I MEZZI
ISTRUTTORI NEL PROCESSO PENSIONISTICO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
(di Pino Zingale – Consigliere della Corte dei Conti)
1. I MEZZI ISTRUTTORI NEL TESTO UNICO E NEL REGOLAMENTO
DI PROCEDURA.
L’utilizzo dei mezzi
istruttori nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei Conti è, tuttora,
laconicamente disciplinato dall’art.73 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio
1934, n.1214, il quale stabilisce che la
Corte può disporre l’assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi
istruttori che ritenga necessari.
Tale disposizione
trova compendio negli artt.14, 15 e 16 del regolamento di procedura approvato
con R.D. 13 agosto 1933, n.1038, i quali prevedono la possibilità per la Corte:
a)
di richiedere all’amministrazione ed ordinare alla
parti di produrre gli atti ed i documenti che crede necessari alla decisione
della controversia;
b)
di ordinare al procuratore generale di disporre
accertamenti diretti anche in contraddittorio con le parti (mezzo condizionato, adesso, all’effettiva presenza
del P.M. nel processo pensionistico, attesa la sua posizione di parte
eventuale);
c)
di assumere testimoni;
d)
di ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà
necessari.
In forza dell’art.15,
comma 1, citato, è la Corte che deve,
poi, stabilire i modi con cui i mezzi istruttori devono essere eseguiti,
applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile.
Norma di chiusura,
infine, può essere considerata quella contenuta nell’art.26 del regolamento di
procedura citato, in forza della quale nei
procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei Conti si osservano le
norme ed i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non
siano modificati dalle disposizioni del regolamento.
E’ noto come, nella
piena ed esclusiva vigenza delle suddette disposizioni, l’attività istruttoria
della Corte quale giudice pensionistico si sia quasi del tutto limitata a
disporre delle acquisizioni documentali presso le amministrazioni interessate,
ad eventuale integrazione di quella che già doveva pervenire ai sensi degli artt.74
ed 85 del regolamento di procedura, al momento dell’instaurazione della
controversia.
Tale atteggiamento,
invero più mentale che dotato di un fondamento giuridico, trovava
giustificazione, per un verso nell’affermazione giurisprudenziale secondo cui
gli istituti del processo civile sono applicabili ai giudizi innanzi alla Corte
dei Conti solo se compatibili e non modificati dalle norme dettate
appositamente per essi (salvo poi a rivedere clamorosamente, capovolgendone di
termini, tale affermazione in casi come quello, ad esempio, relativo all’art.23
del regolamento di procedura, ritenuto dalla giurisprudenza tacitamente
abrogato a seguito dell’entrata in vigore nel vigente codice di procedura
civile) dovendosi escludere l'automatica applicazione degli istituti vigenti
nei procedimenti civilistici (Corte dei Conti, SS.RR., 06/10/1997,
n.37/QM), e per altro verso nel fatto che gran parte dell’istruttoria
era devoluta, almeno per le pensioni a totale carico dello Stato, al
Procuratore Generale, all’epoca parte necessaria del processo pensionistico, il
quale, trattandosi di una fase extraprocessuale e non in contraddittorio con il
ricorrente, vi provvedeva con modalità del tutto avulse dalle norme del codice
di rito.
2. LE INNOVAZIONI NELLE LEGGI SUCCESSIVE.
Nel 1984, ad opera
dell’art.2, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n.658, quest’ultima relativa
all’istituzione della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, fu stabilito che
nei giudizi pensionistici la Corte o il
Pubblico Ministero presso di essa potessero richiedere agli ospedali militari o
civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di
visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità
denunciate dai ricorrenti, norma poi estesa a tutte le Sezioni giurisdizionali
dall’art.1, comma 3, del D.L. n.453/93.
A tali disposizioni
nel 1991 se n’è aggiunta un’altra, introdotta dall’art.16, comma 3, del D.L. 13
maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, il quale stabilisce che la Corte
dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può disporre, anche a mezzo
della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche
amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie
a destinazione vincolata.
