Sent. n.284/1997

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Tommaso  de Pascalis        Presidente

Dott. Lodovico Principato         Consigliere

Dott. Fulvio Maria Longavita      Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di G. F., L. D. ed A. C.’.

Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al N°91/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza dell’8/5/1997, con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Elvira Fucci: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Salvatore Sfrecola; l’Avv.to Claudio Dal Savio, per C. e D., e l’Avv.to Manlio Morcella, per F..

FATTO

Con atto del 7/11/1996, il Procuratore Regionale ha citato in giudizio i Sigg. G. F., Luciano D. ed A. C., per ivi sentirli condannare, a favore del Comune di Fabro ed in qualità di -rispettivamente- sindaco e componenti la giunta del Comune medesimo, alla somma di           £ 5.000.0000 più un terzo di £ 6.456.207 (il primo) e -in parti uguali- dei restanti due terzi di         £ 6.456.207 (i secondi), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio (quest’ultime a favore dello Stato), corrispondente al danno subito dal ripetuto Comune per la soccombenza nel giudizio promosso dalla Sig.ra Stefania Maurizi.

Dagli atti risulta che la nominata Maurizi, con note del 9, 10 e 17/8/1995, ebbe a chiedere -quale consigliere di minoranza- al Sindaco del Comune di Fabro, copia di varia documentazione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 25 della L. N°241/1990, dell’art. 24 della L. N°816/1985 e dell’art.31 della L N°142/1990, “al fine -veniva precisato- di un corretto espletamento del (suo) mandato”.

Il Sindaco F. tuttavia, con nota del 19/8/1995, negava il rilascio delle cennate copie, in quanto, “a (suo) giudizio, le motivazioni (delle richieste non (rientravano) nelle funzioni attribuite (alla Maurizi) dal suo mandato; sicché le richieste stesse, veniva precisato, “considerato la particolarità degli atti, l’oggetto ed il numero degli stessi, non (era da) ricondursi ad un mero controllo di natura politico-amministrativo, bensì ad una verifica di altra natura”.

Peraltro, veniva aggiunto, “considerato l’aggravio di lavoro che la richiesta stessa avrebbe comportato per gli Uffici Comunali, la già presa visione dei documenti in questione (poteva ritenersi) di per sé sufficiente per un corretto e completo espletamento dei compiti di consigliere comunale”.

Sollecitato il rilascio delle copie in argomento (nota del 22/8/1995), il Sindaco F. accoglieva la richiesta per alcuni documenti soltanto, opponendo, quanto agli altri, il diritto alla riservatezza, ex art. 7 della L. N°142/1990 (note N°4418 e N°4637, del 19-20/9/1995).

Gravatasi la Maurizi contro tale rifiuto, la Giunta comunale, nella composizione del Sindaco F. e degli assessori D. e C., con delibera N°240 del 15/11/1995, decideva di resistere in giudizio e di nominare allo scopo l’Avv. Manlio Morcella.

Con sentenza N°487 del 22/11-11/12/1996, l’adito TAR dell’Umbria respingeva il ricorso della Maurizi.

Interposto appello avverso detta sentenza in data 28/2/ 1996, il legale del Comune, con FAX del 20 marzo seguente, concordava con il legale della Maurizi la cessazione della materia del contendere, avendo in precedenza “informato il Sindaco della possibilità della rinuncia all’appello, (qualora) l’amministrazione (fosse addivenuta) al rilascio delle controverse copie”, ed avendo “il sindaco riferito che le dette copie potevano essere ritirate presso gli uffici competenti”.

Ciò non di meno, la causa perveniva innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza N°528, resa nella camera di consiglio del 22/3/1996, accoglieva il cennato appello, con condanna del Comune al pagamento delle spese sostenute dalla Maurizi anche per il primo grado di giudizio, per il complessivo importo di £ 5.000.000.

Con delibere N°111, del 15/5/1996 e N°132, del 19/6/1996, venivano poi impegnate le somme occorrenti per l’effettivo pagamento dell’anzidetta somma e di quella corrispondente agli onorari del legale del Comune, d’importo pari -quest’ultimi- al            £ 6.456.207.

Sono, inoltre, agli atti di causa una nota (N°3432) del 22/5/1996, con la quale il Sindaco F. chiedeva all’Avv. Morcella “di conoscere il motivo della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, essendo a suo tempo intervenuti contatti per resistere al suddetto appello”, e la nota di risposta del nominato avvocato, in data 4/6/1996.

Sulla base dei riferiti elementi, con atto del 26/9/1996, il Procuratore Regionale ha invitato gli odierni convenuti a fornire deduzioni, ai sensi dell’art.5 della L. N°19/1994, ritenendo che dal “reiterato illegittimo diniego di rilascio (delle ripetute) copie da parte del Sindaco” sia derivato “danno all’ente locale, consistente nelle spese conseguenti alla soccombenza in giudizio, alle quali si aggiungono -viene puntualizzato- gli oneri di difesa” del Comune, addebitabili ai componenti la Giunta che hanno adottato le delibere N°240/1995 e N°111/ 1995, per “aver temerariamente deciso di resistere in primo grado”.

Con nota controdeduttiva del 18/10/1996, il F. ha declinato qualsiasi addebito, escludendo a suo carico “condotte giuridicamente rilevanti a titolo di dolo e/o di colpa”, in relazione alla menzionata sentenza del T.A.R dell’Umbria, alla pretestuosità della richieste di copie da parte della Maurizi ed alla “successiva disponibilità manifestata al rilascio delle copie, portata a conoscenza della controparte a mezzo telefax”.

