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Deliberazione n. 12/02/G REPUBBLICA
ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione Centrale di controllo sulla
gestione delle Amministrazioni dello Stato In Adunanza congiunta dei collegi I e
II - 12 marzo 2002 Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20; Vista la legge 20 dicembre 1996 n.639; Visto il regolamento approvato con
deliberazione delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000; Vista le proprie precedenti deliberazioni nn. 15/00 e 11/01 di approvazione dei programmi di controllo per gli esercizi 2000 e 2001; Visto lo schema di relazione previsto dal magistrato istruttore inerente al controllo svolto sulla gestione dei lavori pubblici di pertinenza delle stazioni appaltanti del Ministero della Difesa negli esercizi 1999 e 2000 e ancora in corso di esecuzione alla data della presente adunanza; In assenza di deduzioni scritte della Amministrazione controllata; Udito il relatore consigliere Aldo Carosi; Uditi in rappresentanza dellAmministrazione il generale Rainero Clerici Bragozzi per la Direzione Generale Lavori e Demanio e il colonnello Giovanni Rossi per il Comando Generale dellArma dei Carabinieri; Udito in particolare il generale Clerici Bragozzi, il quale dichiara che il referto predisposto dalla Corte appare particolarmente utile poiché individua alcune disfunzioni gestionali incontrovertibili, cui lAmministrazione cercherà di porre riparo. Richiama alluopo la grande lentezza del procedimento di programmazione e messa a disposizione dei fondi, lesigenza di disporre di professionalità tecniche munite e il conseguente progetto di istituire una struttura di progettazione di alta qualità professionale a livello centralizzato. Rileva, altresì, che il proliferare di centri di spesa periferici non ha consentito di disporre della sufficiente professionalità in tutte le situazioni gestite. Condivide le censure e le preoccupazioni della Corte in ordine alluso dei contratti a quantità indeterminata previsti dal vecchio regolamento del 1932, ma non più congruenti con le disposizioni della legge-quadro. Ricorda come sia già pronto e in corso di approvazione un nuovo regolamento conforme ai principi e agli istituti della legge-quadro, auspicando che si ponga riparo al ritardo nella sua emanazione, che era stata prevista a far data dal lontano 1996. Peraltro lAmministrazione ha più volte invitato le proprie stazioni appaltanti ad evitare labuso del contratto a quantità indeterminata, evitandone utilizzazioni inappropriate. I fatti segnalati dalla Corte indurranno gli uffici centrali e il controllo strategico a vigilare più diffusamente per evitare il ripetersi di simili disfunzioni. In proposito riconosce lutilità di avviare un sistema informativo interno, utilizzando i modelli di rilevazione predisposti dalla Corte dei conti per lo svolgimento di questa indagine. Il colonnello Rossi, condividendo la estrema utilità della indagine realizzata dalla Corte dei conti, ritiene che sarebbe molto utile che questa si occupasse anche di un grave problema gestionale della Amministrazione della Difesa, che riguarda il rilascio del NOS ai tecnici, cui è deputata la progettazione delle opere segretate; approva la seguente DELIBERAZIONE Concernente il controllo sulla gestione dei lavori pubblici del Ministero della Difesa di pertinenza degli esercizi 1999 e 2000 e ancora in corso di esecuzione alla data della presente deliberazione. ORDINA La trasmissione della deliberazione stessa al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica e alla Commissione della U.E., divisione XV. IL RELATORE IL PRESIDENTE
Aldo Carosi
Tullio Lazzaro
CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI LAVORI
PUBBLICI DEL MINISTERO DELLA DIFESA DI PERTINENZA DEGLI ESERCIZI 1999 E 2000 E ANCORA IN
CORSO DI REALIZZAZIONE ALLA DATA DEL PRESENTE REFERTO DELIBERA n. 12/02/G INDICE[1]
1. Obiettivi, carattere e oggetto della indagine. 2. Profili metodologici. 3. La programmazione dei lavori e delle opere. 4. La capacità progettuale della Amministrazione.
4.1. La progettazione negli esercizi 1998-99. 4.2. Osservazioni sulla
pianificazione, sulla struttura degli interventi e sulla qualità delle progettazioni
nellesercizio 2000.
4.3. La definizione della spesa in sede progettuale e la capacità di autocontrollo
della Amministrazione. 5. Le modalità di affidamento dei lavori.
5.1. Le procedure di gara relative agli esercizi 1998-99.
5.2. Le procedure di gara relative allesercizio 2000.
5.3. Svolgimento ed esiti delle gare relative allesercizio 2000. 6. Le perduranti anomalie originate dal meccanismo di
esclusione automatica. 7. Tempistica nella esecuzione dei programmi e gestione dei
lavori.
7.1. Nellesercizio 1999.
7.2. Nellesercizio 2000.
7.2.1. I tempi di redazione e utilizzazione delle progettazioni.
7.2.2. Lo stato di esecuzione degli interventi.
7.2.3. Ritardi e disfunzioni. 8. Valutazioni in ordine ai profili contabili della gestione
con particolare riguardo agli aspetti innovativi introdotti dalla legge n. 94/97. 9. Valutazioni sul funzionamento dei servizi di controllo
interno nella materia oggetto della presente indagine. 10. Sintesi delle valutazioni relative alle gestioni
controllate. 11. Osservazioni sullimpatto e la coerenza della
vigente legislazione. ELENCO DEGLI ALLEGATI
1.
Allegato 1/99/00 - Descrizione Capitoli di bilancio oggetto
dellindagine, U.P.B di riferimento, stanziamenti in bilancio per le annualità
1999/2000, impegni assunti. 2.
Allegato 1/00 Affidamenti superiori a 150.000 euro perfezionati nel
corso dellesercizio 2000. 3.
Allegati 2/00 Dati relativi agli appalti superiori ai 150.000 euro
affidati nellesercizio 2000, suddivisi per stazione appaltante: -
Allegato 2/00/1 - Direzione generale
del lavori e del Demanio; -
Allegato 2/00/2 Direzione Genio M.M. Taranto; -
Allegato 2/00/3 Comando Generale dei Carabinieri; -
Allegato 2/00/4 3° Reparto Operativo Infrastrutture di Bari; -
Allegato 2/00/5 1° Reparto Operativo Infrastrutture di Milano; -
Allegato 2/00/6 6° Direzione Genio Militare di Bologna; -
Allegato 2/00/7 5° Direzione Genio Militare di Padova. 4.
Allegato 3/00 Quadro della tempistica della gestione campione
inerente Direzione Genio M.M. di Taranto. 5.
Allegato 4/00 Prospetto delle partecipazione alle gare soggette a
campione (relative alla Direzione Genio M.M. di Taranto). 6.
Allegati 5/00 Tempistica delle realizzazioni dei lavori pubblici da
parte di alcune stazioni appaltanti del Ministero della Difesa Procedure concluse
nellesercizio 2000. 7.
Allegato 1/99 Raffronto complessivo tra valore dei lavori progettati allesterno e lavori complessivamente
affidati. 8.
Allegati 2/99 - Dati relativi alle gare negli anni 1996/1999 suddivisi in: -
Allegato 2/99/A Quadro complessivo dellincidenza delle tipologie
contrattuali sul totale degli affidamenti; - Allegato 2/99/B Quadro di
incidenza delle procedure di affidamento sul totale dei lavori. 9.
Allegato 3/99 Quadro riassuntivo relativo ai criteri di
aggiudicazione per gli anni 1996/1999. 10.
Allegato 4/99 Quadro riassuntivo dei tempi di esecuzione (medie) per
gli anni 1996/1999 suddiviso per stazioni appaltanti. 11.
Allegato 5/99 Schede di valutazione dellattuazione dei
programmi relativi agli anni 1998 e 1999 (dati complessivi). _________________ 1.
Obiettivi, carattere e oggetto della indagine. La presente indagine costituisce la
naturale prosecuzione di unattività di controllo iniziata nel 1994 contestualmente
alla riforma dei controlli della Corte dei conti e dedicata alla verifica della legalità
e della sana amministrazione dei lavori pubblici gestiti dalle Amministrazioni dello
Stato. Dopo i primi due rapporti di
controllo, esitati nelle delibere n. 96/97 e 81/98, le quali avevano ad oggetto
lintera attività dei Ministeri, si è ritenuto di suddividere i referti in
successivi stralci aventi ad oggetto loperato di singoli Dicasteri ovvero
particolari programmi di spesa, ritenuti dal Governo strategici ed essenziali per
realizzare la propria politica delle infrastrutture. In
tale ottica la presente indagine riguarda lattività delle stazioni appaltanti e
gerenti del Ministero della Difesa relativa ai programmi degli esercizi 1999 e 2000, agli
appalti affidati e ai lavori gestiti in detto periodo. Lillustrazione di detta
attività è aggiornata, sotto il profilo notiziale, alla data di approvazione della
presente relazione: invero, poiché gran parte dei programmi relativi al richiamato
biennio sono ancora in corso di esecuzione, il referto risulta di natura concomitante
almeno con riguardo alle situazioni ancora in corso di definizione. Gli obiettivi principali della
indagine possono essere così sintetizzati: a) misurazione dello stato di avanzamento
dei programmi annuali e conseguente esame della capacità realizzativa della
Amministrazione e dei pertinenti uffici intestatari della gestione; b) verifica del rispetto dei principi
della concorrenza nellaffidamento delle commesse; c) esame della capacità progettuale degli
uffici dellAmministrazione a ciò deputati; d) valutazione della capacità di
predeterminazione degli interventi programmati sotto il profilo tecnico e della spesa; e) esame delle modalità di formazione e
gestione dei contratti dappalto; f) analisi di impatto sulla gestione
esaminata della legislazione ed in particolare della legislazione emanata nel triennio
1998-2000. Questi
obiettivi si ispirano ai parametri normativi contenuti nella legge-quadro e sinteticamente
espressi nellart. 1 della stessa, nonché ai principi deontologici fondamentali
regolanti la materia in esame. Peraltro, nella legge medesima sono riconosciuti connotati
di specificità ad alcuni lavori realizzati dal Genio Militare della Difesa, laddove
lart. 24, comma 6, esonera dal limite di 200.000 Euro i lavori eseguiti in
economia e a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio Militare, disciplinati da
apposito regolamento delegato[2].
Peraltro lart. 3, comma 7-bis, della medesima legge recita Entro il 1°
gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dellarticolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento in armonia con
le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio
militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni
attualmente vigenti. Mette conto spendere alcune osservazioni sulla incidenza di
tale norma in ordine alla sopravvivenza del regolamento 17 marzo 1932, n. 365 e ai canoni
ermeneutici che la riguardano. Ciò non perché vi sia dissenso con la opinione della
Direzione Generale Lavori e Demanio puntualmente e correttamente illustrata dal
rappresentante intervenuto alla adunanza ma per valutare sotto il profilo legale e della
sana amministrazione prassi e convincimenti di alcune direzioni periferiche, dei quali si
riferisce più ampiamente nel prosieguo. Le
disposizioni contenute nella legge-quadro e nel regolamento n. 554/99 sono contraddistinte
comè noto da un ambito di applicazione oggettivo e soggettivo
assolutamente generalizzato, rispetto al quale deroghe ed eccezioni sono ammesse solo in
quanto connaturate a situazioni operative particolari. In
un contesto incatenato al profilo oggettivo della commessa e non a quello del soggetto
committente, sono consentite eccezioni solo con riguardo alla specificità della materia e
alla conseguente incongruità del criterio normativo generale rispetto alla gestione delle
fattispecie derogatorie. Ad esempio, i lavori del Genio Militare effettuati in diretta
amministrazione possono derogare dal limite di valore dei lavori in economia perché la
notevole disponibilità del personale di truppa e la particolare finalità delle opere con
esso realizzate appare irriducibile ai limiti fissati per i normali lavori in economia
diretta, svolti dalle altre amministrazioni (per queste ultime lordinamento da
sempre privilegia la ipotesi della esternalizzazione della prestazione). Diversamente
va detto per quei lavori edili che lAmministrazione realizza attraverso il contratto
di appalto: in questi casi la disciplina fondamentale è già tracciata nella legge-quadro
e il previgente regolamento può avere nei riguardi di dette fattispecie soltanto valore
normativo integrativo, nella misura in cui non confligge con i principi cardine della
legge stessa (definizione della progettazione, definizione del contenuto del contratto,
contabilità tempestiva, analitica e certa). In
tal senso vanno lette le espressioni disposizioni attualmente vigenti e
in armonia con le disposizioni della presente legge: la prima indica il
complesso legge-quadro-norme secondarie previgenti in quanto compatibili; la seconda i
limiti entro cui può essere sviluppato il regolamento non ancora emanato. Appare indubbio
che, nellesposto contesto, non possono assumere carattere di ultravigenza le norme
del vecchio regolamento che consentano progetti e contratti ad oggetto indefinito o
esonerino dalla tenuta di una certa e trasparente contabilità dei lavori, così come non
sarebbero legittime nuove norme regolamentari, che si configurassero in analogo modo. La
indefettibilità dei principi cardine della legge-quadro deve costituire non solo il
pilastro della interpretazione della successione di norme nel tempo, ma anche il canone
ermeneutico di disposizioni previgenti di anfibio significato. In tutti i casi in cui
norme del vecchio regolamento si prestino ad interpretazioni alternative, luna
conforme ai nuovi principi, laltra contraria, deve essere necessariamente
privilegiata la prima soluzione. Il
principio di gerarchia delle fonti dellordinamento e le fondamentali regole
dellinterpretazione, pertanto, inducono una lettura della clausola di salvaguardia
di cui al citato art. 3, co. 7 bis, secondo la quale la conservazione temporanea delle
norme del Genio militare del 1932 nelle more delladozione di un nuovo testo
regolamentare - non può significare persistente vigenza di disposizioni palesemente
contrastanti con la disciplina generale e puntuale dettata dal legislatore nella materia. La
sopravvivenza della specifica regolazione delle opere del Genio militare, quindi, appare
subordinata in tutte le sue parti ad un positivo giudizio di conformità con tale nuovo
impianto normativo, in mancanza del quale viceversa non può non
determinarsi un effetto di implicita abrogazione delle disposizioni pregresse. Pertanto,
leventuale applicazione del regolamento del 1932, limitata come detto
alle sole norme non collidenti con la legge-quadro deve essere, comunque, corredata da una
interpretazione evolutiva che ne permetta una utilizzazione consentanea ai principi
cardine della legge medesima, secondo i migliori canoni di buona amministrazione, laddove
vengano in questione non profili secondari e marginali della procedura per la
realizzazione dei lavori pubblici, bensì elementi fondamentali e qualificanti
dellazione della Amministrazione in termini di correttezza e trasparenza, quali la
determinazione progettuale, la configurazione dei rapporti negoziali, la tenuta della
contabilità. Va
ulteriormente sottolineato come il rappresentante del Ministero intervenuto abbia
espressamente condiviso questa opinione della Corte, ricordando come a livello centrale
lAmministrazione della Difesa abbia più volte richiamato gli uffici periferici a
non utilizzare istituti del vecchio regolamento del Genio Militare in contrasto con i
principi fondanti della legge-quadro o comunque di interpretarli in modo conforme a detti
principi[3].
Lindagine è organizzata
attraverso la raccolta di informazioni standardizzate inerenti ai momenti più
significativi della realizzazione dei lavori pubblici. Le istruttorie vengono completate
attraverso la effettuazione di controlli analitici a campione, volti a verificare
losservanza delle regole deontologiche relative a questo settore. In termini generali - a parte il
rispetto dei profili di legalità sostanziale, previsto dallart. 3, comma 4, della
legge n. 20/1994 - lattività di controllo si sofferma sulle verifiche di efficacia
ed economicità proprie della materia, quali quelle enunciate nella delibera della Sezione
n. 48/96, in quanto applicabili al presente referto[4]. Con riguardo allAmministrazione
della Difesa, il programma di controllo ha selezionato lattività delle stazioni
appaltanti che, nel breve periodo, hanno gestito lavori di più significativa consistenza
economica: a) la
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio di Roma, b) la
1^ Direzione Genio Militare di Torino, c) la
5^ Direzione Genio Militare di Padova, d) la
6^ Direzione Genio Militare di Bologna, e) il
1° Reparto Operativo Infrastrutture di Milano, f)
il 3° Reparto Operativo Infrastrutture di Bari, g) la
Direzione Lavori Genio per la Marina di Taranto, h) il
Comando Generale dellArma dei Carabinieri di Roma. I lavori sottoposti a controllo sono
quelli avviati e gestiti negli esercizi 1999 e 2000. Quanto allaspetto
pianificatorio, il riscontro è stato esteso allesercizio 1998, le cui ulteriori
risultanze gestorie sono già state illustrate nella deliberazione n. 71/00. In sostanza,
oltre ai programmi avviati negli esercizi 1999-2000, è stato fatto oggetto di valutazione
anche il grado di realizzazione di quelli del 1998. Lanalisi svolta sulla
programmazione 1998-99 si basa sullo stato di avanzamento dei programmi relativi agli anni
suddetti, ricavato da attestazioni rilasciate dalle stazioni gerenti su apposito modello
sintetico predisposto dalla Corte in sede istruttoria. Quella inerente allanno 2000
prende a riferimento gli affidamenti perfezionati e le opere gestite in detto esercizio:
attraverso lesame trasversale di queste vicende, la tempistica e le caratteristiche
delle gestioni vengono diacronicamente ricostruite, partendo dallavvio della
progettazione fino alleventuale conclusione dei lavori. In questo modo, al formale riferimento
ai programmi - utilizzato con riguardo agli esercizi 98-99 - viene sostituita una
analitica descrizione sequenziale di tutte le fasi procedimentali delle opere avviate e
gestite nel 2000, di cui buona parte ancora oggi in corso di esecuzione. Ciò da un lato
ha consentito di verificare lesistenza di un fenomeno di scorrimento
nellattuazione dei programmi che, quasi sempre, vengono avviati nellesercizio
successivo a quello in cui risultano adottati e, dallaltro, di studiare la genesi
della programmazione, individuando gli snodi temporali e operativi che conducono alla
compilazione del programma. Alcune comparazioni effettuate sono di
tipo storico, in quanto fondate sul confronto con le risultanze delle indagini svolte
sugli esercizi precedenti (cfr. dell. 96/97, 81/98 e 71/00). Non tutti gli uffici sono
stati in grado di comunicare, secondo il grado di dettaglio richiesto, lo stato di
attuazione dei programmi per il biennio 1998 - 1999. Di conseguenza sono stati esaminati e
valutati i soli aspetti attuativi dei programmi, i cui dati sono apparsi completi e
congruenti a seguito delle verifiche effettuate. Anche
per quanto riguarda la tempistica relativa alle gestioni i cui affidamenti sono stati
avviati nellesercizio 2000, le risultanze della istruttoria sono state depurate dei
dati errati o contraddittori correggendo, peraltro, errori metodologici e materiali, la
cui genesi è stata ricostruita con certezza. Si è ritenuto, pertanto data la
mole degli atti pertinenti a ciascuna gestione e la concorrente necessità di fondare le
valutazioni su riscontri diretti, approfonditi e incontrovertibili di acquisire un
campione completo e significativo di attività, rispetto al quale lanalisi degli
atti gestori è stata complessivamente rivolta a tutti gli snodi operativi più
importanti. Ciò ha reso possibile il confronto - globale o parziale, a seconda dei dati
disponibili attraverso attestazione o acquisizione selettiva con le risultanze
emergenti dalla elaborazione di questi ultimi. Tale raffronto serve, contemporaneamente, a
correggere e ad approfondire gli esiti della elaborazione dei dati schematici e a
verificare con riguardo al campione il livello di consapevolezza, da parte
dellAmministrazione, dei più rilevanti profili gestionali. Lattenzione è stata focalizzata,
pertanto, su alcuni interventi di pertinenza delle stazioni gerenti e sullattività
della Direzione Lavori Genio per la Marina di Taranto, la quale nellambito
delle indagini di controllo precedentemente condotte - si era situata su valori temporali
e finanziari medi rispetto al complesso delle gestioni realizzate dalle altre strutture
del Ministero della Difesa. Il campionamento è consistito nella rigorosa analisi
attraverso un puntuale e sequenziale riscontro degli atti e di alcuni elementi notiziali
acquisiti direttamente dal magistrato istruttore di dodici programmi di intervento
della Direzione di Taranto e di altrettanti riguardanti le altre stazioni. Detta analisi ha preso avvio dal
momento dellaffidamento della progettazione fino alla eventuale conclusione degli
interventi. Questa attività è stata accompagnata da altri specifici riscontri sulla
contabilità e su atti selezionati in base a particolarità emerse dalle attestazioni
sintetiche. 3. La programmazione dei lavori e delle
opere.
