Corte dei conti
- Consiglio di presidenza
Convegno:
Il
giudice unico delle pensioni. Esame delle questioni suscitate dal nuovo rito introdotto
con la legge n. 205 del 2000
Roma, 21, 22 e
23 ottobre 2002
Relazione:
Dal
collegio al giudice unico: lassegnazione delle cause, la gestione del ruolo e delle
udienze
Cons. Piergiorgio Della Ventura
1. Premessa. Le riforme degli
anni 1994/1996 e la legge n. 205 del 2000.
Con le riforme degli
anni 1994 96 [1] era stato operato un primo riordino
delle disposizioni riguardanti la giurisdizione della Corte dei conti, anche relativamente
ai giudizi in materia di pensione.
In particolare il
Legislatore della riforma, con il duplice intento di avvicinare la magistratura contabile
ai cittadini-utenti e di semplificare il processo pensionistico, introdusse significative
innovazioni, tra le quali si ricordano in primo luogo il decentramento della giurisdizione
(art. 1 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con L. 14 gennaio n. 19),
labrogazione delle disposizioni che prevedevano le conclusioni e lintervento
del Procuratore generale nei giudizi pensionistici (art. 6, comma 6, L. 19/94), la
previsione dellappello, sia pure limitato ai soli motivi di diritto (art. 1 del D.L.
n. 453/1996, conv. con L. n. 639/1996); i problemi di diritto transitorio, per il
passaggio al nuovo sistema di competenze, erano poi risolti dai commi quarto e ottavo del
citato art. 1 L. n. 19/1994 (disciplinanti, rispettivamente, la trasmissione alle
competenti sezioni regionali della Corte dei fascicoli dei processi, ma con esclusione di
quelli per i quali fosse stata anteriormente fissata l'udienza di discussione, e la
soppressione delle sezioni centrali pensionistiche dalla data di insediamento dell'ultima
delle nuove sezioni regionali).
Una ulteriore, decisa
accelerazione delliter riformatore del processo pensionistico si è poi avuta
con la legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha riguardato diversi aspetti organizzativi e
procedimentali della giurisdizione in esame e ha cercato di assicurare una speditezza
ancora maggiore alle varie fasi processali, in linea peraltro con le riforme che, nel
corso degli anni 90, hanno interessato anche la giurisdizione civile e quella
amministrativa.
Linnovazione di
più immediata evidenza è come noto - quella contenuta al primo comma
dellart. 5 della legge, laddove è previsto che In materia di ricorsi
pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in
composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale
regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la
Corte giudica sempre in composizione collegiale.. Il secondo comma della
medesima norma prevede poi lapplicazione, al rito pensionistico innanzi alla Corte
dei conti, delle principali norme del codice di procedura civile che regolamentano il
processo del lavoro (artt. 420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c.).
In proposito, va detto innanzi tutto che lattribuzione
di competenze decisionali in capo ad un giudice monocratico non costituisce certo una
novità nellàmbito del nostro panorama giurisdizionale; essa, anzi, si pone in
linea con le più recenti riforme che hanno riguardato pressoché tutte le giurisdizioni:
si pensi alla legge n. 353/1990 ed ai più recenti D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e D.L.
24 maggio 1999, n. 157, conv. con la legge 22 luglio 1999, n. 234 (e successivi
provvedimenti attuativi), con i quali sono state attribuite significative competenze al
giudice unico di primo grado in materia civile; anche nel campo penale, la tendenza del
Legislatore, negli ultimi tempi, è stata nel senso nellattribuzione di nuove
competenze al tribunale in composizione monocratica. Infine, nello stesso processo
amministrativo di primo grado il quale pure ha mantenuto la composizione
collegiale, nonostante varie proposte siano state avanzate allo scopo di trasferire
competenze ad un giudice monocratico, almeno per i ricorsi pregressi - lart. 9 della
L. 205/2000 ha previsto che la rinunzia al ricorso, la cessazione della materia del
contendere, lestinzione e la perenzione del giudizio siano pronunziate con decreto
dal presidente della sezione o da un magistrato da questi delegato [2].
In sostanza, questa
scelta del Legislatore della riforma si è inserita in maniera tutto sommato coerente
pur tenendo presente che la previsione relativa al giudice monocratico è stata
introdotta in virtù di un emendamento approvato, quasi a sorpresa, alla Camera nella
seduta del 5 luglio 2000 allinterno di un complessivo progetto di
semplificazione procedimentale, finalizzato alla riduzione dei tempi di decisione delle
cause pensionistiche e alla riduzione del relativo arretrato pendente [3]; ciò anche per attuare, nella
materia pensionistica, il principio della ragionevole durata del processo, di cui al
novellato art. 111 della Costituzione (L. Cost. n. 2/1999).
Tra le altre
semplificazioni procedimentali introdotte dalla legge 205/2000 vanno anche ricordate
lestensione, ai giudizi di pensione, delle norme inizialmente previste per il
processo innanzi al Giudice amministrativo riguardanti le decisioni in forma
semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali (art. 9, commi 1 e 2), nonché
quella relativa allinterruzione del giudizio per decesso del ricorrente (art. 5,
ultimo comma) [4].
2. I
problemi connessi con la designazione del giudice e la gestione dei ruoli dudienza
nel passaggio dal vecchio al nuovo rito.
2.1. Le soluzioni organizzative
realizzate nelle varie sezioni giurisdizionali regionali.
La nuova disciplina del contenzioso pensionistico ha suscitato
qualche problema applicativo, soprattutto con riferimento agli aspetti più propriamente
organizzativi e gestionali del contenzioso pensionistico presso le varie sezioni
giurisdizionali di primo grado della Corte dei conti.