La norma, chiaramente
dettata nell’ottica della giurisdizione più strettamente contabile e di
responsabilità nell’ambito dei provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa indicati titolo della legge, non
incontra, però, alcuna limitazione testuale o sistematica con riferimento alle
funzioni di giudice delle pensioni ed anzi, proprio la finalità di favorire in
quella sede la trasparenza ed il buon andamento della pubblica amministrazione
ne impone la sua applicabilità anche nel contenzioso pensionistico, almeno per
la parte afferente le ispezioni e gli accertamenti diretti presso le pubbliche
amministrazioni, intesi come mezzi istruttori finalizzati all’acquisizione di
elementi di giudizio e probatori utili alla formazione del libero convincimento
del giudice nella specifica controversia.
Il vero momento di
svolta nella gestione dei mezzi istruttori coincide, però, con l’introduzione
dell’art.6 del D.L. 15 novembre 1993, n.453, convertito in legge 14 gennaio
1994, n.19, il quale ha estromesso, almeno come parte processuale necessaria,
il Pubblico Ministero dal processo pensionistico, trasformando quest’ultimo da
procedimento caratterizzato da una forte connotazione pubblicistica ed
officiosa, in un contenzioso di parti ampiamente, se non pienamente, ricondotto
nell’ambito della consentita (non totale) disponibilità di alcuni diritti pur
sempre di rilievo pubblico, agli ordinari canoni del processo civile,
attribuendo alle Amministrazioni interessate il ruolo di parte processuale.
3. LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE 205/00 E LA CREAZIONE DEL
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Il quadro normativo è
stato recentemente arricchito, anche in termini di chiarezza, dalla devoluzione
della competenza a decidere in tema di controversie pensionistiche al
neo-istituito “Giudice Unico delle Pensioni”, ad opera della legge 21 luglio
2000, n.205, ed in particolare dall’art.5, comma 2, il quale statuisce che
innanzi a quel giudice debbano applicarsi, per quanto rileva ai fini del tema
qui trattato, gli artt. 420 e 421 c.p.c., propri del rito del lavoro, il primo
relativo all’udienza di discussione della causa, alla ammissione ed assunzione
delle prove, il secondo, invece, concernente i poteri istruttori del giudice.
Tale innovazione ha
posto una serie di problemi di coordinamento e compatibilità di queste
innovazioni, specialmente sul piano della gestione dei mezzi istruttori, con il
precedente rito per il quale, pacificamente, era stato escluso sino a quel
momento che le norme relative al rito del lavoro potessero trovare applicazione
(Corte
dei Conti, Sez. Giurisdiz. Marche, 04/02/1999, n.2076).
In linea generale può
affermarsi, comunque, anche con riferimento all’espressione usata dal legislatore
(“innanzi al giudice unico delle pensioni
si applicano”, senza alcuna aggiunta del tipo “in quanto compatibili”) che il legislatore abbia voluto
attrarre "tout court" nel rito pensionistico della Corte dei Conti le
disposizioni richiamate dal processo del lavoro. Ne consegue che l’interprete
non deve porsi il problema della loro compatibilità con il sistema nel quale
vengono inserite ma, semmai, deve individuare le norme di quel sistema, se ne
esistono, che a seguito di tale innovazione devono ritenersi tacitamente
abrogate per incompatibilità e, soprattutto, in che termini debba operare il
rinvio dinamico di cui all’art.26 del regolamento di procedura per i giudizi
innanzi alla Corte dei Conti per il processo pensionistico e quali altre norme
del processo del lavoro debbano applicarsi in quanto coessenziali a quelle
espressamente richiamate.
A tal proposito, come
prima conclusione, può affermarsi che il rinvio operato dal citato art.26 del
regolamento di procedura, e nei limiti della compatibilità, oggi deve farsi
operare con riferimento primario al rito del lavoro, che è quello al quale
espressamente il legislatore ha fatto riferimento nell’introdurre le norme
portanti e caratterizzanti il nuovo rito pensionistico.
