Seminario di studi
IL
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI . ESAME DELLE QUESTIONI SUSCITATE DAL NUOVO RITO
INTRODOTTO CON LA LEGGE N.205 DEL 2000
ROMA
21,22,23 OTTOBRE 2002
RELAZIONE
L’applicazione dell’art.420 c.p.c. al rito pensionistico .La costituzione e l’esame delle parti , il tentativo di conciliazione , la difesa dell’Amministrazione ( con particolare riguardo alla proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio) , le udienze di rinvio .
A cura di
Michele Oricchio
L’impatto
prodotto dalle innovazioni recate dalla l.205/2000 sul processo pensionistico
devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti ed in particolar modo di
quelle derivanti dall’applicazione dell’art.420 c.p.c. (di cui ci andremo di
seguito ad interessare) è certamente notevolissimo , come si è avuto modo di
verificare in questi primi anni di applicazione della legge in commento .
Il
primo problema che si è dovuto a tal proposito affrontare è stato quello della
ricostruzione sistematica della
normativa vigente in materia : per far ciò si è reso necessario un
notevole sforzo interpretativo di tipo “pretorio” in quanto le riforme che sono intervenute
negli ultimi anni , lungi dal realizzare un consapevole disegno di armonica
riforma hanno inciso in maniera chirurgica sul preesistente regolamento di
procedura che però risulta quasi completamente inapplicabile o per abrogazione
espressa o per palese incompatibilità con le norme recentemente introdotte .
Prima
di approfondire le problematiche
connesse all’instaurazione del giudizio pensionistico , argomento assegnatoci,
è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento in quanto ciò è
utile al fine della migliore comprensione delle argomentazioni che di seguito
andremo svolgendo .
Può
dunque affermarsi che attualmente , in via principale, trovano applicazione
l’art.6 della L.19/1994 e l’art.5 della L.205/2000 che ,a sua volta, prevede
espressamente l’applicazione degli artt.420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c. che
costituiscono i più recenti interventi normativi espressamente riferiti al
settore di contenzioso che qui ci occupa .
Solo
per le problematiche non coperte da tali disposizioni trovano applicazione le
norme del regolamento di procedura (r.d.1038/1933) che hanno così assunto una
valenza sussidiaria cioè sono applicabili in quanto non incompatibili con i
principi recati dalle più recenti norme
.
Infatti
le richiamate riforme hanno portato alla formazione di un “corpus”
di principi e di disposizioni che si contrappone alla preesistente
antiquata regolamentazione della
procedura dei giudizi pensionistici
innanzi alla Corte dei Conti sicchè è compito dell’interpretazione
giurisprudenziale e dottrinale ricostruire – in attesa di un auspicato nuovo
regolamento di procedura – il tessuto normativo applicabile in coerenza con lo spirito della nuova normativa e con i
principi del giusto processo di cui
all’art.111 della Costituzione .
Può allora affermarsi che le lacune esistenti nella normativa più recente debbono essere colmate con il ricorso alle residue norme del regolamento di procedura ancora vigenti nonché con l’applicazione delle norme del codice di procedura civile e del rito del lavoro “in primis” , grazie anche al rinvio dinamico al codice di rito contenuto nell’art.26 del regolamento di procedura del 1933.
La necessità di una definitiva semplificazione e
“giurisdizionalizzazione” del processo pensionistico in base ai principi
generali processual-civilistici è divenuta improcrastinabile proprio a seguito
della recente riforma dell’art.111
della Costituzione ,relativa al c.d. “giusto processo” recata dalla legge
costituzionale n.2/1999 che è entrata
in vigore il 7.1.2000 e, benchè prioritariamente elaborata in funzione del
processo penale , contiene alcuni
principi di portata generale applicabili a tutte le giurisdizioni e , dunque ,
anche a quella contabile.
Ci si riferisce ai primi due commi dell’articolo
richiamato che affermano come ogni processo debba svolgersi in tempi
ragionevoli , nel contraddittorio tra le parti , in condizioni di parità ,
davanti ad un giudice terzo ed imparziale.
Fondamentale è poi l’affermazione che il “processo si deve svolgere in tempi ragionevoli” che è particolarmente pregnante nel giudizio pensionistico contabile caratterizzato , fino a poco tempo fa , da antiquate procedure che hanno provocato l’accumularsi presso le soppresse sezioni centrali di un arretrato di oltre duecentomila processi .