Al fine di effettuare una corretta
valutazione dellattività concernente la programmazione delle opere pubbliche di
competenza dellAmministrazione della Difesa, appare opportuno ripercorrere la
disciplina normativa di tale funzione, esposta nella precedente delibera 8 luglio 2000, n.
71. Lattività di programmazione - ai
sensi dellart. 16, comma 1, lett. b) del D. Lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi
confluito nel testo unico n. 165/01), che comprende anche la programmazione dei lavori
pubblici[5]
- è di competenza degli stati Maggiori della Difesa e dArma, dellUfficio del
Segretario Generale della Difesa e dellUfficio Centrale del Bilancio, i quali
ricevono lassegnazione della quota parte di bilancio, ai sensi degli artt. 3, comma
1, lett. c) e 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs.vo n. 29/1993 e 3, comma 2, del D. Lgs.vo 7
agosto 1997, n. 279. La Direzione Generale dei Lavori e del
Demanio del Ministero della Difesa svolge, quindi, unattività di programmazione in
esecuzione di quanto stabilito dal predetto programma generale che viene, così,
realizzato avvalendosi anche degli Uffici funzionalmente dipendenti, tra i quali sono
annoverati: la 1^ Direzione Genio Militare di Torino; la 5^ Direzione Genio Militare di
Padova; la 6^ Direzione Genio Militare di Bologna; dipendenti dalla Direzione della
Regione Militare Nord di Padova; la Direzione Lavori Genio per la Marina di Taranto; il
1° Reparto Operativo Infrastrutture di Milano ed il 3° Reparto Operativo Infrastrutture
di Bari. Rimane indipendente, nel contesto delle
stazioni appaltanti sottoposte ad indagine, lattività esercitata dal Comando
Generale dellArma dei Carabinieri[6]. I programmi di rinnovamento e
ammodernamento delle opere direttamente destinate alla difesa nazionale, comprensivi dei
piani di spesa, sono adottati con decreto del Ministro della Difesa ed attuati mediante
lattività contrattuale, dalle Direzioni Generali tecniche (L. 4 ottobre 1988, n.
436, art. 1, commi 1, 2 e 3, e Circ. 12 aprile 1995, prot. n. 2/2633/7-2-1/95, cit.). La manutenzione straordinaria di tali
opere, invece, è programmata annualmente, in relazione alle quote da impegnare sugli
ordinari stanziamenti di bilancio (art. 1, comma 4, cit. Legge n. 436/1988). Lattività di programmazione,
pertanto, si realizza mediante lelaborazione di proposte degli organi territoriali,
comprensive degli elenchi dei lavori con la stima di spesa necessaria, che pervengono -
tramite la via gerarchica - agli organi di vertice (Stati Maggiori, Segretariato Generale
e Ufficio Centrale del Bilancio). Dette proposte sono elaborate, sulla
base delle ulteriori necessità nazionali, in coerenza con le direttive emanate dagli
organi di governo, ai sensi dellart. 3, comma 1, lett. b), e 14, comma 1, lett. a),
del D. Lgs.vo n. 29/1993, oggi incorporato nel testo unico n. 165/01[7].
I menzionati organi dirigenziali generali curano quindi - lattuazione dei
piani, programmi e direttive definite dal Ministro, attribuendo ai dirigenti - sempre in
via gerarchica (Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, Regioni Militari, Direzioni
genio, singole unità operative) - incarichi di specifici progetti o gestioni e
autorizzando, altresì, lesecuzione di ciascun lavoro previsto dal programma
generale: i relativi fondi, peraltro, sono stanziati nella misura risultante dai verbali
di aggiudicazione, al fine di utilizzare, per le ulteriori necessità del programma, le
economie ottenute mediante le procedure di gara (Circ. 12 aprile 1995, cit., pag. 5 e
segg. e 9 e segg.)[8]. Le strutture di cui si riferisce sono
soggette alla riforma disposta dallart. 1, comma 1, lett. a) e b), della L. 28
dicembre 1995, n. 549 - in corso di attuazione con D. Lgs.vo 16 luglio 1997, n. 264 [9],
che ha modificato la composizione e le competenze degli Uffici centrali
dellAmministrazione della Difesa[10] - nonché dal D. Lgs.vo 28
novembre 1997, n. 464[11],
integrato e modificato dalla L. 31 marzo 2000, n. 78 ed, infine, dal D. Lgs.vo 27 giugno
2000, n. 214. Questultimo, in particolare, ha
riorganizzato le strutture periferiche della Difesa disponendo la soppressione del comando
Regione Militare nord ovest, con istituzione del comando Regione Militare nord
(art. 2, comma 1, lett. a); la riorganizzazione del Dipartimento Militare Marittimo di
Taranto (art. 2, comma 1, lett. e); la soppressione, a decorrere dal 1999, della 2^
Regione Aerea (art. 2, comma 1, lett. f ed allegato 2)[12]. La ricerca sul bilancio delle
pertinenti poste contabili a parte quanto riferito al successivo apposito paragrafo
è risultata particolarmente complessa perché sono mutati, sia per la parte
residui che per quella di competenza, i capitoli di riferimento tra gli esercizi 1999 e
2000. Si ritiene pertanto utile indicare preliminarmente lallocazione delle risorse
separatamente per detti esercizi, individuandone la corrispondenza. Il bilancio dello Stato per
lesercizio finanziario 1999 ha attribuito le risorse occorrenti per lavori,
demanio e materiali del genio allunità previsionale di base n. 15 del
Ministero della Difesa, corrispondente al centro di responsabilità individuato nella
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio. Le risorse destinate allattività
edilizia, che costituiscono loggetto della presente relazione, sono imputate ai
seguenti capitoli di spesa corrente: cap. 2802, costituito nellunità di spesa per
funzionamento, mezzi operativi e strumentali (UPB 15.1.1.2); cap. 6223, costituito
nellunità di spesa per funzionamento, ammodernamento e rinnovamento (UPB 15.2.1.4);
cap. 5828, costituito nellunità di spesa per funzionamento e assistenza al volo
civile (UPB 15.1.2.2); nonché al capitolo di spesa in conto capitale 7002, costituito
nellunità di spesa per investimenti, attrezzature e impianti (UPB 15.2.1.2)[13]. In linea di massima, sono imputate al
cap. 2802 le spese di ordinario e minuto mantenimento degli edifici e delle strutture, al
cap. 6223 quelle concernenti grandi lavori di ristrutturazione o costruzione ex novo di
edifici e strutture, al cap. 7002 le spese concernenti gli impianti sportivi e le
palestre. Le spese di minuto mantenimento e per gli impianti sportivi sono gestite, in
larga parte, dalle Direzioni Genio Militare territoriali, mentre la Direzione Generale dei
Lavori e del Demanio gestisce direttamente la maggior parte dei lavori di ristrutturazione
e costruzione[14]. Nellesercizio 1999 gli
stanziamenti risultano così articolati: § cap. 2802 - L. 530.509.692.000 § cap. 6223 - L. 293.132.952.000 § cap. 5828 - L. 15.017.001.000 § cap. 7002 - L. 3.800.000.000 A fronte di tali stanziamenti, gli
impegni concretamente assunti appaiono strutturati come segue: § cap. 2802 L.
514.037.745.000 § cap. 6223 L.
265.089.048.000 § cap. 5828 L. 14.787.138.000 § cap. 7002 L. 2.800.012.000[15] Per quanto attiene
allassegnazione delle risorse ai singoli programmi, previsti nel documento di
programmazione tecnico finanziaria, allegato al citato D.M. 8 gennaio 1999, le
somme stanziate al capitolo 2802 concorrono a realizzare, in minima parte, i programmi
attività addestrative (campi, manovre, ecc.) ed esercizio, manutenzione
e mantenimento a numero dotazioni e mezzi minori
ed, in massima parte, il
programma lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto mantenimento
infrastrutture ed impianti provvisori; le somme stanziate nel cap. 6223 concorrono a
realizzare il programma infrastrutture nazionali; quelle stanziate nel cap.
5828 il programma assistenza al volo per il traffico aereo civile; infine,
quelle stanziate nel cap. 7002 realizzano il programma convenzione CONI
Difesa. In ordine alle riferite dotazioni
finanziarie, per quel che concerne lesercizio 2000, si registra un sostanziale
mantenimento del volume degli stanziamenti, i quali, tuttavia, risultano allocati - come
osservato in precedenza - su capitoli diversi da quelli indicati per gli anni antecedenti:
siffatta diversità, peraltro, è rilevabile anche in termini di oggetto dei capitoli
stessi, riscontrandosi alcune variazioni contenutistiche[16]. In particolare la voce
manutenzione ordinaria e riparazioni di cui al cap. 2802 è stata imputata al
cap. 2045, per un ammontare di L. 528.277.774.000; il cap. 6223 risulta soppresso e la
relativa intestazione trasferita al cap. 7295, con dotazione di L. 190.900.269.000; per i
trasporti aerei, invece, al cap. 5828 è stato sostituito il cap. 2141, con
stanziamento di L. 14.315.362.000; infine, la voce altri investimenti di cui
al cap. 7002 è stata trasferita al cap. 7276, per un ammontare di L. 4.000.000.000[17].
Restano immutate, invece, le relative U.P.B. di riferimento. In termini di impegni il quadro
complessivo è il seguente: § cap. 2045 L.
528.044.642.000 § cap. 7295 L.
190.849.604.000 § cap. 2141 L. 14.315.331.000 § cap. 7276 L. 1.019.931.000 Al
fine di consentire la comparazione dellattività di programmazione e della
conseguente attuazione, sono stati richiesti i programmi di attività degli anni 1998
1999 e la certificazione delle fasi di attuazione delle opere previste in ciascun
programma. Per lesercizio 2000, invece, si è focalizzata lattenzione sugli
appalti superiori a 150.000 euro affidati dalle nominate stazioni appaltanti. Con riguardo alle evidenziate commesse,
sono stati presi a riferimento i tempi della progettazione, quelli inerenti alla stipula
del contratto, alla consegna dei lavori, alla gestione degli stessi ed ai collaudi. Dallapplicazione incrociata delle
due diverse metodologie di indagine è risultata una frequente discordanza tra programmi
annuali ed opere effettivamente avviate nel corso dei pertinenti esercizi. Di eterogenea
natura appaiono i motivi di tale fenomeno: alcuni riconducibili a carenze della
documentazione inviata, quali la incompletezza degli atti di programmazione trasmessi
(talvolta privi delle successive variazioni) e la imprecisione nella compilazione dei
modelli; altri di tipo obiettivo, quali la persistente diacronia tra tempi della
programmazione e materiale attuazione della stessa. In sostanza, lavvio di alcune
opere slitta negli esercizi successivi, confondendosi con quelle annuali. La generale difficoltà con cui è
stato comunicato lo stato di attuazione dei lavori programmati, e, quindi, il monitoraggio
delle singole fasi di realizzazione dei lavori, dimostra che lopera di verifica
dellandamento dei programmi avviati non avviene, ovvero avviene attraverso
misurazioni approssimative. 4. La capacità progettuale della
Amministrazione. Nellarco
temporale di riferimento della indagine, la progettazione dei lavori di competenza della
Amministrazione risulta disciplinata dallart. 16 della citata L. n. 109/1994 e - per
i lavori in economia - dallart. 5, comma 6, del D.P.R. n. 939/1983, in quanto
compatibile con la legge-quadro e con il regolamento n. 554/99 entrato in vigore nel corso
dellesercizio 2000. Con le diverse metodologie istruttorie
precedentemente illustrate si è cercato di misurare la capacità progettuale della
Amministrazione nei molteplici aspetti in cui si estrinseca: soddisfazione del fabbisogno
tecnico attraverso propri uffici, limitando il ricorso a professionisti esterni;
previsione dellimpatto economico del progetto; tempistica della realizzazione;
livello di definizione del progetto, etc.[18]. 4.1. La progettazione negli esercizi
1998-99.
Con riguardo allo specifico tema della
utilizzazione di professionalità esterne per la redazione dei progetti di opere
pubbliche, è importante sottolineare preliminarmente come le valutazioni di seguito
formulate non siano preordinate ad esprimere un giudizio di merito sul ricorso alla
progettazione esterna in quanto tale, bensì volte ad offrire un quadro comparativo delle
modalità di impiego dellistituto medesimo da parte delle stazioni appaltanti
esaminate. Ciò anche in considerazione del fatto che la novella (legge n. 415/1998)
dellart. 17, comma 1 della legge-quadro ha fortemente temperato la originaria scelta
di concentrare allinterno della Amministrazione i servizi di ingegneria, ampliando
notevolmente le ipotesi di ricorso a liberi professionisti, singoli ed associati, e a
società di progetto. In sostanza, le considerazioni che seguono afferiscono ai profili
gestionali della capacità progettuale della Amministrazione, intesa come attitudine ad un
efficace ed efficiente utilizzo delle diverse soluzioni operative consentite dalle norme
vigenti. I dati concernenti i lavori progettati
da professionisti esterni scontano alcune diacronie abbastanza ricorrenti tra tempi della
progettazione e tempi di affidamento delle pertinenti commesse. Conseguentemente i dati raccolti sono
stati depurati in modo da evitare che il rapporto tra gli stessi fosse significativamente
alterato. Si è ritenuto al fine di correggere statisticamente alcune imprecisioni
nelle certificazioni degli uffici sottoposti a controllo di allargare il campione,
elaborando accanto ai dati del 1999 anche quelli dellanno precedente. Nel biennio 1998-99 lincidenza
dei lavori progettati dai professionisti esterni[19], rispetto al totale dei
contratti stipulati, risulta piuttosto contenuta (6,69%), mentre appare molto elevata la
percentuale dei compensi pagati ai progettisti, rispetto al valore delle opere progettate.
Questo si avvicina al 25%, che al di là della possibile interferenza di qualche
imperfezione riscontrata nelle attestazioni rese dallAmministrazione è
indice di due fenomeni sul secondo dei quali la funzione autocorrettiva dovrebbe essere
tempestivamente attivata per perseguirne almeno una riduzione: a) alle professionalità
interne vengono riservate le progettazioni di minore valore economico; b) non tutte le
prestazioni ingegneristiche commissionate allesterno si traducono in progetti
eseguibili od eseguiti. Nella precedente deliberazione n.
71/2000 si osservava come nellesercizio
1998[20]
- non fossero ricorse ai progettisti esterni la 1^ Direzione Genio Militare di Taranto e
la 6^ Direzione Genio Militare di Bologna, mentre si erano avvalsi cospicuamente di tale
soluzione la 1^ Regione Aerea di Milano (29,59% dei lavori affidati) ed il Comando
Generale dei Carabinieri di Roma (27,94% dei lavori affidati). Lesame dei dati
concernenti lesercizio 1999[21] indica, invece, una notevole
riduzione del ricorso alla progettazione esterna da parte del 1° Reparto Operativo
Infrastrutture (dal 29,59% al 7,81% dei lavori affidati) e del Comando generale dei
Carabinieri (dal 27,94% al 15,08%): in controtendenza si sono mosse la 6^ Direzione Genio
Militare di Bologna e la Direzione Lavori Genio per la Marina di Taranto, le quali hanno
dato allesterno la progettazione rispettivamente - del 72,89% e del 26,89%
dei lavori affidati nellesercizio. Sotto il profilo della capacità
progettuale, il dato appare particolarmente accentuato per la 6^ Direzione di Bologna, ove
si consideri che il valore delle opere progettate dai professionisti esterni corrisponde a
quello delle opere affidate in appalto e che i restanti lavori sono stati affidati
mediante cottimo (due terzi senza pubblicità, sia pure con gara informale, ed il restante
terzo senza gara informale). 4.2.
Osservazioni sulla pianificazione, sulla struttura degli interventi e sulla qualità delle
progettazioni nellesercizio 2000. Anche
nellesercizio 2000 il ricorso alle progettazioni esterne appare frequente: su 125
procedure di appalto assoggettate a controllo a campione[22] ben 52 originano da
progettazioni affidate allesterno, con una incidenza percentuale pari al 42%. Il
dato complessivo è così ripartito tra le stazioni appaltanti: § Direzione Generale dei lavori e del
demanio 58% § 6^ Direzione Genio Militare di Bologna
55% § 1° Reparto operativo infrastrutture
Milano 9% § Comando Generale dei Carabinieri di
Roma 68% § 3^ Reparto Operativo Infrastrutture
Bari 44% § Direzione Lavori Genio per la Marina di
Taranto 3% Il
valore dei progetti comprendenti lavori a base dasta superiori alla soglia di
150.000 euro e messi in gara dalle stazioni appaltanti del Ministero della Difesa sopra
indicate ammonta, nellesercizio 2000, ad oltre 333 miliardi di lire[23]. Buona
parte delle opere inerisce a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La
remunerazione dei lavori nei progetti in questione è prevista parte a corpo e parte a
misura. Considerato che lart. 19 della legge-quadro contempla una espressa
preferenza per il criterio a corpo e per linvariabilità del prezzo - ammettendo
tuttavia possibilità di deroga per le manutenzioni - appare fisiologico il rapporto tra
le opere retribuite a corpo e quelle a misura. Quasi tutte le stazioni appaltanti
prese a riferimento, infatti, presentano un rapporto favorevole alla clausola a
corpo[24]:
la Prima Direzione Genio Militare Torino addirittura di 64 volte superiore; il Comando
Generale dellArma dei Carabinieri si attesta su una relazione di 6,3 volte
superiore; la Sesta Direzione Genio Militare di Bologna di oltre il doppio; il Primo
Reparto Infrastrutture Milano prevede lavori a corpo in percentuale superiore del 29% di
quelli a misura; la Direzione Generale Lavori e Demanio di Roma del 22%. Il rapporto si
inverte, invece, per la Direzione Genio Militare di Taranto, che affida lavori a corpo in
misura inferiore del 24%; per la Quinta Direzione Genio Militare di Padova (59%); per il
Terzo Reparto Operativo Infrastrutture di Bari, che addirittura affida tutti i lavori con
la clausola a misura. Va
segnalato, tuttavia, come anche le stazioni appaltanti che hanno i valori migliori si
caratterizzino per la presenza di unalta percentuale di contratti puri -
cioè interamente a corpo o a misura risultando, viceversa, molto limitato il
ricorso a contratti misti, i quali pure costituiscono, come detto, il
fisiologico tipo contrattuale dellart. 19 della legge-quadro. Come
si argomenta più diffusamente nel prosieguo della relazione, tale prassi sembra
strettamente collegata allesigenza di adottare il criterio del ribasso secco sui
prezzi unitari, a sua volta indispensabile per alimentare lanomalo ricorso ai
contratti cosiddetti a quantità indeterminata. Infatti, attraverso la predeterminazione
di ribassi uniformi su prezzari generali, la stazione appaltante può di volta in volta
sulla base di ordini di servizio perfezionare dei micro-contratti esecutivi
con lappaltatore. Le osservazioni in proposito possono
essere così sintetizzate: a) sono
notevoli le sperequazioni tra stazioni appaltanti, soprattutto in considerazione del fatto
che i lavori commissionati sono per la gran parte di natura omogenea; b) il
criterio a corpo è quello preferito dalla legge ma è prevista (art. 19) una facoltà di
deroga per le manutenzioni, categoria di lavori cui obiettivamente sono ascrivibili gran
parte dei lavori oggetto della presente indagine; c) il
criterio a corpo è stato valorizzato dal Legislatore in quanto idoneo ad assicurare la
invariabilità del prezzo. Questa, tuttavia, è circoscritta alla esatta e compiuta
configurazione dei lavori, a sua volta inscindibile da una chiara rappresentazione grafica
e da una esaustiva definizione del capitolato. Con riguardo a quanto riferito
successivamente sulla qualità delle progettazioni, deve pertanto raccomandarsi alla
Amministrazione che una maggiore definizione delle previsioni progettuali è presupposto
indefettibile di una corretta dialettica committente-impresa per lattuazione dei
contratti a corpo; d) ladozione
del criterio di aggiudicazione non può essere strumentalmente piegata alla pratica dei
contratti a quantità indeterminata, in merito ai quali si riferisce successivamente; e) sembrano
maturi i tempi per una circolare che detti le linee di indirizzo agli uffici tecnici delle
diverse stazioni appaltanti, al fine di uniformarne il comportamento ed assicurare un
tempestivo monitoraggio delle situazioni in corso, profilo questultimo di cui si
argomenta più diffusamente nel successivo paragrafo Valutazioni sul
funzionamento dei servizi di controllo interno nella materia oggetto della presente
indagine. Come detto alcune stazioni appaltanti
affidano contratti di manutenzione con la clausola a quantità indeterminata,
consistente nel contrattare solo i prezzi unitari delle singole prestazioni, riservandosi
lAmministrazione la possibilità di modificare le quantità acquisibili. Questa prassi - nata dalla estensiva
applicazione degli art. 17 del regolamento del 1932, fattispecie al contrario prevista in
casi del tutto eccezionali - non appare conforme al combinato disposto degli artt. 19, 21
e 25 della legge-quadro: laddove, infatti, la proposta contrattuale contenuta nel bando è
concepita come una sommatoria di componenti prestazionali definite preventivamente dalla
Amministrazione, sulla cui articolazione si cristallizza laggiudicazione, la libera
variazione delle quantità e delle lavorazioni diffusamente praticata da alcune
Direzioni periferiche - da un lato finisce per alterare lessenza del contratto
stesso, dallaltro non sembra compatibile con le fattispecie tassative di variante
previste dallart. 25. Va sottolineato, peraltro, che il
regolamento n. 554/99 (art. 154[25]) - entrato in vigore nel
corso del 2000 prevede, per alcuni tipi di manutenzione, la fattispecie dei
contratti c.d. aperti, in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato
arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero, ma resi comunque necessari
secondo le esigenze della stazione appaltante: le prestazioni de quibus, in ogni caso,
sono suscettibili di autorizzazione da parte del responsabile del procedimento, nei limiti
degli importi originari posti a base di gara e, comunque, non oltre il valore di 200.000
euro. In disparte ogni valutazione sulla congruenza di detta norma con i citati articoli
della legge delega, occorre sottolineare come la evocata prassi contrattuale sia stata
effettivamente utilizzata dalla Amministrazione della Difesa per fattispecie manutentive. In alcuni casi questa soluzione è
accompagnata dal riassorbimento del ribasso secco di aggiudicazione, con la conseguenza
che il prezzo finale del contratto viene incrementato rispetto a quello di aggiudicazione, fino a pareggiare loriginario importo a base dasta;
ciò è consentito dalla facoltà che lAmministrazione si riserva di determinare di
volta in volta con appositi ordini di servizio dei subinterventi, che vivono
di identità e funzionalità propria rispetto al contratto principale[26]. Ferme restando le precedenti
osservazioni sulla corrispondenza a legge di tali gestioni contrattuali, in cui il ribasso
è utilizzato per aumentare le quantità acquisibili, è indubbio che le stesse non
corrispondano ai migliori canoni di trasparenza e di gestione della spesa. Sotto il primo profilo va osservato,
infatti, che il riallineamento del prezzo contrattuale alla base dasta, mediante
lassorbimento del ribasso da destinare alla incrementata dimensione di alcune
prestazioni, induce il forte dubbio che laumento possa essere strumentale alla
sostanziale vanificazione del ribasso stesso, piuttosto che alla sopravvenuta (rispetto
alla previsione progettuale) esigenza di realizzare maggiori e/o diverse opere. La esposta
perplessità cresce in proporzione al frequente ripetersi di certi esiti. Sotto il secondo aspetto, non può
sottacersi la grave deroga al principio di economicità perché il ribasso emerso in sede
concorsuale viene in tal modo azzerato. Mette conto ricordare tra laltro
che la vigente disciplina dellimpegno contabile non sembra compatibile con la
conservazione della disponibilità del ribasso dasta. La Corte non ignora che la previsione
di spesa delle manutenzioni sia effettivamente più ardua e collegata ad eventi talvolta
non configurabili con esattezza nemmeno applicando i migliori canoni di diligenza.
