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Il primario ospedaliero che consente, nell’ambito del proprio reparto, la presenza e, soprattutto, l’esercizio di atti tipici della professione sanitaria, a medici volontari non strutturati, nelle more del rilascio delle prescritte autorizzazioni, nonché, fatto ancor più grave, ad un soggetto addirittura privo del requisito della laurea in medicina, commette un fatto illecito connotato da colpa grave. Qualora da detto comportamento sia derivato all’Azienda Sanitaria un gravissimo danno all’immagine e al prestigio, in termini di compromissione della credibilità e dell’affidamento dei cittadini nella struttura sanitaria direttamente interessata e nella sanità pubblica in generale, con notevoli ripercussioni anche in termini di minor fatturato del reparto presso cui ha operato il "falso medico", spetta alla Procura della Corte dei conti, in via del tutto autonoma rispetto all’eventuale azione penale, perseguire i pubblici dipendenti ritenuti responsabili. Di tale illecito risponde, oltre al "falso medico" (a titolo di dolo) ed al primario ospedaliero (a titolo di colpa grave), anche il Direttore sanitario (sempre a titolo di colpa grave), per non aver provveduto ad attivare, tempestivamente - nell’ambito dei propri specifici compiti di vigilanza e di coordinamento generale e di soprintendenza - i necessari interventi di vigilanza, controllo e repressione del fenomeno della presenza abusiva e della concreta operatività sia di "medici volontari non strutturati" non autorizzati, sia del "falso medico".
Sent. n. 98/E.L./2001 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Lucio Todaro Marescotti Presidente Dott. Lodovico Principato Consigliere Dott. Cesare Vetrella Consigliere-Relatore ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti nei confronti
VISTO l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 9441/E.L. del Registro di Segreteria; VISTI gli altri atti ed i documenti tutti della causa; UDITI, nella pubblica Udienza del 9 gennaio 2001 – tenuta con l’assistenza del Segretario Dr.ssa Elisa Rossetti, - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella; il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Massimiliano Minerva; l’Avv. Francesco Scanzano, per il convenuto M.; e l’Avv. L. Migliorini, per il convenuto P.; (non costituita la convenuta P. A.); Ritenuto in F A T T O Con Atto di Citazione n. G0016/00 del 2 agosto 2000 (ritualmente notificato agli nteressati) il Sostituto Procuratore Generale dell’Umbria della Corte dei Conti - previo Invito a fornire deduzioni del 29 marzo 2000, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 19/1994 – ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti il Dott. A. S. M. (nella qualità di medico Primario dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T.), la Sig.ra R. P. A. (nella qualità di dipendente di fatto della indicata Azienda Ospedaliera, frequentandola ed esguendo illecitamente, all’interno della stessa, atti tipici della professione sanitaria, essendosi dichiarata falsamente in possesso dei necessari requisiti culturali, professionali e giuridici), ed il Dott. V. P. (nella qualità di Direttore Sanitario della predetta Azienda Ospedaliera), per sentirli condannare – per la parte che ciascuno vi ha preso – al pagamento in favore dell’Erario della complessiva somma di £. 2.345.450.000 (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio), ritenendoli responsabili di corrispondente danno erariale subito dalla menzionata Azienda Ospedaliera (per £. 2.336.000.000) e dal Ministero delle Finanze (per £. 9.450.000). Con Provvedimento del 7 agosto 2000 (ritualmente notificato agli interessati) il Presidente della Sez. Giurisd. Reg. dell’Umbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 9 gennaio 2001 l’Udienza per la discussione del giudizio in questione, assegnando a tutto il giorno 20 dicembre 2000 il termine utile alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria. Entro la predetta data del 20 dicembre 2000 sono state depositate in Segreteria le Memorie difensive e di costituzione in giudizio prodotte dall’Avv. Giuseppe Guarino e dall’Avv. Francesco Scanzano, per conto del convenuto M., e dell’Avv. L. Migliorini, per conto del convenuto P. (che in risposta al citato Invito a dedurre del 29 marzo 2000 aveva presentato Memoria personale del 3 maggio 2000). Non si è costituita in giudizio la convenuta P. A. (che anche in risposta al citato Invito a dedurre del 29 marzo 2000 non aveva presentato alcuna nota controdeduttiva). Nell’Atto di Citazione in giudizio la Procura Regionale ha rappresentato che – oltre alle numerose notizie riportate e diffuse ampiamente dalla stampa e da emittenti radio televisive locali e nazionali – a seguito delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza/Nucleo di Polizia Tributaria di T. (anche in conseguenza di denuncia di alcuni medici effettivi del predetto Ospedale) e degli accertamenti operati dalla stessa Amministrazione sanitaria, sono emerse, nel corso del 1999, a partire dal febbraio, gravissime irregolarità nella gestione del personale medico presente nell’Unità di Cardiologia dell’Ospedale S. Maria di T., con riferimento, in particolare, alla accertata presenza ed operatività di diversi "medici volontari non strutturati" (…….) in assenza della prescritta autorizzazione della Direzione Sanitaria (ed anche in assenza della istanza di frequenza da parte di alcuni interessati), e con riferimento, più in particolare, alla accertata presenza della Sig.ra P. A., la quale ha esercitato illecitamente la professione di "medico volontario non strutturato" ed ha compiuto atti tipici della attività medica e paramedica, risultando del tutto priva (oltre che delle necessarie autorizzazioni) dei necessari ed indispensabili requisiti professionali, non essendo in possesso, nè del diploma di specializzazione post laurea in cardiologia (di cui si era dichiarata in possesso nella domanda di ammissione alla frequenza della citata Unità di Cardiologia presentata il 5 febbraio 1999), nè della stessa laurea in medicina, nè di alcun diploma di laurea. E’ emerso, inoltre, che i predetti gravissimi fatti sono avvenuti con la collaborazione attiva del citato Dott. M. (specialista di chiara fama in interventi di terapia chirurgica delle aritmie cardiache e medico primario di Cardiologia, dal 27 novembre 1998, presso il menzionato Ospedale ternano, dove aveva costituito uno dei pochi centri in Italia specializzato nella predetta terapia chirurgica delle aritmie cardiache), il quale – in assenza delle prescritte autorizzazioni della Direzione Sanitaria – ha illegittimamente ammesso gli indicati "medici volontari non strutturati" a frequentare la struttura ospedaliera e ad esercitare attività proprie dei medici strutturati ed ha illegalmente consentito – con consapevolezza, tolleranza e connivenza, e comunque con concorrente responsabilità – che la Sig.ra P. A., addirittura priva della laurea in medicina, frequentasse la struttura ospedaliera e compisse atti tipici della professione sanitaria. Dalle indicate indagini sono emerse, altresì, gravi irregolarità fiscali in relazione all’accertamento di 70 prestazioni mediche effettuate dal Dott. M. (che, in base al contratto individuale stipulato con la predetta Azienda Ospedaliera, era autorizzato a svolgere l’attività libero professionale al di fuori della struttura ospedaliera esclusivamente nello studio sito in Roma, Via Bertoloni, n. 37), unitamente alla Sig.ra P. A., nello studio I. in T., Via 1° Maggio, omettendo di rilasciare la necessaria documentazione fiscale. A seguito dei ricordati fatti, l’Azienda Ospedaliera con Delibera n. 20 del 18 gennaio 2000 ha sospeso dal lavoro per 30 giorni il Dott. M., il quale ha, peraltro, immediatamente presentato le dimissioni dal servizio, che sono state accolte da detta Azienda, privandosi di una importante componente del fatturato aziendale. In relazione alle riportate vicende, la Procura Regionale con Invito a fornire deduzioni del 29 marzo 2000 ha contestato al Dott. M., alla Sig.ra P. A. ed al Dott. P. (nella indicata qualità) la sussistenza del danno quantificato, allo stato, in complessive £. 2.200.000.000 subito dalla Azienda Ospedaliera (£. 1.000.000.000 per danno all’immagine ed al prestigio e £. 1.200.000.000 per il minor fatturato specifico) e del danno quantificato, allo stato, in complessive £. 20.000.000 subito dall’Amministrazione finanziaria, ritenendo responsabili, a titolo di dolo ed in solido tra loro, i citati Dott. M. e Sig.ra P. A., ed a titolo di colpa grave, il citato Dott. P., in via soltanto sussidiaria e nel limite del 5% del danno subito dalla predetta Azienda Ospedaliera. In risposta all’Invito a dedurre ha fornito note controdeduttive (depositate il 6 maggio 2000) soltanto il Dott. P., non ravvisando nel proprio operato alcun comportamento commissivo od omissivo da collegarsi in rapporto di causalità con la vicenda, sia perchè il Dott. M. era pienamente a conoscenza delle note di servizio che disciplinano la figura del "medico volontario", e sia perchè, quale responsabile della Direzione Sanitaria, aveva solo responsabilità di carattere generale, avendo conferito specifiche deleghe ai medici della Direzione stessa ed essendosi riservato solo compiti di coordinamento generale e di soprintendenza. Contestualmente al menzionato Invito a dedurre, la Procura Regionale ha, inoltre, chiesto – a tutela del contestato danno erariale – il Sequestro Conservativo sui beni mobili ed immobili del Dott. M.; Sequestro che – dopo essere stato autorizzato con Decreto Presidenziale del 1° aprile 2000 – con la successiva Ordinanza n. 046/E.L./2000 del 10 maggio 2000 è stato dichiarato improcedibile, con conseguente inefficacia dei relativi atti di sequestro nel frattempo intervenuti, non essendo stato notificato il predetto Atto di Sequestro all’interessato nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), della legge n. 19/1994. La Procura Regionale nella stessa data del 10 maggio 2000 ha emesso un nuovo Atto di Sequestro Conservativo sui beni mobili ed immobili del Dott. M.; Sequestro che – dopo essere stato autorizzato con Decreto Presidenziale in pari data – è stato confermato parzialmente, fino alla concorrenza di £. 2.220.000.000, con Ordinanza n. 063/E.L./2000 del 20/22 giugno 2000. In tale sede cautelare il Dott. M. si è costituito, con l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Guarino e dell’Avv. Francesco Scanzano, depositanto apposita Memoria, con la quale – oltre ad argomentare in merito al Sequestro – è stato contestato il danno erariale allo stesso imputato, sia quello all’immagine ed al prestigio della P.A. e sia quello da minor fatturato, nonchè l’elemento psicologico del dolo. Non condividendo le argomentazioni controdeduttive del Dott. P. nè le argomentazioni della difesa del Dott. M., la Procura Regionale ha convenuto in giudizio (nella indicata qualità) i predetti Dott. A. S. M., Sig.ra R. P. A. e Dott. V. P., imputando loro – per la parte che ciascuno vi ha preso – il complessivo danno erariale di £. 2.345.450.000 (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio), subito per £. 2.336.000.000 dall’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T. e per £. 9.450.000 dal Ministero delle Finanze, e costituito: 1) dal danno all’immagine ed al prestigio della citata Azienda Ospedaliera, dell’Amministrazione sanitaria ternana e della Sanità pubblica in genere (quantificato, in via equitativa, ex art. 1226 c.c. in £. 1.000.000.000); 2) dal danno patrimoniale in senso stretto derivante dai minori introiti realizzati dalla stessa Azienda Ospedaliera in relazione alla diminuzione del fatturato nello specifico settore dell’Unità di Cardiologia (quantificato, in base agli ultimi dati disponibili, in £. 1.336.000.000); 3) dal danno per evasione fiscale sui redditi percepiti per omesse fatturazioni di prestazioni mediche libero professionali non autorizzate eseguite presso uno studio professionale in T. (quantificato, in base agli ultimi dati disponibili, in £. 9.450.000, accertate a titolo di evasione IRPEF); ritenendo responsabili, i citati Dott. M. e Sig.ra P. A., a titolo di dolo ed in solido tra loro, – e, comunque, per colpa grave, relativamente al Dott. M., con conseguente esclusione del vincolo solidaristico –, ed, a titolo di colpa grave, il citato Dott. P., chiamato quest’ultimo a rispondere, in via soltanto sussidiaria, nel limite del 5% solo del danno subito dalla Azienda Ospedaliera ternana. L’Atto di Citazione ha messo in evidenza che la predetta Azienda Ospedaliera aveva beneficiato nel 1999 – a seguito dell’assunzione del Dott. M. (specialista di chiara fama), divenendo uno dei pochi centri in Italia in cui era possibile effettuare interventi di terapia chirurgica delle aritmie cardiache – di un incremento del fatturato aziendale nello specifico settore dell’Unità di Cardiologia, con riferimento ai pazienti provenienti da altre Regioni, del 286% (passando da £. 821.865.000 del 1998 a £. 3.154.515.000 del 1999) e, con riferimento ai pazienti residenti in Umbria, del 156,1% (passando da £. 1.498.616.000 del 1998 a £. 3.838.194.000 del 1999), e che – in conseguenza esclusiva e diretta dello "scandalo del falso medico" e del conseguente allontanamento del Dott. M. (Deliberazione n. 20 del 18 gennaio 2000 di sospensione dal lavoro per 30 giorni, quale atto dovuto e privo, come tale, di rilevanza causale autonoma, e dimissioni del Primario nella stessa data del 18 gennaio 2000) – si è verificata una notevole flessione del predetto fatturato aziendale specifico per un complessivo minore introito, per i primi 6 mesi del 2000, di £. 1.336.000.000 (quantificato sulla base degli ultimi dati forniti dall’Ospedale), ritenendo che tale minore introito riveste natura di lucro cessante, in quanto mancato, previsto o prevedibile guadagno che non è stato possibile realizzare per i predetti motivi. A giudizio della Procura Regionale il danno per lucro cessante da minor fatturato specifico ed il danno all’immagine ed al prestigio della sanità pubblica – dovuto anche al clamore destato nell’opinione pubblica dalla diffusione amplificata della "scandalo del falso medico" su tutto il territorio nazionale, recepito in termini di messa in serio pericolo della salute dei cittadini ed economicamente apprezzabile in termini di minore richiesta dei servizi pubblici sanitari – è riconducibile antologicamente alla inosservanza dei doveri e degli obblighi discendenti dal contratto di lavoro e dalle disposizioni di leggi e regolamentari, ed al relativo comportamento dei convenuti, le cui condotte illecite si pongono nella fattispecie quale principale elemento causale efficiente della produzione dei predetti danni, in misura maggiore per quanto attiene al comportamento della Sig.ra P. A. e del Dott. M.: In merito al danno per lucro cessante la Procura Regionale – richiamando giurisprudenza al riguardo della Corte dei Conti – ha rappresentato che esso "va desunto dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito" se non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, "in base ad una ragionevole attendibilità o (come nella presente ipotesi) sulla base di proiezioni già esistenti", e che – relativamente al profilo probatorio – "non occorre una precisa prova del danno, essendo sufficiente che al giudice sia prospettato un adeguato apprezzamento di tutte le circostanze del caso e, in particolare, la ricostruzione ideale degli utili che il creditore avrebbe conseguito in base ad una obiettiva e ragionevole attendibilità dei vantaggi che l’ente pubblico avrebbe realizzato in assenza del comportamento illecito". Pe quanto attiene al danno all’immagine ed al prestigio della P.A. la Procura Regionale – richiamando giurisprudenza al riguardo della Corte dei Conti e ribadita la sussistenza della sua giurisdizione, nonchè la natura patrimoniale in senso ampio, ex art. 2043 c.c. e art. 2 Cost., di questa particolare ipotesi di danno riguardante la lesione di un bene, che sia pure immateriale, è pur sempre suscettibile di valutazione economica – ha precisato che (pur avendo fornito nella circostanza la prova dei minori introiti conseguenti alla flessione della domanda dei servizi sanitari pubblici) tale tipo di danno appartiene al genus del c.d. "danno evento", per cui non occorre la prova delle spese necessarie al recupero o reintegrazione del bene giuridico leso (che attiene, invece, alle ulteriori voci del c.d. "danno conseguenza"), e che, quindi, la valutazione di tale danno – attesa l’immaterialità del bene giuridico leso – non può che essere resa in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., utilizzando i criteri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale individuati in proposito dalla stessa giurisprudenza. Relativamente alla riportata imputazione per evasione fiscale sui redditi percepiti per omesse fatturazioni di prestazioni mediche presso lo studio professionale in T., la Procura Regionale ha ribadito la sussistenza di tale danno nei confronti del Ministero delle Finanze, modificandone, peraltro, la quantificazione da £. 