Solo in ipotesi di
incompatibilità assoluta delle norme del processo del lavoro (quelle non
espressamente richiamate) con quelle vigenti per il rito pensionistico della
Corte dei Conti, potrà farsi riferimento a quelle del rito ordinario, sempre
nei limiti della compatibilità.
4. L’UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA: I MEZZI
ISTRUTTORI COMUNI E QUELLI SPECIALI.
LIMITI.
La trasformazione del
processo pensionistico in un ordinario processo di parti, assimilato per molti
versi a quello previdenziale e del lavoro, al quale risulta essere affine anche
per la natura dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, distinto dal
processo del lavoro solo per la natura ulteriormente specializzata (ma non
speciale) del giudice naturale chiamato a decidere la controversia, non
consente più di escludere da questo processo (ormai unico per tutti i tipi di
pensione) nessuno dei mezzi istruttori previsti dal codice di procedura civile,
se non quelli che per loro natura sono suscettibili di incidere in termini di
assoluta disponibilità sul diritto controverso, interferendo illecitamente sul
rilievo pubblicistico di quest’ultimo, in quanto afferente anche un interesse
della P.A., costituzionalmente protetto, al rispetto del principio di legalità
ed economicità dell’azione amministrativa.
Invero anche in
precedenza non si rinvenivano fondate ragioni giuridiche per escludere dal
processo pensionistico alcuni strumenti istruttori come la consulenza tecnica
d’ufficio o, per i processi pensionistici di guerra, la prova testimoniale,
anche se la giurisprudenza era apparsa sempre molto scarsamente incline ad
ammetterne la praticabilità.
Le uniche preclusioni
che oggi devono ritenersi sussistenti riguardano, quindi, la possibilità sia
del giuramento decisorio che di quello suppletorio, così come
dell’interrogatorio formale.
Per quanto attiene il
giuramento esso è finalizzato a fare dipendere la decisione della causa dalle
dichiarazioni che rende l’altra parte, evenienza incompatibile con la natura
indisponibile (art.2739 c.c.) dei diritti in contestazione nel processo pensionistico
innanzi alla Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sardegna,
14/01/1992, n.1 e 31/12/1993, n.514; ) e con la presenza del c.d.
“sistema acquisitivo” che permea l’attività processuale del giudice (Corte
dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, 04/02/1988, n.3).
Nel processo civile,
infatti, prevale il metodo dispositivo, per il quale è lasciato alle parti il
potere di determinare, introducendoli nel giudizio e disponendone, i fatti da
porre alla base della decisione. Nel processo del lavoro, come in quello
pensionistico innanzi alla Corte dei Conti, invece, il giudice ha una più ampia
libertà di disporre degli elementi necessari al formarsi del suo convincimento,
anche attraverso l’ammissione d’ufficio dei mezzi di prova, come, peraltro,
ormai normativamente stabilito dall’art.421, comma 2, c.p.c., applicabile in
entrambi i processi citati.
Ad analoghe
conclusioni si può pervenire per la confessione, in forza dell’art.2733, comma
2, c.c,, parimenti inammissibile per i diritti indisponibili.
Appare, invece, del
tutto compatibile con il nuovo rito la possibilità di disporre consulenze
tecniche d’ufficio che, normalmente, non sono un mezzo di prova, ma uno
strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già
acquisiti (Cass. civ., Sez. lav., 10/07/1999, n.7319) e che nel rito
pensionistico innanzi alla Corte dei Conti costituisce uno strumento
alternativo ed a volte integrativo di quello previsto dall’art.2, comma 2,
della legge 8 ottobre 1984, n.658, anche se ad esso pari ordinato sotto il
profilo della conducenza processuale degli accertamenti operati.
