CORTE DEI CONTI

 

Seminario di studi

 

ROMA 21, 22, 23 OTTOBRE 2002

 

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI. ESAME DELLE QUESTIONI SUSCITATE DAL NUOVO RITO INTRODOTTO CON LA LEGGE n. 205 DEL 2000

 

 

 

RELAZIONE

a cura di

Pina Maria Adriana LA CAVA

(Consigliere della Corte dei Conti)

 

“LA DEFINIZIONE DEI GIUDIZI: LE SENTENZE ED I PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE SEMPLIFICATA”

 

1. PREMESSA.

 

2. LA DEFINIZIONE DEI GIUDIZI:

 

2.1. LE DECISIONI IN FORMA SEMPLIFICATA ASSUNTE CON SENTENZA.

A) Considerazioni generali.

B) Contenuto della motivazione: cosa significa la motivazione succinta.

C) Momento processuale: quando può essere assunta la decisione semplificata.

D) Rispetto della completezza del contraddittorio e consenso delle parti.

 

2.2.LE DECISIONI SEMPLIFICATE ASSUNTE CON DECRETO.

 

3. LA PERENZIONE DEI RICORSI ULTRADECENNALI.

A) Differenza con il giudizio amministrativo.

B) Rapporto con l’istituto della estinzione per mancata prosecuzione ex legge n. 19/1994.

C) La perenzione ultradecennale opera di diritto ed è pronunciata d’ufficio.

D) Considerazioni conclusive.

 

**********

 

1. PREMESSA

 

         Il tema che mi è stato assegnato “La definizione dei giudizi: le sentenze ed i provvedimenti di definizione semplificata”, ovviamente visti nel quadro del nuovo rito introdotto dalla legge n. 205 del 2000, è argomento, al tempo stesso, specifico e generale: SPECIFICO, perché attiene alla fase, strettamente procedurale, della conclusione del processo e, comunque, all’esame delle nuove forme di definizione del ricorso pensionistico con decisioni, nel rito o nel merito, che si differenziano a seconda che abbiano o meno compiuto l’intero iter processuale previsto per il rito ordinario; GENERALE perché con la suddetta legge, anche in tema di definizione dei giudizi, sono state introdotte norme di portata innovativa generale che hanno contribuito a modificare fortemente la fisionomia del processo pensionistico rispetto alla precedente disciplina.

 

Giova premettere, al riguardo, che con la legge n. 205 del 2000, che nasce per il processo amministrativo, per la prima volta, dopo la lontana legge n. 1034 del 1971, si è cercato di rimediare ai principali inconvenienti che erano emersi nel concreto funzionamento del processo amministrativo e che la sua promulgazione è stata affrettata -come è noto- dal fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 292 del 20 giugno/17 luglio 2000, ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, l'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998, sulla giurisdizione esclusiva in materia di servizi, per cui è stato necessario rimediare immediatamente alla grave lacuna che si era aperta. In tal modo, tuttavia, non si è proceduto a dettare una riforma organica della giustizia amministrativa e, soprattutto, per quel che riguarda più da vicino il giudizio pensionistico -in quanto con tale legge sono stati applicati per rinvio alcuni istituti del processo amministrativo e, contestualmente, anche altre norme del processo del lavoro, oltre alla introduzione del giudice unico delle pensioni- rende ancora più pressante l’esigenza di una riforma organica anche del processo pensionistico, la cui disciplina è stata ormai oggetto di troppe isolate modifiche.

 

         Le considerazioni introduttive che precedono mirano soprattutto a mettere in risalto il fatto che l’esigenza di esitare il testo legislativo entro termini brevissimi spiega le imperfezioni tecniche e le implicazioni sostanziali che la legge presenta nel suo insieme. Senza voler, tuttavia, entrare nelle scelte legislative dal punto di vista del merito, non può non rilevarsi che, in effetti, le “pecche della fretta” nella stesura formale (delle quali accennerò nel corso della esposizione) sono nel senso che le norme non appaiono sempre puntualmente rispondenti ai canoni di tecnica legislativa, con il conseguente aggravio interpretativo per il giudice, che di tali norme deve dare concreta attuazione.

 

         E’, peraltro, innegabile rilevare, da una completa e attenta lettura del corpo normativo -come è stato ormai più volte sottolineato in dottrina- anche l’intento deflattivo del contenzioso (forse rimasto più forte nelle intenzioni di quello che non sia seguito nei fatti) e quello di snellimento e di accelerazione del processo, non solo di quello amministrativo, ma certamente di quello pensionistico; ne sono certa dimostrazione sia l’istituzione del giudice unico delle pensioni e il rinvio alle norme del processo del lavoro, che le norme sulla semplificazione delle decisioni oggetto della presente relazione.

 

         Infatti, con l'art. 9 della citata legge n. 205/2000 (che al comma 1 introduce una rilevante modifica dell’ultimo comma dell'art. 26 della legge n. 1034/1971, sostanzialmente aggiungendo altri quattro commi) trovano ingresso nel processo amministrativo alcuni istituti chiaramente finalizzati allo snellimento e all’accellerazione del procedimento giurisdizionale che, stando a come sono appellati nella rubrica della suddetta disposizione, possono sinteticamente qualificarsi come «decisioni in forma semplificata».Trattasi di istituti che, pur ricompresi in un unico contesto normativo, non appaiono accomunati dall'omogeneità della disciplina, ma piuttosto dalla finalità di favorire -in via generale e senza comprimere indebitamente le prerogative di difesa delle parti- la celere definizione dei giudizi e l'alleggerimento di ruoli notoriamente aggravati.

 

         In sostanza i nuovi commi introdotti dal suddetto art. 9, comma 1, prevedono nella loro naturale successione:

a) decisioni in forma semplificata assunte con sentenza succintamente motivata;

b) sentenze adottate, con motivazione sintetica o semplificata, in camera di consiglio in sede di esame dell’istanza cautelare (o a seguito dell’esame istruttorio ex art. 44 del r.d. n. 1054/1924);

c) decisioni semplificate assunte con decreto sulle così dette cause di estinzione del giudizio.

 

         Il comma 2 dell’art. 9, senza prevedere modifiche espresse della legge n. 1034/1971, individua poi -quale ulteriore nuova causa di estinzione del giudizio- la “perenzione dei ricorsi ultradecennali”: al fine di eliminare l'arretrato costituito dai ricorsi pendenti da più di dieci anni, viene pronunciata la perenzione automatica d'ufficio, in difetto di impulso di parte ricorrente dopo l'avviso inviato dalla segreteria.

 

         A norma del successivo comma 3 dello stesso art. 9 della legge n. 205/2000, poi, le disposizioni in tema di decisioni in forma semplificata dettate dall’art. 26, ultimo comma, legge n. 1034/1971, come sostituito dai commi 1 e 2 dello stesso art. 9, si applicano anche ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei Conti, per tutti i ricorsi rientranti nella sua giurisdizione (civili, militari e di guerra). Tale ultima disposizione, indubbiamente costituisce il logico coronamento di una significativa riforma (che va dalla istituzione del giudice unico delle pensioni alla estensione di alcune norme del processo del lavoro) anche del giudizio pensionistico che con la legge in esame si è voluta realizzare.

 

         Quanto, infine, al comma 4 dell'art. 9 (che sostituisce il comma 5 dell’art. 31 della legge n. 1034/1971 attribuendo al giudice amministrativo di prime cure il potere di definire immediatamente in Camera di Consiglio, sempre con decisione semplificata di cui al comma 1, l'istanza di regolamento di competenza laddove questa risulti manifestamente infondata) non è oggetto di approfondimento in questa sede trattandosi di disposizione non espressamente richiamata nel rinvio di cui al precedente comma 3.

 

 

2. LA DEFINIZIONE DEI GIUDIZI.

 

         Passando adesso concretamente al tema sulla definizione dei giudizi, é doveroso ricordare, che il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti approvato col r.d. n. 1038 del 1933 (nella parte vigente dopo i numerosi interventi legislativi), nonché le disposizioni generali del codice di procedura civile (in virtù del rinvio di cui all’art. 26 del citato regolamento), delineano, in linea generale, quella che può ormai chiamarsi -con una prima, scontata e sintetica “battuta”- la tipica “DEFINIZIONE ORDINARIA” dei giudizi.