Una decisa attuazione dei richiamati principi costituzionali si è avuta con la l. 21.7.2000 n.205 che , all’art.5 , ha ulteriormente innovato nel processo pensionistico della Corte introducendo in primo grado il sistema del “Giudice unico delle pensioni” applicante in via principale ( e non più solo in base al “rinvio dinamico” di cui all’art.26 del R.D. 1038/1932) alcune qualificanti norme del rito del lavoro la cui notoria “vis expansiva” può portare anche all’applicazione in via analogica delle altre norme non espressamente richiamate .
Né , ad avviso di chi scrive , è fondata l’obiezione mossa a tale teoria secondo la quale se la legge n.205/2000 lo avesse voluto avrebbe espressamente sancito l’applicabilità dell’intero rito lavoro al processo previdenziale svolgentesi innanzi alla Corte , in quanto non si è in presenza di una normativa che affronta organicamente la riforma di questo processo sebbene di quello amministrativo in cui poi risulta inserito il richiamato art.5 che è norma del tutto estranea al contesto in cui è inserita e solo indicativa della “frettolosa” volontà del legislatore di attuare un’accelerazione dei tempi del giudizio ed una sua semplificazione ed armonizzazione a quello svolgentesi innanzi all’A.G.O. (Vedasi lavori parlamentari).
I
richiamati interventi riformatori si sono , dunque , andati a sovrapporre
ad un preesistente substrato normativo di consolidata interpretazione , con il
quale -oggi- si pongono delicati problemi di coordinamento che sta
affrontando principalmente la giurisprudenza contabile ,
per la verità oscillante fra le testè propugnate ampie aperture alla
nuova disciplina processuale e improvvise chiusure misoneistiche
Dunque
, l’atto introduttivo del giudizio in materia pensionistica ha il nome e la
forma di un “ricorso” e va proposto innanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della regione in
cui si è residenti dall’interessato di
persona o da avvocato munito di apposita procura secondo le forme di cui all’art. 83 c.p.c ; in tale ultimo caso non è più necessario
l’intervento di un avvocato Cassazionista , in quanto l’ art.1 comma 5-bis
della l.19/94 ha riservato ai soli giudizi d’appello la disciplina di cui
all’art.3 della l.161/1953.
Il
ricorso deve contenere , a pena di
inammissibilità, oltre l’indicazione del giudice l’esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda , con le relative
conclusioni (art.6 , 7° co. della L.19/1994) e va sottoscritto dalla parte e
dal suo (eventuale) difensore.
Si
ritiene generalmente che
<E’inammissibile il ricorso
sottoscritto dal rappresentante territoriale di un patronato , laddove il
ricorrente abbia officiato l’istituto su un modello a stampa allegato all’atto
introduttivo , senza specificazione della persona fisica del difensore>
(Corte Conti , sez. Calabria 12.9.2000 ,409, RCC,2000,V,181).
L’art.
6, 7°co. della L.19/1994 richiama , nel contenuto, la previsione dell’art.163
del codice di rito e ribadisce la necessità di una chiara indicazione degli
elementi costitutivi della domanda , rendendo inammissibili le generiche
istanze di concessione di benefici pensionistici , in precedenza comunque utili
ad “eccitare” l’attività della Procura generale .
Il
ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a cura dell’attore
all’Amministrazione resistente : ove ve ne siano di più , va notificato
a tutte .
Qualche
problema sorge in ordine al destinatario della notifica , se cioè esso debba
essere l’Amministrazione direttamente interessata ovvero l’Avvocatura
distrettuale dello Stato operante presso l’adito giudice , quale rappresentante
ex lege dell’Amministrazione evocata
in giudizio.
Sul
punto non v’è uniformità di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza tant’è
che spesso si procede ad una doppia notifica e tuttavia , ad avviso di chi
scrive, sembra più corretto notificare
direttamente alla (sola) Amministrazione interessata e ciò per un’evidente
ragione di economia processuale in quanto ai sensi dell’art.6, 4°co. della l.19/1994 ( che è “specialis posterior” rispetto a quella
regolante le funzioni dell’Avvocatura dello Stato ) spetta all’Amministrazione
evocata in giudizio decidere se farsi rappresentare da un proprio funzionario
ovvero avvalersi del patrocinio erariale .
Tale
conclusione sembra corroborata “ a
contrario” dal diverso regime delle notifiche previsto dall’art.415 ultimo
comma c.p.c. (introdotto dal D.lgs.80/1998) per le controversie di lavoro dei
pubblici dipendenti “privatizzati” : in tal caso è previsto esplicitamente
l’obbligo della notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato per le
amministrazioni statali o ad esse equiparate ma ciò in quanto in tal materia
l’art.417-bis c.p.c. prevede che è
l’Avvocatura erariale a decidere se assumere in proprio la difesa
dell’amministrazione (ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi
notevoli riflessi economici) ovvero rimetterla alla stessa Amministrazione
perchè si avvalga dei propri uffici di gestione del contenzioso del lavoro
(vale a dire l’esatto contrario di quanto accade per la materia previdenziale).