Tuttavia, il descritto fenomeno di riallineamento sembra finalizzato principalmente a
realizzare una provvista maggiore del pattuito, piuttosto che a favorire una obiettiva
revisione contrattuale. Quel che è più grave, nel corso
dellesercizio 2000, la Direzione Marina Militare di Taranto ha utilizzato la
fattispecie del contratto aperto anche per contratti superiori a 200.000 euro[27],
in violazione dello stesso disposto dellart. 154, che è bene ricordarlo
introduce una fattispecie derogatoria, e non certo limitativa, dei principi
contenuti nella legge quadro. Per giustificare tale modo di operare, non può ricorrersi -
per quanto precedentemente argomentato ne al vecchio regolamento del 1932, ne
allart. 24 della legge-quadro, ove la deroga alla soglia dei 200.000 euro è
consentita solo per i lavori in diretta amministrazione eseguiti attraverso le truppe e
non certo per gli appalti affidati attraverso il pubblico incanto. Contraria ai principi di certezza e
trasparenza è, altresì, la prassi utilizzata dalla Amministrazione di non adottare, in
sede di aggiudicazione provvisoria, una graduatoria e non determinare sia pure in
via presuntiva il prezzo di aggiudicazione. Così pure non può essere condivisa la
interpretazione estensiva data al concetto di contratto aperto. La definizione contenuta
nellart. 154, comma 2, del regolamento n. 554/99 si riferisce con chiarezza ad
interventi ripetitivi ed elementari in cui i prezzi combinati per retribuire la
prestazione sono pochi e di automatica applicazione. Non a caso la fattispecie in esame
compare nella esperienza contrattuale dellENEL e delle Ferrovie dello Stato per
manutenere strade ferrate, elettrodotti, etc. In questi contesti, effettivamente, è
concepibile un rapporto negoziale che si compone di elementi seriali ed elementari. Qui la
formazione progressiva del contratto non altera la natura della commessa, limitandosi a
parametrarne la dimensione alle esigenze determinate da eventi obiettivi (si pensi allo
sfalcio delle erbe, condizionato dai tempi e dalle dimensioni degli eventi meteorologici).
Altrettanto non può dirsi salvo
casi specialissimi della manutenzione edilizia in senso stretto, che si compone di
un numero maggiore di prestazioni e criteri di retribuzione, di guisa che la diversa
combinazione delle lavorazioni elementari si riverbera inevitabilmente sulla identità
dellopera. Le esposte perplessità sono
confermate, nelle situazioni precedentemente riportate in nota, dalla assenza di computi
metrici e schemi grafici e dal contestuale riferimento a prezziari completi e ponderosi,
di cui saranno utilizzate le sole voci corrispondenti alle lavorazioni di volta in volta
inserite negli ordini di servizio. Nella buona sostanza, i contratti a quantità
indeterminata esaminati in sede di controllo potrebbero essere definiti a
contenuto aperto, nel senso che la prestazione viene specificata in itinere
attraverso ordini di servizio allimpresa: in tal modo non appaiono rispettate le
prescrizioni legislative in materia di definizione progettuale, perché incerto risulta
non solo il numero degli interventi ma il contenuto degli stessi. Una
simile prassi non appare conforme oltre alla ratio dellart.154 - anche ai
canoni di trasparenza e di sana amministrazione: in detto contesto risultano, infatti,
estremamente labili anche le verifiche finali, essendo assolutamente lacunoso il quadro
programmatico dinsieme, che serve da raffronto naturale ai risultati raggiunti. Su un campione di circa 25 opere, poste
in gara nellesercizio 2000, è stata effettuata una analisi delle progettazioni in
relazione ai nuovi parametri di efficacia ed economicità normati nella legge-quadro e nel
regolamento n. 554/99, del tutto omogenei peraltro a quelli che la Corte dei
conti aveva già individuato con la evocata delibera n. 48/96. In linea generale sono state messe a
fuoco le sottoindicate considerazioni, che si sottopongono alla Amministrazione al fine di
migliorare la qualità delle progettazioni: a) le
relazioni tecniche quasi mai enucleano con esattezza il problema che si intende affrontare
e risolvere, individuando conseguentemente le alternative in termini di efficacia,
qualità ed economicità. Il fatto che la maggior parte degli interventi riguardi le
manutenzioni non vuol dire che questo importante settore delle opere edili sia esentato da
un simile corredo argomentativo in sede progettuale. Anche nelle manutenzioni, infatti, si
pongono problemi di scelte sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò è ancora
più importante in situazioni - come quelle della Amministrazione di riferimento - ove il
budget complessivo sembra ripartito negli interventi più con criteri finanziari che
tecnici: detta constatazione emerge in modo pressoché incontrovertibile dalle dimensioni
dei progetti estremamente uniformi, circostanza che non può essere imputata ad una
casuale morfologia dei fabbisogni tecnici, quanto ad una predeterminata ripartizione delle
risorse complessivamente disponibili sui vari interventi. Peraltro, le stesse relazioni tecniche
ammettono ingenuamente il fenomeno della programmazione capovolta: viene
dichiarata, infatti - in forma quasi rituale - la assoluta inadeguatezza del finanziamento
alle reali esigenze del soggetto beneficiario; inadeguatezza che giustifica
interventi parziali, sulla cui funzionalità la stessa relazione in genere non si
pronunzia. In alcuni casi vengono richiamate
progettazioni esterne di carattere più generale già commissionate e pagate e mai
finanziate[28].
Proprio da questo invertito ordine di priorità tra risorse assegnate e fabbisogno tecnico
si rende necessario lo studio di alternative tecniche di natura qualitativa e
quantitativa, che possano consentire lottimale impiego delle prime; b) molto
raramente le prescrizioni progettuali sono formulate in termini di proiezioni teleologiche
dettagliate, e questo è un chiaro effetto del modo di procedere alquanto apodittico nella
determinazione del problema tecnico e delle modalità di soluzione dello stesso. Ne
consegue, tra laltro considerata la indefinitezza di molti profili economici
e tecnici una notevole difficoltà nella applicazione dei parametri di efficacia ai
risultati raggiunti; c) alcuni
progetti rimandano per il compimento dei lavori ai termini contenuti in un capitolato
generale, il quale li determina in 365 giorni. Considerato che i successivi contratti,
riguardanti fattispecie a quantità indeterminata, prescrivono la chiusura automatica del
rapporto dopo tale data, risalta evidente il contrasto con la tempistica media di
esecuzione (cfr. Allegato
n. 5/00/5); d) gli
elaborati tecnici non sono quasi mai corredati da un analitico cronoprogramma.
Erroneamente gli uffici operativi della Amministrazione ritengono che ad esso si possa
supplire attraverso la fissazione dei termini contrattuali per lesecuzione dei
lavori. Questi ultimi servono a definire i rapporti con limpresa, ma non contengono
una proporzionata e funzionale scansione delle lavorazioni e, soprattutto, sono mobili in
quanto legati ai tempi di consegna dei lavori. Proprio nel campione di opere preso a
riferimento emerge come la consegna dei lavori incida pesantemente sui tempi e sulla
efficacia delle realizzazioni. Richiesta di segnalare i motivi dei ritardi nella
realizzazione dei lavori, lAmministrazione risponde, in genere, negando alla
ritardata consegna dei lavori la natura di anomalia tempistica, quasi che la stessa non
fosse compresa tra le necessarie scansioni del cronoprogramma; e) appare,
altresì, carente la configurazione degli elaborati progettuali in termini di enucleazione
di parametri obiettivi per misurare, in sede di verifica, gli scostamenti prestazionali ed
economici tra previsione e realizzazione. Detto fenomeno pregiudica per buona parte la
possibilità di autocorrezione, e ciò è particolarmente problematico in rapporto alla
definizione negoziale delle modalità di raggiungimento dellobiettivo: lunico
modo di coinvolgere in tale meccanismo lesecutore è la precisione delle verifiche
finali, che a sua volta si alimenta dalla analiticità e dalla chiarezza dei parametri di
verifica; f) anche
la illustrazione dei prevedibili costi di gestione dei manufatti da realizzare dovrebbe
essere posta di regola - a corredo dei progetti. Lopera pubblica non può
essere concepita come un segmento gestorio, che si completa con la verifica finale e come
un prodotto finito per sempre. Essa è soggetta a deperimento fisico e tecnologico e
questultimo dovrebbe essere quantificato con sufficiente attendibilità, onde
permettere tempestivi interventi e la relativa copertura di bilancio degli stessi negli
esercizi futuri. Va
comunque osservato che i progetti esterni risultano caratterizzati da un livello di
definizione generalmente superiore. In alcuni casi lesame degli elaborati viene
suffragato dagli esiti della gestione. Su un campione di dodici opere della
Amministrazione di Taranto, avviate in un arco di tempo sostanzialmente analogo, le tre
caratterizzate da progettazione esterna sono concluse alla data del presente deferimento,
mentre quelle progettate allinterno non sono pervenute neppure al primo stato di
avanzamento. 4.3. La definizione della spesa in sede
progettuale e la capacità di autocontrollo della Amministrazione.
Con riguardo ai dati attestati
afferenti alla gestione per lesercizio 2000, la Corte ha effettuato delle verifiche
di coerenza interna, dalle quali è emersa con carattere di generalità la scarsa
propensione ad attivare corrette procedure di monitoraggio delle spese sostenute dalla
Amministrazione. Dalla modulistica certificata dagli
uffici gestori (cfr.
allegato 1/00) emerge che la spesa disaggregata delle progettazioni supera di molto
nel proprio complesso la somma delle progettazioni stesse. In sostanza, la
somma dei lavori a base dasta, delle somme a disposizione e degli oneri di sicurezza
- certificata in modo disaggregato - supera in media del 20% quella del complesso dei
progetti. Al riguardo, assolutamente anomalo si
presenta lo scostamento rilevato per la V° Direzione Genio Militare di Padova che è
risultato pari addirittura al 443%. Ciò appare incongruente perché dovrebbe esservi
specularità tra le due voci o, al massimo (nel caso di oneri straordinari non
riconducibili nel concetto di spese generali), il costo globale del progetto potrebbe
superare la somma di quello delle esposte componenti. In alcuni casi la genesi di tale errore
è riconducibile alla lacunosa compilazione dei prospetti, che tralascia la indicazione
del costo di alcuni progetti[29]; in altri alla evidente
incapacità di leggere correttamente i documenti progettuali: per esempio, per talune
fattispecie, la somma delle opere a corpo e di quelle a misura supera limporto dei
lavori a base dasta[30]. Essendo evidente che lerroneità
nellindicazione dei dati dipende dalla scarsa capacità di leggere esattamente la
nozione di costo progettuale, la Corte ha potuto correggere la definizione della spesa
progettuale complessiva attraverso la somma delle singole componenti, per cui il valore
totale degli appalti superiori ai 150.000 euro, affidati dalle stazioni appaltanti
sottoposte a controllo, deve considerarsi rideterminato complessivamente in L.
333.387.964.000 (cfr. allegato 1/00)
a fronte di una certificazione resa pari a L. 278.025.209.000. Nellopera di rettifica, peraltro,
la Corte non si è potuta avvalere della nuova formulazione del bilancio consuntivo 2000.
Questultima pur essendo almeno formalmente redatta, per la prima volta, in
termini di contabilità economica non presenta alcuna disaggregazione progettuale
idonea a permettere una lettura analitica delle gestioni esaminate. Sulla gravità di
questa disfunzione si rinvia al successivo paragrafo riguardante le valutazioni rispetto
ai nuovi parametri della contabilità pubblica introdotti dalla legge 94/97. Comunque nessun ufficio della
Amministrazione, sia quelli deputati alla diretta gestione, sia quelli dedicati al
controllo interno, si è avveduto di questa grave carenza certificativa e ciò ha causato
un ragguardevole deficit in termini di reportistica (sul punto confronta più diffusamente
quanto riferito nel successivo paragrafo dedicato al controllo interno di gestione). 5. Le modalità di affidamento dei
lavori.
Va riconosciuto, preliminarmente, lo
sforzo fatto dalla Amministrazione della
Difesa nel suo complesso per adeguarsi ai principi della libera concorrenza sanciti nel
Trattato e nelle direttive europee in materia di appalti. Proseguendo nella tendenza
riscontrata a partire dalla entrata in vigore della legge Merloni, la Difesa - più che
ogni altra Amministrazione dello Stato ha adottato procedure di gara formalizzate
di carattere aperto (asta pubblica), ovvero quelle più idonee - almeno in linea astratta
- a confrontarsi con il mercato, ponendo tutti gli imprenditori in situazione di
eguaglianza. Tuttavia, questo giudizio indubbiamente positivo, che fa seguito a quelli
formulati con le precedenti relazioni più volte citate, deve intendersi stemperato alla
luce delle considerazioni riportate nei paragrafi pertinenti agli esiti delle gare. Considerate le dimensioni medie degli
appalti, molto inferiori alla soglia comunitaria prevista per lapplicazione della
direttiva n. 93/37, le stazioni appaltanti del Ministero della Difesa non sembrano
interessate dal fenomeno dellartificioso frazionamento delle commesse. Tra gli appalti sottoposti a controllo
solo 2 superano la soglia comunitaria: a) Lavori di realizzazione hangar Aeroporto
Pratica di Mare(base dappalto 14.500 milioni) b) Realizzazione hangar
Aeroporto Ciampino(base dappalto 23.000 milioni), entrambi affidati nel corso
dellesercizio 2000 e di competenza della Direzione Generale dei lavori e del
Demanio. Gli altri si situano su valori nettamente inferiori. E ben visibile, sotto questo
profilo, una endemica caratteristica delle nostre Amministrazioni, che prediligono
affrontare urgenze o problemi settoriali piuttosto che realizzare opere di ampio respiro.
La dimensione della programmazione, infatti, appare piuttosto asfittica e caratterizzata
da una miriade di interventi tra loro scarsamente collegati. Lo stesso proliferare di
centri di spesa non sembra favorire una visione strategica di livello superiore.
Laccorpamento degli interventi in una visione tecnico-economica complessiva appare
ancora lontana, ancorché nella Difesa il fenomeno della parcellizzazione sia meno
accentuato rispetto ad altre Amministrazioni pubbliche, per via del carattere gerarchico
della sua struttura ordinamentale. 5.1 Le procedure di gara relative
agli esercizi 1998-99.
Nellesercizio 1999,
listituto maggiormente utilizzato rimane il contratto di appalto: la percentuale si
attesta intorno al 95% ed è sostanzialmente analoga a quella del triennio 97-99 (96%)[31].
Per di più la procedura di gara impiegata nella quasi totalità dei casi risulta il
pubblico incanto. In
controtendenza si situano soltanto le sottoindicate stazioni appaltanti, che hanno visto
un sensibile aumento del sistema del cottimo: a) la
6^ Direzione Genio Militare di Bologna che passa da una percentuale del 10,59% relativa
allesercizio 1998 al 28,57% del 1999; b) la
1^ Direzione Genio Militare di Torino, (dal 50,64% del 1998 al 72,4% del 1999). In questo contesto, i cottimi affidati
direttamente dalla 1^ Direzione Genio Militare di Torino, senza neppure una gara informale
tra un limitato numero di imprese, presentano unanaloga tendenza incrementale: dal
15,3% sul totale degli affidamenti pertinente agli esercizi 1996 e 1997 si passa al 25%
dellesercizio 1998 e al 27,55% del 1999[32]. La Direzione in esame
peraltro, anche quando ha effettuato procedure concorsuali per la scelta del contraente,
è quella tra le stazioni appaltanti di cui si riferisce nella presente relazione
caratterizzata dalla minore partecipazione media alle gare (4 imprese). Sia il Comando Generale dellArma
dei carabinieri che la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio di Roma non hanno mai
stipulato cottimi fiduciari, nel triennio 1997-99. In particolare, nel 1999, gli
affidamenti sono avvenuti per lArma dei Carabinieri mediante pubblico
incanto (62%) e licitazione privata (38%); esclusivamente con pubblico incanto per la
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio[33]. Almeno dal punto di vista
formale, le evidenziate prassi appaiono conformi ai principi contenuti nellart. 20,
comma 1, della citata L. n. 109/1994, secondo il quale gli appalti di cui
allart. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata. Per il triennio 1997-99 la
partecipazione media alle gare va da un minimo di 4 (Direzione Genio Militare di Torino)
ad un massimo di 38. Nellesercizio 2000 detti valori sono compresi tra 9 (VI
Direzione Genio Militare Bologna) ed un massimo di 38 (Direzione Generale Lavori e
Demanio)[34].