Dal canto loro, la C. ed il D., con distinte note controdeduttive di identico contenuto del 29/10/ 1996, hanno declinato anch’essi qualsiasi addebito, osservando come “la decisione di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR non (fosse) stata oggetto di una valutazione superficiale”, siccome basata sul positivo parere dato in proposito dall’Avv. Morcella e sul parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, e come “neppure possa tacciarsi di temerarietà la decisione di costituirsi in giudizio”, tenuto conto “dell’esito del giudizio stesso, nel quale è risultato soccombente la posizione della ricorrente Maurizi”.

Quanto poi alla delibera N°111/1996, i predetti hanno sottolineato trattarsi di un “atto dovuto e necessario”.

Ritenuti insoddisfacenti i chiarimenti forniti, con esclusione di quelli attinenti alla ricordata delibera N° 111/1996, parte attrice, con l’atto introduttivo della causa, ha ulteriormente illustrato i contestati addebiti, evidenziando:

- come “il ricorso al TAR e l’appello al Consiglio di Stato (siano) conseguenza del rifiuto del Sindaco F. di mettere a disposizione della Maurizi la documentazione dalla stessa richiesta nell’esercizio delle sue attribuzioni di consigliere comunale”;

- come tale rifiuto si palesi arbitrario, in rapporto al “diritto della (Maurizi) ad ottenere le copie senza specificare i motivi della richiesta”, ed alle ragioni addotte per negare tali copie, tenuto conto delle disposizioni dell’art.22 della L. N°241/1990 e dell’art.31 della L. N°142/1990;

- come le copie in parola erano sicuramente finalizzate all’esercizio delle funzioni politiche di consigliere comunale, proprie della Maurizi, inerendo esse ad una transazione; ad un “atto (cioè) di particolare rilievo gestorio, (che) può rivelare situazioni di pregiudizio finanziario o patrimoniale di specifico interesse per chi è chiamato a svolgere (le suddette) funzioni”;

- come, in relazione a quanto sopra, la decisione di resistere in giudizio sia stata temeraria, come evidenzia anche la condanna alle spese del giudizio disposta dal Consiglio di Stato; “d’altra parte -si è soggiunto- che la posizione del Comune fosse fragile, nonostante la vittoria in primo grado, lo dimostra la lettera dell’Avv. Morcella del 4/6/1996, nella quale il legale dà conto dei contatti con il patrono della controparte e della disponibilità espressa dall’Amministrazione al rilascio delle controverse copie, al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere”;

- come, nel descritto contesto, del tutto “prive di rilievo giuridico risultino le considerazioni del D. e della C.” circa i pareri dati dall’Avv. Morcella e dal Segretario comunale”;

- come infine, quanto alla colpa dei convenuti, essa sia senz’altro grave, non potendosi neanche invocare l’errore scusabile “per carenza di elementi di dubbio” sulla giusta condotta d’assumere, ove si confrontino “i comportamenti tenuti o approvati dai convenuti con quelli che risultano acquisiti dalla coscienza civile del popolo italiano”.

Costituitosi in giudizio con memoria a firma degli Avv. Manlio Morcella e Danilo Areni (giusta delega a margine) in data 2/4/1997, il F. ha avversato la pretesa attorea, osservando:

- come non sia assolutamente configurabile la fattispecie della lite temeraria, alla quale vengono causalmente rapportate le spese sostenute dall’Amministrazione, difettandone i relativi presupposti, quali essi sono stati previsti dall’art.96 c.c.p. (totale soccombenza in giudizio, esistenza di un danno e concorrenza del dolo o della colpa grave) ed interpretati dalla giurisprudenza di questa stessa Corte e dalla Corte di Cassazione, tenuto essenzialmente conto -nel caso- della sentenza del TAR Umbria, che ha respinto il ricorso della Maurizi;

- come non sia “in alcun modo ascrivibile a dolo o colpa grave del Sindaco e degli assessori” la soccombenza nel giudizio in appello, anche se “con riguardo (a tale) giudizio non é neppure astrattamente configurabile il concetto di lite temeraria” per l’omessa costituzione del Comune, posto che il Sindaco si era dichiarato pienamente disponibile al rilascio delle copie subito dopo la notifica del ricorso in appello, mentre la Maurizi “ha pervicacemente coltivato il giudizio in appello, causando alla P.A. il danno conseguente”;

- come, inoltre, neanche possa correttamente ritenersi che il rifiuto opposto dal sindaco abbia negato “il diritto all’esercizio delle funzioni politiche di consigliere comunale”, vertendo esso sul mero rilascio di “parte delle copie chieste”, laddove “la Maurizi ha potuto prendere visione di tutta la documentazione esistente presso gli Uffici Comunali”;

- come infine, quanto alla colpa, il suddetto diniego non si basi “su ragioni arbitrarie, ma su motivazioni dettate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in casi consimili, ha anche adottato giudizi contrastanti con la decisione assunta nel caso di specie”; d’altronde -si è soggiunto- la limitazione del diritto d’accesso alla sola presa visione della documentazione, è conforme alle stesse disposizioni dell’art. 19 del regolamento approvato in proposito dal Comune di Fabro.

A loro volta, La C. ed il D., costituitisi in giudizio con memoria a firma dell’Avv. Claudio Dal Savio (giusta delega a margine) in data 14/4/1997, hanno anch’essi avversato la pretesa attorea, opponendo:

- l’assenza del nesso di causalità, collegandosi il danno non già al giudizio di primo grado, l’unico al quale si riferisce la censurata delibera N°240/1995, ma a quello successivo, presso il Consiglio di Stato, addebitabile esclusivamente al Sindaco, perché “diversamente dalla manifestata intenzione di rilasciare le copie richieste quanto prima possibile, ha protratto oltremodo il proprio diniego, senza ulteriormente consultare o informare i comparenti convenuti”;

- l’assenza della colpa grave, atteso che -si è precisato-, mentre la stessa va accertata “con riferimento alle effettive capacità e conoscenze tecniche ed amministrative ed in relazione alla professionalità e/o onerosità dell’incarico che (si) svolge, addirittura i giudici del TAR perugino hanno commesso il medesimo errore di valutazione (dei convenuti), ritenendo infondato il ricorso presentato dal consigliere Maurizi”.