Come noto, i ricorsi
in materia di pensione si presentano con il deposito dell'atto introduttivo nella
segreteria della sezione, unitamente alla relata di notifica alla p.a. controparte e ad
una copia del provvedimento impugnato [5]. Una
volta effettuato il deposito del ricorso, la segreteria della sezione provvede a
richiedere alla p.a. il provvedimento impugnato con la relativa documentazione (vale a
dire, l'intero fascicolo amministrativo); l'amministrazione medesima è tenuta a
depositare a documentazione richiesta entro trenta giorni (art. 74 del reg. proc.).
Orbene, prevede
lart. 6, comma 3, L. n. 19/1994, che una volta decorsi i termini per il deposito del
ricorso e per le relative notifiche, il presidente della sezione, con proprio decreto,
fissa l'udienza per la trattazione, designando nel contempo il magistrato relatore [6]; sempre a norma del medesimo art. 6,
3° comma, la data dell'udienza va comunicata alle parti costituite, a cura della
segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni. Le parti medesime, infine, possono
depositare memorie e documenti fino al decimo giorno precedente l'udienza dibattimentale.
Le
norme su riportate in tema di assegnazione delle cause non sono state espressamente
toccate dalla riforma di cui alla legge 205/2000[7];
pur tuttavia, il passaggio dallorgano collegiale al giudice monocratico ha
comportato, su tale aspetto, problemi operativi evidenti e per molti aspetti del tutto
nuovi.
Il
punto di maggiore (e, soprattutto, più immediato) impatto della nuova disciplina, sotto
il profilo organizzativo, è stato rappresentato dalla necessità di ridefinire gli organi
giudicanti per i giudizi per i quali era stata già fissata la data delludienza
dibattimentale, al momento dellentrata in vigore della legge medesima [8].
Nella
maggior parte dei casi, la nuova organizzazione delle udienze già programmate ha
comportato dei semplici aggiustamenti formali: vale a dire, il magistrato già designato a
suo tempo quale relatore di un determinato giudizio (si tenga presente che,
ordinariamente, la fissazione delle udienze, a causa dei problemi connessi con i tempi
delle notifiche, ha luogo con diversi mesi di anticipo), è stato incaricato, dal
presidente, a trattare la stessa causa in qualità di giudice unico, ai sensi della nuova
disciplina, nella medesima udienza già fissata (salvo qualche necessario spostamento di
orari). In altri termini, fino alla fine dell'anno 2000 sono rimaste ferme le udienze già
a suo tempo fissate nelle diverse sezioni per la sede collegiale, con gli stessi giudizi;
i diversi magistrati si sono succeduti, secondo l'ordine di ruolo, nel corso della
giornata, operando quali giudici unici. Dal gennaio 2001 (o, comunque, non appena esauriti
i ruoli già precedentemente predisposti), ha avuto invece inizio la programmazione
secondo il nuovo assetto, con la previsione di giornate fisse di udienza per ogni
magistrato-giudice unico.
Le
soluzioni organizzative predisposte nelle diverse sezioni giurisdizionali non sono state
univoche.
Nella
maggior parte dei casi, il pregresso meccanismo di assegnazione ha subìto poche
modifiche. In pratica, accade che, dopo liscrizione dei giudizi pensionistici nel
registro del ruolo generale della sezione (e relativa assegnazione del numero progressivo
a ciascuna vertenza), i fascicoli vengono periodicamente sottoposti al presidente, il
quale designa per ciascuna vertenza il giudice monocratico e fissa ludienza per il
dibattimento alla prima data utile, secondo i ruoli già previsti a suo tempo con
riferimento ad ogni giudice della sezione stessa. Per quel che riguarda invece la
fissazione delle successive udienze dibattimentali di quello stesso giudizio, nel caso di
rinvio breve (cioè a data fissa), provvede il giudice stesso; negli altri casi che
sono poi i più numerosi, ad es. i rinvii per regolarizzazione della notifica o per
accertamenti istruttori i cui tempi non sono predeterminabili - provvede il presidente
secondo i canoni generali.
In
qualche sezione regionale sono state scelte soluzioni organizzative diverse. In una di
esse la gestione delle udienze, secondo un calendario annuale predisposto dal presidente,
viene affidata ai singoli magistrati che il presidente ha designato come assegnatari delle
vertenze; i singoli giudici decidono allora in ordine alla fissazione delludienza,
dei rinvii, delle abbreviazione di termini e della trattazione anticipata, sulla base
comunque di criteri generali a suo tempo posti con provvedimento presidenziale. In
unaltra regione, le vertenze sono assegnate dal presidente ai vari giudici tutte
insieme allinizio dellanno, ed è lo stesso giudice designato che provvede
alla fissazione della prima udienza ed alle successive. Non mancano poi soluzioni
organizzative intermedie, come nel caso di una sezione dove le prime udienze di
trattazione sono fissate dal presidente, ma dintesa con i giudici, mediante un
calendario semestrale e le successive udienze sono poi, in ogni caso, decise dal giudice
assegnatario del giudizio.
Per
quel che riguarda invece le modalità di scelta del giudice cui assegnare una determinata
causa, anche qui il panorama è variegato. Ed infatti, nel quadro delle direttive generali
fornite dal Consiglio di presidenza in proposito [9]
(direttive che si limitano a prevedere il carico tendenziale medio pro-capite, la
fissazione di criteri obiettivi nella scelta del tipo di vertenze, il rispetto
dellordine cronologico nellassegnazione ed il carico di lavoro tendenziale di
ciascun magistrato), i presidenti delle varie sezioni regionali di norma si limitano ad
operare unequa distribuzione dei giudizi tra i vari giudici, tenendo conto
dellordine cronologico di presentazione del ricorso (salvi i casi di trattazione
anticipata, peraltro non sempre autorizzata sulla base di criteri predeterminati) della
tipologia di vertenze, dellesistenza di cause cd. seriali, degli indirizzi
giurisprudenziali, dellesperienza del magistrato, del concomitante carico
individuale relativo al contenzioso contabile, etc..