20.000.000 a £. 9.450.000, in base agli ultimi dati disponibili. Quanto all’elemento psicologico, come si è anticipato, a giudizio della Procura Regionale il Dott. M. e la Sig.ra P. A. devono essere chiamati a rispondere a titolo di dolo (per il Dott. M. nella specifica forma del c.d. "dolo eventuale"), e quindi in solido, risultando che essi (per la Sig.ra P. A. risulta per tabulas la prova della falsa attestazione del possesso della laurea in medicina e della specializzazione, mentre per il Dott. M. sono in atti le note del 7 luglio e del 3 novembre 1999 con le quali implicitamente riconosce che presso la struttura da lui diretta operava un soggetto non autorizzato, nonchè le rimostranze di alcuni medici che si erano lamentati della preparazione professionale della convenuta, mettendone in dubbio la stessa qualifica di medico) hanno violato scientemente i doveri di servizio, ben consapevoli che potesse essere scoperta la vera natura della predetta convenuta. Al riguardo, la Procura Regionale ha anche fatto presente che qualora fosse ritenuto che la responsabilità del Dott. M. fosse da ascrivere a colpa grave, con conseguente esclusione del vincolo solidaristico, si tratterebbe comunque di una forma di colpa grave molto vicina al c.d. "dolo eventuale", e cioè della c.d. "colpa cosciente", nella quale il soggetto è perfettamente consapevole della situazione dell’illecito e dei relativi rischi, ma esclude la possibilità dell’evento dannoso. Per quanto riguarda il Dott. P., lo stesso – nella qualità di Direttore Sanitario e responsabile dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari – è chiamato a rispondere a titolo di colpa grave per la mancata attivazione dei necessari interventi di vigilanza, controllo e repressione del fenomeno della presenza e della operatività nelle strutture ospedaliere di medici volontari non strutturati privi della prescritta autorizzazione, considerato che soltanto a seguito dello scandalo in argomento è stato richiesto a tutti i responsabili delle Unità operative l’elenco nominativo dei medici frequentatori non strutturati, per confrontare tale elenco con i nominativi dei soggetti autorizzati, provvedendo successivamente ad allontanare i medici non in regola. Il Dott. P. – come già riferito – è chiamato a rispondere in via soltanto sussidiaria e, comunque, nel limite del 5% del danno all’immagine e del danno per lucro cessante da minor fatturato specifico. L’Atto di Citazione ha concluso, quindi, con le richieste di condanna in precedenza indicate. A seguito del riportato Atto di Citazione, come anticipato, i convenuti si sono costituiti in giudizio con Comparsa dell’Avv. Giuseppe Guarino e dell’Avv. Francesco Scanzano (depositata il 20 dicembre 2000), per il convenuto A. S. M., e dell’Avv. L. Migliorini (depositata il 12 dicembre 2000), per il convenuto V. P.. Come si è anche anticipato, la convenuta R. P. A. non si è costituita in giudizio. L’Avv. Giuseppe Guarino e l’Avv. Francesco Scanzano, per il convenuto M., hanno contestato le richieste e le argomentazioni della Procura Regionale, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell’Atto di Citazione o di inammissibilità dell’azione promossa, ed, in subordine, l’integrale rigetto della domanda attrice, con l’assoluzione del predetto convenuto da ogni addebito. La difesa ha sostenuto, in primo luogo, che l’Atto di Citazione "appare connotato da grave perplessità e contraddittorietà", perchè "non risulta chiaramente quali siano gli addebiti mossi al Prof. M." non emergendo con evidenza quali siano i comportamenti che avrebbero determinato il contestato danno erariale, osservando, al riguardo, che in alcuni passaggi è addebitato al convenuto di aver volontariamente consentito la frequenza del reparto ad un soggetto (Sig.ra P. A.) nella piena consapevolezza della assoluta mancanza dei necessari requisiti culturali, scientifici e professionali della stessa, mentre in altri passaggi si addebita di aver consentito alla medesima Signora e ad altri medici la frequenza del reparto, pur nella sola consapevolezza che essi non avevano ancora conseguito, da parte della Direzione Sanitaria, l’autorizzazione alla frequenza. A giudizio della difesa, trattasi di due ipotesi contraddittorie, non solo sotto l’aspetto oggettivo (rilevante ai fini della esatta individuazione della fattispecie concreta), ma anche in merito alla gravità del comportamento addebitato al convenuto ed alla conseguenzialità e prevedibilità del danno rispetto alla condotta tenuta, in quanto nella prima ipotesi sussisterebbe la consapevolezza che la Sig.ra P. A. non fosse medico, mentre nella seconda ipotesi tale consapevolezza sarebbe esclusa, con evidenti riflessi anche in ordine all’elemento psicologico del dolo, che verrebbe in rilievo soltanto nella prima ipotesi. In presenza di tali gravi incertezze in ordine alle contestazioni rivolte al convenuto, a giudizio della difesa ricorrono le condizioni per la declaratoria di nullità dell’Atto di Citazione o di inammissibilità dell’azione, ritenendo che le prospettazioni della Procura Regionale non consentono di individuare esattamente i contorni del giudizio e degli addebiti mossi, con la preclusione, di fatto, della possibilità di esplicare la difesa nel modo più puntuale. In via subordinata, gli Avv.ti Guarino e Scanzano hanno, poi, argomentato per la infondatezza dell’azione, sostenendo che, qualora si pretendesse di addebitare al convenuto di avere consapevolmente (e quindi con dolo) consentito al falso medico di frequentare il reparto, la Procura Regionale non avrebbe fornito alcuna prova e dimostrazione del fatto che il Dott. M. sapesse che la Sig.ra P. A. non era medico, esistendo, invece, in atti elementi che depongono in senso contrario, avendo lo stesso Dott. M. sollecitato verbalmente e per iscritto (in data 7 luglio 1999) la citata Sig.ra a fornire la documentazione di laurea e di abilitazione, per cui – non essendo il predetto convenuto a conoscenza della mancanza degli indicati requisiti culturali e professionali – "egli non può in alcun modo aver consapevolmente e volontariamente contribuito a procurare all’Azienda Ospedaliera alcuna lesione all’immagine". Nè, a giudizio della difesa, può essere addebitato al convenuto la responsabilità di non essersi avveduto che la Sig.ra P. A. era un falso medico anche a seguito delle osservazioni manifestate in proposito da alcuni colleghi medici (ma non da altri), considerato che tali osservazioni, anche se potevano far sorgere dubbi sulle sue effettive capacità professionali, non potevano ragionevolmente far supporre addirittura la mancanza della laurea, in quanto la stessa nella domanda di ammissione alla frequenza come medico volontario aveva dichiarato "di essere dottoressa e specialista in cardiologia", risultando, inoltre, in possesso del tesserino di iscrizione all’Ordine dei Medici, visto personalmente dal medesimo convenuto, il quale aveva conosciuto la citata Signora mentre frequentava presso l’Università Cattolica "Gemelli" un corso di specializzazione in elettrofisiologia clinica, riservato a medici specializzati. La difesa ha sostenuto, al riguardo, che in questo caso si addebiterebbe al convenuto una responsabilità, non per dolo, ma per colpa grave e che tale addebito, per i predetti motivi, sarebbe comunque infondato. Relativamente all’addebito di aver consentito alla Sig.ra P. A. e ad alcuni medici la frequenza del reparto prima delle autorizzazioni della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera, la difesa ha, innanzitutto, precisato che il rilascio delle autorizzazioni alla frequenza dei medici volontari non rientra nelle funzioni del Primario (il quale, peraltro, come ricordato, ebbe a sollecitare la citata Sig.ra a consegnare la documentazione), ma rientra nelle competenze della Direzione Sanitaria, che a seguito della relativa domanda non richiese di produrre la necessaria documentazione, nè si preoccupò di sollecitarla. La difesa ha messo, poi in evidenza che la frequenza dei reparti da parte dei medici volontari nelle more del rilascio della indicata autorizzazione costituiva (come risulta anche dal Rapporto della Guardia di Finanza) una "prassi ordinaria", che la competente Direzione Sanitaria aveva sempre praticato e consentito, contestando, a tale riguardo, anche la lettera di contestazione del 18 gennaio 2000 della Direzione Generale dell’Azienda al Dott. M., laddove è stato affermato che la domanda di ammissione presentata dalla Sig.ra P. A. era stata inviata al Primario affinchè fornisse il suo assenso, sostenendo che tale affermazione "non trova riscontro in alcuna disposizione che imponesse alla Direzione di attendere il consenso del Primario prima di rilasciare l’autorizzazione". A giudizio della difesa, in presenza della ricordata "prassi ordinaria" – costantemente praticata ed avallata dalla competente Direzione Sanitaria – il comportamento del Primario che ha "tollerato" la presenza nel reparto di medici non ancora autorizzati, "non può certamente integrare una negligenza tale da giustificare le conseguenze che oggi si pretenderebbe di addebitare al Prof. M.", il quale ha agito "nella incolpevole convinzione che la P., al pari di altri professionisti volontari presenti nel reparto in attesa di veder formalizzata l’autorizzazione, era un medico" ed ha comunque "spontaneamente e diligentemente sollecitato la definizione della pratica di autorizzazione", per cui "nessun rimprovero può essere mosso al Prof. M., essendo l’accaduto riconducibile essenzialmente all’inerzia della Amministrazione aziendale", rilevando, in proposito, che appare "obiettivamente incomprensibile" ed "assolutamente incongruente" la limitata attribuzione di responsabilità, peraltro in via meramente sussidiaria, rivolta dalla Procura Regionale nei confronti del Direttore Sanitario, essendo proprio la Direzione Sanitaria "la principale (se non l’unica) responsabile della censurata prassi, cui di fatto sarebbe riconducibile l’accaduto". Precisato quanto sopra, la difesa – richiamando la Sentenza n. 2246/1998 della Sez. Giurisd. Reg. Lazio – ha, inoltre, sostenuto che il comportamento tenuto dal Dott. M. non può, comunque, costituire fonte di danno all’immagine, ritenendo che tale danno è configurabile solo in presenza di fatti costituenti reato, ed ha argomentato, in via subordinata, che detto comportamento sarebbe egualmente inidoneo a generare una sua responsabilità per danno all’immagine della P.A., considerato che tale danno non si sarebbe certamente determinato sulla base della semplice notizia che i reparti dell’Ospedale erano frequentati da medici volontari non ancora formalemnte autorizzati alla frequenza, essendo questa circostanza certamente insufficiente a generare quell’impressione fortemente negativa dell’opinione pubblica che si è prodotta per essersi la Sig.ra P. A. rivelata, poi (e cioè quale dato successivo, eventuale e non ragionevolmente ipotizzabile a priori), un falso medico (per un comportamento negligente non addebitabile al Dott. M.) e per il grande risalto dato alla vicenda, dovuto quasi esclusivamente alle iniziative della citata Sig.ra P. A. (che ha partecipato a numerose trasmissioni e talk show) e della stessa dirigenza della Azienda Ospedaliera (che ha diramato un apposito comunicato stampa). In relazione a queste ultime considerazioni, la difesa ha anche osservato, in via ulteriormente subordinata, che "quantomeno non è addebitabile al M. l’entità del danno come quantificato dalla Procura". La difesa – richiamando alcune Sentenze della Corte di Cassazione e delle Sez. Giurisd. della Corte dei Conti – ha, altresì, contestato la stessa configurabilità del danno all’immagine nei termini affermati dalla parte attrice, che si è astenuta completamente dal fornire qualsiasi prova in ordine alle spese sostenute per il ripristino del bene giuridico leso, osservando ancora, in via subordinata, che la entità del danno all’immagine quantificata, senza alcuna giustificazione, dalla Procura, è assolutamente spropositata, priva di ogni attendibile fondamento e del tutto avulsa dalla realtà. Per quanto attiene, poi, al contestato danno patrimoniale da minor fatturato specifico, gli Avv.ti Guarino e Scanzano hanno sostenuto che tale danno non può essere addebitato al Dott. M., in quanto l’allontanamento dall’Ospedale del convenuto è dipeso, oltre che da una decisione discrezionale dell’Azienda (Deliberazione di sospensione dal lavoro del predetto Primario), dalla decisione del convenuto di rassegnare spontaneamente le proprie dimissioni, come era pienamente libero di fare senza incorrere in responsabilità erariale, argomentando, in via subordinata, che la Procura Regionale non ha, comunque, offerto alcuna dimostrazione del nesso di causalità, diretta ed immediata, tra la cessazione delle funzioni del citato Primario e la registrata riduzione del fatturato aziendale, ed osservando, in via ulteriormente subordinata, che il danno in questione è stato quantificato senza alcun criterio attendibile, prendendo a riferimento – senza illustrarne il criterio – il periodo di confronto limitato al primo semestre del 2000. Per quanto riguarda, infine, il contestato danno da omesse fatturazioni per l’attività libero professionale prestata in T., la difesa – dopo aver rappresentato che dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dagli interessati non risulta che il Dott. M. abbia mai svolto attività libero professionale retribuita presso lo studio I. in T. e che nella stessa lettera di contestazioni del 18 gennaio 2000 dell’Azienda Ospedaliera "si dà atto che presso lo studio I. il Prof. M. ha effettuato soltanto consulti gratuiti" – ha affermato che "si tratta comunque di materia estranea alla giurisdizione della Corte dei Conti". L’Avv. L. Migliorini, per il convenuto P., ha contrastato la domanda attrice, eccependo, in via preliminare, la nullità dell’Atto di Citazione, osservando che il citato convenuto non è stato posto in grado di poter svolgere le proprie difese, in quanto in detta Citazione mancano sia la causa petendi che il petitum, non rilevandosi nelle relative conclusioni alcuna precisazione della domanda nei suoi confronti, mentre solo nella parte motiva, ed in maniera sintetica, si afferma semplicemente una responsabilità di natura accessoria, limitata al 5% del danno, a carico del Direttore Sanitario per omessa vigilanza, non individuando fatti o comportamenti omissivi che possano fondare la sua colpa, anche in considerazione del fatto che – come già evidenziato anche nella Memoria controdeduttiva all’Invito a dedurre -, sulla base delle deleghe dallo stesso conferite, al predetto convenuto non può riferirsi alcun potere di controllo sulla presenza delle persone che frequentavano i vari reparti. La difesa ha, quindi, argomentato per l’assenza di colpa del Dott. P., che ha ricoperto il posto di Direttore Sanitario dal luglio 1998 al giugno 1999, acquisendo al protocollo, il 9 febbraio 1999, la richiesta di autorizzazione alla frequenza volontaria della Sig.ra P. A. ed inviandola, il successivo 11 febbraio 1999, al Dott. M. per il relativo parere, che non è mai stato espresso, come pure non è stata mai prodotta da parte della citata Signora la documentazione prevista per la sua strutturazione. Pertanto, a giudizio della difesa del Direttore Sanitario, la presenza della Sig.ra P. A. nel reparto di Cardiologia è "riconducibile esclusivamente al Prof. M., il quale era pienamente a conoscenza delle norme di servizio che disciplinano la figura del medico volontario", non ritenendo pensabile che il Direttore Sanitario di un presidio ospedaliero di notevoli dimensioni, come quello ternano, possa essere tenuto a svolgere una attività ispettiva o inquisitoria per verificare giornalmente la presenza del personale nei vari reparti, trattandosi di "una attività di controllo che spetta esclusivamente al Primario", atteso che – pendente il procedimento autorizzatorio alla frequenza – il Direttore Sanitario "non poteva che dare per scontato che nel frattempo l’interessata non fosse presente nel reparto". La difesa ha, quindi, osservato che le iniziative poste in essere dal Direttore Sanitario, succeduto al convenuto, per controllare la presenza di personale non autorizzato nei vari reparti furono prese per effetto dello scandalo suscitato dalla vicenda del falso medico e non possono, pertanto, essere assunte, per il loro carattere eccezionale, come parametro per valutare il comportamento tenuto dal convenuto. Richiamate ancora le citate controdeduzioni all’Invito a dedurre, la difesa ha, inoltre, messo in evidenza che il Dott. P., quale titolare della Direzione Sanitaria, aveva soltanto responsabilità di carattere