In via del tutto “eventuale e subordinata”, peraltro, è stata chiesta “la riduzione degli addebiti”.

All’odierna pubblica udienza, il P.R. ha ancora insistito per la condanna dei convenuti, precisando:

- che il carattere temerario della lite va ravvisato con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, non potendosi trarre argomento per escludere tale temerarietà dalla sola sentenza del TAR, in quanto essa si discosta dalle linee seguite dalla giurisprudenza in materia, laddove la sentenza del Consiglio di Stato dette linee viene a riaffermare;

- che i richiami ai limiti che la legge pone all’esercizio del diritto di accedere alla documentazione amministrativa appaiono inconferenti, sia perché riferiti ad un consigliere comunale e non già ad un soggetto qualsiasi, sia perché relativi ad una transazione; ad un atto, cioè, di notevole rilevanza ai fini dell’esercizio del controllo politico-amministrativo, proprio dei consiglieri comunali;

- che le argomentazioni addotte per escludere la colpa grave non possono essere condivise, essendosi negato -nel caso- ciò che all’evidenza, secondo diligenza minima, non doveva essere negato.

Dal canto suo, l’Avv. Dal Savio ha:

- rimarcato la necessità distinguere i ruoli dei convenuti, in rapporto alla condotta complessiva che ha determinato la lite;

- precisato, quanto alla legittimità del rifiuto opposto alla Maurizi, che il rifiuto stesso era solo temporaneo e che il TAR dell’Umbria ne ha ammesso la piena fondatezza;

- sottolineato che, quindi, non può essere mosso alcun addebito per la delibera di costituzione in giudizio del Comune di Fabro, mentre è stato solo il sindaco ad aver successivamente protratto l’anzidetto rifiuto oltre il tempo necessario; ciò che fatalmente rompe il nesso causale tra la condotta del D. e della C. e l’ipotizzato danno, peraltro non identificabile come tale;

- escluso qualsiasi colpa da parte dei propri assistiti, avendo i medesimi adottato la menzionata delibera in base al parere espresso in proposito dall’Avv. Morcella, specificamente incaricato per tale parere.

Da ultimo, l’Avvocato Morcella, ha ancora diffusamente argomentato per l’esonero di responsabilità del Sindaco F., evidenziando:

- che, se non si fosse giunti al giudizio innanzi al Consiglio di Stato, non si sarebbe giunti neanche all’odierno giudizio;

- che il giudizio innanzi al Consiglio si è tenuto solo a causa della scorrettezza dell’avvocato della Maurizi, che dopo l’accordo di pervenire alla cessazione della materia del contendere ha discusso la causa ed ha poi dichiarato che la sua assistita, recatasi in comune, non aveva ricevuto le copie promesse: cosa di cui in atti manca qualsiasi prova;

- che comunque il rifiuto era legittimo in rapporto alla pretestuosità della richiesta della Maurizi, rivolta non già ad operare un qualche controllo (per la qual cosa aveva già avuto modo di prendere visione degli atti), ma a “fare un caso politico”, laddove il Sindaco F. ha voluto essenzialmente proteggere il suo predecessore da indiscrezioni;

- che, in relazione all’evidenziato comportamento della Maurizi -che integra, è stato puntualizzato, un “abuso del diritto d’accesso”- nessun addebito può essere mosso al Sindaco F., tanto più che il TAR dell’Umbria ha riconosciuto la bontà del suo operato; ciò che di per sé esclude l’arbitrarietà del rifiuto del rilascio delle copie e la temerarietà della lite, sotto il profilo della mancanza di qualsiasi colpa, finanche semplice.

Su specifica richiesta del Collegio, invitato -in rapporto a quanto sostenuto a tal proposito dall’Avv. Dal Savio- a chiarire se avesse ricevuto un incarico per un parere sulla eventuale costituzione del Comune di Fabro nel giudizio promosso innanzi al TAR dalla Maurizi, l’Avv. Morcella ha dichiarato di non saper precisare, ricordando solo vaghi ed informali contatti in proposito con il Sindaco F..

DIRITTO

Venendo anzitutto all’eccepita carenza del danno, dedotta sia dall’Avv. Morcella (cfr. pagg. 7-8 della relativa memoria di costituzione) che dall’Avv. Dal Savio (cfr. pag. 1 della relativa memoria di costituzione e conformi interventi in aula), la Sezione non esita ad escludere la fondatezza dell’eccezione stessa, siccome in palese contrasto con le risultanze di causa.

Ed invero, dalla vicenda all’esame -che ha inizio con il rifiuto del sindaco F. di rilasciare copia di documentazione comunale al consigliere di minoranza Maurizi e che passa dalla costituzione della civica Amministrazione di Fabro nel conseguente giudizio promosso innanzi al TAR dalla predetta, per concludersi con la condanna dell’ Amministrazione stessa alle spese dei due gradi del giudizio disposta dal Consiglio di Stato- è derivato il dovere del Comune di Fabro di:

-pagare gli onorari dell’Avv. Morcella, per la costituzione e difesa nel menzionato giudizio, di importo pari a £ 6.456.207;

-pagare le spese dei due gradi di giudizio affrontati dalla Maurizi, di importo pari a £ 5.000.000.

Simili pagamenti, comportando un esborso non controbilanciato da alcuna utilità, certamente hanno determinano una perdita e quindi un danno, in termini economico-patrimoniali, per il Comune di Fabro, che i pagamenti stessi ha dovuto sostenere.