Diverso
è il problema dell’iniziativa dell’Avvocatura erariale di costituirsi in
giudizio per l’Amministrazione inerte pur in assenza di specifica delega : in
tal caso pur ritenendosi preferibile una delega alla trattazione del
contenzioso ( non certo un mandato
poichè l’Avvocatura può esercitare comunque i suoi poteri generali di
rappresentanza di cui agli artt.1 e 3 del r.d. 30.10.1933 n.1611)deve ritenersi ammissibile un’autonoma
costituzione in giudizio , salva la possibilità per il ricorrente di
contestarla con apposita eccezione .
Il
principio dell’ obbligo del contraddittorio da attuarsi attraverso la
necessaria previa notifica del ricorso di cui agli artt.101 e 415 c.p.c. non è
espressamente previsto dal regolamento procedurale dettato per i giudizi
pensionistici devoluti alla cognizione della Corte dei Conti , ma ciò è dovuto
solo alla vetustà dello stesso ( che prevedeva l’intervento del Procuratore
generale ) e all’ovvietà della sua universale applicazione consacrata , da
ultimo, dall’art.111 della Costituzione .
Esso è così divenuto “ius receptum” a seguito dell’attività svolta dalla giurisprudenza
della Corte che ha anche dovuto interessarsi delle conseguenze derivanti dai
vizi di notifica del ricorso : le prime decisioni sono state di inammissibilità
dello stesso o di improcedibilità , senza peraltro una chiara distinzione circa
gli effetti dell’adozione dell’una o dell’atra formula .
Le
Sezioni Riunite della Corte si sono
recentemente interessate del problema in sede di “questione di massima” ed
hanno affermato che :
<l’atto introduttivo
del giudizio pensionistico conserva la forma del ricorso ma ha il contenuto
della citazione sicchè ad esso è applicabile l’art.163 del codice di procedura
civile con la conseguenza che la mancata notifica dell’atto introduttivo alle
parti interessate rende il ricorso inammissibile , non potendo il giudice disporre
la rimessione in termini >
(Corte Conti , Sez.R.,
9.7.2001 n.6/QM, RCC,2001,4, 54 ).
La
richiamata sentenza , benché apprezzabile sotto il profilo della definitiva
affermazione dell’obbligo per il ricorrente di notificare l’atto introduttivo
del giudizio all’Amministrazione resistente , non convince nel punto in cui
afferma l’impossibilità di una rimessione in termini del ricorrente che tale
adempimento non abbia posto in essere : infatti il collegio giunge a tale
conclusione attraverso il richiamo ( reso possibile dall’art. 26 del
r.d.1038/1933) all’art.163 del codice di rito , omettendo però di considerare
che la l.205/2000 ha espressamente richiamato l’applicabilità dell’art.421
c.p.c. in base al quale
<il giudice indica alle
parti in ogni momento le irregolarità
degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per
provvedervi , salvo gli eventuali diritti quesiti>
(C.p.c.
421,1° co.).
Tale
disposizione , pur essendo inserita in una norma rubricata “poteri istruttori
del giudice “ è pacificamente utilizzata per
“diritto vivente” innanzi
all’A.G.O. al fine di disporre preliminarmente la fissazione di un
nuovo termine per la notifica dei ricorsi in materia di lavoro e previdenza
nell’ipotesi in cui il ricorrente non abbia tempestivamente adempiuto al
predetto onere a seguito della fissazione della prima udienza di discussione .
<la mancata
ottemperanza all’ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo ,
disposta ex art.421,1°co. C.p.c. determina l’estinzione del processo ancorchè
il giudice non abbia assegnato un termine , necessariamente perentorio , per la
notifica >
Cass.n.7209 del 1999).
Ma
anche per il processo civile ordinario
si è ritenuto che
<ogni nullità per
vizio della notificazione deve ritenersi sanata ex tunc a mezzo della rinnovazione della notifica ai sensi
dell’art.291 c.p.c. >
(Cass. 18.4.1986 n.3386).
Inoltre
la giurisprudenza civile è
sostanzialmente concorde nel ritenere sanabili i vizi di notifica quando questa
abbia raggiunto lo scopo , ai sensi dell’art.160 c.p.c.
Sembra
, dunque, potersi fondatamente affermare che
l’omessa notifica del ricorso non comporta l’inammissibilità dello
stesso , ma solo la fissazione di un nuovo termine per provvedervi ai sensi del
primo comma dell’art.421 c.p.c.: tanto anche per “economia processuale” ,
attesa l’inesistenza di termini di
decadenza per attivare un giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei
Conti .