Per entrambi, quindi,
deve comunque ritenersi sussistente il limite individuato dalla giurisprudenza,
secondo cui tale mezzo istruttorio non può essere disposto al fine di esonerare
la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente
negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza
delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass.
civ., Sez.III, 07/03/2001, n.3343). Un rafforzamento (e, se si vuole,
una conferma) della volontà del legislatore in questo senso può desumersi, per
il processo pensionistico innanzi alla Corte dei Conti, anche dall’art.6, comma
9, del D.L. n.453/93, il quale ha addirittura fissato la sanzione
dell’inammissibilità processuale per i ricorsi avverso i provvedimenti che
definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni
mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati
dalla commissione medica superiore, laddove l’atto introduttivo del giudizio
non risulti assistito da perizia medica o certificazione rilasciata da
strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o
nei sei mesi antecedenti idonee a giustificare la pretesa avanzata dal
ricorrente.
Riguardo alla
consulenza tecnica d’ufficio va sottolineato come pur essendo un mezzo
istruttorio ma non una prova vera e propria ed, in quanto tale, sottratta alla
disponibilità delle parti, essa è affidata al prudente apprezzamento del
giudice del merito ma quest’ultimo non può respingere, senza adeguata
motivazione, una istanza di ammissione di tale mezzo formulata dalla parte,
laddove in essa siano state indicate le ragioni dell'indispensabilità delle
indagini tecniche per la decisione (Cass. civ., Sez.lav., 20/11/2000, n.14979),
senza contare che, specialmente nel campo medico-legale, essa può costituire di
per sé fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di
accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni
tecniche (Cass. civ., Sez.III, 10/03/2000, n.2802) e, quindi, il suo
immotivato diniego può assumere la valenza, sotto tale profilo, ai fini di una
possibile censura su questione di diritto ai fini dell’appello.
Per le consulenze o
pareri acquisiti ai sensi dell’art.2, comma 2, della legge 8 ottobre 1984,
n.658, va segnalato, poi, come la giurisprudenza abbia escluso l’applicabilità
dell'art.193 c.p.c., sull’obbligo del giuramento dei consulenti tecnici,
trattandosi di organi statali i cui componenti hanno già prestato giuramento
prima di assumere servizio (Corte dei Conti, Sez.Giurisdiz. Toscana,
27/12/1999, n.1506).
Per quanto riguarda la
prova testimoniale, per come avviene nel rito del lavoro, qualora la parte
abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova
testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo
in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione
delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina
decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera
irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui
all'art. 421, comma 1, c.p.c.; con la conseguenza che, in sede di pronuncia dei
provvedimenti istruttori di cui all'art. 420 stesso codice, il giudice, ove
ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del
decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che
allo stato non consente l'ammissione della prova, assegnandole un termine per
porvi rimedio ed applicando a tal fine la particolare disciplina prevista dal
comma 5 della norma da ultimo citata, col corollario della decadenza nella sola
ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine espressamente
dichiarato perentorio dal medesimo comma (Cass. civ., Sez.lav., 07/11/2000, n.14465).
Agli ordinari
strumenti istruttori, si aggiungono, poi, quelli “speciali” previsti dal
legislatore solo per la Corte dei Conti, come le ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni
eseguite anche a mezzo della Guardia di finanza, che è strumento analogo ma
non sussumibile sotto la medesima disciplina processuale di quello di cui agli
artt.258 e seguenti c.p.c. e le relazioni
di consulenza delle Commissioni Medico Legali, già citate.
Lo strumento delle ispezioni ed accertamenti diretti presso le
pubbliche amministrazioni eseguite anche a mezzo della Guardia di finanza, infatti,
deve intendersi, innanzitutto, come mezzo di esecuzione in forma specifica di
quello già previsto e prodromico di
richiesta all’amministrazione di atti e documenti necessari alla decisione
della controversia.
Non è infrequente,
infatti, che le Amministrazioni intimate dal Giudice a produrre atti e
documenti ritenuti necessari ai fini del decidere si astengano dal provvedervi.