Senz’altro presente dunque il danno, le problematiche relative allo stesso -nel caso- attengono più che altro alla correttezza dei fatti dal quale esso promana, trattandosi di acclarare la giustificatezza del cennato rifiuto e la giustificatezza della successiva costituzione in giudizio.

E’ questa, peraltro, un’indagine che non può, contrariamente agli assunti difensivi dei convenuti, esaurirsi in una mera presa d’atto della sentenza del TAR dell’Umbria (N°487/1995) che ha respinto il ricorso proposto dalla Maurizi e risolversi -per ciò stesso- nel senso della piena legittimità dei comportamenti in discorso.

In casi del genere, come ben ricordato dall’Avv. Morcella, il giudice deve “collocarsi prima della fase processuale per verificare se la difesa in giudizio dell’Ente non sia temeraria” (cfr. pag.5 della relativa memoria di costituzione) ovvero -aggiunge la Sezione- se il comportamento che il giudizio stesso ha ingenerato non sia illegittimo; regola questa (della c.d. “prognosi postuma”) che vale nei casi di accoglimento della domanda giudiziale proposta contro l’Amministrazione non meno di quanto essa valga negli opposti casi di reiezione della domanda stessa, integro rimanendo in entrambe le ipotesi il potere del giudice contabile di accertare liberamente la legittimità (Rectius: liceità) dei comportamenti dedotti (cfr. tra le più recenti, quanto alla piena autonomia del giudizio contabile con quello civile, Sez. Giur. Reg. Puglia N°84/1995, e, quanto alla piena autonomia del giudizio contabile con quello amministrativo, Sez. Giur. II^ Centr. N° 62/1995).

Orbene, proprio alla stregua di una valutazione “ex ante” (maturata cioè senza considerare le concrete vicende giudiziali relative all’odierna controversia), la Sezione non esita a definire illegittimo il rifiuto del sindaco F. di rilasciare le copie chieste dalla Maurizi, in relazione all’ ampiezza del potere che i consiglieri comunali hanno di chiedere notizie e copie di documenti del Comune ed alle ragioni che hanno concretamente determinato il rifiuto in argomento.

Sotto il primo profilo, vengono anzitutto in rilievo le disposizioni dell’art.24 della L. N°816/1985, che riconoscono ai consiglieri comunali, “per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, il diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato”.

Ma vengono altresì in rilievo le disposizioni dell’art.31 della L. N°140/1990, che parimenti sanciscono “il diritto” dei consiglieri comunali “di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato”, solo aggiungendo che “essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge”.

Trattasi, com’è evidente, di norme speciali rispetto a quelle generali della L. N°241/1990 ( concernenti, quest’ultime, il “diritto di accesso ai documenti riconosciuto a chiunque vi abbia interesse”, ex art.22 della citata legge), che “si integrano a vicenda, nell’intento di assicurare ai consiglieri comunali la possibilità di avere tutte le informazioni che siano utili per l’espletamento del mandato, senza alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, dal momento che essi (consiglieri) pure sono vincolati all’osservanza del segreto nei casi previsti dalla legge” (cfr. Cons. Sta. Sez. V^ N°119/ 1994); di talché i consiglieri comunali ricoprono una posizione “ particolarmente qualificata, che legittima di per sé l’interessato all’esame ed all’estrazione di copia dei documenti che contengano le predette notizie ed informazioni” (cfr. Cons. Sta. Sez. V^ N°976/ 1994).

Alla stregua di quanto precede, dunque, già la sola consistenza (palesata dalla legge) del potere del consigliere comunale di chiedere -come tale e perché tale- qualsiasi notizia e/o copia di documento, senza alcuna limitazione derivante dalla natura riservata degli stessi, dimostra a pieno l’ illegittimità del diniego opposto dal sindaco F.; illegittimità che meglio si qualifica come arbitrio se dal piano formale del contrasto del diniego con le citate disposizioni di legge si passa a quello sostanziale delle ragioni che il diniego stesso hanno determinato.

Al riguardo, premesso che il diniego in parola è stato opposto più volte (come risulta dalle note del Sindaco F. N°4605 del 19/8/1995, N°4418 del 19/9/1995 e N°4637 del 20/9/1995) e non una sola volta (come affermato dal medesimo Sindaco a pag.5, punto 11, delle proprie controdeduzioni), vale evidenziare che il diniego stesso -nelle sue reiterazioni- è stato motivato sempre in maniera diversa, lasciando intravedere una ricerca di motivazione via via sempre più aderente al sistema delineato dalla        L. N°241/1990.

Notevole ed illuminante, ai fini della individuazione delle reali ragioni del diniego in discorso, il tenore della nota relativa al primo rifiuto.

In essa il Sindaco F., parlando in prima persona, comunica alla Maurizi che “a (suo) giudizio”, ossia a giudizio del Sindaco stesso, “le motivazioni contenute nelle richieste (della medesima) non rientrano nelle funzioni del (suo) mandato” e che dette richieste, “considerata la particolarità degli atti, l’oggetto ed il numero degli stessi, non sembrano ricondursi ad un mero controllo di natura politico-amministrativo, bensì ad una verifica di ben altra natura”; sicché, concludeva il F., “considerato l’aggravio di lavoro che le richieste comporterebbero per gli uffici comunali, ritengo che la già presa visione dei documenti in questione sia di per sé sufficiente ad un corretto e completo espletamento dei compiti di Consigliere Comunale”.

La nota si presta a varie riflessioni.