Una
volta instauratosi il contraddittorio segue normalmente la costituzione in giudizio
delle parti attraverso il deposito presso la segreteria del giudice adito degli
atti introduttivi di lite con allegata conferente documentazione probatoria.
Mancando
la previsione di termini perentori di costituzione per il ricorrente (vedasi
165 c.p.c.) può anche verificarsi il caso di costituzione della sola
Amministrazione resistente , il che comunque comporta la necessità di una
pronuncia da parte della Sezione adita .
Per
l’Amministrazione resistente la costituzione non può, peraltro, considerarsi assolutamente avvenuta con la
trasmissione del fascicolo amministrativo alla segreteria del giudice adito ,
anzi da taluni si è ritenuto sostanzialmente abrogato anche l’art.74 del
regolamento di procedura che prevede l’obbligo per la segreteria di richiedere
alla Amministrazione i documenti in base ai quali è stato emesso il
provvedimento impugnato .
Si
tratta di una tesi del tutto condivisibile anche alla luce della considerazione
che, in un processo di parti , è onere del convenuto cioè dell’Amministrazione
difendersi con l’ulteriore conseguenza di poter fissare la prima udienza di
discussione anche in assenza dei documenti dell’Amministrazione : il relativo
comportamento omissivo potrà rilevare solo ai fini della decisione a prendersi
ex artt.116 e 420 c.p.c. e,comunque, il giudice potrà sempre ordinare
l’esibizione dei documenti ritenuti necessari ai fini della decisione con
propria ordinanza istruttoria.
Non è comunque prevista alcuna formale
dichiarazione di contumacia del convenuto non costituitosi e ciò anche perché
il ricorso introduttivo può essere proposto di persona dall’interessato , senza
che questi possa però poi intervenire in sede di discussione.
Anche
per quanto attiene ai giudizi pensionistici devoluti alla giurisdizione della
Corte dei Conti ci si è chiesti se sia necessaria condizione di proponibilità
la previa pronuncia della competente autorità amministrativa o possa adirsi direttamente il competente
giudice .
La questione
viene in rilievo in due momenti del giudizio : quello dell’introduzione dello
stesso e quello della trattazione del merito delle domande di aggravamento o
interdipendenza e per trovare una soluzione soddisfacente ad essa non può che
procedersi con la preliminare individuazione del quadro normativo di riferimento .
Innanzitutto
deve essere preso in considerazione il regolamento di procedura dei giudizi
avanti la Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, secondo
cui
<i ricorsi in materia di pensioni,
assegni od indennità non sono ammessi quando… si propongano domande sulle quali
non siasi provveduto in sede amministrativa>.
(r.d. 13.8.1933 n.1038 , art.71).
Va poi
evidenziato che la medesima normativa dispone che :
<nei procedimenti contenziosi di
competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della
procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle
disposizioni del presente regolamento>
(r.d. 13.8.1933 n.1038 , art.26).
Tale rinvio è stato pacificamente inteso
come dinamico, cioè atto a recepire
ogni modifica di norme della procedura civile intervenute successivamente alla
data di emanazione del regolamento stesso come, appunto, l’intero vigente
codice di procedura civile, approvato col r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443, e
anche le norme sul giudizio in materia di rapporti individuali di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatoria in esso introdotte con la legge 11 agosto
1973, n. 533.
Fra queste
ultime l’art.443 novellato ( come già visto nel capitolo quinto ) prevede
l’improcedibilità temporanea dei ricorsi previdenziali non preceduti
dall’esperimento della fase amministrativa .
Tanto precisato , va registrata l’esistenza
di oscillazioni giurisprudenziali sul punto in quanto talvolta si è ritenuta necessaria una previa pronuncia amministrativa su ogni singolo motivo dedotto in
giudizio , talvolta si è affermata la sufficienza della pronuncia
dell’amministrazione sul petitum sostanziale della domanda
stessa, cioè sulla pretesa pensionistica: secondo tale orientamento , se
l’amministrazione, nell’esame di una domanda di pensione, si è fermata a un
motivo concernente l’an, la
condizione dell’art. 71 lett.b) del r.d.1038/1933 deve ritenersi integralmente
soddisfatta, senza bisogno di una nuova pronuncia amministrativa sul quantum, che sarà stabilito dal giudice,
investito dell’esame dell’intero rapporto pensionistico.