Il criterio di aggiudicazione più
utilizzato è quello del ribasso secco sullelenco prezzi unitari, adottato nel 95%
dei casi. Per il 4% è stato adottato il metodo dellofferta prezzi unitari. Il dato
appare poco congruente con le prescrizioni dellart. 21, comma 1 bis, nella
formulazione introdotta dalla legge 415/98, vigente al momento della gestione sottoposta a
controllo. Detta norma, infatti, capovolge il vecchio assunto normativo che privilegiava
il ribasso secco e unico nei casi di appalto a corpo e appalto misto rispetto
allofferta prezzi unitari. Allepoca della gestione
sottoposta a controllo, invero, lart. 21 lasciava alla Amministrazione la facoltà
di scegliere tra i due criteri per gli appalti a corpo e quelli a misura. Obbligava,
daltro canto, le stazioni appaltanti ad adottare lofferta a prezzi unitari per
gli appalti misti (parte a corpo e parte a misura). In sostanza, poiché la gran parte
degli appalti - per effetto dellarticolata disciplina contenuta nellart. 19
della legge-quadro - è di natura mista, appare evidente la singolare articolazione dei
contratti, di cui si dirà in seguito a proposito delle fattispecie a quantità
indeterminata. Tale circostanza non appare di poco
conto se si considera che la variazione legislativa è finalizzata a tutelare la
trasparenza dei rapporti e lequilibrio del contratto, attraverso una analitica
individuazione delle componenti economiche dellappalto, in modo da non consentire
stravolgimenti o gestioni strumentali da nessuna delle parti contraenti. Listruttoria,
inoltre, ha messo in luce come non tutti i funzionari delle diverse stazioni appaltanti
siano a conoscenza della nomenclatura legislativa: per il 2% degli appalti affidati
mediante asta pubblica e licitazione privata è stata dichiarata la adozione del criterio
dellofferta economicamente vantaggiosa. Il ricorso a tale meccanismo è contrario
alle prescrizioni dellart. 21 citato, il quale lo consente solo per
laffidamento dellappalto-concorso e della concessione. Nel
caso di specie, tuttavia, le attestazioni dei funzionari non appaiono sintomo di pratica
contraria a legge quanto di mancata conoscenza della locuzione economicamente
vantaggiosa. Nel
lessico comunitario (cfr. per ultima direttiva 93/37), pedissequamente ripreso dal nostro
legislatore, la espressione in parola significa, infatti diversamente
dallapparenza semantica - adozione di un parametro non semplicemente economico ma
esteso ad ulteriori elementi di valutazione di tipo tecnico, qualitativo, temporale
secondo il sistema ingegneristico cosiddetto multicriteri. In tale equivoco,
dunque, sono incorsi i funzionari nella redazione dellattestato[35]. 5.2. Le
procedure di gara relative allesercizio 2000. Nellesercizio 2000 la maggior
parte delle opere di valore superiore a 150.000 euro è stata affidata attraverso gara
formale. Per la quasi totalità come emerge dagli allegati in calce alla relazione
la gara formale ha coinciso con la procedura aperta del pubblico incanto. Il valore
medio degli appalti di ammontare superiore a 150.000 euro oscilla a secondo delle
stazioni appaltanti - tra i 384 milioni e i 4.970 milioni[36]. Lo scostamento dai valori
medi va dal 30% al 50%[37].
Complessivamente si tratta di dati notevolmente uniformi, che in alcuni casi assumono una
omogeneità quasi seriale. Trattandosi in prevalenza di interventi
edili spesso manutentivi, il livellamento del valore delle singole commesse sembra
rispondere più ad un criterio di equilibrio finanziario che di natura funzionale: in
sostanza il budget viene ripartito a pioggia tra i diversi immobili, prima di quantificare
lonere di ciascun intervento. Pur in tale contesto (interventi manutentivi, perciò
suscettibili di una specificazione in itinere più flessibile), questa prassi non appare
in linea con i principi di funzionalità, invertendosi così il processo virtuoso
disegnato agli artt. 14 e segg. della legge 109/94, ispirato alla propedeuticità della
stima rispetto alla destinazione delle risorse finanziarie. Lo scarso livello di definizione dei
progetti e la genericità delle relazioni tecniche di accompagnamento corrobora le
precedenti osservazioni. 5.3 Svolgimento ed esiti delle gare
relative allesercizio 2000.
Listruttoria sulla gestione
2000, effettuata in un momento successivo a quella del triennio 1997-99, ha avuto come
principale obiettivo lapprofondimento di alcuni fenomeni rilevati negli esercizi
precedenti sulla base di attestazioni delle autorità gerenti. Detti approfondimenti hanno
riguardato tra laltro: a) il rapporto tra prezzi e offerte; b) la congruità dei ribassi e delle
esclusioni automatiche; c) lesame del mercato
imprenditoriale e della sua risposta alle proposte della Amministrazione. Quanto al profilo sub a) non sono
emersi scostamenti significativi tra i prezziari utilizzati dalla Amministrazione e le
offerte dei concorrenti. I margini medi di ribasso oscillano
dal 26% (III Reparto Operativo Infrastrutture Bari) all8% (relativo a ben 3 stazioni
appaltanti)[38],
con tendenza a concentrarsi in uno spazio medio sufficientemente omogeneo, idoneo ad
essere rappresentato da un diagramma di Gauss (a campana). Ciò malgrado le situazioni
delle singole stazioni appaltanti appaiano sorprendentemente differenziate per quel che
riguarda il numero dei partecipanti alle gare e la forcella tra offerte minime e massime. Il quadro che emerge rientrerebbe
nella fisiologia se non fosse accompagnato dalle anomalie dei successivi profili sub b e
c, di cui appresso si riferisce. La prima riguarda i rapporti tra
configurazione dei valori percentuali degli aggiudicatari e degli esclusi. Essi appaiono
singolarmente vicini, oscillando dal valore medio pari a 0,074% della Direzione lavori
Genio per la Marina di Taranto all 1,40% della VI
Direzione Genio Militare di Bologna. Anche in questo contesto, dunque,
emerge la sostanziale irrazionalità del modello della esclusione automatica e delle
medie, più volte oggetto di censure da parte del giudice comunitario e della stessa Corte
dei conti[39]:
in effetti, con un meccanismo del tutto aleatorio, si viene a determinare una soglia di
anomalia che risulta equivalente sia allofferta vincente che a quella esclusa. La ricorrenza di tale fenomeno,
evidenziata dalla rappresentazione seriale degli esiti delle gare di cui agli allegati n. 2/00*, non fa che confermare il giudizio negativo di cui
sopra, nei riguardi di un sistema di estromissione che risulta foriero di gravi turbative
al fisiologico svolgimento concorrenziale degli appalti. Alla prova dei fatti si verifica che
la vittoria o lesclusione da una gara sono legate a un meccanismo casuale
paragonabile al sorteggio (senza contare il rischio di accordi distorsivi della
concorrenza tra i partecipanti, di cui si dirà in seguito), anziché alla selezione
dellofferta più vantaggiosa secondo il canone della concorrenza stessa. In ordine
alla tematica delle medie e della esclusione automatica, inerente allanalisi di
impatto di certa legislazione nazionale sui risultati dellattività amministrativa,
si rinvia a quanto più diffusamente osservato in successivo paragrafo. Considerata la configurazione del
mercato edilizio nazionale e la marcata esigenza di acquisire commesse da parte del folto
plotone delle imprese medio-piccole, lascia alquanto perplessi il fatto che
malgrado ladozione della procedura aperta del pubblico incanto e della apparente
appropriatezza dei meccanismi retributivi degli appalti sulle 148 procedure
assoggettate al controllo nel 27% dei casi le imprese partecipanti siano risultate
inferiori a 10 e nel 13% addirittura a 5, secondo il seguente prospetto: Gare con Imprese
partecipanti inferiori a 10
3° Reparto Operativo Infrastrutture
di Bari
5 volte su 9 1° Reparto Operativo infrastrutture
di Milano
8 volte su 11 Direzione Generale dei lavori e del
demanio di Roma
3 volte su 43 Direzione Lavori Genio per la Marina
di Taranto
1 su 29 5^ Direzione Genio Militare di Padova
10 su 23 6^ Direzione Genio Militare di
Bologna
7 su 11 Comando Generale dellArma dei
Carabinieri
6 su 22 Totale
40 su 148 Gare con Imprese
partecipanti inferiori a 5
3° Reparto Operativo Infrastrutture di Bari
1 su 9 1° Reparto Operativo Infrastrutture
di Milano
5 su 11 Direzione Generale dei Lavori e del
Demanio di Roma 0
su 43 Direzione Lavori Genio per la Marina
di Taranto
0 su 29 5^ Direzione Genio Militare di Padova
4 su 23 6^ Direzione Genio Militare di
Bologna
6 su 11 Comando Generale dellArma dei
Carabinieri
3 su 22 Totale
19 su 148 Altrettanto meritevoli di
sottolineatura appaiono le notevoli sperequazioni di detti valori tra le diverse stazioni
appaltanti. La VI Direzione Genio Militare
Bologna, addirittura per oltre il 50%, presenta pubblici incanti con partecipazioni
inferiori a 5 imprese. Al
riguardo la Corte ha ritenuto di effettuare una analisi a campione nei confronti della
stazione appaltante (Direzione Genio Marina Militare di Taranto), che presentava i dati
apparentemente migliori: una sola volta concorsi con partecipazione inferiore a 10, mai
inferiore a 5. Anche in questo caso, tuttavia, sono emersi risultati sorprendenti,
illustrati negli allegati 2*, 3,
4.
Il
complesso delle partecipazioni alle gare è, nella sostanza, molto inferiore al
prevedibile e, soprattutto, caratterizzato da una seriale composizione dei partecipanti. I
valori percentuali delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alle gare bandite
da questa stazione appaltante appaiono estremamente vicini. Lo scarto medio tra tutti i
partecipanti è di appena 4 centesimi di punto; tra soglia (22,908%) e il primo
concorrente escluso (22,938%) è di 3 centesimi di punto; tra la soglia e il vincitore
(22,864%) è di 4,4 centesimi. Quello tra primo e secondo classificato (22,817%) è di 4,7
centesimi. Si
tratta, a ben vedere, di un contesto assolutamente uniforme in tutte le gare gestite dalla
Direzione Genio Marina Militare Taranto e ciò rende ancor più singolare il comportamento
dei concorrenti appresso descritto. Su
12 procedure assoggettate a campione - considerata una media di 29 partecipanti, calcolata
sul totale della gare espletate dalla stazione appaltante - ben 25 imprese presentano
partecipazioni superiori ad almeno 5 gare. Tutti i vincitori, salvo due procedure, si
concentrano tra questi pluripartecipanti. Le
due eccezioni riguardano aggiudicazioni ad unimpresa, che seguendo un trend
contrario partecipa solo a 3 gare, vincendone addirittura 2. Di contro,
lunica impresa partecipante a tutte le procedure non raggiunge mai
laggiudicazione, pur sfiorandola più volte. Nove
di queste procedure presentano plurivincitori: una sola impresa raggiunge le tre
aggiudicazioni; tre si attestano a due. Malgrado
la buona partecipazione e lassoluta vicinanza delle offerte al valore medio dello
scarto dello 0,044%, le vittorie si concentrano verso un numero di soggetti assolutamente
ristretto, quasi che lalea delle medie giochi sempre a favore degli stessi. Quel che
è più singolare, in un simile contesto, 5 imprese vincitrici presentano unofferta
esattamente pari alla doppia media di determinazione della soglia di anomalia e 4 si
aggiudicano due appalti con la stessa percentuale, a sua volta esattamente eguale a quella
della soglia di anomalia. Oltre il 50% degli scarti tra offerta e soglia di anomalia sono
inferiori allo 0,03% e addirittura il 62% allo 0,05%[40]. Singolari coincidenze riguardano il
comportamento delle imprese nel corso delle procedure concorsuali sottoposte a controllo
analitico. Dallallegato 4/00 si evince
come il 50% abbia ripetuto la stessa offerta nel corso di più procedure concorsuali. Una
impresa la reitera addirittura in 7 delle 8 (lottava volta la percentuale si
differenzia di appena un millesimo dalle precedenti) partecipazioni, rimanendo sempre
lontana dalla media vincente. Ragionando secondo fisiologia
ciascuna partecipazione dovrebbe avere come obiettivo la vittoria: ripetere la stessa
offerta in un contesto concorsuale estremamente uniforme come quello descritto significa
votarsi alla sconfitta e contribuire alla sola determinazione della media finale. Le altre imprese
ripetenti, invece, si limitano a replicare la stessa offerta in due sole
procedure concorsuali ed anche questa appare una singolare coincidenza. Anche le imprese plurivincitrici con
la stessa offerta, peraltro, sono caratterizzate da una particolarità: ripetono la stessa
offerta solo nelle gare vinte mentre cambiano percentuale in quelle perdute. Maggiore
risulta lo scarto dalle offerte vincenti, maggiore la lontananza dalla vetta nelle altre
procedure. Lesito delle gare precedenti
non sembra fornire insegnamento ai perdenti: limpresa con il tasso di partecipazione
più alto (100%) rimane sempre lontana dal vertice della graduatoria con valori
percentuali sostanzialmente equivalenti. Alla percentuale dello 0% di riuscita
di questa, si contrappone il 66% di una impresa che partecipa a tre sole gare, vincendone
due. Altre imprese pur essendo
formulate le offerte in millesimi esprimono durante la stessa gara analoga
percentuale di ribasso. In disparte ogni valutazione estranea
al controllo di gestione, si evidenzia un quadro complessivo molto meno fisiologico di
quello emergente a livello statistico. Invero, la improbabile singolarità o serialità di
certi esiti induce il fondato sospetto di un mercato locale circoscritto, che non agisce
secondo lastratto modello della concorrenza, pure consustanziale alla procedura di
pubblico incanto. Su 348 partecipazioni accertate nel
campione di controllo quasi la metà sono ascrivibili ad appena 26 imprese.
Complessivamente le imprese partecipanti sono 76 per una media di 5 partecipazioni
individuali. Queste devono essere incrementate alla luce delle partecipazioni in ATI,
nelle quali sono presenti alcuni dei soggetti dianzi menzionati. Nelle stesse procedure
appaiono ragioni sociali, chiaramente pertinenti a ditte individuali, con nomi analoghi,
dai quali è possibile ipotizzare se non un controllo vero e proprio un collegamento di
fatto. Sullimpatto esercitato nelle
procedure di gara dal meccanismo delle medie si riferisce ulteriormente in successivo
paragrafo: con riguardo alla situazione illustrata deve comunque concludersi che, in detta
nicchia di mercato, si verificano distorsioni patenti del principio della concorrenza. E ciò anche per quanto
argomentato a livello di moduli contrattuali utilizzati dalla stazione appaltante
(contratto aperto) - non costituisce un problema solo dal punto di vista della
concorrenza, ma anche da quello della economicità, sussistendo forti elementi di dubbio
che la valutazione del contenuto economico dei bandi sia il referente dei concorrenti per
quantificare le relative offerte. 6. Le perduranti
anomalie originate dal meccanismo di esclusione automatica. Come più volte
rilevato da questa Corte, linsistenza della nostra legislazione sulla adozione del
sistema delle medie e della esclusione automatica comporta gravi problemi in ordine ai
profili di concorrenza, trasparenza e speditezza delle procedure[41].
Si ritiene opportuno tornare sullargomento per porre in risalto il nesso eziologico
tra la disciplina normativa delle gare e il verificarsi delle anomalie riscontrate. Ladozione di siffatto
meccanismo, tutto basato sulla casualità della media[42] - interpretata quale punto
di equilibrio tra la domanda e lofferta - è stata giustificata con lesigenza
di espellere dal mercato delle opere pubbliche quelle offerte inadeguate per difetto, che
permetterebbero ad imprese poco munite di lucrare una sorta di ossigeno economico
attraverso lassunzione dellappalto a prezzi anormalmente bassi, i quali non
consentirebbero la conclusione delle opere. La tutela dallofferta
anormalmente bassa è istituto conosciuto anche dalla normativa e giurisprudenza
comunitaria ma strutturato in ben diversa maniera. In questultimo ambito
concettuale è definita tale lofferta soggetta ad accertamento amministrativo previo
contraddittorio e non, come nel caso italiano, quella che - per effetto di meccanismi
legati allalea dei comportamenti dei partecipanti - si situa oltre una certa media
percentuale di ribasso. La giurisprudenza comunitaria, infatti, ha avuto modo di ribadire
più volte il principio secondo cui - nellaffidamento degli appalti - il fine
essenziale delle norme europee è tutelare gli interessi degli operatori economici
stabiliti sul territorio dellUnione che intendano offrire beni o servizi alle
Amministrazioni aggiudicatrici e, quindi, escludere la possibilità che una stazione
appaltante si lasci guidare da considerazioni non economiche[43]. La costante giurisprudenza della
Corte di Giustizia afferma, inoltre, che l'art. 29, n. 5, della direttiva 71/305 -
attualmente trasfuso nella direttiva 93/37 - vieta agli Stati membri di emanare
disposizioni che prescrivano l'esclusione d'ufficio dagli appalti di lavori pubblici di
talune offerte individuate secondo un criterio matematico, invece di ribadire
lobbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di applicare la procedura di verifica
in contraddittorio, prevista dalla direttiva stessa[44]. Il problema, posto in modo chiaro e
incontrovertibile dai diversi giudicati comunitari richiamati, è stato di fatto aggirato
nel nostro ordinamento, laddove si è circoscritta con carattere di apparente
temporaneità (non può essere considerata temporanea la norma contenuta nellart.
21, comma 1 bis, della legge-quadro introdotto dalla ormai lontana legge 216/95 di cui in
precedente nota si ricorda la cronologia modificativa) lesclusione automatica agli
appalti inferiori alla soglia comunitaria di 5 milioni DSP (oltre 5 milioni di euro). Lo scopo principale della legge -
quello di calmierare il mercato, espellendo i comportamenti anomali e i rischi connessi
allassunzione di appalti non remunerativi da parte di concorrenti condizionati
dallesigenza di implementare il portafoglio delle commesse - appare con estrema
chiarezza in contrasto con i mezzi predisposti per raggiungerlo. Dagli allegati 2/00* - concernenti linsieme delle stazioni appaltanti
sottoposte a monitoraggio - si può osservare come pochissime, probabilmente nessuna,
delle imprese espulse attraverso il meccanismo di esclusione automatica avessero
presentato offerte veramente anomale sotto laspetto economico. Tale dato è incontrovertibile almeno
sotto il profilo formale (sostanziale equivalenza economica rispetto alla offerta
vincente), perché una verifica più approfondita non potrebbe prescindere dal profilo
della remuneratività dei prezzi posti in gara. La stessa percentuale di ribasso
infatti potrebbe essere appropriata rispetto a certi prezzi e non remunerativa
rispetto ad altri. Ma di ciò la norma non tiene conto, avendo riguardo alla percentuale e
non al valore assoluto del prezzo. Corollario delle esposte
considerazioni sono le risultanze medie delle gare, dalle quali emerge una marcata
vicinanza se non identità delle percentuali di soglia, di aggiudicazione e di esclusione:
in sostanza si viene esclusi dal caso (se non addirittura da accordi mirati tra
concorrenti) e non dal mercato, con grave lesione del principio di libera concorrenza. Come la Corte dei conti ha già avuto
modo di chiarire, il mercato nazionale è segmentato in modo tale da concentrare il
preponderante valore delle commesse in appalti di importo molto inferiore alla soglia
comunitaria. Così, in sostanza, vengono sottratte alla
concorrenza, intesa nella accezione comunitaria, gran parte degli
appalti aggiudicati con gara formale. Valga in proposito lesempio del Ministero della Difesa che, in tutto
lesercizio 2000, risulta avere affidato solo due appalti superiori ai 5 milioni di
DSP. Il fenomeno della parcellizzazione
delle commesse, tuttavia, non è certo circoscritto alla Amministrazione in parola, bensì
costituisce una realtà diffusa: a partire dal 1995 e fino al 2000, i bandi pubblicati
dalle stazioni appaltanti sul territorio nazionale sono inferiori alla soglia comunitaria
per una percentuale oscillante tra il 97,9 e il 98,5%[45]. Considerato che la maggior parte
delle imprese edili nazionali non possiede qualificazione per importi superiori a tale
soglia, appare ben chiaro come la descritta deroga ai principi della concorrenza[46] caratterizzi la maggior parte del
mercato delle opere pubbliche e come le opere sottoposte alla presente indagine
rappresentino fedelmente la situazione generale del mercato italiano. Quanto alla trasparenza, non può
sottacersi il grave rischio di accordi volti alla dolosa predeterminazione della soglia e,
quindi, del parametro limite tra aggiudicazione ed esclusione. In pratica, un congruo
numero di concorrenti può facilmente impostare accordi per orientare il procedimento
verso un certo esito. Il meccanismo della esclusione delle
cosiddette ali (cioè delle offerte che si situano ai poli percentuali delle
offerte) previsto dal citato art. 21, comma 1 bis, legge 109/94 nella sua più recente
formulazione sembra, tra laltro, il veicolo più efficace per estromettere
attraverso accordi dolosi i partecipanti che, non rispondendo a logiche di gruppo,
formulano le loro offerte con riguardo alle proposte della Amministrazione e con
lobiettivo di vincere a condizioni sufficientemente remunerative. Come si arguisce dal campione
sottoposto a controllo, ciò è possibile non solo nelle procedure ristrette come la
licitazione privata, ove i partecipanti potrebbero venire a conoscenza degli esiti della
prequalifica, ma anche nel pubblico incanto, attraverso una partecipazione organizzata e
strumentale alla determinazione della media. Diverse formule matematiche possono essere
pensate con riguardo ai singoli mercati in modo da creare artificiosamente
la soglia di anormalità. Neppure aiuta, in proposito, la formulazione dellart. 90
del regolamento 554/99[47], laddove è consentito
laccesso alla media anche alle offerte formulate con errori di calcolo. In questi
casi infatti risulta quasi diabolica la prova della volontarietà di un
eventuale errore che abbia orientato la media e la soglia di anomalia in un certo modo[48].