In questo caso l’ispezione e l’accertamento diretto, più che un mezzo di prova,
divengono, al pari dell’ordine di ispezione di cui all’art.118 c.p.c. e
dell’esibizione prevista dall’artt. 210 e seguenti c.p.c., uno strumento di
ricerca di una prova. Mentre, però, per i predetti mezzi istruttori del rito
civile l’ordinamento non prevede strumenti di esecuzione coattiva (ed in tal
senso la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto l’art.118 c.p.c. non
censurabile con riferimento agli artt.2, 3 e 24 Cost. – Sentenza n.471 del 6 novembre
2000), nel rito processuale innanzi alla Corte dei Conti, invece, un
tale strumento è offerto dall’utilizzo della Guardia di Finanza, in
considerazione, evidentemente, dei particolari interessi pubblicistici in gioco
e della natura indisponibile dei diritti in contestazione che non consentono,
ai sensi dell’art.116, cpv, c.p.c., di limitare la conseguenza alla
possibilità, per il giudice, di ritrarre argomenti di prova dal rifiuto o, nel
caso di terzo, alla comminatoria di una pena pecuniaria alquanto tenue.
Ai sensi dell’art.420
c.p.c. nell'udienza fissata per la discussione della causa, che nel rito
pensionistico della Corte dei Conti coincide con quella fissata dal Giudice
Unico delle Pensioni (prima dal Presidente della Sezione) ai sensi dell’art.6,
comma 3, del D.L. 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n.19, il giudice ammette i mezzi di prova già proposti
dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima (da ciò
deriva l’ineluttabile applicabilità dell’art.414,
nn.3 e 5, c.p.c., norma in parte, peraltro, già di per sé riproduttiva
delle disposizioni vigenti in tema di forma della domanda per i ricorsi
pensionistici innanzi alla Corte dei Conti), se ritiene che siano rilevanti,
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
A tale orientamento
sembra volere aderire quella parte della giurisprudenza che già, sul piano
delle domande e delle eccezioni, ha affermato come, secondo il nuovo rito
pensionistico introdotto con la legge 21 luglio 2000, n.205, vada ritenuta
inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata per la prima volta in
occasione dell'udienza pubblica (Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Molise,
16/01/2001, n.2; contra Sez. Giur. Emilia-Romagna, 13/11/2000, n.2079)
e che le domande introdotte con la memoria difensiva prodotta in prossimità
dell'udienza di discussione, in quanto non contemplate nell'originario ricorso
ed introducenti autonome questioni e temi d'indagine, sono da qualificare quali
nuove ed inammissibili in quanto in contrasto non solo con il principio del
contraddittorio ma anche con il principio di speditezza del processo quale
espresso nelle norme del rito del lavoro, ora applicabili al rito del giudice
unico delle pensioni in virtù della legge n.205 del 2000 (Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz.
Basilicata, 08/02/2001, n.24).
Sia l’attore che il
convenuto sono, quindi, tenuti, a pena di decadenza, a specificare nei
rispettivi atti introduttivi della controversia i mezzi di prova dei quali
intendono avvalersi, senza che sulla decadenza già verificatasi possa influire
l’eventuale successiva fissazione di una nuova udienza, disposta dal giudice
senza la concessione del termine per il deposito di note difensive ai sensi del
sesto comma dello stesso art.420 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. lavoro, 21 gennaio 1993, n.420).
Nel caso in cui non
sia possibile l’immediata assunzione delle prove il Giudice fissa un’altra
udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove
ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni
prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui
vengano ammessi nuovi mezzi di prova che la parte non ha potuto proporre in
precedenza, per gravi motivi, la controparte può dedurre i mezzi di prova che
si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un
termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del
precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova
dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L'assunzione delle
prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in
udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Le preclusioni
temporali e le decadenze valgono, però, solo per le c.d. “prove costituende”,
ma non per la produzione dei documenti i quali, anche se non indicati nel
ricorso introduttivo, possono essere depositati anche nell’udienza di
discussione, fino a che non sia iniziata la discussione orale (Cass.
Civ. sez. Lav. 4 maggio 1999, n.5265; Cass. Civ. Sez. III, 29 settembre 2000,
n.12966).