generale, avendo provveduto, con apposito ordine di servizio, a conferire specifiche deleghe ai medici della stessa Direzione Sanitaria, Dott. Luciano L. e Dott.ssa Paola W., per il controllo dei vari reparti, mantenendo solo compiti di coordinamento generale e di soprintendenza delle attività proprie della Direzione Sanitaria. In base a tale ordine di servizio, emerge, a giudizio della difesa, che – non essendo riconducibile ai doveri d’ufficio del Dott. P. il comportamento omissivo allo stesso addebitato – il contraddittorio andrebbe esteso nei confronti dei menzionati medici della Direzione Sanitaria, prospettando, al riguardo, richiesta in via subordinata, atteso che in relazione alle eccezioni in precedenza formulate andrebbe esclusa ogni responsabilità della Direzione Sanitaria nel suo complesso. In conclusione, l’Avv. Migliorini, per il convenuto P., ha chiesto: a) in via preliminare, la declaratoria di nullità dell’Atto di Citazione; b) in via principale, il rigetto della domanda attrice, con completa assoluzione del convenuto per assenza di colpa; c) in via subordinata, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Dott. Luciano L. e della Dott.ssa Paola W., medici all’epoca in servizio presso la Direzione Sanitaria e destinatari delle predette deleghe; d) in via ulteriormente subordinata, e salvo gravame, l’esercizio del potere riduttivo, con la precisazione che la condanna è stata chiesta in via sussidiaria per l’ipotesi che il danno non sia risarcito dai responsabili principali. Come si è già detto, la convenuta R. P. A. – che già non aveva fornito controdeduzioni al citato Invito a dedurre – non si è costituita in giudizio. In data 29 dicembre 2000 la Procura Regionale ha depositato – a completamento di un precedente elenco già contenuto in atti – una ulteriore documentazione riguardante la vicenda in causa, costituita da 10 cassette video (riguardanti materiale di informazione della RAI a diffusione nazionale ed a diffusione regionale – Umbria) e da numerosi articoli di vari giornali a diffusione nazionale e regionale (datati dal 17 dicembre 1999 al 9 marzo 2000). In relazione a tale deposito, le difese dei convenuti – specificatamente interpellate, all’inizio della odierna Udienza, dal Presidente del Collegio – hanno espresso l’avviso che il probabile contenuto della indicata documentazione, volto a dimostrare la diffusione della vicenda, è ben noto, non ritenendo, quindi, sussistere motivi per il loro ulteriore esame e per il rinvio del dibattimento. Alla discussione avvenuta nella odierna Udienza pubblica del 9 gennaio 2001, il P.M., confermando gli elementi forniti nell’Atto di Citazione, ha ribadito le richieste di condanna nei confronti dei convenuti. Il P.M. ha rigettato le eccezioni di nullità dell’Atto di Citazione e di inammissibilità dell’azione sollevate dalle difese dei convenuti, sostenendo che non sussistono affatto le asserite contraddizioni della Procura Regionale, essendo esse evidenti, invece, nel comportamento dei convenuti che hanno operato, comunque, con grande negligenza e trascuratezza, evidenziando, in particolare, che non è credibile che un Primario ospedaliero di chiara fama non si accorga del non possesso della laurea in medicina di un falso medico che frequentava illegittimamente ed illecitamente il Reparto di Cardiologia. A giudizio del P.M. il Dott. M. sapeva del non possesso della laurea in medicina da parte della Sig.ra P. A. anche per la continua frequentazione e compresenza dei due convenuti sia in Ospedale che negli studi privati di T. e di Roma, dove abitavano in Palazzi contigui (la Sig.ra P. A. ha, peraltro, dichiarato agli organi di informazione di avere avuto una relazione con il citato Primario), per cui o questi sapeva che la predetta Signora era un falso medico o si deve desumere che non era quel bravo medico di chiara fama, che, comunque, sapeva della mancanza di autorizzazione alla frequenza, la quale presuppone: a) il possesso della laurea in medicina; b) il possesso della specializzazione; c) la stipula della apposita assicurazione contro gli infortuni; d) e le visite specialistiche di radiazioni ionizzanti. Precisato che, a motivo della vicenda in questione, è enorme il danno all’immagine ed al prestigio della sanità pubblica che ne è derivato, il P.M. ha chiarito, poi, che il danno da lucro cessante specifico è limitato al giugno 2000 perchè questo è il danno attuale, e che il danno per evasione fiscale è anche conseguenza della stretta relazione determinatasi tra l’attività ospedaliera del Dott. M. e della Sig.ra P. A. e quella degli stessi presso lo studio privato in T., sostenendo, altresì, che per quanto riguarda il Dott. P., quest’ultimo ha omesso di esercitare le attività di vigilanza e controllo di competenza del Direttore Sanitario, consentendo così il verificarsi di quanto accaduto, ed escludendo la responsabilità dei medici delegati chiamati in causa dalla difesa di quest’ultimo convenuto, considerato che le relative deleghe riguardavano altri e diversi aspetti. Da parte sua, l’Avv. Francesco Scanzano, per il convenuto M. – premesso che un falso medico agiva nell’Ospedale di T. e che il punto ineludibile da affrontare è se il Dott. M. sapesse, non sapesse, o potesse sapere che la Sig.ra P. A. era un falso medico, derivandone ipotesi diverse che presuppongono un diverso elemento psicologico – ha messo in evidenza che la stessa Relazione amministrativa dell’Azienda Ospedaliera ha riconosciuto che non sono emersi elementi tali che potessero far ritenere che la predetta Signora non era medico, e che la stessa ha dichiarato agli organi di informazione di essersi spacciata per dottoressa, sbagiando, ma di non avere, poi, avuto il coraggio di dirlo nè al Dott. M., nè ad altri, desumendone che, se si poteva dubitare sulle sue capacità professionali, non si poteva dubitare che la stessa non fosse medico, sia perchè non vi sono prove – anzi ve ne sono in senso contrario – e sia perchè la simulazione era stata ben architettata, considerato che la citata Sig.ra P. A. girava con tesserino da medico ed aveva frequentato corsi di ultra specializzazione per medici. A giudizio della difesa il Dott. M. ha consentito, come per altri medici, la frequenza del Reparto da parte della Sig.ra P. A., nelle more del rilascio della relativa autorizzazione da parte della competente Direzione Sanitaria, nella consapevolezza che la stessa fosse medico, mettendo in evidenza che, poi, nel luglio 1999 la stessa ha abbandonato l’Ospedale dopo la richiesta di presentare la necessaria documentazione fattale dal medesimo Dott. M., il quale, peraltro, precedentemente, aveva ottemperato alla richiesta di espressione del parere con l’apposizione della sigla e della data sulla predetta richiesta, come risulta dal Rapporto della Guardia di Finanza. La difesa ha, quindi, sostenuto che il Dott. M. non può essere ritenuto responsabile del contestato danno all’immagine ed al prestigio della sanità pubblica – peraltro quantificato in maniera eccessiva ed arbitraria-, in quanto il rilascio dell’autorizzazione alla frequenza era di competenza della Direzione Sanitaria, che non ha provveduto, rimanendo inerte nel perpetuare ed avallare la prassi diffusa e consolidata di consentire la indicata frequenza nelle more della autorizzazione, precisando, altresì, che il citato Dott. M. non può essere ritenuto responsabile nemmeno del contestato danno da minor fatturato specifico, che si sarebbe comunque verificato, in quanto lo stesso Primario – dopo essere stato sospeso dal servizio per 30 giorni con Provvedimento discrezionale dell’Amministrazione – si è dimesso volontariamente dall’incarico, come era libero di fare senza incorrere in danno erariale. L’Avv. Scanzano, infine, - dopo aver eccepito in termini generici la inutilizzabilità della documentazione probatoria relativa alle dichiarazioni di testimoni prodotta dalla Procura Regionale (in relazione alla quale il P.M. si è opposto, chiedendone il rigetto) – ha concluso, prescindendo anche da detta eccezione, con la richiesta di piena assoluzione del proprio assistito. L’Avv. L. Migliorini, per il convenuto P., ha messo in evidenza che nel giugno del 2000 il citato convenuto è andato in pensione e che lo stesso nel precedente febbraio, non appena ricevuta la domanda di frequenza della Sig.ra P. A., ha provveduto tempestivamente a chiedere al Dott. M. il previsto parere, che non è pervenuto nei successivi 90 giorni. Ricordato, poi, che il proprio assistito è stato chiamato a rispondere, in via sussidiaria, soltanto del 5% del contestato danno subito dall’Azienda Ospedaliera di T. e precisato anche che il predetto Dott. P. aveva provveduto a rilasciare apposite deleghe a medici della Direzione Sanitaria, mantenendo soltanto la soprintendenza, l’Avv. Migliorini ha concluso riportandosi alla Comparsa difensiva e chiedendo l’assoluzione del citato convenuto. La causa è, quindi, passata in decisione. Considerato in D I R I T T O I – La pretesa attrice di cui all’Atto di Citazione in giudizio n. G0016/00 del 2 agosto 2000 della Procura Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti nei confronti del Dott. A. S. M. (nella qualità di medico Primario dell’Unità operativa di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T.), della Sig.ra R. P. A. (nella qualità di dipendente di fatto della indicata Azienda Ospedaliera, frequentandola ed eseguendo illecitamente, all’interno della stessa, atti tipici della professione sanitaria, essendosi dichiarata falsamente in possesso dei necessari requisiti culturali, professionali e giuridici), e del Dott. V. P. (nella qualità di Direttore Sanitario della predetta Azienda Ospedaliera), ha alla base – come è stato specificatamente riportato in FATTO – la valutazione del danno erariale di complessive £. 2.345.450.000 (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio) subito dalla menzionata Azienda Ospedaliera (per £. 2.336.000.000) e dal Ministero delle Finanze (per £. 9.450.000). In relazione alla riferita pretesa attrice è intervenuto un primo Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti del 1° aprile 2000 che ha autorizzato il Sequestro Conservativo sui beni mobili ed immobili del citato Dott. M., richiesto dalla Procura Regionale a tutela del contestato danno erariale. Tale Sequestro è stato, però, dichiarato improcedibile, con conseguente inefficacia dei relativi atti di sequestro nel frattempo intervenuti, con Ordinanza della stessa Sezione Giurisdizionale Regionale n. 046/E.L./2000 del 10 maggio 2000, non essendo stato notificato il predetto Atto di Sequestro all’interessato nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 19. Il nuovo Atto di Sequestro Conservativo richiesto nella stessa data del 10 maggio 2000 dalla Procura Regionale sui beni mobili ed immobili del medesimo Dott. M. è stato autorizzato con Decreto Presidenziale in pari data ed è stato, poi, confermato parzialmente – fino alla concorrenza di £. 2.220.000.000 – con Ordinanza n. 063/E.L./2000 del 20/22 giugno 2000. La vicenda in causa riguarda le gravissime irregolarità verificatesi nel corso del 1999 nella gestione del personale medico presente nell’Unità di Cardiologia dell’Ospedale S. Maria di T., evidenziate – oltre che da numerose notizie riportate e diffuse ampiamente dalla stampa e da emittenti radio televisive locali e nazionali – dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza/Nucleo di Polizia Tributaria di T. (anche a seguito di denuncia di alcuni medici effettivi del predetto Ospedale) e dagli accertamenti operati dalla stessa Amministrazione sanitaria. Trattasi, in particolare, della accertata presenza ed operatività nella predetta Unità di Cardiologia di diversi "medici volontari non strutturati" in assenza della prescritta autorizzazione della Direzione Sanitaria ed anche in assenza della istanza di frequenza da parte di alcuni interessati; e, più in particolare, della accertata presenza della citata Sig.ra P. A., la quale ha esercitato illecitamente ed illegittimamente la professione di "medico volontario non strutturato" ed ha compiuto atti tipici della attività medica e paramedica, risultando, poi, del tutto priva – oltre che delle necessarie autorizzazioni -, non solo del diploma di specializzazione post laurea in Cardiologia (di cui si era dichiarata in possesso nella domanda di ammissione alla frequenza del 5 febbraio 1999), ma della stessa laurea in medicina e di alcuna altra laurea. L’Atto di Citazione ha messo in evidenza che i cennati gravissimi fatti sono avvenuti con la attiva collaborazione del citato Dott. M. (specialista di chiara fama in interventi di terapia chirurgica delle aritmie cardiache e medico primario di Cardiologia, dal 27 novembre 1998, presso il menzionato Ospedale ternano, dove aveva costituito uno dei pochi centri in Italia specializzato nella predetta terapia chirurgica delle aritmie cardiache), il quale – in assenza delle prescritte autorizzazioni della Direzione Sanitaria -, non solo ha illegittimamente ammesso diversi "medici volontari non strtturati" a frequentare la struttura ospedaliera e ad esercitare attività proprie dei medici strutturati, ma ha illegalmente consentito – con consapevolezza, tolleranza e connivenza, e comunque con concorrente responsabilità – che la Sig.ra P. A., addirittura priva della laurea in medicina, frequentasse la struttura ospedaliera e compisse atti tipici della professione sanitaria. A seguito dei ricordati fatti, l’Azienda Ospedaliera con Delibera n. 20 del 18 gennaio 2000 ha sospeso dal servizio per 30 giorni il Dott. M., il quale ha, peraltro, immediatamente presentato le dimissioni dal servizio, che sono state accolte da detta Azienda, privandosi di una importante componente del fatturato aziendale. Dalle indicate indagini sono emerse, altresì, gravi irregolarità fiscali in relazione all’accertamento di 70 prestazioni mediche effettuate dal Dott. M. (che, in base al contratto individuale stipulato con la predetta Azienda Ospedaliera, era autorizzato a svolgere l’attività libero professionale al di fuori della struttura ospedaliera esclusivamente nello studio sito in Roma, Via Bertoloni, n. 37), unitamente alla Sig.ra P. A., nello studio I. in T., omettendo di rilasciare la necessaria documentazione fiscale. La Procura Regionale ha, quindi, convenuto in giudizio, nella indicata qualità, il predetti Dott. A. S. M., Sig.ra R. P. A. e Dott. V. P., imputando loro – per la parte che ciascuno vi ha preso – il complessivo danno erariale di £. 2.345.450.000 (oltre alla rivalutzione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio), subito per £. 2.336.000.000 dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T. e per £. 9.450.000 dal Ministero delle Finanze, e costituito: 1) dal danno all’immagine ed al prestigio della citata Azienda Ospedaliera, dell’Amministrazione sanitaria ternana e della Sanità pubblica in genere (quantificato, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in £. 1.000.000.000); 2) dal danno patrimoniale in senso stretto derivante dai minori introiti realizzati – a seguito dell’allontanamento del predetto Dott. M. – dalla stessa Azienda Ospedaliera in relazione alla diminuzione del fatturato nello specifico settore dell’Unità di Cardiologia (quantificato, in base agli ultimi dati disponibili, in £. 1.336.000.000); 3) dal danno per evasione fiscale sui redditi percepiti per omesse fatturazioni di prestazioni mediche libero professionali non autorizzate eseguite presso lo studio professionale in T. (quantificato, in base agli ultimi dati disponibili, in £. 