Alle osservazioni in termini di
libera concorrenza e di razionalità, se ne devono aggiungere altre in tema di snellezza
dei procedimenti di gara. La configurazione della media quale presupposto della soglia di
anomalia comporta una serie di verifiche a campione che oltre a non fornire la
certezza di assenza di manipolazioni della media stessa appesantiscono notevolmente
i tempi del procedimento. Valgano per tutte le formulazioni dellart. 10 della legge
quadro che, ad ogni buon conto, si riporta in nota[49]. Di queste verifiche
peraltro a campione e inidonee a garantire certezze assolute - si potrebbe fare a meno,
circoscrivendole al solo vincitore, nel caso in cui si aggiudicasse con il criterio della
U.E. 7. Tempistica nella esecuzione dei programmi e
gestione dei lavori.
Considerata la diversa metodologia
istruttoria e di raccolta delle notizie, le risultanze che emergono dalla lettura dei dati
acquisiti, rispettivamente, per gli esercizi 1998-99 e per il 2000, appaiono
significativamente uniformi nel denunciare un andamento lento e irregolare nella
realizzazione dei programmi. Si è potuto in particolare riscontrare
come già negli esercizi precedenti che tanto più è dettagliata la
progettazione, tanto più il termine e lesito dei lavori risulta tempestivo e alieno
da controversie. Occorre premettere, tuttavia, come in
alcune tipologie negoziali cosiddette aperte, caratterizzate da una scarsissima
definizione progettuale, lassenza di contenzioso non sembra il frutto della qualità
della gestione del contratto, bensì la conseguenza di un corrispettivo determinato, per
così dire, in itinere se non addirittura a consuntivo. Ciò nuoce sia in termini di
economicità che di riscontri di efficacia, impossibili quando il quadro iniziale degli
obiettivi non è sufficientemente definito. Nelle more del deferimento e della
deliberazione da parte del collegio della presente relazione, la Direzione Genio Marina
Militare di Taranto ha dato riscontro (nota n. 6/2781/2002) ad un precedente atto istruttorio, con cui
si chiedevano chiarimenti in ordine alla corretta tenuta della contabilità dei lavori. In
particolare la Direzione nominata ha dichiarato di non redigere il giornale dei lavori per
i contratti a quantità indeterminata, limitandosi a conservare un promemoria cronologico
dei lavori effettuati, non prescrivendo il regolamento del 1932 la tenuta della
contabilità giornaliera. In disparte quanto riferito in
paragrafo precedente della relazione circa la applicabilità e la interpretazione di norme
del vecchio regolamento del 1932 in contrasto con i precetti chiave della legge-quadro, i
documenti prodotti presentano una assoluta approssimazione, lassenza di un riscontro
di protocollo e la assoluta inidoneità a provare la data esatta delle lavorazioni svolte. Questa prassi è decisamente non
conforme ai principi di trasparenza e al dettato degli artt. 155 e ss. del regolamento
554/99, a loro volta attuativi di principi indefettibili contenuti nella legge-quadro, in
quanto non consente riscontri oggettivi sullandamento e sulla quantità dei lavori
realizzati. Ciò in particolare con riguardo alla fattispecie a formazione progressiva
quale il contratto a quantità indeterminata. Considerato che i tempi medi per
lemanazione del certificato di collaudo e di quello di regolare esecuzione ammontano
per la stazione in esame ad oltre un anno e che quelli intercorrenti tra la consegna e la
fine lavori ad un anno e tre mesi, è evidente come questi appunti informali rimangano
lunica traccia del realizzato per un periodo medio superiore a 2 anni. Come si
evince dallallegato 5/00
i tempi medi delle altre stazioni sono in larga misura superiori e quindi il fenomeno
della mancata contabilizzazione dei contratti a quantità indeterminata risulta a rischio
in tutti quei contesti gestionali ove viene adottato. Mette conto ricordare che spesso gli
appunti presi consistono in una mera e speculare riproduzione degli ordini di servizio,
attraverso i quali, di volta in volta, il contratto a quantità indeterminata viene
parzialmente definito. La Direzione Genio Marina Militare di
Taranto sostiene per vero in contrasto con quanto correttamente rappresentato in
adunanza dal rappresentante del Ministero che la contabilità dei lavori ed in
particolare il giornale dei lavori non andrebbero tenuti per il contratto a quantità
indeterminata - sulla base del vecchio regolamento del Genio Militare n. 365 del 1932. Detta interpretazione, oltre che in
contrasto con quanto argomentato in precedente paragrafo e pacificamente riconosciuto dal
rappresentante del Ministero intervenuto, è in contrasto con elementari principi in tema
di trasparenza e sana amministrazione: oltre alla prova dei lavori viene infatti a mancare
il quadro dinsieme della gestione del contratto e la possibilità per il direttore
di correggere tempestivamente eventuali disfunzioni ed esercitare in tal modo il compito
di vigilanza-ingerenza che lordinamento gli impone.
7.1 nellesercizio 1999. Lattività istruttoria si è
focalizzata sulle concrete modalità di attuazione delle scelte programmatiche e, in
particolare, sul complesso dellattività contrattuale posta in essere dagli organi
sottoposti ad indagine nel periodo 1998 1999: al riguardo ci si è avvalsi della
metodologia utilizzata nella precedente relazione, approvata con deliberazione n. 71/2000. Lesame ha posto in rilievo sia il
grado di realizzazione dei lavori, desumibile dalla somma degli stati di avanzamento e dai
saldi pagati, sia lincidenza cronologica delle diverse fasi procedimentali di
affidamento e gestione dei lavori stessi, dalla programmazione alle eventuali vicende di
contenzioso. La comparazione dei dati concernenti
gli esercizi 1998 1999[50] deve essere effettuata con
cautela, sia per la brevità della serie storica esaminata sia per lincompletezza
dei dati relativi al programma 1998[51]. Sotto il profilo
gestionale, appare sicuro sintomo disfunzionale lincapacità della Amministrazione
di dare contezza del complesso del proprio operato. Ciò soprattutto con riguardo ai dati
di carattere sostanzialmente elementare richiesti dalla Corte dei conti. La loro mancata
raccolta e trasmissione se da un lato non appare in linea con il carattere
necessario del controllo esercitato sulla base dellart. 3, comma 4,
della legge 20/94 dallaltro denota lassenza o almeno la parziale
conoscenza del proprio operato e la conseguente impossibilità di intervenire
tempestivamente in modo autocorrettivo, quando
se ne presenti la obiettiva necessità. Dalle certificazioni trasmesse risulta
che nel 1999 gli interventi programmati (pari a oltre 289 miliardi) presentano un valore
complessivo di circa 270 miliardi di lavori a base dasta e di circa 221 miliardi per
importi contrattuali a seguito di procedure di aggiudicazione. Alla fine del 1999 il programma del
medesimo anno risultava attuato nella misura del 6% circa (importo degli stati di
avanzamento dei lavori), mentre era stato pagato, a titolo di saldo, solo l1,3% dei
lavori[52].
Il programma 1998 risulta attuato in
via definitiva nella misura del 45% circa (pari allincidenza del valore dei saldi
pagati) ed in corso di attuazione per lulteriore 14% circa (pari al valore dei
certificati di pagamento), rimanendo da attuare ancora il 40% delle opere programmate nel
1998. I tempi di realizzazione degli
interventi sono stati calcolati per il biennio di riferimento con due distinte
metodologie: a)
la prima tiene conto della data di approvazione dei programmi, dellandamento
reale dei lavori già conclusi e del termine contrattualmente previsto per i lavori ancora
in corso delle opere previste nei predetti programmi; b)
la seconda elabora i dati delle opere avviate precedentemente e giunte a
conclusione nellesercizio 1999. Questo secondo sistema, pur non prendendo a
riferimento opere facenti parte del programma relativo al suddetto esercizio, serve a
correggere la previsione in termini probabilistici del punto precedente (in quanto si da
per scontato il rispetto dei termini contrattuali per le opere ancora in corso). Questa
intercettazione diacronica (con riguardo alle programmazioni annuali) dei tempi delle
opere in corso o terminate nellanno, definisce quindi uno scenario medio della
tempistica degli interventi, trascurando tuttavia il segmento temporale che va dalla
programmazione alla aggiudicazione. Sulla base del criterio sub a) il tempo
medio di realizzazione dei singoli interventi compresi nei programmi 1998-99 si protrae
per oltre due anni (727 giorni nel 1998 e 892 giorni nel 1999). La fase intercorrente tra
la aggiudicazione dei lavori alla consegna risulta di 168 giorni del 1998, pari al 23%
circa dellintero procedimento, e di 309 del 1999, pari a quasi il 35% dello stesso.
I tempi concernenti la esecuzione vera e propria risultano di 327 giorni nel 1998, pari al
45% dellintero procedimento, e di 261 nel 1999, pari a meno del 30%). Utilizzando il secondo criterio, i
tempi medi di consegna realizzati nei due esercizi di riferimento (periodo dalla data di
aggiudicazione dellappalto alla consegna dei lavori) oscillano da un minimo di 141 a
un massimo di 298 giorni; quelli relativi alla esecuzione dai 214 ai 738 giorni[53].
Quel che emerge in modo incontrovertibile è laumento, nellesercizio 1999, dei
tempi amministrativi intercorrenti tra laggiudicazione e la consegna dei lavori.
Tendenza che appare confermata dalle risultanze delle gestioni relative allesercizio
2000, di cui si riferisce al successivo paragrafo. Conformemente
a quanto osservato nel precedente referto allegato alla delibera n. 71/2000, dal quadro
esaminato emerge che i lunghi tempi di attuazione dei programmi e di realizzazione delle
opere non dipendono dalladozione delle procedure concorsuali né dagli istituti che
perseguono la trasparenza nellaffidamento degli appalti, ma da altre cause
riferibili essenzialmente ai tempi burocratici, alla affidabilità dei progetti, che
talvolta abbisognano di specificazioni e perfezionamenti prima della consegna e
dallassenza o dal mancato rispetto del cronoprogramma. Rispetto al citato precedente referto
sembra invertirsi, nellesercizio 1999, la tendenza di ridimensionamento delle
varianti, che tornano ad espandersi dopo un quadriennio di progressiva riduzione. La media
complessiva della incidenza percentuale delle varianti sugli importi contrattuali appare
contenuta entro margini fisiologici, ma si registrano alcuni picchi di non trascurabile
valore. Evidente appare limpatto,
sulloperato della Amministrazione, della sopravvenuta legislazione (legge 415/98),
la quale ha ampliato le fattispecie delle varianti ammissibili attraverso la introduzione
- nellart. 25 - del comma 1 bis: la formulazione di detta norma, infatti, permette
di motivare le varianti mediante la natura e la specificità delle opere realizzate;
inoltre, quella del comma 5 bis circoscrivendo il concetto di errore progettuale
ha limitato leffetto deterrente nei confronti dei tecnici gerenti la
progettazione e direzione lavori. E poi da considerare prima
di avallare un giudizio di congruità sul complesso delle varianti lentità
del fenomeno dei lavori in economia e dei contratti aperti, di cui si riferisce in diversi
paragrafi, i quali si prestano a variazioni e ridefinizioni occulte dal punto
di vista della rilevazione, perché non sottoposti allo stesso iter approvativo delle
varianti. Dette variazioni dovrebbero essere intercettate e illustrate in sede di
contabilità finanziaria ed economica ma ciò, come precisato in altro punto della
relazione, non avviene. 7.2. nellesercizio 2000. Quanto allesercizio 2000, i dati
elaborati non solo forniscono un quadro diacronico rispetto alla annualità
dellesercizio di riferimento, ma risultano ancor più significativi
dellandamento delle operazioni nel medio periodo. E da precisare che essi sono
tratti, in parte, da apposito campione di interventi (12) gestiti dalla Direzione Lavori
Genio per la Marina di Taranto, stazione appaltante, che negli anni precedenti aveva
presentato risultanze molto vicine ai valori medi inerenti al complesso delle stazioni
appaltanti del Ministero della Difesa; in parte dai consuntivi delle opere giunte a
conclusione in questo esercizio nellambito delle Direzioni sottoposte alla presente
indagine[54];
in parte dai modulari standardizzati predisposti dal magistrato istruttore e
dallAutorità di controllo sui lavori pubblici. La scelta del campione delle gestioni
in corso, confrontato con i consuntivi dei lavori terminati in corso danno,
conferisce un più elevato grado di certezza e di attendibilità dei fatti considerati ai
fini delle valutazioni finali. Peraltro laddove la raccolta
standardizzata delle notizie effettuata con i menzionati modulari consente confronti
omogenei con la analisi diretta - i pertinenti dati sono stati elaborati comparativamente,
precisando comunque la diversa fonte di informazione. Come in seguito più
dettagliatamente precisato, proprio da questa procedura di comparazione, si è potuta
accertare una certa imprecisione da parte dellAmministrazione nelle attestazioni,
circostanza che deve far riflettere sulla tendenza, più volte emersa nella recente
legislazione, di impostare le procedure di controllo sulle mere rilevazioni statistiche. In realtà senza volere
considerare le ipotesi di volontaria manipolazione dei dati che pure è possibile in
assenza di metodici controlli amministrativi appare chiaro come una scarsa
capacità di rilevare gli elementi fondamentali della propria gestione pregiudichi anche
la capacità di autocorreggersi. In linea generale senza
particolari riferimenti alla indagine in oggetto, le cui risultanze consentono solo una
verifica delle considerazioni che si stanno formulando ben può dirsi che una
scarsa capacità di autocontrollo innesta un patologico meccanismo circolare,
sintetizzabile nella proposizione chi non è in grado di conoscersi non è
neppure in grado di migliorarsi. Sebbene, quindi, gli elementi
disfunzionali emersi dal campione di controllo analitico possano essere complessivamente
riferiti alla sola stazione appaltante sottoposta a campione, non vè dubbio che
essi costituiscano per lAmministrazione chiari elementi sintomatici di rischio per
lintero settore di attività, attesa la omogeneità delle strutture campionate con
altre operanti in parallelo. Per questo se ne dovrebbe tener conto nella pianificazione
annuale delle procedure del controllo interno di gestione. 7.2.1. I tempi di redazione e
utilizzazione delle progettazioni Venendo al merito del controllo
effettuato nel corso dellesercizio 2000 e con riguardo ad interventi i cui lavori a
base dasta superano 150.000 euro, si è potuto verificare - dalla copia delle
certificazioni rese allAutorità di controllo dei lavori pubblici - come il tempo
intercorrente tra laffidamento dellincarico di progettazione e la consegna del
progetto da parte del tecnico ammonti, per tutte le stazioni appaltanti della Difesa, ad
un valore medio di 188 giorni, calcolati su n. 42 fattispecie. Confrontando le risultanze del
controllo a campione con la certificazione, emergono due errori di notevole gravità per
una percentuale di inesattezza pari al 17%: si tratta di un fenomeno da non sottovalutare
se si considera che le rilevazioni in questione sono limitate agli elementi più
importanti della gestione, la cui conoscenza dovrebbe essere diffusa e incontrovertibile
nel gestore, nonché presupposto delle valutazioni che sono alla base di una sana genesi
delle decisioni da adottare nel corso del processo realizzativo. Analogamente, il tempo intercorrente
tra la consegna del progetto e la data di aggiudicazione - relativo a tutte le stazioni
appaltanti della Difesa - risulta di 281 giorni (calcolato su 107 opere pubbliche in base
alle certificazioni rese allAutorità prevista dallart. 4 della legge
Merloni). Il valore medio della stazione sottoposta a campione risulta sempre dalle
certificazioni rese allAutorità - pari a 268 giorni. Il valore medio relativo a
dodici fattispecie di interventi di detta stazione, sottoposti a campione, risulta di 279
giorni. 7.2.2. Lo stato di esecuzione degli
interventi Dalle certificazioni standardizzate,
invece, non è possibile trarre notizie in ordine allo stato di esecuzione degli
interventi e, conseguentemente, svolgere comparazioni con lanalisi a campione
effettuata. Questa è invece possibile, sia pure tenendo conto della diacronia, tra i
consuntivi delle opere giunte a conclusione nel 2000 e lo stato di quelle avviate in detto
esercizio e sottoposto a campione aggiornato alla data di deferimento. Da tale disamina, peraltro, emergono
indicazioni significative sulla capacità realizzativa degli uffici presi a riferimento. Queste confermano - con una base
istruttoria molto più analitica e diffusa - il fenomeno critico emerso sulla base della
diversa metodologia istruttoria impiegata, per gli esercizi 1998-99, per il complesso
delle stazioni appaltanti del Ministero della Difesa: pochissimi interventi vengono
completati in tempi ragionevoli e la maggior parte nemmeno nellanno successivo a
quello di aggiudicazione. Quel che è più grave molti non maturano in archi temporali
superiori allanno neppure il I stato di avanzamento. Nellesercizio 2000, relativamente
alle opere progettate allesterno, il tempo intercorso tra la consegna del progetto e
laggiudicazione è inferiore allanno per 26 fattispecie affidate dalla
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio di Roma (solo due fattispecie presentano un
tempo inferiore a 3 mesi); per 10 opere di pertinenza della 6^ Direzione Genio Militare di
Bologna (3 inferiore a 3 mesi); per 9 riguardanti il 1° Reparto Operativo Infrastrutture
di Milano; per 5 afferenti al 3° Reparto Operativo Infrastrutture di Bari (1 inferiore a
3 mesi); per 23 di competenza della Direzione Lavori Genio per la Marina di Taranto; per 9
del Comando Generale dellArma dei Carabinieri di Roma (inferiore a 3 mesi). In questo segmento temporale, forti
ritardi manifestano le opere in nota elencate[55]. In particolare la Direzione
Generale dei Lavori e del Demanio di Roma presenta, con riguardo allarco temporale
consegna progetto-aggiudicazione, ben sette fattispecie oscillanti tra uno e due anni, una
superiore ai due anni e tre addirittura a tre anni. Più in generale, si può osservare
come tutti i casi elencati in nota costituiscano sintomi di patologia gestionale sia sotto
il profilo della efficacia che della economicità: il decorso del tempo, infatti, da un
lato allontana il risultato configurato nei progetti, dallaltro risente della
perdita di valore delle risorse monetarie stanziate. Ma anche la fase di realizzazione
presenta caratteri non positivi: nel campione sottoposto a minuziosa analisi documentale
(Direzione Lavori Genio per la Marina di Taranto), caratterizzato in prevalenza da opere
manutentive, landamento dei lavori appare lento e irregolare. Nellallegato 3/00
si illustra come, su dodici interventi aggiudicati nellesercizio 2000, solo tre -
alla data di deposito della presente relazione - risultano ultimati ma non verificati,
mentre 9, cioè il 75%, non hanno maturato neppure il primo stato di avanzamento. Per ben
7 interventi, pari al 58% del campione, alla data dinizio della istruttoria non era
stata eseguita neppure la consegna dei lavori. Questa è avvenuta, per oltre la metà del
campione, nel periodo ottobre-novembre 2001, ad oltre un anno dalla aggiudicazione. In conclusione, se da un lato occorre
segnalare lindubbia attenzione prestata al rilievo della Corte e lefficace
impatto concomitante del controllo esterno sulla pertinente attività
amministrativa, non può essere trascurata la singolarità del fenomeno accertato: per il
25% delle opere risultano sufficienti circa 5 mesi a partire dalla aggiudicazione per
completare i lavori; per il 75% non è sufficiente neppure un anno per iniziarli. Ciò in
un contesto tecnico assolutamente uniforme, come verificato in sede di riscontro dei
quadri di spesa e delle relazioni tecniche di accompagno dei progetti. A questa palese discontinuità della
tempistica, inoltre, si contrappongono le caratteristiche omogenee delle imprese
aggiudicatarie, di cui si parla più dettagliatamente in precedenti paragrafi. La natura dei riscontri effettuati
induce ad escludere, infine, la presenza di due tradizionali esimenti delle
amministrazioni controllate: la tardività della assegnazione del budget (nei casi
esaminati già disponibile al momento della aggiudicazione), il comportamento anomalo di
qualche impresa aggiudicataria (nel caso di specie le imprese appaiono caratterizzate da
uniformità assoluta nelle valutazioni economiche e nei comportamenti tenuti in sede di
gara). E da segnalare comunque
che, nel campione citato, il 25% dei lavori eseguiti riguarda in modo del tutto
speculare quelli progettati allesterno mentre il 75%, caratterizzato
dallassenza di stati di avanzamento, deriva da progettazioni interne. 7.2.3. Ritardi e disfunzioni Dati migliori non emergono dai
consuntivi delle opere giunte a conclusione nellesercizio 2000 (alcune stazioni
appaltanti hanno inserito anche alcune opere concluse nellesercizio 2001): i tempi
amministrativi continuano a sopravanzare di gran lunga quelli operativi.