A tutte le
notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio, ad eccezione di
quanto previsto per la prova testimoniale (Cass. Civ. Sez. lav. 27 luglio 1998,
n.7371).
Le udienze di mero
rinvio sono vietate.
Nel caso in cui, però,
per qualsivoglia motivo venga disposta un rinvio ad altra udienza, al convenuto
contumace non deve essere notificato o comunicato il relativo provvedimento (Cass.
Civ. Sez.III, 13 ottobre 1984, n.5123), anche in applicazione del
citato art.6, comma 3, del D.L. n.453/93.
5. I POTERI STRUTTORI DEL GIUDICE.
Ai sensi dell’art.421
c.p.c. il giudice può indicare alle parti in ogni momento le irregolarità degli
atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per
provvedervi, salvo gli eventuali
diritti quesiti.
Il riferimento appare
evidente all’art.182 c.p.c., secondo cui il giudice verifica d’ufficio la
regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a
completare o a mettere in regola gli atti ed i documenti che riconosce
difettosi.
Quest’ultima norma è
stata utilizzata da certa giurisprudenza della Corte dei Conti al fine di
consentire al giudice di disporre la notifica dell’atto introduttivo del
giudizio che era stata del tutto omessa.
La giurisprudenza più
recente, al contrario, ha ritenuto che dall’omessa notifica del ricorso
introduttivo scaturisca automaticamente e senza possibilità di sanatoria alcuna
l’inammissibilità del gravame (Corte dei Conti Sez. Giurisdiz. Marche,
01/08/2000, n.3437; Calabria 07/02/2000, Basilicata, 16/12/1997, n.262):
l’argomentazione merita condivisione, atteso che l’omessa notifica dell’atto
introduttivo del giudizio non afferisce riduttivamente alla regolare
costituzione delle parti ritualmente evocate, bensì all’esistenza stessa del
contraddittorio nei suoi elementi minimi ed essenziali della chiamata innanzi
ad un giudice (art.101 c.p.c.).
Il Giudice può pure
disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova,
anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile: il riferimento è agli
artt.2721 e seguenti c.c. in tema di prova testimoniale, 2729, comma 2, c.c. in
tema di presunzioni semplici e 2735, comma 2, c.c. in tema di confessione
giudiziale, quest’ultima, come già detto, inammissibile nel processo
pensionistico innanzi alla Corte dei Conti.
Anche in questo caso,
laddove, cioè, il giudice disponga d’ufficio l’ammissione di una prova, fissa
un’altra udienza e concede alla parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine
perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il
deposito in cancelleria di note difensive.
Il giudice, su istanza
di parte, può disporre l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine
dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità,
l'esame dei testimoni sul luogo stesso e, ove lo ritenga necessario, può
ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa,
anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo
246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.
Si tratta, come di
tutta evidenza, di notevoli deroghe ad uno dei principi cardine sui quali è
costruito il processo civile ordinario nel nostro ordinamento, vale a dire il
principio dispositivo per il quale il giudice può fondare la propria decisione
solo sulle prove richieste dalle parti (art.115, comma 1, c.p.c.), ma assai
affine a quel sistema acquisitivo che già in epoca remota ha caratterizzato
l’attività giurisdizionale della Corte dei Conti anche nel settore
pensionistico e, quindi, in effetti assai meno rivoluzionario di quanto lo
sarebbe stato un rinvio alle norme del processo civile ordinario.
La norma contiene due
distinti precetti.
Per il primo, relativo
all’ammissione d’ufficio di mezzi di prova, va subito avvertito che la dottrina
ha sempre sostenuto che il giudice, anche nell’esercizio dei poteri
attribuitigli dall’art.421 c.p.c., è comunque vincolato al “thema probandum”
definito dalle parti, cioè ai fatti costitutivi od estintivi del diritto fatto
valere introdotti nel processo dalle parti.