 

Non sia inutile, altresì, ricordare, riassumendo in grandissime linee, che trattasi della fase in cui il giudizio (introdotto nella materia pensionistica con ricorso) -dopo l’ordinario iter processuale, che può contemplare una preliminare ed eventuale fase cautelare e la necessaria trattazione di merito in pubblica udienza, e, nel corso di quest’ultima, eventuale (o eventuali) fase istruttoria, disposta (o disposte) dal giudice con ordinanza- è definito, cioè deciso, con sentenza. La sentenza, con la quale si dà una risposta definitiva, positiva o negativa, alla domanda di parte ricorrente, disponendo così il regolamento finale e definitivo del rapporto controverso, deve contenere i requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice di procedura civile (artt. 131 e ss). Quando, poi, la sentenza non definisce completamente il giudizio, ma solo questioni pregiudiziali, nel rito o nel merito, o definisce solo alcune delle domande attoree, nei casi in cui ciò sia possibile, si parla di “sentenze parziali” o di “sentenze interlocutorie”.

 

         A fronte di questa “definizione ordinaria” esiste oggi nel panorama normativo che disciplina il giudizio pensionistico, in virtù della riforma all’esame, anche quella che si può chiamare, sinteticamente, una “DEFINIZIONE SEMPLIFICATA” dei giudizi, che sarebbe riduttivo individuare solo nella possibilità di una sentenza in “forma semplificata” o di una “sentenza breve” (intendendo con ciò una stesura ridotta della motivazione). Se così fosse la portata innovativa della norma, che definisce in quali casi e in che cosa può consistere la “motivazione sintetica” della sentenza, si appalesa di per sé molto modesta rispetto agli istituti di definizione dei giudizi in sede cautelare e per decreto, nonché a quello della estinzione per perenzione, che la riforma invece ha introdotto e che rivestono il vero carattere di novità.

 

         L’esame in dettaglio delle nuove tipologie di quella che, nel tema della relazione, è stata appellata come “definizione semplificata” dei giudizi -più propriamente di quanto abbia fatto il legislatore della legge n. 205/2000 nella “rubrica” dell’art. 9, dove si parla riduttivamente di “decisioni in forma semplificata”- contempla (primi due nuovi commi introdotti dall’articolo appena citato), sia la definizione del giudizio con sentenza (che potrà essere adottata a seguito di pubblica udienza o in camera di consiglio), sia la definizione del giudizio con il provvedimento giurisdizionale del decreto (quarto nuovo comma), che parimenti definisce il giudizio, ma che interviene fuori, anzi senza che si faccia luogo a nessuna delle due precedenti sedi di trattazione. Con tale ultima modalità è definito anche il giudizio che incorre nella specifica causa di estinzione della “perenzione ultradecennale”, disciplinata con autonoma norma nel contesto dello stesso articolo.

 

Delle delineate ipotesi, la prima (cioè la sentenza che potrà essere adottata in forma semplificata a seguito di pubblica udienza) non presenta di per sé -come ho già in precedenza accennato- un vero carattere di novità, o potrebbe meglio dirsi che la previsione della possibilità della sentenza con “motivazione succinta”, contenuta nel primo dei nuovi commi dell’art. 26, l. n. 1034/1971, introdotti con l’art. 9 in questione, assume una giusta rilevanza sul piano della riforma del processo solo nel contesto e in relazione con i commi successivi.

 

2.1. LE DECISIONI IN FORMA SEMPLIFICATA ASSUNTE CON SENTENZA

 

A) Considerazioni generali.

 

         Alla luce dei primi due nuovi commi dell'art. 9, l. n. 205/2000 il giudice amministrativo, sia in primo che in secondo grado (e, quindi, anche il giudice pensionistico in virtù del rinvio del comma 3 dianzi ricordato), può decidere la controversia «con sentenza succintamente motivata», laddove ravvisi «la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso».

 

         La legge, poi, ha avuto cura di specificare, oltre all’elencazione dei casi in cui può essere pronunciata sentenza semplificata, sia il contenuto della motivazione, sia il momento processuale in cui la decisione semplificata può essere adottata.

 

         Più in concreto, quanto al primo aspetto (cioè al contenuto) la motivazione può consistere in « un sintetico riferimento»:

a)      «al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»;

b)      «ad un precedente conforme».

 

         Quanto al secondo aspetto (momento processuale), la decisione può essere assunta nella Camera di Consiglio:

a)      «fissata per l'esame dell'istanza cautelare»;

«ovvero fissata di ufficio a seguito dell’esame istruttorio» previsto dall'art. 44, comma 2, T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato di cui al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

 

         Ritengo che entrambi i suddetti aspetti (contenuto della motivazione e momento processuale della decisione) meritino un approfondimento.

 

 

B) Contenuto della motivazione: cosa significa motivazione succinta.

 

Sul punto, una prima necessità riguarda capire che cosa significa l’espressione “motivazione succinta” nella intenzione della norma de qua.

 

         La locuzione di sentenza succintamente motivata, in realtà, è nuova sia sul piano della forma che della sostanza e dei contenuti, anche se in dottrina da molti è già stata espressa l'opinione che le predette disposizioni introdurrebbero, in forma generalizzata, le cosiddette “sentenze brevi”, come strumento di semplificazione e accelerazione processuale idoneo a consentire una produzione giurisdizionale veloce e consistente sul piano della produttività. In effetti un modello delle decisioni «con motivazione in forma abbreviata», è stato coniato dall'art. 19 del d.l. n. 67 del 1997 per il rito speciale degli appalti pubblici, in materia di procedure di affidamento di incarichi di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche ed è stato mutuato anche dall’art. 1, comma 27, della l. n. 249/1997 per i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

 

         Ma al di là di tali considerazioni, per restare più nel concreto, la tematica che appare di maggiore rilevanza è certamente quella legata alla necessità di verificare se la legge di riforma del processo, come delineata dalla novella legislativa, effettivamente legittimi, per le decisioni in forma semplificata, un affievolimento dell'onere del giudice di rendere un'esaustiva motivazione.

 

         La risposta, prevalentemente conforme anche in dottrina, non può che essere nel senso che la sentenza può essere breve, ma non per questo potrà essere incompleta. In caso contrario sarebbe palesemente incostituzionale alla luce del chiaro disposto dell’art. 111 della Cost. secondo cui “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, nell’ovvio senso di “completamente e sufficientemente motivati”, e non risponderebbe, inoltre, al principio generale, sancito dal c.p.c. all’art. 112, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Sotto tale ultimo aspetto la questione pone, in qualche misura, lo stesso problema della lesione dell’enunciato principio della corrispondenza della sentenza alla domanda giudiziale che pone l’utilizzazione del così detto “istituto dell’assorbimento dei motivi”, del quale -è noto- i giudici fanno largamente uso.

 

         Peraltro, non ritengo che alla paventata conclusione di “legittimità della incompletezza della motivazione” si possa ragionevolmente giungere anche riflettendo sul tenore e sull’effettiva portata della disposizione esaminata, per le ragioni che seguono:

 

a) sul piano sistematico, intanto, il nuovo comma, anche se prevede specifici casi in cui è possibile stendere sentenze in forma semplificata indicandone esplicitamente il possibile contenuto, non aggiunge nulla di nuovo alle possibilità di semplificazione (o di sinteticità di stesura) che già erano possibili (o dovute) in base alle norme esistenti: il comma 2 dell’art. 132 c.p.c. sul “Contenuto della sentenza” dispone nel senso che questa deve contenere, come requisito espressamente indicato al n. 4, “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”. Parimenti l’art. 118 delle disp. di attuazione impone un chiaro parametro di stringatezza prevedendo, al comma 2, che “Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio e indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati”. Per ricordare ancora altre disposizioni di portata meno generale, basti pensare all’art. 823 c.p.c. che, nel definire i requisiti della deliberazione del lodo, parla, tra l’altro, di “esposizione sommaria dei motivi”.

Non a caso, infatti, la norma esaminata esplicitamente si riferisce ad una decisione succintamente motivata, solamente per i casi di decisione semplificata, mentre nulla risulta specificato per l’ordinaria forma di decisione con sentenza adottata a seguito di trattazione in pubblica udienza.

In buona sostanza ritengo che la norma in questa sua prima parte non fa altro che ribadire una esigenza di “essenzialità” della sentenza che non può e non deve essere confusa con la volontà di una ridotta garanzia di giustizia, nella quale si sostanzierebbe una “non esaustiva motivazione”, sindacabile, come sempre e come tutte, in sede di impugnativa della decisione.