Dallallegato 5/00/5
riguardante la elaborazione di 43 opere di pertinenza della I Direzione Genio Militare
Torino, della V Direzione Genio Militare Padova, della Direzione Genio lavori e demanio di
Roma, dalla Direzione Genio Marina Militare Taranto, analiticamente individuate negli
allegati 5/00/1-4,
si ricava che il tempo medio intercorrente tra la aggiudicazione e la consegna dei lavori
è di 315 giorni, quello tra la consegna e la ultimazione di 727 giorni, quello tra la
fine lavori e la approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
addirittura di 1327 giorni. Rispetto agli originari importi
contrattuali vengono approvate perizie di variante mediamente incidenti per il 3,3%.
Revisione prezzi, prezzo chiuso, riconoscimenti bonari ammontano a quasi analoga
percentuale media. Il costo finale delle opere, tuttavia,
si attesta su una misura inferiore media rispetto a quella degli impegni assunti pari al
7,13%. Su tali dati medi, peraltro, incidono fattispecie che presentano un notevole grado
di anomalia. Alcune opere risultano aggiudicate in tempi lontanissimi, fino a 16 anni
anteriori a quello di aggiudicazione[56]. Ad ogni buon conto si
riporta in nota[57]
un elenco di fattispecie di remota origine, venute a conclusione nellesercizio 2000. Talvolta il ritardo si verifica nella
fase di consegna dei lavori[58]: in questi casi, frequente
è lincidenza della scarsa definizione contrattuale e della conseguente necessità
di completare e specificare gli interventi, per consentire la fisiologica esecuzione delle
prestazioni. In questa fase, però, il rapporto contrattuale è già nato e le conseguenze
giuridiche ed economiche del ritardo ricadono sul committente. Altre volte lanomalia riguarda
propriamente lesecuzione dei lavori[59]: i picchi temporali più
alti sono in genere meno elevati di quelli amministrativi, ma pur sempre ragguardevoli se
posti in relazione ai termini contrattuali ed alla annualità di determinazione del
programma. Nella maggior parte dei casi il
segmento temporale del ritardo viene occupato dalla fase intercorrente tra fine-lavori e
verifica[60].
A parte la palese violazione
dellart. 28 della legge-quadro - che prevede un termine di 6 mesi per
lapprovazione del certificato di collaudo e di 3 mesi per quello di regolare
esecuzione - è chiaro che una simile pratica svuota sostanzialmente il senso della
verifica stessa, gravando inoltre la Amministrazione di responsabilità contrattuali e
verso terzi (nel caso di anticipata consegna) che non le spetterebbero. I riferiti ritardi nelle procedure di
collaudo e certificazione della regolare esecuzione emergenti dai consuntivi vengono
confermati dalla analisi a campione sugli affidamenti 2000 della Direzione Genio Marina
Militare di Taranto: nessuna delle opere affidate nel 2000 ha riportato detta
certificazione. La lentezza delle verifiche lascia
ancor più perplessi quando riguarda i lavori di manutenzione dal momento che questo tipo
di opere: a) sono
le più soggette allimpatto del tempo e quindi i tempi ipertrofici possono perfino
precludere una procedura di esatto riscontro; b) vengono
per buona parte retribuite a misura e abbisognano di una maggiore vigilanza sul quantum
del corrispettivo. Dai consuntivi di 43 opere scelte a
campione risalta una prevalenza della adozione del collaudo rispetto alla certificazione
di regolare esecuzione, adottata soltanto nel 23% dei casi. Dalla integrazione delle metodologie
istruttorie, inoltre, emerge che il fenomeno dellendemico ritardo tende ad acuirsi
nei periodi più recenti: confrontando gli allegati 2/00*
e 5/00,
infatti, si ricava che nellesercizio 2000 sono pervenute a verifica, per le quattro
stazioni appaltanti prese a riferimento, 43 procedure, mentre nellanalogo periodo
sono stati perfezionati 98 nuovi affidamenti. Ipotizzando valori uniformi nel numero di
commesse attribuite in ciascun anno, il divario tra opere realizzate ed opere verificate
tende, quindi, ad aumentare velocemente. Dal consuntivo dei lavori emergono
anche alcuni sfondamenti del budget originariamente stanziato per i singoli interventi[61]:
in alcuni casi ciò avviene a seguito di approvazione di perizie di variante, per
applicazione di istituti revisionali tanto più influenti quanto maggiori sono i ritardi
nella consegna e nella esecuzione, oppure a seguito di accordi bonari con le imprese
esecutrici. In altre fattispecie
lAmministrazione tace sui motivi del superamento della previsione definitiva della
spesa, lasciando intendere che la maggiore spesa è stata regolarizzata a sanatoria in
sede di collaudo o di verifica di regolare esecuzione. Questultima prassi non appare
improntata ai migliori canoni di trasparenza e di sana amministrazione. Un altro fenomeno emergente dai
consuntivi è quello opposto della anomala diminuzione della spesa rispetto al
preventivato. Una diminuzione inferiore al 10% del
preventivato rientra nella fisiologia della gestione dellopera ed in certa misura
appare conseguente almeno in astratto alla applicazione dei canoni di
economicità, nonché a pratiche di precisa vigilanza e corretta misurazione delle
prestazioni. Quando questa soglia viene superata[62]
il fenomeno risulta chiaro sintomo di parziale, se non addirittura diversa, realizzazione
delle opere individuate in sede progettuale. Infatti, o le prestazioni sono individuate in
eccesso, oppure in modo palesemente errato. Ma il fenomeno più probabile - almeno nelle
fattispecie contrattuali protrattesi in tempi anomali[63] - è la chiusura delle
opere a stati davanzamento parziali per porre fine a situazioni di stallo, che
potrebbero poi sfociare in possibile contenzioso. Anche in questi casi le costanti
risultanze dei controlli svolti dalla Corte hanno individuato la eziologica influenza su
detto fenomeno di carenze o insufficienze della progettazione. E da segnalare, infine, come
alcuni contratti a quantità indeterminata prevedano una clausola secondo cui, dopo 365
giorni dalla consegna (la durata dei lavori è indicata nel capitolato dappalto), in
caso di mancata ordinazione e realizzazione dei lavori per lintero, il rapporto si
intende concluso[64].
Nella buona sostanza un appalto
dopera si trasforma in un contratto a tempo per di più con un accentuato
carattere aleatorio - che può risolversi senza il mancato completamento delle prestazioni
in esso dedotte. Detta clausola non appare in linea con il profilo paritetico del
contratto e quindi rischiosa per lAmministrazione in un ipotetico contenzioso con un
appaltatore che eccepisse la perdita di chance per un contratto ridotto oltre la normale
alea del 20% del valore (sesto quinto dobbligo). 8. Valutazioni in ordine ai profili
contabili della gestione con particolare riguardo agli aspetti innovativi introdotti dalla
legge 94/97. Tra gli aspetti più problematici delle
gestioni sottoposte a controllo è da annoverare quello della rappresentazione contabile. La riforma della contabilità contenuta
nella legge 94/97 ha introdotto radicali novità nellintento di assicurare chiarezza
e corrispondenza nei rapporti tra direzione politica, responsabilità di gestione e
rappresentazione contabile degli eventi gestori. Le risultanze della istruttoria compiuta
sembrano disattendere in modo grave le aspettative contenute nella nuova legislazione,
almeno con riguardo alla organizzazione contabile della Amministrazione della Difesa. Le osservazioni negative fermo
restando quanto si osserva più specificamente nei diversi paragrafi inerenti alle
risultanze della gestione possono essere così sintetizzate: · i capitoli ove sono allocati i fondi utilizzati sono di natura
assolutamente promiscua: forniture, lavori, servizi di più direzioni periferiche e di
uffici (enti) ad essi facenti riferimento gravano sullo stesso stanziamento per importi
percentuali continuamente rideterminati; · le somme di detti capitoli sono gestite parte in contabilità
ordinaria, parte in contabilità speciali, parte attraverso funzionari delegati; ciò
rende assai arduo assemblare un panorama generale omogeneo della utilizzazione delle
risorse disponibili e pregiudica le comparazioni tra i risultati raggiunti dai diversi
centri di spesa; · le gestioni a mezzo funzionario delegato in particolare
comportano spese in economia di rilevante importo per lavori che presentano caratteri di
prevedibilità e programmabilità, e, per tale motivo, dovrebbero seguire il normale
procedimento contrattuale. Mette conto illustrare tale fenomeno con il referto ispettivo
di Ispedife, che si riporta in nota[65]; · nel bilancio consuntivo 2000, pure redatto per la prima volta in
termini di contabilità economica, non vi è alcuna esposizione per centri di costo delle
gestioni demandate a ciascuna delle stazioni gerenti prese a riferimento nella presente
indagine; · il centro di responsabilità della pertinente U.P.B. non sembra
avere adeguata e tempestiva conoscenza della effettiva utilizzazione delle risorse in
ambito decentrato. A fine anno tra le diverse direzioni e i centri di spesa vengono
effettuate empiriche compensazioni, che non consentono alcuna lettura in termini
gestionali e men che meno in termini di effetti sul patrimonio; · quanto alla corretta illustrazione degli effetti della gestione
in termini patrimoniali è da osservare che lassenza di un analitico rendiconto
delle risultanze di ciascun progetto non consente di collegare e imputare nelle scritture
patrimoniali gli incrementi e le riduzioni di valore conseguiti e, per quel che concerne i
lavori in economia, la assenza, presso alcune stazioni gerenti della Amministrazione, di
un registro-giornale dei materiali acquistati ed impiegati provoca analoga disfunzione[66]; · lassenza di significativa analiticità nelle risultanze
contabili si riverbera inevitabilmente sul processo di programmazione della gestione delle
risorse. In detto contesto gli unici riferimenti sono lo stanziamento, gli impegni e i
pagamenti complessivi dellesercizio precedente, e ciò comporta una sorta di corto
circuito perché lassegnazione delle risorse non può avvalersi, in concreto, dei
singoli risultati contabili, che compongono lammontare indistinto dello
stanziamento; · nella buona sostanza la persistenza di questi capitoli omnibus
contraddice la finalità ispiratrice della riforma del bilancio amministrativo il quale,
costituendo elemento essenziale per realizzare una sana amministrazione, dovrebbe
prevedere una più accentuata e significativa articolazione dei capitoli quale
indispensabile attuazione dei principi di chiarezza, sincerità e trasparenza dei conti
pubblici; · in questo contesto, la smaterializzazione degli
ordinativi attraverso la loro gestione informatica - ancorché abbia quale presupposto la
migliore e più snella circolazione dei dati contabili, in modo da consentire una lettura
aggregata secondo grandezze mirate e significative (quali, nel caso di specie, la
realizzazione dei diversi progetti) non ha comportato alcun vantaggio nella
acquisizione di notizie analitiche di fondamentale importanza quali gli impegni e i
pagamenti, sparsi in capitoli caratterizzati da un alto grado di promiscuità. In buona
sostanza, nella gestione in esame, allo smantellamento del formalismo e della cartolarità
non è seguito leffetto perseguito dalla legge di riforma di rendere chiara e
trasparente lattività di rendicontazione e di agevolare i riscontri interni ed
esterni; · la insufficiente attuazione degli snodi fondamentali della
Riforma contabile non consente neppure agli uffici centrali della Amministrazione di
monitorare con precisione lattività dei funzionari gerenti la spesa e di conoscere
in tempo reale lo stato di realizzazione dei programmi di spesa. Grande difficoltà esiste
infatti nella acquisizione di notizie elementari quanto importanti come lelenco dei
funzionari delegati operanti nelle direzioni periferiche; lelenco degli ordini di
accreditamento in contabilità speciale a favore dei funzionari delegati e degli altri
accreditamenti ad essi destinati; lelenco dei pagamenti e degli impegni assunti dai
funzionari medesimi, la dimensione delle giacenze di tesoreria risultanti alla chiusura
dei pertinenti esercizi. In sintesi lattività istruttoria della Corte è stata
caratterizzata da una paradossale inversione della fisiologica cronologia del controllo. Anziché prendere le mosse dalla rappresentazione contabile per
giungere ad approfondimenti documentali e fattuali dei risultati conseguiti dalle stazioni
gerenti, i riscontri contabili sono stati guidati dalle conoscenze acquisite
specificamente e direttamente in una sorta di confronto ex post, utile forse a testare la
conformità dei conti, ma non al normale svolgimento della funzione del controllo
successivo sulla gestione. 9. Valutazioni sul funzionamento dei
servizi di controllo interno nella materia oggetto della presente indagine. Sulle gestioni oggetto della presente
indagine nessun programma di controllo di gestione risulta essere applicato dalla
Amministrazione mentre alcune verifiche ispettive sono state disposte dal Servizio
Ispettivo[67].
Nei pertinenti rapporti emergono rilievi e osservazioni comuni o congruenti con quelli
formulati da questa Corte: a)
tardiva assegnazione di fondi agli uffici gerenti; b)
assenza di programmazione e predefinizione di alcune opere infrastrutturali; c)
immotivato ricorso a procedure semplificate in economia per opere suscettibili di
regolare programmazione e assoggettamento a procedura concorsuale; d)
assenza di contabilità giornaliera per lavori in economia[68]. Se lAmministrazione fosse
riuscita a diffondere incisivamente contenuti e prescrizioni, diverse disfunzioni
riscontrate avrebbero potuto essere evitate. Quel che emerge tuttavia è la marginalità
di tali controlli. Ciò sia in termini di risorse effettivamente assegnate agli ispettori,
che di quantità dei processi ispettivi rispetto alle gestioni infrastrutturali in atto
nonché, infine, di dimensioni dei lavori oggetto di ispezione. Si nota, infatti, come gli
interventi oggetto di dette ispezioni siano di importo e rilevanza strategica assai
inferiore di altri (cfr. in proposito par. 7) che presentano accentuati ritardi senza
essere stati oggetto di alcuna verifica sul posto. Probabilmente una programmazione più
estesa di verifiche ispettive sulle infrastrutture di maggiore importanza e più lenta
esecuzione, una più consistente dotazione di mezzi per gli ispettori, una più assidua e
puntuale attività di formazione specifica in questa complessa materia produrrebbero un
benefico effetto di stimolo nelle situazioni deteriorate e comporterebbero una
informazione più precisa e diffusa. Accanto al profilo ispettivo, che
riguarda il monitoraggio e linformazione della patologia, dovrebbe operare un
sistema di diffusa e generalizzata raccolta di dati nelle forme informaticamente più
evolute per le finalità del controllo di gestione e di quello strategico. Sistema che
dovrebbe garantire sia alla direzione politica che a quella amministrativa[69]
la conoscenza in tempo reale dello stato di attuazione dei programmi e la possibilità di
intervenire con le opportune disposizioni organizzative ogniqualvolta emergano forti
scostamenti tra programmi e realizzazioni. In questo campo lorganizzazione
appare del tutto embrionale non essendo stato prodotto a questa Corte alcun rapporto
informativo sintetico o almeno a campione sullo stato dei programmi infrastrutturali in
corso[70]. Le
osservazioni della Corte possono essere così sintetizzate: a)
monitoraggi
e verifiche su questo tipo di gestioni non sono state previste nella pianificazione dei
controlli interni. Alla luce di quanto emerso sarebbe opportuno che con celerità ne
venisse disposta ladozione e specificato lufficio deputato a raccogliere ed
elaborare i dati nonché i livelli organizzativi incaricati della loro rilevazione e
trasmissione; b)
non
sono state fatte verifiche di attendibilità sui dati trasmessi allAutorità dei
Lavori Pubblici e alla stessa Corte dei conti. Considerati i difetti di corrispondenza
accertati dalla Corte, un apposito nucleo di funzionari dovrebbe essere dedicato a
verifiche a campione presso le singole unità organizzative; c)
la
realizzazione di ogni progetto di lavori pubblici si presta per sua natura ad essere
considerato prodotto dellazione amministrativa secondo la locuzione
dellart. 4 del decreto 286/99 e quindi necessaria unità di rilevazione per valutare
strutture operative e funzionari, ad esse appartenenti. Invece né a livello contabile né
a livello amministrativo sono stati predisposti strumenti per illustrare costi e modalità
di realizzazione dei singoli interventi predisposti nella programmazione; d)
a
tal fine il servizio di controllo interno si sarebbe potuto avvalere dei modelli sintetici
predisposti dalla Autorità e dalla Corte, i quali abbracciano tutti i momenti più
significativi di queste tipologie di gestione. Molti degli elementi contenuti in detti
modelli costituiscono tra laltro naturali indicatori specifici di
efficacia ed economicità; e)
il
progetto di rilevazione dovrebbe essere caratterizzato da periodicità e sufficiente
frequenza in modo da consentire quella concomitanza del controllo di gestione, connaturato
alla sua strumentalità alla amministrazione attiva. 10. Sintesi delle valutazioni relative
alle gestioni controllate. In modo sintetico gli aspetti emersi
dalla descritta attività di controllo possono essere così rappresentati: A. I tempi della programmazione annuale
non vengono quasi mai rispettati di guisa che le gestioni in atto negli esercizi 1999 e
2000 hanno riguardato per la maggior parte progetti inseriti in programmi pregressi mentre
quelli della annualità di riferimento sono slittati alle annualità successive. B. Gran parte dei progetti avviati negli
esercizi 1999 e 2000 sono ancora incorso di esecuzione alla data di deferimento della
presente relazione. Alcuni sono stati redatti e approvati in esercizi ancora precedenti. C. Alcune progettazioni, anche esterne,
sono state utilizzate a distanza di anni. Ne deriva un grave scollamento tra
individuazione del fabbisogno tecnico e inserimento nella programmazione, oltre che
incontrovertibili disfunzioni in termini di efficacia e di economicità. D. La programmazione stessa risulta
capovolta rispetto ai fisiologici canoni di redazione perché le assegnazioni
di risorse ai singoli interventi avvengono con il criterio a pioggia piuttosto
che secondo mirati parametri di priorità, funzionalità ed esatta stima dei fabbisogni. E. I progetti interni verificati a
campione appaiono di qualità e definitezza inferiore a quelli esterni e non sembrano
idonei a definire gli obiettivi tecnici in modo da consentire puntuali riscontri dei
risultati. F. I progetti, anche infrastrutturali,
non appaiono corredati da definiti piani di manutenzione delle opere. Ciò comporta un
deficit sia in termini di definizione di costi che di coerente copertura degli stessi
negli esercizi a venire. G. Le stazioni gerenti non fissano e
comunque non si vincolano ad un cronoprogramma, che prenda a riferimento anche le fasi
amministrative, ma si limitano a fissare solo i tempi contrattuali dei lavori: questa
appare una importante concausa dei rilevanti tempi di realizzazione dei programmi annuali.
H. Dalla tempistica e dal rapporto tra
il valore delle progettazioni esterne e quello dei pertinenti lavori appaltati si evince
una non completa utilizzazione delle progettazioni stesse. I. Come le altre Amministrazioni dello
Stato quella della Difesa presenta tempi lunghi nella messa a disposizione del budget a
favore dei funzionari gerenti. Né sembra favorire la snellezza dei tempi la forte
frammentazione nelle competenze operative, che si è accentuata malgrado la
particolarità dellordinamento gerarchico militare - nel corso del lungo iter
modificativo del decreto 29/93 (ora incorporato nel decreto 165/01). In particolare, la
Direzione Generale Lavori e Demanio e la Ragioneria centrale non appaiono in grado di
controllare la utilizzazione delle copiose risorse trasferite agli uffici decentrati. J. Non è conforme ai principi contenuti
negli artt. 16, 19, 21 e 24 della legge-quadro il ricorso, nei casi evidenziati in
relazione, al contratto aperto cosiddetto a quantità indeterminata nei lavori
edili di media complessità. K. Non è conforme allart. 154 del
regolamento n. 554/99 il ricorso nei casi evidenziati in relazione - al contratto
aperto cosiddetto a quantità indeterminata per i lavori di importo superiore
a 200.000 euro. L. Le procedure di gara mostrano in
generale esiti contraddittori, contemplando esclusioni di imprese, che almeno in linea
astratta non presentano aspetti di anormalità. Buona parte del fenomeno è da imputare
tuttavia come argomentato in relazione al meccanismo previsto dallart.