La giurisprudenza
della Corte di Cassazione è sostanzialmente nello stesso senso, laddove
ribadisce che nel rito del lavoro l'attribuzione al giudice di poteri
istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., incontra un
duplice limite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della
domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi
o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto
di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, sicchè - in sostanza
- la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e
dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma
richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o
dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure
implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni
della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative
"piste probatorie" emergenti dagli atti di causa (Cass. civ., Sez.lav.,
06/07/2000, n.9034).
Il giudice, quindi,
neppure può ricercare autonomamente le fonti materiali di prova, vale a dire i
documenti, i testimoni, ecc., potendo solo disporre d’ufficio l’acquisizione di
quelle fonti materiali di prova che siano notorie ovvero siano emerse nel corso
del processo nel contraddittorio delle parti in sede di interrogatorio libero o
comunque ricavabili dagli atti del processo e dalla pregressa attività
istruttoria.
Analoghi limiti devono
ritenersi applicabili anche al processo pensionistico innanzi alla Corte dei
Conti.
Riguardo al
contemperamento del potere del giudice ex art.421 con le decadenze poste a
carico dell’inerzia difensiva in ordine alla specificazione dei mezzi di prova
dei quali intenda avvalersi, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel
senso di ritenere ammissibili d’ufficio anche mezzi di prova in ordine ai quali
si sia verificata una decadenza a carico di una delle parti.
Si afferma in
particolare che tutte le volte in cui le risultanze di causa offrano
significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica
applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art.2697 c.c., ove
reputi insufficienti le prove già acquisite, ma ha il potere-dovere di
provvedere d’ufficio agli ulteriori atti istruttori sollecitati da tale
materiale ed idonei a superare l’incertezza in ordine ai fatti costitutivi dei
diritti n contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di
preclusioni o decadenze a danno delle parti.
In base al principio
generale del rispetto del contraddittorio l’esercizio dei poteri istruttori
officiosi comporta che debba assicurarsi alle parti il diritto di interloquire,
di contraddire e di fornire a loro volta prove sul punto.
6. LA DISCPLINA TRANSITORIA.
Le norme introdotte
dal legislatore, essendo di natura processuale, si applicano immediatamente a
tutti i processi pendenti.
In assenza di una
disciplina transitoria, quindi, dovrebbero comminarsi tutte quelle preclusioni
e decadenze alle quali si è fatto cenno in tema di onere della prova,
nonostante all’epoca della presentazione del ricorso non sussistesse alcun
obbligo, ad esempio, di indicare i mezzi istruttori dei quali la parte
intendesse avvalersi.
La giurisprudenza,
però, ha sempre affermato che nel caso di successione di leggi processuali si
debba applicare il principio "tempus regit actum". Ciò comporta che,
ove manchino espresse disposizioni in senso contrario, la validità degli atti
processuali deve essere valutata con riguardo alle norme vigenti al momento del
loro compimento anziché a quelle posteriori sopravvenute (Cass. civ., Sez. lav.,
01/04/1996, n.2973).
Da ciò ne deriva che
alla parte, la quale al momento della presentazione del ricorso non era tenuta
ad indicare alcuni elementi, laddove mancanti e se ritenuti imprescindibili e
non superabili con l’esercizio dei poteri d’ufficio del Giudice, quest’ultimo
dovrà fissare alle parti un termine per provvedere, disponendo un rinvio della
trattazione.
7. LE PROVE ATIPICHE
Un breve cenno
meritano, infine le prove c.d. “atipiche” che tanto spazio hanno trovato,
sinora, nel processo (molto poco formale) pensionistico innanzi alla Corte dei
conti.
Con il termine “prova
atipica” si intende comunemente la prova non tipizzata dal legislatore e,
dunque, non prevista dall’ordinamento nella parte dedicata ai mezzi istruttori.
Nell'ordinamento
processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica
dei mezzi di prova. Per tale motivo la giurisprudenza appare orientata nel
senso che il giudice possa legittimamente porre a base del proprio
convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi
di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con
le altre risultanze del processo.
In particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non
avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito
del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi
alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con
altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire
utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata la
veridicità formale (Cass. civ., Sez.III, 26/09/2000, n.12763).