In quest’ultimo senso le Sezioni riunite si
erano espresse, con estremo vigore e con dovizia d’argomenti, nella decisione
n. 52/C del 14 settembre 1981, nella quale veniva affrontata espressamente la
questione dell’interpretazione dell’art. 71 lett.b) in parola.
Deve registrarsi anche
l’attuale prevalente indirizzo giurisprudenziale che ritiene “desueta” la
predetta norma e nega la necessità
della previa pronuncia amministrativa , essendo la Corte dei Conti giudice del
rapporto e non del singolo atto.
<La natura e la struttura del giudizio
pensionistico innanzi alla Corte dei Conti sono tali che l’azione promossa con
il ricorso stesso si configura quale azione di accertamento del diritto
soggettivo contestato e del connesso rapporto giuridico patrimoniale senza
avere per diretto oggetto la legittimità dell’atto impugnato >.
(Corte Conti , Sez. Campania , 12.10.1998 ,n.192
, RCC, 1998,VI,182 )
Ad avviso di chi
scrive la soluzione più ragionevole è
quella di applicare anche ai giudizi
pensionistici devoluti alla giurisdizione della Corte dei Conti la disposizione
contenuta nell’art.443 c.p.c. , con la conseguenza di rendere la pronuncia
amministrativa condizione di procedibilità dell’azione giudiziale ,
realizzabile anche attraverso il meccanismo del “silenzio rigetto” .
Ci si deve , ora
, soffermare sulla seconda delle
ipotesi formulate ad inizio paragrafo ,
quella cioè che afferisce
all’applicabilità o meno dell’art. 149 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, che - in espressa deroga all’art.5 del codice di
rito- così detta :
<nelle controversie in materia di
invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento
della malattia , nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso
invalidante che si siano verificate nel corso tanto del processo amministrativo
che di quello giudiziario>
(C.p.c. 149 disp.att.) .
In proposito la
prevalente giurisprudenza contabile è
orientata negativamente e ritiene che
l’ambito del giudizio di classifica deve essere ancorato alla situazione
nosologica esistente alla data cui si riferiva il decreto impugnato e i
successivi ulteriori stadi della malattia, eventualmente ingravescenti,
resterebbero al di fuori dell’ambito giurisdizionale, non potendo i poteri
decisionali del giudice, a norma dell’art. 71 del regolamento di procedura 13
agosto 1933, n. 1038, essere dilatati sino al punto di sostituire attività
demandate alla competenza istituzionale dell’organo amministrativo ( così la
soppressa Sez. IV, 18 dicembre 1985, n. 68212).
Trovando
l’aggravamento la sua precisa regolamentazione nell’art. 70 del t.u.29 dicembre
1973, n. 1092, secondo cui “la pensione o l’assegno spettanti in caso di aggravamento
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita
medica” (Sez. IV, 14 ottobre 1988, n. 71953), non avrebbero rilevanza gli
aggravamenti intervenuti successivamente nel corso del giudizio, né lo stato di
salute al momento della trattazione della causa (Sez. Veneto, 19 settembre
1994, n. 208; 13 maggio 1995, n. 81; Sez. Molise, 22 febbraio 1996, n. 42).
Ciò, anche, perché, essendo la revisione del trattamento pensionistico diritto
potestativo da esercitarsi esclusivamente da parte del pensionato, sarebbe
precluso al giudice di sostituirsi all’interessato, sopperendo agli adempimenti
che a lui fanno carico (Sez. Toscana: 15 maggio 1996, n. 269; 18 ottobre 1996,
n. 513).
Dell’argomento
si sono anche interessate le Sezioni riunite sempre escludendo ogni possibilità
di valutare le modifiche dello stato di
salute del ricorrente intervenute nelle more del giudizio : ciò hanno fatto sia
con la decisione n. 87/C/1990, con cui
hanno ritenuto che l’art. 71 lett.b) faccia divieto al giudice di
conoscere di una specifica domanda,
se questa non sia stata prima presentata all’amministrazione e questa non abbia
adottato il relativo provvedimento e sia con la recentissima sentenza
n°2/2002/QM in cui si nega l’operatività dell’art.149 disp.att. c.p.c.
sostanzialmente sul presupposto che spetti alla sola Autorità amministrativa
accertare l’intervenuto aggravamento di una patologia già riconosciuta
dipendente da causa di servizio
,all’esito di un procedimento rigorosamente disciplinato da norme di
legge .
Ad
avviso di chi scrive tali pronunce non possono essere condivise per una serie
di motivazioni presenti innanzitutto anche in altre decisioni della Corte : si
è , infatti al contrario affermato che
non è precluso al giudice, in quanto giudice del rapporto pensionistico,
pronunciare in merito all’aggravamento verificatosi nel corso del procedimento
amministrativo e giudiziale (Sez. Sardegna, 15 aprile 1991, n. 249; Sez.