21, comma 1 bis, della legge-quadro, più volte censurato in ambito comunitario. M. Alcune stazioni appaltanti presentano
una partecipazione alle procedure concorsuali notevolmente ridotta. In particolare, per la
5^ Direzione Genio Militare di Padova, in 10 gare su 23 si sono avute meno di dieci
imprese partecipanti; per il 1° Reparto operativo di Milano - in 5 gare su 11 - e per la
6^ Direzione Genio Militare di Bologna, addirittura in 6 su 11, meno di cinque. N. Le procedure di gara gestite dalla
Direzione Genio Marina Militare di Taranto presentano un mercato particolare e ristretto
non tanto con riguardo alla media di partecipazione per singole gare, che è una delle
più elevate tra le stazioni sottoposte a controllo, ma per la ricorrenza delle stesse
ditte nei diversi concorsi e per la assoluta particolarità dei loro comportamenti,
analizzati nellapposito paragrafo. O. La tempistica della realizzazione dei
programmi dimostra una ragguardevole lunghezza delle fasi amministrative, che vanno dalla
consegna del progetto alla aggiudicazione e alla consegna dei lavori, e di quelle di
verifica tecnica, intercorrenti tra la fine dei lavori e lapprovazione del collaudo
e della regolare esecuzione. Paradossalmente il segmento gestorio più breve è quello
della realizzazione dei lavori, che si esaurisce in tempi relativamente brevi rispetto
alla attuazione complessiva del programma stesso. P. Risultano contrarie al disposto
dellart. 28 della legge-quadro le gestioni evidenziate in allegato, per le quali
sono stati superati i tempi di 3 e 6 mesi rispettivamente previsti per lapprovazione
del certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Q. La gestione contabile delle opere
assoggettate a controllo contrariamente alla ratio legis della legge 94/97 -
non appare improntata al principio della rappresentazione aggregata e significativa e
sembra, di contro, aver perso il carattere analitico della contabilità tradizionale, con
grave lesione del principio di trasparenza. Nella fase istruttoria lunica proficua
utilizzazione è consistita nella ricerca - allinterno del disaggregato
caleidoscopico dei diversi tipi di contabilità adottati - dei fatti già accertati per
strade documentali alternative. R. Lassenza di un controllo di
gestione sia in termini astratti (previsione regolamentare o in sede di pianificazione dei
controlli) che concreti su questo tipo di gestioni pregiudica irrimediabilmente le
potenzialità autocorrettive della amministrazione. La conoscenza di alcuni dei fenomeni
disfunzionali segnalati e dei rischi di una loro reiterazione in apparati similari,
operanti in parallelo alle strutture sottoposte a controllo, avrebbe certamente indotto
lamministrazione a valutare lopportunità di alcuni rimedi: maggiore
formazione e responsabilizzazione dei funzionari deputati alle rilevazioni; opportunità
di rotazione degli incarichi di direzione di alcuni uffici tecnici ove leccessiva
uniformità del mercato e delle procedure negoziali lascia quanto meno trasparire una
scarsa attenzione ai profili di trasparenza, di tempestività, nonché di efficacia;
creazione di banche dati centrali per finalità di controllo e di impulso, etc. S. Nel biennio oggetto di indagine si è
verificato un marginale incremento complessivo del ricorso al sistema di esecuzione delle
opere in economia, imputabile probabilmente anche alla nuova formulazione dellart.
24 della legge-quadro, che ha consentito per il Genio Militare deroghe alla disciplina
generale. T. Le perizie di variante appaiono
complessivamente contenute in percentuali fisiologiche rispetto agli importi contrattuali,
ma un giudizio complessivo sul fenomeno non può essere dato a causa del notevole ricorso
allistituto del contratto a quantità variabile, che costituisce una sorta di
variazione continua, non soggetta alle rigide procedure approvative delle
varianti stesse e quindi difficilmente misurabile. U. Quanto al grado di conformazione del
complesso delle gestioni esaminate ai principi della concorrenza, il lusinghiero dato
statistico relativo alla adozione della asta pubblica risulta fortemente temperato -con
riguardo ai comportamenti delle imprese accertati attraverso il campione - dalla
partecipazione media delle altre stazioni appaltanti e dagli effetti alquanto
anomali della esclusione automatica (detti fenomeni non sono tuttavia direttamente
collegati al comportamento tenuto dalla Amministrazione, che pure dovrebbe vigilare in
modo maggiore sul ripetersi di certi esiti concorsuali). V. Sotto il profilo della efficacia e
della conseguente capacità di uniformare i risultati agli obiettivi, i lunghissimi tempi
del procedimento e dei sub procedimenti di realizzazione giustificano un giudizio
complessivamente negativo. 11. Osservazioni sullimpatto e la
coerenza della vigente legislazione. Lindagine di cui si riferisce ha
permesso di mettere in luce alcuni aspetti di influenza diretta e determinante della
legislazione sulle modalità di esercizio della attività amministrativa e contrattuale
della Amministrazione. Le
predette considerazioni riguardano soprattutto gli effetti della legge 415/98 e del
regolamento n. 554/99, entrati in vigore proprio nel biennio 1999-2000, determinando la
significativa variazione di alcuni parametri gestionali acclarati nel corso degli esercizi
precedentemente controllati. Anche i nuovi principi in materia di rapporti tra direzione
politica e gestione amministrativa e laumento del decentramento gestionale hanno
influito sulla rappresentazione contabile dei fatti valutati. Gli effetti più rilevanti della
legislazione nella particolare materia oggetto della presente indagine possono essere
così sintetizzati: a)
si è registrato un indubbio sviluppo del decentramento e del trasferimento delle
risorse nelle strutture periferiche. A questo processo, influenzato sia pure nella
conservata particolarità dellordinamento militare dai principi contenuti nel
decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche, non ha fatto seguito il rafforzamento
di una rete di monitoraggio e di acquisizione di conoscenze a livello centrale, in grado
di presentare alla direzione politica un quadro aggregato almeno dal punto di vista
economico-finanziario - dei risultati complessivamente raggiunti sul territorio nazionale; b) lincremento
della utilizzazione dellistituto dei lavori in economia rispetto agli esercizi
precedenti è almeno in parte riconducibile alla norma introdotta nel corpo del previgente
testo dellart. 24 della legge-quadro, la quale riconosce esplicitamente il carattere
di specificità dei lavori dellAmministrazione della Difesa, in particolare del
Genio Militare. E meritevole di attenzione il fenomeno per cui la utilizzazione dei
lavori in economia non sia cresciuta solo con riguardo alla amministrazione diretta delle
opere del Genio Militare, bensì si sia estesa ai cottimi delle altre stazioni appaltanti.
Evidentemente la liberalizzazione delle modalità di affidamento dei lavori del Genio
Militare è stata intesa come una indiretta inversione di tendenza nei riguardi
dellapplicazione del principio di concorrenza anche in settori di intervento che la
norma derogatoria certamente non contempla; c) il
progressivo aumento della incidenza percentuale della procedura del pubblico incanto a
discapito della licitazione privata, allinterno della più vasta categoria delle
procedure concorsuali, è riconducibile non tanto alla novella del 1998 bensì ad un
processo di riflessione indotto dalla legge 216/95 la quale, nel riformulare lart.
23 della legge-quadro, ha stabilito che alle licitazioni private per
laffidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti
che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando. Ciò ha comportato la impossibilità di effettuare la
selezione dei concorrenti, come accade nelle procedure ristrette disciplinate dalle
direttive comunitarie sugli appalti. Nella buona sostanza la licitazione privata assume
nellordinamento dei lavori pubblici la sembianza di procedura aperta con duplice
modalità di presentazione della candidatura e dellofferta. E evidente come
una siffatta mutazione abbia indotto le amministrazioni più attente come il Ministero
della Difesa a privilegiare lasta pubblica, la quale consente maggiore speditezza e
trasparenza (non sufficienti tuttavia a dissipare i dubbi emersi dalla analisi delle
procedure di gara), a parità di caratteristiche aperte; d) il
meccanismo di esclusione automatica previsto dallart. 21, comma 1 bis, oltre ad
essere contrario ai principi comunitari in materia di libera concorrenza negli appalti
(cfr. in proposito la giurisprudenza citata nel relativo paragrafo), produce risultati
anomali sia con riguardo al comportamento delle imprese concorrenti, che alla verifica di
economicità dei prezzi. Esso provoca, inoltre, notevoli appesantimenti procedimentali
alle verifiche sulle imprese che hanno contribuito a determinare la media di esclusione; e) la
introduzione da parte dellart. 154 del regolamento n. 554/99 del contratto aperto,
in disparte ogni considerazione sul possibile vizio di delega, ha incrementato
anche oltre i limiti consentiti da detta norma - ladozione di progetti carenti sotto
il profilo della definizione, se non addirittura della stessa identità dellopera,
nonché di fattispecie contrattuali poco trasparenti in ordine alla gestione della spesa,
delle soluzioni tecniche e delle possibilità di verifica finale; f) in
sintesi gli effetti meno positivi della regolazione si evidenziano non certo in relazione
allimpatto dei principi-obiettivo della legge-quadro contenuti nellart. 1
bensì con riguardo alle norme derogatorie di detti principi, le quali possono favorire
interpretazioni e prassi elusive. Quanto detto induce a confermare le raccomandazioni di
cautela, più volte riferite dalla Corte al legislatore[71], circa la utilizzazione
delle tecniche di deroga ai principi generali. IL MAGISTRATO RELATORE Cons. Aldo Carosi
[1] Avvertenza: il valore delle spese tecniche, degli importi dei lavori, degli stati di avanzamento è espresso in lire e depurato dellIVA. I dati illustrativi delle gestioni molte delle quali ancora in corso sono aggiornati alla data di deliberazione della presente relazione. [2] Peraltro a tuttoggi non emanato. [3] E fuor di discussione che a livello strategico lAmministrazione della Difesa, fin dalla entrata in vigore della legge-quadro e in conformità alle osservazioni contenute nei precedenti referti della Corte, abbia affermato una applicazione fedele dei nuovi istituti. E però mancato, come si osserva in prosieguo della presente relazione, unopera di vigilanza-esplicazione nei riguardi delle stazioni appaltanti, affinché non siano conservate o riesumate prassi antecedenti alla Riforma, collidenti con la stessa e con incontrovertibili principi di sana amministrazione (cfr. in tal senso quanto successivamente riferito sulluso praticato del contratto a quantità indeterminata e sulla mancata tenuta del giornale dei lavori). Una funzione di tal genere è stata espressamente assunta solo da ISPEDIFE ma per contesti e fattispecie assai marginali (generalmente in materia di spese eseguite in economia), mentre sembrano maturi i tempi per la emanazione di direttive dettagliate e la impostazione di speculari meccanismi di rilevazione a rete per supportare i compiti del servizio di controllo interno. [4] Ad ogni buon conto se ne riproduce qui di seguito lelenco: a) Sussistenza di standards tecnici ed economici, nazionali e comunitari, relativi alla tipologia del lavoro realizzato; b) Esistenza di prassi di verifica della capacità del progetto a conseguire gli standards prestazionali prefissati; c) Esistenza di elaborati tecnici utili a confrontare, sul piano della economicità, gli effetti prefissati ad un determinato costo con le possibili alternative progettuali (a parità di effetti ma con diverso costo); d) Esistenza di parametri di misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi in concreto realizzati rispetto a quelli previsti dal progetto in termini di conseguimento delle proiezioni e previsioni in questo contenute; e) Esistenza di parametri di misurazione degli scostamenti prestazionali ed economici fra previsione e realizzazione e di metodologie per leventuale correzione; f) Esistenza di studi di compatibilità dei costi gestionali dellopera realizzata con le disponibilità di bilancio, evidenziando eventuali profili di sovradimensionamento dellopera. [5] Per la formulazione delle proposte cfr. artt. 10 e segg. R.D. 17 marzo 1932, n. 365. [6] Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, relazione annuale 1999, trasmessa con nota in data 15 gennaio 2001, prot. n. 192, e Circ. 12 aprile 1995, prot. n. 2/2633/7-2-1/95, cit., pag. 4, lett. C). [7] Gli elementi programmatici di dettaglio vengono elaborati dagli enti programmatori in attuazione degli indirizzi contenuti nel Documento programmatico provvisorio per lavvio dellesercizio finanziario, redatto a seguito della presentazione del disegno di legge di bilancio. Dopo lapprovazione della legge di bilancio, viene redatto il Documento programmatico definitivo, che contiene la ripartizione delle quote dei fondi, per il successivo impiego operativo, a favore degli Stati Maggiori e dellUfficio del Segretario Generale. Gli obiettivi ed i programmi per lanno 1999 sono stati approvati con D.M. 8 gennaio 1999. [8] Ai sensi dellart. 3 del D. Lgs.vo 28 dicembre 1998, n. 496, i comandanti delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree, nonché gli ufficiali generali ed i colonnelli delle forze armate preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma. Cfr., inoltre, gli artt. 62 e segg. del R.D. 10 febbraio 1927, n. 443, art. 12 del R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, artt. 8 e 389 e segg. D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076. [9] Modifica il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della Difesa, ed il D.M. 30 settembre 1966, recante la costituzione, lordinamento e le attribuzioni della Direzione Generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della Difesa. [10] Lattuale disciplina della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio è contenuta nel D.M. 26 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. 6 aprile 1998, n. 80, S.O. [11] Modifica la L. 20 febbraio 1981, n. 30, istitutiva di Direzioni di amministrazione dellEsercito, della Marina e dellAeronautica. [12] La complessa opera di riforma delle Forze Armate appare ancora in divenire, come si evince dagli artt. 20 e segg. del D. Lgs.vo 30 luglio 1999, n. 300, e dal D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, concernente le attribuzioni dei vertici militari. [13] La descrizione delloggetto dei menzionati capitoli di bilancio è riportata nellAllegato n. 1/99/00. [14]
Per la classificazione dei lavori in ordinario mantenimento, in minuto mantenimento, in
lavori di miglioramento e per nuove costruzioni, cfr. artt. 3 e segg. cit. R.D. n. 365/1932. [15] Cfr. Allegato n. 1/99/00. I dati finanziari riferiti sono stati attinti dal sistema informatico integrato Corte dei conti RGS e dal bilancio consuntivo del Ministero della Difesa, relativo agli esercizi 1999 e 2000. [16] Cfr. ancora Allegato n. 1/99/00. [17] Per la fonte dei dati finanziari cfr. nota n. 16. [18] Sul punto cfr. più diffusamente i criteri individuati nella del. 48/96 riportati in precedente nota. [20] Cfr. Allegati nn. 1/99. [21] Vedi sempre Allegati nn. 1/99. [23] Cfr. Allegato n. 1/00. Sulle modalità di determinazione dei progetti si rinvia al successivo paragrafo Valutazioni sul funzionamento dei servizi di controllo interno nella materia oggetto della presente indagine. [24] Cfr. in proposito All. n. 1/00. [25]
Art. 154 (Lavori di manutenzione): 1.Qualora, nel caso di contratti aperti
relativi a lavori di manutenzione, limporto dei lavori da eseguire ecceda l'importo
contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento
per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare
l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base
di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro. 2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione
è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione
appaltante. [26] Laddove questo abbia a sua volta un sufficiente livello di definizione. Ma sul punto vedi quanto successivamente argomentato sul contratto a quantità indeterminata. [27]
Si riporta, di seguito, descrizione, valore e data delle gare relative a contratti aperti
di valore superiore ai 200.000 euro: 1.
Taranto Area M. Piccolo
Zona 4; L. 600 milioni; 24/10/2000. 2.
Taranto Area Buffoluto
Zona 5; L. 400 milioni; 18/10/2000. 3.
Taranto Area
portuale Zona 6; L. 600 milioni; 26/10/2000. 4.
Taranto Area
Sistemazioni logistiche città Zona 10; L. 600 milioni; 10/10/2000. 5.
Brindisi
Area Vittoria Zona 1; L. 500 milioni; 10/10/2000. 6.
Brindisi
Area Base navale Zona 2; L. 500 milioni; 27/9/2000. 7.
Brindisi
Area Carlotto Zona 3;L. 600 milioni; 29/9/2000. [28] Cfr. per tutte la relazione tecnica MARINARSEN Brindisi, n. 17/99, inerente ai lavori di risanamento conservativo di immobili vari e relative coperture cap. 2802/SMM E:F. 1999. [29] Cfr. Allegato n. 2/00/7: V Direzione Genio Militare Padova (lavori nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11; dal n. 12 al n. 23); e Allegato n. 2/00/3: Comando Generale Arma dei Carabinieri (lavori nn. 5, 6, 11, 12, 22). [30] Cfr. Allegato n. 2/00/4: III Reparto Operativo Infrastrutture Bari, lavori di cui al n. 2; e Allegato n. 2/00/1: Direzione Generale dei Lavori e del Demanio Roma (lavori n. 11, 16). [35] Singolare alluopo appare il dato certificato dalla 1^ Direzione Genio Militare di Torino, che dichiara di avere utilizzato il criterio dellofferta economicamente vantaggiosa per un valore complessivo di circa 3,5 mld., pari allammontare dei lavori affidati a cottimo, per i quali dichiara altresì di avere affidato il massimo ribasso e, in alcuni casi, di non aver bandito neppure gara informale. [36] Cfr. Allegati n. 2/00* 2 a, 2b, 2c . Lelenco analitico dei valori medi è il seguente: Direzione lavori genio per la Marina di Taranto: L. 606.690.000 Direzione Generale dei Lavori e del Demanio di Roma L. 4.970.007.000 I° Reparto Operativo Infrastrutture di Milano L. 578.661.000 III° Reparto Operativo Infrastrutture di Bari L. 698.778.000 V^ Direzione Genio Militare di Padova L. 384.036.000 Comando Generale dellArma dei Carabinieri di Roma L. 1.517.954.000 VI^ Direzione Genio Militare di Bologna L. 504.607.000 [37] Salvo 2 casi per la Direzione Generale dei lavori e del Demanio di Roma nei quali si ha uno scostamento del 100% e un caso per il I° ROI di Milano con uno scostamento del 70%. [40] Cfr. in proposito allegato 2/00/2. [41] Cfr. per tutte Sez. controllo Stato n. 96/97 e 81/98, peraltro a suo tempo trasmesse alla Direzione XV della Commissione Europea. [42] Il meccanismo della media matematica è stato più volte variato nel corso degli ultimi anni: si ricordano in proposito la prima formulazione dellart. 21, comma 1 bis, della legge-quadro introdotto dalla legge-quadro, che dette luogo a due decreti ministeriali con cadenza annuale e quella attuale novellata dalla legge 415/98, che si riporta ad ogni buon conto: Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,(c) relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. [43] Cfr. in tal senso, sentenze 3 ottobre 2000, causa C-380/98, University of Cambridge, Racc. pag. I-8035, punti 16 e 17, e 1° febbraio 2001, causa C-237/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-939, punti 41 e 42 [44] Cfr. sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, Racc. pag. 1839, punti 19 e 21, e 18 giugno 1991, causa C-295/89, Donà Alfonso, Racc. pag. I-2967, punti 1 e 2 del dispositivo. [45] Dati di fonte ANCE 29 gennaio 2002. [46] Occorre ricordare come in detta statistica non compaiano tutti gli appalti affidati a trattativa privata, le grandi concessioni sopravvissute alla legge-quadro, i cottimi e i lavori in diretta amministrazione. Tutti questi istituti alternativi alla pubblica gara ammontano a valori notevoli, sia pure disomogenei con riguardo alle diverse stazioni appaltanti (cfr. tra le altre delibere Sez. controllo n. 96/97 e 81/98), di tal che la marginalità degli appalti affidati con procedura comunitaria ne risulta aggravata. [47]
il quale recita 1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo
dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle
lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dellopera o dei lavori composta
da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del
procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il
numero di riferimento dellelenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e
forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il
quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i
concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti,
la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari
offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in
lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi
risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo
offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce
al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in
cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere. 3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti
prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal
concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente
confermate e sottoscritte. 4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene
l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli
uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e
forniture di cui al comma 1. 5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti
i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la
lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha
effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed
acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le
quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto
negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che
ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha
effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso
l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta
fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I
termini per la presentazione dellofferta previsti dallarticolo 79, comma 5,
sono maggiorati della metà. 6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara,
l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le
offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma
5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il
conseguente ribasso percentuale e procede allaggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto allarticolo 89, commi 2
e 4. 7. La stazione appaltante, dopo laggiudicazione
definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dallaggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma
2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente
corretti, costituiscono lelenco dei prezzi unitari contrattuali. 8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. [48]
Mette conto illustrare questa considerazione con le parole del Giudice Comunitario (.