Un particolare
approfondimento, in questa sede, meritano:
a. le perizie stragiudiziali e le consulenze tecniche di
parte;
b. le scritture e dichiarazioni provenienti da terzi;
c. le scritture contenenti dichiarazioni provenienti
dalla parte;
d. le cartelle cliniche;
e. le attestazioni amministrative;
f. i verbali della P.A.
Le perizie stragiudiziali sono costituite
da quegli accertamenti giurati, posti in essere da tecnici al di fuori del
giudizio.
La giurisprudenza, pur
negando ad essi pieno valore probatorio, afferma che, ancorché contestati dalla
controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un
approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e
del libero e motivato convincimento del giudice (Cass. civ., Sez.I, 05/06/1999,
n.5544) e quando i rilievi in esse contenuti siano precisi e
circostanziati, possono essere poste dal giudice a fondamento della decisione,
purché quest’ultimo renda conto di questa sua positiva valutazione (Cass.
Civ., 11.10.2001, n.12411).
Ad analoghe
conclusioni si perviene per le consulenze
tecniche di parte, per le quali, però, sussiste in atto un contrasto tra
giurisprudenza della Corte dei Conti e quella della Cassazione.
Mentre la prima
(Corte dei Conti, Sez.I, 08/01/2000, n.3/A), infatti, ritiene che il giudice di prime cure non
abbia l’onere di un esame puntuale della consulenza di parte che si trovi in
contrasto con quella tecnica d’ufficio, la seconda, invece, ritiene, pur nella
limitata ipotesi che i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano
precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle
contenute nella consulenza tecnica d’ufficio ed adottate in sentenza, che ove
il giudice trascuri di esaminarle analiticamente ricorra il vizio di
insufficiente motivazione (Cass. Civ. 16.06.2001, n.8165) che,
come è noto, nel caso della Corte dei Conti, legittima l’appello per questioni
di diritto.
I documenti provenienti da terzi estranei alla controversia
giudiziaria, poi, non essendo soggetti alla disciplina sostanziale di cui
all'art. 2702 c.c., nè a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.,
risultano inidonei a costituire, di per sè soli, l'unica fonte di convincimento
per il giudice di merito, pur essendo dotati di valenza probatoria al fine di
integrare il fondamento della decisione nel concorso di altri elementi che ne
confortino la credibilità e l'attendibilità (Cass. civ., Sez.I, 09/03/2000,
n.2668 e Cass. civ., Sez.lav., 14/08/2001, n.1110).
Nel giudizio civile,
caratterizzato dal principio dell'onere della prova, nessun valore probatorio
può essere attribuito alla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o
qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione delle parti
in causa, operando la piena equiparazione, a fini probatori, tra la
dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e quelle asseverate da
terzi, solo nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra p.a.
e privati, per espressa previsione legislativa, allo scopo di snellire e
semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati stessi (Cass.
civ., Sez.lav., 14/04/2001, n.5594 e Cass. civ., Sez.un., 14/10/1998, n.10153).
Le attestazioni contenute
in una cartella clinica sono
riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle
attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le
valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione
in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad
altri elementi di prova; in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica,
ancorché riguardante fatti avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale o da
lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituiscono
prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il
quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso (Cass.
civ., Sez.III, 27/09/1999, n.10695).
L'attestazione amministrativa
non può costituire piena prova a favore dell'amministrazione da cui essa
provenga, che di essa intenda avvalersi in causa, potendo comunque assumere
valore indiziario e formare il convincimento del giudice in associazione ad
altri elementi (Cass. civ., Sez.I, 07/02/2000, n.1320).
La fede privilegiata,
che conformemente al disposto dell'art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali
ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 24 novembre 1981 n. 689, riguarda la
constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in
presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle
circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi
apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale
che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una
indiscutibilità maggiore di quella normalmente presenze in ciascun soggetto (Cass.
civ., Sez.III, 14/04/2000, n.4844).