2.2. Le posizioni della
giurisprudenza civile e costituzionale.
La
sostanziale diversità delle soluzioni tecniche adottate nelle diverse realtà regionali
della Corte dei conti, relativamente alla fase di assegnazione delle cause e della
conseguente gestione dei ruoli, impone un esame della giurisprudenza costituzionale in
ordine ai principi di fondo che devono presiedere a questa delicata attività. Sarà
inoltre utile, oltre che interessante, verificare anche le posizioni delle giurisprudenza
della Cassazione in proposito, data la scarsezza di precedenti specifici nella
giurisprudenza contabile (a causa della sostanziale novità, per i giudizi innanzi alla
Corte dei conti, delle relative questioni) e in virtù, anche, del carattere
tendenzialmente nomofilattico che assumono, specie per gli aspetti di carattere
processuale, le pronunzie del supremo organo della giurisdizione ordinaria.
La
Corte Costituzionale ha avuto spesso occasione di pronunziarsi, specialmente con
riferimento alla giurisdizione penale, in ordine a questioni che comportavano, a vario
titolo, la definizione del significato e del conseguente ambito di operatività del
principio di cui allart. 25 Cost. (Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge): principio che peraltro, da tempo, il Giudice
delle leggi ha avuto modo di riferire anche al processo contabile, data la portata,
definita assolutamente generale, del canone medesimo (sentenza n. 2/1971).
In
estrema sintesi, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge[10] - garanzia che la stessa Corte ha
escluso possa riferirsi al PM (sentenze nn. 148/1963; 95/1975 e 29/1977) implica la
determinazione del giudice in base a criteri generali, predeterminati e non
arbitrari (ord. n. 176/1998) e non in vista di una singola controversia
(sentenze nn. 77/1977; 149/1994; 327/1998); sono dunque da escludersi, in materia, leggi
singolari (ord. n. 161/1992) o che prevedano che la determinazione dellorgano sia
affidata a scelte discrezionali di altri organi pubblici (ord. n. 130/1995).
Con
particolare riferimento alla giurisdizione contabile, il Giudice delle leggi, di recente,
è stato chiamato a pronunziarsi sul tema della individuazione dellorgano
giudicante, proprio con riferimento ad ipotesi di giudice monocratico, previsto nella
specie (cioè nella fase cautelare del giudizio di responsabilità amministrativa)
dallart. 5, 3° comma, della L. n. 19/1994, il quale affida al presidente della
sezione giurisdizionale regionale la competenza a decidere, con decreto motivato, sulla
domanda di sequestro conservativo avanzata dal PM e, nel contempo, a fissare ludienza di
comparizione delle parti innanzi al giudice designato (cioè ad un magistrato
della sezione stessa, come chiarito dalle SS.RR. della Corte dei conti, con sentenze n.
6/QM/1994, 15/QM/1995 e 24/QM/1996) per leventuale conferma del provvedimento
cautelare adottato.
Orbene,
le sezioni giurisdizionali per la Sicilia e per la Puglia avevano entrambe dubitato della
legittimità costituzionale della norma su detta, sotto due diversi profili. Per quel che
qui maggiormente interessa, la sezione Puglia, con ordinanza n. 181/1997 del giudice
designato, aveva dubitato della costituzionalità del ricordato art. 5, 3° comma, lett.
a, per contrasto appunto con lart. 25, primo comma, Cost., nella parte
in cui la norma ordinaria non prevede che la designazione del giudice venga effettuata
sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
La
questione è stata decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 luglio 1998, n.
272, che presenta non pochi profili di notevole interesse.
La
Corte ha in primo luogo rilevato come vi sia, in linea di massima inconciliabilità fra
precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione (secondo
quanto già affermato nella sentenza n. 88/1962), richiamando tuttavia, nel contempo,
anche le proprie pronunzie in tema di discrezionalità dei capi degli uffici per
lassegnazione degli affari, nelle quali è stato precisato
che il
relativo potere deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed
imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento
dellufficio e di agevolarne lefficienza, restando invece esclusa qualsiasi
diversa finalità (sentenze nn. 143 e 144 del 1973; ord. n. 93 del 1988); il
problema dunque, ad avviso del Giudice delle leggi, sta nel contemperare le esigenze di
obiettività ed imparzialità, con quelle di continuità e prontezza delle funzioni.
In
tale quadro, ha ritenuto la Corte Costituzionale che la soluzione di tale problema, che
era stata indicata dal giudice remittente cioè una disciplina analoga a quella
vigente per la magistratura ordinaria, che prevede lapplicazione del sistema cd.
delle tabelle (art. 7-bis e segg. dellordinamento giudiziario) e lindicazione,
da parte del CSM, in via generale, di criteri automatici per lassegnazione degli
affari penali e per lapplicazione dei magistrati non sia lunica
possibile e che, dunque, tale indicazione non valga a giustificare una pronunzia di
incostituzionalità della norma in vigore per la Corte dei conti, né un intervento di
tipo additivo; anzi, ha ritenuto la Corte Costituzionale che sia possibile pervenire, già
con le norme attuali, alla formulazione di criteri per lassegnazione degli affari
attraverso lesercizio dei poteri spettanti ai capi degli uffici, secondo modalità
che non vengono indicate, ma tali comunque da consentire una verifica ex post della
loro osservanza.