 

b) sul un piano, poi, più precettivo e sostanziale della norma, non può non notarsi che la prescritta semplificazione è per così dire in re ipsa in ciascuna della ipotesi considerate:

-si pensi, infatti, alla tardività della presentazione del ricorso in tutti i casi in cui è previsto un termine decadenziale (ad esempio in tema di pensione di guerra o in materia di riscatto) che ne determina la irricevibilità;

-si pensi alla mancata notifica del ricorso all’Amministrazione, che configura una pregiudiziale di ammissibilità, non essendosi regolarmente costituito il contraddittorio;

-si pensi, ancora, all’inammissibilità per intervenuto giudicato o per difetto di giurisdizione, manifestamente emergenti dagli atti di causa;

In tutti questi casi è, effettivamente ed esaustivamente, sufficiente il richiamo al punto di fatto (data di proposizione del ricorso, esistenza di una sentenza preesistente sul medesimo oggetto del contendere, etc.) e/o al punto di diritto (relativa citazione della corrispondente disposizione di legge) “ritenuto risolutivo”.

Lo stesso dicasi quando è assolutamente manifesta la fondatezza o l’infondatezza del gravame, perché trattasi di pretese apodittiche e immotivate, di portata assolutamente generale o ripetitive (coso dei ricorsi definiti semplicisticamente “filoni”), e, ancora, di fattispecie sulle quali si è formata una “giurisprudenza consolidata”, per cui è possibile motivare, oggi come del resto anche prima della riforma, per relationem, richiamando le argomentazioni e le motivazioni che hanno formato oggetto di precedenti pronunce.

 

         In sostanza, quindi, fermo restando che le prescrizioni di sinteticità della sentenza adottata a seguito di pubblica udienza, e cioè del rito ordinario, esistevano nell’ordinamento prima della riforma e sono state ribadite, in questo contesto, per le suddette ipotesi espressamente elencate nella disposizione de qua, ciò che costituisce il vero carattere di novità di tali nuove norme, nel senso che acquistano il connotato di essere certamente ispirate a perseguire finalità di economia processuale, è la previsione che consente che questioni, che si presentino ictu oculi di agevole soluzione possano essere definite con un procedimento snellito dalle formalità proprie della pubblica udienza, così da favorire, almeno per quelle controversie per le quali sia stata proposta istanza cautelare (l’unica rilevante nel processo pensionistico), celerità ed effettività di tutela. Ma nessuna disposizione del nuovo coacervo normativo impone, però, di ritenere inscindibilmente connessa con tali modalità di semplificazione del processo anche un contemperamento (e/o la riduzione) dell'obbligo del Giudice di rendere una compiuta motivazione; nemmeno il riferimento letterale alla «sentenza succintamente motivata».

 

Nel senso sopra indicato depongono, altresì, le considerazioni:

-per un verso, che non esiste una imprescindibilità del binomio “semplificazione” e “motivazione ridotta”, per cui l'aver qualificato compatibile con le prerogative di difesa delle parti un provvedimento a contenuto decisorio con motivazione «almeno sommaria» (condizione minima ineludibile), non deve indurre a ritenere che una ridotta motivazione costituisca necessariamente il connotato comune caratterizzante qualsivoglia forma abbreviata e semplificata di decisione;

-per altro verso, che l'esigenza di indirizzare «la motivazione verso criteri di sinteticità, chiarezza, e di concisione», è, per il legislatore della legge n. 205, una necessità di carattere generale, perseguita non solo con la previsione di decisioni “brevi”, ma più opportunamente seguendo «altre strade, nell'ambito di ...forme abbreviate e semplificate di processo ...»; e quindi, nell’ottica di uno snellimento di tutto il procedimento giurisdizionale e non della motivazione (ovvero non solo di essa).

 

Si può sul punto concludere che il significato della “motivazione” della sentenza nella formulazione “succinta” oggi usata dal legislatore della 205, così come è richiesto per le sentenze con “ordinaria” motivazione, è sempre nel senso che essa motivazione deve rappresentare, nell’ottica del rispetto dei principi costituzionali (segnatamente l’art. 111 Cost. già ricordato), la “completa esplicitazione del ragionamento logico-giuridico del giudicante” anche alla luce della funzione e della ratio delle norme che delineano la semplificazione del processo. Tali norme si pongono, fuor di dubbio, nella prospettiva del perseguimento di una maggiore effettività di tutela favorendo quantomeno una tendenziale riduzione dei tempi del giudizio e della conseguente pubblicazione della decisione, ma sono ben lungi dal poter essere interpretate nel senso di legittimare pronunce di minor contenuto qualitativo o di non completa delibazione del giudice su tutti i motivi e le contestazioni mosse con il gravame.

 

Appare, dunque, illogico e inutile soffermarsi su quanto debba o possa essere (più o meno) ampia la parte motiva della sentenza (che con espressione esemplificativa e di estrema sintesi il legislatore ravvisa nel “sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero in un precedente conforme”), atteso che è condizione irrinunciabile della sopradetta finalità di effettività di tutela la necessità che la motivazione -per qualunque forma di provvedimento a contenuto decisorio- venga resa in modo esaustivo e sufficiente a garantire le prerogative costituzionali della tutela giurisdizionale. E’ agevole convincersi di ciò se si considera che, anche alla luce delle disposizioni vigenti antecedentemente all’introduzione della novella di cui all'art. 9 della legge n. 205/2000, mai si sarebbe potuta negare la legittimità di una sentenza, anche il più possibile stringata, che si dimostrasse comunque idonea ad assolvere all'obbligo, sancito dall'art. 111 Cost., di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali rendendo esplicito il «ragionamento» logico-giuridico che ha portato ad assumere una determinata soluzione definitiva.

 

Solo intendendo l’obbligo di motivazione, per quanto succinta, nel rispetto del su enunciato principio, il portato precettivo della prescrizione si correla, in via generale, all'esigenza di ossequio al principio di legalità e, nello specifico, a «rendere più efficace e penetrante quel sindacato in caso di impugnazione».In quest’ottica, infatti, non può che essere questa l'interpretazione che maggiormente si conforma non solo all'ossequio del precetto costituzionale già più volte richiamato, ma anche alla tassativa prescrizione di cui all'art. 26 (comma 6 novellato), circa l'assoggettamento delle decisioni in forma semplificata «alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze». Non si vede, infatti, quale altro significato possa avere la predetta disposizione, che è norma di contenuto sicuramente descrittivo, se non quello di rendere inequivoca la piena equivalenza del procedimento ordinario e di quello semplificato, sia per quanto attiene alla natura e all'oggetto del giudizio, sia per quanto attiene alle pari e totali prerogative di difesa delle parti, e, infine, per quanto attiene alla pienezza della cognizione della causa da parte del giudice. Con i logici connotati di equivalenza, nei rispettivi giudizi, anche degli accertamenti e delle statuizioni contenuti nella sentenza e della conseguente totale deducibilità in un eventuale giudizio di appello di tutti i possibili vizi (anche di motivazione) della decisione del giudice di prime cure.

 

Qualche ulteriore riflessione interpretativa, infine, sul primo comma fin qui esaminato può riguardare:

 

-quanto alla elencazione delle ipotesi in cui è possibile procedere con decisioni semplificate nel senso sopra specificato (e cioè la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso), come è facile rilevare, trattasi di ipotesi miste nel senso di fattispecie che possono essere decise con sentenze di rito o di merito. Il tratto comune, comunque, che accomuna tutte queste ipotesi è costituito dal fatto che il motivo su cui si fonda la decisione (e, quindi, la sentenza) deve apparire all’organo giudicante assolutamente “manifesto”. Ritengo che tale espressione sia utilizzata, nell’intenzione del legislatore, non tanto, o non solo, nel senso del pieno convincimento del giudice della soluzione in punto di diritto sul quale fondare la decisione del caso specifico (come è nel caso di una pacifica, consolidata e prevalente giurisprudenza, che egli condivide), quanto, piuttosto, nel senso che, in concreto, già dal primo esame della questione e delle prove a disposizione, emergano elementi di chiarezza e di completezza che non necessitino di approfondimenti di sorta e che siano tali da non lasciare dubbi, e in fatto e/o in diritto, circa l’esito della controversia. Ciò comporta, presumibilmente, anche l’esclusione della utilizzazione della definizione semplificata per i giudizi che, viceversa, necessitino di istruttoria, non compatibile con il connotato di chiarezza e di completezza dianzi rappresentato.

 

-il legislatore, poi, passando al contenuto della motivazione della sentenza semplificata, evidentemente ha inteso rafforzare il concetto della necessita della presenza di elementi di chiarezza, se ha avvertito anche l’esigenza di chiarire, in senso esemplificativo (e non potrebbe averne alcun altro), in che cosa può consistere la motivazione per i suddetti casi, se ha parlato di “sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”, cioè del punto che inequivocabilmente consente quell’esito e quell’esito soltanto, ovvero di “precedente conforme”, e cioè di totale identità della questione o delle questioni introdotte con altra o altre già decise nello stesso senso.