La prima è che il Sindaco F., in una materia talmente delicata quale quella all’esame, non ha avvertito il benché minimo bisogno di approfondire le tematiche applicative delle norme che disciplinano la materia stessa (pure citate dalla Maurizi nelle note di richiesta) e/o consultarsi con altri in merito alla bontà di tale rifiuto, assumendo senz’altro, “a (suo) giudizio”, l’estraneità della richiesta alle funzioni di consigliere comunale; ciò che evidenzia, se non altro, la leggerezza con la quale egli si è accostato al problema.

La seconda è che, esclusa la riferibilità della iniziativa della Maurizi “ad un mero controllo politico-amministrativo”, il Sindaco F. rapporta l’iniziativa medesima ad una “verifica di ben altra natura”, senza meglio chiarire.

La terza, infine, è che per nessuna disposizione di legge “l’aggravio di lavoro degli Uffici Comunali” avrebbe potuto giustificare il rifiuto di che trattasi (da considerare, nei termini in cui è stato espresso, definitivo e non temporaneo, come sostenuto in aula dai difensori dei convenuti) e limitare il diritto d’accesso del Consigliere Comunale alla sola “già presa visione dei documenti”, siccome “di per sé sufficiente ad un corretto e completo espletamento dei (suoi) compiti”; conclusione, questa, peraltro gratuita, in quanto resa dal più autorevole esponente della maggioranza ad un rappresentante della minoranza, per un’attività propria di quest’ultimo.

Ora la Sezione, senza soffermarsi sui vari profili che emergono dalle considerazioni che precedono e limitandosi a valorizzare l’accento posto dal Sindaco F. sulla non consentita “verifica di ben altra natura” rispetto al “mero controllo politico-amministrativo”, ritiene che l’individuazione delle reali ragioni del rifiuto -quelle nascoste e non apparenti- passi necessariamente da un chiarimento sulla natura della suddetta “verifica”, vero termine negativo del rifiuto medesimo.

Quale tipo di verifica intendesse impedire il Sindaco F., peraltro, è lui stesso a disvelarlo, allorché precisa: “e pure sotto un profilo di natura sostanziale non v’è chi non scorga come dietro la pervicace richiesta di copie altro non si celi se non che una lotta politica ingaggiata fra esponenti della minoranza e rappresentanti della maggioranza” (cfr. pagg. 4-5 delle controdeduzioni del F., punto 10).

D’altro canto, anche l’Avv. Morcella (in aula, nel corso del dibattimento), non ha mancato di evidenziare come, avendo la Maurizi già preso visione dei documenti, la richiesta delle relative copie si informasse all’esclusivo interesse della medesima di “fare un caso politico”.

In sostanza, le motivazioni della richiesta di copie, così come quelle del rifiuto, hanno avuto origine, natura e funzione politica.

E tuttavia, mentre per la Maurizi una simile motivazione era pienamente compatibile con la sua posizione di consigliere comunale, atteso che i citati artt. 24 della L. N° 816/1985 e 31 della L. N°142/ 1990 “non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio, nel senso che le informazioni acquisibili” da parte dei Consiglieri Comunali “devono riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l’esercizio del munus di cui ciascun consigliere è individualmente investito in tutte le sue potenziali esplicazioni” (cfr. ancora Cons. Sta Sez. V^ N°119/1994), altrettanto non può dirsi per il F., il cui rifiuto non è stato mai -neppure per un attimo- espressione di un qualche potere intestato al sindaco.

Evidente, in rapporto alle individuate ragioni politiche del rifiuto, l’esercizio distorto della carica di sindaco, la relativa condotta supera ampiamente l’“eccesso di potere”, pure contestato dalla Maurizi (cfr. nota della medesima in data 22/8/1995), per andare finanche oltre “le détournement de pouvoir”,.ovvero lo “sviamento di potere”, e trasmodare -nelle vesti assunte dal F. di “responsabile del procedimento di accesso”, ex art. 7 del d.P.R. N°352/ 1992- nello “straripamento di potere”.

Strumentali, secondarie e pretestuose le ragioni di riservatezza addotte nei successivi rifiuti, esse non potevano comunque neanche essere validamente opposte ad un consigliere comunale, essendo anch’egli tenuto -come anticipato- al segreto; tanto senza neanche considerare l’inconsistenza delle suddette ragioni di riservatezza, riferite -dapprima- ad un giudizio d’appello innanzi a questa Corte (di per sé pubblico) e -poi- all’esame da parte del Co.Re.Co. di una transazione (le delibere relative alla quale devono pur sempre restare affisse “per 15 giorni consecutivi” nell’albo pretorio del comune, ex artt. 45 e 47 della L. N°142/ 1990).

Così definita l’illegittimità del rifiuto, il rifiuto stesso, sostenuto dalla colpa grave e dal danno, è anche illecito; ad esso infatti va rappoprtata la condanna del Comune di Fabro al pagamento delle spese di giudizio disposta dal Consiglio di Stato con la sentenza N°528/1996.

Al riguardo, quanto alla colpa, la sua gravità si coglie a pieno sol che si considerino le ragioni sostanziali del rifiuto ed il lavorio di cercarne altre (formali) meno incongrue da porre a base dei rifiuti successivi; trattasi di profili di colpevolezza assolutamente incompatibili con un qualsivoglia stato di buona fede e ben lontani anche dal preteso errore professionale scusabile allegato dall’Avv. Morcella.

Ed invero un tale errore, motivato con riferimento a pronunce del Consiglio di Stato in contrasto con quella “assunta nel caso di specie” e con riferimento “all’art.19 del regolamento comunale” sul diritto d’accesso nel Comune di Fabro (cfr. pagg.13-14 della memoria di costituzione dell’Avv. Morcella), intrinsecamente non ha ragione di esistere: le invocate decisioni riguardano infatti dei privati e non già dei consiglieri comunali, laddove il citato regolamento è stato adottato il 10/4/1996, ben dopo il consumarsi del diniego all’esame.