La
Corte Costituzionale, in altri termini, ha ribadito che la finalità dellart. 25,
primo comma, Cost., è quella di garantire lassoluta imparzialità dellorgano
giudiziario, istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo dalla legge, ma
non certo in relazione alla singola regiudicanda (sentenze nn. 127/1979 e 460/1994). Nel
caso specifico, sempre ad avviso della Corte Costituzionale, è possibile pervenire senza
difficoltà ad una maggiore aderenza dellordinamento degli uffici del Giudice
contabile ai principi costituzionali (di per sé non incisi dalla norma impugnata): sì
che i poteri organizzativi dei capi degli uffici nellassegnazione delle cause si
esercitino non già come ora in maniera ancora largamente discrezionale, ma
sulla base di criteri obiettivi e predeterminati. Insomma, la sentenza esaminata invita la
Corte dei conti a predisporre, nellambito dei poteri di autoregolamentazione, i
meccanismi idonei ad evitare che possano essere lasciati spazi troppo ampi alla
discrezionalità dei presidenti nellassegnazione delle vertenze ai giudici, con
conseguente rischio di lesione del principio dellart. 25 Cost. [11].
La
pronunzia della Corte costituzionale, pur riguardando la particolare fattispecie del
giudice designato per i provvedimenti cautelari nel giudizio di responsabilità, esprime
principi di portata indubbiamente generale, e che come tali sono da tenere in grande
considerazione anche con riferimento alla giurisdizione pensionistica. Lo stesso organo di
autogoverno, allindomani della pubblicazione della sentenza 272/98, su iniziativa
del Procuratore generale affrontò il problema della fissazione di criteri per la
determinazione, da parte dei presidenti delle sezioni giurisdizionali, degli organi
giudicanti (allepoca lo stesso giudizio pensionistico si svolgeva ancora innanzi al
collegio); non si pervenne, tuttavia, allassunzione di decisioni significative, a
parte lindicazione dei criteri di larga massima dei quali sè prima fatto
cenno.
Come
è evidente, il problema qui evidenziato non è connesso, a rigore, con lentrata in
vigore della normativa sul giudice unico delle pensioni; è altrettanto evidente,
daltra parte, come nei fatti - sia stata proprio questa importante novità
istituzionale ad avere acuito i possibili problemi e aumentato la centralità della
questione.
Sembra
pertanto di potere affermare per concludere sul punto - che il nostro organo di
autogoverno non possa ulteriormente rimandare il problema, senza correre rischi di
ulteriori impugnative innanzi al Giudice delle leggi, occasionate dallentrata in
vigore della riforma del 2000 e argomentate proprio sulla base dei principi dalla stessa
Corte Costituzionale indicati nella pronunzia appena esaminata.
Circa
poi la possibile incompetenza dellorgano di autogoverno della Corte dei conti in
materia, desumibile dalla mancanza, tra le attribuzioni che la legge espressamente gli
attribuisce, di quelle relative alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle
vertenze [12], si ritiene che tale mancanza non
possa valere ad escludere, in assoluto, interventi da parte del Consiglio, pena la
possibile paralisi di quegli uffici nei quali, in ipotesi, si verificassero insanabili
contrasti tra il presidente e i singoli giudici in tema di assegnazione e gestione delle
cause. Del resto, va evidenziato, lorgano di autogoverno ha comunque provveduto in
merito, anche di recente (vedasi le deliberazioni nn. 71 e soprattutto 77
del 2001, cit.), nellambito dei poteri a lui riconosciuti in tema di carichi di
lavoro e di proposta per lammodernamento delle strutture e dei servizi. Il punto,
insomma, sta nellampiezza dellazione del Consiglio, che - mancando una
disposizione specifica per la materia non potrà essere eccessivamente penetrante.
Un
diverso ordine di problemi, riguardante (non tanto la designazione del giudice, quanto) la
gestione delle udienze e dei relativi ruoli, è invece più strettamente correlato con
lentrata in vigore della riforma e listituzione dellorgano monocratico
nei giudizi pensionistici: è evidente, difatti, che un problema del genere non poteva
sussistere nel passato, quando cioè lesistenza del giudice collegiale imponeva che
lorganizzazione delle udienze e tutti i problemi processuali connessi facessero capo
al presidente della sezione.
Con
il nuovo ordinamento, si pone invece per i giudizi in materia pensionistica il problema
dei moduli organizzativi da adottare nelle varie sezioni regionali, ed è stato in
particolare messo in crisi il precedente sistema centralizzato di gestione dei
fascicoli e dei ruoli: in altri termini, il venir meno dellorgano collegiale rende
ora possibile che il giudice unico, oltre a decidere la vertenza, organizzi quasi del
tutto autonomamente il proprio lavoro e in particolare gestisca in proprio i ruoli, senza
più necessità di alcun intervento presidenziale dopo lassegnazione iniziale dei
fascicoli [13]; anzi - si è pure sostenuto - la
persistenza del vecchio sistema è da ritenere in contrasto con lautonomia del
magistrato e con laccresciuto rilievo che proprio la legge di riforma ha voluto
conferire al giudice-organo monocratico.
Lesame
della giurisprudenza civile sul punto, come sopra accennato, può aiutare a comprendere
meglio i termini reali del problema.
Nel
codice di rito, la designazione del giudice è disciplinata dallart. 168-bis,
articolo aggiunto dallart. 10 della legge 14.7.1950, n. 58 e che ha a sua volta
subito qualche modifica ad opera della legge 2.11.1990, n. 353. La norma su detta prevede
in particolare al primo comma che, dopo la formazione del fascicolo dufficio, il
presidente del tribunale (o il presidente della sezione, se il tribunale è diviso in più
sezioni) provveda alla designazione del giudice istruttore (o del giudice unico) dinanzi
al quale le parti dovranno comparire, con decreto in calce alla nota discrizione a
ruolo. Il successivo art. 174 del codice, poi, prescrive la (tendenziale) immutabilità
del giudice istruttore. Nellesercizio concreto della funzione direttiva da parte dei
presidenti di tribunale, è poi necessario considerare lesistenza delle tabelle
degli uffici giudicanti, di cui allart. 7-bis e segg. dellordinamento
giudiziario (R.D. 30.1.1941, n. 12 e succ. mod.), nonché dei criteri sulle assegnazioni,
stabiliti dal C.S.M. [14].