 

 

C) Momento processuale: quando può essere assunta la decisione semplificata.

 

L’ulteriore trattazione, proseguendo nell’analisi, riguarda, più in dettaglio, il nuovo comma 2 introdotto dal citato art. 9 e consiste nel chiedersi quando può essere assunta la decisione in forma semplificata intesa nel senso voluto dalla novella legislativa, atteso che l’esigenza di sintesi per la sentenza emessa a seguito del rito ordinario di trattazione della causa in pubblica udienza è principio già conosciuto dall’ordinamento e, segnatamente, nelle disposizioni del codice di procedura e, indipendentemente, dalle ipotesi prospettate nella nuova norma.

 

I casi non possono che essere, quindi, quelli che seguono:

-certamente, nelle ipotesi espressamente elencate al primo nuovo comma (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità e manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa attorea), a seguito del rito ordinario, ancor più per l’effetto confermativo della norma all’esame;

-e certamente, poi, nei casi espressamente previsti al secondo nuovo comma: e, cioè le sentenze adottate in camera di consiglio a) in sede di esame dell’istanza cautelare; b) a seguito dell’esame istruttorio ex art. 44 r.d. n. 1054/1924).

 

         Quanto sopra rappresentato legittima -come ho già accennato- il convincimento che, nella sua prima parte, l’art. 9 in questione non abbia una grande significatività (senza con ciò voler sminuire la portata innovativa della riforma nel suo complesso). Lo sforzo, piuttosto, è quello di porre l’accento sul fatto che la disposizione acquista vera forza incisiva nell’ordinamento processuale solo nella misura in cui se ne dà la giusta lettura in combinato con il comma successivo, là dove il legislatore ha introdotto nell’ordinamento la possibilità di definizione del giudizio, non nella sua ordinaria e rituale sede di trattazione del merito in pubblica udienza, ma in sede (peraltro, solo eventuale) cautelare, tutte le volte in cui si verta in una delle ipotesi in cui, secondo la precedente disposizione, è possibile addivenire a decisione in forma semplificata.

 

E’ appunto questa la disposizione, più che quella che la precede, che realizza, in sostanza, il concreto intento di semplificazione e di accellerazione dei giudizi e, in qualche misura, anche quello deflattivo del contenzioso, perché, nelle particolari ipotesi di insanabili vizi di rito (irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità) o di estrema chiarezza sulla fondatezza o meno della pretesa avanzata con il ricorso, il legislatore, introducendo con ciò una opportuna deroga all’ordinario iter processuale, ha consentito al giudice di “eliminare” la fase di trattazione in pubblica udienza e di definire con celerità il giudizio già nella fase cautelare.

 

Ne deriva, in sostanza, un nuovo assetto normativo processuale rappresentato dal fatto che la legge

-faculta il giudice (amministrativo e anche pensionistico) ad accedere alla decisione e alla definizione dei giudizi ordinari, non solo nella naturale sede della pubblica udienza, ma anche prima, in occasione dalla trattazione della istanza in cautelare nella sede della camera di consiglio;

-ma, mentre nel rito ordinario di pubblica udienza, i giudizi possono essere, indifferentemente, definiti secondo le proprie usuali regole di rito ovvero, se ne ricorrono i presupposti, con motivazione succinta, in sede cautelare la decisione è consentita solo se, e in quanto, ricorrano i presupposti perché sia formulata in “forma semplificata”.

 

         Anche con riferimento a seconda disposizione all’esame (comma 2 dei nuovi introdotti dall’art. 9) si impone qualche riflessione interpretativa:

        

1) Per quel che riguarda, innanzi tutto, il momento in cui può essere assunta la decisione in forma semplificata si ritiene che l’unica ipotesi, delle due previste dalla norma, applicabile in sede di giudizio pensionistico sia quella riferita alla camera di consiglio fissata per l’esame della istanza cautelare.

Quanto all’altra ipotesi, infatti, riguardante la camera di consiglio fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’art. 44 del t.u. delle leggi del Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni), è fattispecie che attiene esclusivamente al processo amministrativo e, pertanto, non trova applicazione in quello pensionistico al quale si applicano altre norme processuali, regolamentari e legislative (tranne il rinvio espresso operato della stessa legge). Ciò significa che deve farsi luogo, in questa come in altri casi analoghi della stessa normativa, all’interpretazione secondo cui il rinvio di cui al comma 3 dell’art. 9 deve essere letto nel senso della applicabilità delle norme richiamate “in quanto compatibili”.

         Peraltro, osta contro una eventuale estensione di tale previsione di trattazione in camera di consiglio a seguito di istruttoria del giudizio (e comunque la rende di difficile compatibilità), la considerazione che la stessa legge n. 205 del 2000, al comma 2 dell’art. 5, espressamente estende al processo pensionistico l’applicabilità di alcune disposizioni del codice relative al processo del lavoro, che complessivamente impongono al giudice, in tutti i casi in cui necessitino rinvii per l’espletamento di istruttorie, di fissare contestualmente la successiva udienza di trattazione.

 

2) Passando ad esaminare più in dettaglio l’unica ipotesi applicabile il giudizio pensionistico e, cioè, quella della definizione in occasione della tutela cautelare, devesi premettere che, in questi ultimi anni, certamente nel giudizio amministrativo, ma non diversamente dal giudizio pensionistico, la trattazione dei ricorsi in questa sede (non definitiva) ha assunto una certa rilevanza, perchè, a causa della difficoltà di ottenere una pronta fissazione dell'udienza, la domanda cautelare viene non di rado presentata anche quando vi sono poche probabilità di ottenerla, per la speranza di potere in tal modo accelerare il corso del giudizio.

         Il legislatore presumibilmente ha raccolto l’esigenza espressa da questa esperienza processuale per prevedere l’istituto della fase decisoria anche in questa sede cautelare.

         Ciò implica un doppio ordine di considerazioni:

-che vi sia un proliferare di infondate istanze cautelari all’unico fine di veder definito con celerità il ricorso, per cui verrebbe vanificato in qualche modo l’intento legislativo della semplificazione e della accelerazione della giustizia;

-che, in effetti, nella materia pensionistica, tranne ipotesi di rilevanti indebiti erariali a fronte di minimi redditi, non esistono fattispecie di grave pregiudizialità che impongano agli interessati di fare un preventivo ricorso ad una tutela cautelare.

Entrambe, comunque, sono considerazioni di nessun effetto pratico ai fini di una corretta interpretazione delle disposizioni in questione, per cui sarà l’esperienza processuale che seguirà e le relative statistiche che daranno una risposa agli interrogativi sui risultati che sortirà la concreta applicazione del nuovo istituto di decisione semplificata.

         Certamente, fin d’ora, si può dire che l’utilità di questo istituto per il giudice e per l’economia processale è indubbia. E’ nella esperienza professionale di ciascuno avere avuto, in più di un caso, la piena consapevolezza già in sede cautelare, nel vagliare l’esistenza dei requisiti di fondatezza della istanza quanto al fumus boni juris, del destino del ricorso perché palesemente inammissibile o infondato, e di non poter decidere neanche questioni pregiudiziali o preliminari se non con sentenza; o, viceversa, di verificare la palese fondatezza della pretesa e non poter accogliere l’istanza cautelare per mancanza del requisito del periculum in mora, ovviando a tale inconveniente con la trattazione del merito della causa a udienza fissa ravvicinata, nei limiti in cui ciò è consentito o possibile. Sul piano di una valutazione complessiva ritengo, perciò, che detto istituto sia una apprezzabile novella legislativa.

 

3) La domanda alla quale, a questo punto, preme dare una risposta e, possibilmente univoca, è se sia possibile, alla luce del nuove disposizioni processuali, addivenire (pur sempre per le ipotisi previste al primo nuovo comma) ad altre decisioni in forma semplificata in camera di consiglio (e, quindi, in sede collegiale) al di fuori della sede cautelare.

Ritengo, per quanto suggestiva si presenti la prospettiva, che tale estensione estremamente libera della volontà del legislatore non sia compatibile con la previsione puntuale e inderogabile della norma che espressamente parla di “camera di consiglio fissata per l’esame della istanza cautelare”.