Quanto poi alla connessione causale tra la condanna alle spese di giudizio ed il diniego stesso la Sezione, al contrario dell’Avv. Dal Savio, non nutre dubbi in proposito.

Sostiene detto Avvocato che, essendo stata emessa tale condanna dal Consiglio di Stato, la stessa dovrebbe essere causalmente ricondotta non già all’originario rifiuto, per il quale il TAR aveva compensato le spese, ma al successivo comportamento del Sindaco F. che, negando ancora le copie “senza ulteriormente consultare o informare i comparenti convenuti” (ossia il D. e la C.), non ha consentito di pervenire alla cessazione della materia del contendere innanzi al Consiglio di Stato, pure concordata con la difesa della Maurizi (cfr. pagg. 3 e 4 della relativa memoria e conformi interventi in udienza); del conseguente danno, quindi, ne dovrebbe rispondere solo il Sindaco F..

Al riguardo, in disparte eventuali approfondimenti sulla reale imputabilità al Sindaco F. del rifiuto della documentazione richiesta ovvero alla Maurizi del mancato ritiro della stessa (cfr. al riguardo interventi difensivi scritti ed orali dell’Avv. Morcella), devesi osservare che -per costante ed uniforme giurisprudenza- la cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia sulle spese del giudizio, in omaggio al principio della “ soccombenza virtuale” (cfr. Cons. Sta. Sez. IV^ N°35/ 1987, Cass. Civ. N°723/1987 e, di questa stessa Sezione, N°50-E.L./1996 e N°285-E.L./1996).

Conseguentemente, irrilevante il comportamento tenuto dopo la sentenza del TAR, è evidente che la condanna al pagamento dei due gradi di giudizio, scaturente dall’appello della Maurizi (fatto del tutto neutro ai fini che ne occupa), deve essere correlata solamente ai comportamenti tenuti prima della predetta sentenza, e quindi ai rifiuti opposti dal Sindaco F. ed all’adesione ad essi prestata dal D. e dalla C. con il voto favorevole dato alla delibera di resistere al giudizio introdotto dalla Maurizi medesima.

Trattasi, in effetti, di delibera che ha agevolato il progredire dell’azione dannosa, essendosi con essa avvalorato l’operato del sindaco e condiviso i motivi del suo agire; e, del resto, è proprio con tale delibera che il rifiuto al rilascio delle controverse copie si è -in pratica- consolidato, laddove si sarebbe potuto dissuadere il Sindaco dal persistere nel proprio atteggiamento, anche votando contro la delibera stessa.

Del danno collegabile al diniego del Sindaco F., pertanto, devono risponderne tutti i convenuti, sia pure con una graduazione diversa di responsabilità rispetto a quella rassegnata nell’atto di citazione, come meglio si dirà in seguito; graduazione, per la quale il Collegio -secondo pacifica giurisprudenza in proposito- non incontra vincoli di sorta con riferimento alla richiesta attorea, noto essendo oltretutto che “il giudice contabile, in virtù del potere sindacatorio ad esso attribuito dall’ordinamento, può valutare e qualificare autonomamente fatti e circostanze dedotti in giudizio, indipendente dalle indicazioni contenute nell’atto di citazione, alla sola condizione che esso racchiuda in sé gli elementi essenziali per la valida introduzione del giudizio” (cfr., testualmente, Sez. Giur. Reg. Veneto N°177-EL/1996

Così definiti i profili della vicenda che attengono al rifiuto delle copie chieste dalla Maurizi, la Sezione reputa parimenti ingiustificata e temeraria la decisione di costituire il Comune di Fabro nel conseguente giudizio, tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui la decisione stessa è stata presa.

E’ peraltro questa una temerarietà ben diversa da quella considerata dall’Avv. Morcella, con riferimento all’art. 96 c.p.c., al fine di negarne l’esistenza (cfr. pagg.6 e ss. della relativa memoria di costituzione).

Trasposizione processuale dell’esigenza di non sostenere spese inutili, salvo a risponderne secondo le regole della responsabilità contrattuale, la prima esprime la necessità che gli organi che agiscono per l’ente pubblico valutino con attenzione, perizia e prudenza l’interesse dell’ente stesso ad intraprendere una lite o resistere ad essa, secondo canoni di ragionevolezza ispirati alle attendibili previsioni dell’esito del giudizio (cfr. Sez. Giur. Reg. Sardegna N°23/ 1993) ed alla congruità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito (cfr. Sez. Giur. Reg. Lombardia N°162/ 1994).

Trasposizione processuale del generale dovere di correttezza, la seconda si pone invece quale specificazione della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 (cfr. Cass. Civ. N°477/1983).

Meglio qualificandosi come “ responsabilità processuale aggravata”, essa assicura il risarcimento dei danni che una parte subisce a cagione del comportamento processuale scorretto dell’altra, dovuto a dolo o colpa grave, ossia alla “consapevolezza, o all’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero al carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (cfr. Cass. Civ. N°4651/ 1990, pure citata dall’Avv. Morcella).

Ontologicamente diverse nella natura, nei fini e nei presupposti, non è certo consentito inferire dall’una l’inesistenza dell’altra.

Pregnante, ai fini che ne occupa, invece appare la considerazione che i convenuti, al momento di assumere la contestata decisione, si trovavano nelle condizioni di fatto per ben valutare la portata della lite intentata dalla Maurizi e rendersi conto dell’elevatissimo rischio di soccombenza nel relativo giudizio; rischio da rapportare, come esattamente osservato in aula da parte attrice, ai vari gradi del giudizio stesso e non al primo solamente.

