarie).

Ciò posto, è del tutto evidente l’importanza pratica che assumono le sedi – che da ultimo hanno assunto una struttura organizzativa stabile denominandosi “Osservatori”, tra loro in vario modo collegati – in cui i vari operatori del processo si incontrano periodicamente per comunicarsi opinioni ed esperienze, e contribuire così ad una più razionale applicazione del diritto processuale civile. Talora gli Osservatori convengono sulla redazione di protocolli (v., ad esempio, il Protocollo per le udienze civili dell’Osservatorio romano sulla giustizia civile, in FI, 2003, V, c. 252), la cui applicazione è del tutto volontaria tra gli aderenti all’iniziativa, e che tendono a razionalizzare l’andamento dei giudizi. Del resto, a volte è la stessa legge ad incoraggiare un proficuo scambio di opinioni tra operatori pratici: l’art. 47-quater ord. giud., nel testo introdotto dall’art. 13 del d. lgs. 51 del 1998 (Giudice Unico), prevede tra le attribuzioni del presidente di sezione del tribunale quella di «curare anche lo scambio di informazioni (tra i giudici) sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione».

12. Cenni alle sentenze della Corte Costituzionale.

Non più che un rapido cenno possiamo dedicare ad un argomento che gli stessi costituzionalisti affrontano con cautela estrema: possiamo ritenere, alla luce dell’esperienza concreta (di cui sono stati offerti saggi significativi nelle pagine che precedono), che le sentenze soprattutto quelle manipolative, additive, interpretative della Corte Costituzionale siano (o siano assimilabili a) “fonti del diritto”?

La risposta tradizionale è negativa, sul riflesso vuoi del significato formale da attribuire all’espressione “fonte del diritto” (né può essere trascurato, al riguardo, il chiaro dettato dell’art. 1 delle preleggi) vuoi della funzione istituzionale “classica” della Corte costituzionale che non è certo quella volta a produrre nuovo diritto, bensì quella di giudicare della conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge ai parametri deducibili dalle norme costituzionali, ai primi sovraordinate (Crisafulli).

La dichiarazione di incostituzionalità delle norme processuali pone all’interprete problemi affatto particolari, che saranno esaminate nella parte seconda (n. 4). Ma indubbiamente il problema – nella prospettiva dell’individuazione delle “fonti”, più che della valutazione degli “effetti” delle pronunce di incostituzionalità su norme processuali – si pone in termini assolutamente diversi a seconda che l’intervento della Corte sia di tipo soltanto demolitorio (es., cautio pro expensis) ovvero sia di tipo (genericamente) manipolativo, tale da far orientare diversamente l’interprete in rapporto allo stabilizzato “diritto vivente”, ovvero tale da introdurre istituti o garanzie dapprima certamente inesistenti.

Le ultime due ipotesi, appena fatte, non sono peraltro tra loro confondibili. Facciamo al riguardo soltanto due esempi.

Con sentenza 16 giugno 1989, n. 317, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto col diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), dell’art. 292, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 215, comma 1, n. 1), c.p.c., nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. In tal modo, la Corte ha risolto un problema sostanzialmente interpretativo, perché il fondamento della regola sul riconoscimento tacito della scrittura privata riposa sulla possibilità, che la parte contumace abbia (o dovrebbe avere) avuto, di conoscere le produzioni effettuate in giudizio: come se l’art. 215, comma 1, lett. 1) fosse stato scritto nell’erronea presupposizione che i documenti potessero essere prodotti soltanto all’atto della costituzione in giudizio, e perciò indicati nella citazione introduttiva (certamente notificata al contumace), che infatti contiene l’indicazione dei «documenti offerti in comunicazione» (art. 163, comma 3, n. 5). Tuttavia, i documenti sono producibili in giudizio anche successivamente (e qui acquista rilevanza la questione decisa dalla Corte).

Diversamente, con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma, peraltro di fresco conio, sul reclamo cautelare (art. 669-terdecies, c.p.c.) nella parte in cui non  ammetteva il reclamo stesso avverso il provvedimento negativo. La differenza con il caso sopra esaminato è evidente: qui la Corte non ha risolto un problema (sostanzialmente) interpretativo, essendo la lettera della norma colpita assai chiara, ed altrettanto chiaramente deducibile l’intenzione del legislatore («contro l’ordinanza con la quale, prima dell’inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo …»).

Possiamo esprimerci in altri termini: se l’art. 292, comma 1, c.p.c., alla luce dell’art. 215, comma 1, n. 1), avrebbe potuto essere interpretato nel senso di suggerire al giudice, ricorrendo un’eadem ratio, l’ordine di notificazione del verbale al contumace; l’art. 669-terdecies c.p.c., nonostante ogni sforzo, non era certamente suscettibile di essere interpretato nel senso di consentire il reclamo anche avverso il provvedimento negativo, in quanto la formula impiegata era assolutamente chiara nel senso di limitare la garanzia del “doppio grado” alla sola decisione impositiva della cautela. Il fatto di aver ammesso tale garanzia comunque – e tanto è avvenuto proprio a seguito della decisione additiva della Corte – ha certamente mutato la funzione stessa del reclamo cautelare, che, nato per garantire la sola posizione della parte in concreto incisa dal provvedimento, è divenuto una garanzia di tipo neutrale, affermativa del principio del “doppio grado” quale che fosse il contenuto della decisione di prime cure.

Nell’ultimo dei casi esaminati, ci sembra evidente che l’opera della Corte sia di tipo assolutamente creativo: la pronuncia di incostituzionalità ha introdotto una garanzia che prima non c’era, manipolando il dato testuale in modo così rilevante che se l’interprete attuale – sconoscendo il contenuto della pronuncia costituzionale fosse chiamato ad interpretare l’art. 669-terdecies (la cui formulazione è rimasta, com’è ovvio, immutata) non potrebbe che escludere il reclamo avverso le decisioni che negano la cautela. Ragion per cui non possiamo non affermare che, nel caso, la Corte ha prodotto nuovo diritto.

Gli altri casi esaminati pur nella loro obbiettiva diversità – coincidono anch’essi con un mutamento (sia pure per sola sottrazione) delle fonti applicabili; onde anche per essi il discorso, sebbene il fenomeno sia meno evidente, non cambia nella sostanza.

Del resto, sovente la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché riconsideri la questione sollevata alla luce del “mutamento normativo” costituito da una sentenza, medio tempore pronunciata, della stessa Corte: appunto come se le sentenze dichiarative d’illegittimità costituzionale fossero fonti del diritto, non diversamente da quelle “formali” che le preleggi, e la prevalente dottrina, continuano a considerare in via esclusiva.