Supportano, poi, la suddetta impostazione anche le ragioni che seguono:

-intanto la chiara lettera della norma, per cui trattandosi di “forma processuale abbreviata” e, quindi, con natura derogativa dell’ordinario iter processuale, vale il principio secondo cui il legislatore ubi voluti dixit: avrebbe dovuto essere espressamente prevista;

-tale ammissibilità, poi, sarebbe in palese contrasto con l’art. 5 della legge n. 205 secondo cui -come è noto- il giudice pensionistico giudica sempre in composizione monocratica in funzione di giudice unico, mentre la composizione collegiale è riservata esclusivamente alla sede cautelare (la cui legittimità é stata già vagliata, peraltro positivamente, come è noto, dal Giudice Costituzionale);

-anche sul piano della ragionevolezza della riforma, sarebbe quantomeno singolare che il legislatore avesse previsto il permanere della collegialità per ipotesi, per così dire, di più facile e manifesta definizione dei giudizi e fossero, invece, riservati alla monocraticità ipotesi di maggiore impegno o approfondimento sul piano decisionale;

-né, peraltro, la camera di consiglio, che non presenta una minore garanzia di difesa delle parti potendo (anzi dovendo) esse essere notiziate della trattazione e ascoltate se presenti, comporta una effettiva economicità processuale.

 

D) Rispetto della completezza del contraddittorio e consenso delle parti.

 

         Nella ipotesi in cui il giudice può decidere in camera di consiglio il merito della controversia con rito semplificato in occasione della trattazione dell’istanza cautelare, la norma non si limita a prevedere che la fondatezza o l'infondatezza del ricorso, ovvero la relativa irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità risultino in modo «manifesto», ma prescrive altrettanto espressamente che la decisione sia assunta «nella completezza del contraddittorio».

 

Si è già visto come, in consonanza con la ratio dell'intera tematica della semplificazione processuale, è intuitivo e ragionevole sostenere che «manifeste» possono essere ritenute tutte quelle questioni la cui soluzione si presenti ictu oculi del tutto piana, non dovendo «comportare l'esame di problematiche complesse»; così che la relativa delibazione possa essere agevolmente ma, comunque, compiutamente espletata anche in camera di consiglio e, dunque, con formalità meno articolate e solenni rispetto a quelle proprie dell'udienza pubblica. Quanto, invece, alla piena instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie del rapporto processuale, si ritiene che trattasi di una prescrizione che si preoccupa di rendere esplicita una condizione che, se pure non prevista, non avrebbe potuto essere ignorata.

 

Infatti, la «completezza del contraddittorio» è condizione indefettibile per poter addivenire alla decisione in forma semplificata, o meglio, con riferimento alla definizione del giudizio in sede cautelare è necessario chiarire quale sia il reale significato che alla relativa previsione normativa deve attribuirsi, sia quanto alla necessità di sentire nel concreto le parti in camera di consiglio, che a quella di acquisire o meno il loro consenso per addivenire alla definizione del giudizio nel senso dianzi indicato.

 

Al riguardo si consideri, in primo luogo, che gli incombenti afferenti all'integrità del contraddittorio hanno natura di verifica necessaria e preliminare per consentire il corretto esercizio del diritto di difesa e, in secondo luogo, che, in assenza di un contraddittorio pienamente instaurato, risulterebbe impossibile al giudice operare una valutazione compiuta in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per accedere alla definizione del giudizio con rito semplificato. Non è difficile immaginare, ad esempio, che un ricorso, che si appalesa prima facie manifestamente fondato, non si riveli più tale alla luce delle deduzioni difensive e delle articolazioni istruttorie delle parti. Certamente non si vuole significare con questo che, all'atto della trattazione dell'istanza cautelare, il giudice è obbligato ad acquisire il preventivo consenso di tutte le parti per poter decidere la controversia con il rito semplificato; a tal fine è necessario, a termini di legge, che la causa sia istruita in modo sufficiente a consentire una autonoma e pertinente valutazione della sua effettiva maturità per poter essere definita, incentrando la decisione su di una questione risolutiva.

 

Tale inciso, tuttavia, presenta numerosi elementi di dubbio e non poche implicazioni. Bisognerebbe, infatti, fare luce in via interpretativa, non essendoci nella norma altre statuizioni al riguardo, su quanto segue:

-se basti il normale e formale accertamento della regolarità e della integrità del contraddittorio;

-se, invece, sia necessaria una completezza del contraddittorio in senso sostanziale, e, quindi, un effettivo svolgimento degli interventi orali delle parti (o almeno di quelle rappresentate) in camera di consiglio e della formulazione delle rispettive conclusioni;

-se tale contraddittorio reale, quindi, debba essere assicurato con la effettiva presenza delle parti o, invece, se sia sufficiente la costituzione delle stesse attraverso la presentazione di memorie difensive, complete quanto alla formulazione delle conclusioni;

-se ciò comporti sempre un onere per il giudice di manifestare in qualche modo l’intendimento di definizione immediata della controversia o se è possibile immaginare una decisione “a sorpresa”, sebbene garantita dalla previsione normativa.

 

         Ritengo che, pur se la valutazione sulla possibilità di addivenire ad una definizione in sede cautelare (l’unica che assume rilevanza) è rimessa dalla legge insindacabilmente al giudice, la previsione della necessità del rispetto della “completezza del contraddittorio” non può che avere una valenza sostanziale e non soltanto formale di verifica della regolarità e della integrità del contraddittorio quale quella effettuata nel normale svolgimento del giudizio nella udienza pubblica.

 

Più potrebbero essere le argomentazioni per propendere per tale tesi:

-l’elemento letterale della norma che parla di “completezza” e non solo di “regolarità” o “integrità” del contraddittorio;

-la considerazione che, attesa la non perentorietà del termine di costituzione fino alla prima udienza di trattazione, le parti possono, in tale sede, svolgere la propria difesa e proporre tutte le eccezioni. Se si ammettesse un accertamento solo formale del rispetto del contraddittorio la norma configurerebbe in sostanza una deroga al suddetto principio, con conseguente limitazione del diritto di difesa (e soprattutto del diritto a contraddire della parte convenuta);

-la considerazione che parte attrice per proporre istanza cautelare ha dovuto già rappresentare, completamente, nell’atto introduttivo del giudizio, le ragioni della propria pretesa e le relative conclusioni. Quindi, il problema acquista maggiore rilevanza per la parte convenuta che può non essersi ancora costituita nella fase cautelare, ma che, secondo il richiamato rito ordinario, può sempre farlo, in seguito e proporre tutte le eccezioni fino alla prima udienza di trattazione;

-quanto, poi, alla possibile lesione del diritto di difesa di parte convenuta, c’è differenza se la decisione è di rigetto della pretesa attorea (nulla quaestio) ovvero se è di accoglimento (in tal caso è reale il pregiudizio per non avere avuto la possibilità di formulare deduzioni ed eccezioni); quindi si appalesa fortemente contra legem, oltre che irragionevole, una interpretazione che non presenti elementi di obbiettività e parità quanto alla posizione delle parti in giudizio o che addirittura, sempre sotto tale aspetto di parità di difesa, si configuri pregiudizio solo in riferimento al diverso esito del giudizio;

-anche il diritto di difesa di parte attrice, che, come è noto, può non essere patrocinata da un legale rappresentante nel giudizio pensionistico di primo grado, risulterebbe compromesso se il ricorrente è assente o, in ogni caso, se non ha avuto effettiva conoscenza che il suo ricorso può giungere ad una definizione già nella sede cautelare (avendo egli il diritto di farsi rappresentare da un legale anche solo nella fase di trattazione del merito della causa).

 

L’interpretazione che, probabilmente, si appalesa più ragionevole, tenendo conto di tutte le suddette implicazioni, nonché più aderente alla reale ratio della norma e più rispettosa dei principi generali, è nel senso che il legislatore ha, in realtà, rimesso al giudice, per un accertamento caso per caso, la verifica della completezza del contraddittorio (intesa come effettiva costituzione delle parti e completo svolgimento delle loro difese. Sarà il giudice, cioè, che nel caso concreto accerterà e vaglierà (vuoi perché le parti presenti hanno potuto svolgere la rispettiva difesa e formulato le relative conclusioni, vuoi perché esse risultano comunque regolarmente costituite con rispettivi atti scritti di deduzioni e controdeduzioni) se il diritto delle parti al contraddittorio sia stato o avrebbe potuto, in concreto, essere regolarmente esercitato.

 

Peraltro, il concreto esercizio del contraddittorio consente alle parti di rappresentare tutti gli elementi di fatto e di diritto, nonché le eventuali esigenze istruttorie che ostano alla immediata definizione della causa, e consente al giudice di valutare autonomamente, ma più compiutamente, se la causa sia sufficientemente istruita e matura per l'immediata definizione di merito. In tal modo, cioè, le parti hanno la garanzia di poter «concludere sul punto», articolando deduzioni che il giudice dovrà necessariamente prendere in considerazione, ma la relativa valutazione resta aderente alle prerogative di ufficio di quest’ultimo e prescinde del tutto dall'eventuale assenso o parere contrario delle parti medesime.