9.450.000 accertate a titolo di evasione IRPEF). L’Atto di Citazione ha ritenuto responsabili dei predetti danni erariali, per dolo ed in solido tra loro, i citati Dott. M. e Sig.ra P. A. - e, comunque, per colpa grave, relativamente al Dott. M., con conseguente esclusione del vincolo solidaristico –, ed, a titolo di colpa grave, il citato Dott. P., chiamando quest’ultimo a rispondere, in via soltanto sussidiaria, nel limite del 5% del solo danno subito dalla Azienda Ospedaliera ternana. Gli Avv.ti Giuseppe Guarino e Francesco Scanzano, per il convenuto M., - come specificatamente riporato in FATTO – hanno contestato le deduzioni e le richieste formulate con l’Atto di Citazione in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell’Atto di Citazione o di inammissibilità dell’azione promossa dalla Procura Regionale, ed, in via subordinata, - con diffuse ed articolate argomentazioni, e con ulteriori specificazioni in via ulteriormente subordinata – l’integrale rigetto della domanda attrice, con l’assoluzione del predetto convenuto da ogni addebito. Per quanto riguarda, in particolare, il contestato danno da omesse fatturazioni per l’attività libero professionale prestata in T. dal Dott. M., la difesa – dopo aver contestato che il citato convenuto abbia mai svolto attività professionale retribuita in T. – ha affermato che "si tratta comunque di materia estranea alla giurisdizione della Corte dei Conti". Infine, come riportato in FATTO, il difensore del convenuto nella Udienza dibattimentale ha anche eccepito in termini generici la inutilizzabilità della documentazione probatoria relativa alle dichiarazioni di testimoni prodotta dalla Procura Regionale (in relazione alla quale il P.M. si è opposto, chiedendone il rigetto), concludendo con la richiesta di piena assoluzione del proprio assistito, anche a prescindere da tale eccezione. L’Avv.to L. Migliorini, per il convenuto P., - come specificatamente riportato in FATTO -, richiamando anche la Memoria controdeduttiva all’Invito a dedurre, ha contrastato la domanda attrice, chiedendo: a) in via preliminare, la declaratoria di nullità dell’Atto di Citazione; b) in via principale, il rigetto della domanda attrice, con completa assoluzione del convenuto per assenza di colpa; c) in via subordinata, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Dott. Luciano L. e della Dott.ssa Paola W., medici all’epoca in servizio presso la Direzione Sanitaria e destinatari delle deleghe e dell’ordine di servizio emanati dal convenuto, in base ai quali la difesa ha sostenuto che non è riconducibile ai doveri d’ufficio del Dott. P. il comportamento omissivo allo stesso addebitato; d) in via ulteriormente subordinata, e salvo gravame, l’esercizio del potere riduttivo, con la precisazione che la condanna è stata chiesta in via sussidiaria per l’ipotesi che il danno non sia risarcito dai responsabili principali. Come è stato riportato anche in FATTO, la convenuta R. P. A. – che già non aveva fornito controdeduzioni all’Invito a dedurre – non si è costituita in giudizio. II – Premesso e richiamato tutto quanto sopra, nel presente giudizio il Collegio è chiamato a pronunciarsi, in via preliminare, in ordine alle indicate eccezioni di nullità dell’Atto di Citazione e di inammissibilità dell’azione promossa dalla Procura Regionale, nonchè a quella di carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in merito al contestato danno per evasione fiscale a titolo di IRPEF dovuto ad omesse fatturazioni per l’attività libero professionale prestata in T. dal Dott. M., ed a quella di inutilizzabilità della documentazione probatoria relativa alle dichiarazioni di testimoni esibita dalla Procura Regionale. II a- Vanno, innanzitutto, esaminate le eccezioni di nullità dell’Atto di Citazione e di inammissibilità dell’azione promossa dalla Procura Regionale, sollevate dai difensori dei convenuti M. e P., i quali – come riportato in FATTO – hanno entrambi sostenuto (con argomentazioni diverse in relazione alle diverse posizioni dei predetti convenuti, ma sostanzialmente analoghe ai fini che ora interessano) che le prospettazioni contenute in detto Atto di Citazione non consentono di individuare esattamente la causa petendi, il petitum ed i contorni del giudizio e degli addebiti mossi, con la preclusione, di fatto, di svolgere le difese nel modo più puntuale. La difesa del Dott. M. ha, in particolare, rilevato (anche nella Udienza dibattimentale) che il menzionato Atto di Citazione "appare connotato da grave perplessità e contraddittorietà", perchè "non risulta chiaramente quali siano gli addebiti mossi al Prof. M.", non emergendo con evidenza quali siano i comportamenti che avrebbero determinato il contestato danno erariale, osservando, al riguardo, che in alcuni passaggi è addebitato al convenuto di aver volontariamente consentito la frequenza del reparto ad un soggetto (Sig.ra P. A.) nella piena consapevolezza della assoluta mancanza dei necessari requisiti culturali, scientifici e professionali della stessa, mentre in altri passaggi si addebita al convenuto di aver consentito alla medesima Signora e ad altri medici la frequenza del reparto, pur nella sola consapevolezza che essi non avevano ancora conseguito, da parte della Diresione Sanitaria, l’autorizzazione alla frequenza. Trattasi – a giudizio della difesa – di due ipotesi contraddittorie, non solo sotto l’aspetto oggettivo (rilevante ai fini della esatta individuazione della fattispecie concreta), ma anche in merito alla gravità del comportamento addebitato al convenuto ed alla conseguenzialità e prevedibilità del danno rispetto alla condotta tenuta, in quanto nella prima ipotesi sussisterebbe la consapevolezza che la Sig.ra P. A. non fosse medico, mentre nella seconda ipotesi tale consapevolezza sarebbe esclusa, con evidenti riflessi anche in ordine all’elemento psicologico del dolo, che verrebbe in rilievo soltanto nella prima ipotesi. La difesa del Dott. P. ha, in particolare, messo in evidenza che nelle conclusioni dell’Atto di Citazione non è rilevabile alcuna precisazione della domanda nei confronti del convenuto, mentre solo nella parte motiva, ed in maniera sintetica, si afferma semplicemente una responsabilità di natura accessoria, limitata al 5% del danno, a carico del Direttore Sanitario per omessa vigilanza, non individuando fatti o comportamenti omissivi che possano fondare la sua colpa, anche in considerazione del fatto che, sulla base delle deleghe dallo stesso conferite ai medici della stessa Direzione Sanitaria (Dott. Luciano L. e Dott.ssa Paola W.) per il controllo dei vari reparti, al predetto convenuto non può riferirsi alcun potere di controllo sulla presenza delle persone che frequentavano i vari reparti. Il P.M. nella Udienza dibattimentale ha contrastato le riferite eccezioni e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo, in particolare, che non sussistono affatto le asserite contraddizioni dell’Atto di Citazione, essendo esse evidenti, invece, nel comportamento dei convenuti che hanno operato, comunque, con grande negliegenza e trascuratezza. Il Collegio, in proposito, ritiene che entrambe le eccezioni in esame sono prive di fondamento e vanno, quindi, respinte, in quanto esse, per come sono formulate, non contengono alcun elemento che impone una risoluzione in via preliminare. Premesso che l’Atto di Citazione in questione – contrariamente a quanto affermato dai difensori dei convenuti – espone con chiarezza, nella sua complessiva articolazione, i fatti sui quali si fonda la domanda, puntualizzandone i relativi elementi giuridici, anche con considerazioni subordinate in merito alla valutazione dell’elemento psicologico, come si è in precedenza già segnalato e come sarà ulteriomente esposto e considerato nel seguito. Tant’è che – al di là delle affermazioni sopra riportate per sostenere le eccezioni in parola – le Comparse depositate dai predetti difensori dei convenuti contengono, entrambe, una articolata e puntuale difesa su tutti gli aspetti ed i contorni del giudizio e degli addebiti mossi dalla Procura Regionale ai rispettivi assistiti, con argomentazioni – come di chiara evidenza – di diritto e di merito su tutti i predetti aspetti del giudizio e su tutti i predetti addebiti, che saranno considerate ed affrontate nel prosieguo. II b – Va, poi, esaminata la eccezione di carenza di giurisdizione della Corte dei Conti, sollevata con la Comparsa di costituzione in giudizio dai difensori del convenuto M., in merito al contestato danno per evasione fiscale a titolo di IRPEF nei confronti del Ministero delle Finanze (quantificato, in base agli ultimi dati disponibili, in £. 9.450.000, accertate a titolo di evasione IRPEF), per omesse fatturazioni nell’ambito dell’attività libero professionale prestata in T. dal citato convenuto, unitamente alla Sig.ra P. A.. La difesa del convenuto – dopo alcune considerazioni di merito circa la mancanza di prove al riguardo e tendenti a dimostrare che il convenuto non ha svolto in T. attività libero professionale retribuita, ma soltanto consulti gratuiti – ha sostenuto che "si tratta, comunque, di materia estranea alla giurisdizione della Corte dei Conti". Il P.M. nella Udienza dibattimentale ha contrastato anche questa eccezione, sostenendo, in particolare, che il danno per evasione fiscale in questione è anche conseguenza della stretta relazione determinatasi tra l’attività opsedaliera del Dott. M. e della Sig.ra P. A. e quella dagli stessi svolta presso lo studio privato in T., omettendo di rilasciare la necessaria prescritta documentazione fiscale. Il Collegio, in proposito, - a prescindere dalle considerazioni di merito se il Dott. M. e la Sig.ra P. A. abbiano svolto o meno presso lo studio I. in T. attività libero professionale retribuita e se abbiano rilasciato o meno le necessarie prescritte fatturazioni fiscali, o se abbiano svolto soltanto consulti gratuiti – non può che pervenire, per il danno in questione di evasione fiscale, alla dichiarazione di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto la contestata evasione fiscale in discorso costituisce la eventuale conseguenza di una attività libero professionale che è da ritenere chiaramente di natura privata, ed al cui perseguimento – come è noto – sono chiamati a provvedere, dal vigente Ordinamento, altri Organi dello Stato ed altri Organi di giustizia. Nè, a giudizio del Collegio, per superare tale situazione si può pervenire – come ha tentato di sostenere il P.M. nella Udienza dibattimentale – ad identificare il citato studio privato in T. come in stretta connessione o come appendice dell’Ospedale pubblico ternano, quasi che le due strutture, pubbliche e private, si identificassero e fossero la stessa cosa. In tale ultimo caso va, peraltro, considerato che, al limite, l’eventuale danno si sarebbe verificato, non nei confronti del Ministero delle Finanze, ma nei confronti della predetta Azienda Ospedaliera, ed a tutt’altro titolo. II c – Va, infine, esaminata la eccezione di inutilizzabilità della documentazione probatoria relativa alle dichiarazioni di testimoni fornita dalla Procura Regionale, formulata in termini generici nella Udienza dibattimentale dal difensore del Dott. M., in ralazione alla quale il P.M. si è opposto, chiedendone il rigetto. In realtà, nel dibattimento il problema della inutilizzabilità delle dichiarazioni di testimoni assunte dagli organi di Polizia giudiziaria delegati dal P.M. è emerso – come anticipato - in termini assolutamente generici in correlazione con le più ampie tematiche del c.d. "giusto processo", tant’è che il difensore del citato convenuto – che pure ha posto genericamente il problema e la predetta eccezione, anche essa generica – ha concluso con la richiesta di assoluzione del proprio assistito, anche a prescindere dalla generica eccezione in discorso. Premesso ciò. va, innanzitutto, precisato che, nel caso di specie, non trattasi di prove testimoniali in senso tecnico, ma di "sommarie informazioni" raccolte dai predetti organi di Polizia giudiziaria, la cui discussione, relativamente al contenuto delle stesse, è stata incentrata dalle parti sul valore da dare a ciascuna di esse. In sostanza, -non essendo stato contestato il fatto– le parti ne hanno tratto argomenti diversi per sostenere tesi contrapposte. E’ di tutta evidenza, pertanto, che nella fattispecie in esame la questione non si pone in termini concreti, in quanto il giudice può certamente valutare le predette informazioni sommarie – come, peraltro, la complessiva documentazione acquisita al fascicolo processuale – con libero e prudente apprezzamento ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. In conclusione, per le considerazioni svolte, l’eccezione in questione va respinta. III – Risolte, nei termini in precedenza indicati, le predette eccezioni preliminari di nullità dell’Atto di Citazione e di inammissibilità dell’azione promossa dalla Procura Regionale, nonchè quella di carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in merito al contestato danno per evasione fiscale dovuto ad omesse fatturazioni per l’attività libero professionale prestata in T. dal Dott. M. unitamente alla Sig.ra P. A., e quella di inutilizzabilità della documentazione probatoria relativa alle dichiarazioni di testimoni fornita dalla Procura Regionale -, il Collegio ritiene necessario precisare, in via preliminare, anche la posizione processuale della citata Sig.ra R. P. A., convenuta nel presente giudizio, nel quale la stessa – come si è già detto – non si è costituita, non fornendo nemmeno, (nella precedente fase preliminare ed istruttoria) note controdeduttive al ricordato Invito a dedurre del 29 marzo 2000. Al riguardo, il Collegio ritiene che non sussiste dubbio in ordine alla legittimazione passiva anche della convenuta Sig.ra R. P. A. – requisito necessaio per incardinare la giurisdizione per responsabilità amministrativa contabile -, trattandosi, nella fattispecie, chiaramente di "dipendente pubblico di fatto". Infatti, come correttamente sostenuto dalla parte attrice e come risulta espressamente e chiaramente dagli atti processuali, la predetta convenuta nel corso del 1999 – pur in carenza delle necessarie autorizzazioni e pur priva dei necessari ed indispensabili requisiti culturali, scientifici e professionali – ha frequentato illecitamente, per circa un semestre, l’Unità di Cardiologia dell’Ospedale S. Maria di T. nella qualità di "medico volontario non strutturato", compiendo atti tipici della attività medica e paramedica. Sussistendo all’epoca dei fatti in causa, in capo alla Sig.ra P. A., il rapporto di servizio e di lavoro di fatto con la predetta Azienda Ospedaliera, ne discende – come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – la legittimità della conseguente azionabilità dell’azione di responsabilità amministrativa e contabile per i danni arrecati alla P.A. dalla medesima convenuta nella indicata qualità. IV – Precisato tutto quanto sopra in ordine alle predette eccezioni preliminari ed in ordine alla legittimazione passiva anche della convenuta P. A., passando al merito della causa, il Collegio è tenuto, nella fattispecie concreta del presente giudizio, a verificare la reale sussistenza del danno erariale, e la sua quantificazione, e ad accertare la sussistenza, in capo ai convenuti, della responsabilità amministrativa contabile in presenza del nesso di causalità della condotta commissiva od omissiva tenuta ed in presenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come richiesto dalla vigente normativa in materia, recata, da ultimo, dagli articoli 58 e 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142; dall’articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, e dalle leggi 14 gennaio 1994, n. 19; 14 gennaio 1994, n. 20; e 20 dicembre 1996, n. 639. Dalle norme contenute in tali leggi risulta ben evidente che l’istituto della responsabilità amministrativa-contabile è attualmente disciplinata da un ordinamento di settore con regole proprie e caratteristiche proprie definite dal legislatore, che non vanno considerate eccezioni alla regola generale, ma connotati suoi propri. Tali caratteristiche comportano anche che l’istituto della responsabilità amministrativa-contabile si caratterizza quale responsabilità per danni con una sua specifica peculiarità rispetto alla tradizionale responsabilità civile. E ciò sia per la posizione di amministratore, dipendente o agente pubblico del soggetto chiamato a rispondere del proprio operato in ragione del rapporto di ufficio, di servizio, o di lavoro (anche di fatto) instaurato ed in atto con la Pubblica Amministrazione all’epoca dei fatti contestati, sia per la titolarità dell’azione affidata ad un organo pubblico, sia per l’attribuzione ad un giudice speciale, sia per il potere che il giudice amministrativo-contabile ha di porre a carico del responsabile tutto il "danno patrimoniale" accertato o parte di esso od anche di determinare l’eventuale "danno non patrimoniale" arrecato all’Erario nell’esercizio e nell’esplicarsi del rapporto di ufficio, di servizio, o di lavoro, (anche di fatto), con il quale lo stesso responsabile é legato alla P.A., con tutte le debite conseguenze in tema di prescrizione, di personalizzazione, di solidarietà e successione nel debito. La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti ha ritenuto che, sulla base delle predette innovazioni normative recate dalle citate leggi, la giurisdizione amministrativa/contabile - sia dal punto di vista dei soggetti destinatari che da quello dell’oggetto del giudizio - é venuta oramai ad assumere carattere generalizzato, superandosi così la passata visione limitativa su cui si era attestata la pregressa giurisprudenza. Come da costante e condivisa giurisprudenza (cfr. conformi richiami anche nelle Sentenze della Sezione Giurisdizionale Regionale Umbria della Corte dei Conti n. 501/E.L./1998, n. 627/R/1998, n. 628/R/1998, n. 1087/R/1998, n. 147/R/1999, n. 622/E.L./1999, n.557/R/2000, ecc.), mentre nel momento in cui si concretizza il fatto illecito si rompe il rapporto di immedesimazione organica con la Pubblica Amministrazione, "il vantato credito nascente dall’illecito va anch’esso a comporre un elemento attivo del patrimonio generale del soggetto titolare"; "patrimonio da intendere (però) in