Ed invero, non solo -come anticipato- la Maurizi aveva indicato le disposizioni sulle quali fondava la sua pretesa, quanto e soprattutto nel ricorso proposto dalla medesima erano stati riportati ampi stralci di precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato attinenti specificamente al diritto d’accesso dei consiglieri comunali, con riguardo anche alle inesistenti limitazioni del diritto stesso per ragioni di riservatezza.

Ora, a fronte di simili richiami, di per sé sufficienti a chiarire la posizione del supremo organo di giustizia amministrativa in materia di diritto d’accesso dei consiglieri comunali, prudenza e correttezza avrebbero voluto che gli odierni convenuti, sprovvisti di “cognizioni tecnico-giuridiche-amministrative” (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione dell’Avv. Dal Savio), si fossero dati carico di approfondire le tematiche applicative delle disposizioni invocate dalla Maurizi, perdurando in essi l’esigenza di ulteriormente bilanciare i contrapposti interessi al rilascio delle richieste copie e quello (all’apparenza assunto) di tutela della privacy.

Viceversa essi, senza approfondimenti di sorta, hanno senz’altro ravvisato “l’opportunità di costituirsi in giudizio per rispondere al ricorso suddetto”, dando poi il relativo “incarico allo studio Morcella contattato allo scopo”, ossia al solo fine della materiale costituzione nel giudizio stesso (cfr. delibera di giunta N°240/1995).

A tal ultimo proposito, in realtà, il D. e la C. hanno dichiarato di aver votato la contestata delibera “confidando nel parere positivo sull’opportunità di resistere” dato al Sindaco F. dall’Avv. Morcella, contattato “già prima di riunire la giunta”, e nel “parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale” (cfr. rispettive controdeduzioni).

Ma in disparte il parere di mera legittimità del Segretario comunale, di valore piuttosto limitato nei casi -come quello all’esame- di scelte discrezionali, il “parere” sull’opportunità di resistere in giudizio chiesto dal Sindaco all’Avv. Morcella, per le sue intrinseche caratteristiche, non era idoneo ad esprime alcun valido ed effettivo approfondimento sulla materia in questione.

Il Collegio, ben edotto dell’indirizzo che esclude la responsabilità per lite temeraria in presenza di delibere di costituzione in giudizio assunte in conformità al parere dato in proposito da un legale (cfr., tra le più recenti, Sez. Giur. Reg. Lombardia N°137/1994), reputa doveroso distinguere, a tal fine, le ipotesi in cui i contatti con il legale si siano avuti per un generico parere sulla bontà della lite per l’assunzione da parte del medesimo legale della difesa giudiziale dell’Ente, da quelli che viceversa mirano ad acquisire un specifico parere (“pro veritate”) sulla posizione dell’Ente, per valutare le concrete possibilità di instare vittoriosamente in giudizio.

Funzionalmente rivolti a fini diversi, è evidente che solo a questi ultimi può attribuirsi valore esimente quanto alla temerarietà della lite; diversamente ragionando, d’altronde, la responsabilità per lite temeraria non avrebbe concreto spazio operativo, atteso che la costituzione in giudizio solitamente comporta dei contatti -e con essi degli informali pareri sull’esito della causa- con un legale.

Ora, che quello chiesto all’Avv. Morcella sia rimasto ai livelli di un parere informale, dato nel corso dei contatti avuti con il Sindaco F. per l’eventuale assunzione della difesa del Comune di Fabro, è un dato incontestabile, siccome confermato -al di là delle risultanze degli atti, pure significative e concordanti sul punto- dallo stesso Avv. Morcella all’odierna pubblica udienza.

Alla stregua di quanto precede, dunque: la mancanza nei convenuti di appropriate cognizioni tecnico-giuridiche, la particolare natura della controversia, l’infrequenza della stessa e l’assenza di iniziative per approfondimenti sul relativo esito, inducono a ritenere che la censurata costituzione in giudizio sia stata, ancor prima che temeraria, priva di adeguata considerazione da parte di chi l’ha votata.

Ciò che denota -al di là delle pure condivisibili argomentazioni di parte attrice in merito- una condotta improntata sicuramente a colpa grave, in quanto priva della pur minima diligenza professionale media, richiesta dall’art. 1176 c.c (applicabile alla specie per la natura contrattuale della responsabilità amministrativo-contabile) con specifico “riguardo alla natura dell’attività esercitata” e quindi, nel caso, con riguardo all’attività di sindaco, propria del F., e di assessore comunale, propria del D. e della C..

In tal senso, conformemente al costante indirizzo di questa Sezione (cfr. N°115-R/1994, N°471-E.L./ 1995 e N°434-E.L./1996), va disattesa la tesi dell’Avv. Dal Savio, secondo la quale il giudizio sulla colpa e sul grado della stessa andrebbe condotto non già in rapporto all’astratta figura professionale di Sindaco e/o di Assessore, ma “in relazione alle effettive capacità e conoscenze che il soggetto agente possiede in fatto”, ovvero in relazione ai “criteri meno rigorosi applicabili ai semplici cittadini” (ex pagg.4 e 5 memoria di costituzione in giudizio).

Né da ultimo, a sminuire la temerarietà della lite può utilmente essere invocata la sentenza N°487/1995, con la quale il TAR dell’Umbria ha respinto il ricorso proposto dalla Maurizi contro il rifiuto di rilasciare le più volte richiamate copie.

A tale sentenza, di rilievo notevolissimo per le difese dei convenuti, la Sezione ritiene di non poter attribuire quel valore sintomatico di tentennamenti giurisprudenziali e di opinabilità sulla concreta portata del diritto d’accesso dei Consiglieri Comunali che le difese medesime invece le accordano e che, se effettivamente esistenti, avrebbero certamente escluso la temerarietà della lite.