Tenuto
presente quanto sopra, la dottrina processualcivilistica ha chiarito che il procedimento
di designazione del giudice da parte del presidente ha carattere interamente officioso,
non richiedendo iniziative di parte [15]; il
cancelliere sottopone i fascicoli dufficio al presidente il quale, con apprezzamento
discrezionale delle esigenze di servizio, provvede a designare per ognuno il g.i. (o il
giudice unico). Sotto altro profilo, ha posto in rilievo sempre la dottrina, la
designazione del giudice appartiene alle funzioni di natura ordinatoria che spettano al
presidente del tribunale, il quale potrebbe in teoria effettuare la sua scelta in assoluta
libertà [16]; tuttavia, va ribadito che in
materia sono da tenere presenti le norme dellordinamento giudiziario e le delibere
del C.S.M., che di fatto annullano quasi del tutto, al momento, per il contenzioso
lavoristico, la discrezionalità dei presidenti.
Anche la
giurisprudenza ha costantemente affermato la natura discrezionale (o, per meglio dire,
linsindacabilità) dellattività organizzatoria dei presidenti. Ha affermato
infatti la Cassazione che linosservanza delle formalità di cui allart.
168-bis costituisce mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla
validità dellatto e non può essere causa di nullità del giudizio e della sentenza
(Cassazione, 26.11.1993, n. 11688; id., 16.2.1996, n. 1197); neppure la mancanza del
decreto presidenziale di nomina del giudice in calce alla nota di deposito (o
lomessa sottoscrizione dello stesso) è stato ritenuto possa determinare
linvalidità delle attività processuali successivamente compiute (Cassazione,
21.6.1966, n. 534; id., 17.5.1966, n. 1253; id. n. 3272/1979). Anche la Corte
Costituzionale ha riconosciuto la piena conformità della procedura legislativa di nomina
del giudice, al principio costituzionale del giudice precostituito per legge (sentenza n.
144 del 18.7.1973, già precedentemente citata).
Per
quel che riguarda poi, più in particolare, la gestione del ruolo dudienza, la
giurisprudenza non è vasta e conferma, in sostanza, i principi di fondo già illustrati,
relativi alla designazione dei giudici: in fattispecie di sostituzione di giudici,
disposte dai presidenti di tribunale con semplice annotazione sul ruolo dudienza e
senza alcuna espressa motivazione, la Cassazione (n. 2437 del 12.10.1967; n. 1084 del
17.4.1970) ha ritenuto non censurabile loperato dei capi degli uffici, in
considerazione appunto del fatto che simili provvedimenti sono rimessi
allapprezzamento discrezionale del presidente.
Emerge
dunque, dallesame delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali, un quadro
piuttosto chiaro: in materia di organizzazione degli uffici e più in particolare di
gestione del contenzioso, il legislatore ordinario ha posto pochi principi direttivi di
fondo; alla base di tutto vi è unampia discrezionalità per i capi degli uffici,
senza che per ciò solo si possa ritenere scalfito il principio costituzionale della
precostituzione del giudice. Eventuali limitazioni alla discrezionalità, in materia, sono
tuttavia possibili nellambito dei poteri di regolamentazione interna
dellorgano giudiziario.
Conseguentemente,
ed in assenza di più precise indicazioni normative o regolamentari non pare siano, allo
stato, censurabili le differenti scelte organizzative adottate nelle sezioni regionali,
dal momento in cui esse non ledono lindipendenza dei giudici né il principio posto
dallart. 25 Cost..
Si
tratta, semmai, di verificare se, sotto il profilo dellopportunità e
dellefficienza operativa, non possa rivelarsi saggio suggerire ai capi degli uffici
sintende, nei limiti in cui ciò risulti possibile e non lesivo
dellautonomia dei presidenti stessi - determinate soluzioni organizzatorie per gli
uffici giudiziari mediante apposite direttive dellorgano di autogoverno.
4.
Conclusione. Alcune (modeste) proposte operative.
Come
prima notazione di carattere generale, vè da dire che il contenzioso pensionistico
innanzi alla Corte dei conti ha risentito non poco, in termini positivi, dellentrata
in vigore delle complessive riforme degli ultimi nove anni: un settore, certamente
delicato e con intuibili risvolti di carattere sociale, prima ancora che giuridico o
economico, la cui massa imponente di arretrato iniziava a creare problemi operativi
crescenti, ha visto linnescarsi di un circolo virtuoso, per via del quale si è
giunti, nellarco degli ultimi otto anni, a dimezzare larretrato pendente,
senza maggiori oneri né incremento di organici (si vedano la tabella che segue e la
relativa nota). Peraltro, si noti ancora che la tendenza verso un deciso abbattimento nel
numero dei giudizi pendenti pare essersi stabilizzata nellultimo quadriennio, con
una diminuzione media di circa quindicimila vertenze lanno: anche lesame dei
dati relativi al primo semestre di questanno conferma in pieno la tendenza.
I GIUDIZI
PENSIONISTICI PRESSO LE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI
ANNO [17] |
PENDENTI INIZIALI (A) |
SOPRAV-
VENUTI (B) |
TOTALE RICORSI (A+B) |
DEFINITI |
PENDENTI FINALI |
1995 |
198.243 |
25.246 |
223.489 |
9.422 |
214.067 |
1996 |
228.631 |
19.194 |
247.825 |
17.318 |
230.507 |
1997 |
230.700 |
28.562 |
259.262 |
19.225 |
240.037 |
1998 |
240.037 |
26.212 |
266.249 |
26.508 |
239.741 |
1999 |
238.453 |
22.160 |
260.613 |
35.775 |
224.838 |
2000 |
224.838 |
14.919 |
239.757 |
52.943 |
186.814 |
2001 |
186.814 |
13.625 |
200.439 |
38.662 |
161.777 |
2002 (I° sem.) |
161.777 |
6.985 |
168.762 |
20.240 |
148.522 |
Elaborazione su dati
forniti dal Notiziario statistico lattività della Corte dei conti,
pubblicazione periodica dellUfficio di statistica della Corte dei conti.