Sentenza della Corte di Giustizia Sesta Sezione del 27 novembre 2001 nei procedimenti
riuniti C-285/99 e C-286/99.
.alcuni
degli offerenti di cui trattasi nelle cause principali hanno tuttavia sostenuto che un
meccanismo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media delle offerte per un
determinato appalto rischierebbe di essere falsato da offerte non corrispondenti ad una
volontà effettiva di contrattare, ma intese unicamente ad influenzare il risultato di
tale calcolo. Pertanto, la concorrenza potrebbe essere falsata, poiché si verificherebbe
che alcuni offerenti cercano di presentare non la migliore offerta possibile, ma quella
che, in particolare sulla base di criteri statistici, ha secondo ogni probabilità la
maggiore possibilità di essere la prima tra le offerte non sospette, alla quale viene
automaticamente aggiudicato l'appalto. Di sicuro il risultato al quale perviene un meccanismo di
calcolo della soglia di anomalia basato sulla media delle offerte può essere notevolmente
influenzato da pratiche come quelle descritte al punto precedente, il che sarebbe
incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, quali definiti ai punti 34-36
della presente sentenza. Perciò, affinché l'effetto utile della direttiva sia pienamente
preservato, tale risultato non deve essere immutabile e deve poter essere riconsiderato
dall'amministrazione aggiudicatrice se ciò risulta necessario in considerazione in
particolare del livello della soglia di anomalia delle offerte applicata in appalti
analoghi e degli insegnamenti che si ricavano dall'esperienza comune. Ne deriva che, sebbene, come è stato ricordato ai punti
45 e 47 della presente sentenza, sia giurisprudenza costante che il diritto comunitario si
oppone all'esclusione d'ufficio dagli appalti di lavori pubblici di talune offerte
determinate secondo un criterio matematico, per contro, il diritto comunitario non si
oppone, in via di principio, a che un criterio matematico, quale la soglia di anomalia
applicata nelle cause principali, venga utilizzato al fine di determinare quali offerte
appaiano anormalmente basse, purché, tuttavia, il risultato al quale perviene
l'applicazione di tale criterio non sia immutabile e sia rispettato il requisito di una
verifica in contraddittorio di queste offerte conforme all'art. 30, n. 4, della direttiva
. [49]
Art. 10, comma 1 quater: I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di
procedere allapertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero
di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla
data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione o nellofferta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione
del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7,
nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La
suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche allaggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si
applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dellofferta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. [51] Si consideri, ad esempio, che la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, che gestisce la parte predominante dei lavori pubblici, non ha fornito i dati concernenti il 1998 (mod. C) e che, di conseguenza, il valore dei lavori monitorati nel 1999 è il triplo di quelli monitorati per il 1998. [52] La ipertrofia temporale nella attuazione dei programmi oltre che ai motivi di natura gestionale imputabile alle singole stazioni gerenti va attribuita anche alla esasperante lentezza nella assegnazione dei singoli budget. Rileva in proposito ISPEDIFE che Al riguardo, ho rilevato che diverse assegnazioni di fondi relative all'E.F. 1999 risultano inoltrate all'Ente erogatore (Direzione di Amministrazione della 3^ Regione aerea) nella parte terminale dell'anno finanziario 1999 ed alcune addirittura oltre il 31/12/1999 (vedasi allegato n°6/C). Ciò ha costituito per il servizio Amministrativo dell'Ente in ispezione causa di difficoltà ad operare in modo corretto nei procedimenti amministrativi, con rischio di una non proficua utilizzazione dei fondi. Ho invitato, pertanto, il comandante ad interessare l'Ente erogatore (Direzione di Amministrazione del Comando 3^Regione aerea ) al fine di evitare in futuro tardive assegnazioni di fondi( Ministero della Difesa - Ufficio centrale per le ispezioni amministrative- Relazione sull'ispezione diretta ordinaria amministrativa-contabile, eseguita dall'Ispettore centrale Col. C.C. r.n. S.P.E. Romano Masala, presso il quartier generale della 3^ regione aerea aeroporto Bari Palese, effettuata dal 15 febbraio al 31 marzo 2000 - " Anticipazioni e rendiconti - pag. 39). [53] Cfr. Allegato
4/99. Il dato più elevato (pari a 738 giorni) andrebbe tuttavia emendato da alcuni
errori commessi nelle attestazioni, nelle quali non sono stati depurati i tempi
intercorrenti tra la fine dei lavori e la emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. Ciò facendo la media globale si avvicinerebbe di molto ai 327 giorni
emergenti nellesercizio 1998. [54] Cfr. in proposito allegato n. 5/00. [55] Tempo intercorso tra consegna del progetto e aggiudicazione compreso tra uno e due anni: Direzione generale dei Lavori e del Demanio di Roma - Lavoro n. 4 (numerazione da allegati 2/00) Aeroporto Pratica di Mare Realizzazione hangar e appendice - Lavoro n.9 Amendola Opere infrastrutturali per sistema spada - Lavoro n. 16 NIPS Località varie manutenzione strade interne depositi isolati POL - Lavoro n. 20 Appalto integrato per esecuzione intervento messa in sicurezza e conservativi linea POL NIPS - Lavoro n. 32 Ammodernamento e rinnovamento casermette 2D e S per esigenze VFP Cas. Monfenera Cagliari - Lavoro n. 35 Ristrutturazione e riconfigurazione palazzina ex CIMAR per esigenze Marisardegna,ecc. - Lavoro n. 36 Rifacimento e adeguamento alle norme vigenti della cucina Maridist e ristrutturazione e ampliamento uffici Marigenimil Base navale Cagliari 1° Reparto Operativo Infrastrutture - Lavoro n. 1 Cameri Deposito munizioni Ticino Rifacimento impianto antincendio - Lavoro n. 2 Aeroporto Rivolto Adeguamento impiantistico strutturale cabine elettriche nn.12, 75, 76 di P.G./Z.O. e n. 2 di P.G./D.M. e n. 10 di P.G./D.C. 3° Reparto Operativo Infrastrutture - Lavoro n. 4 30/0210 61 stormo Lecce Bonifica serbatoi DC e adeguamento copertura bracci di carico 1 lotto - Lavoro n. 7 30/0061 31 GRAM Jacotenente Adeguamento della zona operativa alla trasformazione del sito in testata radar remota - Lavoro n. 9 30/0048 32° stormo Amendola Costruzione di un corpo di fabbrica per ampliamento di una sala briefingù Direzione Genio M.M. Taranto - Lavoro n. 2 Taranto Base Navale Risanamento impianti sportivi e ristrutturazione tribuna campo di calcio - Lavoro n. 4 Brindisi Grupanf Ristrutturazione capannone officina Brancasi Nord - Lavoro n. 8 Taranto Maridipart Manutenzione e miglioramento immobili ed impianti destinati ad uso militare Area Buffolotto Zona 5 - Lavoro n. 14 Taranto Marispedal Ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti di vari fabbricati del comprensorio - Lavoro n. 16 Taranto Maridipart Ripristino prospetti castello Aragonese (2° lotto) Comando Generale dellArma dei Carabinieri: - Lavoro n. 8 Lavori per ladeguamento degli impianti elettrici (L.46/90) presso larea demaniale militare di Napoli - Lavoro n. 11 Adeguamento e completamento degli impianti elettrici alle norme CE presso la caserma Vittorio Veneto di Genova Tempo intercorso tra consegna del progetto e aggiudicazione compreso tra due e tre anni: Direzione generale dei Lavori e del Demanio di Roma - Lavoro n. 12 Riabilitazione hangar n. 48 di P.G. e appendice n. 49 di P.G. Aeroporto di Cervia 3° Reparto Operativo Infrastrutture di Bari: - Lavoro n. 8 30/057 36° stormo Gioia del Colle Ampliamento e ristrutturazione autoreparto Direzione Genio M.M. Taranto - Lavoro n. 3 Brindisi Marinarsen Risanamento conservativo immobili e relative coperture Tempo intercorso tra consegna del
progetto e aggiudicazione compreso tra tre e quattro anni: Direzione generale dei Lavori e del Demanio di Roma - Lavoro n. 3 Ferrara Z.L. costruzione di n. 2 palazzine alloggi tipo C per il personale militare con famiglia - Lavoro n. 13 Ferrara Z.L. costruzione di n. 3 palazzine alloggi per il personale militare con famiglia - Lavoro n. 14 Ampliamento officina meccanica 1010 di P.G. Aviano (PN)i [56] Cfr. All.n. 5/00/1
- Direzione Genio Militare di Torino: lavori di completamento e revisione
impianto elettrico Morelli di Popolo. [57] Cfr. All. n. 5/00/3
- Direzione Generale Lavori e Demanio Roma Lavori di adeguamento tornado"
(aggiudicati nel 1988);Ristrutturazione rete elettrica "(aggiudicati nel
1988); Costruzione palazzina mensa Caserma Gioppi" (aggiudicati nel 1988);
Costruzione fabbricato accasermamento truppa" (aggiudicati nel 1988);
Ripristino e manutenzione alloggi Cas. Cascino" (aggiudicati nel 1988);
Ristrutturazione cucina truppa Cas. Zannettelli (aggiudicati nel 1989);
"Costruzione alloggi ufficiali" (aggiudicati nel 1990); "Lavori di
adeguamento al MRCA costruzione di un deposito di munizioni 1°lotto" (aggiudicati
nel 1990); "Demolizione e costruzione fabbricati n. 6 I.G:M. Novoli"
(aggiudicati nel 1990); "Realizzazione nuova stazione radio Immobile Forte a
Castellana" (aggiudicati nel 1990); Risanamento impianti elettrici. 1° lotto
Palazzo S: Caterina" (aggiudicati nel 1991); "Costruzione palazzina n. 22
alloggi Villa Harens" (aggiudicati nel 1991); "Lavori di riabilitazione rete di
distribuzione idrica " (aggiudicati nel 1992); "Ampliamento officina motori ed
appendici " (aggiudicati nel 1992); "Ristrutturazione rete elettrica"
(aggiudicati nel 1992). Cfr. All.
5/00/1 - 1^ Direzione Genio Militare di Torino: "Sistemazione corpo di guardia
Alice Castello Vercelli"(aggiudicati nel 1990); "Rifacimento impianti elettrici
Cas. Bixio Casale Monferrato" (aggiudicati nel 1993). [58]
Cfr. All. 5/00/1-
1^ Direzione Genio Militare di Torino: "Rifacimento impianti elettrici - Caserma
Bixio Casale Monferrato (804 giorni);lavori di completamento e revisione impianto
elettrico Morelli di Popolo(4.078 giorni); Ristrutturazione 2° e 3° piano
fabbricato servizi ex spianata Torino (376 giorni). All. 5/00/2
- 5^ Direzione Genio Militare Padova: "Manutenzione straordinaria sostituzione
infissi pal. 1-2-3-5-6-11-15(433 giorni). All. n. 5/00/3
- Direzione Generale Lavori e Demanio di Roma:
Ampliamento officina motori ed appendici (382 giorni);"Costruzione alloggi
ufficiali" (630 giorni);" Demolizione e ricostruzione fabbricato n. 6 IGM
Novoli" (411 giorni).
[59]
Cfr. All. 5/00/1
- 1^ Direzione Genio Militare di Torino: Sistemazione corpo di guardia Alice
Castello Vercelli (3 anni e 11 mesi). Cfr. All. 5/00/3 - Direzione Generale Lavori e Demanio Roma: Lavori di adeguamento Tornado (4 anni e 5 mesi); Ristrutturazione rete elettrica MT/BT (5 anni e 6 mesi); Realizzazione nuova stazione radio Immobile Forte La Castellana ( 4 anni e 5 mesi). [60]
Cfr. All. 5/00/1
- 1^ Direzione Genio Militare di Torino: Sistemazione corpo di guardia Alice
Castello Vercelli (6 anni e 3 mesi). Cfr. All. 5/00/3 - Direzione Generale Lavori e Demanio Roma: "Costruzione alloggi ufficiali"(5 anni e 3 mesi); "Lavori di adeguamento al MRCA costruzione di un deposito di munizioni 1°lotto (6 anni e 11 mesi); "Lavori di riabilitazione rete di distribuzione idrica" (6 anni e 2 mesi); "Ampliamento officina motori ed appendici" (5 anni e 10 mesi); "Urgenti Remedial action runway repair" (5 anni e 3 mesi ); Ristrutturazione rete elettrica (5anni e 9 mesi circa); "Lavori di adeguamento Tornado (7 anni e 8 mesi); Ristrutturazione rete elettrica-MT/bt (6 anni e 8 mesi); Costruzione palazzina mensa Caserma Gioppi (10 anni); Ristrutturazione cucina truppa Cas. Zannettelli (8 anni e 2 mesi); Costruzione fabbricato accasermamento truppa (9 anni e 3 mesi); Demolizione e ricostruzione fabbricato n. 6 IGM Novoli (7 anni e 1 mese ); "Risanamento impianti elettrici. 1° lotto Palazzo S. Caterina" (5 anni e 7 mesi); Ripristino e manutenzione alloggi Cas. Cascino ( 9 anni e 1 mese); "Costruzione palazzina n. 22 alloggi Villa Harens" (5 anni e 10 mesi); Realizzazione nuova stazione radio Immobile Forte La Castellana ( 6 anni e 2 mesi). [61]
Cfr. All. n. 5/00/3
- Direzione Generale Lavori e Demanio di Roma: Costruzioni alloggi
ufficiali (+24%); Completamento di locazione comando II R.A. (+14%);
Ripristino e manutenzione alloggi Cas. Cascino (+5%). Cfr. All. n. 5/00/4
- Genio Militare Marina Taranto: "OMC zona 3 Area C Taranto" (+7%);
"ordinaria manutenzione zona 1 Area A (+9%); "consolidamento di muri e
contenimento ed opere per il drenaggio e la regimentazione di acque piovane" (+8%). [62]
Cfr. All. 5/00/1
- 1^ Direzione Genio Militare di Torino: Sistemazione corpo di guardia Alice
Castello Vercelli (85%, aggiud. 1990);
Lavori di completamento e revisione impianto elettrico Morelli di
Popolo (90%, aggiudicato nel 1984). Cfr. All. 5/00/2
- 5^ Direzione Genio Militare Padova: "Manutenzione straordinaria
sostituzione infissi Pal. 1-2-3-5-6-11-15" (81% aggiud. 1997); "Ristrutturazione
cucina truppa" (83%; aggiud. 1998); "Lavori di rifacimento impianto idrico
antincendio e rete fognaria" (83%, aggiud. 1996). Cfr. All. n.
5/00/3 - Direzione Generale Lavori e Demanio di Roma: Ristrutturazione rete
elettrica (62%, aggiud. 1992); "Adeguamento Tornado" (58%, aggiud. 1988);
Costruzione fabbricato accasermamento truppa (79%, aggiud. 1988);
"Costruzione palazzina n. 22 alloggi Villa Harens" (87%, aggiud. 1991);
"Realizzazione nuova stazione radio Immobile Forte La Castellana" (72%, aggiud.
1990). [63]
Cfr. All. 5/00/1
- 1^ Direzione Genio Militare di Torino: Sistemazione corpo di guardia Alice
Castello Vercelli (85%, aggiud. 1990); Lavori
di completamento e revisione impianto elettrico Morelli di Popolo(90%, aggiudicato
nel 1984). Cfr. All. n. 5/00/3 - Direzione Generale Lavori e Demanio di Roma: Ristrutturazione rete elettrica (62%, aggiud. 1992); "Adeguamento tornado"(58%, aggiud. 1988); Costruzione fabbricato accasermamento truppa (79%, aggiud. 1988); "Costruzione palazzina n. 22 alloggi Villa Harens"(87%, aggiud. 1991); "Realizzazione nuova stazione radio Immobile Forte La Castellana" (72%, aggiud. 1990). [64]
Cfr. per tutte il contratto Direzione Genio Militare Marina di Taranto impresa
Lippolis costruzioni di Lippolis Giovanni, n. rep. 1239, del 29/11/2000, avente ad oggetto
lavori di Manutenzione e miglioramento degli immobili ed impianti destinati ad uso
militare area Carlotto zona 3 Brindisi. Ivi si legge La
ditta si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto del presente contratto per
lammontare massimo di £ 500.000.000 (lire cinquecentomilioni) IVA esclusa, senza
impegno di ammontare minimo da parte dellAmministrazione. Pertanto la ditta non
potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle
prestazioni non abbia raggiunto limporto massimo complessivo, ne per lavorazioni
eccedenti predetto importo. [65]
Ministero della Difesa - Ufficio centrale per le ispezioni amministrative- Relazione
sull'ispezione diretta ordinaria amministrativa-contabile, eseguita dall'Ispettore
centrale Col. C.C. r.n. S.P.E. Romano Masala, presso il quartier generale della 3^ regione
aerea aeroporto Bari Palese, effettuata dal 15 febbraio al 31 marzo 2000 - "Gestione
a mezzo funzionario delegato (pag. 34): Ulteriori osservazioni (pag.37): Tutte le
spese, sostenute dal R.O.I., già ex R.G.C., negli ultimi esercizi finanziari sia in
contabilità ordinaria che speciale, risultano effettuate esclusivamente "in
economia". Poiché dette spese, ammontanti complessivamente a svariati miliardi
riguardavano e riguardano tutt'ora essenzialmente lavori di natura infrastrutturale emerge
che le esigenze avevano in genere e salvo eccezioni i requisiti della prevedibilità e
programmabilità, e pertanto, non sussistevano i presupposti per il ricorso alla speciale
procedura in economia che costituisce eccezione rispetto al normale procedimento
contrattuale. Inoltre, la effettiva urgenza dei lavori non risulta sufficientemente
motivata negli atti autorizzativi alla procedura in economia, né viene dimostrata, in
modo circostanziato, la indispensabilità e l'improcrastinabilità della spesa. [66] Cfr. In proposito Ministero della Difesa - Ufficio centrale per le ispezioni amministrative- Relazione sull'ispezione diretta ordinaria amministrativa-contabile, eseguita dall'Ispettore centrale Col. C.C. r.n. S.P.E. Romano Masala, presso il quartier generale della 3^ regione aerea aeroporto Bari Palese, effettuata dal 15 febbraio al 31 marzo 2000 - C2 servizi in economia- C2 o Carico materiali acquistati (pag.52) Presso l'Ente risulta attivata, in apposito locale, la Sala ricezione Materiali ove transita, prima della distribuzione agli utilizzatori e previo collaudo quando previsto, il materiale M.S.A.approvvigionato dal libero commercio. Avendo rilevato la mancata tenuta del registro giornale riguardante l'entrata e l'uscita dei materiali (tipo Mod. DE/3920) ho invitato alla tempestiva istituzione e regolare tenuta dello stesso. Tale registro dovrà essere sottoposto giornalmente alla firma di riscontro del capo servizio amministrativo e del capo Gestione materiali e deve riportare per ogni introduzione la data e la sottoscrizione di avvenuta consegna all'utilizzatore ricevente. Per ogni ordinativo dovrà essere redatto dalla commissione nominata apposito verbale comprovante l'introduzione dei materiali presso l'Ente, attualmente effettuato solamente per alcuni materiali. Tali verbali dovranno essere conservati in apposita raccolta custodita presso la Gestione Materiali. [67] Cfr. in proposito nota Ispedife prot. 02/00/643/U0090 dell8 febbraio 2002. [68] Prassi colpevolmente doppiata dalla gestione contabile dei lavori in appalto, spesso sprovvista dei prescritti riscontri giornalieri (cfr. in proposito paragrafo n. 8). [69] Il controllo di gestione è elemento consustanziale della amministrazione attiva e strumentale nella ricerca del buon andamento della stessa. In questottica dovrebbe assicurare un globale monitoraggio delle attività più importanti e la adozione in tale contesto di rilevazioni incisive, che tengano in dovuta considerazione disfunzioni emerse in ambiti specifici, ma suscettibili di imitazione in altri settori di analoghe caratteristiche. [70] E rimasta senza riscontro la nota istruttoria n. 132/02 inviata al Servizio di controllo interno del Ministero della Difesa. Peraltro nemmeno lUCB e gli altri uffici preposti al coordianmento dei programmi infrastrutturali hanno prodotto elementi di reportistica idonei agli scopi del controllo strategico e di quello di gestione. [71]
Cfr. per tutte, del. Sez. Cont. n. 16/2000. |