Molise, 20 gennaio 1999, n. 20).
Tale
pronuncia, viceversa, costituirebbe un dovere del giudice, a sensi dell’art.
149 delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile, relativo
alle controversie in materia di invalidità pensionabile, che sarebbe
applicabile anche ai rapporti pensionistici disciplinati dal t.u. n. 1092 del
1973 (Sez. Sardegna, 21 dicembre 1987, n. 738; 24 ottobre 1995, n. 510), in
virtù della natura di giudizio paritetico che il processo pensionistico avrebbe
acquistato con le riforme legislative
del 1994 (Sez. II, 7 agosto 2000, n. 274), nonché in considerazione del
“carattere devolutivo della cognizione pensionistica” (Sez. II, 6 ottobre 2000,
n. 310); e, soprattutto, perché l’art. 149 non contrasterebbe con la su
riportata norma del D.P.R. 1092/1973, costituendo soltanto una circoscritta
ipotesi di deroga alla stessa, la quale rimane applicabile nella normalità dei
casi (Sez. II, 6 dicembre 2000, n. 409)
Ad avviso di chi scrive
, nonostante la richiamata recente pronuncia delle Sezioni Riunite , è a
quest’ultimo orientamento giurisprudenziale che bisogna aderire in quanto quello contrario pecca di
formalismo e si presta a notevoli
critiche in quanto omette di considerare la funzione deflattiva dell’art.149 in
esame e la ratio sottesa che ha portata universale e consiste nel principio
che “ la durata del giudizio non può andare a detrimento di chi ha ragione” per
cui non può rimanere estranea al giudizio
l’eventuale evoluzione ingravescente delle patologie già oggetto di
domanda amministrativa e/o giudiziale .
I giudizi relativi all’invalidità pensionabile sono del tipo “rebus sic stantibus” e non
possono perciò essere cristallizzati al momento della presentazione della
relativa domande amministrativa : ogni diverso avviso costituisce una battuta
d’arresto nel processo di modernizzazione del giudizio pensionistico devoluto
alla giurisdizione della Corte dei conti e di assimilazione all’analogo
contenzioso devoluto all’A.G.O. indubbiamente voluto dal legislatore con una molteplicità
di recenti interventi quali, da ultimo , la L.205/2000 .
Non è in proposito
ultroneo ricordare che secondo la Suprema Corte la valutazione dell’eventuale
aggravamento intervenuto in corso di giudizio costituisce un dovere od obbligo
del giudice, anche d’appello (Cass., sez. lavoro: 6 febbraio 1985, n. 874; 13 giugno
1986, n. 3946). Tale obbligo è, peraltro, da contemperarsi col principio
dell’art. 112 c.p.c., che impone la “corrispondenza del pronunciato al
chiesto”.
Esso obbligo, quindi,
certamente esiste quando ci sia stata espressa domanda in tal senso, o quando
una siffatta domanda si possa comunque ritenere compresa nella domanda
giudiziale, ma non giunge ad operare in modo automatico, dovendo sempre rimaner
fermo il principio della libera determinazione di parte in ordine alla
delimitazione del thema decidendum.
Con
la costituzione in giudizio del ricorrente da attuarsi con il deposito del
ricorso ritualmente notificato e della produzione di parte presso la segreteria
del Giudice adito (ovvero con la presentazione dell’istanza di prosecuzione del
giudizio ex art.6 primo comma L.19/1994, per i ricorsi presentati anteriormente
all’1.1.1994) si attua la “vocatio iudicis” e si pone in movimento la procedura
che deve concretizzarsi nella fissazione dell’udienza di discussione e
concludersi con l’emanazione della sentenza definitiva di I° innanzi al giudice
monocratico , quale generalmente introdotto per tale contenzioso con l’art.5
delle L.205/2000, che essendo norma
processuale è di immediata applicazione a tutti i giudizi pendenti in materia
previdenziale .
In
tale fase svolge un ruolo fondamentale la segreteria dell’adita Sezione che
riceve il ricorso , provvede alla sua fascicolazione ,acquisisce i documenti
necessari ex art.74 R.D.1038/1933 e rilascia copie, redige i ruoli e cura le comunicazioni , in ciò servendosi
di tutte le norme previste dal codice di procedura civile per l’analoga
attività delle cancellerie giudiziarie.
Vi
è però una preliminare competenza presidenziale : che è quella di stabilire il
calendario d’udienza per tutti i magistrati addetti alla sezione e di fissare i
criteri di assegnazione dei singoli ricorsi ad ognuno di essi .