Insomma,
se il trend verrà mantenuto anche in seguito, dovrebbe giungersi ad un livello
fisiologico e del tutto accettabile di vertenze pendenti, nellarco di non più di
sei/sette anni (e sempre senza tener conto di risorse aggiuntive, delle quali per la
verità nessuno parla).
Va
anche detto, in proposito, che i soddisfacenti risultati sin qui ottenuti in termini di
aumentata efficienza operativa sono legati non tanto alle nuove norme sul decentramento
delle giurisdizione contabile quanto, piuttosto, agli sforzi organizzativi che hanno
coinvolto i magistrati ed il personale amministrativo delle nuove sezioni. Si ricorda che
proprio un triennio fa lorgano di autogoverno, su impulso dei suoi componenti laici,
ha avviato una serie di iniziative, che hanno coinvolto tutti i livelli operativi e
decisionali (consiglio dei presidenti di sezione, associazione magistrati, segretariato
generale, etc.) con lobiettivo elaborare interventi mirati, finalizzati ad una
riorganizzazione del lavoro nelle sezioni giurisdizionali, proprio nel settore del
contenzioso pensionistico[18]; gli stessi interventi
che ebbero luogo nelle competenti sedi governative e parlamentari, nel corso
delliter di approvazione della legge 205/2000, si inserivano nel quadro di questa
ricerca di meccanismi e strumenti di semplificazione del lavoro nel settore del
contenzioso pensionistico.
Pertanto,
anche lulteriore riforma che ha introdotto il giudice unico di primo grado per i
giudizi di pensione, potrà far sentire i suoi benefici effetti in termini di più decisa
riduzione dellarretrato, solo se e nella misura in cui anchessa
fornirà nuove occasioni di riflessione per ulteriori passi in avanti nella direzione di
una gestione sempre più snella e lineare del relativo contenzioso: si noti, al riguardo,
che dalla data di entrata in vigore delle riforma (settembre 2000) ad oggi, è bensì
proseguita la tendenza, prima definita virtuosa, verso la diminuzione dellarretrato,
ma almeno finora senza significative accelerazioni, proprio perché la
riforma medesima non ha ancora comportato specifici cambiamenti organizzativi
allinterno delle sezioni giurisdizionali.
In
proposito, si ha motivo di ritenere che una misura di significativa utilità possa essere
costituita da una diversa modalità di assegnazione delle vertenze ai magistrati: in
pratica, con lassegnazione di un complessivo numero di cause allinizio
dellanno, o diversa periodicità, e la successiva gestione delle udienze da parte
del magistrato stesso. Ciò renderebbe possibile al giudice organizzarsi autonomamente,
accorpare le vertenze simili, iscrivendo a ruolo (ad es.) tutti i giudizi da trattare
nellanno, che presentino quella determinata tipologia, in una sola (o poche)
udienze, eliminare immediatamente tutti i fascicoli virtuali (che cioè
presentano insuperabili problemi di rito, o privi della tempestiva istanza di
prosecuzione, o ancora il cui ricorrente sia deceduto senza lasciare eredi), etc..
E'
evidente, però, che tale soluzione presupporrebbe uno sforzo organizzativo non
indifferente per le stesse segreterie, con la necessità che ogni giudice disponga di una
segreteria stabile, per notifiche, fissazione delle udienze successive alla prima,
pubblicazioni sulla G.U. ex art. 5, terzo comma, L. 205/2000, verbalizzazione delle
udienze, etc.. Si potrebbe allora iniziare gradualmente, es. con segreterie stabili per
gruppi di magistrati, o altre soluzioni intermedie.
Le innovazioni di
tipo organizzativo non potranno poi non essere accompagnate, come già innanzi accennato,
dalla fissazione di regole che garantiscano il rispetto dellautonomia di ciascun
magistrato ed il principio di predeterminazione del giudice. A tale delicata incombenza,
della quale sè già detto prima, è chiamato lorgano di autogoverno.
Da
istituzionalizzare in tutte le sezioni, poi, il briefing periodico (in genere
mensile) che normalmente già si svolge tra i magistrati e/o i collaboratori, per
discutere i vari aspetti problematici; è bene infatti che la circolazione delle
informazioni sulle varie soluzioni interpretative o sulle novità normative e
giurisprudenziali o ancora di tipo organizzativo, non vengano lasciate al caso o alla
rispettiva buona volontà dei colleghi. Uno dei problemi più seri, connessi con
lentrata in vigore della riforma, è infatti proprio quello relativo agli aumentati
rischi di eccessive difformità interpretative (spesso inconsapevoli) su medesime
tematiche; sarebbe allora il caso di potenziare le occasioni di confronto, che - senza
ovviamente potere influire sull'autonomia di ciascun giudice nell'esercizio delle
rispettive funzioni - possano servire a tutti quale indicazioni di massima, circa le
prevalenti posizioni assunte in merito ai vari problemi.
Altro
aspetto problematico di non lieve entità causato dallistituzione del giudice
monocratico nei giudizi pensionistici è rappresentato dalla formazione nei confronti dei
colleghi di nuova nomina (e non solo essi). E indubbio che un tale problema era di
gran lunga meno sentito fino al recente passato, quando la prospettiva era che il nuovo
magistrato assegnato a funzioni giurisdizionali venisse comunque inserito in un collegio
giudicante, dove lesperienza dei colleghi e la garanzia di una decisione assunta con
lapporto di tre persone contava non poco, anche in termini di possibilità di
crescita professionale individuale.