senso generale e globale e non già nel significato proprio della (vecchia e superata) tradizione contabile, che aveva ristretto tale concetto ai soli beni fisici ed al danaro, nonché ai crediti e debiti figuranti nella contabilità di bilancio degli enti pubblici". Come già affermato da questa Sezione Giurisdizionale con le menzionate Sentenze, "il risarcimento o la riparazione di un siffatto subito pregiudizio - da ritenere proprio sia dell’illecito extracontrattuale che dell’inadempimento contrattuale -, a parte la tecnica della sua valutazione monetaria in relazione ai vari casi in cui ne é ammessa la tutela, in nulla si dovrebbe differenziare dal punto di vista concettuale dagli specifici casi in cui il bene leso aveva già in sé i connotati della patrimonialità e del valore economico di mercato". Le predette Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale hanno anche precisato che "ciò che deve avere prevalenza é il c.d. effetto economico determinato dall’evento lesivo ingiusto nella sfera patrimoniale generale del soggetto danneggiato e tale effetto, quando il bene leso é giuridicamente tutelato, prescinde dalla originaria natura patrimoniale del bene leso." Ne discende, quindi, che la Giurisdizione della Corte dei Conti é "precipuamente preordinata alla tutela dell’interesse pubblico generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei mezzi economici dell’azione amministrativa"; laddove nel concetto di "mezzi economici" sono incluse tutte le utilità protette e le risorse costituite dal danaro e beni fisici, da diritti reali o di credito e dai diritti su ogni altra utilità rivestita di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati, comunque attribuiti ad ogni soggetto pubblico, per la cui difesa agisce, con l’azione di danno, il Procuratore Generale (ed i Procuratori Regionali) presso la Corte dei Conti (cfr. Cass. Sent. n. 3970 del 2 aprile 1993). In sostanza, sulla base delle precedenti considerazioni si va ad incidere sul concetto stesso di danno erariale e di bene pubblico, che ora deve essere correttamente inteso nel significato più ampio del c.d. "danno erariale", ovvero di "danno patrimoniale in senso ampio", per abbracciare in sé ogni forma di lesione ad utilità economicamente apprezzabile, purché tale riconosciuta dal diritto positivo in capo ai singoli soggetti pubblici. Tale concetto di "danno erariale" é confortato anche dal contenuto letterale delle norme riguardanti la responsabilità amministrativa, in quanto sia quelle tradizionali e generali e sia quelle di recente sopravvenute non contengono alcuna ulteriore specificazione nel tipo di danno risarcibile, facendo univocamente riferimento soltanto al "danno" arrecato all’Amministrazione Pubblica o ai terzi (cfr. citate Sentenze Sez. Giur. Reg. Umbria). V - Premesso ciò, occorre esaminare separatamente le specifiche imputazioni rivolte nei confronti dei citati convenuti, verificandone le specifiche singole posizioni. VI - DANNO ALL’IMMAGINE ED AL PRESTIGIO DELLA P.A. VI a - Per quanto attiene l’imputazione del "danno all’immagine ed al prestigio della Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T., della Amministrazione sanitaria ternana e della Sanità pubblica in genere" (del quale sono chiamati a rispondere - sia pure a diverso titolo ed in diversa misura - i citati Dott. M., Sig.ra P. A. e Dott. P.), va subito detto che tale specifico danno appare ben compatibile con la nuova configurazione del "danno erariale" nell’ambito della giurisdizione amministrativa/contabile. Infatti, come già questa Sezione Giurisdizionale Regionale ha avuto modo di precisare con le riportate Sentenze, il "danno all’immagine ed al prestigio della P.A." - ancorchè consistente nella lesione di beni inidonei a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato - "costituisce sempre, nei casi in cui ne è ammessa l’azionabilità giudiziaria, interesse direttamente protetto dall’Ordinamento ed in quanto tale trattasi di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati". Da ultimo, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con Sentenza n. 16/99/Q.M. del 10 febbraio/28 maggio 1999 - nel dirimere la questione di massima circa la sussistenza o meno del danno all’immagine in mancanza di un vero e proprio danno patrimoniale, affermando che "sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sul danno erariale derivante dalla lesione di un bene immateriale anche se non sussiste o non sia stato chiesto il risarcimento per danno arrecato al bene patrimoniale" e, quindi, che sussiste la "autonoma azionabilità del danno erariale derivato dalla lesione di beni immateriali dello Stato", quale il danno all’immagine ed al prestigio della P.A. - hanno anche affermato che, "se il danno (all’immagine) è il pregiudizio arrecato alla lesione di un interesse giuridicamente protetto e, quindi, di un bene cui l’Ordinamento giuridico abbia conferito una tutela, il risarcimento rappresenta la reazione che l’Ordinamento giuridico prevede in presenza di un comportamento che abbia determinato la lesione di beni appartenenti alla sfera giuridica altrui e assolve alla funzione ripristinatoria e riparatoria per eliminare gli effetti derivanti dall’azione lesiva sul soggetto danneggiato, determinandone comunque un coinvolgimento patrimoniale sotto il profilo di una diminuzione sopraggiunta o sotto il profilo della spesa necessaria per la reintegrazione della situazione preesistente". L’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti è stato condiviso dalla Corte di Cassazione, oltre che con la Sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 3970/1993, con le più recenti Sentenze delle stesse Sezioni Unite Civili n. 5668/97 e 744/1999. Nella Sentenza n. 5668 del 1997 la Corte di Cassazione ha statuito che "va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti", ed "ha escluso che il danno sul cui risarcimento la Corte dei Conti é chiamata a pronunciarsi sia esclusivamente ravvisabile in una diminuzione patrimoniale già verificatasi", affermando che "comprende anche i maggiori costi che la Pubblica Amministrazione é eventualmente chiamata a sopportare", e precisando che il "danno per lesione all’immagine ed al prestigio" della Pubblica Amministrazione riguarda la "grave perdita di prestigio ed il grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica, che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è, tuttavia, suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso". Nella più recente Sentenza n. 744 del 1999 la Corte di Cassazione - dopo aver considerato che, anche se "la nozione del danno all’immagine è insorta con riferimento alla sfera giuridica della persona fisica", "essa è estensibile alla persona giuridica" (ed ancor più alla persona giuridica pubblica), e che tale estensione "non può non tenere conto della diversità ontologica di quest’ultima - si è chiaramente espressa per la "natura contrattuale della responsabilità connessa al danno all’immagine", evidenziando come essa insorga tra identici "soggetti attivi e passivi", in "violazione dei medesimi doveri funzionali". In base a tali condivisibili Sentenze, in sostanza, il "danno all’immagine ed al prestigio della P.A." reca sempre con sé, se non una "diminuzione patrimoniale diretta" (pure ipotizzabile in alcune specifiche fattispecie), sicuramente una "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", per il "ripristino del prestigio e dell’immagine" stessa. Sotto tale aspetto, come precisato nelle indicate Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale, trattasi - in effetti - della spesa necessaria "al ripristino del bene giuridico leso", e non della semplice "riparazione" dello stesso, tenuto conto che l’"immagine ed il prestigio della P.A.", a differenza di quella privata, devono necessariamente essere ripristinati, anche se i relativi oneri sfuggono ad una precisa e puntuale determinazione (come si dirà meglio nel seguito) e restano, perciò, per la parte non sopportata dal responsabile, a carico comunque, della collettività. Peraltro, - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del Dott. M. (che ha osservato che il danno all’immagine ed al prestigio della P.A. è configurabile solo in presenza di fatti costituenti reato) - questa Sezione Giurisdizionale Regionale - condividendo l’orientamento giuridisprudenziale maggioritario più recente - ha da tempo affermato che il danno in argomento non si correla necessariamente ad un reato, ma può discendere anche da un comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito extra penale. Come anche precisato nelle predette Sentenze di questa stessa Sezione Giurisdizionale è, peraltro, evidente che - ove non si tratti di reati penali - non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi o illeciti compiuti da un amministratore, da un dipendente (anche di fatto) o da un agente pubblico - che pure non giovano certamente al prestigio ed all’immagine della P.A. - sono causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine e di detto prestigio. A questi fini vengono in rilievo, sostanzialmente, - oltre ai comportamenti causativi di reati penali - solo i comportamenti dei dipendenti (anche di fatto), degli amministratori o agenti pubblici gravemente illegittimi, ovvero i comportamenti gravemente illeciti (anche se - come detto - non a rilevanza esclusivamente penale), ai quali soltanto può ricollegarsi quella "grave perdita di prestigio e dell’immagine" e quel "grave detrimento della personalità pubblica", nelle quali si compendia il "danno all’immagine ed al prestigio della P.A." rilevante nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile, come si desume chiaramente anche dalle riportate Sentenze n. 5668/1997 e n. 744/1999 della Corte di Cassazione. Ed invero, secondo l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale più recente (cfr. anche le Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale n. 501/E.L./1998; n. 627/R/1998; n. 628/R/1998; n. 1087/R/1998; n. 147/R/1999; n. 554/E.L./1999; n. 622/E.L./1999; n. 505/R/2000; n. 557/R/2000; n. 558/R/2000; e n. 620/E.L./2000) -, il "danno all’immagine ed al prestigio della P.A." in discorso, quale "danno ingiusto" ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, può discendere, nella connotazione di "danno patrimoniale in senso ampio" ex art. 2043 c.c. ed art. 2 Cost. - oltre che da un comportamento causativo di reato penale - anche da un comportamento gravemente illegittimo ovvero da un comportamento gravemente illecito extrapenale, purché idoneo - nella sua consistenza fenomenica - a produrre una "perdita di prestigio ed un grave detrimento della personalità pubblica", tale da determinare una "spesa necessaria al ripristino del bene leso". Va, inoltre, considerato che il "danno all’immagine ed al prestigio della P.A.", - che, in base al principio di "immedesimazione" (che porta ad identificare l’Amministrazione con il soggetto che per essa agisce) deriva, come si è detto, dal comportamento gravemente illegittimo ovvero dal comportamento gravemente illecito (penale o extrapenale, nei termini di cui si è detto) del dipendente (anche di fatto), dell’amministratore o dell’agente pubblico - é, altresì, chiaramente correlato al "clamor" ed alla diffusione che dell’illecito stesso ne danno la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, atteso che tale diffusione, quale normale corollario della vita di relazione, esprime certamente la rilevanza sociale che ha il predetto fatto gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito, sotto il profilo della attenzione che l’opinione pubblica ed i cittadini prestano all’esercizio delle pubbliche funzioni, per cui il pregiudizio ed il discredito della P.A. - nella occasione di fatti ed atti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti commessi nel suo ambito dai predetti dipendenti (anche di fatto), amministratori ed agenti pubblici - non è altro, in definitiva, che uno degli "effetti naturali" più rilevanti di un simile interesse sociale. L’immagine ed il prestigio della P.A. hanno, infatti, un peso notevolissimo nell’ambito sociale, anche perchè indici di esercizio delle funzioni pubbliche esercitate effettivamente nell’interesse della comunità amministrata ed effettivamente rispondente ai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità (ex art. 97 Cost.), potendo ben dirsi (cfr. Sentenza n. 557/R/2000 di questa Sezione Giurisdizionale Regionale) che la specificazione del generale dovere di tutti i cittadini di essere "fedeli alla Repubblica e di osservare le leggi" in quanto proprio, dei soli amministratori, agenti e dipendenti pubblici, di "adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore" (ex art. 54 Cost.) in larga parte è teleologicamente orientata proprio alla tutela dell’immagine e del prestigio della P.A.. Non sussiste dubbio, in conclusione, in ordine alla riconosciuta giurisdizione della Corte dei Conti nella fattispecie in esame di "danno all’immagine ed al prestigio della Pubblica Amministrazione", nei termini illustrati e quale "danno patrimoniale in senso ampio" (ex art. 2043 c.c. e art. 2 Cost.), in ordine alla quale sono stati convenuti in giudizio i citati convenuti. VI b - Precisato quanto sopra in ordine alla riconosciuta "giurisdizione della Corte dei Conti" nella materia di cui trattasi - e nei termini in precedenza riportati - passando al merito, come si è già detto, l’Atto di Citazione ha quantificato in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) in £. 1.000.000.000 il danno all’immagine ed al prestigio della P.A. di cui si discute, ritenendo responsabili i citati Dott. M. e Sig.ra P. A., a titolo di dolo ed in solido tra loro, - e comunque, per colpa grave, relativamente al Dott. M., con conseguente esclusione del vincolo solidaristico -, ed, a titolo di colpa grave, il citato Dott. P., chiamando quest’ultimo a rispondere, in via soltanto sussidiaria, nel limite del 5% del predetto danno. Ebbene, nel caso di specie, dall’esame degli atti acquisiti al fascicolo processuale emerge che i citati convenuti si sono resi certamente responsabili di fatti e di atti contrari o non conformi ai doveri di ufficio e della correttezza professionale. Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, tali comportamenti emergono con chiarezza dalle ricostruzioni dei fatti operate nei Rapporti della Guardia di Finanza/Nucleo Tributaria di T. (Note n. 677/5118N dell’8 febbraio 2000 e n. 2578/5118 dell’11 aprile 2000, e relativi allegati) e della apposita Commissione di indagine costituita dalla stessa Azienda Ospedaliera di T. (Relazione del 15 gennaio 2000, e relativi allegati). Da tale documentazione risultano accertate gravissime irregolarità nella gestione del personale medico presente nell’Unità di Cardiologia del predetto Ospedale, verificatesi nel corso del 1999 per responsabilità diretta, sia del Medico Primario di Cardiologia, Dott. A. S. M., e sia del Direttore Sanitario Dott. V. P., oltre a quelle relative alla condotta illegale della Sig.ra R. P. A.. In particolare, risulta accertata la presenza e la operatività nella indicata struttura ospedaliera di diversi "medici volontari non strutturati", in assenza della prescritta autorizzazione della Direzione Sanitaria ed anche in assenza della istanza di frequenza da parte di alcuni interessati. Trattasi dei Dott.ri Rinaldi, Carreras, de Bonis, Beni, Iannuzzi, Mezzetti e Franciosa (come risulta dalla nota della Direzione Sanitaria del 4 gennaio 2000 di diffida al Dott. M. ad allontanare i predetti medici della Unità di Cardiologia), i quali - privi di autonomia clinica - hanno esercitato anche attività proprie dei medici strutturati (come risulta dai registri della sala operatoria). Risulta, inoltre, accertata la presenza e la operatività nella indicata struttura ospedaliera - e ciò è ancor più rilevante ai fini che interessano nel presente giudizio - della Sig.ra R. P. A., la quale ha esercitato illegittimamente ed illecitamente la professione di "medico volontario non strutturato" ed ha compiuto atti tipici della attività medica e paramedica, risultando del tutto priva - oltre che delle necessarie autorizzazioni alla frequenza - dei necessari ed indispensabili requisiti professionali, non essendo in possesso, nè del diploma di specializzazione post laurea in cardiologia (di cui si era dichiarata in possesso, unitamente alla laurea in medicina, nella domanda di ammissione alla frequenza della citata Unità di Cardiologia presentata il 5 febbraio 1999), nè della stessa laurea in medicina, nè di alcun diploma di laurea. Presso tale Unità operativa il menzionato "falso medico": a) ha partecipato con assiduità agli interventi invasivi di elettro-fisiologia, emodinamica ed impianti di P.M.K. (come risulta dai registri della sala operatoria, con 15 presenza accertate, ed anche dalle dichiarazioni rese dal personale medico e paramedico nei verbali di sommarie informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza); b) ha effettuato servizio di assistenza e di segreteria ai malati ricoverati presso le camere a pagamento; c) ed ha praticato anestesie e medicazioni a pazienti, effettuando alcuna anamnesi e realizzando l’inserimento di cateteri venosi e l’infiltrazione sottocutanea di anestetici (come risulta anche dalle dichiarazioni rese da diversi pazienti, acquisite agli atti del fascicolo processuale). Come si è anticipato, le accertate gravissime irregolarità di cui si è detto sono da attribuire alla personale e diretta responsabilità - oltre che della Sig.ra P. A., a causa della sua condotta illegale - sia del Dott. M. (medico Primario dell’Unità Operativa di Cardiologia, in cui si sono verificate le descritte irregolarità), e sia del Dott. V. P. (Direttore Sanitario). Della palese ed innegabile personale responsabilità della Sig.ra P. A., a causa della sua condotta illegale (falsa dichiarazione di essere in possesso della laurea in medicina e del diploma di specializzazione post laurea in cardiologia e svolgimento abusivo delle attività proprie della professione sanitaria) si è più volte detto in precedenza. Per quanto riguarda il Prof. M., la sua personale e diretta responsabilità - contrariamente a quanto sostenuto dai propri difensori - emerge chiaramente, in quanto lo stesso, nella qualità di Primario, - in violazione anche del proprio contratto di lavoro stipulato il 27 novembre 1998 ed in violazione delle disposizioni relative alla "frequenza volontaria" contenute nella Deliberazione dell’Azienda Ospedaliera n. 1139 del 20 maggio 1994, di recepimento della normativa regionale in materia (definita con le Note di Indirizzo adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 10076 del 31 dicembre 1993 e n. 1215 del 24 dicembre 1994) -, facendo affidamento su una asserita assurda "prassi" che, in violazione di tutte le disposizioni normative in materia, faceva anticipare la frequenza dei reparti da parte dei medici volontari nelle more del rilascio della relativa autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria (senza attenderne, appunto, le prescritte autorizzazioni), ha illegittimamente ed illegalmente consentito - con piena consapevolezza, con tolleranza e con connivenza (come è rilevabile anche dalle note a firma del Dott. M. del 7 luglio e del 3 novembre 1999) - che i citati "medici volontari non strutturati" (alcuni dei quali non avevano presentato nemmeno la istanza di frequenza) frequentassero la struttura ospedaliera ed esercitassero le attività proprie dei medici strutturati (come si è prima riferito), e soprattutto - e ciò è di gran lunga ancora più grave - che la Sig.ra P. A., addirittura priva della laurea in medicina, frequentasse la predetta struttura ospedaliera e compisse, spesso in maniera del tutto autonoma, gli atti tipici della professione sanitaria (di cui pure si è riferito), non accertando preventivamente almeno il possesso, da parte della stessa, dei requisiti essenziali per l’esercizio della professione medica e delle necessarie capacità professionali, e non tenendo in alcun conto nemmeno le perplessità e le rimostranze manifestate da alcuni medici strutturati (cfr. dichiarazioni rese, in particolare, del Dott. C. e dal Dott. Z.) in merito alla non adeguata preparazione culturale e professionale della citata Sig.ra P. A. (in particolar modo nella preparazione delle cartelle cliniche, nella individuazione delle terapie e nelle medicazioni), nè assumendo, al riguardo - almeno per un lungo periodo - alcun provvedimento ed alcuna iniziativa. Anche per quanto riguarda il Dott. P. è di tutta evidenza - contrariamente a quanto sostenuto dal proprio difensore - la sua personale e diretta responsabilità, in quanto lo stesso, nella qualità di Direttore Sanitario, - in violazione delle norme che regolano le attività della Direzione Sanitaria per gli aspetti organizzativi ed igienico sanitari (di cui all’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - ha operato in base alla ricordata assurda "prassi" (in base alla quale, in violazione di tutte le disposizioni normative in materia, i medici volontari anticipavano la frequenza dei reparti nelle more del rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria) e non ha provveduto ad attivare tempestivamente - nell’ambito dei propri specifici compiti di vigilanza, di coordinamento generale e di soprintendenza - i necessari interventi di vigilanza, controllo e repressione del fenomeno della presenza abusiva e della concreta operatività di "medici volontari non strutturati" non autorizzati (verificatosi, nonostante le deleghe conferite ai citati medici della Direzione Sanitaria, all’interno di diverse Unità Operative, ed, in particolare, all’interno della Unità Operativa di Cardiologia) e della presenza e della concreta operatività, del tutto abusiva ed illegale, della Sig.ra P. A., non vigilando e non coordinando nemmeno i citati medici della Direzione Sanitaria, destinatari delle indicate deleghe, e disponendo, soltanto dopo lo scandalo del "falso medico" (come risulta anche dal verbale di sommarie informazioni rese il 18 gennaio 2000 dal Dott. L. S., attuale Direttore Sanitario), gli opportuni iniziali interventi, concretizzati, poi, con la richiesta a tutti i responsabili delle Unità Operative dell’elenco normativo dei medici frequentatori non strutturati effettivamente presenti all’interno delle predette Unità Operative, che sono stati, successivamente, confrontati con i nominativi di quelli autorizzati, con il conseguente allontanamento dei medici volontari non in regola. Da quanto sopra rilevato in relazione ai comportamenti tenuti dai convenuti - appena esaminati e che connotano proprio la sussistenza, nei loro confronti, della commissione di quei gravi (gravissimi, nella presente fattispecie) fatti illegittimi ed illeciti, di cui si è discusso in precedenza, in un settore, quale quello della salute, di grande rilevanza ed importanza in ragione del bene/valore tutelato- emerge senza alcun dubbio, nel caso di specie, la esistenza concreta e reale del danno all’immagine ed al prestigio dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T., oltre che della Sanità pubblica in generale, dovuto alle idoneità causale della condotta tenuta dai convenuti, che è da valutare, obiettivamente - si ripete - di notevole gravità ed a grande valenza della immagine e del prestigio della Sanità pubblica. Non può essere ignorato, infatti, che i gravissimi fatti illegittimi ed illeciti commessi dai convenuti - anche per il grande risalto dato alla vicenda dalla stampa e dalle televisioni locali e nazionali - hanno certamente incrinato le esigenze di credibilità e di affidamento da parte dei cittadini ternani, umbri ed italiani in genere nella Sanità pubblica, chiamata a tutelare, con la massima correttezza ed efficienza dei propri addetti, il diritto alla salute, di rilevanza primaria e costituzionale. Diritto, quest’ultimo, che - a causa del descritto comportamento gravemente scorretto, illegittimo ed illecito tenuto dai convenuti - è stato indubbiamente messo in discussione, se non in evidente pericolo, considerato che, per i riferiti motivi, le prestazioni sanitarie erogate - anche se, in alcuni casi, le più semplici e le più modeste - sono state fornite da personale, o sprovvisto di qualsiasi qualificazione professionale (come nel caso del "falso medico"), o, comunque, non autorizzato (come nel caso dei diversi "medici volontari non strutturati" senza alcuna autorizzazione), mentre, invece, la Sanità pubblica dovrebbe rispondere - come la Comunità si attende e pretende - con prestazioni di elevata qualità, in relazione alla non discutibile professionalità dei propri addetti, che - come è del tutto evidente - dovrebbero operare anche con la massima correttezza ed efficienza. A tutto ciò deve aggiungersi che non può essere, poi, ignorato - come si è già evidenziato - il grande "clamore" destato, sia nell’ambiente sanitario ternano che in quello umbro e nazionale, oltre che nell’opinione pubblica di tutta l’Italia, dalla notizia del "falso medico", diffusa ed amplificata con grande evidenza e con grande risalto dalla stampa quotidiana locale e nazionale, e dalle televisioni pubbliche e private, locali e nazionali, ingenerando ulteriormente l’indubbio discredito della menzionata Azienda Ospedaliera (oltre che della Sanità pubblica ternana, umbra e nazionale), astrattamente apprezzabile - in riferimento alla predetta Azienda Ospedaliera - in termini economici generali, anche in base alle successive minori richieste di servizi sanitari da erogare da parte del medesimo Ospedale ternano nello specifico settore della cardiologia, come si dirà pure nel seguito. VI c - Accertata la sussistenza del danno all’immagine ed al prestigio della P.A. per tutte le argomentazioni in precedenza svolte ed accertata la presenza dell’indiscusso nesso di causalità della condotta comissiva ed omissiva tenuta nella circostanza dai predetti convenuti, occorre ora verificare la presenza, nei confronti degli stessi convenuti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave agli stessi addebitabile, come richiesto dalla vigente normativa in materia. Per quanto riguarda la convenuta Sig.ra R. P. A., da quanto detto in precedenza (si ripete, falsa dichiarazione di essere in possesso della laurea in medicina e del diploma di specializzazione post laurea in cardiologia e svolgimento abusivo, per circa un semestre, delle attività proprie della professione sanitaria), risultano presenti tutti gli elementi per affermare la responsabilità amministrativa contabile per danno all’immagine ed al prestigio della P.A. in capo alla predetta convenuta, caratterizzata - come di tutta evidenza - dall’elemento psicologico del dolo, come sostenuto dalla Procura Regionale. Per quanto riguarda il Dott. A. S. M., come si è anticipato, la Procura Regionale ha sostenuto che il comportamento del predetto Primario è caratterizzato da dolo (nella specifica forma del c.d. "dolo eventuale"), chiedendone la condanna in solido con la citata Sig.ra P. A., ovvero connotato, comunque, da colpa grave nella forma più grave e più vicina al dolo (c.d. "colpa grave cosciente"), con la conseguente esclusione del vincolo solidaristico. Di contro, la difesa del citato convenuto - rilevato che la fattispecie del dolo può essere presa in considerazione soltanto nella ipotesi della asserita consapevolezza da parte del Dott. M. che la già citata Sig.ra era un falso medico, e che la Procura Regionale non ha fornito, in tal caso, alcuna prova e dimostrazione concreta a giustificazione del proprio assunto - ha argomentato che, invece, sussistono in atti elementi e documenti che depongono nel senso che il predetto Primario non era a conoscenza della mancanza degli indicati requisiti professionali, scientifici e culturali da parte della Sig.ra P. A., per cui "egli non può in alcun modo avere consapevolmente e volontariamente contribuito a procurare all’Azienda Ospedaliera alcuna lesione all’immagine", sostenendo, inoltre, che non sussiste la colpa grave nemmeno per il fatto che il menzionato convenuto non si è avveduto del falso medico, nonostante le osservazioni in proposito di alcuni colleghi medici (ma non da tutti), e nemmeno per aver ammesso la medesima Sig.ra ed altri medici a frequentare il reparto in attesa della necessaria autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria, attesa la "prassi ordinaria" (della conseguente violazione di tutte le disposizioni normative in materia si è detto in precedenza) della frequenza nelle more del rilascio della relativa autorizzazione, costantemente praticata ed avallata dalla competente Direzione Sanitaria, ritenuta "la principale (se non l’unica) responsabile della censurata prassi, cui di fatto sarebbe riconducibile l’accaduto". Senza ritornare sulle condotte e sui comportamenti dei convenuti (che, come si è già argomentato e motivato in precedenza, sono stati tutti considerati e giudicati - in diverso avviso dalle argomentazioni delle rispettive difese - connotati da gravissime irregolarità, illegittimità ed illeceità), e restando allo specifico argomento della definizione dell’elemento psicologico che attiene alla particolare posizione del Dott. M., il Collegio deve rilevare che effettivamente in atti sussistono elementi e documenti che possono far ritenere - soprattutto in mancanza di specifiche, puntuali e documentate prove, da parte della Procura Regionale, in merito alla precisa individuazione dell’asserito eventuale dolo - che nel caso di specie si sia più correttamente in presenza di colpa, che assume, nella circostanza, per le considerazioni anticipate, i connotati, comunque, della colpa grave, con la conseguente esclusione del vincolo solidaristico con la Sig.ra P. A.. Sono, infatti, presenti in atti i seguenti elementi e documenti, che possono ragionevolmente far ritenere che il Dott. M. non fosse a conoscenza che la predetta Sig.ra P. A. non fosse medico: a) la domanda di ammissione alla frequenza come medico volontario, in cui la citata Sig.ra dichiarava "di essere dottoressa e specialista in cardiologia"; b) la frequenza della medesima Sig.ra P. A. del corso di specializzazione in elettrofisiologia clinica presso l’Università Cattolica "Gemelli" di Roma, riservato a medici specializzati (durante il quale la predetta Signora ha conosciuto il Dott. M.); c) la nota di sollecito del 7 luglio 1999 del citato Primario, con la quale si invitava la indicata Signora a fornire la documentazione di laurea e di abilitazione (a seguito della quale si è interrotta la frequenza dell’Ospedale da parte della Sig.ra P. A.); d) alcune dichiarazioni della stessa Sig.ra P. A. agli organi di informazione (acquisite agli atti del fascicolo processuale), in cui la stessa riferisce di essersi spacciata per Dottoressa, sbagliando ed assumendosene la responsabilità, e precisa anche di ritenere di avere avuto uno sdoppiamento della personalità; e) le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione d’Indagine della stessa Azienda Ospedaliera con la menzionata Relazione del 15 gennaio 2000, nella quale è stato affermato espressamente che - per quanto riguarda l’esercizio abusivo della professione da parte del "falso medico" - "la Commissione non reputa il Prof.. M. corresponsabile, in quanto non sono emersi elementi tali da far ritenere che lo stesso fosse al corrente del mancato possesso della laurea da parte della A.". Tutto ciò considerato, - e fermo restando tutte le argomentazioni e le motivazioni di cui si è già detto circa il comportamento illegittimo ed illecito del Dott. M. - il Collegio ritiene, in conclusione, che risultano presenti sufficienti, concreti e convincenti elementi per affermare la personale e diretta responsabilità amministrativa contabile per danno all’immagine ed al prestigio della Sanità Pubblica del predetto convenuto, caratterizzata dall’elemento psicologico della colpa grave. Per quanto riguarda il Dott. V. P., si è già detto che il Collegio non ha motivatamente condiviso quanto sostenuto dal difensore del convenuto (che, in particolare, ha argomentato che la presenza della Sig.ra P. A. nel Reparto di Cardiologia è "riconducibile esclusivamente al Dott. M., il quale era pienamente a conoscenza delle norme di servizio che disciplinano la figura del medico volontario", dovendo il Direttore Sanitario dare per scontato che - pendente il procedimento autorizzatorio alla frequenza - "nel frattempo l’interessata non fosse presente nel Reparto" e ritenendo che il medesimo Direttore Sanitario fosse esente da responsabilità anche perchè aveva conferito deleghe ad altri medici, riservandosi soltanto compiti di soprintendenza). Il Collegio ha, invece, rinvenuto una personale e diretta responsabilità del menzionato Direttore Sanitario, in quanto - è bene ribadirlo - lo stesso, nella indicata qualità, ha operato consolidando la ricordata assurda "prassi ordinaria" (in base alla quale, in violazione di tutte le disposizioni normative in materia, i medici volontari anticipavano la frequenza dei Reparti nelle more del rilascio della prescritta autorizzazione da parte della competente Direzione Sanitaria) e non ha provveduto ad attivare, tempestivamente, - nell’ambito dei propri specifici compiti di vigilanza e di coordinamento generale e di soprintendenza - i necessari interventi di vigilanza, controllo e repressione del fenomeno della presenza abusiva e della concreta operatività di "medici volontari non strutturati"non autorizzati (verificatosi all’interno di diverse Unità Operative, ed, in particolare, all’interno della Unità Operativa di Cardiologia, nonostante le deleghe – relative, peraltro, non specificatamente ai compiti ed agli aspetti in discussione – conferite ai medici della stessa Direzione Sanitaria, Dott. Luciano L. e Dott.ssa Paola W.) e della presenza e della concreta operatività, del