Un
altro problema preliminare è quello della ripartizione dell’intero carico dei
giudizi già pendenti fra i magistrati della Sezione : alcuni Presidenti hanno
opportunamente ritenuto di “trasformare” in giudice unico i precedenti
“relatori” trasferendo ad essi il relativo ruolo nel suo complesso , altri vi
provvedono di volta in volta , con ciò creandosi però vari problemi
nell’accavallamento delle competenze in ordine alle udienze .
La
prima soluzione sembra senz’altro la più ragionevole nonchè la più aderente
alle disposizioni dettate dall’Ordinamento giudiziario per quanto riguarda la
regolamentazione degli analoghi rapporti fra Presidente del Tribunale e
magistrati assegnati , svolgenti funzioni di giudice unico .
Si
può pertanto affermare che , a seguito della riforma intervenuta con la
L.205/2000, in materia previdenziale il Presidente deve fissare all’inizio di
ogni anno il calendario delle udienze di ogni magistrato , assegnargli i
fascicoli dovutigli in base a criteri predeterminati e fissare la prima udienza
di discussione (ex art.6 comma 3 L.19/94), spettando poi al giudice unico - in
quanto “dominus” della controversia - procedere in autonomia
all’istruttoria della causa anche attraverso una pluralità di udienze e alla
sua decisione.
Il
contemperamento di tali poteri può agevolmente trovarsi in sede di redazione
del calendario annuale delle udienze con la previsione di un’udienza mensile da
riservarsi alla fissazione della prima trattazione delle controversie (di
competenza presidenziale) , e di successive altre utili per la discussione
delle cause già incardinate (di competenza del giudice unico).
Una
volta fascicolato il ricorso e fissata la prima udienza di discussione , a cura
della segreteria ne è data comunicazione alla parte ricorrente ed
all’amministrazione resistente (anche se non costituitasi) con un preavviso di
almeno sessanta giorni .
L’udienza di discussione è regolata dagli
artt.420/421 c.p.c. in virtù dell’espresso richiamo ad essi contenuto
nell’art.5 della L.205/2000 : ne deriva che anche nel processo previdenziale ,
prima della trattazione della controversia , il Giudice deve verificare la
regolare costituzione delle parti , invitare a regolarizzare atti e documenti
ed effettuare il libero interrogatorio delle parti finalizzato ad una migliore
comprensione delle rispettive posizioni ed , anche , ad un’eventuale
conciliazione della lite che , ove avvenuta , viene formalizzata in un apposito
verbale cui è riconosciuta efficacia di titolo esecutivo .
Tali ultimi istituti , originariamente enucleati con riferimento al processo del
lavoro , sono risultati applicabili dapprima al processo previdenziale innanzi
all’A.G.O. in virtù del richiamo contenuto nell’art.442 e, poi, al processo
pensionistico innanzi alla Corte , in virtù dell’art.5 della L.205/2000.
V’è da dire che in tali materie essi hanno un
ridottissimo utilizzo , come insegna la prassi instauratasi innanzi al Giudice
ordinario e ciò sia perchè si verte quasi sempre in materia di diritti
indisponibili e sia perchè i rappresentanti delle parti non hanno solitamente
mandato a transigere .
Nell’ambito del processo
previdenziale , tuttavia, l’esperimento del tentativo di conciliazione può
essere utile a ridurre le numerosissime cause in materia di oneri accessori a
sentenza dichiarativa di diritto a pensione (interessi , rivalutazione , spese
legali, etc.) e ad accertare il concreto interesse ad agire e a resistere delle
parti , anche in funzione ella statuizione sulle spese.
Se le parti sono presenti di persona il giudice unico deve provvedere a
liberamente interrogarle sui fatti di causa e ciò potrà fare anche ( e
sopratutto) nei confronti del ricorrente
costituitosi senza patrocinio di avvocato , che non potrà avere più alcun
contatto ufficiale diretto col giudice.
Anche a seguito dell’interrogatorio , il giudice
- ove non si giunga alla conciliazione- può ammettere un’”emendatio libelli”, vale
a dire una modifica della domanda , delle eccezioni e delle conclusioni già
formulate , che poi non potranno più essere cambiate , può inoltre ammettere la
chiamata in causa del terzo ai sensi degli artt.102 II°comma , 106 e 107 c.p.c.
Dispone l’art.420 che “la mancata comparizione personale delle parti , senza giustificato motivo , costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione” mentre l’ultimo comma prevede che “ le udienze di mero rinvio sono vietate” con la conseguenza che se nessuna delle parti si presenta all’udienza di discussione all’uopo fissata senza giustificato motivo , il giudice deve procedere o alla cancellazione della causa dal ruolo o alla sua decisione in base allo stato degli atti presenti nel fascicolo.