Nella
situazione attuale, è dunque della massima importanza che la Corte investa molto sulla
formazione professionale, che dovrà avvicinarsi il più possibile ai meccanismi
delluditorato che si svolge in magistratura ordinaria.
Il
Consiglio di presidenza, in effetti, ha già mostrato di avvertire lurgenza della
questione, organizzando per i colleghi di più recente nomina un periodo di formazione
più intenso, e con unimpostazione maggiormente pratica, che nel passato. A chi ha
preso parte (in veste di partecipante o di tutor, come chi scrive) alle ultime
iniziative formative è rimasta, tuttavia, limpressione che ciò ancora non sia
sufficiente, per lo meno in termini quantitativi.
Un
ultimo profilo da affrontare riguarda gli aspetti più strettamente procedimentali del
(nuovo) contenzioso pensionistico; anche su tale versante sarà possibile incidere ancora,
per snellire i passaggi processuali maggiormente problematici.
E
universalmente e da tempo avvertita, tra i magistrati contabili e tra gli operatori, la
necessità di un intervento normativo per adeguare le ormai obsolete norme del regolamento
di procedura, R.D. 13 agosto
1933, n. 1038,
alla mutata realtà operativa della Corte dei conti.
Molti tentativi sono
stati fatti nel recente passato, dopo la prima serie di riforme della metà degli anni
90, per realizzare tale obiettivo; la stessa associazione magistrati aveva istituito
gruppi di studio appositi, e successivamente prodotto una bozza di articolato. Attualmente
è in itinere un d.d.l. governativo, relativo alla legge annuale di semplificazione
per il prossimo anno, nel quale è appunto contenuta una norma di delega per aggiornare,
appunto, le norme di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti.
Loccasione
dovrebbe essere propizia, da un lato per un maggiore coordinamento delle norme processuali
contabili con quelle del processo del lavoro, recentemente richiamate per i giudizi
pensionistici dallart. 5, secondo comma L. 205/2000 (e non sempre pienamente
utilizzabili da parte del giudice contabile); dallaltro, per inserire alcune
semplificazioni procedurali, quale ad esempio quella di estendere ai giudizi innanzi alla
Corte dei conti la possibilità già esistente per i giudici amministrativi (art.
12 L. 205/2000) - di effettuare le notifiche a mezzo fax o per via telematica, con
indubbio risparmio di tempo e risorse.
Anche qui, non è piccolo limpegno che dovranno porre
sia lassociazione magistrati che lorgano di autogoverno, per ottenere la
sollecita approvazione di una norma di delega ben articolata e poi (ancora di più) per
contribuire alla redazione di un testo regolamentare completo e coerente.
[1] Si tratta, come noto,
del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con L. 14 gennaio n. 19, della coeva L. n.
20/1994, nonché del successivo D.L. 23 ottobre 1996, conv. con la L. 20 dicembre 1996, n.
639.
[2] Anche per ciò che
riguarda più particolarmente la giurisdizione contabile, la riforma del 1994 aveva già
previsto unimportante eccezione alla regola della collegialità dellorgano
giudicante: lart. 5 della L. n. 19/94 aveva infatti introdotto, nella fase cautelare
del giudizio di responsabilità, la previsione che sullistanza di sequestro
conservativo avanzata dal P.M. provveda il Presidente della sezione con decreto motivato,
per poi fissare contestualmente ludienza di comparizione delle parti innanzi al
giudice designato (cioè ad un magistrato della sezione stessa, come chiarito
dalle SS.RR. della Corte dei conti, con sentenze n. 6/QM/1994, 15/QM/1995 e 24/QM/1996).
Da ricordare, inoltre, per i giudizi di conto e di responsabilità, il cd. rito
monitorio di cui allart. 55 R.D. n. 1214/1934, nel quale, in caso di addebiti
inferiori ad un certo importo, il Presidente della sezione o un consigliere da lui
delegato possono determinare la somma da pagare allErario (salvo il giudizio
collegiale in caso di mancata accettazione dellinteressato).
[3] Da rilevare, a tale
ultimo proposito, che già nel 1998 era stato presentato, al Senato, un disegno di legge,
A.S. n. 3711, contenente norme finalizzate a semplificare e snellire il processo
pensionistico innanzi alla Corte dei conti. Larticolato in questione, pur non
prevedendo una generalizzata devoluzione delle decisioni ad un giudice unico, consentiva
però al Presidente della sezione di assegnare, con proprio decreto motivato, alcune
categorie di giudizi alla definizione con provvedimento monocratico, proprio o di un
giudice della sezione appositamente delegato. Era anche prevista, per le parti, la
possibilità di reclamo al collegio, entro 30 giorni, delle decisione monocratica; il
collegio avrebbe deciso con sentenza.
[4] Tra i primi
contributi dottrinari relativi alle nuove norme in materia di processo pensionistico
innanzi alla Corte dei conti si ricordano: T Miele, Sulle pensioni Corte in
monocratica e Contro larretrato decisioni in forma semplificata,
entrambi in Guida al diritto, n. 30/2000, pag. 61 e segg.; G. Palumbi, in AA.VV. (a
cura di V. Cerulli-Irelli), Verso il nuovo processo amministrativo, Torino 2000,
pag. 365 e segg.; C. Chiappinelli, La riforma del processo amministrativo. La
giurisdizione pensionistica, in Giornale di diritto amministrativo, n. 11/2000,
pag. 1100 e segg.; M. Buricelli, in AA.VV. (a cura di V. Italia), La giustizia
amministrativa commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205, Milano 2000, pag.