 

 

2.2 LE DECISIONI SEMPLIFICATTE ASSUNTE CON DECRETO

 

         L’ultimo comma del novellato art. 26, l. n. 1034/1971 introduce nel sistema di giustizia amministrativa, e per rinvio anche in quello pensionistico, un ulteriore modello di decisione semplificata: la declaratoria monocratica in forma di decreto delle cause di estinzione del processo, pronunciata dal Presidente della Sezione competente, o da un magistrato da lui delegato, per le così dette “cause di estinzione del giudizio” che, come elencate dalla norma in commento, sono «la rinunzia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la perenzione».

 

         Il procedimento semplificato in esame si propone un intento di semplificazione del processo e deflattivo del contenzioso ancora più incisivo rispetto a quello previsto dalla nuova formulazione del comma 4 del predetto art. 26 (corrispondente ai primi due nuovi commi introdotti art. 9 l. n. 205/2000), ma che -com'è stato giustamente già evidenziato anche in dottrina e come appare evidente dall’esame della disposizione- si presenta assai più articolato di quello previsto per la decisione assunta con sentenza succintamente motivata a causa della previsione di un possibile eventuale “reclamo” al Collegio nei confronti della decisione monocratica.

 

         La ragione di tale tutela aggiuntiva risulta evidente se si pensa che la decisione con decreto viene assunta “inaudita altera parte” e che, quindi, come è tipico dei provvedimenti decretali del giudice, assume un carattere e una natura più amministrativa e, in ogni caso, non giurisdizionale in senso stretto. Per cui il “reclamo” o, più propriamente, l’“opposizione” (come espressamente definita nella norma) sopperisce alla necessaria tutela giurisdizionale in qualche modo limitata della decisione decretale. Ciò significa che la mancata previsione di una partecipazione delle parti a tale fase del procedimento non incide negativamente sulle loro prerogative di difesa, attesa, appunto, la possibilità di gravare il decreto innanzi al Collegio.

 

         All'adozione del decreto, quindi, procede il Presidente (o il giudice da lui delegato) fuori udienza e fuori camera di consiglio (che sono ormai entrambe sedi canoniche di decisione), senza previamente sentire le parti; l’atto sarà depositato nella segreteria della Sezione e le parti “costituite” ne saranno notiziate mediante formale avviso a cura della segreteria medesima.

 

L’articolazione processuale della impugnativa di tale pronuncia decretale è, in dettaglio, la seguente:

-l’opposizione può essere proposta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di deposito del decreto, al Collegio da parte di “ciascuna delle parti costituite”; il relativo atto è “….notificato a tutte le parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dalla ultima notifica”;

-il Collegio decide sulla opposizione, nei trenta giorni successivi, in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza;

-con l’ordinanza di accoglimento, si dispone la reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario;

-con l’ordinanza di rigetto, invece, il collegio deve porre a carico dell'opponente le spese della specifica fase processuale, con espresso divieto di disporne la compensazione anche parziale.

-anche l’ordinanza che decide sulla opposizione è depositata in segreteria, cui incombe l’onere di comunicazione alle parti costituite, e avverso quest’ultima può essere proposto ricorso in appello, il cui relativo giudizio si svolge secondo le regole ordinarie, con la sola riduzione di tutti i termini processuali alla metà.

 

Così delineata tale forma di decisione in forma semplificata e il relativo procedimento di impugnazione, si impongono le considerazioni che seguono:

 

a) Quanto, innanzitutto, alle ipotesi in cui è possibile addivenire alla definizione per decreto è interessante sottolineare che la legge:

- annovera l’“estinzione del processo” come causa autonoma, quando in realtà anche le altre ipotesi ne determinano l’estinzione nel senso che il processo ha termine senza che si faccia luogo alla trattazione del giudizio. Sono, infatti, tutte cause accomunate in qualche modo dal denominatore comune del venir meno (in maniera manifesta o implicita) della volontà o dell’interesse alla prosecuzione del giudizio inizialmente introdotto (così la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, e anche la perenzione). Probabilmente la previsione autonoma della “estinzione del giudizio” deve intendersi come una “norma di chiusura”, un’ipotesi residuale per ricomprendere altri fatti o eventi a cui consegue la estinzione (ad esempio, la mancata riassunzione nei termini del giudizio interrotto per decesso del ricorrente o del difensore e, per quel che riguarda propriamente il giudizio pensionistico, la mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione ex art. 6 della legge n. 19/1994);

-non viene, poi, ricompresa in tale casistica la sopravvenuta carenza d'interesse (tra cui potrebbe inquadrarsi la rinuncia “irrituale” al gravame, perché non formalizzata dall’accettazione della controparte); tale fattispecie configura una causa d'improcedibilità e rientra, pertanto, tra quelle che possono essere definite mediante sentenza con succinta motivazione. Una soluzione analoga sarebbe stata auspicabile anche per la “cessazione della materia del contendere” in quanto è da ritenere che la delibazione a seguito di un iter processuale, nel quale le parti possono essere sentite, avrebbe offerto, in luogo di quella per decreto, maggiori garanzie in merito alla valutazione sull'effettiva satisfattività «in senso conforme all'istanza del ricorrente». Comunque questa ipotesi é, in materia pensionistica, di più difficile o rara applicazione, se non altro perché, come emerge dall’esperienza, l’eventuale accoglimento in sede amministrativa della pretesa principale dedotta in giudizio, spesso non è pienamente satisfattiva (ad es. per le pretese accessorie).

 

b) Per quanto riguarda, poi, la motivazione, devesi ritenere che, presumibilmente, la decisione per decreto può non essere motivata.

La norma non dice nulla in proposito e, peraltro, anche le norme del codice di procedura civile sulle forme e i contenuti dei provvedimenti del giudice, all’art. 135, ultimo comma, dice che “Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge”.

In realtà è un falso problema, perché nel caso di pronuncia per decreto della “rinuncia al ricorso”, della “cessazione della materia del contendere” e della “perenzione”, la motivazione è, per così dire, in re ipsa in quanto implicita nella pronuncia stessa (resta da vedere se, in concreto, vi è corrispondenza con il pronunciato, che non vi siano stati errori o che le parti possano dimostrare il contrario, ma questo è oggetto dell’“impugnativa per opposizione” del decreto stesso). Non diversamente dalle precedenti ipotesi anche il decreto per “estinzione del giudizio”, pur trattandosi di fattispecie generale in quanto riferita a più casi di estinzione, non può non comportare una declaratoria di estinzione qualificata, caso per caso, dall’evento che l’ha determinata con conseguente necessaria esplicitazione del motivo.

Ogni provvedimento decretale, comunque, compreso quello del giudice, per essere “comprensibile” e “completo” deve essere articolato con una parte in premessa e una parte di “decretazione”, la parte dispositiva vera e propria. La prima deve contenere sempre l’indicazione del presupposto di fatto o di diritto in riferimento al quale interviene la decretazione: non è una motivazione in senso tecnico, ma certamente spiega il perché della pronuncia. Se così non fosse, non sarebbe neanche possibile una qualificata opposizione.

 

c) E’ opportuno, poi, evidenziare che, secondo il tenore letterale della disposizione, la legge riconosce la legittimazione a proporre opposizione unicamente alle parti costituite e non anche a tutte le parti necessarie, ovvero a quelle evocate in giudizio, ma non ancora costituitesi.

Non risulta, invero, agevole comprendere quale possa essere il fondamento logico di tale limitazione se si considera che il termine di costituzione in giudizio delle parti resistenti è sempre stato pacificamente ritenuto ordinatorio e che, quindi, il relativo superamento non può mai ingenerare una decadenza.

La “dizione” usata é in realtà non voluta dal legislatore ed è dovuta, ragionevolmente, ad una formulazione affrettata della legge, per cui deve ammettersi la correttezza di un'interpretazione estensiva che riconosca la legittimazione di tutte le parti a proporre opposizione e non delle sole parti costituite. La norma, infatti, non può intendersi come una limitazione processuale della parte non costituita ad essere parte nel giudizio di impugnazione del decreto; non si comprenderebbe, diversamente, perché l’“opponente” deve notificare l’opposizione a tutte le altre parti del giudizio decretato come estinto o perento (non solo a quelle costituite) e perché il Collegio deve sentire tutte le parti che ne facciano richiesta (che, nel silenzio, devono intendersi tutte e non solo quelle costituite).