Peraltro , poiché i ricorsi in materia pensionistica devoluti alla giurisdizione della Corte dei Conti sono proponibili dall’interessato di persona non può escludersi ( anche se è di difficile ricorrenza nella pratica ) un’istruttoria officiosa del giudice in presenza di una “semiplena probatio” offerta dalla parte non rappresentata .
Sempre in via preliminare , il magistrato , in presenza di ricorsi seriali , deve disporne la riunione , in applicazione analogica del disposto di cui all’ art.151disp.att. c.p.c. , anche al fine di contenere gli eventuali oneri processuali per l’amministrazione o ente previdenziale resistente.
Nell’andamento normale del processo , però, il
magistrato titolare dello stesso dopo l’espletamento delle richiamate formalità
preliminari deve procedere senza indugio all’istruzione della causa ammettendo
– con ordinanza dettata a verbale- i mezzi di prova necessari articolati dalle
parti ex art. 2697 cod.civ. o disposti d’ufficio ex art.421 c.p.c. assumendoli
in quella stessa udienza oppure in un’altra immediatamente successiva secondo i
principi dell’oralità e della concentrazione che presiedono allo svolgimento
del processo del lavoro.
Nel
nuovo giudizio di primo grado innanzi al Giudice unico delle pensioni ,
recentemente introdotto con l’art.5 della L.205/2000 , anche il sistema
probatorio è stato regolamentato attraverso l’applicazione in via principale
delle norme del rito lavoro attraverso l’espresso richiamo agli artt.420/421
c.p.c. che poi finiscono per comportare l’applicazione anche della generale
disciplina della materia dettata dal
codice di procedura civile negli artt.191-266 , unica in grado di
assicurare lo svolgimento del processo ( e, dunque, l’istruzione probatoria)
“nel contraddittorio tra le parti ,in condizioni di parità ,davanti ad un
giudice terzo ed imparziale”, come prescrive l’art.111 della Costituzione ,
nella versione a tal uopo appositamente
novellata .
In
effetti gli articoli testè richiamati regolamentano tassativamente i “ mezzi di
prova” cioè gli strumenti giuridici attraverso i quali si acquisisce
legittimamente una conoscenza al giudizio e di cui si dovrà dare specifica
contezza nell’ambito del processo logico-argomentativo svolto nella parte
motiva della sentenza .
Conclusivamente
può dirsi che la nuova ed incontestata natura del giudizio pensionistico che è
un giudizio di parti ,richiede in tutti gli operatori del settore una forte
cultura della legalità ed un rinnovato
impegno : il giudice deve riempire di contenuti l’udienza di discussione di cui
all’art.420 c.p.c. facendone lo strumento essenziale per una rapida conclusione
della controversia , le parti – a loro volta – nei rispettivi comportamenti
processuali e fin dalla fase della costituzione in giudizio devono “mettere le
carte in tavola” attraverso
l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la
propria posizione indicando i mezzi di prova da assumersi a sostegno delle
rispettive tesi od eccezioni .
In
particolare l’Amministrazione resistente deve essere consapevole dell’assoluta
terzietà del giudice e dell’impossibilità per lo stesso di pronunciarsi su
eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti (art.112 c.p.c. :
corrispondenza fra il chiesto e pronunciato).
Peraltro
l’esperienza di questi primi anni di applicazione del nuovo contenzioso è
stata deludente per quanto attiene alla rappresentanza delle
Amministrazioni che , al di là di frequenti proclami efficientistici, si sono
rivelate “vera parte debole del processo” , anche sotto il profilo del
mancato coordinamento fra
Amministrazioni dello Stato ed Avvocatura Erariale .
Per
quanto attiene l’INPDAP , analoga carenza ha condotto il legislatore a
prevedere con l’art.69 della L.388/2000
( legge finanziaria per il 2001) per
gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie la possibilità di affidare l’attività di consulenza legale ,
difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente o , in
assenza, alle avvocature esistenti presso altri enti del comparto , mediante
convenzioni onerose che disciplinano i relativi aspetti organizzativi,
normativi ed economici.
E’auspicabile
un rapido ricorso a tale strumento per contribuire al miglior decollo del
processo previdenziale innanzi alla Corte dei Conti la cui definitiva giurisdizionalizzazione ha bisogno tanto della
dialettica delle parti quanto della sapiente ed imparziale attività
di conduzione del giudizio da parte del magistrato .
Dr. Michele Oricchio