tutto abusiva ed illegale, della citata Sig.ra P. A., non vigilando e non coordinando nemmeno i menzionati medici della Direzione Sanitaria, destinatari delle indicate deleghe (chiedendo, invece, ora l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, senza aver provveduto, all’epoca - nell’esercizio dei propri poteri - ad iniziare alcuna azione disciplinare nei confronti degli stessi), e disponendo, soltanto dopo la scandalo del "falso medico", gli opportuni iniziali interventi, concretizzati, poi, con la richiesta a tutti i responsabili delle Unità Operative dell’elenco dei medici frequentatori non strutturati effettivamente presenti all’interno delle predette Unità Operative, che sono stati, successivamente, confrontati con i nominativi di quelli autorizzati, con il conseguente allontanamento dei medici volontari non in regola. Da quanto osservato e considerato in ordine alla condotta ed al comportamento illegittimo ed illecito del Dott. P., il Collegio ritiene, in conclusione, che risultano presenti sufficienti, concreti e convincenti elementi per affermare la personale e diretta responsabilità amministrativa contabile per danno all’immagine ed al prestigio della Sanità Pubblica del predetto convenuto, caratterizzata dall’elemento psicologico della colpa grave, non ritenendo, peraltro, necessario disporre, in merito alla complessiva condotta tenuta nella circostanza dalla Direzione Sanitaria, alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti di altri medici componenti della medesima Direzione Sanitaria, considerando, da un lato, sufficientemente e concretamente provato il comportamento gravemente colposo del predetto Dott. P., quale Direttore Sanitario e, quindi, a capo, e responsabile, dell’intera struttura della Direzione Sanitaria, con i compiti specifici ad esso attribuiti (in precedenza richiamati) anche a seguito delle deleghe di cui si è detto (riguardanti, peraltro, non specificatamente i compiti e gli aspetti in discussione, come pure si è detto in precedenza), e, dall’altro lato, che la richiesta in tale senso avanzata dal difensore del convenuto è, in verità, molto generica e vaga, senza fornire alcuna prova o dimostrazione della colpa che potrebbe essere imputata agli eventuali nuovi integratori del contraddittorio (nei cui confronti, a suo tempo, non è stato avviato - come già osservato - alcun procedimento disciplinare); colpa che - nella connotazione della gravità - non può che essere e restare comunque attribuita, per tutte le considerazioni e valutazioni in precedenza esposte, al Direttore Sanitario, nella indicata qualità di capo e responsabile della intera struttura della Direzione Sanitaria. VI d - Precisato quanto sopra anche in ordine all’elemento psicologico, occorre, ora, quantificare il "danno al prestigio ed alla immagine" della Sanità Pubblica, da porre a carico di ciascuno dei predetti convenuti, in misura maggiore quello da imputare alla Sig.ra R. P. A. (in quanto il suo comportamento è connotato da evidente dolo) ed in misura gradatamente minore, ed a titolo sussidiario, quello da porre a carico del Sig. A. S. M. e del Sig. V. P. (il cui comportamento è connotato, per entrambi, da colpa grave). Al riguardo - tenuto conto che nella fattispecie del "danno al prestigio ed all’immagine" della P.A. non risulta percorribile il principio della "restitutio in integrum" - occorre trasformare in termini monetari una entità che per sua natura non si presta ad una semplice operazione matematica. Ed, invero, nelle ipotesi in discorso di danno all’immagine ed al prestigio della P.A., trattandosi di interesse tutelato in via primaria e diretta dall’Ordinamento in quanto investe il diritto della personalità pubblica in sè e per sè considerato, si può affermare (convenendo in ciò con la Procura Regionale) che tale tipo di danno - in ordine al quale la lesione si realizza e coincide con il grave comportamento illegittimo ed illecito in cui si sostanzia, per cui una volta che si accerta la lesione il danno è comunque presente - appartiene, non al genus del "danno conseguenza", ma al genus del "danno evento", la cui teoria, affermata per le persone fisiche, è stata, poi, estesa alle persone giuridiche, e, quindi, alle persone giuridiche pubbliche, valorizzando - quanto a queste ultime - le argomentazioni con le quali la Corte Costituzionale nella Sentenza n. 184/1986 ha aderito alla concezione del citato "danno evento" e rapportandolo - come già detto - all’art. 2043 c.c. in collegamento con l’art. 2 Cost., quale "danno ingiusto ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più rilevanti formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità dell’uomo" (cfr. citate Sentenze della Sez. Giurisd. Reg. Umbria, e, da ultimo, Sent. n. 557/R/2000 e Sent. n. 620/E.L./2000). Disancorato - per tal via e come già rilevato in precedenza - dall’illecito penale nell’avvertita considerazione "che l’art. 2059 c.c. attiene, per il diritto vivente, al solo danno morale in senso stretto" (cfr. citate Sentenze della Sez. Giurisd. Reg. Umbria), il "danno all’immagine ed al prestigio della P.A." ha finito per rappresentare, nell’area delle persone giuridiche pubbliche, una figura emblematica del "danno evento", così come il danno biologico rappresenta una figura emblematica del "danno evento" nell’area dell persone fisiche, rappresentando i rispettivi beni/valori lesi (immagine e prestigio delle persone giuridiche ed integrità fisica) quelli di maggior rilievo sociale e di più marcato interesse costituzionale nei rispettivi ambiti di appartenenza, tanto che per entrambi si parla, a ragione, di c.d. "danno esistenziale". Per quanto attiene la P.A., infatti, la relativa immagine ed il relativo prestigio hanno un peso notevolissimo nell’ambiente sociale, anche perchè (come rilevato nella citata Sent. n. 557/R/2000 e come già sottolineato anche in precedenza) tali beni/valori sono "indici di esercizio delle pubbliche funzioni effettivamente aderente ai canoni della legalità, del buon andamento e della imparzialità" (ex art. 97 Cost.), ben potendo anche dirsi che la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere "fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi" in quello proprio dei dipendenti, amministratori ed agenti pubblici di "adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore" (art. 54 Cost.) "in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dell’immagine e del prestigio della P.A.". La teoria del "danno evento" ha, peraltro, spostato il baricentro della tutela risarcitoria dal contenuto del danno a quello della ingiustizia della lesione, individuando, sul piano tecnico giuridico, il meccanismo dell’immediata tutela risarcitoria - come pure già evidenziato - nell’art. 2043 c.c., che salda il suo generico precetto del "neminem laedere" con le specifiche disposizioni relative al bene/valore di volta in volta considerato, imponendo il divieto della sua lesione. In tale logica ed in tale contesto vanno, quindi, riguardate le citate Sentenze delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 5668/1997 e n. 744/1999, che raccordano il danno all’immagine ed al prestigio della P.A. alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", considerato che, in caso di lesione della detta immagine e del detto prestigio - trattandosi di spese necessarie, come già detto, al ripristino e non alla mera riparazione del bene giuridico leso - l’esatta determinazione dei costi per il detto ripristino sfugge, inevitabilmente, ad una precisa determinazione, dovendosi - in linea teorica - ritenere che qualsiasi spesa sostenuta dalla P.A., in quanto funzionalizzata al buon andamento ed alla imparzialità, abbia concorso, per ciò stesso, al mantenimento ed alla elevazione dell’immagine e del prestigio della stessa P.A. (cfr., ancora citate Sentenze della Sez. Giurisd. Reg. Umbria). Ne consegue che nel caso del danno all’immagine ed al prestigio della P.A. - appartenendo esso, si ripete, alla categoria autonoma, non del "danno conseguenza", ma del "danno evento", in cui la lesione, come detto, si realizza e coincide con il grave comportamento illecito interno, e non esterno, in cui si sostanzia - non occorre la prova delle spese necessarie al recupero ed alla reintegrazione del bene giuridico leso, pervenendo, così, alla giuridica necessità di determinare l’entità del risarcimento - non con il preciso riferimento alle spese realmente sostenute per il ripristino dell’immagine pubblica (spesa che, come argomentato, in teoria dovrebbe riguardare qualsiasi spesa sostenuta dalla P.A.) -, ma con esclusivo riferimento alla concreta dimensione della lesione, affidata alla "valutazione equitativa del giudice" ai sensi dell’art. 1226 c.c., consentendo in tal modo anche di assicurare, da una parte, una adeguata reazione e contro l’azione lesiva e contro i suoi autori, e di ripresentare, dall’altra parte, l’esercizio della funzione violata verso forme più consone a ripristinare il bene giuridico leso ed a ridare fiducia nei cittadini con il rilancio del prestigio e dell’immagine della persona giuridica pubblica interessata. (In questo senso si muove la più recente ed avvertita giurisprudenza delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti: oltre alle citate Sentenze della Sez. Giurisd. Reg. Umbria, anche Sez. Giurisd. Reg. Piemonte, Sent. n. 1625/R/1999 e Sent. n. 1196/E.L./2000 ; Sez. Giurisd. Reg. Liguria, Sent. n. 164/R/2000; Sez. Giurisd. Reg. Toscana; Sent. n. 476/E.L./2000; Sez. II Centrale d’Appello, Sent. n. 134/R/2000, ecc.). Nel caso di specie, quindi, il Collegio è chiamato, pertanto, attraverso il suo equo apprezzamento (ex art. 1226 c.c.) a fornire una valutazione della riparazione del danno, che non è e non potrà mai essere un preciso equivalente alla lesione dell’interesse colpito, ma che si configura - sul piano del giudizio equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. - come un "corrispettivo non soltanto di carattere riparatorio dell’immagine lesa", che tiene conto di tutte le circostanze del caso particolare, atte a motivare adeguatamente il "quantum" individuato secondo equità in relazione alle dimensioni, per consistenza e gravità, della lesione. Come già affermato ed operato nelle precedenti citate Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, si ritiene - a questo proposito - adeguatamente motivata la decisione di proporzionare il risarcimento del "danno al prestigio ed all’immagine" della P.A. alla gravità del fatto illecito ed all’entità del pregiudizio all’immagine ed al prestigio arrecata alla Sanità Pubblica, sotto il profilo della negativa risonanza di detto fatto sull’opinione pubblica a causa della azione diretta contro i beni immateriali colpiti, quali l’onore, il decoro, il prestigio, la correttezza, la trasparenza, ecc., e cioè l’"immagine" ed "il prestigio". Per l’individuazione delle dimensioni del danno in parola nel senso più aderente possibile alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", di cui si é detto in precedenza, soccorrono i principali criteri - elaborati dalla riportata giurisprudenza - da cui far discendere la valutazione del "danno al prestigio ed all’immagine" della P.A. e che - come già precisato da questa stessa Sezione Giurisdizionale con le indicate precedenti Sentenze - possono essere individuati sotto tre profili: uno oggettivo, uno soggettivo, uno sociale. Circa il criterio oggettivo, va tenuto presente che - in base ai fatti desumibili dagli atti del fascicolo processuale e come sopra considerato e motivato - risulta evidente il comportamento illegittimo ed illecito tenuto dai convenuti nella loro attività e nella loro indicata qualità nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T., compiendo i fatti illegittimi ed illeciti e le gravissime irregolarità contrarie ai doveri d’ufficio (in precedenza messe in particolare evidenza per ciascuno dei mezionati convenuti), connotati dall’elemento psicologico del dolo, per quanto riguarda la convenuta Sig.ra R. P. A., e della colpa grave, per quanto riguarda i Sig.ri A. S. M. e V. P.. Circa il criterio soggettivo, va tenuto presente che i convenuti, come più volte indicato, erano - all’epoca dei fatti illegittimi ed illeciti in questione - la Sig.ra P. A., dipendente di fatto della indicata Azienda Ospedaliera, il Sig. M., medico Primario dell’Unità Operativa di Cardiologia della predetta Azienda Ospedaliera, ed il Sig. P., Direttore Sanitario della medesima Azienda Ospedaliera; legati, perciò, all’Amministrazione Pubblica (nella specie la menzionata Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T.) da un rapporto di servizio e di ufficio particolare, nelle indicate qualità, dal quale derivano diritti, doveri ed obblighi ben precisi. Nella loro citata qualità, la Sig.ra P. A. ha frequentato ed ha eseguito illecitamente, all’interno della detta Azienda Sanitaria, atti tipici della professione sanitaria, essendosi dichiarata falsamente in possesso della laurea in medicina e della specializzazione in cardiologia; mentre i Sig.ri M. e P. - nelle rispettive diverse funzioni - non hanno osservato i più sacri doveri ed obblighi inerenti il proprio "status", ed in particolare - come già evidenziato - quello, rispettivamente, di Primario e di Direttore Sanitario, non adottando corrette procedure con comportamenti lineari e non prestando la propria opera con diligenza, trasparenza e professionalità. I convenuti, con i gravi fatti illegittimi ed illeciti commessi od omessi, ciascuno nell’ambito della specifica posizione rivestita, - come sottolineato anche dal P.M. - hanno offeso innanzitutto l’onore, il prestigio e l’immagine della Azienda Sanitario Ospedaliera S. Maria di T. (alla quale, come si é detto, erano legati da rapporto di servizio e di ufficio particolare nella indicata qualità) ed hanno dimostrato, in tal modo, indifferenza e disprezzo, non solo verso la predetta Azienda Ospedaliera e verso la Sanità pubblica in generale, ma anche verso i cittadini ed i malati della Comunità ternana, della intera Comunità umbra, e della intera Comunità Nazionale. Circa, infine, il criterio sociale, va tenuto conto della notevole negativa impressione e ripercussione suscitate nell’opinione pubblica, locale provinciale, regionale e nazionale, dal fatto illegittimo ed illecito in questione, apprendendo che le prestazioni sanitarie erano fornite da personale "non autorizzato", o addirittura da un "falso medico", favorite dal notevole "clamor" e dalla enorme e ripetuta diffusione ed amplificazione che del fatto e dello "scandalo del falso medico" ne hanno dato gli organi di stampa locali e nazionali e tutte le televisioni locali e nazionali (peraltro, anche con la partecipazione diretta, oltre che del Dott. M. per varie interviste e conferenze stampa, della stessa Sig.ra P. A. a diverse trasmissioni televisive e talk show), di cui si è detto in precedenza. Tale negativa ripercussione - che, non potendo essere in alcun modo sottovalutata, costituisce l’aspetto più rilevante del "danno al prestigio ed all’immagine" della P.A., - ha avuto riflessi innegabili verso i cittadini ed i malati ternani ed umbri, ma anche dell’intero Paese (in ragione della particolare professionalità del Dott. M., di cui si è detto), diretti utenti dei servizi erogati dalla indicata Azienda Ospedaliera, potendosi - ed a ragione - sviluppare, per tali vicende, un senso di sfiducia nei confronti, non solo dei servizi sanitari erogati dalla Sanità Pubblica ternana, ma anche - di riflesso - di tutta la Sanità Pubblica nazionale, recependo dette vicende in termini di messa in serio pericolo della salute affidata alle strutture sanitarie pubbliche. Il sapere che nell’ambito della Sanità Pubblica effettuano prestazioni sanitarie personale non autorizzato e non abilitato a compiere gli atti medici riservati al personale medico strutturato, o, addirittura, che tali prestazioni sanitarie vengano eseguite anche da "falsi medici" - come si è verificato nel caso in esame - indubbiamente determina una notevole sfiducia dei predetti cittadini nei confronti della Sanità ternana, umbra e nazionale in genere, in un settore pubblico, quale, appunto, quello della Sanità, che dovrebbe rispondere, invece, - come la Comunità si attende e pretende - con prestazioni di elevata ed indiscutibile qualità. A dimostrazione di ciò sta, nel caso di specie, anche il fatto che la indicata Azienda Ospedaliera di T. - come già evidenziato e come si dirà più in dettaglio nel seguito - ha subito nel periodo successivo alla vicenda in causa una notevole diminuzione del fatturato specifico nel settore della Cardiologia, del cui particolare danno si tratterà nel seguito, ma che, in ogni caso, non può essere trascurato ai fini della valutazione equitativa del danno all’immagine ed al prestigio in argomento. Va, inoltre, sottolineato che la predetta ripercussione negativa genera, inoltre, ulteriori ed innegabili riflessi verso gli altri operatori sanitari pubblici della medesima Azienda Ospedaliera ternana e verso gli altri operatori sanitari pubblici in genere, ipotizzandosi anche una "offesa indiretta" (e quindi un "grave perturbamento morale") nei confronti di coloro che - legati da rapporto di ufficio o di servizio o di impiego o di lavoro nella predetta Azienda Sanitaria e nella Sanità pubblica in genere - hanno svolto e svolgono il loro dovere con coscienza, con onestà, con correttezza, con diligenza, con professionalità, con efficienza e con trasparenza. Si può ritenere, infatti, che il grave fatto illegittimo ed illecito degli operatori sanitari, come quello in esame, e la risonanza certamente negativa di un tale fatto, recepita nei termini di totale sfiducia nella Sanità Pubblica (nei termini in precedenza indicati) determinano una vera "sofferenza morale" ed una vera "sensazione dolorosa" nei predetti operatori sanitari che svolgono il loro dovere nei termini di correttezza appena detti, avvertendo anche nei propri confronti il dispregio della Comunità locale e nazionale, che dai riferiti fatti illegittimi ed illeciti e dal riferito "scandalo" é portata a perdere la fiducia riposta nella Sanità Pubblica ed, in generale, nelle Pubbliche Istituzioni. In sostanza, il negativo riflesso del comportamento illegittimo ed illecito dei convenuti (doloso quello della Sig.ra P. A., e gravemente colposo quello dei Sig.ri M. e P.) comporta - sotto il profilo del "danno all’immagine ed al prestigio" della P.A. - anche un vero e proprio "danno sociale", e cioè un danno che deteriora ed offusca l’immagine della Sanità Pubblica ed, in genere, delle Amministrazioni Pubbliche e delle Pubbliche Istituzioni, che, per definizione, devono possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza e legalità. In conclusione, in base ai tre criteri sopra illustrati (oggettivo, soggettivo e sociale, e, quest’ultimo nei suoi riflessi negativi verso i malati ed i cittadini ternani, umbri e nazionali -utenti dei servizi resi dalle strutture sanitarie pubbliche-, verso l’opinione pubblica della Comunità ternana, umbra e nazionale, e verso gli stessi operatori sanitari pubblici, che svolgono il loro dovere "con scienza e coscienza"), il Collegio ritiene equo - ai sensi dell’articolo 1226 c.c. - determinare in complessive £. 