 

d) Quanto ai termini per l’opposizione al Collegio si deve ritenere che i 60 gg. per la proposizione e i 10 gg. per il deposito dopo la notifica a tutte le parti, siano termini di natura perentoria, previsti, rispettivamente, a pena di irricevibilità e di inammissibilità. I trenta giorni previsti, invece, per la pronuncia in camera di consiglio, termine non sanzionato, non può che essere di natura ordinatoria e, quindi, sollecitatoria. Ciò in riferimento anche alla previsione dell’eventuale audizione delle parti che ne facciano richiesta (per cui della camera di consiglio dovrebbe essere data regolare comunicazione alle parti stesse (secondo le regole comuni di fissazione della camera di consiglio) al fine di consentire l’esercizio, in quel contesto, del loro diritto di essere ascoltate.

 

e) Quanto alla composizione del giudice che conosce dell’opposizione, non ricorrono particolari preclusioni per ritenere che, anche per quanto riguarda il giudizio pensionistico, essa possa essere collegiale come espressamente prevede la norma che ne stabilisce l’esame in camera di consiglio. Ciò non comporta una lesione alla monocracità di cui all’art. 5 della legge n. 205/2000. Trattasi, infatti, di un rito speciale al cui esame non è il giudizio principale (di cui è competente sempre il giudice monocratico ed, eventualmente, quello collegiale nel caso espressamente previsto della decisione semplificata in occasione dell’esame della istanza cautelare), ma solo l’accertamento dell’esistenza delle cause di estinzione in questione, tant’è che nel caso di accoglimento dell’opposizione viene disposta la “reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario”.

 

f) La decisione sull’opposizione, ancorché adottata in forma di ordinanza, ha certamente natura di «ordinanza conclusiva» a contenuto decisorio, in quanto la legge prevede la possibilità di proporre, avverso di essa, appello «secondo le regole ordinarie». Detta ordinanza, anche se non specificato, non può che essere “succintamente motivata” a termini dell’art. 134 c.p.c.. Il giudizio di appello sarà, poi, definito, non più con ordinanza, ma con sentenza secondo le regole ordinarie e si svolgerà con termini dimezzati.

Il giudice per l’impugnativa dell’ordinanza decisoria sull’opposizione è il giudice di appello ordinario (le tre Sezioni esistenti). Nulla è detto sull’esito del giudizio di appello, ma gli esiti possibili non possono che essere gli stessi del giudizio di primo grado e con le stesse condizioni previste per esso (mi riferisco alla reiscrizione a ruolo per l’accoglimento e all’addebito delle spese in caso di rigetto).

 

Conclusivamente, sulla base dell’esame della norma e considerate tutte le possibili implicazioni, può osservarsi, in via generale, che assai lodevole è l'intento del legislatore di favorire la massima semplificazione del procedimento giurisdizionale, escludendo ogni iter processuale per le vicende per le quali la delibazione del giudicante è limitata alla mera presa d'atto o alla verifica della sussistenza dei presupposti (a tale attività in effetti si “riduce” la funzione giurisdizionale nelle ipotesi considerate della rinuncia del ricorso, della cessazione della materia del contendere, della estinzione e della perenzione).

 

In tale prospettiva non si può, però, tacere:

-per un verso, che la semplificazione raggiunta con la previsione della “decisione per decreto” potrebbe, in realtà, essere vanificata dalla proposizione (pur se solo eventuale) dell’opposizione che ha un procedimento non semplice, in duplice grado (attesa la appellabilità della ordinanza decisoria) e autonomo rispetto al giudizio principale che può rivivere in caso di accoglimento;

-per altro verso, che l’eventuale reclamo al collegio, in effetti, costituisce un appesantimento del procedimento semplificato. Le prerogative del contraddittorio avrebbero potuto essere ugualmente garantite, ad esempio, consentendo alle parti il diritto di essere sentite innanzi all'organo monocratico prima dell'adozione del decreto e prevedendo la diretta appellabilità di quest’ultimo. Senza pensare, poi, che anche le ipotesi di decisione per decreto avrebbero potuto trovare, più semplicemente, la loro giusta collocazione tra quelle di decisioni in forma semplificata già esaminate: non c’è in effetti nessuna preclusione al fatto che esse vengano decise con sentenza semplificata (come accade ancora nella realtà processuale pensionistica);

-e infine, che l’economia processuale perseguita da tale forma di decisione semplificata comporta anche la necessità di risolvere alcuni aspetti di organizzazione che coinvolge, tra l’altro, le modalità e i tempi di assegnazione dei giudizi ai magistrati e che, comunque, deve essere indirizzata verso soluzioni che consentano il tempestivo rilevamento dei casi in cui è possibile procedere in tal senso prima dell’iscrizione al ruolo dei giudizi (e, quindi, prima delle previste notifiche di fissazione di udienza); diversamente non può che farsi luogo all’ordinaria trattazione.

 

 

3. LA PERENZIONE DEI RICORSI ULTRADECENNALI

 

         La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 9 introduce nel processo amministrativo e, quindi, in quello pensionistico (in virtù del rinvio previsto al comma 3 più volte richiamato), una nuova causa di estinzione del giudizio, che la rubrica qualifica come «Perenzione dei ricorsi ultradecennali».

 

         La norma recita nel senso che “decorsi dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi” la segreteria della Sezione deve comunicare «alle parti costituite» un apposito avviso con il quale «è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo”.

 

         La fattispecie estintiva si perfeziona laddove tale onere di presentazione della “nuova domanda” non sia assolto entro il termine semestrale prescritto; per cui il ricorso in questione verrà «dichiarato» estinto con provvedimento monocratico adottato «con le modalità dell'ultimo comma dell'art. 26» della legge n. 1034 del 1971, come novellato dal comma precedente.

 

         Passando più in dettaglio all’esame della norma, é importante preliminarmente rilevare:

-che il termine di sei mesi di cui trattasi è “perentorio”, anche se non definito tale dalla legge (come prescrive l’art. 152 c.p.c.), perché al decorso infruttuoso di tale termine è comminato espressamente l’effetto estintivo in questione ed è termine, per tale sua natura, improrogabile ai sensi dell’art. 153 c.p.c.;

-che il legislatore parla di notifica alle parti “costituite” e che, nella specie, non è sufficiente che la domanda di fissazione d'udienza sia sottoscritta dal difensore della “parte ricorrente”, bensì la legge richiede che rechi anche la firma della parte medesima;

-che in sostanza la sanzione della perenzione opera in conseguenza di una inattività della parte (o delle parti) attrice e che, comunque, se la parte convenuta è costituita deve essere parimenti notiziata dell’avviso della Segreteria.

 

Ciò detto, per ben intendere la portata e le modalità di applicazione dell’istituto della perenzione nell’ambito del giudizio pensionistico, ma lungi da qualsivoglia ambizione di completezza, non si può prescindere da alcune significative riflessioni.

 

A) Differenza con il giudizio amministrativo.

 

Un primo aspetto da chiarire attiene alla differenza di operatività dell’istituto rispetto al giudizio amministrativo.

 

C’è da notare, al riguardo, che la norma parla espressamente di “nuova istanza” enuova domanda” e che tali espressioni assumono, nel contesto del giudizio pensionistico, una connotazione diversa, atteso che la disposizione -come già precisato- nasce in primo luogo per il giudizio amministrativo.

 

In particolare si vuole evidenziare che la peculiare fattispecie prevista dalla disposizione in parola non modifica in nulla l'art. 25, l. n. 1034/1971, omonima tradizionale causa di estinzione del giudizio amministrativo, pur ugualmente qualificata come perenzione, che consegue ad un comportamento «inerte» delle parti che, per un periodo di oltre due anni, non hanno avuto cura di compulsare la fissazione dell'udienza di merito presentando la relativa istanza di prelievo. Se così è, è ragionevole anche che con il nuovo istituto il legislatore imponga alle parti -o meglio alla sola parte ricorrente-  quale ulteriore onere, di “rinnovare”, dopo dieci anni, la manifestazione dell'interesse alla decisione della causa, cui aveva già provveduto assolvendo all'onere di presentazione della domanda di fissazione d'udienza. Nell’ottica, cioè, del giudizio amministrativo, l’istanza per evitare la “sanzione” della perenzione ai sensi dell’art. 9 della legge esaminata non può che essere un rinnovo atteso che, se non è intervenuta una prima istanza di fissazione nel termine di due anni dalla presentazione del ricorso amministrativo, opera la perenzione ai sensi del citato art. 25 della legge n. 1034/1971, senza che ci sia la possibilità giuridica di arrivare alla nuova perenzione decennale.