Intanto, in fatto, detta sentenza si informa a presupposti non propriamente coincidenti con quelli considerati dall’Amministrazione; sicché neanche può correttamente dirsi che il TAR e l’ Amministrazione comunale abbiano “commesso il medesimo errore di valutazione” (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione dell’Avv. Dal Savio).

Così, mentre il TAR ha -per la reiezione del ricorso- considerato generici gli elementi di individuazione dei documenti da fotocopiare indicati dalla Maurizi, non risulta che analoghe considerazioni siano state mai espresse -per il diniego delle richieste copie- in sede amministrativa.

E così, ancora, mentre il TAR ha riferito le esigenze di riservatezza che ostacolavano il rilascio delle menzionate copie “soprattutto” alla pendenza del giudizio in appello innanzi a questa Corte, in sede amministrativa tali esigenze sono state -nell’ultimo diniego- riferite esclusivamente al non ancora esaurito controllo del Co.Re.Co. degli atti da fotocopiare.

In diritto, poi, la sentenza stessa effettivamente prende le distanze dall’indirizzo segnato dal Consiglio di Stato con le decisioni richiamate dalla Maurizi nel proprio ricorso, ma non ne chiarisce meglio le ragioni; sicché, come anticipato, non può certamente dirsi che la ripetuta sentenza del TAR esprima un diverso orientamento rispetto a quello del Consiglio di Stato, ovvero una qualche incertezza interpretativa sul concreto modo di atteggiarsi del diritto d’accesso del consigliere comunale.

Tant’è che lo stesso Consiglio di Stato, definendo in appello la vertenza della Maurizi, non ha esitato a riaffermare il proprio indirizzo, nel senso che “il consigliere comunale non è tenuto a specificare più precisamente i motivi della richiesta di copie di atti come se fosse un privato”, solo aggiungendo che “diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato”.

Trattasi -con ogni evidenza- di affermazioni che, laddove non si limitano a consolidare ulteriormente il precedente indirizzo, si pongono quale logico sviluppo dell’indirizzo medesimo, come espresso nelle sentenze citate dalla Maurizi nel suo ricorso.

Sviluppo logico e dunque prevedibile, secondo canoni di media diligenza professionale, da parte di chi, rivestendo la carica di sindaco o di assessore, ben avrebbe anche potuto avvalersi, avvertendone la necessità, del qualificato ausilio di un legale per adeguatamente valutare l’assunzione di un calcolato e non temerario rischio di soccombenza in giudizio; rischio, vale ribadirlo, da rapportare a tutti i gradi del giudizio e non soltanto al primo, che pure può -come visto- risolversi favorevolmente alla delibera di promuovere il giudizio stesso o di resistere ad esso.

Ciò posto, le caratteristiche della vicenda, lasciando individuare il maggior responsabile nel Sindaco F. (sia per la carica rivestita che per il ruolo concretamente avuto, quale autore dei rifiuti e quale soggetto che ha intrattenuto i contatti con l’Avv. Morcella per la difesa del Comune), consentono di graduare diversamente l’addebito e di attribuire al medesimo i 2/3 del complessivo danno, come indicato nell’atto di citazione: £ 5. 000.000., corrispondente alla condanna del Comune disposta dal Consiglio di Stato al pagamento delle spese sostenute dalla Maurizi per i due gradi di giudizio;       £ 6.456.207, corrispondente alla somma pagata per la difesa del Comune medesimo innanzi al TAR, espletata dall’Avv. Morcella.

La parte residua del danno, corrispondente ad 1/3 dello stesso, invece suddivisa in parti uguali tra gli assessori D. e C., in ragione della loro -pari- minore responsabilità, rispetto a quella del Sindaco F..

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 1-quater, della L. 14.1.1994, N° 20, nel testo novellato della citata L. 20.12.1996, n. 639, dunque la responsabilità dei predetti rimane determinata per ciascuno di essi in:

- £ 7.637.470, per il F.;

- £ 1.909.370, per il D.;

- £ 1.909.370, per la C..

La leggerezza dimostrata dai convenuti, induce la Sezione, a fronte della specifica richiesta in tal senso rassegnata dalla difesa dei medesimi, ad escludere qualsiasi riduzione d’addebito.

Sugli importi di condanna come sopra specificati spettano, in parziale conformità della richiesta attorea, gli interessi compensativi e non anche la rivalutazione monetaria (non cumulabile con tali interessi per giurisprudenza ormai costante in proposito), dalla data di pagamento della spesa illegittima a quella di pubblicazione della presente pronuncia.

Resta stabilito che sull’importo della somma dovuta, come sopra determinata (parte capitale più interessi compensativi sulla stessa), vanno corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla predetta data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell’Umbria

C O N D A N N A

G. F., L. D. ed A. C. al pagamento delle somme, rispettivamente: di   £ 7.637.470 (settemilioniseicentotrentasettemila-quattrocentosettanta), £ 1.909. 370 (unmilionenove-centonovemilatrecentosettanta) e ancora £ 1.909 370 (unmilionenovecentonovemilatrecentosettanta), a favore del Comune di Fabro; somme maggiorate degli interessi compensativi, da calcolare nei sensi indicati in motivazione.

Sul complessivo importo, costituito dalla somma della parte capitale con quella corrispondente agli anzidetti interessi, sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Liquida a favore dello Stato le spese di giudizio, nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza medesima, di £

 

da ripartire tra i convenuti in proporzione all’entità della condanna.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio dell’8/5/1997.

      L’Estensore                Il Presidente

(Fulvio Maria Longavita)     (Tommaso de Pascalis)

 

Depositata in Segreteria il

                             Il Primo Dirigente

                         Direttore della Segreteria

                               (Ciro Martire)