400.000.000 (comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria) il risarcimento del "danno patrimoniale in senso ampio" (ex art. 2043 c.c.) per il "danno all’immagine ed al prestigio" subito dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T. a causa dell’operato illegittimo ed illecito dei menzionati convenuti, imputando la predetta somma di £. 400.000.000 - per le considerazioni in precedenza esposte - a carico della Sig.ra R. P. A. (il cui comportamento, personale e diretto, è chiaramente connotato dall’elemento psicologico del dolo), e ponendo, a titolo sussidiario, £. 360.000.000 a carico del Sig. A. S. M. (il cui comportamento, personale e diretto, è connotato dall’elemento psicologico della colpa grave), e, sempre a titolo sussidiario, £. 40.000.000 a carico del Sig. V. P. (il cui comportamento, anche esso personale e diretto, è connotato egualmente dall’elemento psicologico della colpa grave). VII - DANNO PATRIMONIALE PER LUCRO CESSANTE Per quanto riguarda l’imputazione del "danno patrimoniale" in senso stretto derivante dai minori introiti realizzati - a seguito dell’allontanamento del Dott. M. - dalla indicata Azienda Sanitaria Ospedaliera in relazione alla diminuzione del fatturato nello specifico settore dell’Unità di Cardiologia, la Procura Regionale ha quantificato tale danno (in base agli ultimi dati disponibili) in £. 1.336.000.000, chiamando a risponderne - sia pure a diverso titolo e in diversa misura - i citati Dott. M., Sig.ra P. A. e Dott. P.. Come specificatamente riportato in FATTO, l’Atto di Citazione ha evidenziato che la predetta Azienda Ospedaliera ternana, a seguito dell’assunzione del Dott. M. (specialista di chiara fama), si era caratterizzata come uno dei pochi centri in Italia in cui era possibile effettuare interventi di terapia chirurgica delle aritmie cardiache, beneficiando nel 1999 di un incremento del fatturato aziendale, nello specifico settore della cardiologia, del 156,1% (con riferimento ai pazienti residenti in Umbria) e del 286% (con riferimento ai pazienti provenienti da altre Regioni), e che, in conseguenza esclusiva e diretta dello "scandalo del falso medico" e del conseguente allontanamento del predetto Dott. M. (Deliberazione n. 20 del 18 gennaio 2000 di sospensione dal lavoro per 30 giorni, quale atto dovuto e privo, come tale, di rilevanza causale autonoma, e dimissioni del Primario nella stessa data del 18 gennaio 2000), si è verificata una notevole flessione del fatturato aziendale specifico per un complessivo minore introito per i primi 6 mesi del 2000 di £. 1.336.000.000. A giudizio della Procura Regionale tale minore introito riveste natura di lucro cessante, in quanto mancato previsto o prevedibile guadagno che non è stato possibile realizzare per la minore richiesta dei servizi pubblici sanitari riconducibili alle condotte illecite tenute dai convenuti di cui si è già detto. In merito a tale specifico danno, in particolare la difesa del Dott. M. ha contrastato la richiesta attrice, sostenendo - come pure si è riferito in FATTO - che detto danno non può essere addebitato al predetto Primario, in quanto l’allontanamento dall’Ospedale del convenuto è dipeso, oltre che da una decisione discrezionale dell’Azienda Ospedaliera (Deliberazione di sospensione dal lavoro del citato Primario), dalla decisione del medesimo convenuto di rassegnare spontaneamente le proprie dimissioni, come era pienamente libero di fare senza incorrere in responsabilità erariale, argomentando, in via subordinata, che la Procura Regionale non ha, comunque, offerto alcuna dimostrazione del nesso di causalità, diretta ed immediata, tra la cessazione delle funzioni del menzionato Primario e la registrata riduzione dello specifico fatturato aziendale, ed osservando ancora, in via ulteriormente subordinata, che il danno in questione è stato quantificato senza alcun criterio attendibile, prendendo a riferimento - senza illustrarne il criterio - il periodo di confronto limitato al primo semestre del 2000. Al riguardo - al di là di quelle che sono state le vere cause, dirette ed immediate, che hanno determinato il minor fatturato specifico in contestazione (e che con ogni probabilità, come sostenuto dalla Procura Regionale, sono da collegare con lo "scandalo del falso medico" e, soprattutto, con l’allontanamento e l’abbandono dell’Ospedale ternano da parte del Dott. M., specialista di chiara fama e tra i pochi in Italia ad effettuare interventi di chirurgia delle aritmie cardiache), ed a prescindere, anche, sia dalla questione se la Deliberazione della Azienda Ospedaliera di sospensione dal lavoro del citato Primario vada considerata atto dovuto o atto discrezionale, e sia dai criteri adottati per la quantificazione del danno in argomento (che il P.M. nella Udienza dibattimentale ha chiarito che è limitato al giugno 2000, perchè questo è il danno attuale) - il Collegio non può non evidenziare il rilievo assorbente formulato dai difensori del convenuto consistente nel fatto che nella stessa data del 18 gennaio 2000 della ricordata Deliberazione n. 20 di sospensione dal lavoro per 30 giorni del Dott. M., a seguito dello "scandalo" di cui si discute, lo stesso Primario ha spontaneamente rassegnato le proprie dimissioni dal servizio presso la predetta Azienda Ospedaliera, come era pienamente libero di fare senza incorrere in alcuna responsabilità erariale. In effetti, il rapporto di servizio e di lavoro tra il Dott. M. e l’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T. è venuto a cessare per un fatto indipendente dalla citata Deliberazione Aziendale n. 20 del 18 gennaio 2000, la quale: a) è stata dichiarata immediatamente esecutiva; b) è stata adottata nella stessa data del 18 gennaio 2000, in cui con nota n. 5/Ris era stata formulata la contestazione di addebiti nei confronti del predetto Primario, senza attendere, poi, le relative giustificazioni; c) è stata comunicata all’interessato sempre nella stessa data del 18 gennaio 2000; d) e, peraltro, - si ricorda - non è di licenziamento, ma soltanto di "sospensione dal lavoro", "a decorrere dalla data di ricezione della presente nota e per la durata di 30 giorni", ai sensi dell’art. 36, comma 3, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) della dirigenza medica e veterinaria, "con il mantenimento", "durante il periodo di sospensione, della corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio". Il predetto rapporto di servizio e di lavoro è, infatti, venuto a cessare a seguito delle dimissioni dal rapporto di lavoro presentate dal Dott. M. - nel rispetto del menzionato vigente C.C.N.L. e del contratto individuale di lavoro - con lettera della medesima data del 18 gennaio 2000, delle quali ha "preso atto" la menzionata Azienda Ospedaliera con Deliberazione n. 23 del 20 gennaio 2000, dichiarandola "immediatamente esecutiva" con effetto dalla stessa data e "revocando", contestualmente, "le procedure della contestazione di addebiti e della sospensione dal rapporto di lavoro, avviate, .... rispettivamente, con nota prot. n. 5/Ris del 18 gennaio 2000 e Deliberazione n. 20 di pari data". In relazione a quanto sopra evidenziato e considerato, si ritiene, quindi, - convenendo con la difesa del convenuto - che non può essere addebitata al citato Dott. M. alcuna responsabilità amministrativa contabile per il lucro cessante da minore fatturato specifico in discussione, per avere lo stesso rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro e di servizio con l’Azienda Ospedaliera ternana. Di conseguenza, è del tutto evidente che viene a cadere, altresì, la medesima imputazione di lucro cessante rivolta dalla Procura Regionale nei confronti anche degli altri due convenuti. In conclusione, il Collegio ritiene che i convenuti Sig. M., Sig.ra P. A. e Sig. P. debbano essere dichiarati assolti dall’addebito per lucro cessante da minore fatturato specifico di cui si è discusso. VIII - DANNO PER EVASIONE FISCALE Per quanto riguarda l’imputazione del danno patrimoniale, subito dal Ministero delle Finanze, per evasione fiscale sui redditi percepiti per omesse fatturazioni di prestazioni mediche libero professionali eseguite presso lo studio professionale Jaccaroni in T., la Procura Regionale ha quantificato tale danno (in base agli ultimi dati disponibili) in £. 9.450.000, accertate a titolo di evasione IRPEF (considerando una media di onorario per visita pari a £. 300.000 ed una aliquota presunta IRPEF del 45%), chiamando a risponderne i citati Dott. M. e Sig.ra P. A.. Relativamente a tale imputazione, si ricorda che, in via preliminare, - accogliendo la relativa eccezione presentata dalla difesa del convenuto M. - il Collegio, senza affrontare il merito della questione, ha già ritenuto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto l’evasione fiscale in discorso costituisce la eventuale conseguenza di una attività libero professionale che è da ritenere chiaramente di natura privata, ed al cui perseguimento - come è noto - sono chiamati a provvedere dal vigente Ordinamento altri Organi dello Stato ed altri Organi di giustizia. IX - Per tutte le argomentazioni e le considerazioni che precedono, il Collegio - rigettate le eccezioni preliminari di nullita dell’Atto di Citazione e di inammissibilità dell’azione promossa dalla Procura Regionale, nonchè quella di inutilizzabilità della documentazione probatoria relativa alle dichiarazioni di testimoni fornita dalla Procura Regionale; accolta l’eccezione preliminare di carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in merito al contestato danno per evasione fiscale a titolo di IRPEF dovuto ad omesse fatturazioni per l’attività libero professionale prestata in T. dal Dott. M., insieme alla Sig.ra P. A.; valutando non necessario disporre, per i motivi esposti, ulteriori accertamenti, nè integrazioni del contraddittorio; e considerando assorbite ogni altra eccezione, argomentazione e deduzione formulate dalle parti - ritiene, pertanto, che:
In conseguenza di quanto sopra definito, occorre anche precisare che il Sequestro Conservativo ante causam autorizzato sui beni mobili ed immobili del Sig. A. S. M. con Decreto Presidenziale del 10 maggio 2000 e confermato parzialmente – fino alla concorrenza di £. 2.220.000.000 - con Ordinanza n. 063/E.L./2000 del 20/22 giugno 2000 della Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti, va, pertanto, rideterminato fino alla concorrenza di £. 500.000.000. Sul complessivo importo delle somme dovute da ciascuno dei citati convenuti, come sopra determinate, vanno, inoltre, corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo pagamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Conseguentemente le stesse sono poste a carico della Sig.ra P. A., ed, in via sussidiaria, vanno ripartite - ai sensi dell’art. 1, comma 1 quater, della legge n. 20/1994 - tra il Sig. M., ed il Sig. P. in proporzione della relativa condanna a titolo sussidiario, e, dunque, nella misura di 9/10 a carico del citato Sig. M. e di 1/10 a carico del citato Sig. P.. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando in ordine al Giudizio di Responsabilità n. 9441/E.L. indicato in epigrafe C O N D A N N A per quanto riguarda la imputazione del danno all’immagine ed al prestigio della Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T., dell’Amministrazione sanitaria ternana e della Sanità Pubblica in genere, i convenuti Sig.ra R. P. A., Sig. A. S. M. e Sig. V. P. al pagamento, in favore della predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T., della somma complessiva di £. 400.000.000 (quattrocentomilionidilire), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, imputando tale somma complessiva di £. 400.000.000 (quattrocentomilionidilire) a carico della predetta Sig.ra R. P. A. (il cui comportamento è connotato dall’elemento psicologico del dolo), e, ponendo, a titolo sussidiario, £. 360.000.000 (trecentosessantamilionidilire) a carico del predetto Sig. A. S. M. (il cui comportamento è connotato dall’elemento psicologico della colpa grava), e, sempre a titolo sussidiario, £. 40.000.000 (quarantamilionidilire) a carico del Sig. V. P. (il cui comportamento è connotato egualmente dall’elemento psicologico della colpa grave), nei termini specificati in motivazione. A S S O L V E per quanto riguarda la imputazione del danno patrimoniale da lucro cessante derivante dai minori introiti realizzati dalla indicata Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di T. in relazione alla diminuzione del fatturato nello specifico settore dell’Unità di Cardiologia, i citati convenuti Sig. A. S. M., Sig.ra R. P. A. e Sig. V. P., nei termini specificati in motivazione; DICHIARA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI per quanto riguarda la imputazione del danno patrimoniale per evasione fiscale a titolo di IRPEF sui redditi percepiti dovuto ad omesse fatturazioni per prestazioni mediche libero professionali non autorizzate eseguite presso uno studio professionale in T. dal Sig. A. S. M., insieme alla Sig.ra R. P. A., nei termini specificati in motivazione; O R D I N A in conseguenza della presente Sentenza, la rideterminazione, fino alla concorrenza di £. 500.000.000 (cinquecentomilionidilire) del Sequestro Conservativo ante causam autorizzato sui beni mobili ed immobili del Sig. A. S. M. con Decreto Presidenziale del 10 maggio 2000 e confermato parzialmente – fino alla concorrenza di £. 2.220.000.000 (duemiliardiduecentoventimilionidilire) - con Ordinanza n. 063/E.L./2000 del 20/22 giugno 2000 della Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti. Sul complessivo importo delle somme dovute da ciascuno dei citati condannati, come in precedenza determinate, vanno, inoltre, corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo pagamento. Liquida a favore dello Stato le spese di giudizio - che seguono la soccombenza nei termini precisati in motivazione - nella misura, alla data di pubblicazione della presente Sentenza, di £.
da porre a carico della Sig.ra R. P. A., ed, in via sussidiaria, da ripartire - ai sensi dell’art. 1, comma 1 quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 - tra il Sig. A. S. M. ed il Sig. V. P. in proporzione della relativa condanna a titolo sussidiario, e, quindi, nella misura di £.
a carico del citato Sig. M. e di £.
a carico del citato Sig. P.. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2001. Il Relatore Estensore Il Presidente (Cesare Vetrella) (Lucio Todaro Marescotti)
Depositata in Segreteria il 6 marzo 2001 Il Direttore della Segreteria (Maria Borsini)
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