 

Il giudizio pensionistico, invece, non conosce un analogo istituto di “perenzione”, per “inerzia biennale” del ricorrente (c’è viceversa l’estinzione per mancata prosecuzione ex legge n. 19 del 1994, con le implicazioni di seguito riportate), per cui non ha grande rilevanza che vi sia stata o meno una prima istanza di fissazione d’udienza.

 

Vero è che il regolamento di procedura sui giudizi di fronte alla Corte dei Conti, r.d. n. 1038/1933, nel Titolo I delle “disposizioni generali”, all’art. 17 prevede che “La domanda di fissazione dell’udienza per la discussione della causa deve essere depositata nella segreteria competente.” (ribadito, poi, all’art. 77, del Titolo II in materia di giudizi pensionistici) e che si può discutere sulla necessità di tale istanza ai fini della effettiva fissazione della udienza di trattazione, ma è una problematica che ai fini che qui interessano non rileva: sta di fatto che al mancato rispetto di tale previsione normativa non è connesso nessun effetto estintivo del giudizio.

 

Conclusivamente per la corretta operatività della perenzione ex art. 9, comma 2, l. n. 205/2000, nel giudizio pensionistico è indifferente che non sia stata rinnovata l’istanza o che non sia stata prodotta per la prima volta, nel termine previsto, a seguito del suddetto avviso della Segreteria trascorsi dieci anni dal deposito dei ricorso; in assenza di tale adempimento opera l’effetto estintivo voluto dalla norma.

 

B) Rapporto con l’istituto della estinzione per mancata prosecuzione ex legge n. 19/1994.

 

         Una problematica che si pone è, poi, quella relativa al rapporto che il nuovo istituto della “perenzione dei ricorsi ultradecennali” ha con il vigente istituto della estinzione per mancata prosecuzione del giudizio previsto, in materia di ricorsi pensionistici, dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni in legge 14 gennaio 1994, n. 19. Come è noto, infatti, l’art. 6 di tale legge, al comma 1, stabilisce che, per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la parte che vi ha interesse deve proporre istanza per la prosecuzione del giudizio entro il termine perentorio di sei mesi, decorrente dalla comunicazione della ricezione del fascicolo prevista dall’art. 1, comma 4 bis, della stessa legge, quale adempimento delle segreterie delle Sezioni regionali istituite da tale complesso normativo. Lo stesso art. 6 prescrive, al comma 2, che la mancata o non tempestiva proposizione dell’istanza produce l’estinzione del giudizio, che viene dichiarata d’ufficio.

 

         Ciò detto, devesi rilevare che quest’ultima è norma “speciale e transitoria” nel senso che la sua operatività è riferita al contenzioso esistente ad un determinato momento storico (giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge). La perenzione ultradecennale, invece, ha natura “generale e permanente” e dispiega i suoi effetti su tutti quei giudizi, esistenti e futuri, che incorressero nella inerzia temporale prevista.

 

         Ne consegue che l’art. 6, per il carattere di specialità dianzi rilevato, anche se “legge anteriore” non viene travolto dall’art. 9 successivamente introdotto (se è vero che “lex specialis anterior derogat generali posterior) e, ovviamente, continua ad operare solo per quei giudizi cristallizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 19/1994 (14 gennaio 1994, data di pubblicazione nella G.U. della legge di conversione).

 

         Di contro, la perenzione ultradecennale non può che operare:

-sicuramente per i ricorsi depositati successivamente alla suddetta data;

-ma anche, riterrei, per quei giudizi precedenti che, una volta confermati con l’istanza di prosecuzione ex art. 6 l. n. 19/1994, dovessero per avventura non essere trattati e decisi nel corso di un decennio decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di prosecuzione. Essendo, infatti, l’istanza di prosecuzione atto “reintroduttivo” del ricorso, ad essa vanno riferiti tutti gli effetti procedurali propri del ricorso stesso.

 

C) La perenzione ultradecennale opera di diritto ed è pronunciata d’ufficio.

 

         La disposizione sulla perenzione ultradecennale, al pari di quella contenuta nel predetto art. 6, comma 2, della l. n. 19/1994 -anche se non espressamente previsto come in tale ultima disposizione- opera di diritto ed è rilevata d’ufficio. Ciò lo si ricava dal fatto che:

-il procedimento per addivenire a tale pronuncia è fuori dalla disponibilità delle parti in quanto è previsto che sia la segreteria della Sezione ad attivarsi, una volta che si verifica la condizione di legge della inerzia decennale;

-la pronuncia sulla perenzione rientra, ormai, in virtù della stessa riforma, tra i casi di decisione semplifica per decreto, per la quale non è previsto né un impulso di parte, né che le parti possano essere sentite in questa fase.

 

Pertanto, tale norma, al pari di quella sulla mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione (nonché al pari tutti gli altri casi di estinzione decisi per decreto) si pone, ormai, in antitesi al principio stabilito dall’art. 307, ultimo comma, del c.p.c., (che sarebbe stato teoricamente applicabile anche per i giudizi di cui conosce la Corte in virtù del citato art. 26 del r.d. n. 1038/1933), secondo cui l’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, pena la inosservanza della norma sulla “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, di cui alla seconda parte dell’art. 112 c.p.c., che fa divieto al giudice di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

 
D) Considerazioni conclusive.

 

         Da quanto fin qui detto circa la natura e la operatività della “perenzione dei ricorsi ultradecennali” risulta chiara quale sia la duplice finalità della disposizione in parola:

-per un verso, quella di introdurre un meccanismo generalizzato di verifica della sussistenza di un interesse alla decisione;

-e, sicuramente, per altro verso, quella di realizzare il contestuale smaltimento dell'arretrato per quelle cause in cui l’onere previsto non venga assolto.

 

         Tale secondo aspetto, infatti, rientra nella logica di tutta la riforma realizzata con la legge all’esame e appare -nella specie- preponderante, se si considera che il legislatore non ha però previsto alcun canale preferenziale di fissazione delle cause per le quali il ricorrente proponga ritualmente la nuova istanza di fissazione della udienza.

 

         Certo è che l’effetto voluto (invero non immediato nel giudizio pensionistico) è quello di consentire un monitoraggio sulla reale consistenza dell’arretrato ultradecennale, sul quale (considerando anche i risultati della istanza di “prosecuzione”) si nutrono seri dubbi circa la possibilità di conseguire l’auspicato cospicuo sfoltimento dei ruoli, atteso che assai poche saranno le parti ricorrenti che opteranno immediatamente per una sostanziale rinunzia alla decisione di merito, con un effetto del tutto identico a quello che scaturirebbe da una eventuale futura sentenza di rigetto del ricorso e tanto più che per il giudizio pensionistico non è necessario il patrocinio legale.

 

         La disposizione è formulata, peraltro, in termini talmente generali da non consentire alcuna eccezione e da farla ritenere indistintamente applicabile a qualsivoglia controversia. Nella pratica, tale circostanza potrebbe determinare incertezze interpretative per quelle cause che, al contrario, nel decennio hanno avuto una significativa articolazione istruttoria, ovvero per quelle di cui sia stata in qualche modo già sollecitata la definizione di merito. Il riferimento è, ad esempio, a quelle controversie per le quali il giudice abbia disposto incombenti istruttori e che siano stati, per giunta, espletati con il deposito degli atti richiesti.

 

         E’ da notare ancora come non sia confortante che il legislatore imponga oneri relativamente a giudizi che non sono addivenuti alla loro fisiologica definizione, non a causa del comportamento omissivo delle parti, o dei loro difensori, bensì a causa di disfunzioni di natura strutturale ed organizzativa. Ancor meno confortante è la circostanza che il legislatore ipotizzi come «fisiologica» la presenza di un arretrato decennale, senza predisporre significative misure organizzative idonee ad impedire, invece, che il medesimo arretrato si determini. E ciò appare di più rilevante gravità se si tiene conto del principio della «ragionevole durata» dei processi di cui al novellato art. 111 della Costituzione.

 

Conclusivamente, non è difficile prevedere che l'innesto di un istituto così peculiare -al pari delle altre ipotesi di decisione semplificata- in un sistema di giudizio pensionistico così variamente composto dal punto di vista normativo, quale risulta essere attualmente anche e soprattutto dopo quest’ultima riforma, farà necessariamente emergere i problemi di coordinamento e le incertezze interpretative cui accennavo all’inizio, che potranno essere dipanate solamente “sul campo” con la giurisprudenza che ne seguirà.

 

 

                                                        Pina Maria Adriana LA CAVA