144 e segg.; F. Saitta, in AA.VV. (a cura di R. Villata), Il processo davanti al
giudice amministrativo. Il processo contabile, Torino 2001, pag. 409 e segg.; M.
Andreis, in AA.VV. (a cura di F. Caringella), Il nuovo processo amministrativo. Il
giudice unico delle pensioni, Milano 2001, pag. 379 e segg.; C. De Rose, Profili di
garanzia nel giudizio di cognizione della Corte dei conti e le innovazioni della legge n.
205 del 2000, in Il Consiglio di Stato, n. 4/2001, II, pag. 731 e segg.; M.
Oricchio, La giustizia contabile, Napoli 2001.
[5] Ai sensi dell'art.
81, 2° comma, R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 - reg. proc., la notifica alla controparte
può essere effettuata entro il termine di novanta giorni previsto per il deposito del
ricorso nella segreteria della sezione (nei limitati casi in cui detto termine ancora
opera, es. i ricorsi avverso decreti di riscatto) ovvero entro il termine perentorio dei
trenta giorni successivi. La prova della notificazione va poi depositata in segreteria
(art. 81, cit., comma 3).
[6] Nel sistema
precedente al 1994, erano invece le parti costituite o il Procuratore generale al termine
della sua istruttoria, a chiedere al presidente della sezione la fissazione dell'udienza
(art. 86 reg. proc.).
[7] Va tenuto presente,
infatti, che la norma di cui allart. 415, secondo comma, c.p.c., secondo la quale
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto
ludienza di discussione
non risulta tra quelle richiamate nel
processo pensionistico dallart. 5 L. n. 205/2000.
[8] Si ricorda ancora, in
proposito, che mancano del tutto disposizioni transitorie; pur tuttavia, la legge è
entrata in vigore durante il periodo di sospensione feriale delle udienze, per cui è
stato possibile, per i presidenti delle varie sezioni giurisdizionali, provvedere alla
modifica dei ruoli in tempo per la ripresa autunnale.
[9] Le direttive in
questione sono contenute nelle delibere del Consiglio di presidenza nn. 71 del 9.2.2001 e
77 del 14.2.2001.
[10] Si è discusso, in
passato, in merito alla identità o differenza tra il contenuto normativo
dellespressione giudice naturale e quello derivante dallaltra
locuzione precostituito per legge. Secondo parte della dottrina, le due
espressioni dellart. 25 Cost. avrebbero una rispettiva autonomia, essendo
rispettivamente finalizzate a tutelare la prima lidoneità del giudice (nel senso
che il giudice naturale sarebbe quello razionalmente e logicamente più idoneo a svolgere
determinate funzioni) e, la seconda (il giudice precostituito), a tutelarne
lobiettività (cfr. G. Ubertis, Naturalità del giudice e valori
socio-culturali nella Costituzione, in Rivista it. dir. e proc. penale, 1977, pag.
1058 e segg.); la giurisprudenza costituzionale, invece, ha da tempo e costantemente
ritenuto lequivalenza dei due concetti: sentenze nn. 29/1958; 88/1962; 50 e
119/1963; 158/1982; 207 e 251/1986; 641/1987; 80/1988.
[11] Per un commento della
decisione in esame, vedansi C. A. Gardino, Precostituzione tabellare del giudice anche
nelle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti?, in Giurisprudenza
costituzionale, 1998, pag. 2787 e segg.; G. Abbate, I poteri organizzativi dei capi
degli uffici giudiziari della Corte dei conti, in Giornale di diritto amministrativo,
n. 1/1999, pag. 36.
[12] Lart. 10,
comma10 della legge n. 117/1988, in tema di funzioni dellorgano, ha infatti
richiamato, per il Consiglio di presidenza dei Giudici contabili, le norme dellart.
13, primo comma, nn. 1, 2 e 3 e secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 8 e 9, ma non i nn. 5, 6 e
6-bis del citato primo comma, che riguardano la determinazione dei criteri di massima per
la ripartizione dei ricorsi e la fissazione dei carichi di lavoro.
[13] Di
fatto, come sè visto innanzi, tali nuove modalità organizzative hanno già
iniziato ad operare in un paio di sezioni regionali.
[14] Tali criteri
prevedono attualmente, per il contenzioso in materia di lavoro, una modalità di
assegnazione automatica delle vertenze, che in pratica vengono assegnate al primo giudice
disponibile direttamente dalla segreteria, al momento della presentazione del ricorso e
tramite sistema informatizzato.
[15] Cfr. Cerino-Canova, Dellintroduzione
della causa, in Commentario UTET, Torino 1980, pag. 411 e segg.; Mandrioli, Corso
di diritto processuale civile, vol. II, XII ed., Torino 1998, pag. 50 e segg.
[16] Mandrioli, cit..
[17] Si noti che in alcuni
casi il totale dei giudizi pendenti al termine dellanno precedente non coincide con
le pendenze dellinizio dellanno successivo. Ciò è dovuto, da un lato (cioè
laddove il numero dei fascicoli aumenta dal 31 dicembre al successivo gennaio) soprattutto
alla circostanza che allepoca non era ancora terminato il materiale trasferimento
dei fascicoli dei giudizi dalle soppresse sezioni giurisdizionali centrali alle sezioni
regionali e, dallaltro (diminuzione nel numero dei giudizi pendenti) alla mancata
considerazione, nella rilevazione dellanno precedente, delle sentenze pubblicate in
prossimità del termine dellanno stesso. Può poi essere utile rilevare, a fini
comparativi, che il numero dei giudizi pensionistici pendenti era, alla fine del 1992, di
291.014 e alla fine del 1993 (ultimo anno di operatività delle sezioni centrali, prima
del decentramento della giurisdizione di cui allart. 1 L. 19/1994), di 275.313.
[18] Cfr. la deliberazione
n. 359 del 29.10.1998 del Consiglio di presidenza.